REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO " POLITICHE DEL LAVORO”

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003.
BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 - COMMA 3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'attivazione del presente bando deve garantire le seguenti priorità:

1) pari opportunità: viene garantita con l'inserimento lavorativo delle donne sia presso datori di lavoro pubblici e privati sia con la creazione .di lavoro autonomo sotto forma di prestito d'onore. Le istanze di partecipazione al bando devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere ed altri strumenti afferenti alle modalità di accesso ed attuative rivolti a favorire la partecipazione delle donne. La maggioranza dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità a cui viene data la possibilità di occuparsi stabilmente (L.R. n. 20/03), è costituita da donne.

         2) Sviluppo locale: è data priorità alle istanze ed ai progetti di stabilizzazione connesse     

              allo sviluppo locale con particolare riferimento a settori strategici individuati nel Por   Calabria 2000 -2006.

          3) Società dell'informazione: è data priorità alle iniziative di lavoro autonomo o alla costituzione di studi associati o alla nascita di cooperative connesse alla Tecnologia dell'informazione e della Comunicazione.

 

Soggetti promotori delle azioni

 

Sono ammessi a promuovere azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale, di cui al presente bando:

·      Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che fuoriescono volontariamente. dal   

  bacino o che intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa o che si  

  associano in cooperative, società o studi professionali associati;

·       Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, anche in associazioni tra di loro, Aziende unità sanitarie locali, Enti strumentali della Regione Calabria, Enti pubblici economici, Società a totale o prevalenza partecipazione pubblica, Imprese pubbliche;

·         Cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e loro Consorzi, soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 468/97, con decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

·        Imprese pubbliche. e private, Associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato che non abbiano effettuato negli ultimi due anni licenziamenti, senza giusta causa;

 

Soggetti beneficiari delle azioni

 

I presenti piani di azione si applicano a favore dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.

Nei limiti delle risorse assegnate ai Fondi per la stabilizzazione di cui all'art. 7 della l. r. n. 20/03, gli interventi previsti dagli artt. 5 e 6 della medesima legge, si applicano ai lavoratori appartenenti alle fattispecie di seguito precisate:

 

·        Lavoratori indicati dall'art. 3 della L. R. 4/2001 che risultino utilizzati in forza di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori (art. 2, comma 1, L. R. n. 20/2003);

·                 Lavoratori che dal primo febbraio 2001 si trovano, per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione Calabria (art. 2, comma 6 L. R. n. 20/2003);

 

·                     Lavoratori disoccupati, già appartenenti al bacino socialmente utili e di pubblica utilità, che non sono stati avviati al lavoro a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme vigenti (art. 2, comma 7, L. R.  n.  20/2003).

 

·                       Gli Enti utilizzatori che hanno effettuato operazioni di stabilizzazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 19 novembre 2003 rientrano tra i soggetti che possono chiedere i benefici previsti dal Piano di azione stralcio attuativo della detta legge, presentando (a seguito della pubblicazione del bando) apposita domanda corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta stabilizzazione al 31/12/03, sempre ché le stabilizzazioni disposte siano state effettuate sulla scorta di idonee procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro e tenendo conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali (art. 6, comma 5, L. R. n. 20/2003).

 

Per tutti i casi non contemplati dai commi 6 e 7 dell'art. 2 della l. r. n. 20/03, la Commissione Regionale Tripartita, cui è stato assegnato il compito di compilare l'elenco dei soggetti di cui all'art. 2 della L. R. 20/03, decide, con provvedimento motivato, sulle richieste di inserimento nel detto elenco presentate dai lavoratori già appartenenti ai bacini dei lavoratori socialmente utili e di  pubblica utilità, ma fuoriusciti per cause non imputabili alla responsabilità dei richiedenti stessi.

 

                                                                 Ambiti di intervento

 

Gli interventi previsti agli articoli 5 e 6 della 1. r. n. 20/03, volti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, da promuovere, sostenere ed incentivare con le azioni del presente bando, rappresentano un insieme coordinato di attività che vengono configurate in due distinte categorie:

1) interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati;

2) interventi e misure a favore dei lavoratori LSU ed LPU.

 

Interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati e criteri per la selezione dei soggetti interessati

 

1.a) La regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro - assume a proprio carico gli interessi sui mutui contratti dagli Enti Locali, con la Cassa DD.PP., per la realizzazione di investimenti funzionali allo sblocco occupazionale dei lavoratori di cui al presente piano.

Gli Enti locali che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono proporre progetti secondo i criteri, modalità e tempi di cui al Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 alla Cassa DD.PP. ed al Dipartimento Politiche del Lavoro.

L'ammontare dell'investimento sottoposto ad agevolazione sarà calcolato in relazione stabilizzazioni effettivamente realizzate.


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Le attività indicate all'art. 5 del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 sono espletate da Italia Lavoro S.P.A.

Sarà fornita assistenza tecnica nella progettazione di iniziative di esternalizzazione di servizi da parte di Enti locali e nella progettazione di particolari iniziative di interesse locale.

