Pubblicato il 22/07/2022
N. 10434/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07246/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7246 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxx xxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via xxxxx xxxx, ...;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' xxxxxx xxxxx, domiciliataria ex lege in Roma, via xxxxx xxxx, ...;
Consiglio Regionale del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'avviso pubblico del 19 marzo 2014 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature a difensore civico della Regione Lazio di cui al precedente avviso pubblicato sul BURL del 10 dicembre 2007.
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4 marzo 2022, per il risarcimento dei danni ex art. 30, commi 4 e 5, c.p.a.
patiti dalla ricorrente per l'illegittimo esercizio della funzione amministrativa a seguito della illegittima adozione dei provvedimenti della Regione Lazio impugnati nel presente giudizio.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 giugno 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO
1. Con ricorso notificato in data 3 giugno 2014, la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto a questo Tar di annullare, previa sospensione, «l'avviso pubblico del Direttore del servizio xxxxx xxxx del Consiglio Regionale del Lazio del 19 marzo 2014, pubblicato sul BURL in data 27 marzo 2014, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a difensore Civico della Regione Lazio di cui al precedente avviso pubblicato sul BURL del 10 dicembre 2007»; nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese la «determinazione Direttore del servizio xxxx xxxx del Consiglio Regionale del Lazio, 19 marzo 2014, n. 216, con cui l'amministrazione regionale ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande»; la «nota Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, 13 marzo 2014 n. 3674 (non conosciuta)» e la «nota del Segretario generale del Consiglio Regionale del Lazio 18 marzo 2014, n. 914».
1.1. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato il 20 dicembre 2007 domanda di partecipazione alla procedura indetta dall'amministrazione regionale, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 2007, per la nomina del difensore civico;
- che a seguito della proposizione delle domande «l'amministrazione è rimasta inerte non concludendo né in maniera espressa né implicita ... il procedimento avviato»;
- che, dopo anni di inerzia, con determinazione del Direttore del servizio xxxxx xxxx n. 216/2014, l'amministrazione regionale ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente avviso pubblicato nel 2007 in considerazione «dell'esiguo numero di candidature pervenute», nonché «del fatto che la competente commissione permanente non ha ancora provveduto all'esame istruttorio delle stesse candidature», nonché infine «del notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio della procedura di acquisizione delle candidature».
- che con avviso del 19 marzo 2014, pubblicato sul BURL del 27 marzo 2014, la p.a. resistente ha effettivamente riaperto i termini per la presentazione delle domande di candidatura a difensore civico di cui all'avviso del 2007.
1.3. Sulla base di tali premesse, la dott.ssa -OMISSIS- ha lamentato l'illegittimità degli atti gravati - ovvero dell'avviso del 2014 e degli atti ad esso presupposti - sulla base di tre articolati motivi di diritto.
1.3.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di concludere il procedimento ex artt. 2 e 3, l. n. 241/1990, nonché ex art. 7, l. r. Lazio n. 17/1980, osservando - in sostanza - che il Consiglio Regionale «aveva ex lege l'obbligo, prima di indire un nuovo bando ... non già di riaprire un procedimento mai concluso, ma invero di concludere ... il precedente procedimento ... con la valutazione e votazione delle candidature illo tempore presentate».
1.3.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'insufficienza e l'irragionevolezza della motivazione posta a base del provvedimento gravato, osservando, tra l'altro, che «proprio le ragioni che sorreggono la riapertura dei termini sono, nella prospettiva della ricorrente, la prova della illegittimità degli atti impugnati».
1.3.3. Con il terzo motivo ha rilevato l'illegittimità degli atti gravati per incompetenza evidenziando che «l'avvio pubblico pubblicato in data 27 marzo 2014 è stato adottato dal Direttore dell'Ufficio xxxxx xxxx del Consiglio Regionale [mentre] la competenza in materia di candidatura è del Presidente del Consiglio Regionale mentre il potere di nomina spetta esclusivamente al Consiglio».
1.4. Per tutte le suesposte ragioni ha insistito per l'annullamento, previa sospensione, degli atti gravati.
2. Con memoria del 23 giugno 2014 la Regione Lazio ha svolto le proprie difese in vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare in data 26 giugno 2014, insistendo per il rigetto del ricorso.
