Progetto di legge n. 106/5^
NORME PER LORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLATTIVITA ITTICA NELLA REGIONE CALABRIA
TITOLO I
ART. 1
La fauna acquatica della Regione Calabria costituisce patrimonio di tutti i cittadini.
Fanno parte della fauna acquatica, oggetto della tutela di cui alla presente Legge, tutti gli animali dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nelle acque ancorché pertinenti dal Demanio marittimo.
La predetta tutela si estende:
a) alle specie ittiche esistite in tempi storici ed attualmente, per opera diretta o indiretta dell'uomo non più presenti in Regione, ma suscettibili di essere reintrodotte nelle acque regionali per contribuire a ripristinare l'alterata integrità degli equilibri naturali;
b) alle specie ittiche non autoctone, suscettibili di acclimetamento nelle acque regionali e ritenute utili a soddisfare, a giudizio dei competenti organi tecnico scientifici esigenze generali della natura e della pesca nella Regione.
Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura di specie ittiche (animali acquatici) mediante l'impiego di mezzi, modi, tecniche, e arnesi a ciò destinati.
La presente Legge reca in materia di difesa della ittiofauna nonché i principi fondamentali per la disciplina della pesca nelle acque interne.ART. 2
Commissione Regionale Pesca
É istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale la Commissione Regionale Pesca così composta:
a) Assessore Regionale Caccia e Pesca che la presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato Regionale allo sport;
c) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni Provinciali;
d) un rappresentante del Genio Civile;
e) un rappresentante Regionale per ogni Associazione di pescatori sportivi presenti in Calabria e per ognuno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con Decreto Ministeriale;
f) un rappresentante per ogni Associazione di pesca sportiva legalmente costituita e presente in Calabria;
g) un biologo o naturalista designato dall'Assessore Regionale alla Caccia e Pesca;
h) un dipendente della Regione Calabria Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca con funzioni di segretario.
La Commissione Regionale dell'organo consuntivo-tecnico della Regione in materia di pesca.
In particolare, oltre a fornire i pareri che vengono eventualmente richiesti e quelli prescritti dalla presente Legge:
- formula all'Assessorato competente osservazioni in ordine ai progetti di provvedimenti di carattere generale inerenti la pesca;
- propone le iniziative necessarie, in ordine alla vigilanza sulle attività pescatorie, al coordinamento dei ripopolamenti ittici ed alla introduzione o reintroduzione di specie ittiche;
- un parere sulla istituzione di Zone di protezione;
- dà pareri su questioni che formino oggetto di provvedimento interessanti più Provincie della stessa Regione.
La Commissione Regionale pesca è presieduta dall'Assessore Regionale alla Caccia e Pesca, o dal suo delegato, ed elegge nel proprio seno il vice presidente.
Le adunanze della Commissione sono valide, quando intervengono la metà più uno dei suoi componenti.
Le adunanze sia ordinarie che straordinarie saranno convocate, sempre su disposizione del Presidente, dal Segretario della Commissione, il quale avrà cura di darne comunicazioni a tutti i componenti con avviso da far pervenire almeno 5 giorni prima della data stabilita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'avviso di convocazione dovrà indicare l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
La Commissione ha sede nel capoluogo di Regione presso l'Assessorato Regionale alla Caccia e Pesca e rimane in carica, di norma 5 anni, salvo sostituzioni e decadenza dei singoli membri, e in ogni caso, resta in vigore fino alla nomina del nuovo organismo.
Alle spese per il funzionamento della Commissione provvede l'Assessorato Regionale alla Caccia e Pesca.
La Commissione dovrà riunirsi 2 volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o quando il Presidente lo riterrà opportuno.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti.ART. 3
Commissione Provinciale PescaCon provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, le Commissioni Provinciali Pesca, Organi tecnico-consultivi delle Amministrazioni Provinciali, sono strutturate secondo le prescrizioni del seguente articolo:
sono Componenti di ciascuna commissione:
- il Presidente della Giunta Provinciale o suo delegato, in qualità di Presidente;
- un rappresentante designato per ciascuna delle Associazioni Sportive riconosciute come all'art. 2;
- un rappresentante dell'Enel delegato alla gestione dei bacini idroelettrici;
- un biologo;
- svolge funzioni di segretario un dipendente dell'Amministrazione Provinciale nominato dal Presidente della stessa;
- un docente universitario in materia attinente alla presente legge.
