Proposta di legge statutaria n. 4/VII

 

“STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA”

 

 

1.-       Premessa

 

1.1.          Uno Statuto essenziale

La presente proposta vuole caratterizzarsi per la sua essenzialità, limitandosi a fissare principi e rinviando alle leggi ordinarie ed ai regolamenti l’individuazione delle procedure.

Tale scelta risponde ad un duplice obiettivo: da una parte evitare che la rigidità delle norme statutarie renda meno agevoli i necessari adattamenti in questa fase un po’ caotica delle trasformazioni dell’Ordinamento, e dall’altra consentire una lettura più immediatamente percepibile da parte di tutti i cittadini, evitando tecnicismi giuridici.

 

1.2.          Le fonti costituzionali

Fonte della presente proposta è ovviamente l’ordinamento costituzionale vigente. Tuttavia non si è ritenuto ignorare che il Parlamento ha approvato la modifica del titolo V° della Costituzione, sebbene essa stia per essere sottoposta al referendum confermativo del 7 ottobre. Per questo è parso utile tenere complessivamente conto di tale testo proponendo, sia pure in neretto, articoli e commi integrativi o alternativi.

 

1.3.          Una proposta aperta

Anche alla luce di quanto appena detto, ma soprattutto per una scelta mirata a favorire la più ampia convergenza delle forze politiche ed il coinvolgimento di tutti i cittadini calabresi alla redazione dello Statuto, la presente proposta è aperta ad  ogni contributo positivo sia di carattere emendativo che integrativo. Essa vuole costituire uno strumento di lavoro, un primo canovaccio sul quale riflettere per giungere, nei tempi ristretti concessi alla Commissione, ad un’organica proposta al Consiglio regionale.

 

1.4.          Forma di Governo

In ordine alla forma di governo, nella presente proposta sono riportate due opzioni. I proponenti ritengono che quella riportata sotto la lettera A1 è più aderente alla realtà politica e sociale della Calabria , anche perchè si caratterizza per alcuni elementi di originalità di cui si dirà in seguito. Del resto, sempre più decisamente si va affermando in tutte le Commissioni per le riforme istituzionali delle Regioni un orientamento in tal senso per nulla legato a schieramenti di maggioranza o minoranza. Tuttavia è parso utile, proprio nell’ottica di offrire uno strumento di riflessione aperto, riportare l’opzione A, riproducente sostanzialmente l’attuale sistema, per il rispetto alle diverse sensibilità e sfumature che su questo particolare punto hanno le forze politiche.

 

1.5.          Consiglio regionale – Assemblea regionale

Pur non arrivando a proporre la dizione di Parlamento regionale, si è ritenuto necessario cogliere l’opportunità data dal nuovo Statuto di trasformare il Consiglio regionale in Assemblea regionale, con tutti i corollari, di forma e di contenuto, che tale modifica comporta.

 

1.6.          Provvedimenti integrativi

Non è superfluo, infine, evidenziare che, in coerenza ed in attuazione delle norme statutarie recate nella presente proposta, sarà predisposto un nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale ed una proposta di legge elettorale. A tale ultimo proposito, occorre tuttavia rilevare che essa non potrà non tenere conto della legge di principi che il Parlamento dovrà emanare ai sensi della legge costituzionali n. 1 del 1999.

 

2.        La struttura

Il progetto è strutturato in 11 titoli e 57 articoli.

Il titolo I (artt. 1-2) reca i principi fondamentali ed il titolo II (artt. 3-9) prevede le forme di partecipazione popolare.

Il titolo III con l’art. 10 stabilisce gli organi della Regione e si suddivide in due capi: il primo riguardante il Consiglio regionale (artt. 11-29) ed il secondo il Presidente e la Giunta regionale (artt. 30-34).

Il titolo IV ( art. 35) riguarda i principi ispiratori del sistema elettorale.

Con il V titolo  (artt. 36-43) si dettano le norme sul procedimento legislativo, regolamentare ed amministrativo regionale, mentre con il titolo VI (artt. 44-47) si normano i rapporti della Regione con gli Enti Locali.

L’ordinamento amministrativo e quello finanziario-contabile sono rispettivamente stabiliti al titolo VII (artt. 48-50) e al titolo VIII (artt. 51-53) .

Il titolo IX riguarda le enti e le aziende dipendenti (artt.54-55).

Il X titolo (art. 56) stabilisce le norme per la revisione dello Statuto ed il titolo XI (art. 57) riporta le norme transitorie

Infine, in un allegato sono riportate alcune proposte integrative o modificative non inserite, per motivi di dubbia legittimità o di opportunità, nel testo ma ritenute meritevoli di un approfondimento ulteriore.

 

3.        I princìpi

Nella presente proposta di Statuto si insiste, innanzitutto, sul concetto di autonomia della Regione nell’unità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione Europea. E’ una sottolineatura necessaria in un contesto poco univoco sui significati da dare al regionalismo federale.

Elemento costitutivo della Regione non è solo il territorio ma soprattutto le comunità residenti nelle cinque province. Tale scelta non è un fatto terminologico ma intende indicare fin dai primi articoli la centralità dei cittadini e soprattutto delle comunità e collettività calabresi  nella gestione della Regione, una centralità ripresa anche dall’aver collocato già al titolo II gli strumenti di partecipazione popolare e dal ruolo decisivo conferito agli enti locali.

E’ sembrato giusto, in tale contesto, confermare l’attuale dislocazione delle sedi istituzionali della Regione.

Nell’individuare finalità ed obiettivi si è cercato di utilizzare un linguaggio sintetico che esprima concretamente i principi senza dilungarsi in specificazioni che avrebbero appesantito il testo.

Tra gli elementi di novità recati nell’art.2 si citano:

·                   il riconoscimento dei diritti della fasce deboli della popolazione al superamento delle cause che determinano diseguaglianza e disagio (lett. b)

·                   il principio di sussidiarietà (lett. c)

·                   la promozione di un sistema di istruzione e formazione, integrativo a quello ordinario e da considerare investimento strategico per il futuro della Calabria, volto ad assicurare ai calabresi opportunità di crescita tali da consentire loro reale parità nel contesto nazionale ed europeo (lett. d);

·                   la realizzazione di un sistema integrato di servizi per tutti i cittadini, e particolarmente per le persone che vivono situazioni di disagio, favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato (lett. g);

·                   la partecipazione popolare anche per la verifica dell’azione dei poteri pubblici (lett. h)

·                   la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche e linguistiche della Regione (lett. l)

·                   il legame organico con i Calabresi nel mondo, anche prevedendo un loro rappresentante democraticamente eletto nell’Assemblea regionale (lett. m);

·                   il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l’effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati (lett. e)

·                   la salvaguardia e la valorizzazione delle tradizioni popolari calabresi (lett. o)

Inoltre, con il quarto comma dell’art. 2, è prevista la possibilità di stabilire rapporti con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, una possibilità che è più ampia nella formulazione redatta tenendo conto delle modifiche del titolo V della Costituzione. E’ una norma programmatica che proietta la Calabria sia in relazione diretta con Nazioni e Regioni che in modo differente ma con interessi convergenti vivono il rapporto geografico con il Mediterraneo, sia come punto di riferimento, quasi una proiezione delle altre Regioni italiane e della stessa Repubblica verso un mondo vasto di culture, economie, potenzialità e problemi quale è quello rappresentato dai popoli che si affacciano sul nostro mare.

