Progetto di legge n. 283/5^
NORME PER LISTITUZIONE E LA GESTIONE DI AREE PROTETTE NELLA REGIONE CALABRIA
RELAZIONE
La presente proposta di legge-quadro regionale è diretta emanazione dell'analoga legge nazionale n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle protette", a cui sono chiamate ad adeguarsi tutte le Regioni italiane.
La regione Calabria è purtroppo, tra le ultime, e poche, a non aver ancora ottemperato a tale adempimento, pur avendo, nel suo esterno territorio, aree naturali e beni ambientali di inestimabile valore.
La legge regionale proposta è di disciplina dell'intero comparto delle aree protette e dei parchi regionali, sia in termini di salvaguardia e di tutela del territorio e delle sue risorse, sia in termini di programmazione d'interventi, naturalistici, culturali ed economici, e di gestione.
La considerazione di fondo che ha ispirato la presente proposta di legge è che la Calabria è una regione nella quale è necessario, anzi obbligato, instaurare un "sistema"-parchi, in grado di coniugare, sinergicamente, aspetti ambientali e naturali (flora, fauna, suolo, risorse idriche, beni culturali etc.), in termini di conservazione e tutela, con aspetti di sviluppo economico e produttivo eco-compatibile (settori agricolo, turistico, agrituristico, artigianale, etc.).
La Calabria, "regione-parco", anche per la presenza rilevante di tre parchi nazionali (Sila, Pollino e Aspromonte) di notevoli estensioni e di un grande parco regionale - Delle Serre - istituito con legge regionale n. 48 del 1990, ma lo diventerà ancor di più, e ciò rientra tra le finalità precipue della presente legge, se sarà in grado di mutare un metodo di gestione del suo territorio non a soli fini di sfruttamento.
In Calabria, ed altrove, oggi, si può e si deve affermare con forza che si è passati da una concezione basata esclusivamente su principi di pura e semplice conservazione ad una visione ecologica globale per la quale il parco (o l'area protetta in genere), nazionale e/o regionale, è considerato come un'entità territoriale nella quale sono presenti elementi naturali ed antropizzati per i quali sono necessari non solo atti di tutela, ma anche interventi di pianificazione e gestione che rendono necessari il perpetuarsi delle risorse naturali, delle attività tradizionali e delle condizioni di vita, che rappresentano cultura ed entità peculiari.
Principi ispiratori e filosofia di fondo della presente legge si possono quindi riassumere nei seguenti concetti fondamentali:
- conservazione e tutela degli ecosistemi naturali e dei paesaggi umani, nonchè delle risorse storiche e culturali, tramiti appropriati vincoli (derivanti e contenuti nella Legge-quadro nazionale 394 del 1991), che garantiscano usi limitati e compatibili delle risorse tramite una "difesa attiva", cioè interventi di ripristino e riqualificazione degli equilibri naturali e naturali-antropizzati;
- Valorizzazione delle attività tradizionali peculiari dell'area interessata, arrestando, il più possibile, soprattutto per la tipologia dei parchi naturali, i diversi fenomeni di sfruttamento ed uso proprio delle risorse e mantenendo migliorando soprattutto programmi ed attività agrosilvopastorali;
- promozione di attività ricreative compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale, per permettere una fruizione ottimale e rispettosa dell'area;
- attivare iniziative per l'informazione e l'educazione ambientale, soprattutto a cura delle Associazioni ambientalistiche operanti in Calabria, per far conoscere i valori dell'area ed indirizzare gli utenti/visitatori verso corretti comportamenti; infine,
- promozione di ricerca scientifica.
La presente proposta di legge-quadro regionale recante "Norme per 1' istituzione e la gestione di aree protette in Calabria" , redatta a cura dell'Associazione ambientalista Amici della Terra, sede regionale di Cosenza, in collaborazione con altre Associazioni ambientalistiche (Italia Nostra, Legambiente e WWF - Fondo mondiale per la Natura) e dell'Università di Calabria, e con la consulenza dell'Ufficio Parchi della Regione Piemonte e del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, individua quattro tipologie diverse di aree protette in Calabria: i parchi naturali, di grande estensione, le risorse naturali (a protezione integrale ed a protezione orientata), i parchi pubblici comunali ed intercomunali, i ricadenti nel territori di aree urbane ed, infine, i monumenti naturali, a tutela di entità puntuali aventi interesse paesistico, naturale, storico (es.: grotte, calanchi etc.).
