Progetti di legge n. 81/7^,  433/7^, 547/7^, 558/7^ - UNIFICATI

NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

RELAZIONE

Come da incarico ricevuto dal Consiglio regionale in occasione della discussione in Aula sulla legge elettorale, ho provveduto a predispone il presente testo che racchiude e riprende gli aspetti peculiari delle quattro proposte di legge presentate nel corso della legislatura.
L'approvazione del nuovo Statuto rende indispensabile l'approvazione di una coerente legge elettorale al fine di poter attuare taluni aspetti innovativi che incidono sulla rappresentatività del corpo elettorale.
Il lavoro è stato particolarmente attento perché delicato e difficile si sta manifestando il percorso per dare nell'immediatezza alla nostra Regione una nuova legge elettorale che, ripeto, serve necessariamente a completare il percorso riformatore avviato con l'approvazione dello Statuto.
La presente proposta non ha l'ambizione di essere esaustiva di tutte le problematiche che nel corso di questi anni sono state evidenziate nelle numerose riunioni che hanno preceduto l'attuale momento, ma vuole essere una preliminare bozza sulla quale avviare un sereno confronto e pervenire ad una soluzione condivisa da un'ampia maggioranza.
La proposta è volutamente sintetica e punta a stimolare la discussione sugli aspetti più controversi, rinviando per gli aspetti di carattere più generale ai contenuti di cui alle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43.
Il fine ultimo rimane, comunque, quello di dare attuazione allo Statuto di recente approvazione, rinviando riguardo gli altri aspetti della materia elettorale a tempi più sereni.

TITOLO I
Norme per la elezione del Consiglio regionale della Calabria

Articolo 1
Norme generali

1. Il Consiglio Regionale della Calabria è eletto a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto nelle circoscrizioni provinciali, per ognuna delle quali è fissato il numero dei seggi determinato ai sensi del comma 4 dell' articolo 2.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
4. Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni territoriali corrispondenti alle rispettive Province.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Articolo 2
Composizione del consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale della Calabria è composto di 50 membri, più eventuali seggi da assegnare in fase di applicazione della presente legge.
2. Quattro quinti dei consiglieri di cui al comma 1 sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 3.
3. Un quinto dei consiglieri di cui al comma 1 è eletto secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.
4. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma 2 è effettuata dividendo il numero degli
abitanti per il numero dei seggi da ripartire.
5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa pubblicati dall' Istituto Centrale di Statistica.

Articolo 3
Attribuzione dei seggi

1. Per cifra elettorale si intende la somma dei voti validi riportati da ogni singola lista in tutti i comuni della circoscrizione provinciale.
2. Per cifra individuale di ogni candidato si intende il totale dei voti riportati dalla lista di appartenenza aumentato dei voti di preferenza conseguiti.
3. Per l'attribuzione in ogni circoscrizione dei seggi di cui al comma 2 dell' articolo 2 si divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi prestabiliti, disponendo una graduatoria tra liste in ordine decrescente. Alle liste che hanno riportato i migliori quozienti si assegnano i seggi e sono proclamati eletti i candidati che nell'ambito di ciascuna lista hanno riportato la migliore cifra individuale.
4. Per l'attribuzione dei seggi di cui al comma 3 del precedente articolo 2 (premio di maggioranza virtuale), l'ufficio elettorale regionale determina quale candidato alla carica di presidente della giunta regionale abbia ottenuto, con la coalizione che lo ha indicato, il maggiore numero di voti (cifra elettorale regionale).
5. Se le liste provinciali collegate a tale candidato hanno ottenuto almeno il 55% dei seggi già assegnati a livello provinciale, gli uffici elettorali provinciali procedono all'attribuzione del premio di maggioranza virtuale secondo il criterio proporzionale, nelle cinque province.
6. Se le liste provinciali collegate a tale candidato hanno ottenuto una cifra elettorale regionale inferiore al 55% dei seggi già assegnati:
a) l'ufficio elettorale regionale determina il numero di seggi da attribuire alla coalizione regionale vincente, (premio di maggioranza effettivo) necessari a farle conseguire 28 seggi;
b) l'ufficio elettorale regionale sottrae quindi al premio di maggioranza virtuale (un quinto dei seggi) un numero di seggi equivalente al premio di maggioranza effettivo e lo attribuisce alla coalizione vincitrice;
c) i restanti seggi del premio di maggioranza virtuale vengono distribuiti proporzionalmente tra le varie liste provinciali;
d) i seggi corrispondenti al premio di maggioranza effettivo vengono distribuiti in ciascuna provincia in base ai seggi spettanti alle province distribuendoli, all'interno della coalizione vincitrice, in maniera proporzionale fra le liste ammesse al riparto dei seggi.
7. Qualora anche con l'attribuzione dell'intero premio di maggioranza virtuale (un quinto dei seggi del consiglio regionale) la coalizione vincitrice non raggiunga il 55% dei seggi, le sono attribuiti seggi aggiuntivi per consentirle di raggiungere tale quota. Tali seggi sono distribuiti fra le diverse province, a cominciare dalla provincia con il maggior numero di abitanti e, in ciascuna provincia, in base al riparto proporzionale.
8. Sono comunque proclamati eletti, in aggiunta ai candidati eletti nelle liste provinciali i due candidati alla carica di presidente della giunta regionale che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Articolo 4
Operazioni elettorali

1. Si applicano nella regione Calabria, se ed in quanto non derogate dalla presente legge, le norme previste nella legge 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modificazioni e, in particolare, le norme di cui alla legge 23 febbraio 1995 n. 43.

