Provvedimento Amministrativo n. 397/6^

 

 

 Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e Statuto tipo

degli organi di gestione"

 

 

         LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio;
VISTA la L.R. n. 9/96 di recepimento della legge 157/92 ;

VISTO l'articolo 13, comma 3 della suddetta legge che prevede, da parte della Regione, l'approvazione e la pubblicazione del regolamento di attuazione del   P.F.V.R. nonché le modalità di istituzione e lo Statuto degli organi di gestione degli A.T.C.;

VISTA la deliberazione del C.R. n. 133 del 30.1.1996 concernente      l'approvazione del piano faunistico venatorio provvisorio, ai sensi della L.R. n. 9/96, articolo 24  comma 6, nel quale è prevista la suddivisione del territorio regionale in undici  A.T.C.;

VISTO il parere favorevole della Commissione di Controllo del Commissariato di Governo nella Regione, espresso in data 2.8.1996 prot. n. 762;

CONSIDERATO che le Amministrazioni Provinciali stanno predisponendo i piani faunistici -venatori provinciali sulla scorta delle indicazioni del piano faunistico regionale provvisorio;

CONSIDERATO che l'istituzione degli organi di gestione degli A.T.C. è necessaria all'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza non esclusa la programmazione della mobilità tra A.T.C. e per tutti gli altri compiti previsti nella L.R. n. 9/96, con particolare riferimento all'articolo 13 della stessa legge;

VERIFICATO che i Presidenti delle Province, ai sensi del comma 6, dell'articolo 13 della L.R. n. 9/96, hanno in corso di nomina gli organi di gestione degli A.T.C. e che l'istituzione degli stessi è indipendente dall'approvazione dei P.F.V.P.;

RITENUTO, pertanto, che al fine di dotare i comitati di gestione dello strumento necessario al loro funzionamento, è opportuno adottare il regolamento di attuazione degli A.T.C. con allegato lo statuto tipo, parte integrante della stessa;

RITENUTO, inoltre, che è necessario inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale in quanto trattasi di potestà regolamentari da esso esercitate ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 c. 1 dello Statuto;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA CACCIA E PESCA, Rizza, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto servizio,

 

 

                                                               

 

DELIBERA

 

di APPROVARE, al fine di dotare i comitati di gestione dello strumento necessario al loro funzionamento, l'allegato Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e lo statuto tipo degli organi di gestione in esso regolamento contenuto, parte integrante della presente deliberazione;

di INVIARE la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al Consiglio regionale.

 

 

                 IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

 

 

 

                                               Art. 1

                 Definizione di ambito territoriale di caccia

 

1.    Un ambito territoriale di caccia (A.T.C.) è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale residuo del 24% di territorio destinato a strutture di protezione della fauna e del 15% destinato a forme di gestione privata dell'attività venatoria, come definiti all'articolo 10 della legge 157/92.

 

2.    Le Province determinano in via definitiva, nei piani faunistici provinciali, la delimitazione degli A.T.C. tenendo conto, in ordine di importanza, di:

a)      confini comunali;

b)      confini naturali;

c)      confini provinciali.

 

3.    Ai fini della delimitazione degli ambiti, le strade statali e provinciali possono essere assimilate a confini naturali.

 

4.    I territori comunali, in linea di massima, non si  potranno frazionare; nel caso che un confine naturale posto tra due ambiti divida uno o più territori comunali, le porzioni risultanti potranno essere annesse in ambiti diversi a patto che la porzione minore non superi il 20% dell'intero territorio comunale in questione.

5. Uno stesso ambito può contenere territori appartenenti a Province diverse; in tal caso la Giunta regionale nel coordinare i piani faunistici provinciali assegna alla Provincia maggiormente interessata la competenza della gestione.

6.  L'A.T.C. è struttura associativa senza fini di lucro che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica.

 

 

 

 

 

 

ART. 2
     Organi di gestione degli A.T.C. e loro composizione

 

1.     Sono organi di gestione degli A.T.C. il Presidente, il Comitato di Gestione,  l'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti.

2.     Il Presidente è nominato all'interno del Comitato di gestione con le modalità previste nello statuto tipo.

3.   L'organo direttivo degli A.T.C. è il Comitato di gestione che è composto da venti membri, di cui:

a)      due rappresentanti della Provincia esperti in materia di caccia;

b)      sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

c)      sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

d)      quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente.