2.1. In particolare, con riferimento al primo motivo, l'amministrazione resistente ha osservato che «la ricorrente risulta decaduta dall'azione di annullamento avverso il silenzio dell'amministrazione [atteso che l'art. 31, comma 1 c.p.a. prevede che tale azione può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento]».
2.2. In relazione al secondo motivo, l'amministrazione - dopo aver specificato che «a seguito della pubblicazione del primo avviso ... è pervenuta la sola candidatura della ricorrente» - ha sottolineato che la scelta della Regione è stata adottata sulla base di una congrua motivazione, ovvero in ragione «dell'esiguo numero di candidature pervenute» e del «notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio della procedura».
2.3. In ordine al terzo motivo, l'amministrazione ha evidenziato che «lo svolgimento di un procedimento amministrativo ... ai sensi del principio di separazione tra atti di indirizzo politico e gestione amministrativa ... non può mai rientrare nella competenza di un organo politico» e ha sottolineato peraltro che, nel caso di specie, l'organo politico ha indicato l'indirizzo politico fondamentale nella nota 13 marzo 2014, n. 3674 a cui è stata data concreta esecuzione «proprio con la decisione di riaprire i termini per la presentazione delle domande».
3. Con ordinanza Tar Lazio, I-ter, 27 giugno 2014, n. 2919, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando che, a uno scrutinio tipico di tale fase, l'atto gravato era «basato su idonei presupposti [e] sufficientemente motivato», e che comunque «non sussisteva il pregiudizio grave e irreparabile tenuto conto che la ricorrente può partecipare alla selezione unitamente agli altri candidati».
4. Tale decisione è stata impugnata dalla ricorrente con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. 7192/2014.
5. Con ordinanza Consiglio di Stato, V, 24 settembre 2014, n. 4256, il giudice d'appello ha confermato la pronuncia cautelare resa da questo Tribunale in ragione del fatto che «i motivi di appello non appaiono idonei a scalfire le non irragionevoli conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, non ricorrendo, né essendo stato provato, l'asserito pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato».
6. Con memoria del 7 febbraio 2022, l'amministrazione - dopo aver illustrato i fatti sopravvenuti alla proposizione del gravame - ha evidenziato la sussistenza di motivi di improcedibilità del ricorso e, in ogni caso, ha insistito per la sua infondatezza.
6.1. Segnatamente, l'amministrazione ha evidenziato:
- che successivamente alla riapertura dei termini disposta con l'atto impugnato, con nota 29 ottobre 2015, n. 3668, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio ha «rappresentato al Direttore del servizio xxxxx xxxx la necessità di revocare il menzionato avviso e di attivare una nuova procedura amministrativa finalizzata all'acquisizione delle candidature, in considerazione del fatto che l'intervenuta riduzione dell'indennità mensile spettante al Difensore civico, nonché il lasso di tempo trascorso dall'avvio della procedura di acquisizione, potevano ingenerare dubbi sull'attualità di un effettivo interesse, in capo ai candidati, alla nomina di che trattasi»;
- che, quindi, con determinazione Direttore del servizio xxxxx xxxx 24 novembre 2015, n. 726 «è stato revocato il precedente avviso e ne è stato approvato uno nuovo, il quale è stato pubblicato sul S.O. n. 2 al B.U.R.L. n. 99 del 10 dicembre 2015»;
- che - a seguito della pubblicazione del nuovo avviso (non impugnato con motivi aggiunti) - la dottoressa -OMISSIS- ha proposto nuovamente la propria candidatura;
- che la procedura iniziata con l'avviso del 2015, è stata definita con deliberazione Consiglio Regionale, 15 giugno 2016 n. 1, con la quale è stato nominato difensore civico il dr. -OMISSIS-.
6.2. Premesso quanto sopra, la stessa amministrazione ha insistito per l'infondatezza del ricorso.
7. Con motivi aggiunti notificati il 4 marzo 2022, parte ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento del danno patito in ragione della condotta della p.a. (che è «rimasta inerte non concludendo ... il procedimento di nomina del Difensore Civico, avviato in attuazione dell'avvio pubblicato in data 10 dicembre 2007, salvo poi riavviare illegittimamente il termine per la presentazione delle domande») ai sensi degli artt. 30, commi 4 e 5, c.p.a. e ha evidenziato, di conseguenza, la sussistenza «di uno specifico interesse ... all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, pur in presenza del suo successivo atto di revoca».
