Pubblicato il 11/03/2024
N. 02291/2024REG.PROV.COLL.
N. 03630/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.r.l. in proprio e quale Capofila dell'Ati, Ati - ass.ne di Pubblica Assistenza "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, Ati - ass.ne di Pubblica Assistenza "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato xxxxx xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati xxxx xxxx e xxxxx xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giandomenico Falcon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirol, Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;
Regione -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio xxxx xxxxx in Roma, xxxx xxxxxx ...;
Regione -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxxx xxxxxx, con domicilio eletto presso la Regione -OMISSIS-, Ufficio di rappresentanza in Roma, via xxxxx, ...;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14450/2022, resa tra le parti, declaratoria di nullità e/o, in ogni caso per l'annullamento e/o Riforma
- del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Prot. 21/182/CR5b/C17, avente ad oggetto: "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati", del 3 novembre 2021 non comunicato né notificato;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi inclusa la Nota di Trasmissione.
in relazione al primo Ricorso per motivi aggiunti, per la declaratoria di nullità e/o, in ogni caso per l'annullamento e/o Riforma
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 14/01/2022, avente ad oggetto: "Corsi di formazione in ambito sanitario non universitario- Recepimento degli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 3 novembre 2021 sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari e sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica a distanza e in presenza", notificata il 20.01.2022;
- della Nota di trasmissione e notifica del 20.01.2022, di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e/o connessi;
in relazione al Secondo Ricorso per motivi aggiunti, per la declaratoria di nullità e/o, in ogni caso per l'annullamento e/o Riforma
- dell'"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati", avente ad oggetto: "modifica dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 novembre 2021", della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 22/82/CR4ter/C17/C7, del 28 aprile 2022, non comunicato né notificato, depositato nel presente giudizio il 13.05.2022;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e/o connessi;
in relazione al Terzo Ricorso per motivi aggiunti, per la declaratoria di nullità e/o, in ogni caso per l'annullamento e/o Riforma
- della Deliberazione di Giunta Regionale - Regione -OMISSIS- n. 641 del 28/06/2022, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 14/01/2022- Determinazioni";
- dell'allegato documento istruttorio;
- di tutti gli atti antecedenti, collegati, recepiti, connessi e conseguenti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Regione -OMISSIS-, della Regione -OMISSIS-, della Regione -OMISSIS- e della Regione -OMISSIS-
;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO
1. - -OMISSIS- S.r.l., è un organismo formativo accreditato/autorizzato dalla Regione -OMISSIS- che svolge attività di formazione professionale, offrendo corsi che prevedono la frequenza obbligatoria di tirocini, tra i quali corsi di formazione per operatore socio-sanitario, per massaggiatore fisioterapista e massaggiatore sportivo. All'esito di tali corsi la Società di formazione è abilitata a rilasciare attestati di qualifica validi su tutto il territorio nazionale per lo svolgimento delle relative attività.
In data 3 novembre 2021, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - con provvedimento prot. n. 21/182/CR5b/C17 - ha approvato l'"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati" alla stregua del quale si prevede che "il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono nel territorio della Regione/Provincia autonoma che ha autorizzato il percorso" e, pertanto, che "tutte le parti costituenti il percorso formativo" debbano "essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all'interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso (cosiddetta "contestualità territoriale")", salvo alcune "eccezioni motivate" cui è possibile ricorrere "a discrezione della Regione o della Provincia Autonoma". L'Accordo prevede che la nuova disciplina trovi applicazione sia per i corsi da avviare sia per quelli già avviati o in svolgimento.
2. - La società -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR per il Lazio il prefato Accordo sia nella parte in cui reca la previsione di contestualità territoriale, sia la previsione di immediata applicabilità ai corsi già avviati o in svolgimento. Il ricorrente ha all'uopo dedotto la nullità dell'Accordo per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 Cost.; la violazione degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, 241 e, infine, la violazione dell'art. 11 delle Preleggi, del principio tempus regit actum, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., nonché l'eccesso di potere per disparità di trattamento.
3. - Successivamente, la Regione -OMISSIS-, con D.G.R. n. 20 del 14 gennaio 2022, ha deliberato "di recepire l'Accordo (21/182/CR5b/C17) sottoscritto in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, "Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati", stabilendo di eccettuare dal nuovo regime di contestualità territoriale i corsi già autorizzati nel triennio 2018/2020 e quelli programmati per l'anno 2021 che, dunque, possono essere completati secondo la disciplina precedente all'accordo del 3 novembre 2021.
3.1. - Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la società -OMISSIS- ha impugnato la prefata Delibera di Giunta Regionale, contestandone l'illegittimità sia in via derivata, a fronte della denunciata illegittimità del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, impugnato principaliter, sia in via autonoma, per vizi propri. A seguito di apposita ordinanza collegiale la società di formazione ha integrato il contradditorio nei confronti di tutti i restanti soggetti controinteressati, identificati in tutte le Regioni e Province Autonome
4. - Successivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato il provvedimento n. 22/82/CR4ter/C17/C7 del 28 aprile 2022, recante la modifica dell'Accordo del 3 novembre 2021 in ordine alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati. Nelle more del recepimento, la Società ha impugnato tale accordo di modifica con secondo atto di motivi aggiunti. Infine, con la deliberazione n. 641 del 28 giugno 2022, la Giunta Regionale dell'-OMISSIS- ha deliberato di prendere atto e recepire anche tale accordo di modifica e, conseguentemente, la Società di formazione ha impugnato anche tale delibera con terzo atto di motivi aggiunti.
