“STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA”
1.- Premessa
1.1.
Uno Statuto essenziale
La presente proposta vuole caratterizzarsi per la sua essenzialità, limitandosi a fissare principi e rinviando alle leggi ordinarie ed ai regolamenti l’individuazione delle procedure.
Tale
scelta risponde ad un duplice obiettivo: da una parte evitare che la rigidità
delle norme statutarie renda meno agevoli i necessari adattamenti in questa
fase un po’ caotica delle trasformazioni dell’Ordinamento, e dall’altra
consentire una lettura più immediatamente percepibile da parte di tutti i
cittadini, evitando tecnicismi giuridici.
1.2.
Le fonti costituzionali
Fonte
della presente proposta è ovviamente l’ordinamento costituzionale vigente.
Tuttavia non si è ritenuto ignorare che il Parlamento ha approvato la modifica
del titolo V° della Costituzione, sebbene essa stia per essere sottoposta al
referendum confermativo del 7 ottobre. Per questo è parso utile tenere
complessivamente conto di tale testo proponendo, sia pure in neretto, articoli
e commi integrativi o alternativi.
1.3.
Una proposta aperta
Anche
alla luce di quanto appena detto, ma soprattutto per una scelta mirata a
favorire la più ampia convergenza delle forze politiche ed il coinvolgimento di
tutti i cittadini calabresi alla redazione dello Statuto, la presente proposta
è aperta ad ogni contributo positivo
sia di carattere emendativo che integrativo. Essa vuole costituire uno
strumento di lavoro, un primo canovaccio sul quale riflettere per giungere, nei
tempi ristretti concessi alla Commissione, ad un’organica proposta al Consiglio
regionale.
1.4.
Forma di Governo
In ordine alla forma di governo, nella presente proposta sono riportate due opzioni. I proponenti ritengono che quella riportata sotto la lettera A1 è più aderente alla realtà politica e sociale della Calabria , anche perchè si caratterizza per alcuni elementi di originalità di cui si dirà in seguito. Del resto, sempre più decisamente si va affermando in tutte le Commissioni per le riforme istituzionali delle Regioni un orientamento in tal senso per nulla legato a schieramenti di maggioranza o minoranza. Tuttavia è parso utile, proprio nell’ottica di offrire uno strumento di riflessione aperto, riportare l’opzione A, riproducente sostanzialmente l’attuale sistema, per il rispetto alle diverse sensibilità e sfumature che su questo particolare punto hanno le forze politiche.
1.5.
Consiglio regionale – Assemblea regionale
Pur non arrivando a proporre la dizione di Parlamento regionale, si è ritenuto necessario cogliere l’opportunità data dal nuovo Statuto di trasformare il Consiglio regionale in Assemblea regionale, con tutti i corollari, di forma e di contenuto, che tale modifica comporta.
1.6.
Provvedimenti integrativi
Non
è superfluo, infine, evidenziare che, in coerenza ed in attuazione delle norme
statutarie recate nella presente proposta, sarà predisposto un nuovo
Regolamento interno del Consiglio regionale ed una proposta di legge
elettorale. A tale ultimo proposito, occorre tuttavia rilevare che essa non
potrà non tenere conto della legge di principi che il Parlamento dovrà emanare
ai sensi della legge costituzionali n. 1 del 1999.
2. La struttura
Il
progetto è strutturato in 11 titoli e 57 articoli.
Il
titolo I (artt. 1-2) reca i principi fondamentali ed il titolo II (artt. 3-9)
prevede le forme di partecipazione popolare.
Il
titolo III con l’art. 10 stabilisce gli organi della Regione e si suddivide in
due capi: il primo riguardante il Consiglio regionale (artt. 11-29) ed il
secondo il Presidente e la Giunta regionale (artt. 30-34).
Il
titolo IV ( art. 35) riguarda i principi ispiratori del sistema elettorale.
Con
il V titolo (artt. 36-43) si dettano le
norme sul procedimento legislativo, regolamentare ed amministrativo regionale,
mentre con il titolo VI (artt. 44-47) si normano i rapporti della Regione con
gli Enti Locali.
L’ordinamento
amministrativo e quello finanziario-contabile sono rispettivamente stabiliti al
titolo VII (artt. 48-50) e al titolo VIII (artt. 51-53) .
Il
titolo IX riguarda le enti e le aziende dipendenti (artt.54-55).
Il
X titolo (art. 56) stabilisce le norme per la revisione dello Statuto ed il
titolo XI (art. 57) riporta le norme transitorie
Infine,
in un allegato sono riportate alcune proposte integrative o modificative non
inserite, per motivi di dubbia legittimità o di opportunità, nel testo ma
ritenute meritevoli di un approfondimento ulteriore.
3. I princìpi
Nella
presente proposta di Statuto si insiste, innanzitutto, sul concetto di
autonomia della Regione nell’unità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione
Europea. E’ una sottolineatura necessaria in un contesto poco univoco sui
significati da dare al regionalismo federale.
Elemento
costitutivo della Regione non è solo il territorio ma soprattutto le comunità
residenti nelle cinque province. Tale scelta non è un fatto terminologico ma
intende indicare fin dai primi articoli la centralità dei cittadini e
soprattutto delle comunità e collettività calabresi nella gestione della Regione, una centralità ripresa anche dall’aver
collocato già al titolo II gli strumenti di partecipazione popolare e dal ruolo
decisivo conferito agli enti locali.
E’
sembrato giusto, in tale contesto, confermare l’attuale dislocazione delle sedi
istituzionali della Regione.
Nell’individuare
finalità ed obiettivi si è cercato di utilizzare un linguaggio sintetico che
esprima concretamente i principi senza dilungarsi in specificazioni che
avrebbero appesantito il testo.
Tra
gli elementi di novità recati nell’art.2 si citano:
·
il riconoscimento dei diritti della fasce deboli
della popolazione al superamento delle cause che determinano diseguaglianza e
disagio (lett. b)
·
il principio di sussidiarietà (lett. c)
·
la promozione di un sistema di istruzione e
formazione, integrativo a quello ordinario e da considerare investimento
strategico per il futuro della Calabria, volto ad assicurare ai calabresi
opportunità di crescita tali da consentire loro reale parità nel contesto
nazionale ed europeo (lett. d);
·
la realizzazione di un sistema integrato di servizi
per tutti i cittadini, e particolarmente per le persone che vivono situazioni
di disagio, favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato (lett.
g);
·
la partecipazione popolare anche per la verifica
dell’azione dei poteri pubblici (lett. h)
·
la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche
e linguistiche della Regione (lett. l)
·
il legame organico con i Calabresi nel mondo, anche
prevedendo un loro rappresentante democraticamente eletto nell’Assemblea
regionale (lett. m);
·
il pieno rispetto dei diritti della persona umana e
l’effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati (lett. e)
·
la salvaguardia e la valorizzazione delle
tradizioni popolari calabresi (lett. o)
Inoltre,
con il quarto comma dell’art. 2, è prevista la possibilità di stabilire
rapporti con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, una possibilità che è più
ampia nella formulazione redatta tenendo conto delle modifiche del titolo V
della Costituzione. E’ una norma programmatica che proietta la Calabria sia in
relazione diretta con Nazioni e Regioni che in modo differente ma con interessi
convergenti vivono il rapporto geografico con il Mediterraneo, sia come punto
di riferimento, quasi una proiezione delle altre Regioni italiane e della
stessa Repubblica verso un mondo vasto di culture, economie, potenzialità e
problemi quale è quello rappresentato dai popoli che si affacciano sul nostro
mare.
4. La
partecipazione popolare
Si
è già sottolineata la centralità che la presente proposta attribuisce alla
partecipazione popolare. Nel titolo II tale
partecipazione trova gli strumenti concreti, sia pure in linea generale: dalla
disponibilità di servizi e strutture regionali alla trasparenza degli atti
regionali, dal diritto all’informazione ed alla partecipazione al procedimento
amministrativo, ai metodi di verifica dell’azione amministrativa, dal
referendum abrogativo a quello consultivo, all’iniziativa legislativa
5.1. Gli organi
Gli
organi sono quelli espressamente previsti dalla Costituzione (Assemblea
regionale, Presidente della Regione e Giunta regionale) nonchè, per l’esercizio
delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e
l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
E’
evidente che si tratta di un ruolo limitato all’esercizio delle funzioni
relative all’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea oppure a quelle
funzioni che le leggi statali regionali attribuiscono al Presidente e
all’Ufficio di Presidenza allorquando essi agiscono in sostituzione
dell’Assemblea o di altri organismi.
