Pubblicato il 17/01/2023
N. 00583/2023REG.PROV.COLL.
N. 06518/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6518 del 2022, proposto da
Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via xxxxxxx ...;
contro
--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati xxxx xxxx, xxxx xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Prima) n. 00038/2022, resa tra le parti, concernente elezione del difensore civico regionale;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito l'avvocato xxxxxx;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dall'elezione del difensore civico della Regione Valle d'Aosta, ai sensi della l.r. 17/2011, avvenuta in data 12 gennaio 2022.
2. Le proposte di candidatura pervenute alla Presidenza del Consiglio Regionale erano quattro: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
3. La Conferenza dei Capigruppo - in coerenza con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2021, disciplinante lo svolgimento delle sedute consiliari con modalità telematica - stabiliva che per il voto segreto si sarebbe proceduto, per i Consiglieri presenti in aula, con voto per schede in cabina, mentre per il Consigliere collegato in videoconferenza con la piattaforma Zoom, con voto riportato sulla scheda, previa video chiamata.
4. In esito alla votazione, alla quale erano presenti ed hanno partecipato trentaquattro consiglieri, i candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno ottenuto, rispettivamente, ventinove e due voti (altre due schede sono risultate bianche, una nulla).
5. Il Consiglio regionale, mediante atto n. 1130/XVI del 12 gennaio 2022, pubblicato sulla bacheca dell'amministrazione regionale in data 17 gennaio 2022, deliberava quindi di eleggere -OMISSIS- quale Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta per cinque anni.
6. La delibera è stata impugnata dinanzi al TAR per la Valle d'Aosta, mediante distinti ma omologhi ricorsi, da -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali hanno lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che il Consiglio regionale non avrebbe in alcun modo esternato le ragioni della propria scelta.
7. Il TAR, con la sentenza appellata (n. 38/2022), esaminando e ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione (ed assorbendo le altre), ha accolto i ricorsi ed ha annullato l'elezione.
Il TAR, in sintesi, ha ritenuto che:
- quella del difensore civico, come correttamente rilevato dalla Regione resistente, costituisce una nomina di carattere fiduciario, in cui assume un indubbio rilievo il c.d. intuitus personae;
- tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il carattere fiduciario delle nomine "non dispensa l'Amministrazione procedente dall'obbligo di esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a privilegiare, tra più candidati, un aspirante rispetto agli altri": anche in tale ipotesi, infatti, pur non occorrendo una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, il provvedimento di nomina deve comunque "dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire" (cfr. Cons. Stato, V, n. 4718/2016, concernente la nomina a difensore civico regionale della Campania; vedi anche id., n. 1132/2019, concernente la scelta del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania);
- nel caso in esame, viceversa, non vi è stata né una lettura dei curricula dei candidati, né una esplicitazione dei relativi profili professionali - che appare l'adempimento minimo necessario per poter esprimere un voto consapevole e, appunto, "motivato" sulla scelta operata dal Consiglio - né, infine, l'esternazione di una qualche motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero deposto a favore della nomina della dottoressa -OMISSIS- a Difensore Civico.
8. La sentenza è stata appellata dalla Regione Valle d'Aosta, che prospetta due ordini di censure, appresso sintetizzati.
8.1. Violazione della l.r. 17/2001; contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione.
La Regione sostiene che, in base alla disciplina regionale, il rapporto che intercorre tra il difensore civico e l'assemblea legislativa chiamata a eleggerlo è eminentemente di natura fiduciaria, e la nomina (l'elezione) ha natura latu sensu politica.
La natura fiduciaria del rapporto emerge: dalla previsione della maggioranza qualificata richiesta in prima e seconda votazione (voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione), la cui scelta, a scrutinio segreto, presuppone anche lo svolgimento di consultazioni fra le varie componenti consiliari ai fini del raggiungimento preferibile di una indicazione che soddisfi anche la parte minoritaria del Consiglio; dal fatto che, con la stessa maggioranza qualificata, il Consiglio, per gravi e comprovati motivi, può revocare il difensore civico; dalla durata del relativo mandato pari a quella della consiliatura (e, se la scadenza dell'incarico cade nel semestre antecedente la scadenza del Consiglio in carica, la nuova nomina è posticipata in modo che sia il nuovo Consiglio regionale a procedere all'elezione); dalle funzioni che la legge assegna al difensore civico nei riguardi dell'apparato dipendente dall'amministrazione regionale, dalle relazioni che periodicamente il difensore è tenuto a presentare al Consiglio regionale, dalla possibilità di incidere in senso propositivo sulle decisioni del Consiglio stesso.
