La
legge di riforma costituzionale, la n. 1 del 1999, ha modificato le norme di
riferimento per le Regioni, introducendo innovazioni di grande rilevanza
(presidenzialismo, stabilizzazione dell'Esecutivo, forte autonomie statutaria),
ma, allo stesso tempo, ha rimesso alle autonomie regionali la possibilità di
disciplinare i propri assetti istituzionali attraverso la revisione degli
statuti, la scelta delle forme di governo, il sistema di elezione dei consigli
regionali e la loro composizione.
Il
dato da cui si è partiti prende spunto
dalle lacune emerse in questo scorcio di legislatura in ordine al c.d.
"Presidenzialismo", che ha inevitabilmente prodotto evidenti
squilibri nell'assetto dei poteri regionali gravati da spinte oligarchiche che
più volte hanno messo in forte discussione il ruolo del Consiglio, svuotato ed
indebolito e, forse, succube dello stesso Esecutivo.
La
presente relazione accompagna due proposte legislative:
1)
Una modifica stralcio dello Statuto;
2)
La nuova legge elettorale regionale.
1)
Le modifiche stralcio sullo Statuto riguardano in particolare:
·
l'articolo 5 con cui si fissa a 50 il numero dei
componenti il consiglio regionale;
·
l'articolo 14 con cui si stabilisce che prima di
procedere alle nomine di competenza del Presidente e della stessa Giunta
regionale venga data comunicazione al Capo dell'opposizione ed alla Commissione
permanente che si devono esprimere entro cinque giorni;
· l'articolo
17 in cui si fissa il numero degli assessori in misura non superiore ad otto:
rimane in capo al Presidente l'onere della nomina e della revoca e lo stesso è
tenuto a nominare un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che gli
subentra in caso di dimissioni. morte o impedimento permanente.
· L'articolo
18 con cui si stabilisce che il Presidente è nominato dei Consiglio regionale e
che l'altro candidato assume le funzioni di capo dell'opposizione;
·
L'articolo 20 in cui è disciplinato l'istituto
della "sfiducia costruttiva” che può essere approvata una sola volta nel
corso della legislatura, pena lo scioglimento;
·
L'articolo 21 In cui si prevede che il Presidente
dimissionario non può essere rieletto nelle carica nei dieci anni successivi
alle dimissioni, a seguito delle quali Il Consiglio è chiamato a confermare la
fiducia all'Esecutivo, nel quale il Vice Presidente assume le funzioni di
Presidente;
·
L’articolo 22 bis con cui è data facoltà ad un
quarto degli elettori di chiedere con referendum la revoca anticipata del
Consiglio regionale purché la richiesta non sia presentata nei primi 24 mesi e
nell'ultimo anno della legislatura.
·
L'articolo 23 prevede che a seguito della
sostituzione di uno o più Assessori il Presidente della G.R. ne dia
comunicazione al Consiglio che, su richiesta di un quinto dei componenti, si
riunisce per un dibattito politico.
·
L'articolo 24 prevede l'istituto della censura nei
confronti di singoli componenti delle Giunta;
·
L'articolo 28 inibisce al Consiglio di deliberare
deleghe alla Giunta su materie di propria competenza, salvo che non siano
prefissati principi e criteri direttivi e per un tempo massimo di un anno.
2)
La proposta di legge elettorale prevede:
- a) sistema elettorale di tipo
proporzionale su liste per circoscrizioni
territoriali coincidenti con le Province, cui vengono attribuiti i seggi
in
ragione
di una predeterminazione nel rapporto popolazione‑componenti del
consiglio regionale in ragione di 50 membri;
- b) quattro quinti dei consiglieri sono
eletti sulla base delle liste provinciali seguendo il metodo del riparto
proporzionale tra le liste concorrenti, mentre il restante quinto ( premio di
maggioranza) viene eletto con modalità legate al risultato raggiunto dalle
coalizioni e, comunque, con l'assegnazione finale sempre per circoscrizione
territoriale provinciale. Sono comunque eletti, in aggiunte, i due candidati
indicati per la Presidenza della Giunta regionale che abbiano ottenuto il
maggior numero di voti.
La
Regione comprende i territori delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio
Calabria, Vibo Valentia e Crotone.