5.2.
L’Assemblea regionale
5.2.1. Composizione
e durata
La
composizione dell’Assemblea è stata portata a 51 membri di cui uno eletto in
rappresentanza dei Calabresi all’estero, cui si aggiungono, nell’opzione A, il
Presidente eletto e il candidato presidente risultato al secondo posto. Il
numero è da considerarsi meramente indicativo; si è voluto solo sottolineare
che è insufficiente l’attuale numero dei Consiglieri, specialmente in relazione
ai lavori delle Commissioni consiliari. L’elezione di un rappresentate dei
Calabresi all’estero corrisponde invece ad una scelta precisa da vedere in
relazione, anche proporzionale, alla recente modifica dell’ordinamento per
l’elezione del Parlamento.
Si
è ritenuto utile mantenere l’attuale durata della legislatura in cinque anni.
5.2.2. Attribuzioni
Nell’opzione A, un primo elemento di
rafforzamento delle funzioni dell’Assemblea – almeno rispetto al modello
delineato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – è da intravedere nella sua
partecipazione all’indirizzo politico della Regione e nel potenziamento delle
sue funzioni di controllo.
Inoltre
l’Assemblea determina con proprio atto
gli indirizzi generali della programmazione economico-sociale della Regione e
dell’assetto e utilizzazione del territorio, nonché conserva il potere di
nomina allorquando sia prevista la designazione di due o più rappresentanti
della Regione.
Di
particolare importanza quanto previsto all’art. 30 che prevede la
presentazione da parte del Presidente
della Regione del programma di governo per la legislatura all’Assemblea, la quale
può intervenire con mozioni, risoluzioni e ordini del giorno. Inoltre analoga
procedura è prevista per una relazione sullo stato di attuazione del programma
e del relativo aggiornamento, da presentarsi annualmente nel mese di gennaio.
Con
tali previsioni, l’Assemblea, massima assise regionale e titolare della
anch’essa della rappresentanza popolare, recupera in parte un ruolo più
puntuale nella definizione e nella verifica del programma dell’Esecutivo.
Ovviamente,
nell’opzione A1, tale recupero è definito nella sua completezza.
5.2.3. Presidente e
Ufficio di Presidenza
L’elezione del Presidente dell’Assemblea è fatta con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti per due scrutini, al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta. Per i Vicepresidenti ed i Segretari-Questori si procede con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.
Per
quanto attiene alle funzioni, la presente proposta si limita ad indicare quelle
essenziali rinviando ai Regolamenti interni la loro specificazione e le
procedure del loro esercizio.
5.2.4 Autonomia
contabile e funzionale dell’Assemblea
5.2.5 Gruppi
assembleari
Uno
degli elementi che contribuiscono in atto a rendere difficile il lavoro nel
Consiglio e, nel caso delle Commissioni permanenti, talora a non garantire la
rappresentatività della maggioranza, è costituito oggettivamente dalla presenza
di numerosi gruppi consiliari. D’altra parte è indubbia l’esigenza di garantire
visibilità a tutte le forze politiche che hanno ricevuto il consenso
dell’elettorato mediante il loro riconoscimento e il sostegno funzionale.
Si
è perciò optato per una soluzione che prevede la possibilità che un gruppo
autonomo sia costituito da tre Deputati regionali o, solo in via eccezionale,
da due allorquando essi siano espressione di liste presenti alle elezioni
regionali. Coloro che non facciano parte dei gruppi così costituiti, formano un
unico gruppo misto, all’interno del quale, tuttavia, sono garantite, ai fini
organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di
liste presenti alle elezioni regionali o di gruppi parlamentari nazionali. In
tal modo, come espressamente prevede il quarto comma dell’art. 24, alle
componenti del gruppo misto è garantita l’assegnazione di personale e
contributi, ma ai fini della presenza nelle Commissioni e negli altri organismi
assembleari, il gruppo misto ha una rappresentanza unica anche se numericamente
proporzionale alla sua consistenza.
5.2.6. Commissioni
permanenti
Tre
sono le principali innovazioni introdotte dalla presente proposta
nell’ordinamento delle Commissioni permanenti:
1.
la previsione che le commissioni permanenti possano
avere funzioni deliberanti su singoli provvedimenti, previa una deliberazione
assembleare assunta a maggioranza assoluta;
2.
il rafforzamento delle funzioni conoscitive e di
sindacato ispettivo, anche mediante la possibilità di convocare il Presidente
della Regione, gli Assessori o i titolari degli uffici per avere chiarimenti
sulle pratiche soggette a loro esame;
3.
la previsione specifica di poter costituire
commissioni d’inchiesta la cui presidenza è riservata a Deputati regionali
appartenenti all’opposizione,
5.3. Il Presidente
della Regione
5. La forma di
Governo
Come
si è detto nella premessa, nella presente proposta sono riportate due opzioni:
·
l’opzione A che prevede l’elezione diretta del
Presidente della Regione e sostanzialmente conferma l’impianto vigente, determinato
dalla legge costituzionale n. 1 del 1999;
·
l’opzione A1 che prevede l’indicazione
all’elettorato del Presidente della Regione, demandando all’Assemblea la sua
nomina.
Nell’opzione A, sono stati previsti una serie
di istituti, compatibili con dette norme costituzionali, che portano ad un
riequilibrio dei rapporti Esecutivo-Assemblea apparso nell’esperienza dei
questi ultimi anni comunque bisognevole di un adeguamento.
Nell’opzione A1, si prevede l’indicazione del Presidente al
corpo elettorale e si demanda la sua nomina all’Assemblea. Non si tratta però
di un ritorno al sistema precedente, per una serie di rilevanti disposizioni
innovative:
·
il mantenimento in capo al Presidente della Giunta
del potere di nomina e revoca degli Assessori;
·
la sfiducia costruttiva che può essere posta una
sola volta nel corso della legislatura e non prima di 24 mesi dal suo inizio;
·
la conferma da parte del corpo elettorale, mediante
un referendum, del Presidente nominato a seguito della sfiducia costruttiva, e
lo scioglimento dell’Assemblea nel caso di esito negativo.
Quest’ultima previsione, del tutto originale, non lascia spazio a polemiche in ordine alla legittimazione della nuova maggioranza che si forma con l’approvazione della mozione di sfiducia costruttiva o della stessa maggioranza espressa all’inizio della legislatura che ritiene non più adeguato il Presidente in carica.
In tal modo si coniuga la
governabilità, la possibilità dell’alternanza ed il consenso popolare.
Da sottolineare anche che
nell’opzione A1 viene risolto il problema della continuità della legislatura
nel caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente e morte del
Presidente della Regione.
5.3.
La Giunta regionale
Circa
la composizione della Giunta regionale, si è ritenuto di indicarne il numero
degli Assessori in dieci, tra i quali il Vicepresidente. Potrebbe sembrare
eccessivo prevedere nello Statuto il numero degli Assessori, limitando in
eccesso o in difetto le prerogative del Presidente della Regione, ma ad una
valutazione più attenta tale previsione mette al riparo lo stesso Presidente da
pressioni dettate più da equilibri politici che da esigenze di efficienza, e
consente nel contempo di facilitare la stabilizzazione delle deleghe
assessorili e con essa una migliore continuità amministrativa.
Notevolmente
innovativa è la previsione di rendere incompatibile la carica di Assessore con
quella di Deputato regionale, prevedendo tuttavia per il nominato solo una
sospensione dalla carica di Deputato, nella quale gli subentra provvisoriamente
il primo dei non eletti, fino a quando egli non si dimetta da Assessore o sia
revocato da tale carica dal Presidente. Con tale soluzione si perseguono tre
obiettivi:
·
mantenere ben distinta la funzione di governo da
quella legislativa e di controllo;
·
garantire al Deputato eletto di poter sedere in
Giunta conservando comunque il seggio nell’Assemblea;
·
consentire maggiore efficienza all’Assemblea
garantendone il plenum.
Rimane
la possibilità per il Presidente di nominare assessori anche al di fuori dei
componenti l’Assemblea, con l’unica limitazione che siano cittadini in possesso
dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Deputato
regionale.