 

4.        La partecipazione popolare

Si è già sottolineata la centralità che la presente proposta attribuisce alla partecipazione popolare.  Nel titolo II tale partecipazione trova gli strumenti concreti, sia pure in linea generale: dalla disponibilità di servizi e strutture regionali alla trasparenza degli atti regionali, dal diritto all’informazione ed alla partecipazione al procedimento amministrativo, ai metodi di verifica dell’azione amministrativa, dal referendum abrogativo a quello consultivo, all’iniziativa legislativa

 

5.1.     Gli organi

Gli organi sono quelli espressamente previsti dalla Costituzione (Assemblea regionale, Presidente della Regione e Giunta regionale) nonchè, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

E’ evidente che si tratta di un ruolo limitato all’esercizio delle funzioni relative all’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea oppure a quelle funzioni che le leggi statali regionali attribuiscono al Presidente e all’Ufficio di Presidenza allorquando essi agiscono in sostituzione dell’Assemblea o di altri organismi.

 

5.2.          L’Assemblea regionale

5.2.1.    Composizione e durata

La composizione dell’Assemblea è stata portata a 51 membri di cui uno eletto in rappresentanza dei Calabresi all’estero, cui si aggiungono, nell’opzione A, il Presidente eletto e il candidato presidente risultato al secondo posto. Il numero è da considerarsi meramente indicativo; si è voluto solo sottolineare che è insufficiente l’attuale numero dei Consiglieri, specialmente in relazione ai lavori delle Commissioni consiliari. L’elezione di un rappresentate dei Calabresi all’estero corrisponde invece ad una scelta precisa da vedere in relazione, anche proporzionale, alla recente modifica dell’ordinamento per l’elezione del Parlamento.

Si è ritenuto utile mantenere l’attuale durata della legislatura in cinque anni.

 

5.2.2.  Attribuzioni

Nell’opzione A, un primo elemento di rafforzamento delle funzioni dell’Assemblea – almeno rispetto al modello delineato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – è da intravedere nella sua partecipazione all’indirizzo politico della Regione e nel potenziamento delle sue funzioni di controllo.

Inoltre l’Assemblea  determina con proprio atto gli indirizzi generali della programmazione economico-sociale della Regione e dell’assetto e utilizzazione del territorio, nonché conserva il potere di nomina allorquando sia prevista la designazione di due o più rappresentanti della Regione.

Di particolare importanza quanto previsto all’art. 30 che prevede la presentazione  da parte del Presidente della Regione del programma di governo per la legislatura all’Assemblea, la quale può intervenire con mozioni, risoluzioni e ordini del giorno. Inoltre analoga procedura è prevista per una relazione sullo stato di attuazione del programma e del relativo aggiornamento, da presentarsi annualmente nel mese di gennaio.

Con tali previsioni, l’Assemblea, massima assise regionale e titolare della anch’essa della rappresentanza popolare, recupera in parte un ruolo più puntuale nella definizione e nella verifica del programma dell’Esecutivo.

Ovviamente, nell’opzione A1, tale recupero è definito nella sua completezza.

 

5.2.3.  Presidente e Ufficio di Presidenza

L’elezione del Presidente dell’Assemblea è fatta con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti per due scrutini, al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta. Per i Vicepresidenti ed i Segretari-Questori si procede con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

Per quanto attiene alle funzioni, la presente proposta si limita ad indicare quelle essenziali rinviando ai Regolamenti interni la loro specificazione e le procedure del loro esercizio.

 

5.2.4      Autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea

Essenziali, ma importanti, le norme della presente proposta sull’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea, con le quali si ribadisce un principio già presente nell’ordinamento e si precisano le modalità per l’approvazione dei bilanci le cui procedure sono tuttavia rinviate ai Regolamenti interni.

 

5.2.5      Gruppi assembleari

Uno degli elementi che contribuiscono in atto a rendere difficile il lavoro nel Consiglio e, nel caso delle Commissioni permanenti, talora a non garantire la rappresentatività della maggioranza, è costituito oggettivamente dalla presenza di numerosi gruppi consiliari. D’altra parte è indubbia l’esigenza di garantire visibilità a tutte le forze politiche che hanno ricevuto il consenso dell’elettorato mediante il loro riconoscimento e il sostegno funzionale.

Si è perciò optato per una soluzione che prevede la possibilità che un gruppo autonomo sia costituito da tre Deputati regionali o, solo in via eccezionale, da due allorquando essi siano espressione di liste presenti alle elezioni regionali. Coloro che non facciano parte dei gruppi così costituiti, formano un unico gruppo misto, all’interno del quale, tuttavia, sono garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o di gruppi parlamentari nazionali. In tal modo, come espressamente prevede il quarto comma dell’art. 24, alle componenti del gruppo misto è garantita l’assegnazione di personale e contributi, ma ai fini della presenza nelle Commissioni e negli altri organismi assembleari, il gruppo misto ha una rappresentanza unica anche se numericamente proporzionale alla sua consistenza.

 

5.2.6.  Commissioni permanenti

Tre sono le principali innovazioni introdotte dalla presente proposta nell’ordinamento delle Commissioni permanenti:

1.                 la previsione che le commissioni permanenti possano avere funzioni deliberanti su singoli provvedimenti, previa una deliberazione assembleare assunta a maggioranza assoluta;

2.                 il rafforzamento delle funzioni conoscitive e di sindacato ispettivo, anche mediante la possibilità di convocare il Presidente della Regione, gli Assessori o i titolari degli uffici per avere chiarimenti sulle pratiche soggette a loro esame;

3.                 la previsione specifica di poter costituire commissioni d’inchiesta la cui presidenza è riservata a Deputati regionali appartenenti all’opposizione,

 

5.3.     Il Presidente della Regione

5.        La forma di Governo

Come si è detto nella premessa, nella presente proposta sono riportate due opzioni:

·                   l’opzione A che prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione e sostanzialmente conferma l’impianto vigente, determinato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999;

·                   l’opzione A1 che prevede l’indicazione all’elettorato del Presidente della Regione, demandando all’Assemblea la sua nomina.

 

Nell’opzione A, sono stati previsti una serie di istituti, compatibili con dette norme costituzionali, che portano ad un riequilibrio dei rapporti Esecutivo-Assemblea apparso nell’esperienza dei questi ultimi anni comunque bisognevole di un adeguamento.

           

Nell’opzione A1,  si prevede l’indicazione del Presidente al corpo elettorale e si demanda la sua nomina all’Assemblea. Non si tratta però di un ritorno al sistema precedente, per una serie di rilevanti disposizioni innovative:

·                   il mantenimento in capo al Presidente della Giunta del potere di nomina e revoca degli Assessori;

·                   la sfiducia costruttiva che può essere posta una sola volta nel corso della legislatura e non prima di 24 mesi dal suo inizio;

·                   la conferma da parte del corpo elettorale, mediante un referendum, del Presidente nominato a seguito della sfiducia costruttiva, e lo scioglimento dell’Assemblea nel caso di esito negativo.

Quest’ultima previsione, del tutto originale, non lascia spazio a polemiche in ordine alla legittimazione della nuova maggioranza che si forma con l’approvazione della mozione di sfiducia costruttiva o della stessa maggioranza espressa all’inizio della legislatura che ritiene non più adeguato il Presidente in carica.

            In tal modo si coniuga la governabilità, la possibilità dell’alternanza ed il consenso popolare.