Il
Consiglio regionale, parlamento della Calabria, è composto di 50 consiglieri.
La durata delle legislatura regionale è fissata dalla legge della Repubblica,
ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.
Il
Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto, con voto personale
eguale libero e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale ai
sensi dell'art. 122 della Costituzione.
Articolo 14
(aggiungere alIa fine)
Prima
di procedere alle nomine che lo statuto, la legge regionale o altri atti
normativi rimettano alla loro competenza, il Presidente della Giunta e la
Giunta ne danno comunicazione al capo dell'opposizione consiliare ed alla
Commissione consiliare competente per materia. Quest'ultima si riunisce entro
cinque giorni e, presa in esame la qualificazione e la professionalità della
persona designata per la nomina, rilascia un parere di idoneità. La Giunta è
vincolata a tale parere. Essa può chiedere al Consiglio di disporre
diversamente a maggioranza assoluta dei componenti.
Nel
primo comma sono soppresse le parole "e regolamentari"
La
lett. r è abrogata
La
Giunta è l'organo esecutivo della Regione. Essa è composta dei Presidente e da
un numero di assessori non superiore a otto. Essa opera collegialmente.
Il
Presidente della Giunta dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Il
Presidente nomina, tra i consiglieri regionali, gli altri componenti della
Giunta, attribuisce loro la responsabilità di dipartimenti per settori omogenei
e ne dispone, in caso di contrasto con la linea politica giuntale, la revoca.
Il
Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente, che lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra automaticamente
nell'incarico in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni per ragioni
personali.
Il
Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta
successiva alla costituzione dell'ufficio di presidenza dei Consiglio ai sensi
dell'art. 7.
L'elezione
è preceduta dalla presentazione di candidature alla carica di presidente da
parte di almeno 10 consiglieri. L'elezione ha luogo e scrutinio segreto.
Nel
primo scrutinio è eletto presidente il candidato che consegue la maggioranza
assoluta dei voti. Qualora nessun candidato sia eletto in tale scrutinio, si
procede immediatamente ad un ballottaggio tra i due candidati più votati.
Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in
caso, di parità, quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze quale
candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale.
Il
candidato alla carica di Presidente delle Giunta che ottenga il maggior numero
di voti dopo quello eletto assume le funzioni di capo dell'opposizione
regionale. Il Presidente delle Giunta lo informa preventivamente di tutte le
decisioni politiche rilevanti e lo consulta riservatamente ove ciò sia
necessario per il bene della Regione.
Il
mandato della Giunta regionale e del suo presidente coincide con quello della
legislatura consiliare.
Il
Consiglio regionale può approvare une mozione di sfiducia al Presidente della
Giunta solo indicando nella mozione il nome del nuovo candidato alla
Presidenza. La mozione deve essere sottoscritta da un quinto dei consiglieri
regionali e non può essere posta in votazione prima di tre giorni dal deposito
di essa presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il voto avviene
entro sette giorni dal deposito della mozione. La mozione deve contenere le
motivazioni in virtù delle quali viene votata la sfiducia al Presidente della
Giunta. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata a
maggioranza assoluta dei consiglieri. In caso di reiezione della mozione, i
presentatori non possono proporre una nuova mozione di sfiducia prima che siano
decorsi dodici mesi dal voto della precedente.
La
mozione di sfiducia costruttiva di cui al presente articolo può essere
approvata una sola volta per legislatura. Contro la Giunta eletta ai sensi del
comma precedente, può essere presentata una mozione di sfiducia semplice, alla
quale si applicano le norme previste dal
comma precedente, in quanto compatibili. Se tale mozione è approvata, il
Consiglio regionale è sciolto e il Presidente del Consiglio regionale fissa la
data delle nuove elezioni consiliari.
Le
dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Presidente del
Consiglio regionale.
Il
Presidente della Giunta dimissionario non è rieleggibile alla carica né ad
altro ufficio pubblico regionale nei dieci anni successivi alle dimissioni.
Sono fatti salvi i gravi motivi di salute e i motivi strettamente personali.
In
caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Consiglio regionale si
riunisce entro tre giorni per esprimere la conferma della fiducia alla Giunta
dimissionaria, nella quale il vice presidente uscente assume le funzioni di
Presidente della Giunta. La fiducia si intende confermata se, in tale seduta,
non è sottoposta al voto dei consiglieri una mozione costruttiva ai sensi
dell'art. 20.