8. Con memoria del 3 maggio 2022, l'amministrazione regionale:
- ha evidenziato l'inammissibilità/infondatezza della domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 4, c.p.a. avanzata nei motivi aggiunti, atteso che la stessa è stata avanzata ben oltre il termine previsto da tale disposizione (che era già scaduto al momento della proposizione del ricorso introduttivo);
- ha sottolineato l'infondatezza della domanda di risarcimento ex art. 30, comma 5, c.p.a. rilevando che i danni lamentati dalla ricorrente «non sono certo ascrivibili all'atto di riapertura dei termini per le candidature; si fa riferimento, piuttosto, a danni conseguenti al fatto che la Regione non avrebbe provveduto, nei termini procedimentali richiamati nel ricorso, a nominare Difensore civico la dr.ssa -OMISSIS-» e ha conseguentemente osservato che la ricorrente «cerca, illegittimamente, di far valere, con i motivi aggiunti in esame, ciò che si sarebbe dovuto eventualmente richiedere con una domanda di risarcimento del danno connessa all'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, nel termine decadenziale stabilito dall'art. 30, comma 4 (termine, come già evidenziato, scaduto già al tempo di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio)».
9. Con memoria del 5 maggio 2022, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo ulteriore documentazione acquisita dalla Regione a seguito di accesso agli atti del 4 maggio 2022.
10. Con replica del 16 maggio 2022, la stessa dott.ssa -OMISSIS- ha chiarito che la propria richiesta di risarcimento del danno non trova il proprio fondamento in una «inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento» (cfr. art. 30, comma 4, c.p.a.), quanto piuttosto direttamente nel provvedimento di riapertura dei termini per la presentazione delle domande (ovvero nel provvedimento gravato di cui parte ricorrente sostiene l'illegittimità) e ha evidenziato di aver fatto «tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il perpetrarsi dell'ingiusto danno patito».
11. All'udienza del 25 marzo 2022, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare l'improcedibilità della domanda di annullamento degli atti gravati avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio in ragione dell'intervenuta revoca degli stessi da parte dell'amministrazione con determinazione Direttore del servizio xxxxx xxxx 24 novembre 2015, n. 726 (non gravata).
3. Sempre in via preliminare, il Collegio deve prendere atto del chiarimento fornito da parte ricorrente con memoria di replica del 16 maggio 2022 in ordine al fatto che - pur avendo espressamente richiamato nei motivi aggiunti l'art. 30, comma 4, c.p.a. (cfr. motivi aggiunti del 4 marzo 2022, pag. 2) - la dott.ssa -OMISSIS- non ha inteso proporre domanda di risarcimento in conseguenza «dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento».
D'altronde, una siffatta domanda - così come correttamente eccepito nella memoria dell'amministrazione - sarebbe stata inammissibile per violazione del termine di cui agli artt. 30, commi 3 e 4, c.p.a.
4. La domanda di risarcimento del danno ex artt. 30, comma 5, c.p.a. proposta dalla ricorrente con motivi aggiunti deve essere rigettata per una pluralità di ragioni.
4.1. In primo luogo, la domanda di risarcimento non può essere accolta perché - come già osservato in sede cautelare - le censure svolte avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo (l'avviso del 19 marzo 2014 con cui stata disposta «la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a difensore Civico della Regione Lazio di cui al precedente avviso pubblicato sul BURL del 10 dicembre 2007», la «determinazione Direttore del Servizio xxxxx xxxx del Consiglio Regionale del Lazio, 19 marzo 2014, n. 216» e la «nota Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, 13 marzo 2014 n. 3674») non sono fondate.
4.1.1. Sono innanzitutto infondate le censure spiegate con il primo e il secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha sostenuto - in sintesi - l'illegittimità della scelta dell'amministrazione di non concludere il procedimento avviato nel 2007 (con la valutazione dell'unica candidatura pervenuta) e di disporre la riapertura dei termini in ragione «dell'esiguo numero di candidature pervenute», del fatto che «la competente commissione non ha ancora provveduto all'esame istruttorio delle stesse candidature»; del «notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio della procedura di acquisizione delle candidature».
A tal proposito, è dirimente la particolare natura del procedimento oggetto della presente controversia, relativo alla nomina del difensore civico regionale.