Alla
Giunta regionale è attribuita la potestà regolamentare.
E’
prevista, infine, nell’opzione A la possibilità. di censurare a
maggioranza assoluta un Assessore. Nell’opzione A1 tale istituto si
trasforma in mozione di sfiducia al singolo Assessore e nel caso di sua approvazione,
sempre a maggioranza assoluta, il Presidente della Regione è tenuto a
provvedere alla sua sostituzione
6. Sistema
elettorale
La
presente proposta rinvia alla legge la disciplina del sistema elettorale,
limitandosi a fissare alcuni principi ai quali tale legge dovrà uniformarsi:
·
sistema misto coniugando il principio maggioritario
con quello proporzionale in modo da consentire sia il costituirsi di una
maggioranza assembleare espressa dal corpo elettorale e, insieme, la
rappresentatività delle forze politiche regionali;
·
una clausola di sbarramento, fissata al 3%
·
rappresentanza equilibrata di tutto il territorio
regionale
7. Procedimento
legislativo
Per
quanto riguarda l’iniziativa legislativa un elemento di novità, derivato dalla
modifica del titolo V della Costituzione ma non necessariamente vincolato
all’approvazione di quest’ultimo, è la previsione che tale prerogativa è
conferita anche al Consiglio delle autonomie locali, riaffermando in tal modo
la centralità degli enti locali e valorizzando le funzioni di questo organismo.
Viene
altresì prevista la decadenza dei progetti di legge con la fine della
legislatura, al contrario di come sancisce lo Statuto vigente, una norma che ha
provocato notevoli difficoltà nell’esperienza concreta. Vengono tuttavia
salvaguardati i progetti di legge d’iniziativa popolare.
Particolare
attenzione è data al rapporto tra Regione e disciplina comunitaria,
salvaguardando il ruolo dell’Assemblea regionale nella definizione degli affari
comunitari.
Di
particolare rilievo, infine, la possibilità di redigere testi unici, sia
legislativi che regolamentari, disciplinandone le procedure.
E’
un titolo della presente proposta che più di altri presenta un’impostazione
complessiva profondamente diversa da quella attuale; e non poteva essere
diversamente, attese le numerose e radicali innovazioni introdotte
nell’ordinamento dalle leggi di riforma delle autonomie locali, e l’attenzione
che al ruolo degli enti locali dà l’intera proposta di Statuto.
In
particolare, si sottolinea:
·
l’obbligo in capo alla Regione del trasferimento e
della delega delle funzioni, provvedendo altresì al loro finanziamento;
·
la partecipazione degli Enti locali all’attività legislativa
ed amministrativa regionale come elemento di collaborazione e complementarietà
e non più come mero interesse all’intervento nel procedimento;
·
il rispetto dell’autonomia gestionale degli enti
locali;
·
la programmazione negoziata degli interventi.
Di notevole importanza a tali fini è il Consiglio delle autonomie, mutuato direttamente dalla modifica del titolo V della Costituzione e tuttavia prevedibile anche in caso di mancata conferma referendaria del testo di riforma. Tra l’altro il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, è anche titolare dell’iniziativa legislativa.
9. L’ordinamento
amministrativo
L’ordinamento
amministrativo si basa essenzialmente sulla riforma complessiva della pubblica
amministrazione, conferendo agli organi politici i poteri di indirizzo e
controllo e ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica, rinviando le relative procedure all’adozione di appositi regolamenti.
Viene
altresì stabilito, nella presente proposta, l’obbligo di ispirarsi a criteri di
flessibilità, funzionalità ed operatività e di prevedere un sistema di
controlli interni, successivi e concomitanti.
Di notevole rilievo è la previsione
che gli incarichi dirigenziali debbono essere formalmente conferiti entro 60
giorni dall’insediamento degli organi politici.
10. Finanze e
contabilità
Decisivo
per l’orientamento che si potrà prendere, in ordine all’autonomia finanziaria
della Regione, sarà l’esito del referendum confermativo sul titolo V della
Costituzione, non potendosi ipotizzare ad ordinamento vigente una norma
statutaria in qualche modo diversa da quella attuale, notoriamente datata e del
tutto insufficiente.
Per
questo la presente proposta porta due formulazioni dell’art. 51, la seconda
delle quali è aderente al testo del nuovo titolo V della Costituzione, in ogni
caso più confacente all’attuale realtà dell’ordinamento.
11. Soggetti privati,
enti, aziende e società regionali
Particolarmente
innovativo è questo titolo che punta decisamente, nell’ambito della
sussidiarietà, alla valorizzazione dell’apporto dei soggetti
privati allo sviluppo della Regione. Per perseguire questo obiettivo la Regione
orienta la sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di tipo pubblico e
si pone l’obiettivo programmatico di riservarsi, nell’ambito della produzione
di beni e servizi, solo un ruolo di indirizzo generale.
In
tale prospettiva, si prevede una programmata dismissione degli enti ed aziende
esistenti, pur salvaguardando i diritti del personale, e si prescrive una
maggioranza di due terzi dei deputati regionali per l’istituzione di nuovi
enti, aziende e società regionali.
12. Revisione dello
Statuto
Oltre
a stabilire le procedure per la revisione dello Statuto, la proposta si
preoccupa di ribadire quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999
in ordine all’eventuale referendum popolare sullo Statuto. E, a tal fine,
occorre procedere, prima dell’adozione dello stesso Statuto, all’approvazione
di un’apposita legge regionale che disciplini tale istituto. Parimenti necessario,
sarà prevedere le modalità di svolgimento del referendum confermativo
dell’eventuale cambio del Governo regionale, nel caso si adotti l’opzione A1.
13. Conclusioni
Si
ribadisce, a conclusione, che la presente è una proposta aperta, uno strumento di
lavoro offerto alla valutazione della Commissione per l’autoriforma ed una base
di discussione e confronto con tutte le componenti della società calabrese.
Starà alle forze politiche presenti in Consiglio, con il concorso degli enti
locali e delle diverse articolazioni della società calabrese, operare le scelte
più appropriate.
L’esistenza
di un testo organo su cui discutere è il pregio che si rivendica alla presente
proposta.
TITOLO I
Articolo 1
(La Regione Calabria)
1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nel presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione Europea.
2. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori
delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
3. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove ha sede la Giunta e
la Presidenza della Regione.
4. L’Assemblea regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
5. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti
con legge regionale.
Articolo 2
(Principi e finalità)
1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi
costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando
il proprio ordinamento ai prìncipi di libertà, democrazia, eguaglianza,
solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale e di genere tra tutti i
cittadini, pace e nonviolenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) l'effettiva
tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti
dalla Costituzione;
b) il
riconoscimento dei diritti della fasce più deboli della popolazione al
superamento della cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
c) l’attuazione
del principio di sussidiarietà, conferendo al sistema delle autonomie locali
tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la
collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio associato
delle funzioni, nonché riconoscendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle
formazioni sociali e dei singoli per lo svolgimento delle attività di interesse
generale;
d) la
promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare ai
cittadini calabresi maggiori opportunità personali di crescita culturale,
sociale e civile;
e) il
pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei
diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli
apolidi;
f) la
piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto
al lavoro;
g)
la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo
l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti
alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica
attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio;
h) la
partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed
amministrativa ed alla verifica dell'azione dei poteri pubblici;
i)
la programmazione negoziata dell'attività economica
pubblica e privata per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile
della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi
della programmazione dello Stato, dell’Unione Europea, delle Province e dei
Comuni;
l)
la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche,
linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle
popolazioni di origine albanese, grecanica e occitanica;
m) il legame
organico con i calabresi emigrati nel mondo, anche mediante una rappresentanza
democraticamente eletta nell’Assemblea regionale;
n) la
protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e la
valorizzazione della sua vocazione;
o) la
salvaguardia del patrimonio artistico e naturale della Regione e la
valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche
curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero;
p) la
partecipazione a forme di collaborazione e raccordo con le altre Regioni
italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con analoghe
istituzioni di altri Stati.
3. La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi
comuni. (1)
4. La Regione, partecipa, nei modi e nei limiti consentiti dalla
legge, alla definizione delle decisioni e delle normative comunitarie e
realizza forme di collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio
delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e
per l'adeguamento dei propri interventi alle fonti comunitarie.