Articolo 22
In
ogni momento, il Presidente della Giunta regionale può chiedere di sciogliere
anticipatamente il Consiglio regionale. Tale decisione è comunicata
preventivamente al capo dell'opposizione regionale ed è discussa dalla Giunta;
esso è oggetto di un dibattito politico in Consiglio regionale che si determina
e maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il
Presidente della Giunta non può chiedere lo scioglimento se è stata depositata
una mozione di cui all'art. 20.
In
caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, ai sensi dei commi
precedenti e dell'art. 126 della Costituzione, come pure in ogni altro caso di
cessazione anticipata del Consiglio stesso, il Consiglio e la Giunta restano in
carica per il disbrigo degli affari correnti, sino alla elezione dei successori.
A seguito dì gravi inadempienze, il Consiglio può, a maggioranza dei due terzi,
sostituire provvisoriamente la Giunta ed il suo Presidente, nelle more
dell'elezione del nuovo Consiglio e della nuova Giunta.
Un
quarto degli elettori della Regione può richiedere la revoca anticipata dei
Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente. Tale proposta non può
essere presentata nei primi 24 mesi e nell'ultimo anno della legislatura. Se
approvata a maggioranza assoluta degli elettori, in un referendum cui abbia
preso parte almeno la meta degli aventi diritto al voto, tale proposta comporta
lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni
consiliari. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 22.
Una
legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale,
regola l'esercizio di questo diritto popolare.
In caso di cessazione dalla carica di un assessore, il
Presidente della Giunta nomina Il successore e ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva.
Sulla nomina del nuovo assessore può avere luogo, su richiesta
di un quinto dei consiglieri, un dibattito politico.
Il Consiglio regionale può esprimere voti di censura nei
confronti di singoli componenti della Giunta, diversi dal Presidente. Tali voti
sono espressi con mozione motivata, votata per appello nominale e posta in
votazione non prima di due giorni e non dopo sette giorni dal suo deposito
presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il voto avviene a
scrutinio segreto e non obbliga l'assessore destinatario di esso a presentare
le dimissioni dalla carica.
E' aggiunta la lettera :
n) adotta i regolamenti regionali, che sono comunicati al
Consiglio regionale, il quale li prende in esame e può formulare, entro 15
giorni dalla comunicazione, un parere motivato.
Su
tale parere il Consiglio regionale delibera in via definitiva, motivando nei
casi in cui non intende conformarvisi. Dopo la seconda deliberazione da parte
della Giunta i regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta.
Il Consiglio regionale non può delegare alla Giunta l'adozione
di atti con forza di legge se non con determinazione di principi e criteri
direttivi, per un tempo massimo di un anno e su oggetti individuati nella legge
di delegazione. La Giunta adotta uno schema di decreto legislativo delegato e
lo sottopone al Consiglio per un parere un mese prima della scadenza della
delega. Qualora il Consiglio formuli osservazioni sul decreto delegato, la
Giunta è tenuta a conformarvisi, salvo rinunciare all'adozione dell'atto.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, qualora il
Consiglio non sia in grado di adempiere, la Giunta può adottare provvedimenti
provvisori, con forza di legge, i quali sono pubblicati sul bollettino
ufficiale della Regione ed entrano immediatamente in vigore. Il Presidente
della Giunta ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale, il quale è
convocato appositamente entro cinque giorni, anche se sciolto, e al Governo
della Repubblica. I provvedimenti adottati ai sensi del presente comma perdono efficacia sin dall'inizio se
non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione e non possono in nessun caso essere reiterati. Il regolamento del
Consiglio regionale prevede norme idonee e consentire che una deliberazione del
Consiglio abbia effettivamente luogo entro tale termine.
La
lettera b è così sostituita:
b)
promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali
e indice i
referendum previsti dei presente statuto;
L'iniziativa
dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio spetta alla Giunta
a ciascun consigliere
regionale.
I regolamenti regionali vengono emanati dal
Presidente della giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art.
38 lett. n)
e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione,
secondo le modalità
previste per le leggi
regionali, in quanto
applicabili.