Progetto di legge n. 256/5^
NUOVO REGIME GIURIDICO ED ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
RELAZIONE
La natura giuridica dei Consorzi di Sviluppo Industriale è stata innovata sin dal 1991 con la Legge n°317. In essa viene sancita la loro trasformazione da Enti pubblici locali in Enti pubblici economici.
Al fine di procedere agli adempimenti di pertinenza del Consiglio Regionale, è stato predisposto il: disegno di legge di cui alla presente relazione, utilizzando allo scopo le risultanze del lavoro svolto, da tempo, da una apposita consulta formata dai presidenti e dai direttori dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Regione, integrata da esperti, cui era stato affidato il compito di una revisione normativa, tenendo conto dei Consorzi operanti nell'ambito della Regione Calabria e delle specifiche esigenze connesse con una maggiore presenza dell'Istituto regionale, per una più incisiva politica di sviluppo industriale.
I Consorzi (quelli esistenti o altri da costituire in attuazione della nuova normativa), sono riconosciuti quali enti strumentali della Regione per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive ed economiche, e dovranno regolamentare la loro attività dotandosi di uno Statuto che recepisca le norme di indirizzo fissate dalla Regione.
A tal proposito vengono fissati i termini per la riadozione degli statuti da parte degli Enti, in conformità alla nuova legislazione regionale. In caso di omissione è previsto l'intervento della Regione, mediante la nomina di un commissario ad acta.
In armonia con le disposizioni contenute nella Legge 317/91, ai Consorzi vengono assegnate nuove e maggiori funzioni rispetto a quelle tradizionali; viene altresì riconosciuto un ruolo primario nell'ambito della programmazione economica del comprensorio di competenza e, per favorire processi di reale collaborazione con la Regione, è prevista l'istituzione di una apposita Consulta `che diventa lo strumento permanente di raccordo e di coordinamento delle attività degli enti.
I controlli giuridico-amministrativi vengono demandati al Comitato Regionale di Controllo e vengono limitati agli atti fondamentali.
Sulla base di una recente disposizione legislativa, i Consorzi vengono equiparati alle Società per azioni e, conseguentemente, la durata degli Organi statutari viene fissata in tre anni.ART. 1
La Regione, in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 36 della Legge r 317 del 5 ottobre 1991, con la presente legge disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo industriale già operanti in Calabria ed istituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, N. 218 e successive modificazioni.
Ai predetti Enti, che assumono la denominazione di "Consorzi per lo sviluppo industriale", partecipano la Regione, gli Enti pubblici territoriali interessati, le Camere di Commercio Industria-Artigianato e Agricoltura, le Associazioni locali degli imprenditori, gli Enti economici pubblici e privati operanti in zona.
I Consorzi hanno sede in Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Reggio Calabria ed hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative in materia.
Alla Regione ed ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di altri Consorzi e di partecipare ad essi anche mediante società finanziarie.
Nell'ambito delle aree di propria competenza i Consorzi possono promuovere la costituzione, ovvero partecipare, a Società consortili che abbiano le caratteristiche e le finalità previste dall'art.27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.ART. 2
Consorzi di sviluppo industriali sono Enti pubblici economici e, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle loro funzioni, sono Enti strumentali della Regione per la promozione delle attività produttive ed economiche secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli orni regionali indicati negli articoli seguenti.
Essi sono regolati da uno Statuto che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzio, stabilendo, nel rispetto delle norme della presente legge, in particolare:
A) le modalità di rinnovo degli organi dell'Ente e del loro funzionamento;
B) i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi Enti e le rispettive rappresentanze nel Consiglio Generale;
C) i criteri generali per l'affidamento di ulteriori funzioni al Consorzio da parte degli Enti consorziati;
D) le funzioni di competenza dei singoli organi del Consorzio.
Lo Statuto é adottato dal Consiglio Generale. La stessa procedura si segue per le sue eventuali modificazione.ART. 3
Sono organi del Consorzio di sviluppo industriale:
1) II Consiglio Generale, composto da un numero di membri definito dallo statuto in relazione agli Enti partecipanti. La Regione partecipa con tre rappresentanti.