5. La Regione, inoltre, stabilisce, nel quadro della politica
estera italiana e delle direttive dell’Unione Europea, possibili rapporti con
le nazioni prospicienti il Mediterraneo per favorire gli scambi culturali e
commerciali.
5. Nelle materie di sua
competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato
Note:
(1) Ai
sensi della modifica del titolo V della Costituzione. Anche negli articoli
seguenti le parti in neretto, sostitutive o integrative di articoli e commi, sono
state redatte tenendo conto della modifica del titolo V della Costituzione.
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
(Partecipazione popolare)
1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle
formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità
calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo, alla vita delle
istituzioni regionali al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo
sviluppo civile delle popolazioni.
2. La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere
effettiva tale partecipazione, sia assicurando la disponibilità di servizi e
strutture regionali, sia prevedendo la consultazione di organismi
rappresentativi di istanze sociali diffuse, secondo modalità da essa indicate.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare
particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in
Calabria.
1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e
delle aziende da essa dipendenti, sono pubblici, salvo i limiti espressamente
posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai
documenti amministrativi e
disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, al
procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di soluzioni convenzionali e
di strumenti conciliativi di composizione dei conflitti.
1. La Regione predispone gli strumenti necessari per offrire a
tutti un'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale.
2. Appositi organismi assistono i cittadini per renderne
effettiva l'informazione sull'attività regionale e per favorire il controllo
democratico sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi
regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di
provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla
Regione su questioni di loro interesse, con le procedure recate nel Regolamento
interno dell’Assemblea regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi
regionali a norma dell'art. 36 del presente Statuto.
1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano
richiesta almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione, uno o più Consigli provinciali, ovvero uno o più Comuni, che
rappresentino almeno il venti per cento degli elettori della Regione.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
a) dello Statuto e dei
regolamenti assembleari;
b) delle leggi di bilancio;
c) delle leggi tributarie;
d) delle leggi urbanistiche e
di tutela dell'ambiente;
e) delle leggi di attuazione e
di esecuzione delle normative comunitarie.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi. (*)
(*) v. anche proposta alternativa in allegato con il n. 1
5. La legge regionale disciplina il giudizio sulla regolarità e
sulla ammissibilità della richiesta di referendum, assicurando l'indipendenza
dell'organo al quale esso è affidato, nonché garantisce la massima informazione
e la semplificazione dei procedimenti referendari.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno
anteriore alla scadenza dell’Assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla
convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell’Assemblea regionale. Nel
caso di anticipato scioglimento dell’Assemblea regionale i referendum già
indetti si intendono automaticamente sospesi all'atto della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali per l'elezione della nuova Assemblea.
7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito
negativo, non può essere presentata richiesta relativa allo stesso atto prima
che siano trascorsi 5 anni.
1. L’Assemblea regionale può deliberare l'indizione di referendum
consultivi su materie di interesse regionale.
1. L’Assemblea regionale può deliberare, con
una maggioranza pari al 40% dei componenti, l'indizione di referendum consultivi
su materie di interesse regionale.(2)
(2) Comma alternativo
2. Il referendum consultivo deve essere indetto ogniqualvolta ne
facciano richiesta almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione, uno o più Consigli provinciali, ovvero uno
o più Comuni, che rappresentino almeno il venti per cento degli elettori.
3. L’Assemblea regionale è tenuta a deliberare, con modalità
fissate dal Regolamento dell’Assemblea, sulle materie del referendum consultivo
nella ipotesi in cui abbia esito positivo.
1. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina dei
referendum previsti nel presente titolo.
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
(Organi della Regione)
1. Sono organi della Regione: l’Assemblea regionale, Il
Presidente della Regione e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle
funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l’Ufficio
di Presidenza dell’Assemblea regionale.
CAPO I
L’ASSEMBLEA REGIONALE
(Composizione dell’Assemblea)
1. L’Assemblea regionale è composta di 51 membri, di cui uno
eletto in rappresentanza dei calabresi all’estero, con le modalità previste nella
legge elettorale regionale.
(Attribuzioni dell’Assemblea)
1. L’Assemblea esercita la potestà legislativa attribuita alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi, partecipa all’indirizzo politico della Regione e svolge funzioni
di controllo del Governo regionale.
Opzione A Opzione
A1
2. L’Assemblea, inoltre: a) approva,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il bilancio preventivo ed il bilancio
pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il conto consuntivo
presentati dalla Giunta; b) autorizza
l'esercizio provvisorio; c)
delibera
con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte
regionali; d) delibera
gli atti normativi concernenti i rapporti della Regione con l’Unione Europea; e) determina
con proprio atto gli indirizzi generali della programmazione economico‑sociale
della Regione e dell’assetto e utilizzazione del territorio; f) delibera
le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi
ovvero quando esse comportano designazione di due o più rappresentanti; g) valuta
i risultati ed accerta la conformità al programma, ai piani regionali ed ai
principi di buon andamento ed imparzialità, dell'attività amministrativa
svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti; h) esercita
ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto regionale, dalle leggi e
dalla Costituzione; i)
può fare proposte di legge alle Camere. |
2. L’Assemblea, inoltre: a)
nomina il Presidente della Regione e approva il
programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti b) approva,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il bilancio preventivo ed il
bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il conto consuntivo
presentati dalla Giunta; c) autorizza
l'esercizio provvisorio; d)
delibera
con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte
regionali; e) delibera
gli atti normativi concernenti i rapporti della Regione con l’Unione Europea; f) determina
con proprio atto gli indirizzi generali della programmazione economico‑sociale
della Regione e dell’assetto e utilizzazione del territorio; g) delibera
le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi
ovvero quando esse comportano designazione di due o più rappresentanti; h) valuta
i risultati ed accerta la conformità al programma, ai piani regionali ed ai
principi di buon andamento ed imparzialità, dell'attività amministrativa
svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti; i) esercita
ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto regionale, dalle leggi e
dalla Costituzione; l) può fare proposte di
legge alle Camere. |
Articolo 13
(Durata della legislatura)
1. La legislatura dura cinque anni, salvo
diversa previsione della legge statale di princìpi.
Articolo 14
(Convalida degli eletti)
1. I Deputati regionali entrano nell’esercizio
delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di
proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri della precedente Assemblea.
3. La convalida dell’elezione dei Deputati regionali deve essere
effettuata entro un mese dalla data della prima riunione dell’Assemblea con le
modalità stabilite dal regolamento consiliare.
Articolo 15
(Prima seduta dell’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale tiene di diritto la
sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva
alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente dell’Assemblea
uscente (o del deputato regionale più anziano di età tra gli eletti)
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1 del
presente articolo, l’Assemblea è convocata di diritto entro il primo giorno non
festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria dell’Assemblea, fino alla elezione
del Presidente, è assunta dal Deputato regionale che, tra i presenti, è il più
anziano di età. I due Deputati regionali più giovani svolgono le funzioni di
segretari.
Articolo 16
(Elezione del Presidente e
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea)
1. L’Assemblea regionale, nella sua prima seduta, procede, con
votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e
dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due
Vicepresidenti e da quattro Segretari-Questori.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei
componenti dell’Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nella medesima seduta, è
sufficiente la maggioranza dei voti dei Deputati regionali assegnati alla
Regione.
3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti i Deputati regionali
votano per un solo nome; per l’elezione dei quattro Segretari-Questori, i
Deputati regionali votano per due nomi.
4. Il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza durano
nella carica per l’intera legislatura e fino alla prima riunione della nuova
Assemblea.
Articolo 17
(Attribuzioni del Presidente dell’Assemblea)
1. Il Presidente rappresenta L’Assemblea, la convoca
e la presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento nel rispetto
delle modalità fissate dal Regolamento interno.
(Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza
coadiuva il Presidente dell’Assemblea nell’esercizio dell’autonomia
organizzativa, funzionale e contabile dell’Assemblea, secondo modalità previste
dal Regolamento.
Articolo 19
(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa dell’Assemblea)
1. L’Assemblea regionale nell’esercizio
delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività gode di autonomia
organizzativa, funzionale e contabile secondo modalità fissate dai Regolamenti
interni.