5. - Il TAR per il Lazio, Sez. III-quater, disattese le copiose eccezioni preliminari presentate dalla Conferenza delle Regioni e dalle singole Regioni resistenti ha, infine, respinto il ricorso e i motivi aggiunti con la sentenza n. 14450 del 7 novembre 2022, oggi gravata in appello dalla società -OMISSIS- per i seguenti profili di censura:
5.1. - Error in iudicando, sub specie di erroneità della sentenza per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 41, 117, comma 2, lett. e), e comma 4 e art. 120 Cost., degli artt. 14, 15 Carta dei diritti Fondamentali U.E. - artt. 3 TUE, art. 4, 20, 26 e da 45 a 48 TFUE, art. 120, 35, 16 Cost. - Violazione art. 21-septies L. 241/1990- Eccesso di potere difetto di istruttoria - difetto o inadeguatezza della motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento.
A detta della Società appellante, l'oggetto degli atti impugnati - e in particolare la clausola di limitazione territoriale dei tirocini - esorbiterebbe dalla competenza regionale in materia di formazione professionale, ridondando in danno di primari valori costituzionali ed eurounitari quali il diritto al lavoro (art. 4), la libera iniziativa economica degli istituti formativi (art. 41) e la tutela della concorrenza (art. 117, co. 2 Cost.). La limitazione territoriale dei tirocini inciderebbe, infatti, sullo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei partecipanti ai corsi di formazione, comprimendola indebitamente e senza una valida ragione giustificatrice e frustrerebbe, inoltre, le dinamiche proconcorrenziali tra gli operatori del settore della formazione professionale.
Soggiunge, altresì, l'appellante che la competenza regionale sarebbe circoscritta al solo controllo sul corretto utilizzo dei fondi pubblici, essendo, invece, demandato agli organismi formativi il controllo sociale dell'attività relativa alla formazione erogata.
Infine, con riguardo alla figura dell'OSS, il quadro normativo di pertinenza, nazionale e regionale, consentirebbe espressamente lo svolgimento del tirocinio curriculare presso tutte le strutture, pubbliche e private, "nel cui ambito è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario", senza alcuna distinzione territoriale, con tutto ciò che ne consegue anche in ordine al vizio di violazione di legge. Analoghe disposizioni sarebbero rinvenibili per le figure del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo.
5.2. - Error in iudicando, sub specie di erroneità della sentenza per violazione artt. 3, 4, 33, 35, 97 e 120 Cost. - artt. 3 T.U.E., art. 4, 20, 26 e da 45 a 48 TFUE, art. 120, 35, 16 Cost. - per violazione artt. 151, 156, 165, 166 TFUE, art. 35, 120 Cost. - Eccesso di potere difetto di istruttoria - difetto o inadeguatezza della motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento.
Con la seconda doglianza, l'appellante, prendendo le mosse dall'assunto che il tirocinio curriculare sia assimilabile alla nozione di lavoro, deduce la violazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e della libera circolazione dei lavoratori (che non potrebbe essere ostacolata dalle Regioni ex art. 120 Cost.), anche con riferimento ai parametri del diritto unionale (artt. 21 e 45 TFUE) nella cornice di specifiche politiche sociali a livello europeo tese alla promozione dell'occupazione e della formazione professionale.
Sempre secondo la tesi dell'appellante, verrebbe indebitamente compresso anche il diritto degli utenti alla scelta della migliore formazione professionale e del diritto al libero svolgimento del lavoro - così dovendo intendersi anche l'attività di tirocinio professionalizzante - con conseguente violazione degli artt. 4 e 33 della Costituzione, in assenza di alcuna finalità di pubblica utilità e di una ratio costituzionalmente tollerabile che ne consenta la limitazione. Da ultimo, i provvedimenti impugnati riservando lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai soli studenti delle Scuole autorizzate dalla medesima Regione e situate nel territorio regionale, discriminerebbero gli studenti a seconda della collocazione geografica degli Istituti di formazione
5.3. - Error in iudicando, sub specie di erroneità per violazione dell'art. 3 co. 2, 4, 35, 41 Cost. - Art. 173 TFUE.
L'appellante si duole che gli atti impugnati limiterebbe oltremodo la libertà di iniziativa economica della Società di formazione appellante, restringendo la platea di potenziali futuri iscritti ai corsi di formazione dell'Istituto ai soli residenti nella Regione -OMISSIS-, e introducendo un motivo di disparità tra gli operatori del settore, che di fatto verrebbero ad essere trattati in maniera diversa in funzione della loro regione di appartenenza. Difatti, nelle Regioni di minori dimensioni come l'-OMISSIS-, con minore disponibilità di strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini formativi, il vincolo di svolgimento del tirocinio in Regione comporterebbe una saturazione delle strutture disponibili, a svantaggio degli stessi utenti regionali che sarebbero costretti a valutare la possibilità di spostarsi in un'altra Regione.
