Pubblicato il 11/09/2019
N. 00541/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocatura comunale in xxxxx, via xxxxxxx;
per l'annullamento previa sospensione
della Determina dirigenziale n. xxx del 17/04/2019 avente ad oggetto "procedura di mobilità avviata dal Comune di OMISSIS - profilo professionale istruttore direttivo socio-educativo (assistente sociale) cat. D1 - Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001;
nonché di ogni altro atto, provvedimento o documento che riguardi la Procedura di mobilità in epigrafe, ancorché allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso, notificato il 22.07.2019 e depositato il successivo 17.08.2019, la signora -OMISSIS- impugna il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha indetto una procedura di mobilità per la copertura del profilo professionale di istruttore direttivo socio -- educativo (assistente sociale) cat. D1, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Sostiene in sintesi la difesa della ricorrente che l'avviso di mobilità sarebbe viziato poiché prevede requisiti di partecipazione più stringenti di quelli necessari alla partecipazione ad un corrispondente concorso pubblico, in particolare sarebbe illegittima la clausola che limita la partecipazione agli assistenti sociali iscritti nella sezione A dell'albo professionale.
2. Per chiedere il rigetto del ricorso, con memoria del 27.08.2019, si è costituito il Comune di -OMISSIS- che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2019, il procuratore della ricorrente ha preso atto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente amministrazione e, nell'eventualità in cui il Tribunale dovesse accoglierla, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è stato perciò trattenuto in decisione, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di -OMISSIS- è fondata.
3.1. Come è noto, le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente (in termini, da ultimo, T.A.R. Palermo, 11 marzo 2019, n. 740).
Al contrario, le controversie afferenti alle procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del ripetuto art. 63 del Dlgs 165/2001.
E' stato, infatti, precisato (Cassazione civile sezioni unite, 17 dicembre 2018, n. 32624) che tale modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti integra una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario.
3.3. Nel caso di specie, mancano evidentemente l'elemento novativo e quello costitutivo, necessari per determinare l'assimilazione della procedura in questione a quelle concorsuali ricadenti nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo. Non è infatti previsto un mutamento di categoria e posizione economica dei soggetti individuati all'esito della procedura, stante che l'avviso pubblico impugnato indica come requisito di partecipazione l'essere dipendente a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni con inquadramento nel profilo di istruttore direttivo socio educativo (assistente sociale).
Ricorre, dunque, una fattispecie di cessione del contratto sicché si verte in materia di rapporti di diritto privato, appartenenti alla cognizione del giudice ordinario.
4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta nel termine e con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
La definizione della controversia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda di cui all'art. 11, II comma, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Referendario
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Scianna Caterina Criscenti
IL SEGRETARIO