2. Gli atti amministrativi e
di gestione relativi ai fondi di competenza dell’Assemblea non sono soggetti ai
controlli di cui all’art. 125 della Costituzione.
3. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza
sottopongono all’Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto consuntivo, secondo le procedure recate nei Regolamenti interni.
4. Gli stanziamenti complessivi del bilancio
di previsione dell’Assemblea sono inclusi nel bilancio della Regione ed il
rendiconto è incluso nel rendiconto generale della Regione.
(I Deputati regionali)
1. I Deputati regionali rappresentano l'intera Regione senza
vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le
opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Deputato ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del
suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo
le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di
ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti, copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa
essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti da
disposizioni dell'ordinamento.
3. Ai Deputati regionali sono attribuiti, con legge regionale, il
rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione
alle funzioni e alle attività svolte in Assemblea.
Articolo 21
(Statuto delle opposizioni)
1. I Deputati regionali appartenenti alle opposizioni hanno il
diritto di rappresentare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti della
maggioranza e del Governo regionale per ogni tipo di iniziative da essi
assunte.
2. Il Regolamento dell’Assemblea regionale disciplina le
prerogative delle opposizioni, prevedendo le procedure informative e di controllo,
attribuendo specificità al ruolo del Portavoce delle opposizioni.
Articolo 22
(Sedute dell’Assemblea)
1. L’Assemblea si riunisce in sessione
ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente
dell’Assemblea è tenuto a riunirla, in un termine non superiore a venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei Deputati regionali o il Presidente della
Regione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche; tuttavia l’Assemblea
può deliberare di adunarsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è
presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
Articolo 23
(Regolamenti dell’Assemblea)
1. L’Assemblea regionale adotta e modifica i
propri Regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento interno determina, nel
rispetto delle disposizioni dello Statuto, l’organizzazione e il funzionamento
dell’Assemblea e dei suoi organi interni.
3. Il Regolamento interno di amministrazione
e contabilità disciplina la gestione contabile del bilancio dell’Assemblea, le modalità
di assunzione delle deliberazioni di spesa e di stipula delle convenzioni e
contratti.
Articolo 24
(Gruppi assembleari)
1. I Deputati regionali si costituiscono in
gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento
assembleare.
2. Eccezionalmente, i gruppi assembleari possono essere composti
da due membri, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che
abbiano partecipato alle elezioni regionali.
3. I Deputati regionali che non facciano parte dei gruppi
costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel
quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di
funzionamento, le singole componenti
che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali ovvero
espressione di gruppi parlamentari nazionali, secondo le norme fissate dal
Regolamento dell’Assemblea.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge
regionale e nel rispetto del Regolamento dell’Assemblea, all'assegnazione ai
gruppi assembleari, nonchè alle componenti del gruppo misto, di personale e di
contributi, iscritti nel bilancio dell’Assemblea.
Articolo 25
(Commissioni permanenti)
1. L’Assemblea regionale istituisce nel suo
seno Commissioni permanenti, la cui competenza è distinta per settori organici
di materia; disciplinandone nel suo regolamento il numero, la composizione e le
modalità di funzionamento delle stesse.
2. I gruppi assembleari devono essere presenti in ciascuna
Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e
comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente
dell’Assemblea, il Presidente della Regione e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Regione, gli Assessori e ciascun Deputato
regionale possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori
delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con
quello di componente l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Articolo 26
(Competenze delle Commissioni permanenti)
1. Le commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge
e gli altri provvedimenti di competenza dell’Assemblea deferendoli, entro un
termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, all’Assemblea,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente
la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa
popolare o di enti locali, la Commissione competente dovrà ascoltare i
rappresentanti dei firmatari e degli enti medesimi, secondo le norme del
Regolamento interno.
Articolo 27
(Funzioni deliberanti delle Commissioni permanenti)
1. L’Assemblea regionale, a maggioranza
assoluta, può attribuire alle competenti Commissioni permanenti funzioni
deliberanti su singoli provvedimenti.
Articolo
28
(Attività
conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito
delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, riferendone
all’Assemblea, sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli
enti e delle aziende da essa dipendenti. A tal fine, le Commissioni possono:
a) richiedere
l'intervento del Presidente della Regione e degli Assessori per domandare loro
chiarimenti su questioni in esame;
b) richiedere
direttamente al Presidente della Regione e agli Assessori informazioni, notizie
e documenti;
c) richiedere,
previa comunicazione al Presidente della Regione, l'intervento dei titolari
degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono
disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale,
indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti
utili all’approfondimento di particolari tematiche o questioni e all'attività
loro e dell’Assemblea.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Regione e
agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a
leggi della Regione e dello Stato, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini
del giorno, approvati dall’Assemblea.
4. Il Presidente della Regione e gli altri membri della Giunta
hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle
commissioni, senza diritto di voto.
Articolo
29
(Commissioni
d’inchiesta)
1. L’Assemblea, su richiesta di almeno un
capogruppo, con deliberazione adottata a maggioranza dei Deputati regionali,
può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività
amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, nonchè
su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1
compete a un Deputato regionale appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d’inchiesta sono composte in modo da assicurare
il criterio di proporzionalità fra i gruppi.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il
Regolamento dell’Assemblea.
5. Quando non sia altrimenti stabilito, alle Commissioni
d’inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal
Regolamento dell’Assemblea per le commissioni permanenti.
CAPO II
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
(Presidente
della Regione)
Opzione A Opzione
A1
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale
e diretto, contestualmente alla elezione dell’Assemblea regionale, secondo le
modalità previste dalla legge regionale ed è componente dell’Assemblea
regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta
regionale e il Presidente in carica. 2. Il Presidente eletto, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può revocarli in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’Assemblea
entro 48 ore. Il Presidente della Regione, dalla data di proclamazione e fino
alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di
competenza della Giunta. 3. La decadenza del Presidente della Regione a seguito di
approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, la sua rimozione,
il suo impedimento permanente,
la sua morte
o le sue dimissioni volontarie
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea. In
tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo
modalità stabilite dalla legge regionale. 4. In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o
morte del Presidente della Regione, le funzioni del Presidente sono
esercitate dal Vicepresidente e la Giunta regionale rimane in carica, per
l’ordinaria amministrazione, fino all’elezione della nuova Assemblea e del
Presidente della Regione. 5. Entro quindici giorni dalla formazione del Governo regionale
il Presidente, sentita la Giunta, illustra all’Assemblea regionale il
programma di governo per la legislatura. Dopo la presentazione all’Assemblea
del programma da parte del Presidente, i Deputati regionali possono
intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste
dal Regolamento interno dell’Assemblea. 6. Entro il mese di gennaio di ogni anno
il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione
del programma e ne illustra l'aggiornamento.Sulla stessa i Deputati regionali
possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme
previste dal Regolamento interno dell’Assemblea 7. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non
è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal
fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni
e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie. |
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, secondo comma,
il Presidente della Regione è indicato al momento dell’elezione
dell’Assemblea regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale
regionale ed è nominato dall’Assemblea regionale nella seduta successiva a
quella di elezione del Presidente dell’Assemblea, da tenersi di diritto entro
i successivi sette giorni. Dalla data di proclamazione del Presidente
cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica. 2. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni successivi
alla conferma, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e si presenta dinanzi all’Assemblea per esporre il programma
del Governo regionale, che è approvato a maggioranza assoluta. (v. proposta di mod.in allegato con
il n. 2) 3. Il Presidente della Regione può
revocare in qualsiasi momento uno o più Assessori dandone comunicazione
all’Assemblea entro 48 ore. 4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, secondo
comma, la decadenza del Presidente della Regione a seguito di approvazione
della mozione di sfiducia nei suoi confronti, comporta le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea. In tal caso si procede alla
indizione delle elezioni politiche regionali secondo modalità stabilite dalla
legge regionale. 5. In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o
morte del Presidente della Regione, la carica di Presidente è assunta dal
Vicepresidente, il quale nomina, a sua volta, altro Vicepresidente tra i
componenti della Giunta regionale. 6. Entro il mese di gennaio di ogni anno
il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione
del programma e ne illustra l'aggiornamento, che viene approvato a
maggioranza assoluta (v. proposta di mod.in allegato con
il n. 2) 7. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non
è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal
fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni
e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie. |
(Attribuzioni
del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta
la Regione;
b) dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile;
c) nomina
e revoca i componenti della Giunta;
d) attribuisce
gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
e) provvede
alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dopo averne
informato la Giunta;
f) sentita
la Giunta, pone la questione di fiducia davanti all’Assemblea regionale;
g) presenta
all’Assemblea i progetti di legge d'iniziativa del Governo regionale;
h) promulga
le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
i)
emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta;
l)
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
m) sovraintende
ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti
della Giunta;
n) adotta
i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti
sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
o) esercita
le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi.
