Proposta di legge Statutaria n.3/VII

 

MODIFICHE STRALCIO DELLO STATUTO REGIONALE

 

RELAZIONE

 

La legge di riforma costituzionale, la n. 1 del 1999, ha modificato le norme di riferimento per le Regioni, introducendo innovazioni di grande rilevanza (presidenzialismo, stabilizzazione dell'Esecutivo, forte autonomie statutaria), ma, allo stesso tempo, ha rimesso alle autonomie regionali la possibilità di disciplinare i propri assetti istituzionali attraverso la revisione degli statuti, la scelta delle forme di governo, il sistema di elezione dei consigli regionali e la loro composizione.

Il dato da cui si è  partiti prende spunto dalle lacune emerse in questo scorcio di legislatura in ordine al c.d. "Presidenzialismo", che ha inevitabilmente prodotto evidenti squilibri nell'assetto dei poteri regionali gravati da spinte oligarchiche che più volte hanno messo in forte discussione il ruolo del Consiglio, svuotato ed indebolito e, forse, succube dello stesso Esecutivo.

La presente relazione accompagna due proposte legislative:

1)            Una modifica stralcio dello Statuto;

2)            La nuova legge elettorale regionale.

 

1) Le modifiche stralcio sullo Statuto riguardano in particolare:

·        l'articolo 5 con cui si fissa a 50 il numero dei componenti il consiglio regionale;

·        l'articolo 14 con cui si stabilisce che prima di procedere alle nomine di competenza del Presidente e della stessa Giunta regionale venga data comunicazione al Capo dell'opposizione ed alla Commissione permanente che si devono esprimere entro cinque giorni;

·   l'articolo 17 in cui si fissa il numero degli assessori in misura non superiore ad otto: rimane in capo al Presidente l'onere della nomina e della revoca e lo stesso è tenuto a nominare un Vice Presidente che lo sostituisce in  caso di assenza o impedimento e che gli subentra in caso di dimissioni. morte o impedimento permanente.

·   L'articolo 18 con cui si stabilisce che il Presidente è nominato dei Consiglio regionale e che l'altro candidato assume le funzioni di capo dell'opposizione;

·        L'articolo 20 in cui è disciplinato l'istituto della "sfiducia costruttiva” che può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura, pena lo scioglimento;

·        L'articolo 21 In cui si prevede che il Presidente dimissionario non può essere rieletto nelle carica nei dieci anni successivi alle dimissioni, a seguito delle quali Il Consiglio è chiamato a confermare la fiducia all'Esecutivo, nel quale il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente;

·        L’articolo 22 bis con cui è data facoltà ad un quarto degli elettori di chiedere con referendum la revoca anticipata del Consiglio regionale purché la richiesta non sia presentata nei primi 24 mesi e nell'ultimo anno della legislatura.

·        L'articolo 23 prevede che a seguito della sostituzione di uno o più Assessori il Presidente della G.R. ne dia comunicazione al Consiglio che, su richiesta di un quinto dei componenti, si riunisce per un dibattito politico.

·        L'articolo 24 prevede l'istituto della censura nei confronti di singoli componenti delle Giunta;

·        L'articolo 28 inibisce al Consiglio di deliberare deleghe alla Giunta su materie di propria competenza, salvo che non siano prefissati principi e criteri direttivi e per un tempo massimo di un anno.

 

2) La proposta di legge elettorale prevede:

-        a) sistema elettorale di tipo proporzionale su liste per circoscrizioni       territoriali coincidenti con le Province, cui vengono attribuiti i seggi in

ragione di una predeterminazione nel rapporto popolazione‑componenti del consiglio regionale in ragione di 50 membri;

-        b) quattro quinti dei consiglieri sono eletti sulla base delle liste provinciali seguendo il metodo del riparto proporzionale tra le liste concorrenti, mentre il restante quinto ( premio di maggioranza) viene eletto con modalità legate al risultato raggiunto dalle coalizioni e, comunque, con l'assegnazione finale sempre per circoscrizione territoriale provinciale. Sono comunque eletti, in aggiunte, i due candidati indicati per la Presidenza della Giunta regionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

 

Articolo 2

 

La Regione comprende i territori delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone.

