REGIONE CALABRIA
GIUNTA
REGIONALE DIPARTIMENTO " POLITICHE DEL LAVORO”
LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003.
BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 - COMMA 3
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L'attivazione del presente bando deve garantire le seguenti
priorità:
1) pari opportunità: viene garantita con l'inserimento lavorativo delle donne sia presso datori di
lavoro pubblici e privati sia con la creazione .di lavoro autonomo
sotto forma di prestito d'onore. Le istanze di
partecipazione al bando devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare
tale priorità, indicando un obiettivo quantificato della presenza di
destinatari per genere ed altri strumenti
afferenti alle modalità di accesso ed attuative
rivolti a favorire la partecipazione delle donne. La maggioranza dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità a cui viene
data la possibilità di occuparsi stabilmente (L.R. n.
20/03), è costituita da donne.
2) Sviluppo
locale: è data priorità alle istanze ed ai progetti di stabilizzazione connesse
allo sviluppo locale con particolare riferimento a settori
strategici individuati nel Por Calabria
2000 -2006.
3) Società
dell'informazione: è data priorità
alle iniziative di lavoro autonomo o alla costituzione di studi associati o alla nascita di cooperative connesse
alla Tecnologia dell'informazione e
della Comunicazione.
Soggetti promotori delle azioni
Sono ammessi a promuovere azioni
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale, di cui
al presente bando:
·
Lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità che fuoriescono volontariamente. dal
bacino o che intendono avviare forme di lavoro
autonomo o d'impresa o che si
associano in cooperative,
società o studi professionali associati;
·
Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, anche in
associazioni tra di loro, Aziende unità sanitarie
locali, Enti strumentali della Regione Calabria, Enti pubblici economici,
Società a totale o prevalenza partecipazione pubblica, Imprese pubbliche;
·
Cooperative
sociali di cui alla legge 381/91 e loro Consorzi, soggetti individuati ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del D.lgs. 468/97, con decreti del
Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale;
·
Imprese pubbliche. e private, Associazioni con almeno tre dipendenti a tempo
pieno e indeterminato che non abbiano effettuato
negli ultimi due anni licenziamenti, senza giusta causa;
Soggetti beneficiari delle azioni
I presenti piani di azione si
applicano a favore dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19
novembre 2003, n. 20.
Nei limiti delle risorse assegnate ai Fondi per la stabilizzazione
di cui all'art. 7 della l. r. n. 20/03, gli interventi previsti dagli artt. 5 e 6 della medesima legge, si applicano ai
lavoratori appartenenti alle fattispecie di seguito
precisate:
·
Lavoratori indicati dall'art. 3
della L. R. 4/2001 che risultino
utilizzati in forza di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli
Enti attuatori (art.
2, comma 1, L. R. n.
20/2003);
·
Lavoratori che dal primo febbraio 2001 si trovano,
per esclusiva inadempienza del soggetto
stabilizzante, nello stato di disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione
delle convenzioni con la Regione Calabria (art. 2, comma 6 L. R. n. 20/2003);
·
Lavoratori disoccupati, già appartenenti al bacino
socialmente utili e di pubblica utilità, che non sono
stati avviati al lavoro a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme vigenti
(art. 2, comma
7, L. R. n. 20/2003).
·
Gli Enti utilizzatori che hanno effettuato
operazioni di stabilizzazione successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale n. 20 del 19 novembre 2003 rientrano tra i soggetti che possono
chiedere
i benefici previsti dal Piano di azione stralcio attuativo
della detta legge, presentando (a seguito della pubblicazione del bando)
apposita domanda corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta stabilizzazione al
31/12/03, sempre ché le stabilizzazioni disposte siano state effettuate sulla scorta di idonee procedure selettive dirette
ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di
lavoro e tenendo conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle
vigenti disposizioni statali e regionali
(art.
6, comma 5, L. R. n. 20/2003).