Ne consegue che al procedimento elettivo per l'individuazione del difensore civico della Regione Valle d'Aosta, disciplinato dall'art. 6 della l.r. 17/2001, è estranea, strutturalmente e ontologicamente, la valutazione comparativa richiesta dal TAR, come pure, in assoluto, la stessa motivazione in ordine alla scelta (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5421/2014). La correlazione fra i candidati non può essere effettuata in termini di maggiori o minori titoli (culturali o professionali), ma di gradimento e fiducia che il nominativo ha riscosso nell'assemblea, di modo che rilevano i vizi della ammissione alla procedura (per mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dal regolamento) e della votazione, per violazione della segretezza del voto o vizi della procedura in sé, ma non anche i criteri e le ragioni che hanno indotto l'Assemblea ad esprimere la fiducia nei confronti dell'uno, piuttosto che dell'altro candidato, i quali non sono sindacabili, se non sotto il profilo della evidente irrazionalità e della falsità dei presupposti, ma non anche per il giudizio di valore tratto dagli elettori dai dati curriculari del candidato (cfr. Cons. Stato, V, n. 1910/2005).
All'opposto di quanto ha affermato il TAR, è radicalmente incompatibile, sia a livello logico che giuridico, assumere che l'elezione avvenga a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata, e poi pretendere che l'organo collegiale motivi le ragioni che hanno indotto a rendere, segretamente, quel voto.
8.2. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché degli artt. 1 e 3, legge 241/1990. Violazione dei limiti della giurisdizione per indebito sindacato sulle valutazioni altamente discrezionali/politiche del consiglio regionale. Motivazione errata, insufficiente e intrinsecamente contraddittoria.
In ogni caso, aggiunge la Regione, la sentenza appellata erroneamente ha ritenuto non assolto l'onere motivazionale - che, nelle nomine intuitu personae, è limitato, e consiste nell'analizzare le candidature e dare conto delle ragioni per cui la nomina è ricaduta su un determinato soggetto, tenuto conto delle finalità per cui la nomina è disposta, all'esito di un apprezzamento sintetico e senza la necessità di alcun giudizio comparativo con altri soggetti (il provvedimento di nomina piuttosto deve dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire" - così Cons. Stato, V, n. 4718 del 2016).
Nei fatti, dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della l.r. n. 17/2001 e dell'avviso pubblico, operata dalla segreteria generale del Consiglio regionale a norma del successivo art. 4, e dopo l'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati a norma dell'art. 5, il Consiglio regionale ha dibattuto circa l'elezione del difensore civico durante la seduta consiliare del 12 gennaio 2022; come risulta dal resoconto di seduta, dapprima il Presidente ha illustrato i profili curriculari dei candidati e ha dato atto dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge; successivamente, si è data la parola al Consigliere -OMISSIS-, che ha parlato a nome della maggioranza consiliare, proponendo di eleggere la dott.ssa -OMISSIS- in ragione della sua specifica esperienza professionale; a tale proposta del gruppo di maggioranza ha aderito poi, con motivazione analoga, un gruppo consiliare di minoranza, per il quale è intervenuto il Consigliere -OMISSIS-.
9. Si è costituito ed ha controdedotto puntualmente -OMISSIS-.
In particolare, sostenendo che:
- le pronunce invocate dalla Regione (Cons. Stato, V, n. 1910/2005; TAR Lombardia, I, n. 1576/2022) per sostenere la sufficienza della discussione assembleare, presuppongono una struttura procedimentale nel caso in esame inesistente; ossia, una "doppia fase" del procedimento di nomina del difensore civico, che preveda una prima fase nella quale viene effettuata una vera istruttoria, mentre in Valle d'Aosta, la fase è sostanzialmente unica e prevede un'istruttoria solo formale;
- il resoconto - ossia il verbale di Consiglio - è certo un atto pubblico a fede privilegiata ma non è un atto procedimentale, preparatorio e servente rispetto alla delibera impugnata: prova ne sia che ad essa non è allegato né ivi è stato menzionato; non rappresenta affatto il presupposto del provvedimento di nomina, bensì è atto postumo, come risulta dall'art. 44, co. 9, del Regolamento regionale che lo disciplina;
- e comunque, il resoconto riporta unicamente l'opinione individuale di due consiglieri, che non esprimono alcuna rappresentanza collegiale (anzi, per trasparenza, uno dei due avrebbe dovuto palesare al Consiglio il proprio pregresso decennale rapporto di pratica legale con la candidata prescelta).