            Da sottolineare anche che nell’opzione A1 viene risolto il problema della continuità della legislatura nel caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione.

 

 

5.3.          La Giunta regionale

Circa la composizione della Giunta regionale, si è ritenuto di indicarne il numero degli Assessori in dieci, tra i quali il Vicepresidente. Potrebbe sembrare eccessivo prevedere nello Statuto il numero degli Assessori, limitando in eccesso o in difetto le prerogative del Presidente della Regione, ma ad una valutazione più attenta tale previsione mette al riparo lo stesso Presidente da pressioni dettate più da equilibri politici che da esigenze di efficienza, e consente nel contempo di facilitare la stabilizzazione delle deleghe assessorili e con essa una migliore continuità amministrativa.

Notevolmente innovativa è la previsione di rendere incompatibile la carica di Assessore con quella di Deputato regionale, prevedendo tuttavia per il nominato solo una sospensione dalla carica di Deputato, nella quale gli subentra provvisoriamente il primo dei non eletti, fino a quando egli non si dimetta da Assessore o sia revocato da tale carica dal Presidente. Con tale soluzione si perseguono tre obiettivi:

·                   mantenere ben distinta la funzione di governo da quella legislativa e di controllo;

·                   garantire al Deputato eletto di poter sedere in Giunta conservando comunque il seggio nell’Assemblea;

·                   consentire maggiore efficienza all’Assemblea garantendone il plenum.

Rimane la possibilità per il Presidente di nominare assessori anche al di fuori dei componenti l’Assemblea, con l’unica limitazione che siano cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Deputato regionale.

Alla Giunta regionale è attribuita la potestà regolamentare.

E’ prevista, infine, nell’opzione A la possibilità. di censurare a maggioranza assoluta un Assessore. Nell’opzione A1 tale istituto si trasforma in mozione di sfiducia al singolo Assessore e nel caso di sua approvazione, sempre a maggioranza assoluta, il Presidente della Regione è tenuto a provvedere alla sua sostituzione

6.        Sistema elettorale

La presente proposta rinvia alla legge la disciplina del sistema elettorale, limitandosi a fissare alcuni principi ai quali tale legge dovrà uniformarsi:

·                   sistema misto coniugando il principio maggioritario con quello proporzionale in modo da consentire sia il costituirsi di una maggioranza assembleare espressa dal corpo elettorale e, insieme, la rappresentatività delle forze politiche regionali;

·                   una clausola di sbarramento, fissata al 3%

·                   rappresentanza equilibrata di tutto il territorio regionale

 

7.        Procedimento legislativo

Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa un elemento di novità, derivato dalla modifica del titolo V della Costituzione ma non necessariamente vincolato all’approvazione di quest’ultimo, è la previsione che tale prerogativa è conferita anche al Consiglio delle autonomie locali, riaffermando in tal modo la centralità degli enti locali e valorizzando le funzioni di questo organismo.

Viene altresì prevista la decadenza dei progetti di legge con la fine della legislatura, al contrario di come sancisce lo Statuto vigente, una norma che ha provocato notevoli difficoltà nell’esperienza concreta. Vengono tuttavia salvaguardati i progetti di legge d’iniziativa popolare.

Particolare attenzione è data al rapporto tra Regione e disciplina comunitaria, salvaguardando il ruolo dell’Assemblea regionale nella definizione degli affari comunitari.

Di particolare rilievo, infine, la possibilità di redigere testi unici, sia legislativi che regolamentari, disciplinandone le procedure.

 

8         Rapporti con gli Enti Locali

E’ un titolo della presente proposta che più di altri presenta un’impostazione complessiva profondamente diversa da quella attuale; e non poteva essere diversamente, attese le numerose e radicali innovazioni introdotte nell’ordinamento dalle leggi di riforma delle autonomie locali, e l’attenzione che al ruolo degli enti locali dà l’intera proposta di Statuto.

In particolare, si sottolinea:

·                   l’obbligo in capo alla Regione del trasferimento e della delega delle funzioni, provvedendo altresì al loro finanziamento;

·                   la partecipazione degli Enti locali all’attività legislativa ed amministrativa regionale come elemento di collaborazione e complementarietà e non più come mero interesse all’intervento nel procedimento;

·                   il rispetto dell’autonomia gestionale degli enti locali;

·                   la programmazione negoziata degli interventi.

Di notevole importanza a tali fini è il Consiglio delle autonomie, mutuato direttamente dalla modifica del titolo V della Costituzione e tuttavia prevedibile anche in caso di mancata conferma referendaria del testo di riforma. Tra l’altro il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, è anche titolare dell’iniziativa legislativa.

 

9.        L’ordinamento amministrativo

L’ordinamento amministrativo si basa essenzialmente sulla riforma complessiva della pubblica amministrazione, conferendo agli organi politici i poteri di indirizzo e controllo e ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, rinviando le relative procedure all’adozione di appositi regolamenti.

Viene altresì stabilito, nella presente proposta, l’obbligo di ispirarsi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività e di prevedere un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti.

            Di notevole rilievo è la previsione che gli incarichi dirigenziali debbono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall’insediamento degli organi politici.

 

10.      Finanze e contabilità

Decisivo per l’orientamento che si potrà prendere, in ordine all’autonomia finanziaria della Regione, sarà l’esito del referendum confermativo sul titolo V della Costituzione, non potendosi ipotizzare ad ordinamento vigente una norma statutaria in qualche modo diversa da quella attuale, notoriamente datata e del tutto insufficiente.

Per questo la presente proposta porta due formulazioni dell’art. 51, la seconda delle quali è aderente al testo del nuovo titolo V della Costituzione, in ogni caso più confacente all’attuale realtà dell’ordinamento.

 

11.      Soggetti privati, enti, aziende e società regionali

Particolarmente innovativo è questo titolo che punta decisamente, nell’ambito della sussidiarietà,  alla  valorizzazione dell’apporto dei soggetti privati allo sviluppo della Regione. Per perseguire questo obiettivo la Regione orienta la sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di tipo pubblico e si pone l’obiettivo programmatico di riservarsi, nell’ambito della produzione di beni e servizi, solo un ruolo di indirizzo generale.

In tale prospettiva, si prevede una programmata dismissione degli enti ed aziende esistenti, pur salvaguardando i diritti del personale, e si prescrive una maggioranza di due terzi dei deputati regionali per l’istituzione di nuovi enti, aziende e società regionali.

 

12.      Revisione dello Statuto

Oltre a stabilire le procedure per la revisione dello Statuto, la proposta si preoccupa di ribadire quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 in ordine all’eventuale referendum popolare sullo Statuto. E, a tal fine, occorre procedere, prima dell’adozione dello stesso Statuto, all’approvazione di un’apposita legge regionale che disciplini tale istituto. Parimenti necessario, sarà prevedere le modalità di svolgimento del referendum confermativo dell’eventuale cambio del Governo regionale, nel caso si adotti l’opzione A1.

 

13.      Conclusioni

Si ribadisce, a conclusione, che la presente è una proposta aperta, uno strumento di lavoro offerto alla valutazione della Commissione per l’autoriforma ed una base di discussione e confronto con tutte le componenti della società calabrese. Starà alle forze politiche presenti in Consiglio, con il concorso degli enti locali e delle diverse articolazioni della società calabrese, operare le scelte più appropriate.

L’esistenza di un testo organo su cui discutere è il pregio che si rivendica alla presente proposta.

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Articolo 1

(La Regione Calabria)

 

 

1.       La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nel presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione Europea.