4.  I membri del Comitato di cui al comma precedente sono scelti tra la generalità dei cacciatori iscritti, tra proprietari e conduttori dei fondi inclusi, fra gli ambientalisti residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito e vengono eletti all'interno delle relative organizzazioni ed associazioni; in caso di impossibilità di nomina di tutti i venti componenti, il Comitato si intende validamente insediato con la nomina di almeno undici membri.

5.  I Comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali, delle organizzazioni agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

6.   I Comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza.


7.   L'assemblea dei soci è composta dai cacciatori iscritti e dai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli A.T.C.; essa viene riunita almeno una volta all'anno per la valutazione dell'andamento della gestione. L'assemblea dei soci, inoltre, provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel presente regolamento di attuazione.

 

8.    Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall'assemblea dei soci.

 

9.    Il funzionamento degli organi di gestione avviene secondo le modalità dello statuto tipo riportato nella parte II^.

10.  Non possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:

a)         siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;

b)        abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia;

c)         abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro,  beni o utilità di provenienza illecita (art.648/ter C.P.);

d)        abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art.416/bis C.P.);

e)        abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art.648/bis C.P.);
Il Presidente della Provincia, prima della nomina del Comitato di gestione, verifica attraverso opportuna documentazione l'inesistenza delle suddette limitazioni.



                                      Art. 3

                Gestione provvisoria degli ambiti

 

1.    Fino alla prima costituzione degli organi di gestione ed al loro insediamento, gli A.T.C. sono retti da Commissari ad-acta, uno per ogni ambito, nominati dalla Giunta regionale.

2.    I Commissari durano in carica fino all'insediamento dei Comitati di gestione.

 

                                         Art. 4

                       Indici di densità venatoria

 

1.   Si definisce indice di densità venatoria (I.D.V.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superfice agro-silvo pastorale, espressa in ettari, di un A.T.C.

2.  L'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia è fissato in 1:19; la Giunta regionale periodicamente provvede all'eventuale adeguamento del rapporto.

3.    L'accesso in ogni A.T.C. è garantito a tutti i cacciatori sulla base del parametro di cui al comma precedente e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4.  I cacciatori residenti nei Comuni compresi in un A.T.C. sono comunque iscritti, salvo che per espressa rinuncia, anche se il loro numero supera il rapporto di cui al comma 2.

5.    Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 del presente regolamento,  è altresì consentito il superamento dell'indice di densità venatoria minima per l'accesso dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'A.T.C..


6. Gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore di quello risultante dall'I.D.V., purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica (legge n. 157/92 articolo 14 comma 8) e siano stati stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità dei cacciatori in soprannumero (L.R. n. 9/96 articolo 13 comma 6, lettera e).

      

    Art. 5
         Residenza venatoria

1. Si intende per residenza venatoria la collocazione di ogni cacciatore all'interno di un A.T.C. per lo svolgimento dell'attività venatoria.

2. La residenza venatoria di un cacciatore non coincide necessariamente con la sua residenza anagrafica, in quanto l'A.T.C. di diritto può essere diverso dall'A.T.C. nel quale ricade il suo Comune di residenza.

3. Ad ogni cacciatore spetta di diritto una sola residenza venatoria, fatte salve le norme sulla mobilità tra ambiti previste nel presente regolamento.

4. La residenza venatoria, per gli anni successivi a quella di prima assegnazione, si intende tacitamente riassegnata di anno in anno salvo esplicita rinuncia e presentazione di domanda di ammissione in altro A.T.C. da parte dell'interessato.

 


Art. 6
Tesserino venatorio

 

1.   Il tesserino venatorio viene distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato, in bollo, gratuitamente dal Comune di residenza ai richiedenti, previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa venatoria di concessione regionale e previa esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

2.   I Comuni sono gli unici enti delegati al rilascio del tesserino venatorio e quindi non possono delegare nessun altro ente a tale scopo; essi, inoltre, esercitano forme di controllo per accertare che non vi siano duplicazioni nel rilascio dei tesserini.


3.    Sul tesserino venatorio regionale dovranno essere registrati, a cura del Comune, il tipo di caccia prescelto in via esclusiva e la residenza venatoria del cacciatore titolare del tesserino stesso; nel caso di A.T.C. diverso da quello di residenza, l'ente delegato deve esigere la dimostrazione di accettazione in altro A.T.C. attraverso una certificazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente.