Le Commissioni Provinciali della Pesca hanno sede presso l'Amministrazione Provinciale, esse sono rinnovate alla scadenza di ogni Consiglio Provinciale.
In ogni caso le Commissioni scadute restano in vigore fino alla nomina del nuovo organismo.
Le Commissioni Provinciali Pesca svolgono i compiti e le funzioni tecniche previste dalla presente legge.
Esse esprimono parere su tutti i provvedimenti da emanare in materia di pesca, interessanti il territorio di competenza.
Le riunioni della Commissione sono valide quando intervengono la metà più uno dei suoi componenti.
Le adunanze sia ordinarie che straordinarie saranno convocate sempre su disposizione del Presidente, dal Segretario della Commissione, il quale avrà cura di darne comunicazione a tutti i componenti con avviso di far pervenire almeno 5 giorni prima della data stabilita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'avviso di convocazione dovrà indicare l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Alle spese per il funzionamento della Commissione provvede la stessa Amministrazione Provinciale.
Nel proprio seno, la Commissione elegge un vice-presidente.
La Commissione dovrà riunirsi almeno due volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o quando il Presidente lo riterrà opportuno.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti.TITOLO II
Licenza di pesca nelle acque interneART. 4
In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne è disciplinato dalla presente legge.
ART. 5
Obbligo della licenzaL'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza da richiedersi con la procedura indicata dai successivi artt. 4 e seguenti.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) - il personale della Regione e degli enti locali delegati in materia di pesca o da tali enti incaricati, allorché agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
b) - gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) - il personale degli enti pubblici che, a norma delle leggi vigenti, viene autorizzato a catturare esemplari di pesce per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
d) - i minori degli anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.
In caso di deterioramento involontario o smarrimento della licenza il titolare per ottenere il duplicato deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio, ovvero l'Amministrazione Provinciale, dimostrando di aver provveduto denuncia di smarrimento alle Autorità di Pubblica Sicurezza.ART. 6
Tipi di licenza di pescaLa licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:
1) - Licenza di tipo A:
Autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso degli attrezzi consentiti.
2) - Licenza di tipo B:
Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne, con o senza mulinello, armate con uno o più ami, tirlindana, bilancella, di lato non superiore a metri 1,50, montata su palo di manovra, mazzacchera.
Autorizza inoltre l'esercizio della pesca con bilancioni dalle misure e con le modalità indicate dalla Regione, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Gli stranieri possono conseguire solamente la licenza di tipo B.ART. 7
Rilascio della licenzaLa licenza di pesca viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, Ente locale delegato dalla Regione, dietro presentazione dell'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 21 su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli annessi alla presente legge e corrispondenti ai tipi A. e B., di cui al precedente articolo, e della seguente documentazione:
- domanda in bollo;
- certificato di residenza;
- marca da bollo;
- n. 1 foto autentificate;
- atto di assenso per i minori.
Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati:
cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice eventualmente attribuito dalla Regione al titolare, e per la licenza di tipo B. la professione.ART. 8
Rilascio della licenza di tipo AChi richiede la licenza di tipo A. è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge dello Stato 13.3.1958, n. 250, su esame della Commissione costituita presso la Provincia e di essere iscritto nell'Albo Regionale ove istituito.
Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione degli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati nonché i pescatori di professione pensionati dalla cassa di Previdenza Marinara e dell'Istituto di Previdenza Sociale.
Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono l'autorizzazione alla pesca professionale, o anche dilettantistica, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di "apprendista pescatore", che consente di esercitare la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.
In tal caso sulla licenza rilasciata al minore di anni 18 viene apposta la scritta: "Apprendista".ART. 9
Durata delle licenze di pescaLe licenze di pesca dei tipi A. e B., hanno la durata di 6 anni a partire dal giorno del rilascio e sono soggette al pagamento della tassa e della sopratassa annuale.
TITOLO III
ART. 10
Classificazione delle acqueAi fini della pesca le acque del territorio della Regione sono così classificate:
a) acque di categoria A., in relazione alla loro portata ed estenzione ed allo Stato del patrimonio ittico;
b) acque di categoria B., nelle quali vivino prevalentamente salmonidi e nelle quali è consentita la sola pesca sportiva;
c) acque sottoposte a vincolo di protezione nelle quali non sono consentiti interventi che possono danneggiare la fauna ittica ed il suo ambiente di vita; tali acque sono palinate dalle Amministrazioni Provinciali e contrassegnate da cartelli.
La classificazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore delegato alla Caccia e Pesca ed è sottoposta a revisione triennale.ART. 11
Il Presidente della Giunta Regionale, su segnalazione dell'Assessore al ramo, provvederà, con proprio decreto a:
1) limitare permanentemente o temporaneamente la pesca di tutte o di determinate specie, ove tale misura si riscontri necessaria;
2) stabilire aree di protezione integrale con divieto di pesca per la tutela di tutte le specie ittiche viventi nell'area stessa;
3) vietare determinati sistemi, mezzi e tecniche di cattura e di pesca qualora i medesimi risultino nocivi o depauperanti la stabilità del patrimonio ittico;
4) prescrivere la quantità minima dell'acqua che deve essere fatta comunque defluire dai concessionari di derivazioni e le modalità del deflusso;
5) Autorizzare le Amministrazioni Provinciali alla cattura, con mezzi idonei, dei pesci, nei canali, bacini, e corsi d'acqua posti o soggetti ad asciutta artificiale o naturale, completa o parziale.
Tali pesci dovranno, comunque essere raccolti e portati a salvamento in ambiente idoneo, se non recuperabili a tale scopo,. dati in beneficenza ad ospizi, comunità ecc..
Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere assunti, sentita la Commissione Regionale Consultiva per la Pesca.ART. 12
Il Presidente della Giunta Regionale sentito il parere della Commissione Consultiva Regionale, emanerà disposizioni per disciplinare oltre all'esercizio della pesca, la detenzione, il commercio, il trasporto delle specie acquatiche oggetto di pesca.
Stabilirà le dimensioni minime delle specie ittiche ai fini della cattura, dimensioni valide anche per il commercio a scopo alimentare, ed i limiti di tempo nei quali la pesca sarà consentita.
Stabilirà, inoltre, i modi, i luoghi, gli strumenti e le tecniche idonee alla pesca, escludendo quelli non idonei o dannosi al mantenimento dell'equilibrio biologico.
Potrà altresì, autorizzare la pesca anche con mezzi non consentiti ed in periodi vietati a persone nominativamente designate per scopo di studio o ricerca.ART. 13
É vietato introdurre allo stato libero, nelle acque pubbliche, specie ittiche estranee alla ittiofauna selvatica regionale.
Fa eccezione a tale divieto l'autorizzazione alla introduzione di specie ittiche estranee all'ittiofauna, qualora tale provvedimento risulti utile ai fini dell'incremento del Patrimonio faunistico ed allo sviluppo della pesca e dell'economia, da concedersi da parte dell'Assessore Regionale Caccia e Pesca sentita la Commissione Regionale Caccia e Pesca di cui all'art. 2.ART. 14
Attuazione dei pianiLe Amministrazioni Provinciali, provvedono a tutte le attività amministrative previste dalla presente legge.
In particolare esse predispongono:
- entro il 15 luglio il programma da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato Regionale Caccia e Pesca, delle opere di ripopolamento ittico di miglioramento degli ambienti acquatici da effettuarsi nell'anno successivo sulla base della consistenza stimata dal Patrimonio Ittico.
Le funzioni amministrative previste dal T.U: delle leggi sulla pesca e successive modificazioni, sono esercitate dalla Regione e dalle Amministrazioni Provinciali, fermo restando le competenze previste dall'art. 52 del D.P.R. 10.6.1955, n. 987 non previste dalla presente legge.ART. 15
Qualora si ritenga utile riservare la pesca per favorire l'incremento ittico, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale al ramo, può assentire concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne a favore di Enti o di Associazioni Sportive riconosciute, sentita la Commissione Regionale Consultiva per la Pesca.
In dette concessioni deve sempre essere consentita la pesca con attrezzi sportivi dalla sponda e secondo le modalità stabilite dal concessionario.
Nei modi e nelle forme di cui al presente articolo possono essere costituite in acque interne, ritenute idonee a concorrere in modo notevole allo sviluppo del sano sport della pesca, riserve regionali.
In dette acque l'esercizio della pesca sarà regolamentato con disciplinare approvato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione Regionale Consultiva per la Pesca.
Detti disciplinari in nessun caso possono essere in contrasto con le norme giuridiche in vigore in materia di pesca e con i relativi regolamenti.