 

2.       La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

 

3.       Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove ha sede la Giunta e la Presidenza della Regione.

 

4.       L’Assemblea regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.

 

5.       La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

 

 

Articolo 2

(Principi e finalità)

 

 

1.       La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai prìncipi di libertà, democrazia, eguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, pace e nonviolenza.

 

2.       La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)      l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione;

b)     il riconoscimento dei diritti della fasce più deboli della popolazione al superamento della cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c)      l’attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo al sistema delle autonomie locali tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio associato delle funzioni, nonché riconoscendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali e dei singoli per lo svolgimento delle attività di interesse generale;

d)     la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare ai cittadini calabresi maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

e)      il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi;

f)       la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;

g)      la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio;

h)     la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa ed alla verifica dell'azione dei poteri pubblici;

i)        la programmazione negoziata dell'attività economica pubblica e privata per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato, dell’Unione Europea, delle Province e dei Comuni;

l)        la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica e occitanica;

m)  il legame organico con i calabresi emigrati nel mondo, anche mediante una rappresentanza democraticamente eletta nell’Assemblea regionale;

n)    la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;

o)    la salvaguardia del patrimonio artistico e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero;

p)    la partecipazione a forme di collaborazione e raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con analoghe istituzioni di altri Stati.

 

3.       La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi comuni. (1)

 

4.       La Regione, partecipa, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, alla definizione delle decisioni e delle normative comunitarie e realizza forme di collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri interventi alle fonti comunitarie.

 

5.       La Regione, inoltre, stabilisce, nel quadro della politica estera italiana e delle direttive dell’Unione Europea, possibili rapporti con le nazioni prospicienti il Mediterraneo per favorire gli scambi culturali e commerciali.

 

5.       Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

Comma alternativo

 

 

 

Note:

(1)       Ai sensi della modifica del titolo V della Costituzione. Anche negli articoli seguenti le parti in neretto, sostitutive o integrative di articoli e commi, sono state redatte tenendo conto della modifica del titolo V della Costituzione.

 

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

Articolo 3

(Partecipazione popolare)

 

 

1.       La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo, alla vita delle istituzioni regionali al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

 

2.       La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva tale partecipazione, sia assicurando la disponibilità di servizi e strutture regionali, sia prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse, secondo modalità da essa indicate.

 

3.       Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

 

 

 

Articolo 4

(Trasparenza)

 

 

1.       Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

 

2.       La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, al procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di soluzioni convenzionali e di strumenti conciliativi di composizione dei conflitti.

 

 

Articolo 5

(Informazione)

 

 

1.       La Regione predispone gli strumenti necessari per offrire a tutti un'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale.

 

2.       Appositi organismi assistono i cittadini per renderne effettiva l'informazione sull'attività regionale e per favorire il controllo democratico sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

 

 

Articolo 6

(Modalità di partecipazione)

 

 

1.       Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

 

2.       I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure recate nel Regolamento interno dell’Assemblea regionale.

 

3.       Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'art. 36 del presente Statuto.

 

 

Articolo 7

(Referendum abrogativo)

 

 

1.       E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, uno o più Consigli provinciali, ovvero uno o più Comuni, che rappresentino almeno il venti per cento degli elettori della Regione.

 

 

2.       Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

a) dello Statuto e dei regolamenti assembleari;

b) delle leggi di bilancio;

c) delle leggi tributarie;

d) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

e) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie.

 

3.       Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

4.       La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. (*)

 

(*) v. anche proposta alternativa in allegato con il n. 1

 

5.       La legge regionale disciplina il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum, assicurando l'indipendenza dell'organo al quale esso è affidato, nonché garantisce la massima informazione e la semplificazione dei procedimenti referendari.

 

6.       Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza dell’Assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell’Assemblea regionale. Nel caso di anticipato scioglimento dell’Assemblea regionale i referendum già indetti si intendono automaticamente sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della nuova Assemblea.

 

7.       Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, non può essere presentata richiesta relativa allo stesso atto prima che siano trascorsi 5 anni.

 

 

Articolo 8

(Referendum consultivo)

 

1.       L’Assemblea regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su materie di interesse regionale.

 

1.       L’Assemblea regionale può deliberare, con una maggioranza pari al 40% dei componenti, l'indizione di referendum consultivi su materie di interesse regionale.(2)

(2) Comma alternativo

 

2.       Il referendum consultivo deve essere indetto ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, uno o più Consigli provinciali, ovvero uno o più Comuni, che rappresentino almeno il venti per cento degli elettori.

 

3.       L’Assemblea regionale è tenuta a deliberare, con modalità fissate dal Regolamento dell’Assemblea, sulle materie del referendum consultivo nella ipotesi in cui abbia esito positivo.

 

 

Articolo 9

(Disciplina referendaria)

 

 

1.       La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina dei referendum previsti nel presente titolo.

 

 

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

 

Articolo 10

(Organi della Regione)

 

 

1.       Sono organi della Regione: l’Assemblea regionale, Il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

 

2.       Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale.

 

 

 

CAPO I

L’ASSEMBLEA REGIONALE

 

 

Articolo 11

(Composizione dell’Assemblea)

 

 

1.       L’Assemblea regionale è composta di 51 membri, di cui uno eletto in rappresentanza dei calabresi all’estero, con le modalità previste nella legge elettorale regionale.

 

 

Articolo 12

(Attribuzioni dell’Assemblea)

 

 

1.       L’Assemblea esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, partecipa all’indirizzo politico della Regione e svolge funzioni di controllo del Governo regionale.

 

Opzione A                                        Opzione A1

2.       L’Assemblea, inoltre:

 

 

 

 

a)      approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il bilancio preventivo ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il conto consuntivo presentati dalla Giunta;

b)     autorizza l'esercizio provvisorio;

c)      delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali;

d)     delibera gli atti normativi concernenti i rapporti della Regione con l’Unione Europea;

e)      determina con proprio atto gli indirizzi generali della programmazione economico‑sociale della Regione e dell’assetto e utilizzazione del territorio;

f)       delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ovvero quando esse comportano designazione di due o più rappresentanti;

g)      valuta i risultati ed accerta la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento ed imparzialità, dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

h)     esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto regionale, dalle leggi e dalla Costituzione;

i)        può fare proposte di legge alle Camere.

 

2.       L’Assemblea, inoltre:

a)     nomina il Presidente della Regione e approva il programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti

 

b)    approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il bilancio preventivo ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il conto consuntivo presentati dalla Giunta;

c)     autorizza l'esercizio provvisorio;

d)    delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali;

e)     delibera gli atti normativi concernenti i rapporti della Regione con l’Unione Europea;

f)      determina con proprio atto gli indirizzi generali della programmazione economico‑sociale della Regione e dell’assetto e utilizzazione del territorio;

g)     delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ovvero quando esse comportano designazione di due o più rappresentanti;

h)    valuta i risultati ed accerta la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento ed imparzialità, dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

i)   esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto regionale, dalle leggi e dalla Costituzione;

l)   può fare proposte di legge alle Camere.

 

 

 

Articolo 13

(Durata della legislatura)

 

 

1.       La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di princìpi.

 

 

Articolo 14

(Convalida degli eletti)

 

 

1.       I Deputati regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

 

2.       Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri della precedente Assemblea.