5.4. - Error in iudicando sub specie di violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo n. X del Terzo atto di motivi aggiunti, n. XI del Terzo atto di motivi aggiunti e n. XII del Terzo atto di motivi aggiunti.
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui avrebbe inopinatamente omesso di pronunciarsi sui motivi n. X, XI e XII del terzo atto di motivi aggiunti, ove si censurava, da un lato, la violazione delle disposizioni, unionali, nazionali e regionali, che recano la disciplina delle figure professionali interessate dai provvedimenti e dei relativi corsi di formazione e, dall'altro lato, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria della D.G.R. n. 641/2022.
La D.G.R. impugnata, pertanto, introducendo - in recepimento dell'Accordo - una limitazione territoriale allo svolgimento dei tirocini curriculari al di fuori del territorio della Regione -OMISSIS-, sarebbe radicalmente affetta dal vizio di violazione di legge
La Regione -OMISSIS- si sarebbe, infatti, limitata a recepire acriticamente l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza delle Regioni, senza effettuare una adeguata istruttoria che tenesse conto della complessiva realtà regionale dei corsi di formazione professionale appurando l'idoneità delle strutture della regione a garantire il numero di posti sufficienti per lo svolgimento dei tirocini curriculari sia della -OMISSIS- S.r.l. sia degli altri organismi formativi regionali.
Infine, gli atti impugnati sarebbero stati adottati in spregio delle basilari garanzie partecipative previste dalla disciplina sul procedimento amministrativo (artt. 7 e 10 legge n. 241 del 1990) essendo mancata la comunicazione dell'avvio del procedimento alla -OMISSIS- come previsto dall'art. 7 L. 241/1990 e la facoltà di contraddittorio endoprocedimentale (art. 10 legge 241/1990).
5.5. - Error in iudicando sub specie di erroneità della sentenza per eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Illegittimità della D.G.R. 641/2022 per eccesso di potere - per difetto di istruttoria - contraddittorietà - ingiustizia manifesta - per violazione, falsa applicazione di legge degli artt. 117, co. lett. m) e 3, 41 Cost. - artt. 3, 5 del r.r. 4 del 2003- D.G.R. 1098/2018- D.G.R. 789/2013- l.r. 11/2015- l.r. 1/2018; - falsa applicazione e violazione dell'art. 1 legge 241/1990 sotto il profilo del mancato rispetto del principio dell'affidamento, del buon andamento, della lealtà e correttezza - eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento.
Secondo l'appellante, l'Accordo del 28 aprile 2022 e la D.G.R. n. 641/2022, se, da un lato, prevedono che le deroghe al principio di contestualità territoriale previste per gli altri corsi di formazione siano applicabili anche agli OSS, dall'altro lato, introdurrebbero "per i corsi di operatore sociosanitario" una irragionevole limitazione ulteriore, cioè la necessità del "parere positivo preventivo delle Regioni/PP.AA. ospitanti, che ricevono la richiesta da parte della Regione/P.A. Responsabile" introducendo una disparità tra gli organismi formativi che insistono in regioni provviste di un maggior numero di strutture e popolazione e quelli che insistono in regioni aventi un numero inferiore di strutture ed abitanti, nonché i corsi relativi agli OSS e gli altri corsi di formazione.
5.6. - Error in iudicando sub specie erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 - eccesso di potere per sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta.
La società appellante lamenta nuovamente la lesione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e 10 legge n. 241 del 1990 anche a carico dell'Accordo preso in Conferenza atteso che, avendo un impatto immediato e diretto, avrebbe dovuto contemplare il coinvolgimento degli istituti formativi: in particolare, -OMISSIS- non sarebbe stata posta in condizione di poter partecipare al procedimento amministrativo, neanche attraverso la presentazione di memorie e documenti, privandola così della possibilità di esporre le proprie considerazione.
5.7. - Error in iudicando. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Erroneità della sentenza per illegittimità della D.G.R. n. 641/2022 per violazione e/o falsa applicazione art. 1 e 3 L. 241/1990, artt. 3, 97 Cost. - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di fatto - per falsa ed erronea motivazione - per disparità, sviamento in relazione alle disposizioni transitorie.
Secondo la tesi dell'appellante la D.G.R. n. 641/2022 sarebbe viziata anche in relazione al fatto che nelle disposizioni transitorie dell'Accordo 28 aprile 2022, si afferma che l'accesso alla formazione ad utenti non necessariamente residenti nel territorio della Regione/PPAA responsabili, sarebbe stato determinato dall'emergenza sanitaria: tale asserto non corrisponderebbe alla realtà dei tirocini curricolari nella fase anteriore all'emergenza pandemica in cui si registravano convenzioni e scambi extraregionali.