(v. proposta
di integrazione in allegato con il n. 3)
(Organizzazione
e funzionamento della Giunta regionale)
1. La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente della Regione che
ne dirige la politica, essa partecipa alla determinazione ed alla attuazione
dell'indirizzo politico‑amministrativo della Regione.
3. La Giunta è composta dal Presidente e da dieci Assessori, tra
i quali il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in casi di assenza o
di impedimento temporaneo.
4. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile
con l’esercizio delle funzioni di Deputato regionale. La nomina di un Deputato
regionale alla carica di Assessore nella rispettiva Giunta determina, all’atto
dell’accettazione della nomina, la sospensione dalla carica di Deputato
regionale, nella quale subentra il primo dei non eletti. Qualora l’Assessore si
dimetta o sia revocato, riassume le funzioni di Deputato regionale al posto del Deputato regionale supplente.
5. I componenti della Giunta regionale possono essere nominati
anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea regionale fra cittadini in
possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
Deputato regionale.
6. La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive
adottate dal Presidente della Regione. Il Presidente può delegare agli
Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
7. La Giunta adotta, su proposta del Presidente della Regione, un
Regolamento interno per disciplinare le modalità relative alla istruzione ed
alla iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno, alla comunicazione
dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle
sedute, alla verbalizzazione, conservazione e pubblicità, salvo motivate
eccezioni, di tutte le deliberazioni adottate ed alla informazione sui suoi
lavori, nonchè al deposito di tutti gli atti deliberativi e delle
determinazioni dei dirigenti generali presso gli Uffici dell’Assemblea .
8. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è
presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza
dei presenti. Il Regolamento della Giunta può tuttavia disporre che alcune
deliberazioni vengano adottate con una maggioranza qualificata. In caso di
parità di voto, prevale il voto del Presidente.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa
decisione della Giunta stessa.
10. Le indennità del Presidente della Regione e degli Assessori sono
stabilite con legge regionale.
(Attribuzioni
della Giunta)
1. La Giunta regionale:
a) provvede
in ordine all’attuazione del programma di governo;
b) dà
esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
c) esercita
la potestà regolamentare nelle forme di cui all’art. 41 del presente Statuto;
d) predispone
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e la loro
variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria. Delibera
sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di
bilancio, dandone immediata comunicazione all’Assemblea;
e) gestisce
il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio e delibera sui contratti,
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
f) nel
rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dall’Assemblea,
rende esecutivi il piano regionale di sviluppo economico‑sociale ed i
piani relativi all'assetto ed all’utilizzazione del territorio;
g) sovraintende,
nel rispetto dei principi generali deliberati dall’Assemblea, all'ordinamento
ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti
a partecipazione regionale e delle società interregionali;
h) adotta
i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro
ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
i)
adotta, su proposta del Presidente della Regione, il
Regolamento per l’esercizio della propria attività;
l)
stabilisce gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali
devono uniformarsi gli uffici regionali, ne verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
m) adotta,
salvo diversa disposizione dello Statuto, ogni altro provvedimento per il quale
la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica
attribuzione alla Regione;
n) esercita
le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi.
Opzione A Opzione
A1
(Mozione
di sfiducia - Censura) |
(Mozione
di sfiducia Mozione
di sfiducia costruttiva - Sfiducia
al singolo Assessore |
1. Il voto dell’Assemblea regionale contrario ad una proposta
della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.
Opzione A Opzione A1
2. L’Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. 3. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione. 4. Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente, il Presidente e la Giunta regionale rimangono
in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione della nuova
Assemblea e del Presidente della Regione. 5. L’Assemblea regionale può esprimere, a maggioranza assoluta,
la censura nei confronti di un singolo Assessore. |
2. L’Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. 3. L’Assemblea regionale può esprimere, per una sola volta nel
corso della legislatura e non prima che siano trascorsi 24 mesi dal suo
inizio, la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante la contestuale indicazione,a
maggioranza assoluta, di altro Presidente della Regione. 4. Le mozioni di sfiducia non possono essere messe in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 5. Il Presidente della Regione eletto dall’Assemblea regionale
subentra nelle funzioni all’atto della proclamazione del voto dell’Assemblea 6. Entro i successivi 90 giorni il nuovo Presidente della
Regione è sottoposto alla conferma del corpo elettorale, mediante referendum
da svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale. 7. L’esito negativo del Referendum, comporta la decadenza del
Presidente e della Giunta regionale e lo scioglimento dell’Assemblea. In tal
caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo le
modalità stabilite dalla legge elettorale regionale. 8. Il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per
l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento della nuova Assemblea e del
Presidente della Regione. 5. L’Assemblea regionale può esprimere, a maggioranza assoluta,
la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal caso il Presidente
della Regione dispone per la sua sostituzione. |
TITOLO
IV
SISTEMA
DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’
(Sistema
elettorale)
1. Nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, la legge disciplina:
a) il sistema di elezione (o indicazione) del
Presidente della Regione;
b) il sistema di elezione dell’Assemblea regionale;
c) i casi
di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, degli altri
componenti della Giunta e dei Deputati regionali,
d) le
modalità di indizione delle elezioni regionali
e) le modalità
di elezione del rappresentante delle Comunità calabresi all’estero.
2. Il sistema di elezione dell’Assemblea regionale assicura il
costituirsi di una maggioranza espressa dal corpo elettorale, ed al contempo la
rappresentatività delle forze politiche regionali.
3. Il sistema di elezione dell’Assemblea assicura l'equilibrata
rappresentanza di tutto il territorio regionale.
Opzione A Opzione
A1
4. La legge regionale prevede una clausola di sbarramento del
3% al di sotto della quale non si partecipa alla distribuzione dei seggi. Il
Presidente della Regione ed il candidato della coalizione che segue sono eletti fuori della distribuzione dei
seggi. 5. La legge elettorale assicura la contestualità nella elezione
dell’Assemblea regionale e del Presidente della Regione. |
4. La legge regionale prevede una clausola di sbarramento del
3% al di sotto della quale non si partecipa alla distribuzione dei seggi. |
6. La legge elettorale rimuove ogni ostacolo
che impedisca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
TITOLO
V
PROCEDIMENTI
DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI REGIONALI E DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI GENERALI
(Iniziativa
legislativa)
1. L'iniziativa della legge regionale
compete alla Giunta, a ciascun Deputato regionale, a ciascun Consiglio
provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non
meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore
ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a
cinquemila, nonchè al Consiglio delle Autonomie Locali di cui al successivo
art. 46
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata
mediante la presentazione al Presidente del Assemblea di un progetto di legge
redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e , nel caso
comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico
finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di
iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono
stabilite da apposita legge regionale.
(Procedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, ogni progetto di legge
è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall’ Assemblea
regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il progetto di legge dei Consigli provinciali o comunali o di
iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali deve
essere portato all’esame della Assemblea regionale entro tre mesi dalla data di
presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del
giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro
argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne
facciano richiesta almeno un quarto dei Deputati regionali assegnati alla
Regione.
(Decadenza dei progetti di legge)
1. Le proposte di legge presentate al Assemblea regionale
decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.
(Promulgazione
e pubblicazione)
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente
della Regione, ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione.
2. La promulgazione e l’entrata in vigore di una legge approvata
dall’Assemblea possono avvenire anche prima della scadenza dei termini indicati
al comma 1, qualora la legge sia dichiarata urgente dall’ Assemblea a
maggioranza dei suoi componenti.
(Regione
e disciplina comunitaria)
1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla
definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dal Governo nazionale
nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione
ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge
dello Stato che disciplina la designazione dei rappresentanti delle Regioni nei
comitati dell’Unione Europea e la partecipazione delle Regioni alla formazione
della volontà dello Stato in riferimento ai trattati internazionali che
incidono nelle materie di loro competenza.