Deve ricordarsi, infatti, che «l'atto di nomina del difensore civico [è] espressione della fiducia dell'assemblea consiliare (ovvero della maggioranza di essa)» e che proprio per tale ragione «non deve essere motivato se non attraverso la regolare manifestazione del voto, assumendo infatti il possesso di determinati requisiti tecnici rilevanza al solo fine di comprovare l'idoneità a ricoprire l'incarico, ma non costituendo criterio selettivo fra più aspiranti ai quali detta idoneità sia stata riconosciuta, atteso che la scelta fra di essi è affidata a una preferenza da parte dell'organo consiliare di tipo elettivo ed è espressa a voto segreto che, in quanto tale, non richiede alcuna motivazione» (cfr. Tar Catania, I, 19 febbraio 2018, n. 394 e Tar Palermo, I, 17 novembre 2009, n. 1776).
A tal proposito, ancora di recente, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ribadire che la nomina del difensore civico regionale «è un atto di alta amministrazione a carattere fiduciario» (Tar Milano, I, 4 luglio 2022, n. 1576).
La particolare natura del procedimento (e - quindi - del provvedimento) di nomina del difensore civico (che non può essere in alcun modo equiparato a una procedura concorsuale, o comunque a una procedura selettiva scevra da valutazioni di carattere fiduciario) è confermata dalla lettura delle disposizioni che regolano la materia (artt. 7 e 8, l. r. Lazio 28 febbraio 1980, n. 17 e artt. 79 e ss. Regolamento Consiglio Regionale) che:
- attribuiscono in via principale ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali la possibilità di proporre candidature (cfr. art. 7, c. 1, l. r. Lazio n. 17/1980 e art. 81 Regolamento, secondo cui - in aggiunta ai predetti soggetti - possono proporre candidature anche «gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni interessate nonché i singoli cittadini»);
- dispongono che la nomina del difensore avvenga a scrutinio segreto da parte del Consiglio Regionale (art. 37 Regolamento) seppur all'esito di un'istruttoria pubblica che prevede una valutazione dei curriculum dei candidati da parte di un'apposita commissione consiliare (art. 8, l.r. Lazio n. 17/1980 e art 80, Regolamento).
Mediante tali regole, il legislatore regionale ha inteso garantire contemporaneamente:
- che la selezione del difensore civico avvenga tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale (cfr. art. 7, l.r. Lazio, n. 17/1980 e art. 80, Regolamento);
- che la medesima selezione sia caratterizzata dalla più ampia pubblicità, sia in fase di presentazione delle candidature, sia in sede di istruttoria sulle stesse (durante la quale deve essere consentito alle testate giornalistiche interessate seguire in diretta i lavori della Commissione, cfr. art. 82, c. 4, Regolamento);
- che la nomina - all'esito di un'istruttoria articolata e partecipata che dia contezza del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti professionali necessari - sia effettuata dall'assemblea consiliare sulla base di valutazioni (anche) fiduciarie.
Il contemperamento delle esigenze di selezionare soggetti altamente qualificati, di garantire la più ampia partecipazione e al contempo di salvaguardare la dimensione fiduciaria della nomina del difensore civico caratterizza anche le regole che riguardano l'articolazione temporale del procedimento, che prevedono:
- che l'acquisizione delle candidature avvenga a ridosso «della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio Regionale» (art. 7, l.r. Lazio, n. 17/1980);
- che l'avviso per l'acquisizione delle candidature sia pubblicato «almeno quindici giorni prima della data prevista per la nomina o designazione» (art. 81, c. 2, Regolamento);
- che l'istruttoria da parte della Commissione si svolta entro il termine massimo di quindici giorni, trascorso il quale le candidature sono sottoposte al Consiglio (art. 82, c. 1, Regolamento).
In ragione delle regole e dei principi sopra richiamati, è chiaro che il «notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio della procedura di acquisizione delle candidature [effettuata nel 2007]» costituiva nel 2014 un motivo più che ragionevole per disporre la riapertura dei termini per la proposizione di nuove candidature.
Una decisione diversa, infatti, avrebbe pregiudicato la possibilità per i consiglieri regionali in carica nel 2014 di proporre candidature (così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate) e avrebbe obbligato l'assemblea a pronunciarsi - nell'ambito di una nomina non scevra da profili fiduciari - su delle candidature (rectius su una sola candidatura) pervenute sette anni prima e sollecitate/proposte nell'ambito di una diversa consiliatura).