Essi devono contenere disposizioni idonee ad assicurare nelle acque interne costituite in riserva, la tutela e la dovizia del relativo Patrimonio Ittico e garantire l'accesso a tutti i pescatori dilettanti con attrezzi sportivi che ne facciano domanda e si assoggettino alle relative spese di gestione.ART. 16
Le Amministrazioni Provinciali, eserciteranno i compiti di vigilanza nel settore della pesca e dell'ecologia mediante l'applicazione delle relative leggi in atto vigenti sull'inquinamento delle acque, attraverso gli agenti di vigilanza in forza presso le stesse Amministrazioni Provinciali.
I Comuni, le Associazioni dei pescatori e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti volontari giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.
Gli agenti giurati, oltre i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, debbono ottenere un giudizio di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale della pesca.
Agli stessi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, è attribuita la qualifica loro riconosciuta dalle leggi dello Stato in vigore.
Alle Associazioni delle quali gli agenti dipendono verrà corrisposto un premio in rapporto ai servizi svolti ed ai proventi delle contravvenzioni accertate.
L'elenco degli agenti giurati volontari è tenuto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, che annualmente ne trasmetterà copia all'Assessorato Regionale alla Pesca.ART. 17
Mezzi di PescaNelle acque interne della Regione la pesca sportiva è consentita con non più di tre canne-lenza aventi ognuna non più di tre ami, mosche, camole, o esche artificiali.
É vietato l'uso della "lenza" e cioè filo senza canna.
La pesca può essere esercitata soltanto con un massimo di tre canne, con o senza mulinello, con non più di tre ami e con la mazzetta o mezzachere.
L'uso della bilancella di metri 1,3 di lato con maglia di mm. 10, non è consentito nelle acque di cat. A. limitatamente alla pesca delle anguille.
Sentite le Amministrazioni Provinciali, il Presidente della Giunta Regionale può determinare le ulteriori limitazioni di mezzi da pesca ammessi nelle acque della Regione, attraverso un proprio decreto.
Il decreto dovrà contenere la descrizione sommaria degli attrezzi, delle località in cui possono essere usati, le esche e le pasturazioni proibite.
La pesca a traina, ove consentita, può essere esercitata a distanza non inferiore a metri 100 dalla riva.ART. 18
Posto di PescaIl posto di pesca viene occupato dal pescatore che per primo collochi la propria attrezzatura e dia inizio all'operazione di pesca, e con gli attrezzi consentiti si possono occupare massimo metri 15.
I sopravvenienti dovranno collocarsi ad una distanza non inferiore a metri 10 e comunque tale da non disturbare l'azione di pesca di altri pescatori.
Lungo le acque fluenti la distanza di cui ad precedente comma è aumentata a metri 15 per la pesca al lancio con mulinello.
Per l'uso della bilancella la distanza non dovrà essere inferiore a metri 20 e la bilancella potrà essere usata da riva, a piede asciutto.ART. 19
É fatto divieto catturare nelle acque pubbliche ed in quelle private comunicanti con le pubbliche, le specie ittiche che non abbiano raggiunto le seguenti misure minime:
Agone, alosa o cheppia cm. 15
Cavedano cm. 15
Anguilla cm. 30
Barbo cm. 15
Carpa cm. 25
Coregone cm. 30
Gambero cm. 7
Salmerino cm. 20
Temolo cm. 20
Tinca cm. 20
Trota nel fiume cm. 18
Trota negli invasi cm. 22
Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e, per il gambero, dall'apice del rostro all'estremità del telson.
Il Presidente della Regione, sentita la Commissione Regionale Consultiva per la Pesca, può modificare tali misure minime, qualora sia ravvisata l'opportunità di proteggere maggiormente tutte o determinate specie.
La pesca notturna è sempre vietata ad eccezione dell'anguilla che vive nei fiumi.
É vietato ovunque, altresì, la pesca con le mani.ART. 20
É fatto divieto catturare nelle acque pubbliche, ed in quelle private comunicanti con le pubbliche, le specie ittiche sotto elencate nei periodi di tempo previsti dal presente articolo:
Agone, Alosa, o Cheppia dal 20 maggio al 30 giugno
Carpa dal 1 maggio al 30 giugno
Gambero dal 1 aprile al 30 giugno
Tinca dal 1 maggio al 30 giugno
Trota, Salmerino, Coregone dall'ultima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Temolo dal 15 gennaio al 15 aprile
Nei bacini artificiali Silani ed immissari, è vietata la pesca a tutte le specie ittiche dall'ultima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio.