 

Articolo 5

 

Il Consiglio regionale, parlamento della Calabria, è composto di 50 consiglieri. La durata delle legislatura regionale è fissata dalla legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto, con voto personale eguale libero e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.

 

Articolo 14

(aggiungere alIa fine)

 

Prima di procedere alle nomine che lo statuto, la legge regionale o altri atti normativi rimettano alla loro competenza, il Presidente della Giunta e la Giunta ne danno comunicazione al capo dell'opposizione consiliare ed alla Commissione consiliare competente per materia. Quest'ultima si riunisce entro cinque giorni e, presa in esame la qualificazione e la professionalità della persona designata per la nomina, rilascia un parere di idoneità. La Giunta è vincolata a tale parere. Essa può chiedere al Consiglio di disporre diversamente a maggioranza assoluta dei componenti.

 

Articolo 16

 

Nel primo comma sono soppresse le parole "e regolamentari"

La lett. r è abrogata

 

Articolo 17

 

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione. Essa è composta dei Presidente e da un numero di assessori non superiore a otto. Essa opera collegialmente.

Il Presidente della Giunta dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Il Presidente nomina, tra i consiglieri regionali, gli altri componenti della Giunta, attribuisce loro la responsabilità di dipartimenti per settori omogenei e ne dispone, in caso di contrasto con la linea politica giuntale, la revoca.

 

Il Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra automaticamente nell'incarico in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni per ragioni personali.

 

Articolo 18

 

Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla costituzione dell'ufficio di presidenza dei Consiglio ai sensi dell'art. 7.

L'elezione è preceduta dalla presentazione di candidature alla carica di presidente da parte di almeno 10 consiglieri. L'elezione ha luogo e scrutinio segreto.

Nel primo scrutinio è eletto presidente il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato sia eletto in tale scrutinio, si procede immediatamente ad un ballottaggio tra i due candidati più votati. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso, di parità, quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze quale candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale.

Il candidato alla carica di Presidente delle Giunta che ottenga il maggior numero di voti dopo quello eletto assume le funzioni di capo dell'opposizione regionale. Il Presidente delle Giunta lo informa preventivamente di tutte le decisioni politiche rilevanti e lo consulta riservatamente ove ciò sia necessario per il bene della Regione.

 

Articolo 20

 

Il mandato della Giunta regionale e del suo presidente coincide con quello della legislatura consiliare.

Il Consiglio regionale può approvare une mozione di sfiducia al Presidente della Giunta solo indicando nella mozione il nome del nuovo candidato alla Presidenza. La mozione deve essere sottoscritta da un quinto dei consiglieri regionali e non può essere posta in votazione prima di tre giorni dal deposito di essa presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il voto avviene entro sette giorni dal deposito della mozione. La mozione deve contenere le motivazioni in virtù delle quali viene votata la sfiducia al Presidente della Giunta. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri. In caso di reiezione della mozione, i presentatori non possono proporre una nuova mozione di sfiducia prima che siano decorsi dodici mesi dal voto della precedente.

La mozione di sfiducia costruttiva di cui al presente articolo può essere approvata una sola volta per legislatura. Contro la Giunta eletta ai sensi del comma precedente, può essere presentata una mozione di sfiducia semplice, alla quale si applicano le norme previste dal comma precedente, in quanto compatibili. Se tale mozione è approvata, il Consiglio regionale è sciolto e il Presidente del Consiglio regionale fissa la data delle nuove elezioni consiliari.

 

Articolo 21

 

Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Presidente del Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta dimissionario non è rieleggibile alla carica né ad altro ufficio pubblico regionale nei dieci anni successivi alle dimissioni. Sono fatti salvi i gravi motivi di salute e i motivi strettamente personali.

In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Consiglio regionale si riunisce entro tre giorni per esprimere la conferma della fiducia alla Giunta dimissionaria, nella quale il vice presidente uscente assume le funzioni di Presidente della Giunta. La fiducia si intende confermata se, in tale seduta, non è sottoposta al voto dei consiglieri una mozione costruttiva ai sensi dell'art. 20.