Allo stesso modo, obbligare il Consiglio Regionale in carica nel 2014 a decidere sulla nomina del difensore civico limitandosi a vagliare l'unica candidatura pervenuta ben sette anni prima avrebbe compromesso l'ampia ed effettiva partecipazione delle diverse formazioni sociali (associazioni, università, ordini professionali) richiesta dalle disposizioni sopra richiamate e avrebbe pregiudicato la possibilità per numerosi professionisti (formatisi nel lungo lasso di tempo intercorrente tra il 2007 il 2014) di manifestare il proprio interesse alla candidatura, con ciò che ne consegue anche in termini di pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.
L'esigenza di salvaguardare le posizioni giuridiche e gli interessi summenzionati - di sicuro rilievo, anche costituzionale - è prevalente rispetto all'interesse di parte ricorrente a essere sottoposta quale unica candidata al voto del Consiglio: e ciò a maggior ragione se si considera la natura fiduciaria della nomina in oggetto.
In ragione di quanto sopra, è evidente, allora, che il decorso di un lungo lasso di tempo (sette anni) dall'emanazione del primo avviso (senza peraltro che la ricorrente si sia mai attivata in alcun modo per chiedere la valutazione della candidatura presentata nel 2007, come si dirà ancora infra sub 4.3) costituiva da solo un motivo idoneo a giustificare l'adozione dei provvedimenti impugnati.
4.1.2. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con cui la dott.ssa -OMISSIS- ha lamentato l'illegittimità degli atti impugnati per incompetenza, asserendo che gli stessi avrebbero dovuto essere adottati dal Presidente del Consiglio Regionale.
A tal proposito, si è già notato che il procedimento di nomina del difensore civico è regolato dagli artt. 7 e 8, l. r. Lazio 28 febbraio 1980, n. 17, nonché dalle disposizioni di cui agli art. 79 e ss. del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio.
Le prime disposizioni prevedono che «le candidature per la nomina del difensore civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari ... nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione ... e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio Regionale» (art. 7, comma 1); che «al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio Regionale» (art. 7, comma 2); che «può essere candidato alla carica di difensore civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "curricula", da presentarsi unitamente alla candidatura nei termini previsti [dal] Regolamento del Consiglio Regionale» (art. 8, comma 1).
Le disposizioni sopra richiamate, come si è già notato supra, sono integrate da quelle previste dal Regolamento del Consiglio che - nella formulazione vigente (a tutt'oggi, nonché) al momento dell'approvazione degli atti che vengono in rilievo nel presente giudizio - prevedono che «hanno titolo ad avanzare candidature [per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Regionale], oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni interessate nonché i singoli cittadini» e che «della possibilità di avanzare candidature è data notizia, a cura della Presidenza del Consiglio Regionale, almeno quindici giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e mediante avviso pubblico su tre testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale» (art. 81, commi 1 e 2, Regolamento).
Le stesse regole prevedono poi che sia il Presidente del Consiglio «a trasmettere le proposte di candidature alla Commissione consiliare competente per il relativo esame istruttorio, che deve comunque essere effettuato entro i successivi quindici giorni» e che lo stesso Presidente del Consiglio «decorso inutilmente tale termine ... sottopone le proposte di candidature al dibattito consiliare» (art. 82, comma 1, Regolamento).
Le disposizioni di cui sopra, naturalmente, devono essere coordinate con il (e lette alla luce del) generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie che informa il nostro ordinamento e costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.
Ciò premesso è evidente l'insussistenza del paventato vizio di incompetenza.
Nel caso di specie, infatti, la contestata decisione di riaprire i termini di cui all'avviso del 2007 è stata sostanzialmente assunta dal Presidente del Consiglio Regionale con nota 13 marzo 2014, n. 3674 (espressamente richiamata nella determina n. 216/2014 del Direttore del servizio xxxxx xxxx e correttamente impugnata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio).
In attuazione della decisione assunta dal Presidente del Consiglio Regionale - cui il regolamento consiliare attribuisce un ruolo centrale nel procedimento di nomina del difensore civico (artt. 81 e 82 Regolamento) - il dirigente competente ha provveduto a «riattivare la procedura amministrativa finalizzata all'acquisizione per le candidature» e a pubblicare un nuovo avviso avente ad oggetto la riapertura dei termini di cui al precedente avviso del 2007 (che, a sua volta, era stato adottato da un dirigente e non dall'organo politico).