Per tutti i casi non contemplati dai commi 6 e 7
dell'art. 2 della l. r. n. 20/03, la Commissione Regionale Tripartita, cui è stato assegnato il compito di compilare
l'elenco dei soggetti di cui all'art. 2 della L. R. 20/03, decide, con
provvedimento motivato, sulle richieste di inserimento nel detto elenco
presentate dai lavoratori già appartenenti ai bacini dei lavoratori socialmente
utili e di pubblica utilità, ma fuoriusciti per cause
non imputabili alla responsabilità dei richiedenti stessi.
Ambiti di intervento
Gli interventi
previsti agli articoli 5 e 6 della 1. r. n. 20/03,
volti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, da
promuovere, sostenere ed incentivare con le azioni del presente bando, rappresentano un insieme
coordinato di attività che vengono configurate in due distinte categorie:
1) interventi a favore di datori di lavoro pubblici
e privati;
2) interventi e
misure a favore dei lavoratori LSU ed LPU.
Interventi a
favore di datori di lavoro pubblici e privati e
criteri per la selezione dei soggetti interessati
1.a) La regione
Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro - assume a proprio carico gli interessi sui
mutui contratti dagli Enti Locali, con la Cassa DD.PP.,
per la realizzazione di investimenti funzionali
allo sblocco occupazionale dei lavoratori di cui al presente piano.
Gli Enti locali
che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono
proporre progetti secondo i criteri, modalità e tempi di
cui al Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 alla Cassa DD.PP. ed al Dipartimento Politiche del
Lavoro.
L'ammontare dell'investimento sottoposto
ad agevolazione sarà calcolato in relazione stabilizzazioni effettivamente realizzate.
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Le attività
indicate all'art. 5 del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 sono espletate da Italia Lavoro S.P.A.
Sarà fornita
assistenza tecnica nella progettazione di iniziative
di esternalizzazione di servizi da parte di Enti
locali e nella progettazione di particolari iniziative di interesse locale.
1.b) L'incentivo
riconosciuto alle Amministrazioni pubbliche previste dal Decreto legislativo
165/2001, anche
in associazioni tra di loro, alle Aziende Sanitarie
Locali, agli Enti Strumentali della Regione Calabria, agli Enti pubblici
economici, alle Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, alle
Cooperative sociali (di cui alla legge 381/91) e loro Consorzi -e agli altri
soggetti individuati con decreti del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del Dlgs. 468/97, che assumano a tempo indeterminato
un lavoratore di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, è
di 30.000 Euro, da ripartire in cinque annualità.
In caso di assunzione
a tempo parziale indeterminato il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore
effettuate.
Qualora il
lavoratore dovesse perdere il lavoro prima dei cinque
anni dalla data di assunzione la Regione Calabria si riserva il diritto di
richiedere la restituzione delle somme erogate se verrà accertato che il
rapporto di lavoro è cessato per cause attribuibili al datore di lavoro. Su richiesta degli Enti interessati, ai
lavoratori, prima dell'eventuale assunzione, viene assicurata la possibilità di effettuare tirocini formativi anche fuori
Regione, nel rispetto della normativa vigente.
Sarà fornita assistenza per le
procedure di attivazione e di realizzazione di
stage/tirocini, da garantire con risorse
Por Calabria Misura 3.3, azione Work Esperience.
l.c) Agli Enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili
e di pubblica utilità che rientrano tra quelli indicati al precedente punto 1.b), in aggiunta alle agevolazioni precedentemente stabilite, è altresì riconosciuto,
in caso di attuazione di piani di reimpiego diretto
ovvero tramite imprese dipendenti, per ogni
lavoratore stabilizzato con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un
sostegno finanziario pari a €.
1.500,00 per ciascun lavoratore.
Sia per la stabilizzazione prevista nel punto 1.b), che per l'integrazione
del punto 1.c), i
contributi
sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate da soggetti che
abbiano:
· tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in
convenzione per la
realizzazione o l'erogazione di
servizi integrati nell'ambito territoriale;
·
perseguito una logica di intervento contenente azioni atte ad assicurare la
partecipazione di
genere e il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
·
presentato progetti di
assunzione connesse allo sviluppo locale con particolare riferimento a
settori strategici individuati nel Por
Calabria 2000 - 2006.