6. - Si sono costituite in giudizio, rispettivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le Regioni -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
6.1. - La Conferenza, nello svolgere le sue difese, ha riproposto le eccezioni in rito assorbite in primo grado e, segnatamente, i profili di inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto di mero coordinamento interno tra le Regioni, privo di autonomi effetti giuridici, il conseguente difetto assoluto di giurisdizione, l'inammissibilità per difetto di interesse e per la preclusione di pronunce relative a poteri non ancora esercitati (art. 34, secondo comma, cod. proc. amm.), l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto non proposti avverso le singole Regioni coautrici dell'Accordo, infine, in subordine al punto precedente, l'inammissibilità della domanda di annullamento per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Da ultimo, la Conferenza eccepisce l'incompetenza territoriale del TAR Lazio del ricorso per motivi aggiunti.
In ogni caso, la Conferenza evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla impugnazione del primo accordo, che è stato sostituito dall'accordo del 28 aprile 2022, il quale fa salva "la validità degli attestati/certificati rilasciati in esito a percorsi realizzati - per quanto riguarda il tirocinio - al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile" e prevede che il principio di contestualità territoriale "non si applica ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti".
6.2. - La Regione -OMISSIS-, assieme alle altre Regioni costituite, ha eccepito, in particolare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (la D.G.R. sarebbe atto amministrativo generale insuscettibile di recare alcuna lesione concreta all'Istituto formativo prima che siano autorizzati i nuovi corsi), l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse visto che con il successivo Accordo e, quindi, con la D.G.R. 641/2022 di recepimento, l'interesse della società -OMISSIS- s.r.l. sarebbe stato pienamente soddisfatto, poiché, non solo sono state ampliate le ipotesi di deroga al "principio di contestualità territoriale", ma il corso per O.S.S., principale doglianza del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, rappresenta un'autonoma ipotesi di deroga. Nel merito, svolge un'ampia difesa a sostegno della reiezione dell'appello.
7. - Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all'udienza pubblica del 1° febbraio 2024 e conseguentemente incamerata per la decisione.
DIRITTO
1. - Viene all'attenzione del Collegio una controversia promossa da un Istituto di formazione professionale umbro contro la disciplina omogenea delineata dall'Accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dalle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati dalle autonomie substatali.
2. - La complessa stratificazione del piano delle censure e delle eccezioni riproposte dalla Conferenza e dalle Regioni appellate esige un prudente governo della materia del contendere da parte del Collegio ispirato ai principi di chiarezza e sinteticità.
3. - In via preliminare il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa del primo accordo raggiunto in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (n. 21/182/CR5b/C17 del 3 novembre 2021) e del conseguente atto di recepimento regionale (D.G.R n. 20 del 14 gennaio 2022) alla luce della sopraggiunta adozione dell'Accordo modificativo del 28 aprile 2022 (n. 22/82/CR4TER/C17/C7).
3.1. - L'accordo modificativo ha, infatti, espunto la clausola di retroattività giusta la quale la condizione di contestualità territoriale avrebbe trovato applicazione indistintamente ai corsi da avviare e a quelli avviati; le novellate disposizioni transitorie stabiliscono, infatti, che dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida, la contestualità territoriale relativa ai tirocini curriculari non si applica ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.
3.2. - Occorre, dunque, concentrare lo scrutinio sui motivi di doglianza proposti avverso il nuovo accordo e il nuovo atto regionale di recepimento, con correlativa improcedibilità dell'impugnazione relativa agli atti originari.
4. - L'ordo quaestionum impone di esaminare partitamente i due atti impugnati stante la loro ontologica difformità, l'uno avente la dichiarata veste di Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida, l'altro atteggiandosi espressamente ad atto regionale di recepimento di tale accordo di emanazione giuntale. La dicotomia si impone in considerazione del dirimente ordine di eccezioni spiccate dalla Conferenza stessa e dalle Regioni appellate.
5. - Ad avviso del Collegio, si appalesa fondata l'eccezione di inammissibilità mossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con riguardo alla peculiare natura dell'accordo raggiunto da esse in tale sede.
La Conferenza è, per espresso enunciato del suo atto costitutivo, l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il miglior esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale. Quale organismo di coordinamento politico delle autonomie substatali, la Conferenza gode di un saldo ancoraggio costituzionale atteso che, in considerazione dell'importanza delle Regioni nel quadro costituzionale, l'articolo 117 della Costituzione prevede che esse possano stabilire organi comuni per svolgere al meglio le loro funzioni. Per questo motivo, il 6 dicembre 2022 i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno firmato l'Intesa per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come organo comune incaricato di elaborare e definire gli accordi, le intese, le posizioni comuni e le forme di coordinamento
Tra le premesse di quest'ultima intesa figura l'espressa riserva di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale per la rappresentanza della Regioni e delle Province autonome, per la promozione di intese e accordi con lo Stato. Tale premessa conferma la natura privatistica e associativa di tale organismo, proiettata, negli auspici dei suoi fondatori, a futuri riconoscimenti da parte dell'ordinamento
5.1. - Ne discende che la Conferenza riveste un'irriducibile natura politica in quanto organismo di coordinamento tra le Regioni e le Province autonome con l'ineluttabile conseguenza che i suoi atti non possono non compartecipare di tale natura.