 

3.       La convalida dell’elezione dei Deputati regionali deve essere effettuata entro un mese dalla data della prima riunione dell’Assemblea con le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

 

 

Articolo 15

(Prima seduta dell’Assemblea regionale)

 

 

1.       L’Assemblea regionale tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente dell’Assemblea uscente (o del deputato regionale più anziano di età tra gli eletti)

 

2.       Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’Assemblea è convocata di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

 

3.       La presidenza provvisoria dell’Assemblea, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Deputato regionale che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Deputati regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.

 

 

 

Articolo 16

(Elezione del Presidente e

dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea)

 

1.       L’Assemblea regionale, nella sua prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da quattro Segretari-Questori.

 

2.       Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nella medesima seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Deputati regionali assegnati alla Regione.

 

3.       Per l’elezione dei due Vicepresidenti i Deputati regionali votano per un solo nome; per l’elezione dei quattro Segretari-Questori, i Deputati regionali votano per due nomi.

 

4.       Il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza durano nella carica per l’intera legislatura e fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

 

 

Articolo 17

(Attribuzioni del Presidente dell’Assemblea)

 

1.       Il Presidente rappresenta L’Assemblea, la convoca e la presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento nel rispetto delle modalità fissate dal Regolamento interno.

 

Articolo 18

(Ufficio di Presidenza)

 

 

1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell’Assemblea nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile dell’Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.

 

 

Articolo 19

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa dell’Assemblea)

 

1.       L’Assemblea regionale nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo modalità fissate dai Regolamenti interni.

 

2.       Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza dell’Assemblea non sono soggetti ai controlli di cui all’art. 125 della Costituzione.

 

3.       Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sottopongono all’Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, secondo le procedure recate nei Regolamenti interni.

 

4.       Gli stanziamenti complessivi del bilancio di previsione dell’Assemblea sono inclusi nel bilancio della Regione ed il rendiconto è incluso nel rendiconto generale della Regione.

 

 

 

Articolo 20

(I Deputati regionali)

 

 

1.       I Deputati regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

2.       Ogni Deputato ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti da disposizioni dell'ordinamento.

 

3.       Ai Deputati regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Assemblea.

 

 

Articolo 21

(Statuto delle opposizioni)

 

1.       I Deputati regionali appartenenti alle opposizioni hanno il diritto di rappresentare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti della maggioranza e del Governo regionale per ogni tipo di iniziative da essi assunte.

 

2.       Il Regolamento dell’Assemblea regionale disciplina le prerogative delle opposizioni, prevedendo le procedure informative e di controllo, attribuendo specificità al ruolo del Portavoce delle opposizioni.

 

 

Articolo 22

(Sedute dell’Assemblea)

 

1.       L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

 

2.       Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente dell’Assemblea è tenuto a riunirla, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Deputati regionali o il Presidente della Regione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

 

3.       Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche; tuttavia l’Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta non pubblica.

 

4.       Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

 

 

Articolo 23

(Regolamenti dell’Assemblea)

 

 

1.       L’Assemblea regionale adotta e modifica i propri Regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

2.       Il Regolamento interno determina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea e dei suoi organi interni.

3.       Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità disciplina la gestione contabile del bilancio dell’Assemblea, le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e di stipula delle convenzioni e contratti.

 

 

Articolo 24

(Gruppi assembleari)

 

1.       I Deputati regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento assembleare.

 

2.       Eccezionalmente, i gruppi assembleari possono essere composti da due membri, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano partecipato alle elezioni regionali.

 

3.       I Deputati regionali che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento,  le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali ovvero espressione di gruppi parlamentari nazionali, secondo le norme fissate dal Regolamento dell’Assemblea.

 

4.       L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento dell’Assemblea, all'assegnazione ai gruppi assembleari, nonchè alle componenti del gruppo misto, di personale e di contributi, iscritti nel bilancio dell’Assemblea.

 

Articolo 25

(Commissioni permanenti)

 

1.       L’Assemblea regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, la cui competenza è distinta per settori organici di materia; disciplinandone nel suo regolamento il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle stesse.

 

2.       I gruppi assembleari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

 

3.       Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente dell’Assemblea, il Presidente della Regione e gli Assessori in carica.

 

4.       Il Presidente della Regione, gli Assessori e ciascun Deputato regionale possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

 

5.       L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

 

Articolo 26

(Competenze delle Commissioni permanenti)

 

1.       Le commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza dell’Assemblea deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, all’Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27.

 

2.       Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.

 

3.       Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari e degli enti medesimi, secondo le norme del Regolamento interno.

 

 

Articolo 27

(Funzioni deliberanti delle Commissioni permanenti)

 

1.       L’Assemblea regionale, a maggioranza assoluta, può attribuire alle competenti Commissioni permanenti funzioni deliberanti su singoli provvedimenti.

 

 

Articolo 28

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

 

1.       Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, riferendone all’Assemblea, sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti. A tal fine, le Commissioni possono:

a)      richiedere l'intervento del Presidente della Regione e degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni in esame;

b)     richiedere direttamente al Presidente della Regione e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c)      richiedere, previa comunicazione al Presidente della Regione, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

 

2.       Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all’approfondimento di particolari tematiche o questioni e all'attività loro e dell’Assemblea.

 

3.       Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Regione e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno, approvati dall’Assemblea.

 

4.       Il Presidente della Regione e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

 

 

Articolo 29

(Commissioni d’inchiesta)

 

 

 

1.       L’Assemblea, su richiesta di almeno un capogruppo, con deliberazione adottata a maggioranza dei Deputati regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, nonchè su ogni altra questione di interesse regionale.

 

2.       La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete a un Deputato regionale appartenente alle opposizioni.

 

3.       Le Commissioni d’inchiesta sono composte in modo da assicurare il criterio di proporzionalità fra i gruppi.

 

4.       Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento dell’Assemblea.

 

5.       Quando non sia altrimenti stabilito, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento dell’Assemblea per le commissioni permanenti.

 

 

 

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

 

Articolo  30

(Presidente della Regione)

 

Opzione A                                        Opzione A1

1.       Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione dell’Assemblea regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale ed è componente dell’Assemblea regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

 

 

 

 

2.       Il Presidente eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può revocarli in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’Assemblea entro 48 ore. Il Presidente della Regione, dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.

 

 

3.       La decadenza del Presidente della Regione a seguito di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, la sua rimozione, il suo impedimento permanente,  la  sua  morte  o  le  sue

dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

 

 

4.       In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente e la Giunta regionale rimane in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino all’elezione della nuova Assemblea e del Presidente della Regione.

 

5.       Entro quindici giorni dalla formazione del Governo regionale il Presidente, sentita la Giunta, illustra all’Assemblea regionale il programma di governo per la legislatura. Dopo la presentazione all’Assemblea del programma da parte del Presidente, i Deputati regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno dell’Assemblea.

 

6.       Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione del programma e ne illustra l'aggiornamento.Sulla stessa i Deputati regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno dell’Assemblea

 

7.       Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.

 

1.       Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, secondo comma, il Presidente della Regione è indicato al momento dell’elezione dell’Assemblea regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale ed è nominato dall’Assemblea regionale nella seduta successiva a quella di elezione del Presidente dell’Assemblea, da tenersi di diritto entro i successivi sette giorni. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

 

2.       Il Presidente della Regione, entro dieci giorni successivi alla conferma, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e si presenta dinanzi all’Assemblea per esporre il programma del Governo regionale, che è approvato a maggioranza assoluta.