 

1.b) L'incentivo riconosciuto alle Amministrazioni pubbliche previste dal Decreto legislativo

165/2001, anche in associazioni tra di loro, alle Aziende Sanitarie Locali, agli Enti Strumentali della Regione Calabria, agli Enti pubblici economici, alle Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, alle Cooperative sociali (di cui alla legge 381/91) e loro Consorzi -e agli altri soggetti individuati con decreti del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs. 468/97, che assumano a tempo indeterminato un lavoratore di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, è di 30.000 Euro, da ripartire in cinque annualità.

In caso di assunzione a tempo parziale indeterminato il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore effettuate.

Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima dei cinque anni dalla data di assunzione la Regione Calabria si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle somme erogate se verrà accertato che il rapporto di lavoro è cessato per cause attribuibili al datore di lavoro. Su richiesta degli Enti interessati, ai lavoratori, prima dell'eventuale assunzione, viene assicurata la possibilità di effettuare tirocini formativi anche fuori Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Sarà fornita assistenza per le procedure di attivazione e di realizzazione di stage/tirocini, da garantire con risorse Por Calabria Misura 3.3, azione Work Esperience.

 

l.c) Agli Enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che rientrano tra quelli indicati al precedente punto 1.b), in aggiunta alle agevolazioni precedentemente stabilite, è altresì riconosciuto, in caso di attuazione di piani di reimpiego diretto ovvero tramite imprese dipendenti, per ogni lavoratore stabilizzato con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a €. 1.500,00 per ciascun lavoratore.

Sia per la stabilizzazione prevista nel punto 1.b), che per l'integrazione del punto 1.c), i

contributi sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate da soggetti che abbiano:

·     tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la

 realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale;

·        perseguito una logica di intervento contenente azioni atte ad assicurare la

 partecipazione di genere e il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e

 lavoratori;

·          presentato progetti di assunzione connesse allo sviluppo locale con particolare riferimento a settori strategici individuati nel Por Calabria 2000 - 2006.

 

 

I lavoratori stabilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici economici, da Società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro, tenendo conto comunque  dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali nonché da quanto prescritto da apposito regolamento, il cui testo sarà sottoposto al parere del Comitato per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 ed approvato dalla Commissione regionale Tripartita.


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Interventi a favore dei lavoratori e criteri per la selezione dei soggetti interessati

 

Gli interventi a favore dei lavoratori

Nell'ambito degli interventi a favore dei lavoratori, per ciascuna delle azioni previste nell'art. 6 della l. r. 20/2003 vengono di seguito indicati i benefici e contributi, le previsioni di stabilizzazione occupazionale, le risorse finanziarie previste per l'anno 2003, i percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo e i criteri per la selezione lavoratori beneficiari.

 

2.a) L'incentivo riconosciuto al lavoratore che rinuncia a proseguire l'attività socialmente utile o di pubblica utilità, uscendo autonomamente dai rispettivi bacini, è di € 20.000,00. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino dei lavoratori in attività socialmente utile.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione permanente competente, approva il regolamento attuativo che disciplina l'accesso e l'erogazione. dell'incentivo per la fuoruscita dal bacino.

 

2.b) L' incentivo individuale ai lavoratori che intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa è di €. 40.000,00.

Sono agevolabili, secondo la regola del "de minimis", come definita dalla Commissione Europea con il Regolamento n. 69/2001, i programmi di investimenti organici e funzionali.

Tale incentivo deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti.

L'erogazione dell'incentivo avverrà dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dai bacini. La Giunta Regionale, sentita la Commissione permanente competente, approva il regolamento attuativo che disciplina l'accesso e l'erogazione dell'incentivo per il lavoro autonomo o d'impresa.

 

2.c) Ai lavoratori di cui all'art. 2 della l. r. n. 20/03 che si associano in cooperative e costituiscono società, o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000,00 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.

Con le risorse individuate verranno pure garantite attività di assistenza tecnico - progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e di impresa.

Istruttoria e valutazione

 

Il Settore "Politiche del lavoro- imprenditorialità", istituito all'interno del Dipartimento "Politiche del Lavoro", avvalendosi di apposito Nucleo di Valutazione, da nominare con successivo atto dipartimentale, svolgerà l'istruttoria e la selezione delle richieste di finanziamento fino all'esaurimento dei fondi disponibili, provvedendo, altresì, a formulare eventuali graduatorie, in presenza di istanze di finanziamento in misura superiore alle disponibilità finanziarie annuali.


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Procedure e termini per la presentazione delle domande

 

I datori di lavoro interessati devono presentare, entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R. Calabria, apposita istanza di partecipazione, indicando quali benefici vogliono utilizzare in riferimento alle azioni di stabilizzazione occupazionale indicate nel bando.

A tale riguardo avrà valore la data di spedizione, quelle spedite fuori termine saranno escluse. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno non festivo.

La domanda di partecipazione, in carta semplice, va spedita, esclusivamente con raccomandata a/r, alla Regione Calabria Dipartimento " Politiche del Lavoro " Via Lucrezia della Valle, s.n. 88100 Catanzaro e recare sulla busta la dicitura:

Avviso pubblico azioni di stabilizzazione occupazionale L.R. 20/2003.