Gli accordi in questioni sono ascrivibili a tutti gli effetti al genus degli atti di coordinamento regionale, aventi valenza preminentemente politica e insuscettibili di produrre effetti sino al recepimento da parte delle singole Regioni secondo gli ordinamenti regionali. Del resto, l'accordo in questione, al pari degli altri accordi e intese raggiunti in sede di Conferenza, esprime una "posizione comune" su un "tema di interesse delle Regioni", secondo il compito che le stesse Regioni hanno affidato al proprio organismo di coordinamento di "definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni" (art. 1, comma 1, lett. a, del Regolamento delle Conferenza). E così è in effetti avvenuto con la definizione di comune accordo delle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati.
5.2. - Sulla intrinseca politicità dell'accordo in questione non si ha motivo di dubitare ove si ponga mente alla limpida giurisprudenza amministrativa in subiecta materia: ha rammentato in un recente arresto il Consiglio di Stato che "la sottrazione al sindacato giurisdizionale di atti che pur soggettivamente e formalmente amministrativi hanno natura politica, si fonda sul presupposto che gli stessi costituiscono espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico; pertanto, alla nozione di atto politico concorrono due requisiti, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo: occorre, da un lato, che si tratti di atto o provvedimento emanato dal Governo, e cioè dall'Autorità amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica, dall'altro, che si tratti di atto o provvedimento emanato nell'esercizio del potere politico, anziché nell'esercizio di attività meramente amministrativa" (v. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2022, n. 4636).
Il requisito soggettivo ricorre lapalissianamente nella fattispecie in esame, giacché l'accordo scaturisce da una delibera dell'assemblea ove prendono parte i Presidenti della Regioni e delle Province Autonome, ossia i vertici politici delle autonomie territoriali, abilitati ad esprimere la posizione definitiva e al massimo livello dell'ente substatale che rappresentano; mutatis mutandis, il requisito oggettivo ben si coglie nel caso di specie dalle premesse delle linee guida, ove viene rappresentata l'esigenza di definire un quadro di regole e condizioni uniformi in tutte le Regioni nel campo della formazione regolamentata in virtù del fatto che l'esito della formazione ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale.
5.3. - Di tali argomenti pare in definitiva essere consapevole la stessa Società appellante laddove, quasi confessoriamente, asserisce nel ricorso in appello che "la Conferenza non è titolare del potere di incidere sulle norme relative allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati dalle Regioni": affermazione quantomai esatta giacché tale potere pertiene in via esclusiva alle Regioni (v. amplius sub 8.1), mentre la Conferenza esperisce un mero ruolo di coordinamento al più alto livello politico regionale, inidoneo, con tutta evidenza, a recar lesione alle posizioni giuridiche che fanno capo alla Società appellante.
5.4. - La natura di atto politico di coordinamento tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome priva di ogni mordente la censura (sub motivo 4C e 6) svolta in ordine all'asserita pretermissione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e 10 legge n. 241 del 1990, non trovando de plano applicazione tali prerogative in fattispecie attizie di questa natura.
5.5. - L'ineludibile corollario di tali considerazioni consiste nella declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia impugnativa rivolta avverso siffatti accordi conclusi in conferenza per la natura intrinsecamente politica delle determinazioni ivi concertate tale da escludere il sindacato del giudice amministrativo a mente del disposto dell'art. 7 cod. proc. amm.. Sicché, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome deve respingersi in parte qua l'appello, seppur con diversa motivazione rispetto alla sentenza gravata.
6. - La disamina del Collegio deve ora concentrarsi sul piano delle censure rivolte verso la delibera di Giunta Regionale n. 641 del 28 giugno 2022 di recepimento dell'Accordo modificativo del 28 aprile 2022, censure che possono essere esaminate nel merito prescindendo dallo scrutinio delle restanti eccezioni preliminari.
7. - L'appello è, infatti, infondato nel merito.
8. - Il primo profilo di censura che deve essere esaminato concerne il titolo competenziale delle Regioni.
Nell'atto di appello, la difesa della Società di formazione mette a fuoco che il thema disputandum non è la competenza regionale in materia di formazione professionale, bensì che gli atti impugnati esorbiterebbero asseritamente da tale alveo competenziale incidendo pregiudizievolmente su ambiti disciplinari di pertinenza statale e segnatamente sul diritto al lavoro ex art. 4 Cost. e sulla tutela della concorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e) Cost..
8.1. - Deve primariamente osservarsi che la materia su cui verte la controversia è quella della formazione professionale regolamentata ossia tutte quelle attività economiche o professionali per l'esercizio delle quali, a norma della disciplina nazionale e regionale, è previsto un corso di formazione obbligatoria, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), all'esito del quale viene rilasciato un attestato professionale o abilitante allo svolgimento dell'attività. Considerato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale "riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi" (C. Cost. n. 287 del 2012, n. 50 del 2005), deve pacificamente ritenersi che la formazione regolamentata sulla quale è sorta controversia ricada nell'alveo della ridetta competenza esclusiva regionale a norma dell'art. 117, co. 4 Cost..
8.2. - Ciò che viene messo in discussione dall'appellante attiene al fatto che la regolazione dei tirocini curricolari sia dettata dalle stesse Regioni, limitandone nel caso di specie lo svolgimento all'ambito territoriale della Regione nella quale si sta seguendo il corso di formazione presso un ente accreditato.