La proposta di legge regionale definisce il primo Programma regionale delle aree protette ed istituisce, da subito, un primo nucleo di parchi e riserve naturali, in tutta la regione, comprensivi, tra gli altri, dei Parchi del Patire e Palombara (CS), di Capo Vaticano e Monte Poro (VV), di Monte Caloria e Catena Costiera (CS), di S. Elia (RC) ed ancora del Parco fluviale del Crati (CS), delle isole di Dino e Cirella (CS), del lago dell'Angitola (CZ).
La gestione delle aree protette è affidata, quasi sempre alle stesse Comunità del parco, formate da rappresentanti di Enti locali, Associazioni ambientaliste ed Università ed Istituzioni scientifiche e di ricerca.
La stessa legge regionale prevede l'istituzione di un Ufficio regionale per le aree protette, con sede presso l'Assessorato regionale all'Ambiente ed in ogni provincia calabrese ed un Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette, con esperti designati prevalentemente delle Università calabresi, il quale assisterà, tra l'altro, la Regione Calabria nei diversi programmi di interventi nell'ambito del "sistema" parchi così, per legge, delineato.TITOLO I
Finalità e tipologieArt. 1
(Finalità)1. Nell'ambito di una politica diretta alla razionale gestione delle risorse del territorio, la Regione Calabria promuove l'istituzione e la gestione di parchi, riserve, monumenti naturali per la conservazione e la salvaguardia del suo patrimonio naturale ed ambientale.
Art. 2
(Tipologie delle aree protette)1. Nell'ambito della presente legge sono individuate le seguenti tipologie di aree protette:
a) parchi naturali; sono istituiti su zone del territorio regionale ampie, anche contenenti centri urbani;
b) riserve naturali; sono istituite su aree o territori regionali di limitata estensioni e màbatrmontenenti centri urbani e sono divise in:
- riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e di conservare in modo assoluto la natura e l'ambiente;
- riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura e nelle quali sono consentiti solo gli interventi umani relativi a tali scopi;
c) monumenti naturali; sono istituiti per la tutela di entità puntuali aventi interesse paesistico, naturale, estetico, storico etc.
d) parchi pubblici comunali o intercomunali; sono istituiti in zone in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturale ed ambientale conservato ed ubicati, preferibilmente, in aree urbane.
2. Di seguito le tipologie riportate nel presente articolo verranno indicate col termine di area protetta.TITOLO III
Programmazione regionale e procedure istitutiveArt. 3
(Programma regionale delle aree protette)1. La Giunta regionale predispone un programma delle aree protette tenuto conto di indicazioni e di proposte formulate da enti locali, università ed istituzioni di ricerca, associazioni ambientaliste.
2. Il programma definisce le caratteristiche delle aree per le quali si propone l'intervento di protezione, gli scopi, i relativi riferimenti cartografici e le prime norme di salvaguardia a tutela delle peculiarità naturali ed ambientali dell'area interessata al provvedimento istitutivo.
3. Il programma regionale delle aree protette ha validità triennale.
4. Alla scadenza, la Giunta regionale ha la possibilità di apportare aggiornamenti e/o integrazioni, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette.Art. 4
(Primo programma ed elenco regionale delle aree protette).1. In prima applicazione applicazione della presente legge si approva l'allegato elenco n. 1 (uno) che costituisce il primo Programma regionale delle aree protette della Calabria, per come previsto dalla presente legge.
2. Si istituiscono le aree protette contenute nell'allegato elenco n. 2 (due), correlate da quanto stabilito nel successivo art. 5, comma 3 della presente legge.Art. 5
(Procedimento per l'istituzione delle aree protette)1. La Regione Calabria entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Programma regionale delle aree protette istituisce, con specifici provvedimenti legislativi, le aree protette contenute nel Programma stesso.
2. Nellapplicazione del primo Programma, per come indicato nel precedente art. 4, comma 1, il periodo massimo per l'istituzione delle aree protette in esso contenute è fissato in quarantotto mesi.