I lavoratori stabilizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni, da Enti Pubblici economici, da Società miste a partecipazione pubblica, sono
scelti a seguito di apposite procedure selettive
dirette ad accertare il possesso dei
requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro, tenendo conto comunque dei diritti di precedenza e preferenza
sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali nonché da quanto prescritto da apposito regolamento, il cui
testo sarà sottoposto al parere del Comitato per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 ed
approvato dalla Commissione regionale Tripartita.
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Interventi a
favore dei lavoratori e criteri per la selezione dei soggetti interessati
Gli interventi a
favore dei lavoratori
Nell'ambito degli
interventi a favore dei lavoratori, per ciascuna delle azioni previste
nell'art. 6 della l. r. 20/2003 vengono di seguito indicati i benefici e contributi,
le previsioni di stabilizzazione occupazionale, le risorse finanziarie previste per
l'anno 2003, i percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo e i criteri per la selezione lavoratori
beneficiari.
2.a) L'incentivo
riconosciuto al lavoratore che rinuncia a proseguire l'attività socialmente
utile o di pubblica utilità, uscendo autonomamente dai rispettivi bacini,
è di € 20.000,00. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la
verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino dei lavoratori in attività
socialmente utile.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione permanente
competente, approva il regolamento attuativo che
disciplina l'accesso e l'erogazione. dell'incentivo
per la fuoruscita dal bacino.
2.b) L' incentivo
individuale ai lavoratori che intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa è di €.
40.000,00.
Sono agevolabili,
secondo la regola del "de minimis", come
definita dalla Commissione Europea con il Regolamento n. 69/2001, i programmi di investimenti
organici e funzionali.
Tale incentivo
deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di
macchinari ed attrezzature necessarie allo
svolgimento delle attività dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti.
L'erogazione
dell'incentivo avverrà dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dai bacini.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione permanente competente,
approva il regolamento attuativo che disciplina
l'accesso e l'erogazione dell'incentivo per il lavoro autonomo o d'impresa.
2.c) Ai lavoratori di cui all'art. 2
della l. r. n. 20/03 che si associano in cooperative e
costituiscono società, o studi professionali associati è concesso un
contributo di 20.000,00 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.
Con le risorse
individuate verranno pure garantite attività di
assistenza tecnico -
progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e di
impresa.
Istruttoria
e valutazione
Il Settore "Politiche del lavoro- imprenditorialità",
istituito all'interno del Dipartimento "Politiche del Lavoro",
avvalendosi di apposito Nucleo di Valutazione, da
nominare con successivo atto dipartimentale, svolgerà l'istruttoria e la selezione
delle richieste di finanziamento fino all'esaurimento dei fondi disponibili, provvedendo, altresì, a
formulare eventuali graduatorie, in presenza
di istanze di finanziamento in misura superiore alle disponibilità
finanziarie annuali.
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Procedure
e termini per la presentazione
delle domande
I datori di
lavoro interessati devono presentare, entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.
Calabria, apposita istanza di partecipazione,
indicando quali benefici vogliono utilizzare in riferimento alle azioni
di stabilizzazione occupazionale
indicate nel bando.
A tale riguardo avrà valore la data di
spedizione, quelle spedite fuori termine saranno
escluse. Qualora detto termine cada in un giorno festivo,
il termine medesimo è prorogato al primo giorno non festivo.
La domanda di
partecipazione, in carta semplice, va spedita, esclusivamente con raccomandata
a/r, alla Regione Calabria Dipartimento " Politiche del Lavoro "
Via Lucrezia della Valle, s.n. 88100 Catanzaro e recare sulla
busta la dicitura:
Avviso pubblico azioni di stabilizzazione occupazionale L.R. 20/2003.