10. -OMISSIS- ha anche riproposto, ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., la censura rimasta assorbita in primo grado.
Con essa, sostiene che, nel caso di nomina fiduciaria di un organo deputato al controllo dell'operato amministrativo (anche) della Regione, l'art. 6, comma 2, l.r. 17/2001 richiede la costituzione di un collegio perfetto; peraltro, sussistono nel caso in esame gli elementi sintomatici per individuare un collegio perfetto, rappresentati dalla mancanza di una previsione di componenti supplenti, dalla disparità dei membri e dal computo degli astenuti nella sommatoria dei voti validamente espressi.
Viceversa, all'Adunanza e alla votazione è mancata la presenza di uno dei consiglieri assegnati all'organo.
11. Con ordinanza n. 4097/2022, questa Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata.
12. Le parti hanno presentato memorie e (l'appellato) replica.
12.1. In particolare, la Regione Valle d'Aosta:
- ha eccepito l'inammissibilità della riproposizione delle censure assorbite dal TAR, in quanto basata sul mero richiamo alle doglianze dedotte in primo grado;
- e comunque l'infondatezza di dette censure, poiché la deliberazione ha rispettato quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, e non è altrimenti previsto alcun quorum strutturale.
12.2. In particolare, -OMISSIS-:
- ha replicato all'inammissibilità della riproposizione della censura;
- ha confutato le argomentazioni della Regione basate sull'art. 21 dello Statuto, ribadendo che tale disposizione riguarda il quorum funzionale, non quello strutturale.
13. L'appello della Regione Valle d'Aosta è fondato.
13.1. I più recenti precedenti di questo Consiglio, richiamati dalle parti in causa, esprimono, a ben vedere, un orientamento sostanzialmente omogeneo rispetto al grado di motivazione necessario in scelte del tipo di quella oggetto della controversia - in quanto connotate dall'attribuzione di un incarico amministrativo avente funzioni di garanzia per i cittadini, per la quale è prevista un'elezione a scrutinio segreto da parte dell'assemblea politica rappresentativa, tra candidati in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza professionali prefissati dalla legge - distinguendosi per la valutazione delle situazioni concrete, in relazione alla specifica disciplina procedimentale applicabile ed al livello di dibattito verificatosi.
13.2. Da dette pronunce, può infatti evincersi che, in fattispecie di scelta con le caratteristiche sopra indicate:
- l'atto di nomina non è un atto politico, bensì un atto amministrativo, seppur connotato da ampia discrezionalità e ascrivibile, come tale, alla categoria degli atti di alta amministrazione; come tale, è atto sottoposto interamente allo statuto del provvedimento amministrativo, impugnabile avanti al Giudice Amministrativo per evitare che la scelta non sconfini nell'arbitrio, ma sia comunque logica e coerente con le finalità per le quali essa è adottata; a nulla rileva che l'atto di nomina abbia o meno natura fiduciaria, in quanto il singolo provvedimento di nomina, che comporta una scelta nell'ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici, non si sottrae al generale obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge 241/1990; se si potesse scegliere liberamente che nominare, senza motivare la scelta e senza, perciò, consentire un sindacato giurisdizionale al riguardo, si dovrebbe ammettere che esistono atti amministrativi per i quali non sono rilevanti determinati vizi di illegittimità dei provvedimenti in generale, in contrasto con quanto dispone l'art. 113 Cost. e con gli elementari principi di trasparenza e di imparzialità ex art. 97 Cost., cui è funzionale, evidentemente, l'obbligo di motivazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 1132/2019, concernente l'elezione del Garante delle persone con disabilità della Regione Campania);
- il singolo provvedimento di nomina, anche se adottato in base a criteri eminentemente fiduciari, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina, comportando una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici; la motivazione della scelta, sia pure effettuata latamente intuitu personae, deve comunque ancorarsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsene la ragionevolezza, e non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge (cfr. Cons. Stato, V, n. 3119/2021, concernente la scelta di esperti per la Commissione locale del paesaggio del Comune di Scafati);
- non occorre tuttavia una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, con conseguente motivazione puntuale e specifica, come se si trattasse di un procedimento concorsuale; il provvedimento di nomina piuttosto deve dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire. (cfr. Cons. Stato, V, n. 4718/2016, concernente la nomina del difensore civico regionale della Campania).