4.   Il cacciatore, oltre alla giornata di caccia ed alle specie e numero di capi abbattuti, dovrà annotare sul tesserino venatorio il numero di ambito in cui si svolge l'attività venatoria giornaliera; nel caso di mobilità durante la stessa giornata di caccia,  il cacciatore dovrà riannotare il numero dell'ambito solo nel caso in cui questo sia diverso dal primo.

5.   I tesserini venatori regionali vanno restituiti entro la fine di febbraio di ogni anno al Comune che li ha rilasciati che, a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla Provincia di competenza, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Le Province provvedono a predisporre e trasmettere ai Comuni i tesserini venatori, per la stagione venatoria successiva, in forma nominativa. I cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino ai Comuni entro i termini previsti dovranno provvedere alla restituzione presso il competente ufficio caccia provinciale; la mancata restituzione del tesserino venatorio costituisce esplicita rinuncia all'esercizio dell'attività venatoria nel successivo anno. Le province, inoltre, provvedono al rilascio del tesserino ai cacciatori che svolgono l'attività venatoria per il primo anno.

7. Le Province, in collaborazione con il competente ufficio regionale alla caccia, possono provvedere alla gestione computerizzata dei tesserini venatori.


          

Art. 7
      Ammissione nell'ambito di diritto per lo svolgimento dell'attività venatoria

 


1.  Le Province regolano l'ammissione agli A.T.C. e stabiliscono la residenza venatoria dei singoli cacciatori in base ai seguenti criteri:

a)   i cacciatori residenti nei comuni ricadenti nell'A.T.C. sono ammessi di diritto e non dovranno presentare alcuna richiesta di accettazione;

b)    i cacciatori proprietari o conduttori di fondi inclusi in un ambito, diverso da quello in cui godono dei diritti di cui al punto a), sono equiparati ai residenti, ma dovranno comunicare alla Provincia di competenza il titolo di godimento corredato da idonea documentazione e nello stesso tempo comunicare la rinuncia alla Provincia dell'ambito di diritto, nel rispetto della norma relativa all'unicità della residenza venatoria; le comunicazioni devono essere ripetute ogni anno. Il fondo incluso nell'ambito dovrà risultare, per ciascun cacciatore proprietario o conduttore, di superficie non inferiore a 5 ettari.

c)    i cacciatori i quali, per espressa volontà, intendano assumere la residenza venatoria in un A.T.C. diverso da quello in cui godono dei diritti di cui al punto a) dovranno presentare domanda di accettazione all'Amministrazione Provinciale di competenza e, ad accettazione avvenuta, comunicare la scelta alla Provincia nella quale ricade l'A.T.C. di diritto.

2. La richiesta, a firma dell'interessato, di cui ai punti b) e c) dovrà essere corredata da:

a)      i dati anagrafici;

b)      i dati relativi al porto d'armi per uso caccia;

c)      l'A.T.C. richiesto come residenza venatoria;

d)      motivazione della richiesta;

e)      recapito telefonico.

Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, Ufficio Caccia e Pesca, entro il mese di febbraio di ogni anno, da far valere per la successiva annata venatoria. L'incompletezza della domanda è motivo di diniego.

3.  Le Province rendono pubblica entro il 30 aprile di ogni anno la graduatoria dei cacciatori, non aventi diritto, ammessi nei relativi ambiti. In caso di esclusione comunicano, all'interessato, a mezzo raccomandata entro il successivo 31 maggio, la decisione motivandola dettagliatamente; trascorso tale termine senza nessuna comunicazione la richiesta dell'interessato si intende tacitamente accolta. La comunicazione oltre il 31 maggio non ha efficacia.

4.  I cacciatori iscritti in un A.T.C., sia che essi ne abbiano diritto o che siano stati ammessi, confermano la loro residenza venatoria attraverso un versamento annuale, a favore dello stesso A.T.C. nella misura e nei tempi stabiliti dal Comitato di gestione; l'importo del versamento, comunque, non deve essere superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi.

5.  Nei casi previsto al comma 1 lettera b) e c), il versamento deve essere esibito per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia; in tutti i casi, comunque, il versamento dovrà accompagnare la stessa autorizzazione per tutta l'annata venatoria.

6.  La conferma della residenza venatoria successivamente alla data di scadenza stabilita dal comitato di gestione e, comunque, entro un mese dalla stessa,  può avvenire con un versamento pari al doppio di quello dovuto inizialmente; dopo il primo mese di ritardo il versamento non ha più efficacia e si perde il diritto alla residenza venatoria.