Il Presidente della Regione, sentita la Commissione Provinciale Consultiva per la Pesca può spostare i predetti tempi qualora sia verificata la diversificazione dei periodi di riproduzione della specie ittiche interessate.
I divieti non si applicano ove si pratica l'attività di piscicoltura.ART. 21
Tasse e SopratasseLe tasse e le sopratasse annuali per l'esercizio della Pesca nelle acque interne sono le seguenti:
- Licenza di tipo "A" (per pescatori di professione) L. 45.000 Tassa - L. 45.000 Sopratassa.
- Licenza di tipo "B" (per pescatori dilettanti al di sotto dei 18 anni) L. 22.500 Tassa - L. 22.500 Sopratassa.
L'esercizio della Pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e delle sopratasse di cui al comma precedente.
I versamenti sono validi per un anno dal giorno della loro effettuazione.
Il pagamento delle tasse e delle sopratasse di cui al primo comma del presente articolo avviene mediante versamenti in appositi conti correnti indicati dalla Giunta Regionale.
L'introito delle sopratasse di cui al primo comma viene destinato annualmente dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, all'organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico-amministrative e sportive nonché a promuovere leducazione sportiva, faunistica e piscatoria delle popolazioni e dei pescatori.ART. 22
Nelle acque pubbliche e private collegate con le pubbliche è vietato collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini d'acqua apparecchi fissi o mobili di pesca che possono impedire il passaggio del pesce.
É vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua o divergendoli ovvero ingombrandoli con opere stabili (muri, murere, ammassi di pietra, dighe, terra pieni, arginelli, chiuse e di impianti simili) oppure smuovendo il fondo delle acque.
Sono vietate in tutte le acque:
- la pesca subacquea;
- la pesca con le mani;
- l'uso del sangue solido o liquido o di esche che contengono del sangue o sostanze chimiche;
- l'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per recuperare il pesce già ammalato.
Nelle acque di categoria A è pure vietato:
- l'uso della larva di mosca carnaia.
Di norma, egualmente è vietata la pesca nei periodi di asciutta naturale ed artificiale dei corsi o dei bacini d'acqua; le Amministrazioni Provinciali, per situazioni locali, emaneranno apposite disposizioni per le regolamentazioni della pesca.
É sempre vietata la pesca a strappo atta a catturare il pesce non allamato nell'apparato boccale.ART. 23
SanzioniChiunque eserciti la pesca senza le licenze prescritte dal precedente art. n. 6 ovvero sia munito di licenze di tipo diverse da quelle prescritte per la specie di pesca esercitata ovvero con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa:
- per la licenza di tipo "A" da L. 100.000 a L. 600.000
- per la licenza di tipo "B" da L. 50.000 a L. 200.000
Nei casi di recidiva specifica o per grave violazione della Legge vigente in materia, la licenza può essere sospesa dalla Regione, su proposta della Amministrazione Provinciale, fino ad un massimo di 24 mesi oppure revocata con conseguente ritiro del documento.ART. 24
Per le violazioni di seguito elencate:
- Pesca in tempo di divieto;
- avvelenamento di acque;
- uso di prodotti esplodenti o di corrente elettrica con lo scopo di stordire i pesci;
- deviazioni di corsi d'acqua;
- uso di reti non consentite.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia penale e di tutela ambiente e l'eventuale costituzione di parte civile della Regione Calabria.
É previsto il ritiro della licenza di pesca da 1 a 3 anni.
É parimenti previsto il ritiro della licenza di pesca per i recidivi.
La licenza revocata può essere nuovamente concessa dopo due anni dalla revoca, se l'interessato non è incorso in altre infrazioni.ART. 25
Tabella delle principali contravvenzioni
in materia di pescaFatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di pesca, il contravventore soggiace alle sanzioni amministrative come da tabella seguente:
1) Pesca senza licenza (conseguita ma non l'ha con sé) e non la esibisce entro 8 giorni da L. 10.000 a L. 50.000
2) Pesca con materiali esplodenti, con sostanze venefiche o con corrente elettrica da L. 1.000.000 a L. 5.000.000
3) Raccolta o commercio di pesci o altri animali acquatici uccisi come sopra da L. 100.000 a L. 300.000
4) Pesca in acqua di proprietà privata o soggetta a diritti esclusivi di pesca senza il permesso del proprietario o del concessionario da L. 10.000 a L. 100.000
5) Pesca con un numero di attrezzi superiore al consentito da L. 20.000 a L. 200.000
6) Pesca o commercio di pesci in epoca di divieto da L.100.000 a L.1.000.000
7) Pesca o commercio di pesci che non abbiano raggiunto la lunghezza minima prescritta da L. 50.000 a L. 500.000
8) Pesca mediante prosciugamento di corso d'acqua, deviazione, sommo- vimento del fondo da L. 200.000 a L. 2.000.000
9) Pesca con attrezzi o esche non consentite da L. 100.000 a L. 1.000.000
10) Pesca a traino da natanti in zone ove non sia consentita da L. 200.000 a L. 2.000.000
Le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.