3. La legge istitutiva delle aree protette stabilisce:
a) la perimetrazione;
b) le prime misure di salvaguardia da applicarsi all'interno dell'area protetta, quali sono desumibili dalle vigenti normative nazionali in materia e con eventuali indicazioni più restrittive formulate dal Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette;
c) le indicazioni circa l'Ente di gestione; d) la sede amministrativa, da individuarsi, preferibilmente, entro i confini dell'area protetta;
e) la valutazione di massima degli oneri finanziari di primo impianto e di gestione.TITOLO III
Piano territoriale d'interventiArt. 6
(Piano territoriale d'interventi. Contenuto)1. Il piano territoriale d'interventi dell'area protetta formula il quadro generale dell'assetto del territorio soggetto a tutela, indicando le priorità e gli obiettivi generali e di settore e precisando, tramite zonizzazioni e vocazioni d'uso, le norme, i parametri, i vincoli e le destinazioni da osservare entro i confini dell'area, con gli interventi da programmare per una sua migliore gestione e fruizione.
2. Il Piano dovrà, altresì, contenere il Regolamento dell'area protetta, di disciplina delle attività praticabili e di accesso.Art. 7
(Adozione ed approvazione del Piano territoriale d'interventi)1. La redazione del Piano territoriale d'interventi viene promossa dalla Giunta regionale tramite il proprio Assessorato all'Ambiente, entro sei mesi dall'istituzione dell'area protetta.
2. Il Piano viene adottato dall'Ente di gestione dell'area protetta.
3. Il Piano viene depositato in sede dell'Ente di gestione, nonchè nella Segreteria di ogni comune territorialmente interessato, dove resta a disposizione dei cittadini residente per un mese, durante il quale chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentarne osservazioni.
4. Alla scadenza di tale periodo il Piano, unitamente ad eventuali osservazioni, previo parere del Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette, viene inoltrato alla Giunta regionale, che lo approva entro sei mesi dal suo invio, trascorso il quale si ritiene tacitamente approvato.Art. 8
(Efficacia del Piano territoriale d'interventi)1. Le previsioni del Piano territoriale d'interventi che comportano vincoli di carattere generale e particolare sono immediatamente precettive sin dalla sua approvazione.
2. Esse prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali e sostituiscono, per le zone interessate, le previsioni dei piani territoriali sovracomunali.
3. I Comuni interessati all'area protetta devono comunque adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano entro sei mesi dalla sua approvazione, trascorsi i quali si ritengono tacitamente adeguati.TITOLO IV
Ente di gestioneArt. 9
(Ente di gestione)1. L'Ente di gestione dell'area protetta è organismo di programmazione e di coordinamento territoriale e di interventi.
2. L'Ente è gestito, ove non espresso diversamente, da un Consiglio direttivo formato da un presidente e da quattro membri designati, tra persone particolarmente qualificate ed esperte in materia di protezione della natura, i primi due dagli enti locali interessati a livello di provincia, comune e comunità montana e gli altri due dalle università e di istituzioni scientifiche e dalla associazione ambientalistiche più rappresentative e presenti nel territorio dell'area protetta.
3. Il presidente ed i membri il Consiglio direttivo sono nominati dalla Giunta regionale, che approva anche lo Statuto dell'Ente.
4. Il Consiglio direttivo dell'area protetta dura in carica per cinque anni.
5. La Giunta regionale potrà affidare la gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, anche ad un unico ente, pubblico e/o privato, università ed istituzione scientifica o associazione ambientalistica, che avrà assegnati tutti i poteri ed i compiti dell'Ente di gestione di cui al presente articolo.Art. 10
(Compiti dell'Ente di gestione)1. L'Ente di gestione provvede all'organizzazione della struttura tecnica ed amministrativa idonea al buon funziona mento dell'area protetta.
2. L'Ente di gestione svolge tutti i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, nonché dalla legge istitutiva dell'area protetta.