 

(v. proposta di mod.in allegato con il n. 2)

 

3.       Il Presidente della Regione può revocare in qualsiasi momento uno o più Assessori dandone comunicazione all’Assemblea entro 48 ore.

 

4.       Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, secondo comma, la decadenza del Presidente della Regione a seguito di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

 

 

 

5.       In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, il quale nomina, a sua volta, altro Vicepresidente tra i componenti della  Giunta regionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione del programma e ne illustra l'aggiornamento, che viene approvato a maggioranza assoluta

 

(v. proposta di mod.in allegato con il n. 2)

 

 

 

7.       Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.

 

 

 

Articolo 31

(Attribuzioni del Presidente della Regione)

 

 

1.       Il Presidente della Regione:

a)      rappresenta la Regione;

b)     dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c)      nomina e revoca i componenti della Giunta;

d)     attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e)      provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dopo averne informato la Giunta;

f)       sentita la Giunta, pone la questione di fiducia davanti all’Assemblea regionale;

g)      presenta all’Assemblea i progetti di legge d'iniziativa del Governo regionale;

h)     promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

i)        emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta;

l)         dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;

m)   sovraintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;

n)     adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

o)     esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

(v. proposta di integrazione in allegato con il n. 3)

 

Articolo 32

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

 

1.       La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.

 

2.       Nel rispetto delle direttive del Presidente della Regione che ne dirige la politica, essa partecipa alla determinazione ed alla attuazione dell'indirizzo politico‑amministrativo della Regione.

 

3.       La Giunta è composta dal Presidente e da dieci Assessori, tra i quali il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo.

 

4.       La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di Deputato regionale. La nomina di un Deputato regionale alla carica di Assessore nella rispettiva Giunta determina, all’atto dell’accettazione della nomina, la sospensione dalla carica di Deputato regionale, nella quale subentra il primo dei non eletti. Qualora l’Assessore si dimetta o sia revocato, riassume le funzioni di Deputato regionale  al posto del Deputato regionale supplente.

 

5.       I componenti della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea regionale fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Deputato regionale.

 

6.       La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive adottate dal Presidente della Regione. Il Presidente può delegare agli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

 

7.       La Giunta adotta, su proposta del Presidente della Regione, un Regolamento interno per disciplinare le modalità relative alla istruzione ed alla iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno, alla comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle sedute, alla verbalizzazione, conservazione e pubblicità, salvo motivate eccezioni, di tutte le deliberazioni adottate ed alla informazione sui suoi lavori, nonchè al deposito di tutti gli atti deliberativi e delle determinazioni dei dirigenti generali presso gli Uffici dell’Assemblea .

 

 

8.       Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Regolamento della Giunta può tuttavia disporre che alcune deliberazioni vengano adottate con una maggioranza qualificata. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

 

9.       Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

 

10.     Le indennità del Presidente della Regione e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

 

Articolo 33

(Attribuzioni della Giunta)

 

1.       La Giunta regionale:

a)      provvede in ordine all’attuazione del programma di governo;

b)     dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

c)      esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all’art. 41 del presente Statuto;

d)     predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria. Delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, dandone immediata comunicazione all’Assemblea;

e)      gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

f)       nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dall’Assemblea, rende esecutivi il piano regionale di sviluppo economico‑sociale ed i piani relativi all'assetto ed all’utilizzazione del territorio;

g)      sovraintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dall’Assemblea, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali;

h)     adotta i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

i)        adotta, su proposta del Presidente della Regione, il Regolamento per l’esercizio della propria attività;

l)         stabilisce gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali, ne verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

m)   adotta, salvo diversa disposizione dello Statuto, ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;

n)     esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

 

Articolo 34

Opzione A                                        Opzione A1

(Mozione di sfiducia - Censura)

(Mozione di sfiducia

Mozione di sfiducia costruttiva -

Sfiducia al singolo Assessore

 

1.       Il voto dell’Assemblea regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.

 

Opzione A                                       Opzione A1

2.       L’Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione della nuova Assemblea e del Presidente della Regione.

 

5.       L’Assemblea regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

 

 

2.       L’Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

3.       L’Assemblea regionale può esprimere, per una sola volta nel corso della legislatura e non prima che siano trascorsi 24 mesi dal suo inizio, la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione  mediante la contestuale indicazione,a maggioranza assoluta, di altro Presidente della Regione.

 

4.       Le mozioni di sfiducia non possono essere messe in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

5.       Il Presidente della Regione eletto dall’Assemblea regionale subentra nelle funzioni all’atto della proclamazione del voto dell’Assemblea

 

6.       Entro i successivi 90 giorni il nuovo Presidente della Regione è sottoposto alla conferma del corpo elettorale, mediante referendum da svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

 

7.       L’esito negativo del Referendum, comporta la decadenza del Presidente e della Giunta regionale e lo scioglimento dell’Assemblea. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

 

8.       Il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento della nuova Assemblea e del Presidente della Regione.

 

 

5.       L’Assemblea regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal caso il Presidente della Regione dispone per la sua sostituzione.

 

TITOLO IV

SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’

 

Articolo 35

(Sistema elettorale)

 

1.       Nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la legge disciplina:

a) il sistema di elezione (o indicazione) del Presidente della Regione;

b) il sistema di elezione dell’Assemblea regionale;

c) i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, degli altri componenti della Giunta e dei Deputati regionali,

d)     le modalità di indizione delle elezioni regionali

e)      le modalità di elezione del rappresentante delle Comunità calabresi all’estero.

 

2.       Il sistema di elezione dell’Assemblea regionale assicura il costituirsi di una maggioranza espressa dal corpo elettorale, ed al contempo la rappresentatività delle forze politiche regionali.

 

3.       Il sistema di elezione dell’Assemblea assicura l'equilibrata rappresentanza di tutto il territorio regionale.

Opzione A                                        Opzione A1

4.       La legge regionale prevede una clausola di sbarramento del 3% al di sotto della quale non si partecipa alla distribuzione dei seggi. Il Presidente della Regione ed il candidato della coalizione che segue  sono eletti fuori della distribuzione dei seggi.

 

5.       La legge elettorale assicura la contestualità nella elezione dell’Assemblea regionale e del Presidente della Regione.

 

4.       La legge regionale prevede una clausola di sbarramento del 3% al di sotto della quale non si partecipa alla distribuzione dei seggi.

 

6.       La legge elettorale rimuove ogni ostacolo che impedisca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI REGIONALI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

 

Articolo 36

(Iniziativa legislativa)

 

1.       L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun Deputato regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonchè al Consiglio delle Autonomie Locali di cui al successivo art. 46

 

2.       L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Assemblea di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e , nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico finanziaria.

 

3.       Le ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

 

Articolo 37

(Procedimento)

 

1.       Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall’ Assemblea regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

 

2.       Il progetto di legge dei Consigli provinciali o comunali o di iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali deve essere portato all’esame della Assemblea regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Deputati regionali assegnati alla Regione.

Articolo 38

 (Decadenza dei progetti di legge)

 

1.       Le proposte di legge presentate al Assemblea regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

 

 

Articolo 39

(Promulgazione e pubblicazione)

 

1.       La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione, ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

 

2.       La promulgazione e l’entrata in vigore di una legge approvata dall’Assemblea possono avvenire anche prima della scadenza dei termini indicati al comma 1, qualora la legge sia dichiarata urgente dall’ Assemblea a maggioranza dei suoi componenti.