7.  Restano esclusi dalla agevolazione di cui al comma 1, lettera b), i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento cani e zone di ripopolamento e cattura.


8. E' ammessa la possibilità di inoltrare più di una richiesta, salvo il fatto che, in caso di più accettazione, il richiedente deve optare, in ogni caso, per una sola residenza venatoria.

                                           Art. 8
                          Compiti delle Province


1. Le Province istituiscono un archivio degli iscritti negli A.T.C. ricadenti nel proprio territorio di competenza ed effettuano il controllo dei dati dei tesserini venatori. Gli elenchi degli iscritti e i dati raccolti dovranno essere messi a disposizione dei Comitati di gestione.

2.  Le Province, in collaborazione tra esse, esercitano forme di controllo per accertare che non vi siano duplicazioni nell'attribuzione della residenza venatoria.

 

3.     L'accertamento di due o più residenze venatorie da parte di un singolo cacciatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 9/96.


                                       Art. 9
    Cacciatori non residenti nella Regione Calabria

 

1.    I cacciatori che non hanno la residenza anagrafica in Calabria non possono usufruire della residenza venatoria in nessuno degli A.T.C. ricadenti nella Regione.

2.   L'accettazione dei cacciatori non residenti negli A.T.C. della Regione avviene secondo le modalità sulla mobilità descritte nel successivo articolo 11.

3. Il numero di cacciatori non residenti contemporaneamente ammissibile  nella Regione Calabria rimane stabilito in millecinquecento e viene così      ripartito per A.T.C. :

a)      ambiti CS1, CS2 e CS3:             n. 170 ciascuno; 

b)      ambiti KR1 e KR2:                     n. 112 ciascuno;

c)      ambito CZ1:                                n. 185;

d)      ambito CZ2:                                n. 100;

e)      ambiti W1 e W2:                         n. 150

f)        ambito RC1:                                n. 120;

g)      ambito RC2:                                n.   60.



4. I Comitati di gestione possono, in accordo tra di loro, deliberare modifiche alla suddetta ripartizione, fatto salvo il numero massimo di cui al comma 2 del presente articolo e il rispetto dei limiti stabiliti al comma 2 dell'articolo 11.


Art.10
Definizione di pacchetto di giornate di caccia

1.    Si definisce "pacchetto di giornate di caccia" un numero di giornate da dedicare all'attività venatoria nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio.

2.    Un pacchetto può essere composto da:

a)      una giornata di caccia;

b)      due giornate di caccia nell'arco della stessa settimana;

c)      tre giornate di caccia nell'arco della stessa settimana;

d)      sei giornate di   caccia nell'arco di due settimane consecutive (tre per settimana).


Art.11
Modalità per la mobilità venatoria

1.  Ogni cacciatore potrà usufruire, per l'esercizio venatorio nella Regione Calabria, di un A.T.C. diverso da quello nel quale ha stabilito la sua residenza venatoria attraverso l'utilizzo di pacchetti di giornate di caccia.

2.  Il numero di cacciatori ammesso alla mobilità in un generico A.T.C. si determina dalla differenza tra il numero massimo di cacciatori compatibile con l'indice minimo di densità venatoria ed il numero di cacciatori che hanno la residenza venatoria nello stesso ambito. Di questo numero, la porzione indicata al comma 3 dell'articolo 9 è destinata ai cacciatori non residenti nella  Regione Calabria, il resto ai cacciatori residenti.

3.  Le Province regolano la mobilità negli A.T.C. attraverso la concessione di pacchetti di giornate di caccia, entro i limiti stabiliti al comma 2, e con le priorità stabilite dall'ordine di arrivo delle domande.

4. La Richiesta del pacchetto di giornate, a firma dell'interessato, dovrà essere corredata da:

a)      dati anagrafici;

b)      dati relativi ai documenti necessari allo svolgimento dell'attività venatoria (porto d'armi, tesserino venatorio, polizza assicurativa, versamenti);

c)      l'A.T.C. richiesto;

d)      A.T.C. nel quale è stabilita la residenza venatoria;

e)      tipo di pacchetto di giornate di caccia prescelto e relativo periodo;

f)        recapito telefonico.

Tale richiesta dovrà essere presentata o inviata anche a mezzo fax all'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, anche durante il corso della stagione venatoria; essa dovrà pervenire all'ufficio preposto almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo di attività venatoria richiesto. L'incompletezza della domanda è motivo di diniego.