3. In particolare, l'Ente di gestione:
a) adotta il Piano territoriale d'interventi e ne assicura l'esecuzione;
b) promuove gli espropri o altre forme di acquisizione di aree secondo le indicazioni del Piano territoriale d'interventi;
c) vigila sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno dell'area protetta e provvede all'irrogazione di sanzioni relative alle violazioni degli stessi;
d) promuove, di concreto col Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette, lo studio e la conoscenza dell'ambiente, finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio soggetto a vincolo;
e) stipula convenzioni per i servizi e la ricerca con enti, università ed istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste, società, pubbliche e private, fondazioni etc. ;
f) approva, annualmente, il rapporto consuntivo e preventivo di gestione e di spesa;
g) assume e nomina il direttore ed il personale dell'area protetta, incarica collaboratori, esperti, favorendo anche, attività e prestazioni del volontariato;
h) approva il Regolamento provvisorio dell'area protetta, prima dell'approvazione di quello definitivo previsto dal precedente art. 5, comma 2.TITOLO V
Personale e sorveglianzaArt. 11
(Personale)1. L'Ente di gestione si dota di propria struttura tecnico-amministrativa, con proprio personale assunto, in un ambito di coordinamento e di concertazione con l'Ufficio regionale delle aree protette ed il Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette.
Art. 12
(Sorveglianza)1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni contenute nella presente legge, dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette, nonchè dalle leggi nazionali e la sorveglianza sono esercitati dall'Ente di gestione attraverso il proprio personale assunto e coordinerà, altresì, attività di sorveglianza effettuate, all'interno dell'area protetta, da personale e soggetti diversi da quelli espressi in precedenza.
TITOLO VI
SanzioniArt. 13
(Sanzioni)1. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali, a chiunque violi le prescrizioni poste dagli strumenti attuativi delle aree protette, è applicata una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire diecimilioni, oltre alla sospensione di eventuali lavori, la rimozione di quanto eventualmente costruito e la riduzione in pristino, a spese del trasgressore, attraverso un disciplinare sanzionatorio contenuto nel regolamento dell'area protetta.
2. I trasgressori sono tenuti, comunque, alla restituzione di quanto indebitamente asportato dell'area protetta, compresi eventuali animali abbattuti.TITOLO VII
Spese di gestione e spese di investimento e sviluppoArt. 14
(Spese di gestione)1. Gli Enti di gestione dell'area protetta provvedono alle spese necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli scopi e delle finalità istitutive, ivi compreso il personale, mediante:
a) i contributi della Regione Calabria suddivisi in funzione dell'estensione territoriale della singola area protetta;
b) i contributi dei soggetti rappresentati nel Consiglio direttivo dell'Ente di gestione a livello di enti pubblici;
c) i contributi versati ad altro titolo dai medesimi e da enti privati; d) gli introiti derivanti da rendite patrimoniali, dalle attività di gestione, nonchè dalle sanzioni comminate ai sensi del precedente art. 13.Art. 15
(Contributi regionali per spese di investimento e di sviluppo)1. La Regione Calabria, allo scopo di sostenere le spese di investimento occorrenti agli Enti di gestione delle aree protette, concede a detti Enti dei contributi per le seguenti finalità:
a) opere di protezione attiva, restauro e manutenzione di aree di particolare pregio naturlistico, ambientale e culturale in genere, ricomprese entro i confini delle stesse aree protette;
b) interventi selvicolturali ed agricoli, alternative e a carattere sperimentale;
c) Acquisizione di proprietà, anche mediante esproprio, di aree o edifici di particolare pregio, purchè ricompresi entro i confini delle stesse aree protette;
d) opere di sistemazione e segnalazione di sentieri naturalistici, inseriti nel territorio dell'area protetta, di aree pedonali di sosta, di camminamenti, di capanni di osservazioni, di ostelli e foresterie ed in generale strutture di servizio per una migliore fruibilità, conoscenza e protezione dell'area protetta;
e) opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, purchè ricomprese entro i confini della stessa area protetta;
f) attività culturali, scientifiche, di ricerca naturalistica, escursionistiche ed agrituristiche etc.TITOLO VIII
Ufficio regionale per le aree protetteArt. 16
(Ufficio regionale per le aree protette)1. La Giunta regionale con proprio provvedimento istituirà, entro e non oltre se mesi dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio regionale per le aree protette, con sede all'interno dell'Assessorato regionale all'Ambiente ed articolazioni territoriali presso ogni provincia.
2. L'Ufficio, regionale e le articolazioni provinciali, avrà compiti di coordinamento delle attività e dei programmi degli Enti di gestione e della stessa Regione Calabria e degli enti locali in tema di protezione della natura.