 

 

Articolo 40

(Regione e disciplina comunitaria)

 

1.       La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dal Governo nazionale nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato che disciplina la designazione dei rappresentanti delle Regioni nei comitati dell’Unione Europea e la partecipazione delle Regioni alla formazione della volontà dello Stato in riferimento ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza.

 

2.       La legge regionale, fermo il potere di rappresentanza del Presidente della Regione e il diritto dell’ Assemblea regionale ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso della Assemblea regionale allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.

 

Articolo 41

(Potestà regolamentare)

 

1. Fatta salva la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione esclusiva, la Regione esercita la potestà regolamentare su ogni materia di legislazione esclusiva e concorrente, nonché su materie delegate alle Regioni dallo Stato.

 

2.       La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale nella forma di regolamenti esecutivi di leggi regionali, di regolamenti di attuazione e di integrazione delle leggi regionali, di regolamenti delegati.

 

3.       La Giunta regionale adotta i regolamenti delegati di cui al comma 2 sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

4.       Se il regolamento delegato di cui al comma 3 riguarda materie di competenza degli enti locali, la Giunta è tenuta ad acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali che lo produce entro un termine non superiore a trenta giorni.

 

5.       I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Regione e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

 

 

Articolo 42

(Testi unici)

 

1        L’Assemblea regionale può, con legge, delegare la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative (e regolamentari) da raccogliere nel testo unico e ne dispone l’abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino. La legge indica l’ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi.

 

2        Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico all’Assemblea, che lo approva con unico voto, previo parere di una commissione speciale appositamente costituita.

 

3        Nel tempo prefissato per la presentazione all’Assemblea del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

 

 

Articolo 43

(Conflitti di competenza)

 

 

1.       Qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

 

 

 

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

 

 

Articolo 44

(Rapporti fra Regione ed Enti locali)

 

 

1.       La Regione:

a)      informa la propria attività ai princìpi dell’autonomia, della sussidiarietà, della responsabilità, della differenziazione, dell’omogeneità, dell’adeguatezza e dell’efficienza;

b)     riconosce e valorizza la partecipazione degli Enti locali alla sua attività legislativa e amministrativa, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c)      promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione.

 

2.       La Regione provvede al conferimento delle funzioni agli Enti locali nel rispetto del principio di autonomia normativa dei Comuni e delle Province.

 

3.       La Regione, nella disciplina legislativa dell’esercizio delle funzioni conferite ai Comuni e alle Province enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa.

 

4.       Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nelle materie di cui all’art. 117, I e II comma e dell’art. 118 della Costituzione, le leggi regionali organizzano, in riferimento ad uno o più settori organici di competenza regionale, l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane, secondo i rispettivi interessi, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

 

5.       La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell’esercizio delle funzioni attribuite e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese, nel rispetto delle previsioni dell’art. 45 del presente Statuto.

 

6.       La delega agli enti locali di funzioni amministrative attinenti ad esigenze di carattere unitario e l’utilizzazione dei loro uffici sono disposte dall’Assemblea sulla base di intese con gli enti interessati. La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono emanare direttive ed esercitare poteri di revoca, sostituzione e avocazione e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

 

7.       La Regione riconosce negli istituti della programmazione negoziata uno strumento essenziale di governo, oltre che un’occasione importante di sviluppo socio-culturale ed economico-territoriale, e partecipa al processo della negoziazione, nelle varie fasi in cui essa si articola, d’intesa con il Governo, ed altresì mediante gli accordi con gli enti locali e con gli altri soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione degli obiettivi di comune interesse.

 

8.       Ai fini di cui al comma 7, con apposita legge regionale, sono disciplinate, nell’ambito dei principi dettati dalla legislazione statale, le procedure, le forme e le modalità dell’adesione della Regione all’intesa istituzionale, nonché le ulteriori procedure, forme e modalità relative alla stipula degli accordi e degli istituti applicativi dell’intesa.

 

9.       La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da parte dei Comuni, promuovendone, con il loro consenso, la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio.

 

 

Articolo 45

 (Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

 

 

1.       La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni attribuite e delegate, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell’ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell’attività gestionale, nonchè della promozione dell’esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

 

Articolo 46

(Consiglio delle Autonomie)

 

 

1.       È istituito il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo e di consultazione fra degli Enti locali.

 

2.       Il Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane, è composto da un numero di membri non superiore a quello dell’Assemblea regionale.  La legge garantisce la presenza nel Consiglio dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.

 

3.       La legge disciplina modalità e criteri di composizione e funzionamento dell’organo, ispirandosi, fra l’altro, a criteri di pluralismo politico nella individuazione dei suoi componenti.

 

4.       Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di legge attinenti alla determinazione o modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, alla istituzione di enti regionali, al bilancio e al programma regionale di sviluppo.

 

5.       Sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di legge e di atti generali a carattere programmatorio, attinenti alle materie di cui al quarto comma.

 

6.       Con il Regolamento interno dell’Assemblea regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e dell’Assemblea regionale. Nel caso di parere contrario sulle leggi attinenti alla determinazione o modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, ovvero tra enti locali, l’Assemblea regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Deputati regionali assegnati alla Regione.

 

7.       Con le modalità previste dal precedente articolo 36, il Consiglio delle Autonomie, a maggioranza assoluta dei componenti, attiva l’iniziativa delle leggi regionali.

 

 

Articolo 47

(Comitato regionale di controllo)

 

1. La legge regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni, salvaguardando l'unità di indirizzo e la continuità dell'azione. (4)

 

(4) il presente articolo non può essere inserito nel caso di conferma della modifica del titolo V della Costituzione.

 

 

 

TITOLO VII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

Articolo 48

(Princìpi dell’attività amministrativa regionale)

 

1.       L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi del buon andamento e dell’imparzialità, oltre che alla semplificazione e alla pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, alla partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento nonché a principi della consensualità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

 

2.       La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sull’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

 

3.       La legge regionale stabilisce i criteri relativi all’organizzazione della struttura amministrativa uffici regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, determinandone la dotazione organica nei ruoli, distinti, dell’Assemblea e della Giunta regionale.

 

Articolo 49

(Princìpi dell’organizzazione amministrativa regionale)

 

1.       Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale e dei contratti collettivi di lavoro, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi Regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta regionale e, per la struttura dell’Assemblea regionale, dall’Ufficio di Presidenza della stessa.

 

2.       La legge ed i Regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni e compiti di indirizzo e controllo e funzioni e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell’azione amministrativa.

Articolo 50

(Dirigenza regionale)

 

1.       Nel rispetto della legge, l’attività dei dirigenti è ispirata al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è attribuita ai dirigenti.

 

2.       Ai dirigenti, ai sensi di legge, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta e, limitatamente all’Assemblea regionale, dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.

 

3.       Ai dirigenti competono l’esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero l’espletamento di incarichi speciali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi, secondo modalità disciplinate dai Regolamenti di organizzazione.

 

4.       I dirigenti sono responsabili direttamente in ordine alla realizzazione degli obiettivi della Regione, della relativa correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. La responsabilità dirigenziale è accertata in conformità ai principi di legge e nel rispetto del contratto, prevedendo idonee sanzioni nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

 

5.       Spetta ai dirigenti organizzare e dirigere l’attività degli uffici che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di organizzazione.