Articolo 5
Sistema di votazione

1.  La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome di colui il quale è candidato alla carica di presidente della giunta regionale, affiancato dal contrassegno distintivo della coalizione. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del presidente candidato e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima coalizione, il nome e il cognome del presidente candidato e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima coalizione, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto così espresso si intende validamente espresso anche a favore del presidente candidato.

Articolo 6
Sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo non abbia raggiunto, almeno il 5% dei voti validi.

TITOLO II
Indizione delle elezioni

Articolo 7
Principi

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta Regionale in carica.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni calabresi e ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni calabresi.

Articolo 8
Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Articolo 9
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Articolo 10
Proclamazione degli eletti

1. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascuna circoscrizione elettorale, nei limiti dei posti ai quali le liste circoscrizionali hanno diritto e seguendo la graduatoria di cui all'articolo 3, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.§
2.
Il candidato che risulti eletto consigliere regionale in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del consiglio regionale, entro otto giorni della convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale dei voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
3. Dopo le proclamazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale sulla base dei risultati delle operazioni effettuate.
4. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione.
5. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Articolo 11
Convalida degli eletti

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione di cui al precedente articolo. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli
eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione.
4. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.
5. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

TITOLO III
Designazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale

Articolo 12
Principi

1. Nelle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione possono essere presentate liste nel collegio regionale esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano partecipato alle elezioni primarie disciplinate dalla presente legge.
2. Tali liste devono aver come candidati alla presidenza i più votati nelle rispettive graduatorie a conclusione delle elezione primarie.
3. I candidati delle elezioni primarie non possono essere candidati in liste diverse da quella per la quale si sono proposti nelle primarie.

Articolo 13
Indizione delle primarie

1. Le elezioni primarie sono indette con Decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul BUR non prima di 210 giorni ed entro i 180 giorni antecedenti la scadenza della legislatura in corso e lo svolgimento dovrà avvenire l'ultima domenica del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto.

Articolo 14
Uffici elettorali

1.  Entro tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto di cui al precedente. articolo si costituisce presso la Corte d'Appello di Catanzaro l'ufficio elettorale regionale per le primarie, al quale compete l'esame e l'ammissione delle candidature dei partecipanti, la ricezione dei risultati dello spoglio e la proclamazione dei risultati.
2. Entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 13 in ogni comune è costituito l'ufficio elettorale comunale per le primarie.
3. All'ufficio elettorale regionale e agli uffici elettorali comunali si applicano le norme sulla composizione, il funzionamento e le spese previste per i medesimi uffici in occasione delle elezione del Consiglio regionale.

Articolo 15
Deposito dei contrassegni

1. Entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 13 i partiti o gruppi politici che intendono presentare, anche congiuntamente, una lista nel collegio elettorale devono dichiarare per iscritto detta volontà e depositare contestualmente il contrassegno che contraddistingue la lista presso l'ufficio elettorale regionale per le primarie.
2. Per il deposito, accettazione e designazione dei rappresentanti dei partiti e gruppi che hanno depositato il contrassegno si applicano le norme previste per la elezione del Consiglio regionale.

Articolo 16
Candidatura

1. Può candidarsi alla elezioni primarie qualunque cittadino, iscritto nelle liste elettorali di un comune della Calabria, che ne faccia richiesta iscritta all'ufficio elettorale regionale entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 16, indicando in quale tra le liste i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi del precedente articolo 18 intende candidarsi.
2. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno del 3% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Calabria alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni primarie e deve essere accompagnata dal versamento in contanti di curo 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie.

Articolo 17
Schede per votazione ed espressione di volo

1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dal sorteggio, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati depositati ai sensi del precedente articolo 16, il contrassegno affiancato sulla destra da una riga, sulla quale l'elettore scrive il cognome, ovvero, il nome ed il cognome di uno dei candidati della lista distinta da tale contrassegno.
2. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per due candidati o per un nominativo che
non sia compreso tra i candidati della lista il cui contrassegno è riprodotto a fianco della riga sulla quale tale nominativo è stato scritto.

Articolo 18
Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto nelle elezioni primarie tutti i cittadini che alla data delle elezioni siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Calabria.
2.
Per esercitare tale diritto gli elettori si presentano nel seggio elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di riconoscimento.

Articolo 19
Operazione di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni primarie e sono immediatamente seguite dalle operazioni di scrutinio.
2. Si applicano in quanto compatibili le operazioni di voto e di scrutinio previste dalle leggi sulla elezione del Consiglio regionale.

Articolo 20
Proclamazione

1. Ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici elettorali comunali, l'ufficio elettorale regionale per le primarie determina, per ciascuna lista la somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni elettorali comunali e la graduatoria dei candidati. A parità di voti prevale il più anziano di età.