MOZIONE N. 89
Il Consiglio Regionale della Calabria
PREMESSO CHE il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, con ordinanza n. 1963 del 29.7.2002, ha disposto l'approvazione del progetto, con l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97, dell'impianto di selezione secco-umido dei RSU con produzione CDR e FOS, e di valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia per la frazione secca che per quella umida, da ubicarsi nel Comune di Reggio Calabria (RC), località "Sambatello", facente parte del sistema Integrato di smaltimento r.s.u. denominato "Calabria Sud";
PREMESSO CHE, in fase di gara, la localizzazione del suddetto impianto era stata individuata in un'area posta a monte dell'impianto già esistente lungo il torrente "Gallico" e, successivamente, suddivisa in due ambiti, uno contiguo all'impianto esistente e l'altro a monte dello stesso;
CONSIDERATO CHE tale localizzazione veniva ad interferire con l'intervento di ampliamento dell'attuale S.S. Gallico-Gambarie da parte dell'ANAS e, pertanto, si rendeva necessario traslare l'ubicazione dell'impianto a circa un chilometro rispetto al sito di gara, sempre lungo la fiumara del Gallico;
CONSIDERATO CHE l'impianto di smaltimento suddetto, a seguito della nuova localizzazione, ricade ora in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed idrogeologico, posta ad una distanza di poco più di 100 metri dal centro abitato, ed a circa 30 metri da pozzi di acqua potabile, sulle rive del citato torrente (a molto meno, quindi, di 150 metri dall'alveo della fiumara, prescritti come limite invalicabile dall'art. 146 del T.U. sui beni architettonici ed ambientali, di cui al D.Lgs 490/1999 e successive leggi regionali) ed in prossimità del gasdotto che conduce il metano;
RILEVATO CHE il nuovo impianto di smaltimento dei r.s.u. sorgerà, quindi, nel cuore della vallata del Gallico, che rappresenta uno dei eco-sistemi ambientali più rilevanti ricadenti in agro del Comune di Reggio Calabria. Tale area densamente popolata (ai suoi margini sorgono ben 13 centri abitati), è nota per le grandi estensioni agrumicole sorte nel corso dei secoli attraverso la bonifica di aree alluvionali prossime alla foce del torrente Gallico;
RILEVATO CHE l'edificazione di tale nuovo impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti reca elevatissimi rischi idrogeologici e di inquinamento delle falde acquifere, nonché notevolissimi disagi ed imminenti pericoli alla salute delle popolazioni locali insediate a pochi metri di distanza da detta struttura industriale;
PREMESSO CHE, a conferma di quanto sopra evidenziato, le popolazioni locali, appresa la notizia solo al momento dell'avvio dei lavori di edificazione dell'impianto, hanno manifestato in tutte le sedi il loro aperto dissenso e contrasto forte e deciso alla realizzazione di tale struttura; CONSIDERATO CHE le tesi sostenute dai cittadini interessati sono assolutamente condivisibili in punto di fatto nonché fondate su dati scientifici oggettivamente suffragabili, tesi alla dimostrazione della pericolosità della realizzazione del suddetto impugnato per l'incolumità pubblica e per la salubrità dei luoghi;
RILEVATO CHE i soggetti residenti in zone contigue a quella di localizzazione di un impianto per lo smaltimento di r.s.u. sono titolari di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, ed hanno quindi interesse e legittimazione a proporre impugnazione dinanzi al Tar competente per territorio contro la localizzazione medesima, per come statuito dal Cons. Stato, Sez. IV, 1.8.2001, n. 4206 e, conformemente, dal TAR Lombardia, Brescia, 3.4.2001, n. 151;
RILEVATO, infine, che l'inerzia delle Istituzioni locali comunali e provinciali e dell'A.S.L. di Reggio Calabria, nonché la mancata attivazione di procedure concertative quali accordi di programma e/o conferenza di servizi, in assenza di una adeguata deliberazione da parte dei soggetti istituzionali a ciò deputati - tesa, da una parte, alla salvaguardia delle legittime aspettative della cittadinanza e, dall'altra, all'individuazione di un sito alternativo a quello attualmente individuato -, motivano e sostanziano l'interesse dei cittadini residenti ad agire autonomamente a salvaguardia di propri diritti ed interessi,
Tanto posto, premesso e considerato,il Consiglio Regionale della Calabria
IMPEGNA
Il Presidente della Giunta Regionale, in proprio e nella qualità, a disporre immediatamente la revoca dell'Ordinanza n. 1963, del 29.7.2002, emessa da esso Presidente quale Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale
Reggio Calabria, li 2.2.2004
F.to: On. Giuseppe Bova