Tale asserto censorio collide con la richiamata giurisprudenza costituzionale che, non causalmente, ha avuto modo di pronunciarsi proprio su fattispecie di tirocini curricolari ed extracurricolari: prendendo le mosse dal decisivo distinguo in chiave dicotomica tra formazione aziendale, ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti - la quale, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, e formazione professionale, la Corte ha dapprima dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione statale che limitava la promozione dei tirocini extracurricolari unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio poiché, intervenendo «in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale», determinava «un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni» (v. Corte cost., sentenza n 287 del 2012), e, successivamente, ha esteso la falcidia costituzionale ad una disposizione statale che circoscrive l'applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa (v. Corte cost., sentenza n. 70 del 2023).
8.3. - Il magistero costituzionale è, dunque, saldamente orientato nell'affermare l'indiscussa competenza esclusiva regionale nella regolazione dei tirocini, curricolari ed extracurricolari, in quanto riconducibili alla materia della formazione professionale. Del resto, la ratio delle linee guida adottate in seno alla Conferenza delle Regioni è con tutta evidenza quella di offrire un quadro regolatorio uniforme alle Amministrazioni regionali affinché venga assicurata omogeneità di contenuti e di svolgimento dell'iter formativo e professionalizzante nell'ottica della spendibilità nazionale del titolo.
Deve, dunque, essere respinta la censura svolta da parte appellante intesa a sollevare dubbi circa il radicamento della competenza regionale in subiecta materia.
8.4. - Non colgono nel segno neanche i versanti censori che denunciano l'esorbitanza della clausola di contestualità territoriale a detrimento di concorrenti valori costituzionali e unionali.
Innanzitutto, prova troppo l'argomento che chiama in causa l'asserita lesione del diritto al lavoro a norma dell'art. 4 Cost.: la difesa dell'appellante confonde volutamente due ambiti che devono essere tenuti concettualmente distinti, ossia la formazione professionale e l'accesso al lavoro. Gli atti impugnati, come visto, concernono la formazione regolamentata che conduce al conseguimento di titoli abilitanti spendibili su tutto il territorio nazionale e che in alcun modo impingono sul ben diverso fronte dell'accesso al lavoro e più in generale sull'effettività del diritto al lavoro: anzi, a ben vedere, l'apprestamento di una disciplina omogenea agevola l'effettività di tale diritto che trova il suo punto di caduta nel conseguimento del titolo professionale o abilitante, spendibile appunto su tutto il territorio nazionale.
8.5. - Per le medesime ragioni non sono ravvisabili le lamentate lesioni ai parametri unionali che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori (artt. 21 e 45 TFUE) essendo pacificamente garantita la spendibilità del titolo conseguito su tutto il territorio nazionale; parimenti, non colgono nel segno le prospettazioni tese a denunciare la conculcazione dei parametri unionali che consacrano le politiche di promozione della formazione dei lavoratori e dell'occupazione, in particolare di quella giovanile e sullo sviluppo delle risorse umane: la clausola di contestualità territoriale mira, infatti, ad assicurare la serietà e l'effettività dei percorsi di tirocinio curricolare secondo valutazioni non irragionevoli delle amministrazioni regionali.
Da ultimo, il richiamo al Programma Erasmus, come archetipo dei programmi di mobilità interregionale, costituisce in verità la riprova che alla base di tali esperienze amministrative vi è sempre un accordo tra amministrazioni, in perfetto parallelismo con la deroga tipizzata dall'accordo sub lett. d) "Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono".
Non coglie, parimenti, nel segno il richiamo della pronuncia della Corte di giustizia UE del 4 dicembre 2008 nel procedimento C-151/07, Chatzithanasis, giusta la quale, diversamente da quanto opinato da parte appellante, si ribadisce il principio portante del reciproco riconoscimento della validità dei diplomi, restando impregiudicata la competenza delle Autorità competente degli Stati membri che rilasciano diplomi che danno accesso a una professione regolamentata in ordine alla verifica, alla luce delle norme applicabili nel contesto del loro sistema di formazione professionale, della soddisfazione dei requisiti per il loro rilascio, segnatamente quelli relativi all'istituto di istruzione in cui il titolare ha compiuto la propria formazione (cfr. punto 30). Riemerge in altre parole la fondamentale linea discretiva tra contenuti e modalità della formazione, da un lato, e spendibilità del titolo, dall'altro (solo quest'ultimo elemento attiene in via decisiva all'esercizio del diritto al lavoro ex art. 4 Cost. e della libertà di circolazione dei lavoratori di matrice unionale).
8.6. - Parimenti inconferente si appalesa la doglianza circa la compressione del mercato ad immediato impatto anticoncorrenziale (con invadenza dell'ambito trasversale della tutela della concorrenza, di pertinenza statale): non si vede, infatti, come la contestualità territoriale per lo svolgimento dei tirocini curricolari possa frustrare il fisiologico assetto concorrenziale del mercato degli istituti di formazione a cui non è certo impedito di aprire sedi o filiali in altre regioni, previo accreditamento. In verità discende quasi come corollario naturale che il tirocinio curricolare posto a coronamento di un corso di formazione svolto da un ente accreditato e autorizzato su base regionale sia svolto entro i confini della stessa regione in guisa da assicurare l'effettività dei controlli che l'amministrazione regionale si riserva di esercitare sull'ente sino all'erogazione dell'attestato finale.