13.3. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da tale orientamento.
La disciplina del procedimento, ed in particolare la struttura a fase unica oppure a doppia fase dell'esame e della valutazione dei curricula dei candidati, non incide sulla validità di detti principi, rilevando semmai ai fini dell'individuazione della fase in cui avviene l'esternazione delle ragioni che conducono a preferire uno dei candidati.
Tra carattere fiduciario, voto a scrutinio segreto, e obbligo di motivazione, non vi è un'irriducibile alternativa logica, purché l'onere di esternare le ragioni della scelta venga ricondotto all'ambito proprio di simili decisioni, che deve rappresentare "il punto di equilibrio tra il generale dovere di motivazione degli atti amministrativi, insostituibile presidio di legalità sostanziale (Corte costituzionale, ordinanza 26 maggio 2015 n. 92) ed espressione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione III, 17 settembre 2021 n. 6320), e la segretezza del voto, prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18, volta a garantire sia l'indipendenza funzionale dei singoli componenti dell'organo collegiale che l'effettiva autonomia ed indipendenza del Difensore regionale dall'organo che lo ha eletto"(così, TAR Lombardia, I, n. 1576/2022, sull'elezione del difensore regionale della Lombardia).
13.4. Il TAR sembra aver colto la corretta soglia motivazionale, ma poi, come sopra esposto, ha ritenuto che in concreto non vi fosse stata, addirittura, "né una lettura dei curricula dei candidati, né una esplicitazione dei relativi profili professionali - che appare l'adempimento minimo necessario per poter esprimere un voto consapevole e, appunto, "motivato" sulla scelta operata dal Consiglio - né, infine, l'esternazione di una qualche motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero deposto a favore della nomina della dottoressa -OMISSIS- come Difensore Civico".
13.5. Il Collegio è invece dell'avviso che la (ridotta) soglia motivazione aderente al caso in esame, sia stata rispettata.
13.6. L'attenzione va posta al resoconto della seduta consiliare del 12 gennaio 2022, versato in atti.
L'appellato ne contesta la rilevanza, ma non può certo sostenersi che il resoconto della seduta non costituisca elemento istruttorio dal quale rintracciare la volontà che l'organo legislativo ha espresso con l'elezione. A norma dell'art. 44 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, del resto, i processi verbali e i resoconti di seduta non sono "atti postumi", ma atti ufficiali e complementari a ciascuna deliberazione del Consiglio, dato che, oltre al "processo verbale" ("che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato" - comma 1), "Di ogni seduta pubblica è redatto il resoconto integrale che è distribuito a tutti i Consiglieri, i quali possono rivedere la bozza dattiloscritta dei propri interventi per apportarvi solo eventuali correzioni di carattere formale. Trascorsi dieci giorni dalla consegna, senza osservazioni, il testo si intende approvato." (comma 9).
Non si tratta quindi di una riproduzione arbitraria, bensì della forma necessaria di verbalizzazione e pubblicazione della discussione assembleare, sulla base della trascrizione di quanto dichiarato dai presenti; è evidente che eventuali discordanze del resoconto potrebbero essere fatte rettificare, quello che è precluso è l'alterazione delle dichiarazioni rispetto a quelle effettivamente formulate e verbalizzate (ma nessuno in giudizio ha accennato ad un'eventuale infedeltà del resoconto).