2) II Comitato Direttivo, é composto dal Presidente nonché da sei membri designati dal Consiglio Generale nel proprio seno, con le modalità fissate dallo statuto del Consorzio.
Uno dei rappresentanti della Regione designati a far parte del Consiglio Generale è membro di diritto del Comitato Direttivo
3) IL Presidente, è nominato dal Consiglio Generale anche al di fuori dei componenti dello stesso purché in possesso di documentati ed idonei requisiti di competenza e professionalità.
4) II Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente di nomina della Giunta Regionale. II componente effettivo nominato dalla Regione assume le funzioni di Presidente del Collegio. I componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.ART. 4
Gli organi consortili durano in carica tre anni, alla scadenza dei quali decadono se non vengono rinnovati entro 45 giorni. Le funzioni attribuite agli organi stessi sono indicate nello Statuto.
ART. 5
AI Presidente, ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità di carica annualmente determinata dal Consiglio Generale entro limiti stabiliti dalla Giunta Regionale.
Agli stessi compete il rimborso delle spese sostenute e documentate qualora si rechino fuori dal Comune ove ha sede il Consorzio per motivi legati all'esercizio del loro mandato.
Ai componenti del Consiglio Generale spetta un'indennità di presenza determinata dallo stesso Consiglio, sempre nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale.ART. 6
I Consorzi già costituiti alla `data di entrata in vigore della presente Legge provvedono, entro sei mesi da detta data, alla modifica dei rispettivi statuti in conformità della disposizione della presenta legge.
In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta Regionale procede allo scioglimento degli Organi consortili ed alla nomina di un Commissario, che provvede alle necessarie modifiche statutarie. Fino all'approvazione dei nuovi statuti e comunque non oltre il termine di cui al comma precedente, restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per la ricostituzione dei nuovi Organi, gli Amministratori in scarica all'entrata in vigore della presente legge.ART. 7
Nel quadro delle previsioni di settore della programmazione socioeconomica della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle Aree, delle Zone e dei Nuclei di sviluppo industriale attrezzati da essi stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.
Provvedono altresì a favorire nell'ambito del comprensorio qualsiasi altra attività comunque connessa con lo sviluppo economico della zona.
A tale scopo progettano, realizzano e gestiscono, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art.1 della presente legge, opere di urbanizzazione ed infrastrutture per gli insediamenti produttivi, rustici industriali, porti, centri commerciali, servizi reali alle imprese, impianti di depurazione.
I Consorzi Industriali, possono gestire, le opere di attrezzature ed altri impianti tecnologici di competenza della Regione, previa convenzione e concessione con la stessa.
Assumono altresì, nel quadro delle competenze regionali in materia, iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio sociale connesso all'attività produttiva.ART. 8
II patrimonio dei Consorzi é formato dai conferimenti di capitale effettuati dai partecipanti, dai contributi in c/capitale concessi dalle Regioni; dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente, da eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte sia di Enti pubblici che di privati, dai contributi in c/capitale da parte degli Enti di cui all'art.1 per il ripiano di perdite di esercizio.
I ricavi dei Consorzi sono costituiti:
A) Dalle rendite del capitale;
B) Dal contributo regionale di dotazione ordinaria annuale da porsi a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese di funzionamento in misura non superiore al 60% delle stesse,
C) Dai finanziamenti straordinari per la manutenzione di opere realizzate dai Consorzi;
D) Dai corrispettivi conseguiti in relazione alle attività indicate nell'art.7 svolte dai Consorzi;
E) Dai contributi in c/esercizio concessi dallo Stato, dalla Comunità Europea, e da qualsiasi altro Ente;
F) Dai contributi obbligatori degli Enti partecipanti, da determinarsi con delibera del Consiglio Generale;
G) Da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile.
Nell'esercizio della loro attività, i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività, ivi compresi quelli del personale, di programmazione e di acquisizione delle aree, ed i ricavi di cui al comma precedente.