5. Le Province comunicano entro due giorni dal ricevimento della domanda l'accettazione della richiesta o il suo motivato diniego.Trascorso tale termine senza nessuna comunicazione di diniego trasmessa dopo il secondo giorno non ha efficacia.

 

6. L'autorizzazione viene comunicata all'interessato, anche telefonicamente, dall'Ufficio Caccia della Provincia competente per territorio; ad essa sarà attribuito un codice di identificazione che l'interessato dovrà confermare al personale addetto in caso di controllo. La validità dell'autorizzazione è subordinata ad un versamento, a favore dell'A.T.C. interessato, in misura stabilita dal Comitato di gestione per ogni pacchetto di giornate; l'importo del versamento, comunque, non deve essere superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi. Il versamento deve chiaramente indicare sulla causale il periodo autorizzato ed il numero del codice di identificazione dell'autorizzazione.

 

7. Sono esclusi dagli obblighi dei commi precedenti, con possibilità quindi di svolgere gratuitamente l'attività venatoria negli altri A.T.C. della Regione oltre a quello di residenza venatoria, i cacciatori residenti nella Regione Calabria che svolgono attività venatoria alla sola selvaggina migratoria sino ad un numero di giornate di caccia previsto annualmente nel calendario venatorio dalla Giunta regionale. Il superamento del numero di giornate concesse gratuitamente obbliga i cacciatori ad adeguarsi alle regole sulla mobilità previste nel presente articolo.

8.  Ai fini dell'applicazione del comma precedente si stabilisce che il colombaccio è da assimilare a selvaggina stanziale, in quanto stabilmente presente sul territorio regionale.


                                            Art. 12

Norme finanziarie

1.   Il fondo di dotazione finanziaria dei Comitati di Gestione è composto da:

a)     
quote versate dai cacciatori con residenza venatoria nell'ambito;

b)      quote versate dai cacciatori ammessi alla mobilità nell'ambito;

c)      finanziamenti erogati dalle Province di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione;

d)      finanziamenti erogati dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo all'acquisto di fauna selvatica per ripopolamento;

 

2.  In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all'A.T.C., per il primo anno    di funzionamento del Comitato, il finanziamento di cui al precedente comma lettera d) è calcolato in proporzione alla superficie è calcolato in proporzione alla superficie di territorio agro-silvo-pastorale del relativo ambito.

3. Le spese per il funzionamento e la gestione dell'A.T.C. vengono classificate secondo le seguenti categorie:

a)      spese relative al personale eventualmente assunto;

b)      spese per il funzionamento organizzativo relative a locazione della sede, telefono, luce, riscaldamento, acqua;

c)      spese di gestione quali gettoni di presenza, rimborsi spese autoveicoli, strumenti e mezzi tecnici;

d)      spese per consulenze tecnico-amministrative;

e)      spese finalizzate all'immissione di fauna da allevamento a fini di ripopolamento, rimborsi spese per il personale a disposizione dell'A.T.C.;

f)        spese finalizzate al recupero di fauna selvatica;

g)      spese per attribuzione incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività di cui al successivo quinto comma;

h)      spese per acquisto beni.

4. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, di cui all'articolo 13 comma 6 lettera b) della L.R. 9/96, devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello relativo all'intervento; entro i successivi novanta giorni la Provincia esamina ed eventualmente approva i progetti stabilendone il relativo contributo.

5.  Gli incentivi ai conduttori dei fondi sono dovuti per attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio, alle coltivazioni       per l'alimentazione naturale di mammiferi e uccelli, al ripristino di zone umide e fossati, alla coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, alla tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori, alla collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento , della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

6. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. provvede, con apposita delibera, ad integrare, con fondi del proprio bilancio, gli eventuali importi dei progetti eccedenti quelli autorizzati.

7.  Nel caso risultassero necessarie forniture e prestazioni non previste nell'anno in corso, il Comitato di gestione provvederà a determinare la quantità e la qualità dei beni occorrenti ricercando la relativa copertura nell'ambito del bilancio in corso apportando ad esso le opportune modifiche con motivata delibera di Comitato; se ciò non fosse possibile la relativa copertura finanziaria sarà da ricercare nell'ambito del successivo bilancio di previsione ripartendo la spesa occorrente fra i capitoli di bilancio.