13.7. In particolare, che un esame della considerazione nel merito dei curricula sia concretamente avvenuto, risulta dall'intervento del consigliere -OMISSIS-, il quale, intervenendo a nome della maggioranza consiliare, ha enfatizzato l'esperienza di lavoro specifica della ricorrente, per anni svolta proprio presso l'ufficio del difensore civico: "Sicuramente, come è stato detto dal Presidente, tutti coloro che hanno presentato la loro candidatura hanno dei profili interessanti, hanno sicuramente delle professionalità e questo ci fa piacere. La valutazione che la maggioranza ha fatto è una considerazione particolare per la candidatura della dottoressa Adele Squillaci, perché oltre a un percorso professionale e ai titoli, così come li hanno gli altri, ha un'esperienza specifica nel settore e quindi proponiamo il nominativo della dottoressa -OMISSIS-". A tale proposta ha aderito poi anche un altro gruppo consiliare, di opposizione, per il quale ha preso la parola il consigliere -OMISSIS-: "In linea con quello che è stato appena dichiarato dal collega -OMISSIS-, anche a nome del gruppo Lega riteniamo che la figura professionale della dott.ssa -OMISSIS- sia un profilo sicuramente di alto livello per ricoprire questo ruolo importante nei rapporti che la pubblica Amministrazione ha con il cittadino. Sicuramente anche per la sua esperienza, per la sua preparazione e per il percorso che ha fatto in Amministrazione, riteniamo che possa essere una figura sicuramente adeguata a ricoprire questo ruolo" .
E' dunque evidente che una valutazione dei candidati vi sia stata, ed in forma (ancorché essenziale, tuttavia anche) comparativa, posto che la ragione della scelta è stata ricondotta all'esperienza professionale "interna" all'ufficio, specificamente vanta dalla dott.ssa -OMISSIS- (mentre il dott. -OMISSIS- è avvocato, e l'altro candidato che ha ottenuto voti, il dott. -OMISSIS-, è un commercialista) e ritenuta - a torto o a ragione, ma tale profilo, ovviamente, non assume in questa sede alcuna rilevanza - elemento preferenziale.
13.8. Va dunque ritenuta fondato il secondo motivo di appello della Regione (mentre il primo motivo, come esposto, postula l'esclusione di un vero e proprio onere motivazionale).
14. La censura riproposta dall'appellato è invece infondata.
14.1. Occorre ricordare che il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n. 3570/2022). La qualificazione dell'organo collegiale quale collegio perfetto richiede una previsione di legge che, espressamente o implicitamente, preveda la presenza di tutti i componenti per le attività deliberative e valutative che il collegio medesimo deve operare (cfr. Cons. Stato, VI, n. 6033/2018 e n. 5990/2020). Si è anche evidenziato come l'indice più sicuro per individuare un collegio perfetto - quando la legge non offra elementi univoci in tal senso - è costituito dalla previsione, accanto ai componenti effettivi, anche di componenti supplenti, essendo lo scopo della supplenza garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'assenza di taluno dei suoi componenti (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3363/2011).
14.2. Nel caso in esame, l'art. 21 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. n. 4/1948) dispone che "Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale", e dunque prevede come quorum strutturale ordinario la maggioranza assoluta, ma lascia aperta la possibilità di disposizioni più esigenti.
Che, tuttavia, non sono ravvisabili, posto che anche l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 17/2001 si limita a disporre che "Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione", mentre il successivo comma 3 prevede che, dopo la seconda votazione, sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti, e dunque la disposizione affronta soltanto la questione del quorum funzionale, imponendo per la nomina maggioranze qualificate decrescenti, ma non richiede un diverso quorum per la validità dell'adunanza.
L'elemento della supplenza è poi escluso dalla natura dell'organo politico rappresentativo; invece, dal numero dispari dei componenti non deriva alcuna connotazione particolare, essendo una regola tendenzialmente seguita per favorire il raggiungimento di una volontà maggioritaria in tutti gli organi collegiali.
D'altra parte, è evidente che una previsione sulla necessaria partecipazione alle votazioni di tutti i componenti del Consiglio, nessuno escluso, esporrebbe il funzionamento dell'organo al rischio di un'impasse permanente.
15. Da quanto precede discende che l'appello deve essere accolto, mentre la censura riproposta con memoria dall'appellato deve essere respinta, con conseguenti riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, salvo il rimborso da parte dell'appellato -OMISSIS- alla Regione appellante del contributo unificato, se corrisposto.

 

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- accoglie l'appello;
- respinge le censure riproposte dall'appellato;
- per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate, salvo il rimborso alla Regione Valle d'Aosta da parte di -OMISSIS- del contributo unificato, se corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari Francesco Caringella





IL SEGRETARIO