3. L'Ufficio regionale per le aree protette avrà funzioni di coordinamento del personale impiegato presso gli Enti di gestione delle aree protette.
4. Criteri di funzionamento dell'Ufficio, contributi, personale, rapporti con le province e gli altri enti locali, saranno espressamente indicati nel predetto provvedimento di istituzione.TITOLO IX
Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protetteArt. 17
(Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette)1. Con la presente legge si istituisce il Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette.
2. Il Comitato à formato da esperti in materie di protezione della natura pariteticamente individuati e designati dalle università ed istituzioni scientifiche, enti locali ed associazioni ambientalistiche della Calabria.
3. I componenti detto Comitato ed il suo presidente sono nominati dalla Giunta regionale e restano incarica per cinque anni.
4. La Giunta regionale approverà, altresì, il regolamento di funzionamento del Comitato, che avrà sede presso l'Assessorato regionale all'Ambiente.
5. I membri del Comitato non possono far parte di organismi di gestione delle aree protette.Art. 18
(Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette)1. Il Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette assolve ai seguenti compiti fondamentali:
a) assiste la Giunta regionale, e gli enti locali, nell'attività di programmazione di interventi nelle aree protette e di aggiornamento del Programma regionale delle aree protette;
b) elabora programmi di indirizzi della ricerca naturalistica ed ambientale da attuare nelle aree protette;
d) coadiuva l'azione dell'Ufficio regionale per le aree protette e quant'altro previsto nella presente legge.TITOLO X
Norme finaliArt. 19
(Adeguamenti provvedimenti regionali vigenti)1. La gestione, le normative, i criteri di salvaguardia previsti dalla presente legge ed ogni qual'altra cosa necessaria sostituiranno ed adegueranno quelli già eventualmente previsti e vigenti in Calabria ed in particolar modo le leggi regionali n° 52/1990, modificata conn. 16/1992, di "Creazione di riserve naturali regionali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati, in provincia di Cosenza" e n. 48/1990, di Istituzione del Parco regionale delle Serre", con coordinamento a cura del Comitato tecnico-scientifico regionale delle aree protette.
Art. 20
(Copertura finanziaria)1. All'onere derivante all'approvazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in lire .. , si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione Calabria dalla legge , definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio finanziario 1993 e successivi, con la legge di approvazione del Bilancio della Regione Calabria e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 21
(Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
ALLEGATO NR. 1
Primo Programma regionale delle aree protette della Calabria
PARCHI NATURALI
1. Parco naturale del Patire e della Palombara (Cs).
2. Parco naturale di Capo Vaticano e di Monte Poro (Vv)
3. Parco naturale di monte Caloria e catena costiera (Cs).
4. Parco naturale di S. Elia (Rc).
5. Parco naturale della Valle del Savuto (Cs).
6. Parco naturale delle Murge e dei calanchi del Marchesato(Kr).
7. Parco naturale della media valle del Crati (Cs)
8. Parco naturale dei monti Mancuso e Reventino (Cz).
9. Parco naturale di monte Cocuzzo e delle Serre cosentine (Cs).PARCHI PUBBLICI COMUNALI ED INTERCOMUNALI
1. Parco fluviale del Crati e dei suoi affluenti (Cs).
2. Parco della Collina di Pentimele (Rc).
3. Parco delle pinete di Siano e di Giovino (Cz).RISERVE NATURALI
1. Riserva naturale del lago dell'Angitola (Cz).
2. Riserva naturale delle isole di Dino e di Cirella e Cirella Antica (Cs).
3. Riserva naturale dei Laghi La Vota (Cz).
4. Riserva naturale della foce del Neto (Kr).
5. Riserva naturale del pantano di Saline Ioniche e della fiumara di Melito (Rc).
6. Riserva naturale del Basso Esaro e dell'area di confluenza del Coscile e Crati (Cs).
7. Riserva naturale di Montebello Ionico (Rc).
8. Riserva naturale della piana di Gioia Tauro (Rc).
9. Riserva naturale del Busento e i suoi affluenti (Cs).
10. Riserva naturale dell'alta valle dell'Amato (Cz).
11. Riserva naturale del bosco di Stilo e della cascata di Marmarico (Rc).
12. Riserva naturale delle valli del Satanasso e del Saraceno (Cs) .
13. Riserva naturale del Trionto Laurenziana (Cs).
14. Riserva naturale della foce del Nica (Cs -Kr).
15. Riserva naturale degli scogli di Isca (Cs).
16. Riserva naturale della foce del Tacina (Kr).
17. Riserva naturale della fiumara Novico (Rc).MONUMENTI NATURALI
1. Monumento naturale dell'area di Pentedattilo (Rc).
2. Monumento naturale delle grotte di Cleto (Cs).
3. Monumento naturale delle grotte di S. Angelo (Cs).
4. Monumento naturale della faggeta di Contrd (Cz).
5. Monumento naturale delle grotte di Cerchiara e di S.Maria delle Armi (Cs).
6. Monumento naturale dei boschi di S. Maria e dell'Archiforo (Cz).
7. Monumento naturale delle piccole Dolomiti di monte Canolo (Rc).
8. Monumento naturale di Pietra Cappa di S. Luca (Rc).ALLEGATO NR. 2
Elenco regionale delle aree protette della Calabria (istituite con la presente legge)
1. PARCO NATURALE DEL PATIRE E DELLA PALOMBARA (CS)
Rossano (Cs), (proposta Comunità Montana di Rossano), spesa prev. 200 mln.2. PARCO NATURALE DI CAPO VATICANO E DI MONTE PORO (VV)
Tropea (Vv), (proposta Provincia di Catanzaro), spesa prev. 500 mln.3. PARCO NATURALE DI MONTE CALORIA E CATENA COSTIERA (CS)
Fagnano C.llo (Cs), (proposta Comunità di Monte C.llo, Università della Calabria -Orto botanico, Associazione Amici della Terra), spesa prev. 400 mln4. PARCO NATURALE DI S. ELIA (RC)
Palmi (Rc), (proposta Provincia di Reggio C., Associazione WWF), spesa Prev. 500 mln.5.PARCO NATURALE DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI (CS)
Montalto U. (Cs), (proposta Comunità Montana di Montalto U., Associazione Legambiente), spesa prev. 200 mln.6. PARCO FLUVIALE DEL CRATI E DEI SUOI AFFLUENTI (CS)
Cosenza, (proposta Comune di Cosenza, Associazione Italia Nostra), spesa prev. 400 mln7. PARCO DELLA COLLINA DI PENTIMELE (RC)
Reggio C.,(proposta Comune di Reggio C., Associazione Legambiente), spesa prev. 200 mln8. PARCO DELLE PINETE DI SIANO E DI GIOVINO (CZ)
Catanzaro, (proposta Comune di Catanzaro, Associazione Amici della Terra, Legambiente, WWF e Università Verde-Catanzaro), spesa prev. 200 mln9. RISERVA NATURALE DEL LAGO DELL'ANGITOLA (CZ)
Lamezia Terme (Cz), (proposta Associazione WWF), spesa prevista 200 mln.10. RISERVA NATURALE DELLE ISOLE DI DINO E DI CIRELLA E DI CIRELLA ANTICA (CS)
Diamante (CS), (proposta Comuni di Praia a M. e di Diamante, Associazioni Amici della Terra e WWF, Università della Calabria - Orto botanico) spesa prev. 200 mln.11. RISERVA NATURALE DEI LAGHI LA VOTA (CZ)
Gizzeria (Cz), (proposta Provincia di Catanzaro, Associazione WWF), spesa prev. 200 mln12. RISERVA NATURALE DELLA FOCE DEL NETO (KR)
Crotone, (proposta Associazione LIPU e ProNatura, Università della Calabria-Sezione di zoologia e zoocenosì), spesa prev. 200 mln.13. RISERVA NATURALE DEL BASSO ESARO E DELL'AREA DI CONFLENZA DEL COSCILE E CRATI (CS)
Sibari (Cs), (proposta Provincia Associazione Amici della Terra), spesa prev. 200 mln.14. MONUMENTO NATURALE DELL'AREA DI PENTADATTILO (RC)
Melito P.S. (Re), proposta Provincia di Reggio C.), spesa prev. 100 mln.15 . MONUMENTO NATURALE DEI BOSCHI DI S . MARIA E DELL' ARCHIFORO (CZ)
Serra S. B. (CZ), (proposta Provincia di Catanzaro), spesa prev. 100 mln.