                                              Art.13

            Procedure relative alle forniture e prestazioni

 

1.    Per le forniture e le prestazioni di importo inferiore a lire 3.000.000, il Presidente del Comitato di gestione provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o della prestazione; il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame del Comitato per la definitiva autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

2. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a quello stabilito nel precedente comma, il Presidente del Comitato di gestione provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, preferibilmente scelte tra quelle inserite nell'albo dei fornitori della provincia eventualmente integrate dalle ditte specializzate nei settori di intervento del Comitato, specificando la natura e le   modalità della fornitura o prestazione, l'importo massimo della stessa, il termine per l'inoltro dell'offerta  e quello di consegna della fornitura o della prestazione, penale per ritardata consegna.

3. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse e sigillate contenenti all'esterno l'oggetto dell'offerta.

 

4. L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza del Presidente, di uno dei membri del Collegio dei revisori, un componente del Comitato di gestione.

5. Delle offerte pervenute dovrà essere stilata apposita graduatoria che tenga conto dell'offerta più vantaggiosa e dei tempi di consegna; è motivo di esclusione dalla suddetta graduatoria l'incompletezza dell'offerta rispetto a quanto richiesto nell'avviso di gara.

6.  L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà  presentato l'offerta economicamente più conveniente, purchè la stessa sia inferiore al prezzo massimo indicato nell'invito di gara, e nel rispetto dei tempi di consegna. Nel caso di fornitura di fauna da ripopolamento il limite del tempo di consegna, stabilito nel bando di gara, diventa prevalente rispetto all'offerta economica.

7. Nel caso di offerte tutte in aumento rispetto al prezzo massimo indicato nell'invito di gara, non si da luogo alla aggiudicazione e gli atti vengono     rimessi    al Comitato di gestione per le determinazioni che questo riterrà più opportune.

8. Della procedura di aggiudicazione viene redatto apposito verbale nel quale si darà atto del rispetto delle procedure; detto verbale sarà sottoscritto dai membri intervenuti all'apertura delle buste e sarà conservato agli atti dell'A.T.C..

9.  Ad aggiudicazione avvenuta il Presidente dà comunicazione alla ditta aggiudicataria richiedendo contestualmente polizza fidejussoria dell'importo aggiudicato aumentato del 5%.

 

 

 


                                     Art. 14
                      Liquidazione delle fatture

 

1. Il Presidente o altro membro del Comitato da lui delegato provvederà a verificare la rispondenza della fornitura o prestazione al bando di gara.

2.  Nel caso che vengano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative, esse verranno immediatamente contestate per iscritto al fornitore ed all'Ente assicurativo che ha emesso la polizza fidejussoria, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della fornitura. Trascorso tale termine dovranno essere attivate da parte del Comitato tutte le procedure per il risarcimento del danno.

3.   Qualora non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della stessa, l'annotazione di essa nelle scritture contabili e lo svincolo della polizza fidejussoria.



                                       Art.15
                               Rendicontazione

1.  Il Comitato di gestione svolge la propria attività finanziaria nell'arco dell'anno solare.

 

2.  Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato di gestione provvede ad approvare e trasmettere alla Provincia il bilancio consuntivo, la relazione contabile del Collegio dei revisori e copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa, relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente; trasmette, inoltre, il bilancio di previsione approvato con le stesse modalità.

3.   In caso di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 15 giorni, i rendiconti; scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione. Trascorsi 30 giorni dall'adozione dei suddetti provvedimenti senza che il Comitato di gestione abbia adempiuto ai propri compiti, il Presidente della Provincia, con proprio decreto ed ai sensi della L.R. 39/95, dichiara decaduto il Comitato di gestione inadempiente e provvede alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri limitati nel tempo ai sensi della Legge 444/94, per la redazione del rendiconto dell'anno di riferimento e l'attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Comitato di gestione.

4. Se l'attuazione dei progetti finalizzati riguarda più esercizi finanziari, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.


PARTE II

STATUTO TIPO DEGLI ORGANI DI GESTIONE A.T.C.

                                   

                                               Art.1

                                        Costituzione

 

1. Il Comitato di gestione (C.d.G.) dell'ambito Territoriale di Caccia " ______________" è costituito, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n.9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n.___________del______________                       ed ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente.

2. Il C.d.G. ha sede in ________________________________ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l'attività venatoria nel territorio di competenza senza fini di lucro.

