REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 911/2003, proposto da VALENTE Michele, ALTIERI Corrado, DURANTE Sauro, D’AGNONE Giovanni – nella qualità di candidati e cittadini elettori – e ALTIERI Alessandro – cittadino elettore - rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo COLALILLO con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Albalonga 7, presso lo studio CLEMENTINO – PALMIERO, contro il Ministero dell’ INTERNO – Commissione Elettorale Circondariale di Isernia – in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12, e il Comune di SESSANO del MOLISE, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio, e nei confronti di D’IPPOLITO Giuseppe, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Ennio MAZZOCCO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi 3, nonché di CICCAGLIONE Angiolino, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio MAZZOCCO e Roberto Masiani presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi 3, e di ANTONELLI Mario, CIAMPITTIELLO Felice, D’IPPOLITO Pasqualino, GIACCHETTA Egidio, MANCINI Valter, PETRECCA Giovanna e VENDITTI Pino, non costituitisi in giudizio, per l’annullamento della sentenza del TAR del Molise 19 dicembre 2002, n. 1084; visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero appellato e dei sigg.ri D’Ippolito Giuseppe e Ciccaglione Angiolino; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti di causa; relatore, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003, il Consigliere Paolo BUONVINO; uditi per le parti gli avv.ti COLALILLO e MAZZOCCO. Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: F A T T O 1) - Con la sentenza qui appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso la proclamazione degli eletti relativa alle elezioni svoltesi nel Comune di Sessano il 26/27 maggio 2002. Per gli appellanti la sentenza sarebbe errata, trascurando di tenere nel debito conto quanto dedotto in primo grado, che in questa sede si ribadisce. 2) - Si sono costituiti in giudizio la Commissione elettorale mandamentale di Isernia e gli originari controinteressati, che insistono per il rigetto dell’appello perché infondato. Con memoria conclusionale gli appellanti ribadiscono i propri assunti difensivi. D I R I T T O 1) - Con la sentenza qui appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso la proclamazione degli eletti relativa alle elezioni svoltesi nel Comune di Sessano il 26/27 maggio 2002. Nel contestare tale decisione, ribadiscono, in questa sede, gli appellanti che, dei due partiti in competizione, il partito uscito vincitore - Uniti per Sessano – avrebbe presentato il modello recante l’elenco dei presentatori di lista privo di una valida rappresentazione grafica del simbolo; in particolare, tale rappresentazione sarebbe stata semplicemente incollata sul foglio contenente i nominativi dei presentatori di lista; tanto che, dopo la consegna al segretario comunale, il simbolo stesso si sarebbe anche staccato; di qui l’illegittimità dell’ammissione della lista, difettando ogni certezza in merito al fatto che i sottoscrittori abbiano apposto la loro firma sotto quel simbolo. 2) - L’appello è infondato. Vi è in atti, invero, la dichiarazione, resa dal segretario comunale al momento della presentazione della lista, che dà atto del ricevimento di “ una lista recante il contrassegno gruppo di persone racchiuse in una corona circolare recante lo scritto uniti per Sessano ” . Già tale dichiarazione dà pienamente atto della presentazione di una lista recante un ben definito contrassegno e non di una lista recante un contrassegno in qualche modo separato o staccato da essa. L’art. 28, secondo comma, del TU 16 maggio 1960, n. 570, si limita, invero, a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta “ su appositi moduli recanti il contrassegno della lista ” ; il quinto comma prevede, a sua volta che “ è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato ” . Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta. Nella specie, inoltre, il contrassegno, oltre che presentato in forma figurata, come previsto dal citato comma quinto, è stato anche riportato, nella lista stessa, in forma descrittiva; ciò che impediva ogni possibile confusione, dal momento che la descrizione resa ( “ gruppo di persone racchiuse in una corona circolare recante lo scritto uniti per Sessano ” ) non appare certamente tale da poter indurre i sottoscrittori in equivoco. Si aggiunga che gli appellanti non hanno neppure offerto, come rilevato dai primi giudici, alcun elemento concreto atto a suffragare i propri assunti in merito al fatto che la sottoscrizione sarebbe avvenuta in assenza del contrassegno figurato o in presenza di un differente contrassegno; né contestano che il segretario comunale abbia ricevuto la lista con apposto il simbolo in questione. 3) - Quanto al fatto che il contrassegno, subito dopo la presentazione della lista, si sia distaccato dalla stessa, appare indice di un accidente casuale, ma non certo fonte di legittimo sospetto in merito alla regolarità della condotta dei presentatori. Si aggiunga, infine, che, specie con le odierne capacità grafiche legate alla videoscrittura e all’uso delle stampanti, sarebbe agevole per chiunque apporre a posteriori un simbolo grafico su di un foglio lasciato in bianco nella parte destinata all’apposizione del contrassegno, ovvero addirittura modificare il simbolo grafico in concreto regolarmente apposto. Poiché, quindi, qualsiasi forma di apposizione del contrassegno potrebbe prestarsi a manipolazioni, deve escludersi, in presenza di qualsiasi altro elemento significativo, che la modalità qui contestata possa, di per se sola, giustificare l’esclusione della lista. Lista che, del resto, visto e considerato, in termini oggettivi, il “ successo ” ottenuto presso l’elettorato, non è credibile che possa poggiare su basi così “ deboli ” quali sarebbero quelle qui dedotte in contestazione. 4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe. Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri: ALFONSO Q U A R A N T A – Presidente PAOLO BUONVINO - Consigliere est. GOFFREDO ZACCARDI - Consigliere FRANCESCO D’OTTAVI - Consigliere GERARDO MASTRANDREA-Consigliere |