II bilancio dei Consorzi, deve essere redatto secondo i criteri che disciplinano il bilancio di esercizio delle Società per azioni e si conforma alle norme stabilite dallo statuto, in modo da consentire anche la lettura per programmi ed interventi. Esso è controllato e controfirmato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ed è approvato dal Consiglio Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Deve essere inviato alla Giunta Regionale, per il controllo, entro 15 giorni dall'approvazione.
I Consorzi devono predisporre ed approntare entro il 31 ottobre di ciascun esercizio il piano economico e finanziario, contenente i programmi di investimento e di attività, relativi all'esercizio successivo e farlo - pervenire entro 15 giorni -dalla -sua -approvazione alla Giunta Regionale per il controllo.
Decorsi i 45 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione il piano sì intende approvato.
La Giunta Regionale, in caso di gravi illegittimità nella gestione del Consorzio, o di perdurante dissesto economico e finanziario o di impossibilità degli Organi consortili di operare, procede allo scioglimento degli Organi stessi ed alla nomina di un Commissario che si sostituisce con pienezza di poteri agli Organi disciolti per il termine strettamente necessario alla ricostruzione degli Organi Ordinari e comunque per un periodo non eccedente i sei mesi.ART. 9
La Regione formula gli indirizzi di politica settoriale ai Consorzi e ne coordina lattività avvalendosi del parere obbligatorio ali una apposita consulta composta dall'Assessore Regionale all'Industria e dai Presidenti e Direttori dei Consorzi della Regione. Nell'ambito di tale funzione di indirizzo e coordinamento, la Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'attività dei Consorzi. Il controllo preventivo é limitato all'approvazione dei piani finanziari e dei relativi programmi ed é esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.
ART. 10
Per l'attuazione delle loro finalità, i Consorzi provvedono, ai sensi dell'art. 51 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, alla formazione ed all'aggiornamento dei Piano Regolatore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. II piano è pubblicato ed approvato con il procedimento di cui al medesimo art. 51.
Per tutti i piani delle aree ed dei nuclei di sviluppo industriale, il termine di cui all'art. 1, lettera d) del Decreto - Legge 20,11,1987 n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.1.1988 n.12, è prorogato, anche ai fini della retrocessione di beni espropriati, sino all'entrata in vigore del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, la Regione nomina un Commissario, che deve provvedere in via sostitutiva entro 120 giorni.
I piani approvati ai sensi del comma 1 possono essere modificati con la medesima procedura e possono recare direttive per la formazione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali ai fini del coordinamento delle disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1, comma 2.
I piani approvati ai sensi del comma 1 possono disciplinare altresì gli insediamenti a diversa destinazione eventualmente ricadenti all'interno degli agglomerati industriali.
I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alle indicazioni del piano provinciale territoriale di coordinamento e devono essere recepiti dai piani regolatori comunali.
Le funzioni del Consiglio e della Giunta Regionale in ordine ai piani di cui al comma 1 sono delegate, alla scadenza del primo anno di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta delle Province competenti per territorio.ART. 11
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, nonché le loro varianti, indicano quali disposizioni o vincoli da essi previsti sono immediatamente operanti anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.
I vincoli di inedificabilità assoluta o preordinata all'esproprio hanno efficacia per la durata di dieci anni, a decorrere dall'entrata in vigore del piano o della variante.ART. 12
Per tutte le opere comunque di competenza dei Consorzi, di cui all'art. della presente legge, si applicano le disposizioni contenuti nell'art. 53 dei D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
ART. 13
I beni patrimoniali, le infrastrutture e tutte le opere realizzate dai Consorzi con i finanziamenti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono trasferiti ai Consorzi competenti per territorio.
Gli atti relativi ai trasferimenti sono approvati con decreto dei Presidente della Giunta Regionale entro 180 giorni di entrata in vigore della presente legge.ART. 14
II rapporto di lavoro del personale dei Consorzi di sviluppo industriale é disciplinato mediante accordi nazionali e locali. La Giunta Regionale, su richiesta degli Enti interessati, realizza la mobilità del personale tra i Consorzi di sviluppo industriale nella Regione e/o altri Enti subregionali, secondo modalità fissate dagli accordi di lavoro di cui al precedente comma.