Ad ulteriore smentita dei dubbi di anticoncorrenzialità della clausola contestata, mette conto di osservare che il quid pluris di una disciplina omogenea concordata da tutte le autonomie substatali quale quella recata dalle Linee guida risiede proprio nella definizione di un assetto regolatorio chiaro e comune a tutti gli operatori del mercato della formazione in ossequio al carattere trasversale e finalistico della tutela della concorrenza.
8.7. - Non coglie nel segno neanche il rilievo critico concernente l'inappropriatezza dello strumento impiegato dalla Regione -OMISSIS - una delibera giuntale - per il recepimento delle Linee Guida, che - nella ricostruzione di parte appellante - avrebbe dovuto rivestire rango legislativo vertendosi in una competenza legislativa esclusiva della Regione: trascura tuttavia l'appellante che a norma di Costituzione (art. 117, co. 6 Cost.) la Regione può esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva statale e il titolo competenziale non va equivocato con il ben diverso istituto della riserva di legge il quale, con tutta evidenza, non opera nella materia della formazione regolamentata con particolare riguardo ai tirocini curricolari.
8.8. -Deve dissentirsi, altresì, dall'asserzione tanto disinvolta quanto destituita di fondamento che intenderebbe limitare il potere di controllo dell'Amministrazione regionale al solo "corretto utilizzo dei finanziamenti erogati" di cui all'art. 5 legge-quadro in materia di formazione professionale (legge 21 dicembre 1978, n. 845): invero, la disciplina di cornice - a rigore ampiamente superata dal nuovo assetto di competenze tracciato dalla riforma del titolo V - era illo tempore già chiara nel demandare alle Regioni l'intervento nel campo della "programmazione, [del]l'attuazione e [de]l finanziamento delle attività di formazione professionale" (art. 4, co. 1, lett. a)) nonché del"le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche" (art. 4, co. 1, lett. b)) sgombrando in tal guisa il campo da ogni dubbio circa la spettanza alla Regione di un ampio potere di definire il percorso formativo teorico-pratico, di cui il tirocinio curricolare è giocoforza parte integrante. Ne riviene che l'opzione di contestualità territoriale appare riconducibile de plano a tali funzioni di programmazione, attuazione e di definizione delle modalità di conseguimento degli obiettivi formativi.
8.9. - Non vale a mutare le conclusioni sin qui rassegnate l'ampia digressione svolta dall'appellante circa la disciplina nazionale e regionale delle varie qualifiche professionali interessate dall'intervento regolatorio - in primis, operatore socio-sanitario, dipoi Massofisioterapista e Massaggiatore sportivo - alla stregua della quale non sarebbe mai tracciata alcuna limitazione territoriale di sorta. A rigore tutti gli atti regolatori adottati da un ente territoriale non possono che intendersi implicitamente rivolti e circoscritti al proprio ambito naturale di competenza, in questo caso territoriale, mentre la ventilata proiezione territoriale ultraregionale pare sprovvista di alcuna base positiva, sovvertendo le fondamenta stesse del discorso giuridico (l'amministrazione dispone in astratto e provvede in concreto nei limiti del potere e della competenza attribuiti).
9. -Il secondo blocco di censure, reiterando cadenze già espresse nel primo motivo, lamenta in primis la lesione del principio di libera circolazione e del divieto di imposizione di limiti all'esercizio del diritto al lavoro.
9.1. - La doglianza è priva di mordente. Non può convincere infatti la surrettizia assimilazione che la società appellante opera tra tirocinio e lavoro in senso stretto rifacendosi, in mancanza di altro, ad un referente sovranazionale, la raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio d'Europa - peraltro inconferente stante il suo riferimento ai soli tirocini extracurricolari (cfr. considerando 28) - e trascurando l'ontologica difformità sul piano della causa negoziale, nel primo caso permeata dalla funzione formativa, nel secondo caso da quella sinallagmatica tipica dello scambio prestazione di lavoro-retribuzione.
Ben diversamente, va chiarito che la disciplina dei tirocini curricolari inerisce strettamente alla formazione regolamentata e l'introduzione del vincolo di contestualità territoriale non introduce alcuna limitazione in capo ai discenti, che restano liberi di muoversi e scegliere il percorso formativo che ritengono più consono su tutto il territorio nazionale.
9.2. - Tanto considerato, si sgretola ineluttabilmente anche l'argomento volto a stigmatizzare l'introduzione di surrettizie barriere protezionistiche del mercato del lavoro regionale in spregio del disposto dell'art. 120 Cost.. Come già ampiamente argomentato, esulando dalla nozione costituzionale di lavoro, la clausola di contestualità territoriale dei tirocini non ridonda a detrimento della libera circolazione per l'esercizio del diritto al lavoro ex art. 120, co. 1 Cost. essendo assodato che i lavoratori formati con successo all'esito dei percorsi regionali ricevono un attestato o una qualificazione pacificamente spendibile su tutto il corso nazione.
