Pubblicato il 04/08/2022
N. 11036/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07764/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7764 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati xxxx xxxxx e xxxx xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. xxxx xxxxx in Roma, via xxxxxxxxx, n. ...;
contro
Corte dei conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Segretario generale della Corte dei conti n. 147/DECSG/2022, emesso in data 6 maggio 2022 e pubblicato in pari data, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia presso il Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche;
- dell'esito degli interpelli dirigenziali, pubblicato in data 30 aprile 2022, in parte qua, con riferimento all'esito dell'interpello per il conferimento del suddetto incarico, bandito con decreto segretariale n. 53/DECSG/2022 del 9 febbraio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, necessario e/o successivo, tra cui il decreto segretariale n. 53/DECSG/2022 del 9 febbraio 2022 e il parere reso dalla direzione generale gestione risorse umane, con nota prot. n. 13 del 4 maggio 2022.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Corte dei conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, rappresentando di aver partecipato ad una procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale presso la Corte dei conti, indetto tramite interpello dal relativo Segretariato generale, impugnava la determinazione di conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche al controinteressato.
2. Si costituiva in resistenza l'amministrazione, eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia spettante al giudice ordinario.
3. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2022, il Collegio, evidenziata la questione pregiudiziale di giurisdizione alle parti presenti, si riservava di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a.
4. Ovviamente la questione relativa alla giurisdizione, il cui eventuale difetto precluderebbe l'esame del merito del ricorso, deve essere affrontata in via preliminare.
5. Nello specifico, deve osservarsi come l'eccezione sia fondata, sicché il suo accoglimento determina l'impossibilità di scrutinare gli altri motivi di ricorso.
5.1. Difatti, la procedura seguita dall'amministrazione non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali - in forza dell'art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, sul punto è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che riconosce la cognizione del giudice ordinario sugli incarichi dirigenziali conferiti a seguito di interpello (v. Cga, 16 marzo 2020, n. 171), atteso che in simili ipotesi non si procede ad «una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità [bensí] ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019).
5.2. Né può accogliersi l'argomentazione spesa dalla difesa della ricorrente circa la riconducibilità degli atti impugnati ai c.d. atti di macro-organizzazione (per i quali sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice amministrativo): invero, come correttamente osservato dall'avvocatura erariale, al giudice ordinario non è preclusa la cognizione sugli «atti amministrativi presupposti», i quali - in caso di accertata illegittimità - verrebbero disapplicati ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (cfr. Cass., sez. un., ord. 15 gennaio 2021, n. 618).
6. Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio deve dichiarare - ai sensi dell'art. 11 c.p.a. - il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.
7. Le spese, attesa la natura in rito del pronunciamento, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Matthias Viggiano Francesco Arzillo





IL SEGRETARIO