3.  Il C.d.G. è un organo direttivo apartitico dell'A.T.C., insieme al Presidente, all'Assemblea dei Soci ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità giuridica di diritto privato.

4.  Il Comitato resta in carica per quattro anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 comma 3 del Regolamento di attuazione, e continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo comitato la cui ricostituzione avviene con la medesima procedura.

5.   I componenti il Comitato di gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

                                                        

                                               Art. 2
                        Compiti del Comitato di gestione

 


1.  I Comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; più dettagliatamente:

a)      programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di   ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b)      provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni di animali selvatici, la difesa delle colture;

c)      predispongono, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla Provincia con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore delle stesse;

d)      predispongono l'attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

e)      decidono in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del regolamento di attuazione;

f)        determinano la consistenza faunistica dell'ambito, mediante adeguati censimenti;

g) determinano il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio;

h)    esprimono parere sul piano faunistico venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso.


2.      Per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C. e rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consulenze specialistiche.

3.      I Comitati di gestione trasmettono alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti da essi predisposti nell'anno precedente; la Provincia provvede a raccoglierli in volumi che rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.


 

 

 

 

Art. 3
Funzionamento del Comitato di gestione

 

1. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti e i due membri del Collegio dei Revisori, un effettivo ed un supplente, con votazione a scrutinio segreto.

2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati; i Componenti il Comitato di Gestione decadono dalla carica quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni di un anno.

3. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.

4.    Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato dal Presidente con la procedura di cui al comma 4, articolo 4 del presente statuto; nel caso in cui il Presidente non si è avvalso della suddetta nomina le funzioni di segretario sono assunte da persona scelta di volta in volta tra i componenti il Comitato.

5.    In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni e associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

6. La partecipazione agli organi di gestione ed alle cariche sociali dell'A.T.C. è gratuita. Viene riconosciuto ai partecipanti al C.d.G. il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro percorso dal luogo di provenienza al luogo della riunione e viceversa; il rimborso non è dovuto in caso di partecipazione all'Assemblea dei Soci.

                                                    

Art. 4
   Presidente del C.d.G.

 

1.   Il Presidente deve essere eletto fra i componenti il Comitato di gestione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ambito territoriale di caccia e ne firma gli atti.

3. Convoca e presiede il Comitato, provvede, sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, convoca l'Assemblea dei Soci e cura l'attuazione dei provvedimenti adottati.

4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano; nell'ipotesi di assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice-Presidente convoca il C.d.G. per l'elezione di un nuovo Presidente.

5. Il Presidente può nominare, tra i componenti il Comitato, persona di sua fiducia alla quale affidare la carica di Segretario con funzioni di assistenza durante le riunioni del Comitato e dell'Assemblea; il Segretario redige, inoltre, i verbali delle riunioni. La carica di Segretario può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.

6. Il Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.

7.  Oltre ai casi di incompatibilità previsti per i componenti il Comitato, la carica di Presidente è incompatibile con altre cariche direttive in seno agli organismi che ne hanno segnalato il nominativo; restano esclusi dalla limitazione precedente i rappresentanti della Provincia e quelli dei Comuni di cui al comma 6, articolo 13, L.R. n. 9/96.



                                        Art. 5
                              Revisori dei conti


1.   Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un effettivo ed un supplente nell'ambito dei componenti il Comitato di gestione e da esso eletti; i restanti membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche fuori dall'ambito della stessa Assemblea.

2.  Il Collegio elegge, nel proprio ambito, il Presidente nella prima riunione utile.

3.   Il Collegio rimane in carica per un quadriennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio; esso non decade qualora per qualsiasi motivo si debba provvedere a rinominare il Comitato di Gestione prima della sua scadenza naturale.

4.  Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatta, su apposito registro, relazione a firma dei componenti che hanno partecipato al controllo.

5. Il Collegio dei Revisori stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la periodicità dei controlli, previa comunicazione al Presidente del C.d.G.

6.  I  revisori partecipano di diritto alle riunioni del C.d.G. e dell'Assemblea dei Soci.

7.  Non possono essere eletti a revisori dei conti persone che:

a)      siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;

b)      abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia;

c)      abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648/ter C.P.);

d)    abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (articolo 416/bis C.P.);

e)    abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (articolo 648/bis C.P.).

Il Presidente del C.d.G. verifica attraverso opportuna documentazione l'inesistenza dei suddetti vincoli.