 

Articolo 22

 

In ogni momento, il Presidente della Giunta regionale può chiedere di sciogliere anticipatamente il Consiglio regionale. Tale decisione è comunicata preventivamente al capo dell'opposizione regionale ed è discussa dalla Giunta; esso è oggetto di un dibattito politico in Consiglio regionale che si determina e maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Presidente della Giunta non può chiedere lo scioglimento se è stata depositata una mozione di cui all'art. 20.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, ai sensi dei commi precedenti e dell'art. 126 della Costituzione, come pure in ogni altro caso di cessazione anticipata del Consiglio stesso, il Consiglio e la Giunta restano in carica per il disbrigo degli affari correnti, sino alla elezione dei successori. A seguito dì gravi inadempienze, il Consiglio può, a maggioranza dei due terzi, sostituire provvisoriamente la Giunta ed il suo Presidente, nelle more dell'elezione del nuovo Consiglio e della nuova Giunta.

 

Articolo 22 bis

 

Un quarto degli elettori della Regione può richiedere la revoca anticipata dei Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente. Tale proposta non può essere presentata nei primi 24 mesi e nell'ultimo anno della legislatura. Se approvata a maggioranza assoluta degli elettori, in un referendum cui abbia preso parte almeno la meta degli aventi diritto al voto, tale proposta comporta lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni consiliari. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 22.

Una legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale, regola l'esercizio di questo diritto popolare.

 

Articolo 23

 

In caso di cessazione dalla carica di un assessore, il Presidente della Giunta nomina Il successore e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Sulla nomina del nuovo assessore può avere luogo, su richiesta di un quinto dei consiglieri, un dibattito politico.

 

Articolo 24

 

Il Consiglio regionale può esprimere voti di censura nei confronti di singoli componenti della Giunta, diversi dal Presidente. Tali voti sono espressi con mozione motivata, votata per appello nominale e posta in votazione non prima di due giorni e non dopo sette giorni dal suo deposito presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il voto avviene a scrutinio segreto e non obbliga l'assessore destinatario di esso a presentare le dimissioni dalla carica.

 

Articolo 27

 

E' aggiunta la lettera :

n) adotta i regolamenti regionali, che sono comunicati al Consiglio regionale, il quale li prende in esame e può formulare, entro 15 giorni dalla comunicazione, un parere motivato.

Su tale parere il Consiglio regionale delibera in via definitiva, motivando nei casi in cui non intende conformarvisi. Dopo la seconda deliberazione da parte della Giunta i regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta.

 

Articolo 28

 

Il Consiglio regionale non può delegare alla Giunta l'adozione di atti con forza di legge se non con determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo massimo di un anno e su oggetti individuati nella legge di delegazione. La Giunta adotta uno schema di decreto legislativo delegato e lo sottopone al Consiglio per un parere un mese prima della scadenza della delega. Qualora il Consiglio formuli osservazioni sul decreto delegato, la Giunta è tenuta a conformarvisi, salvo rinunciare all'adozione dell'atto.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, qualora il Consiglio non sia in grado di adempiere, la Giunta può adottare provvedimenti provvisori, con forza di legge, i quali sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione ed entrano immediatamente in vigore. Il Presidente della Giunta ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale, il quale è convocato appositamente entro cinque giorni, anche se sciolto, e al Governo della Repubblica. I provvedimenti adottati ai sensi del presente comma perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla

loro  pubblicazione  e non possono in nessun caso essere reiterati. Il regolamento del Consiglio regionale prevede norme idonee e consentire che una deliberazione del Consiglio abbia effettivamente luogo entro tale termine.

 

Articolo 29

 

La lettera b è così sostituita:

b) promulga  le  leggi  ed  emana  i  regolamenti  regionali  e  indice  i  referendum previsti dei presente statuto;

Articolo 38

 

L'iniziativa dei provvedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Consiglio spetta alla  Giunta  a  ciascun  consigliere  regionale.

I  regolamenti   regionali  vengono  emanati dal  Presidente della giunta regionale, secondo  quanto  previsto  dall'art.  38  lett.  n)  e  sono  pubblicati   sul   Bollettino Ufficiale della  Regione,  secondo  le  modalità  previste  per  le leggi  regionali,  in quanto applicabili.