Pubblicato il 27/03/2024
N. 06030/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12829/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12829 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato "-OMISSIS-", -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxxx xxxxx, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via xxxxxx xxxx, ....;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- DGC n. ... del 15.06.2023 con cui il Comune di -OMISSIS- ha provveduto all'approvazione del progetto definitivo in variante al PRG relativo alla "Realizzazione di un Polo per l'Infanzia in località "-OMISSIS-", finanziato dall'Unione Europea - Progetto Next Generation EU. Missione 4 - Comp.1;
- ogni atto connesso, tra cui il provvedimento datato 10.08.2023 con cui il Comune di -OMISSIS- ha provveduto a convocare la conferenza di servizi finalizzata ad ottenere gli atti di assenso ai fini dell'approvazione del progetto della predetta opera e della dichiarazione di esecutività della relativa variante urbanistica;
- determina n. ... del 13.06.2023 con cui il RUP ha validato il predetto progetto definitivo;
- DCC n. ... del 5.06.2023 recante l'esame delle osservazioni e controdeduzioni formulate dagli interessati e contestuale adozione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al PRG relativo all'intervento sopra richiamato;
- DCC ... del 31.01.2023 con cui il Comune di -OMISSIS- ha provveduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al PRG relativo all'intervento sopra indicato;
- DGC. n. ... del 22.02.2022, con cui il Comune di -OMISSIS- ha provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un polo per l''Infanzia innovativo, con elevate prestazioni di efficienza energetica ed acustica in loc. -OMISSIS-;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- DCC n. ... del 19.10.2023 con cui il Comune di -OMISSIS-, all'esito della Conferenza di Servizi conclusa con Determinazione n. .... del 13.10.2023, ha dichiarato esecutiva la variante al PRG di cui al progetto definitivo approvato con DCG n. ... del 15.06.2023 relativo alla "Realizzazione di un Polo per l'Infanzia in località "OMISSIS", finanziato dall'Unione Europea - Progetto Next Generation EU. Missione 4 - Comp.1";
- determinazione n. 16541 del 13.10.2023 con cui il Responsabile del II Settore del Comune di -OMISSIS- ha dichiarato conclusa, con esito positivo, la conferenza di servizi, convocata con provvedimento datato 10.08.2023, finalizzata ad ottenere gli atti di assenso ai fini dell'approvazione del progetto della predetta opera e della dichiarazione di esecutività della relativa variante urbanistica;
- parere positivo espresso nell'ambito della predetta conferenza di servizi dalla Provincia di -OMISSIS- con provvedimento prot. n. 14983 del 20.09.2023.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, e successivo ricorso per motivi aggiunti, la compagine ricorrente impugna gli atti relativi alla realizzazione nel Comune di -OMISSIS- di un "Polo per l'infanzia innovativo con elevate prestazioni di efficienza energetica ed acustica" finanziato con i fondi dall'Unione Europea- NextGenerationEU (PNRR), ritenendo che ne deriverebbe una diminuzione della superficie destinata a verde pubblico, in violazione dei relativi standard urbanistici.
2. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di -OMISSIS- che la Provincia di -OMISSIS- eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrente in capo tanto al Comitato quanto ai singoli ricorrenti.
3. All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2024 fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione con contestuale avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all'udienza cautelare con sentenza ai sensi dell'articolo 60 del Cod. Proc. Amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
5. Il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'Amministrazione sia fondata per le ragioni che di seguito si illustreranno.
6. Per quanto concerne la posizione del Comitato, esso risulta privo dei requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza, mancando sia l'adeguata rappresentatività che il collegamento stabile con il territorio ove esso svolge l'attività di tutela degli interessi collettivi; non risulta integrata nemmeno la condizione di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e di non essere stato costituito al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640).