 

6.       Nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione adegua ai princìpi fissati dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni  il regime contrattuale e quello relativo all’attribuzione e alla revoca degli incarichi dirigenziali, all’accertamento delle responsabilità dirigenziali e alla comminazione delle sanzioni, nonchè all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti della Regione e del ruolo unico dei dirigenti dell’Assemblea regionale.

 

7.       Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.

 

8.       Il dirigente cui siano conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale dirigenziale.

 

9.       Ai fini di cui ai precedenti commi, i dirigenti dispongono in via esclusiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dalla Regione; espletano i necessari controlli interni per come previsti dalla normativa nazionale ed emanano tutti gli atti ed i provvedimenti a ciò inerenti, compresi quelli ad efficacia esterna che non siano ricompresi espressamente dalla legge tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi politici.

 

10.     I Regolamenti di organizzazione si conformano ai princìpi di buon andamento delle attività amministrative, e a tal fine prevedono un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, nonchè verifiche sul raggiungimento dei risultati.

 

 

TITOLO VIII

FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

 

Articolo 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

 

1.       L'autonomia finanziaria della Regione, a norma dell’art. 119 della Costituzione e delle leggi della Repubblica, è coordinata con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

 

2.       La legge regionale istituisce i tributi propri della Regione e le imposte regionali.

 

Articolo 51 (*)

(Autonomia finanziaria della Regione)

(*) (articolo alternativo redatto ai sensi

della modifica del titolo V della Costituzione)

 

1.       La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

2. Al fine di assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite, la Regione:

a)      dispone di risorse autonome;

b)     stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

c)      dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;

d)     accede al fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

e)      accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

 

2.       La Regione:

a)      ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato;

b)     può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalla stessa contratti.

 

3.       La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 

 

Articolo 52

(Ordinamento contabile)

 

 

1.       L'ordinamento contabile e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale.

 

2.       La durata dell’esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.

 

3.       Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta all’ Assemblea regionale il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo, cui sono allegati i progetti di bilancio di previsione degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

 

4.       Entro il 30 novembre l’Assemblea approva, con legge, a maggioranza dei Deputati regionali assegnati il bilancio preventivo.

 

5.       L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dall’Assemblea regionale con legge per un periodo non superiore a quattro mesi.

 

6.       Con il progetto di bilancio, la Giunta presenta all’Assemblea:

a)      un preventivo di cassa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e a partecipazione regionale;

b)     un preventivo delle spese degli Enti Locali relativo all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c)      una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione della programmazione economico‑sociale della Regione.

d)     il bilancio triennale di programmazione

 

 

Articolo 53

(Conto consuntivo)

 

1.       Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta all’Assemblea il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

 

2.       L’Assemblea regionale approva il conto consuntivo entro il 30 giugno successivo.

 

3.       Con il conto consuntivo la Giunta presenta all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico‑sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

 

4.       La Giunta regionale trasmette all’Assemblea al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

 

 

 

TITOLO IX

ATTIVITA’ ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

 

Articolo 54

 (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

 

1.       La Regione favorisce il concorso dei soggetti privati alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, assumendo il metodo della programmazione.

 

2.       Nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, la Regione orienta la sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di tipo pubblico e promuovendo la programmata dismissione di quelle esistenti, riservandosi, nelle attività relative alla produzione di beni e servizi, la sola funzione di indirizzo generale.

 

3.       Solo con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile con enti locali o con altre Regioni, nonchè partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria

 

4.       La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.

 

5.       A tal fine l’Assemblea regionale:

a)      nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale;

b)     approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché  quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

 

6.       Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza dell’Assemblea.

 

7.       Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

 

8.       Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato all’Assemblea regionale prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

 

9.       Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati, dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

 

10.     I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa.

 

 

Articolo 55

 (Norma transitoria)

 

 

1.       La legge determina il regime transitorio degli enti, aziende e società regionali fino alla loro programmata dismissione, salvaguardando i diritti acquisiti del personale.

 

 

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

 

 

Articolo 56

(Revisione dello Statuto)

 

 

1.       Lo Statuto è approvato e modificato dall’Assemblea regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

 

2.       Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dall’Assemblea non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.

 

3.       L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

 

4.       Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea regionale.

 

5.       Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

 

 

 

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 57

(Norme transitorie e finali)

 

1.       La Regione chiede, ai sensi dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

 

2.       Con legge è disciplinato il referendum sulla legge regionale di revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nonchè del referendum confermativo di cui all’articolo 34, comma 6. (*)

 

(*) nel caso dell’opzione A1

 

2.       Entro due mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, l’Assemblea provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.

 

3.       Gli organi della Regione costituiti alla data di promulgazione del presente Statuto restano in carica sino alla scadenza del termine .........................

Restano parimenti in carica le Commissioni costituite alla data di approvazione del presente Statuto. Le Commissioni si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme da esso previste, in base a disposizioni del Regolamento interno.

 

4.       Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione .

 

 

ALLEGATO

 

IPOTESI INTEGRATIVE ED ALTERNATIVE NON RIPORTATE NEL TESTO CHE SI RITENGONO TUTTAVIA MERITEVOLI DI ATTENZIONE

 

 

PROPOSTA N. 1

Comma alternativo al comma 4 dell’art. 7 sul Referendum abrogativo

 

4.       La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (*)

 

 

(*)      La disciplina nazionale sul referendum abrogativo, come anche quella regionale vigente, prevede che esso è valido solo se ha partecipato la maggioranza degli elettori. E’ una norma, mai messa in discussione, evidentemente volta a salvaguardare la volontà dell’Assemblea legislativa, depositaria del mandato popolare.

D’altra parte, l’innovazione proposta di limitare il quorum al 30 per cento degli aventi diritto è finalizzata a valorizzare l’istituto del Referendum, significativa espressione di democrazia ma reso difficile dai meccanismi di raccolta delle firme e soprattutto dall’alto quorum da raggiungere per la sua validità.

Sussistono, tuttavia, dubbi sulla legittimità della proposta.

 

 

PROPOSTA N. 2

Modifica del secondo e del sesto comma dell’art. 30 sul

Presidente della Regione

 

Si propone di sostituire i termini “a maggioranza assoluta” con “mozione assunta nelle forme previste dal Regolamento interno dell’Assemblea regionale”.

 

(*)      E’ una valutazione di opportunità politica

 

 

 

PROPOSTA N. 3

 

Comma aggiuntivo all’art. 31, sulle attribuzioni del Presidente della Regione

 

 

2.       Il Presidente della Regione adotta altresì, nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Regione, in casi eccezionali ed urgenti e previa deliberazione della Giunta regionale, decreti aventi valore di legge, che l'Assemblea regionale è chiamata a convertire in legge regionale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, pena la decadenza. Tali decreti non sono reiterabili. (3)

 

(3) La giurisprudenza costante della Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità del decreto legge regionale.

C.C. sent. 28 luglio 1959, n. 50; 9 luglio 1961 n. 32; 14 giugno 1962 n. 51; 23 marzo 1983 n. 69 e 4 aprile 1990 n. 166.

Costante è in tal senso è anche l'orientamento di autorevole dottrina, fra cui:

L. Paladin, Diritto regionale, Padova, 2000, p. 360

V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, p. 345

T. Martines, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionali, Milano, 2000, p. 240.

 

Tuttavia, la limitazione introdotta nella proposta alle “materie di competenza legislativa esclusiva della Regione”, potrebbe rendere plausibile il potere della decretazione legislativa in capo al Presidente della Regione.