9.3. - Del pari, nessuna disparità di trattamento pare ravvisabile a danno dei discenti atteso che la disciplina trova applicazione per tutti e consente liberamente di andare a seguire il corso con relativo tirocinio curricolare nella Regione di maggior gradimento in termini di costi e logistica.
10. - Il terzo nucleo di censure attiene al lamentato difetto istruttorio con conseguente riverbero pregiudizievole sulla libertà costituzionalmente garantita di iniziativa economico-imprenditoriale.
10.1. - La doglianza è però fuori fuoco.
Non appare infatti predicabile la sussistenza di un'indebita compressione della libertà di iniziativa economica, dal momento che resta impregiudicata la facoltà degli enti formatori di attivare nuove sedi in altre regioni: il vincolo di contestualità tra corso e tirocinio risponde invece ad una precisa ratio volta ad assicurare omogeneità e continuità del controllo sull'effettività della formazione in tutte le fasi del percorso (controllo e verifica che non sarebbero più esperibili nell'ipotesi di tirocinio delocalizzato in altre Regioni).
11. - Venendo al quarto motivo di appello, esso si declina in tre versanti censori e intende dolersi del fatto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi n. X, XI e XII del terzo atto di motivi aggiunti.
Segnatamente, il motivo riproposto al punto IV.1 reitera cadenze censorie già esaminate sub I motivo e confutate specificamente al punto 8.9, mentre si rinvia al punto 5.4. per quanto concerne la confutazione del terzo profilo, concernente l'asserita lesione delle garanzie partecipative, non predicabile con riferimento agli accordi, in quanto atti politici, né con riferimento alle D.G.R. gravate in quanto atti amministrativi generali a portata sostanzialmente regolamentare.
Di contro, il motivo IV.2 addita il difetto istruttorio quale vizio dell'atto, non avendo tenuto conto la Regione del numero effettivo di discenti che avranno esigenza di trovare sbocchi nel modesto numero di posizioni disponibili per i tirocini curricolari per le strutture presenti sul territorio regionale.
La censura perde ogni mordente alla luce delle modifiche apportate all'Accordo del 2021, giusta le quali sono previste specifiche deroghe alla contestualità territoriale per gli operatori socio-sanitari e, più in generale, per i discenti degli altri corsi nei casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/imprese ove realizzare il tirocinio. Tali previsioni elidono in chiave risolutiva la problematica della possibile saturazione delle posizioni per tirocinio nelle regioni come l'-OMISSIS- dotate di minori strutture.
12. - In limine, anche il quinto motivo di appello si profila palesemente pretestuoso: la prevista subordinazione al parere della Regione/Provincia ospitante della deroga per gli O.S.S. risponde chiaramente alla ratio di verificare previamente la sostenibilità del sistema regionale rispetto al potenziale assorbimento di un determinato numero di tirocinanti O.S.S. provenienti da altre Regioni. Non vi è alcuna disparità di trattamento, peraltro, rispetto agli altri corsi di formazione, bensì il diseguale trattamento di posizioni distinte, sortendo la professione dell'operatore socio sanitario effetti diretti ed immediati sulla salute dei pazienti.
13. - Da ultimo, il settimo motivo si limita a sottoporre a revisione critica un passaggio motivazionale degli atti impugnati secondo cui la deroga alla clausola di contestualità territoriale sarebbe stata determinata dall'emergenza sanitaria. Si deve osservare che, indipendentemente dalla veridicità o meno della premessa fattuale, la determinazione delle Regioni di reintrodurre il regime di contestualità territoriale rifluisce nella sfera di apprezzamento discrezionale delle Amministrazioni regionali, indi non è censurabile in sé (a ben vedere è l'estensione ultraregionale a costituire l'eccezione e non la regola), né, come visto dianzi, si profila affetto da quei vizi di irragionevolezza di cui la società appellante avrebbe inteso tacciarla. Quale che sia l'antefatto storico e il previgente regime, resta, infatti, rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione mutare una disciplina amministrativa pro futuro nel prudente contemperamento di eventuali posizioni quesite, se tutelabili, (come è stato fatto con la correzione del tiro a seguito dell'accordo modificativo) e dell'evolversi dei fenomeni socio-economici.
14. - Tutto ciò considerato, l'appello deve ritenersi infondato per quanto concerne la delibera di Giunta Regionale n. 641 del 28 giugno 2022 di recepimento dell'Accordo modificativo del 28 aprile 2022.
15. - Conclusivamente, l'appello promosso dalla Società appellante va respinto con conferma della statuizione di prime cure, pur se con diversa motivazione stante l'inammissibilità del ricorso introduttivo integrato dai motivi aggiunti per l'impugnativa rivolta agli Accordi raggiunti in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e l'improcedibilità per l'impugnativa rivolta avverso la prima delibera giuntale. Per il resto, l'appello è respinto nel merito con riguardo all'impugnativa diretta contro la seconda delibera giuntale di recepimento dell'accordo modificativo.
16. - La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Roberto Cerroni Nicola D'Angelo





IL SEGRETARIO