7. Dall'atto costitutivo risulta, infatti, che il Comitato è stato costituito il 23 febbraio 2023, di talché esso appare un organismo ad hoc, preordinato a contestare la legittimità degli atti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'intervento (il cui studio di fattibilità risale al 9 giugno 2022). Quanto alla rappresentatività della Comunità locale e al collegamento stabile con il territorio, è stato possibile rilevare che al momento proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, il Comitato era composto di soli sei cittadini, di cui uno (la signora -OMISSIS-) neppure residente nel comune di -OMISSIS- (ma nel comune di -OMISSIS-).
8. Quanto ai singoli ricorrenti, il Comune ha contestato la loro carenza di legittimazione attiva non essendo stato dimostrato il rapporto di vicinitas. I ricorrenti si sono, infatti, limitati ad allegare delle immagini di Google Maps che proverebbero la contiguità delle loro abitazioni al realizzando intervento edificatorio.
9. Nonostante la proposizione di specifica eccezione sul punto, i ricorrenti non hanno fornito prova di essere proprietari o titolari di altri diritti reali sulle abitazioni localizzate su Google Maps né hanno specificato quale sia la distanza intercorrente tra le suddette abitazioni e il realizzando polo per l'infanzia.
10. Inoltre, anche a voler prescindere dalla mancata prova della vicinitas, si deve rilevare che la giurisprudenza è oramai consolidata nell'affermare che nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, il semplice rapporto di vicinitas, se dimostra al più la sussistenza di una generica legittimazione, non è però sufficiente a fondare anche l'interesse a ricorrere.
11. Il Consiglio di Stato ha di recente affermato che: "In seguito all'approvazione e all'esecuzione delle scelte urbanistiche necessita, ai fini della legittimazione e dell'interesse ad agire, che il ricorrente subisca un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica" (Consiglio di Stato 13 dicembre 2019 n. 8485).
12. Con la suddetta pronuncia è altresì stata valorizzata "la necessità che il ricorrente fornisca la prova dell'effettività del danno derivante dall'intervento urbanistico da lui contestato, non potendo la circostanza della mera vicinanza del luogo del proprio insediamento con l'area segnatamente assoggettata al mutamento della strumentazione urbanistica trasformarsi, nella sostanza, nel fattore legittimante di una sorta di azione popolare di controllo del territorio e delle sue trasformazioni (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 204, n. 1995), ovvero in un inammissibile mezzo di tutela giudiziale di un interesse di mero fatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8365 e 13 luglio 2010, n. 4545)".
13. La giurisprudenza ha puntualmente osservato come: "il criterio della vicinitas, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio" (Cons. St., Sez. II, 08/06/2021, n. 4375).
14. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati ad invocare la vicinanza tra gli immobili di proprietà e la zona destinata ad ospitare il polo per l'infanzia e ad ipotizzare un ipotetico ed imprecisato pregiudizio derivante dal "deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell'area".
15. Né può ritenersi sufficiente il generico riferimento all'interesse alla salubrità dell'aria in quanto questo tipo di interesse deve ritenersi indifferenziato poiché facente capo alla generalità dei consociati e non ai singoli cittadini residenti in una determinata area. Alla tutela di questo tipo di situazioni giuridiche soggettive, qualificate come interessi diffusi, sono legittimati esclusivamente gli enti esponenziali di interessi collettivi a livello nazionale ovvero locale.
16. Nella fattispecie, nonostante la specifica contestazione svolta dall'Amministrazione comunale circa la carenza nella fattispecie di entrambe le condizioni dell'azione, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell'effettività del pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
17. Ebbene, essendo stata espressamente sollevata l'eccezione da parte del Comune, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria 22/2021, i ricorrenti avrebbero dovuto precisare e comprovare la sussistenza dell'interesse a ricorrere con specifico riferimento alla propria sfera giuridica soggettiva, mentre nulla di diverso da quanto già genericamente affermato hanno controdedotto nei termini previsti dall'articolo 73 cod.proc.amm., con la conseguenza che deve ritenersi insussistente un interesse concreto e attuale.
18. Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
19. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e della definizione in rito della stessa, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Eleonora Monica





IL SEGRETARIO