Non sussiste, quindi, il vizio d'incompetenza lamentato dalla ricorrente atteso che gli atti impugnati sono frutto di una corretta sequenza procedimentale avviata dalla decisione del soggetto cui gli artt. 81 e 82 del Regolamento del Consiglio Regionale attribuiscono la responsabilità dell'iter procedimentale per la nomina del difensore civico e conclusasi con la pubblicazione del nuovo avviso.
4.1.3. Dall'infondatezza delle censure rivolte dal ricorrente avverso gli atti gravati discende l'insussistenza del presupposto oggettivo della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'amministrazione.
4.2. In secondo luogo - ferme restando le dirimenti considerazioni appena svolte - la domanda risarcitoria di parte ricorrente non può essere accolta anche in ragione dell'insussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e l'atto impugnato, ovvero per l'interruzione del nesso causale determinata dalla mancata impugnazione della determinazione 24 novembre 2015, n. 726.
E, infatti, la ricorrente lamenta di aver subito un danno in ragione del fatto che la p.a. non ha «concluso il procedimento di nomina del Difensore Civico, avviato in attuazione dell'avviso pubblicato in data 10 dicembre 2007» che aveva visto quale unica partecipante la dott.ssa -OMISSIS-, procedendo prima (con gli atti impugnati) alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande e poi (con la determinazione del 2015, non gravata) alla revoca del bando e all'indizione di una nuova procedura.
Epperò - chiarito che la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente non è stata (tardivamente) avanzata ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. - è evidente che l'atto che ha determinato il consolidarsi del danno in capo alla ricorrente (ovvero la perdita di chance determinata dalla sua mancata sottoposizione al voto del Consiglio a seguito dell'avviso del 2007) è stata proprio la determinazione 24 novembre 2015, n. 726 (che ha disposto «di revocare l'avvio per la presentazione delle candidature per la nomina del difensore civico nonché quello di riapertura dei termini rispettivamente pubblicati sulla Parte III del BUR n. 34/2007 e sul BUR n. 25/2014», cfr. doc. 2, produzione documentale della pubblica amministrazione del 22 febbraio 2022).
È evidente, allora, che il provvedimento che ha concretizzato e cristallizzato il (presunto) danno in capo alla ricorrente non è stato in ogni caso quello impugnato con l'atto introduttivo del giudizio (ovvero la riapertura dei termini) ma la successiva determinazione di revoca della procedura (che, come si è detto, non è stata gravata).
La mancata impugnazione del provvedimento di revoca della procedura recide, allora, in ogni caso il nesso causale, che, ai sensi dell'art. 1223 c.c. deve collegare la (presunta) condotta antigiuridica alle conseguenze risarcibili.
In tal senso, peraltro, è noto che l'art. 30, comma 3, c.p.a. prevede che debba sempre escludersi «il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti».
4.3. La disposizione appena richiamata, peraltro, assume rilievo con riferimento a un'ulteriore dirimente circostanza: come si è già notato sopra sub 4.1.2., la legittimità della scelta di riaprire i termini del procedimento operata dall'amministrazione nel 2014 è connessa principalmente all'amplissimo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del primo avviso, durante il quale - come emerge dagli atti di causa - la ricorrente non ha posto in essere alcuna attività (né stragiudiziale, né giudiziale) per ottenere la tempestiva conclusione del procedimento avviato nel 2007.
In ragione di ciò, in disparte quanto già osservato supra sub 4.1 e 4.2., non può non osservarsi che il presunto danno patito dalla ricorrente è stato determinato, innanzitutto, dall'inerzia della stessa che - a fronte del silenzio dell'amministrazione per oltre sette anni - non ha compiuto alcuna attività per sollecitare il Consiglio regionale alla tempestiva valutazione della propria candidatura, né ha fatto ricorso agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento che - ove tempestivamente attivati - le avrebbero potuto consentire di ottenere un'immediata pronuncia da parte del Consiglio in ordine alla propria candidatura.
5. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in relazione alla domanda di annullamento degli atti gravati con l'atto introduttivo e deve essere respinto con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata nei motivi aggiunti del 4 marzo 2022.
6. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile (limitatamente alla domanda di annullamento degli atti gravati formulata nell'atto introduttivo del giudizio) e in parte lo respinge (per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno di cui ai motivi aggiunti).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO