Pubblicato il 13/10/2023
N. 01125/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxx xxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 16/5/2023 e del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 18/5/2023 di rettifica del precedente, di proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del Comune di -OMISSIS- della candidata -OMISSIS- ed alla carica di consiglieri comunali in esito alle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 14 e 15 maggio 2023;
nei limiti dell'interesse fatto valere, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale delle Sezioni da 1 a 16 relativi alle medesime elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
sempre nei limiti dell'interesse fatto valere, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso l'atto di assegnazione dei seggi in consiglio comunale e la delibera del Consiglio comunale di convalida della proclamazione del Sindaco eletto e dei consiglieri comunali;
per la declaratoria
dell'obbligo alla conseguente correzione dei risultati dello scrutinio delle elezioni amministrative del Comune di -OMISSIS- del 14 e 15 maggio 2023 e della proclamazione del Sindaco e assegnazione dei seggi in consiglio comunale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 10/7/2023:
dichiarare inammissibile ed in subordine rigettare il ricorso principale, ovvero dichiararlo improcedibile previo accoglimento del ricorso incidentale condizionato spiegato con il presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti iscritti nelle liste elettorali del Comune di -OMISSIS-, e candidati alle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale tenutesi nei giorni 14/15 maggio 2023, hanno impugnato il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 16/5/2023, nonché il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 18/5/2023 di rettifica del precedente, di proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del Comune di -OMISSIS- della candidata -OMISSIS-, e alla carica di consiglieri comunali in esito alle suddette elezioni amministrative.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art.71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art 57, 69, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993.
Hanno chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente proclamazione alla carica di sindaco del Comune di -OMISSIS- del candidato -OMISSIS-, in luogo del candidato -OMISSIS-, con conseguente correzione dell'assegnazione dei seggi nel
consiglio comunale in conformità al corretto risultato elettorale accertato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di -OMISSIS- ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i controinteressati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, anche all'esito dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica dell'11.10.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente scrutinata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità delle contestazioni e per mancato superamento della prova di resistenza, dedotte dal Comune resistente e dai controinteressati.
Le eccezioni sono fondate.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: "Nel processo in materia elettorale, al G.A. è consentito esercitare i suoi poteri istruttori, in tal modo riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell'accaduto; di conseguenza, l'onere di indicazione delle irregolarità procedimentali lamentate può ritenersi assolto solo se i vizi siano enunciati con una analiticità sufficiente a delimitare sia la doglianza dedotta, sia la sua incidenza, ai fini dell'accertamento dell'interesse a ricorrere, sul risultato elettorale conclusivo, onde evitare ogni uso strumentale del giudizio" (TAR Lazio, II, 8.2.2022, n. 1465).
In particolare, per quel che attiene al regime probatorio, Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che: "Con riguardo all'onere di indicare i mezzi di prova nell'ambito del contenzioso sulle operazioni elettorali ... il verbale delle operazioni elettorali, essendo un atto pubblico, ha forza fidefacente, validamente contrastabile soltanto mediante l'esperimento della querela di falso: pertanto, nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio rilasciate, ai sensi d.P.R. n. 445 del 2000, dai rappresentanti di lista" (C.d.S, AP n. 32/14).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che soltanto due verbali su 16 riportano la verbalizzazione di contestazioni: in particolare, trattasi di una scheda contestata nella Sezione n. 1, e 5 schede contestate nella Sezione n. 14, per un totale di 6 voti contestati.
Senonché, poiché lo svantaggio tra le due coalizioni è stato di 8 voti, non sarebbe comunque soddisfatta la prova di resistenza.
3. A ciò aggiungasi, in termini correlati, che i rappresentanti di lista, pur presenti al seggio elettorale, non hanno effettuato (se non nelle Sezioni nn. 1 e 14), alcun tipo di contestazione all'esito dello spoglio delle schede. Per tali ragioni, non si comprende la ragione per la quale essi hanno inteso procedere alle contestazioni ivi indicate soltanto a distanza di circa un mese dalle elezioni, senza in alcun modo spiegare le ragioni di tale loro tardiva resipiscienza.
È evidente allora che tali contestazioni, in quanto non immediatamente verbalizzate, non possono in alcun modo ritenersi affidabili, soprattutto in assenza di ragioni giustificatrici di alcun tipo quanto alla tardività della loro emissione.
4. Ne consegue, sotto tale aspetto, che la presenza di così massive contestazioni (tali da coinvolgere complessivamente 14 Sezioni su 16), poste in relazione con la pressoché totale assenza di un qualsivoglia principio di prova (presente soltanto in relazione a 2 Sezioni), si traduce in una contestazione dai contorni chiaramente esplorativi, come tale finalizzata ad una sostanziale, nuova verifica, dei risultati elettorali.
5. Alla stessa stregua, i ricorrenti lamentano la mancata corrispondenza numerica tra le schede consegnate, quelle vidimate e quelle utilizzate. Senonché, tali circostanze non sono di per sé idonee ad inficiare il risultato elettorale, salvo che si dimostri la concreta irregolarità delle operazioni di voto. Irregolarità di cui non è stato offerto alcun principio di prova.
6. Per tali ragioni, le censure di parte ricorrente presentano tratti di insuperabile genericità e/o evanescenza probatoria, oltre che indubbi contorni esplorativi (coinvolgendo ben 14 Sezioni su 16 Sezioni totali), e per tali ragioni non consentono il concreto scrutinio delle dedotte censure.
7. Ne consegue, in accoglimento delle relative eccezioni di parte resistente e controinteressata, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
8. Nulla va dichiarato quanto al ricorso incidentale, essendo esso subordinato all'accoglimento del ricorso principale.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna solidalmente i ricorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune resistente e dai controinteressati, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 2.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri Antonio Pasca
IL SEGRETARIO