Pubblicato il 11/03/2022
N. 00245/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti xxxxxx e xxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Brescia, via xxxxxxx n. ...;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST di -OMISSIS-, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. xxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del verbale della riunione della Commissione Giudicatrice del 14 ottobre 2021, reso noto il 7 dicembre 2021;
- del provvedimento n. 1063 del 21.10.2021 che approva le valutazioni della Commissione;
- per quanto qui rileva, del bando di gara e della determina 1661/2021.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022, svoltasi da remoto ex articolo 7 bis D.L. n. 105/2021;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO
La ASST -OMISSIS- ha bandito una procedura di mobilità compartimentale per la copertura di un posto per tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D.
Alla procedura hanno partecipato due candidati: il signor -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-. Quest'ultima - esperita da parte della commissione giudicatrice la valutazione del curriculum di ciascuno dei candidati e del colloquio da essi sostenuto - è stata dichiarata vincitrice della procedura.
Gli esiti della procedura sono stati contestati giudizialmente dal signor -OMISSIS-, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del verbale della commissione giudicatrice e della determina che, recependone il contenuto, ha dichiarato vincitrice la controinteressata.
Si è costituita in giudizio la ASST, eccependo in rito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, in quanto la controversa rientrerebbe nel campo di cognizione del Giudice ordinario, e, in via gradata, l'irricevibilità del ricorso, e sostenendo nel merito la sua infondatezza.
Non si è invece costituita in giudizio la signora -OMISSIS-, che pure era stata evocata.
Ha replicato con memoria il ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza camerale del 9 marzo 2022, fissata per la decisione della domanda cautelare, il Collegio - ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm. - ha introitato la causa per una decisione in forma semplificata.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è in effetti fondata.
Nel caso di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, quale è quello in esame, la giurisdizione del Giudice amministrativo è residuale, limitata cioè alle controversie che hanno a oggetto le procedure concorsuali prodromiche alla instaurazione del rapporto di lavoro medesimo o alla novazione oggettiva del rapporto già esistente (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 8351/2020).
Ora, ancorché nel caso di specie la procedura espletata dalla ASST abbia assunto forme assimilabili a quelle di un pubblico concorso, essa non rientra tra quelle che a norma del comma 4 dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 165/2001 restano devolute alla cognizione del Giudice amministrativo.
Il criterio di riparto tra le giurisdizioni non è, infatti, legato alle modalità (comparative) con le quali la procedura è svolta, ma agli effetti che essa produce. Ebbene, la mobilità compartimentale non dà luogo a un nuovo rapporto di lavoro, ma a una cessione del contratto già in essere (cfr., T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza n. 1263/2018). Il rapporto di pubblico impiego cioè non si instaura ex novo per effetto di un diverso inquadramento del lavoratore già dipendente, ma è il medesimo rapporto di lavoro che prosegue con l'Amministrazione cessionaria.
Ne consegue che delle controversie che originano da una procedura di mobilità compartimentale conosce il Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro e non il Giudice amministrativo (cfr., T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, sentenza n. 215/2021).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, avanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'articolo 11 Cod. proc. amm..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, avanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'articolo 11 Cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, in collegamento da remoto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis D.L. n. 105/2021, convertito con L. n. 126/2021, e dell'articolo 13-quater delle N.T.A. del Cod. proc. amm., nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Angelo Gabbricci





IL SEGRETARIO