                                                      

                                              Art. 6
                                               Soci

1.    Sono Soci dell'A.T.C., con diritto di partecipazione e di voto all'assemblea tutti i cacciatori iscritti ed i proprietari o conduttori dei fondi in esso inclusi.

2.    Si intendono per iscritti tutti i cacciatori che abbiano stabilito la propria residenza venatoria nell'A.T.C. secondo le modalità previste all'articolo 7 del Regolamento di Attuazione e siano in regola con il pagamento della quota annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3.    Non sono da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi, ricadenti nell'A.T.C., all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento cani e zone di ripopolamento e cattura.


Art. 7
  Assemblea dei Soci



1.   L'Assemblea dei Soci è composta dai cacciatori iscritti e dai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell'A.T.C..

2.  Partecipano, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del C.d.G. ed i Revisori dei Conti.

3.   L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del C.d.G. una volta all'anno, in via ordinaria, entro il 31 marzo, per l'esame della gestione annuale; l'avviso di convocazione dovrà essere divulgato attraverso uno dei maggiori quotidiani a tiratura locale ed affisso all'Albo della Provincia territorialmente competente almeno quindici giorni prima della riunione assembleare.

4. Il Presidente del C.d.G. convoca l'Assemblea in via straordinaria, con analogo preavviso, quando lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia motivata richiesta la metà più uno dei componenti il Comitato di Gestione.

5.    L'Assemblea nazionale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

6. L'Assemblea elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea e tre membri della Commissione elettorale per le operazioni di voto.

7.  L'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno predisposto dal Presidente del C.d.G. e su altri che le fossero sottoposti purchè urgenti e indifferibili.

8.  Di norma le votazioni su argomenti di ordine generale avvengono per alzata di mano; nel caso le votazioni riguardino persone fisiche esse    avvengono a scrutinio segreto.

9.  Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione della maggioranza dei votanti; in caso di parità l'argomento viene rimandato al C.d.G. per la decisione finale che dovrà, comunque, essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.

10. L'Assemblea ha l'obbligo di provvedere, nella prima riunione utile e dopo l'insediamento del C.d.G., all'approvazione dello Statuto tipo, per alzata di mano, e all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti a scrutinio segreto.

11. La Commissione elettorale, composta da tre membri, svolge funzioni di controllo sulla ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

 


                                        Art. 8
                        Provvedimenti disciplinari


1.   Per gravi fatti di ordine morale ovvero per le violazioni del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti in materia di caccia e di tutela del patrimonio faunistico commessi da qualsiasi componente gli organi di gestione dell'A.T.C., sono erogati provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo scritto alla sospensione fino a quattro anni o all'espulsione definitiva dalla partecipazione alla gestione degli ambiti e la perdita della residenza venatoria per gli iscritti all'Ambito nel caso le violazioni siano reiterate.

2. L'Assemblea dei Soci, su proposta del C.d.G., delibera l'erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci e dei componenti del collegio dei revisori da essa eletti.

 3. L'erogazione di provvedimenti disciplinari a carico di componenti il Comitato di gestione, nominati dal Presidente della Provincia, sono da esso assunti su proposta dello stesso C.d.G..


4.  Nel caso di inadempienza da parte del C.d.G., qualsiasi socio può adottare poteri sostitutivi comunicando i fatti al Presidente della Provincia che dovrà adottare i provvedimenti del caso.

5.  Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato: a tal fine deve essere concesso un termine di quindici giorni per le eventuali controdeduzioni.

6.  I provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dei votanti e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

7.   Dal momento dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, l'interessato dovrà considerarsi sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la partecipazione all'assemblea dei soci.

8.   Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assessorato Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca che, con decreto assessorile, potrà confermare o modificare i provvedimenti che, a quel punto, diventano definitivi.

9.   In ogni grado del giudizio, il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente, ove lo richieda, o di essere assistito da persona di sua fiducia.

10.  La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.


 

 

 

 


                                           Art.9
                              Modifica dello statuto

 

1.         Il presente statuto tipo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 9/96 e con le modalità previste al precedente articolo 7.

2.         Le modifiche allo Statuto devono essere proposte dall'Assemblea dei Soci e sottoposte dal C.d.G. all'attenzione della Giunta regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento degli organi di gestione dell'A.T.C., fatta salva la compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.

3.   Il presente statuto ed il regolamento di attuazione, di cui è parte integrante, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di Giunta regionale.