Pubblicato il 22/06/2023
N. 00806/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati xxxxxx xxxx e xxxxx xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot n. 0003567 del 22 marzo 2023, avente ad oggetto "Nota Iliad prot. 2023/14127 del 09/03/2023. programma stralcio di installazione degli impianti per telefonia cellulare della società Iliad Italia spa - art. 7 legge regionale 08/03/2002, n. 5. comunicazioni", con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato alla ricorrente che: i) per effetto dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 32 del 27/03/2020, "viene vietata la sperimentazione o installazione di impianti riguardanti tecnologie di comunicazione "5G" sul territorio comunale"; ii) "nell'ipotesi di un eventuale intervento in contrasto con la suddetta Ordinanza, questa Amministrazione Comunale, in applicazione del principio di precauzione e dovendo intervenire a tutelare il bene superiore della salute dei cittadini, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, si riserverà di intervenire adottando le misure di cautela più opportune previste dalla legislazione vigente";
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 32 del 27.3.2020, avente ad oggetto "Ordinanza di divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G", con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato: "- di vietare a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di -OMISSIS-, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni degli uffici interni ed in subordine all'emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer; - di subordinare l'accettazione di qualunque procedimento a una verifica preliminare con l'autorità politica responsabile della salute dei cittadini; - di trasmettere la presente ordinanza ai competenti uffici del Ministero della Salute, affinché sia registrata la richiesta del Comune di -OMISSIS- di disporre di linee guida scientificamente rigorose ed aggiornate, indipendenti da legami con l'industria, in merito alla rilevanza di salute pubblica delle radiofrequenze 5G"; in via subordinata, per la disapplicazione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 32 del 27/03/2020.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. xxxxxx per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- S.p.a. ha impugnato l'Ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 32 del 27.3.2020, con la quale è stata vietata "la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di -OMISSIS-», nonché il relativo atto applicativo, a mezzo del quale - a seguito della trasmissione del programma di stralcio di installazione degli impianti per telefonia cellulare ex art. 7 L.R. 8 marzo 2002, n. 5 - il responsabile del competente settore comunale ha riservato di intervenire, nell'ipotesi di un intervento in contrasto con la suddetta ordinanza, "adottando le misure di cautela più opportune previste dalla legislazione vigente".
1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha articolato i seguenti motivi di censura: I. "Incompetenza. Violazione dell'art. 4 art. 4, comma 1, lett. a), e comma 2), legge n. 36 del 2001"; II. "Invalidità dell'ordinanza e, per invalidità derivata, della nota. Carenza di presupposti. Eccesso di potere per sviamento e illogicità. Violazione per falsa applicazione dell'art. 50 del d. lgs n. 267 del 2000"; III. "Invalidità dell'ordinanza e, per invalidità derivata, della nota. Violazione per mancata applicazione: dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001; dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 259/2003; dell'art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003; dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 259/200"; IV. "Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto. Violazione: dell'art. 97 Cost; dell'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti umani e dell'art. 15 della Convenzione internazionale sui diritti economici sociali e culturali"; V. "Violazione dell'art. 4, comma 2, della legge 36/2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003"; VI. "Violazione dell'art. 1, commi 1026-1046, legge 27 dicembre 2017, n. 205, della comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM (2016) 588, della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. Violazione della delibera 231/2018/CONS dell'8 maggio 2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni"; VII. "Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003; violazione del par. 2 dell'art. 4 TUE; violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016".
1.2. Il Comune, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
2. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2023, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
3. I motivi di censura addotti dalla società ricorrente sono fondati.
3.1. Si deve premettere che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento giuridico per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali il legislatore non può configurare poteri di intervento tipici.
3.2. La giurisprudenza è costante nell'affermare che "trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall'esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili" (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, 868; Id., 20 febbraio 2012, n. 904).
3.3. Consegue alla ratio della loro previsione che la capacità delle ordinanze extra ordinem di derogare a norme legislative vigenti è consentita solo se temporalmente delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare; inoltre, la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento, il quale deve essere adeguatamente motivato e istruito (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533; Id., 3 giugno 2013, n. 3024).
4. Ciò posto, il Collegio aderisce a quella giurisprudenza che - in analoghe fattispecie, riferite alla legittimità di siffatti provvedimenti contingibili e urgenti in tema di sistemi radianti di telefonia mobile - ha condivisibilmente ritenuto la mancanza dei presupposti per la loro adozione, non prestandosi la materia ad essere regolata tramite strumenti extra ordinem (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3733/2021, n. 1126/2020 e n. 1937/2020; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 3324/2020; T.A.R. Catanzaro, sez. I, n.1670/2020).
4.1. Infatti, l'ordinanza sindacale, in questa sede gravata quale provvedimento presupposto rispetto alla nota del responsabile del settore prot n. 3567 del 22 marzo 2023, è stata emessa in difetto di un accertato effettivo pericolo grave e attuale per l'incolumità pubblica, essendo stata piuttosto emanata - a fronte di una situazione di incertezza - sulla base di una anticipata applicazione del principio di precauzione e senza una delimitazione temporale della sua efficacia.
4.2. Peraltro, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11.9.2020, n. 120, al comma 6 dell'art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata, corrobora, per quel che qui interessa, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in subiecta materia, e specificamente sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 36/2001.
5. Va, infine, osservato che la valutazione sui rischi connessi all'esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni non spetta al Comune, ma è di esclusiva pertinenza dell'A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 3733/2021; Id., n. 2858/2019) e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato.
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nino Dello Preite





IL SEGRETARIO