I proventi relativi alle sanzioni di cui al presente articolo sono di competenza dell'Amministrazione Regionale.
In caso di recidività nelle singole voci la contravvenzione viene duplicata.
A decorrere dall'esercizio 1992 la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, ripartisce annualmente la somma stanziata nel Bilancio Regionale per contributi attinenti l'attività piscatoria.
Il riparto del fondo destinato alle Amministrazioni Provinciali sarà effettuato tenendo conto delle misure e degli indici di seguito indicati che caratterizzano le singole Amministrazioni assegnando:
a) il 50% in rapporto alle spese di . vigilanza e di ripopolamento;
b) la restante parte in rapporto all'importanza piscatoria delle Provincie, al numero delle licenze di pesca rilasciate ed alle spese da destinarsi al miglioramento dell'ambiente acquatico; il tutto tenuto conto dei proventi realizzati nell'anno precedente dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi del precedente articolo.
Nello stato di previsione della legge regionale è stanziato annualmente oltre al fondo di cui al secondo comma, un fondo riservato agli interventi diretti regionali per le iniziative in campo piscatorio ed in particolare per l'erogazione dei contributi alle Associazioni dei pescatori sportivi.
Il fondo regionale annuale sarà commisurato ai 2/3 dello stanziamento per contributi alle Amministrazioni Provinciali.ART. 26
Gare e manifestazioni di pesca
in acque pubblicheLe gare e le manifestazioni di pesca possono essere autorizzate nelle acque pubbliche libere, attenendosi alle disposizioni contenute nel presente articolo.
Per quanto riguarda le gare di interesse provinciale, regionale o nazionale gli Enti e le Associazioni piscatorie che intendono nel corso dell'anno realizzare gare di pesca, debbono presentare domanda al Presidente della Giunta Provinciale indicando il periodo di tempo, i luoghi di gara ed il numero massimo di pescatori ammissibili entro il 28.2. di ogni anno.
Il Presidente della Giunta Provinciale, sentita la Commissione Provinciale pesca, approva e pubblica entro aprile il calendario delle gare dell'anno successivo autorizzando all'effettuazione delle gare stesse i richiedenti.
L'autorizzazione dovrà indicare il provvedimento della chiusura temporanea dei campi di gara e non superiore alle 36 ore complessive, comprendendo in tale periodo la durata delle gare stesse, il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili per le acque di categoria A, i ripopolamenti esclusivamente con specie ittiche sane cui sono tenuti gli organizzatori, ed i giorni nei quali è ammessa la pesca nella settimana precedente la gara.
Il campo di gara, a cura degli organizzatori, dovrà essere opportunamente palinato con cartelli indicatori.
Nella giornata di gara possono esercitare la pesca soltanto i pescatori ammessi alla gara.
Anche nel corso dell'anno può essere concessa l'autorizzazione per lo svolgimento di gare non comprese nel calendario purché con questo compatibili.
L'autorizzazione deve essere richiesta almeno un mese prima dell'effettuazione della gara.
Le gare di interesse esclusivamente locale possono essere autorizzate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, fissando di volta in volta le modalità di esecuzione.ART. 27
Procedimento di irrogazione delle sanzioniPer l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 23-24-25, si applicano le disposizioni contenute nella legge R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604.
ART. 28
Norme transitorieLe licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla regolare scadenza.
Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate rimarranno efficaci per il tempo in esse indicate, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.ART. 29
RinvioPer quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della vigente normativa nazionale.
ART. 30
Norma finanziariaPer l'anno 1991 l'onere finanziario è quello già previsto nel bilancio regionale 1991, sul capitolo 2133103, in lire 300.000.000.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in lire 800.000.000, si provvede mediante prelievo dei fondi di cui al capitolo 2133103 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1992.
Per gli anni successivi la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.ART. 31
Dichiarazione d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.