2. La legge regionale, fermo il potere di rappresentanza del
Presidente della Regione e il diritto dell’ Assemblea regionale ad una
informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le
modalità del concorso della Assemblea regionale allo svolgimento delle attività
di cui al primo comma.
(Potestà
regolamentare)
1. Fatta salva la
potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione esclusiva, la
Regione esercita la potestà regolamentare su ogni materia di legislazione
esclusiva e concorrente, nonché su materie delegate alle Regioni dallo Stato.
2. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare
regionale nella forma di regolamenti esecutivi di leggi regionali, di
regolamenti di attuazione e di integrazione delle leggi regionali, di
regolamenti delegati.
3. La Giunta regionale adotta i regolamenti delegati di cui al
comma 2 sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le
norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
4. Se il regolamento delegato di cui al comma 3 riguarda materie
di competenza degli enti locali, la Giunta è tenuta ad acquisire il parere del
Consiglio delle Autonomie Locali che lo produce entro un termine non superiore
a trenta giorni.
5. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della
Regione e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei
tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.
(Testi
unici)
1 L’Assemblea regionale può, con legge, delegare la Giunta
regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni
riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative (e
regolamentari) da raccogliere nel testo unico e ne dispone l’abrogazione dalla
data di entrata in vigore della disciplina di riordino. La legge indica
l’ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri
direttivi.
2 Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il
testo unico all’Assemblea, che lo approva con unico voto, previo parere di una
commissione speciale appositamente costituita.
3 Nel tempo prefissato per la presentazione all’Assemblea del
testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto
di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto
forma di proposte di modifica alla legge di delega.
1. Qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, la Regione
può promuovere la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
TITOLO
VI
RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI
1. La Regione:
a) informa
la propria attività ai princìpi dell’autonomia, della sussidiarietà, della
responsabilità, della differenziazione, dell’omogeneità, dell’adeguatezza e
dell’efficienza;
b) riconosce
e valorizza la partecipazione degli Enti locali alla sua attività legislativa e
amministrativa, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della
complementarietà delle funzioni;
c) promuove
la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi
Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione.
2. La Regione provvede al conferimento delle funzioni agli Enti
locali nel rispetto del principio di autonomia normativa dei Comuni e delle
Province.
3. La Regione, nella disciplina legislativa dell’esercizio delle
funzioni conferite ai Comuni e alle Province enuncia espressamente i princìpi
che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa.
4. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario, nelle materie di cui all’art. 117, I e II comma e dell’art.
118 della Costituzione, le leggi regionali organizzano, in riferimento ad uno o
più settori organici di competenza regionale, l’esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Province e alle
Comunità Montane, secondo i rispettivi interessi, in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
5. La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi
regionali possono indirizzare gli enti locali nell’esercizio delle funzioni
attribuite e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far
fronte alle nuove spese, nel rispetto delle previsioni dell’art. 45 del
presente Statuto.
6. La delega agli enti locali di funzioni amministrative
attinenti ad esigenze di carattere unitario e l’utilizzazione dei loro uffici
sono disposte dall’Assemblea sulla base di intese con gli enti interessati. La
legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono emanare
direttive ed esercitare poteri di revoca, sostituzione e avocazione e prevede i
mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove
spese.
7. La Regione riconosce negli istituti della programmazione
negoziata uno strumento essenziale di governo, oltre che un’occasione
importante di sviluppo socio-culturale ed economico-territoriale, e partecipa
al processo della negoziazione, nelle varie fasi in cui essa si articola,
d’intesa con il Governo, ed altresì mediante gli accordi con gli enti locali e
con gli altri soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione
degli obiettivi di comune interesse.
8. Ai fini di cui al comma 7, con apposita legge regionale, sono
disciplinate, nell’ambito dei principi dettati dalla legislazione statale, le
procedure, le forme e le modalità dell’adesione della Regione all’intesa
istituzionale, nonché le ulteriori procedure, forme e modalità relative alla stipula
degli accordi e degli istituti applicativi dell’intesa.
9. La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da
parte dei Comuni, promuovendone, con il loro consenso, la fusione e attribuendo
alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio.
(Finanziamento delle funzioni conferite e
delegate)
1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota
delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di
destinazione, per il finanziamento delle funzioni attribuite e delegate,
secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di
perequazione, della capacità di autofinanziamento dell’ente beneficiario, del
fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione
delle strutture organizzative e dell’attività gestionale, nonchè della
promozione dell’esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa
progettualità.
Articolo
46
(Consiglio
delle Autonomie)
1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo
rappresentativo e di consultazione fra degli Enti locali.
2. Il Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e
delle Comunità montane, è composto da un numero di membri non superiore a
quello dell’Assemblea regionale. La
legge garantisce la presenza nel Consiglio dei Presidenti delle Province e dei
Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
3. La legge disciplina modalità e criteri di
composizione e funzionamento dell’organo, ispirandosi, fra l’altro, a criteri
di pluralismo politico nella individuazione dei suoi componenti.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle
proposte di legge attinenti alla determinazione o modifica del riparto delle
competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, alla istituzione
di enti regionali, al bilancio e al programma regionale di sviluppo.
5. Sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali tutte le
altre proposte di legge e di atti generali a carattere programmatorio,
attinenti alle materie di cui al quarto comma.
6. Con il Regolamento interno dell’Assemblea regionale sono
stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per
l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni
permanenti e dell’Assemblea regionale. Nel caso di parere contrario sulle leggi
attinenti alla determinazione o modifica del riparto di competenze tra Regione
ed enti locali, ovvero tra enti locali, l’Assemblea regionale può procedere
alla relativa approvazione con la maggioranza dei Deputati regionali assegnati
alla Regione.
7. Con le modalità previste dal precedente
articolo 36, il Consiglio delle Autonomie, a maggioranza assoluta dei
componenti, attiva l’iniziativa delle leggi regionali.
(Comitato
regionale di controllo)
1. La legge
regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato regionale di
controllo e delle sue sezioni, salvaguardando l'unità di indirizzo e la
continuità dell'azione. (4)
(4) il presente articolo non
può essere inserito nel caso di conferma della modifica del titolo V della
Costituzione.
TITOLO
VII
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
(Princìpi
dell’attività amministrativa regionale)
1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai
princìpi del buon andamento e dell’imparzialità, oltre che alla semplificazione
e alla pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, alla
partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del
procedimento nonché a principi della consensualità dell’azione amministrativa,
nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa
comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure
idonei ad operare il controllo sull’efficienza e l’efficacia dell’attività
amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e
sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i criteri relativi
all’organizzazione della struttura amministrativa uffici regionale in modo da
assicurarne funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto
dei principi di professionalità e di responsabilità, determinandone la
dotazione organica nei ruoli, distinti, dell’Assemblea e della Giunta
regionale.
Articolo
49
(Princìpi
dell’organizzazione amministrativa regionale)
1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale e dei
contratti collettivi di lavoro, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
regionali sono disciplinati da appositi Regolamenti di organizzazione, adottati
dalla Giunta regionale e, per la struttura dell’Assemblea regionale,
dall’Ufficio di Presidenza della stessa.
2. La legge ed i Regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio
di distinzione tra funzioni e compiti di indirizzo e controllo e funzioni e
compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano
l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità
ed operatività, con previsione di formule organizzative funzionali alle
esigenze di programmazione e coordinamento dell’azione amministrativa.
(Dirigenza
regionale)
1. Nel rispetto della legge, l’attività dei dirigenti è ispirata al
principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli
organi elettivi mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è
attribuita ai dirigenti.
2. Ai dirigenti, ai sensi di legge, sono attribuiti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dalla Giunta e, limitatamente all’Assemblea regionale, dal
Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.
3. Ai dirigenti competono l’esercizio di funzioni di direzione,
di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero
l’espletamento di incarichi speciali per l’attuazione degli obiettivi fissati
dagli organi, secondo modalità disciplinate dai Regolamenti di organizzazione.
4. I dirigenti sono responsabili direttamente in ordine alla
realizzazione degli obiettivi della Regione, della relativa correttezza
amministrativa e dell’efficienza della gestione. La responsabilità dirigenziale
è accertata in conformità ai principi di legge e nel rispetto del contratto,
prevedendo idonee sanzioni nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
5. Spetta ai dirigenti organizzare e dirigere l’attività degli
uffici che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di
organizzazione.
6. Nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e
regolamentare, la Regione adegua ai princìpi fissati dal decreto legislativo n.
29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni il regime contrattuale e quello relativo all’attribuzione e alla
revoca degli incarichi dirigenziali, all’accertamento delle responsabilità
dirigenziali e alla comminazione delle sanzioni, nonchè all’istituzione del
ruolo unico dei dirigenti della Regione e del ruolo unico dei dirigenti
dell’Assemblea regionale.
7. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente
conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.
8. Il dirigente cui siano conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale
dirigenziale.
9. Ai fini di cui ai precedenti commi, i dirigenti dispongono in
via esclusiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dalla
Regione; espletano i necessari controlli interni per come previsti dalla
normativa nazionale ed emanano tutti gli atti ed i provvedimenti a ciò
inerenti, compresi quelli ad efficacia esterna che non siano ricompresi
espressamente dalla legge tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi politici.
10. I Regolamenti di organizzazione si conformano ai princìpi di
buon andamento delle attività amministrative, e a tal fine prevedono un sistema
di controlli interni, successivi e concomitanti, nonchè verifiche sul
raggiungimento dei risultati.
TITOLO
VIII
FINANZA,
BILANCIO E DEMANIO
(Autonomia
finanziaria della Regione)
1. L'autonomia finanziaria della Regione, a norma dell’art. 119
della Costituzione e delle leggi della Repubblica, è coordinata con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni.
2. La legge regionale istituisce i tributi propri della Regione e
le imposte regionali.
(Autonomia
finanziaria della Regione)
(*) (articolo
alternativo redatto ai sensi
della modifica del titolo V della Costituzione)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. Al fine di assicurare il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite, la Regione:
a)
dispone di risorse autonome;
b)
stabilisce ed applica tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
c)
dispone di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibili al suo territorio;
d)
accede al fondo perequativo previsto dalla legge
statale per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
e)
accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché
per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo
esercizio dei diritti della persona.
2. La Regione:
a)
ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato;
b)
può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalla
stessa contratti.
3. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
(Ordinamento
contabile)
1. L'ordinamento contabile e il bilancio pluriennale della
Regione sono disciplinati con legge regionale.
2. La durata dell’esercizio finanziario della Regione coincide
con l'anno solare.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale
presenta all’ Assemblea regionale il bilancio di previsione relativo
all'esercizio successivo, cui sono allegati i progetti di bilancio di
previsione degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
4. Entro il 30 novembre l’Assemblea approva, con legge, a
maggioranza dei Deputati regionali assegnati il bilancio preventivo.
5. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dall’Assemblea
regionale con legge per un periodo non superiore a quattro mesi.
6. Con il progetto di bilancio, la Giunta presenta all’Assemblea:
a) un
preventivo di cassa della Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti e a partecipazione regionale;
b) un
preventivo delle spese degli Enti Locali relativo all'esercizio delle funzioni
ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro
uffici;
c) una
relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione
della programmazione economico‑sociale della Regione.
d) il
bilancio triennale di programmazione
Articolo
53
(Conto
consuntivo)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta all’Assemblea
il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
2. L’Assemblea regionale approva il conto consuntivo entro il 30
giugno successivo.
3. Con il conto consuntivo la Giunta presenta all’Assemblea una
relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico‑sociale
della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi
ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari
ed operativi.
4. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea al termine di ogni
trimestre il consuntivo di cassa.
TITOLO
IX
ATTIVITA’
ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese
regionali)
1. La Regione favorisce il concorso dei soggetti privati alla
promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio
territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, assumendo il metodo
della programmazione.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma,
la Regione orienta la sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di tipo
pubblico e promuovendo la programmata dismissione di quelle esistenti,
riservandosi, nelle attività relative alla produzione di beni e servizi, la
sola funzione di indirizzo generale.
3. Solo con legge approvata a maggioranza di due terzi dei
componenti dell’Assemblea regionale, la Regione può istituire enti, aziende e
società regionali, anche a carattere consortile con enti locali o con altre
Regioni, nonchè partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali
poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione
dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine l’Assemblea regionale:
a) nomina i
rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle
imprese a partecipazione regionale;
b) approva
i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e
revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è
assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della
minoranza dell’Assemblea.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla
Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse
disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione
deve essere presentato all’Assemblea regionale prima che inizi la discussione
del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi
ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati,
dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono
allegati al conto consuntivo della Regione stessa.
(Norma transitoria)
1. La legge determina il regime transitorio degli enti, aziende e
società regionali fino alla loro programmata dismissione, salvaguardando i
diritti acquisiti del personale.
TITOLO
X
REVISIONE
DELLO STATUTO
(Revisione
dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dall’Assemblea regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate
dall’Assemblea non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno
dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non
previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
TITOLO
XI
NORME
TRANSITORIE E FINALI
(Norme
transitorie e finali)
1. La
Regione chiede, ai sensi dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione
l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum sulla legge regionale di
revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nonchè
del referendum confermativo di cui all’articolo 34, comma 6. (*)
(*) nel caso dell’opzione A1
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore dello Statuto,
l’Assemblea provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
3. Gli organi della Regione costituiti alla data di promulgazione
del presente Statuto restano in carica sino alla scadenza del termine
.........................
Restano parimenti in carica le
Commissioni costituite alla data di approvazione del presente Statuto. Le
Commissioni si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme da esso previste,
in base a disposizioni del Regolamento interno.
4. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione .
IPOTESI INTEGRATIVE ED
ALTERNATIVE NON RIPORTATE NEL TESTO CHE SI RITENGONO TUTTAVIA MERITEVOLI DI
ATTENZIONE
PROPOSTA N. 1
Comma alternativo al comma 4 dell’art. 7 sul
Referendum abrogativo
4. La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (*)
(*) La disciplina nazionale sul referendum
abrogativo, come anche quella regionale vigente, prevede che esso è valido solo
se ha partecipato la maggioranza degli elettori. E’ una norma, mai messa in
discussione, evidentemente volta a salvaguardare la volontà dell’Assemblea
legislativa, depositaria del mandato popolare.
D’altra parte,
l’innovazione proposta di limitare il quorum al 30 per cento degli aventi
diritto è finalizzata a valorizzare l’istituto del Referendum, significativa
espressione di democrazia ma reso difficile dai meccanismi di raccolta delle
firme e soprattutto dall’alto quorum da raggiungere per la sua validità.
Sussistono,
tuttavia, dubbi sulla legittimità della proposta.
PROPOSTA N. 2
Modifica del secondo e del sesto comma
dell’art. 30 sul
Presidente della Regione
Si propone di
sostituire i termini “a maggioranza assoluta” con “mozione assunta
nelle forme previste dal Regolamento interno dell’Assemblea regionale”.
(*) E’ una valutazione di opportunità politica
PROPOSTA N. 3
Comma aggiuntivo all’art. 31, sulle attribuzioni
del Presidente della Regione
2. Il Presidente della Regione adotta
altresì, nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Regione, in
casi eccezionali ed urgenti e previa deliberazione della Giunta regionale,
decreti aventi valore di legge, che l'Assemblea regionale è chiamata a
convertire in legge regionale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale, pena la decadenza. Tali decreti non sono reiterabili.
(3)
(3) La
giurisprudenza costante della Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità del
decreto legge regionale.
C.C. sent. 28 luglio 1959, n.
50; 9 luglio 1961 n. 32; 14 giugno 1962 n. 51; 23 marzo 1983 n. 69 e 4 aprile
1990 n. 166.
Costante è in tal senso è anche
l'orientamento di autorevole dottrina, fra cui:
L. Paladin, Diritto regionale,
Padova, 2000, p. 360
V. Crisafulli, Lezioni di
diritto costituzionale, Padova, 1984, p. 345
T. Martines, A. Ruggeri,
Lineamenti di diritto regionali, Milano, 2000, p. 240.
Tuttavia, la limitazione
introdotta nella proposta alle “materie di competenza legislativa esclusiva
della Regione”, potrebbe rendere plausibile il potere della decretazione
legislativa in capo al Presidente della Regione.