Proposta di provvedimento amministrativo n. 96/8^

GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPANTE – PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ “LOCRIDE SVILUPPO S.P.A.” DA SOCIETÀ PER AZIONI A SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:
- Che la Regione è socio di "Locride Sviluppo S.p.A.”, avendo sottoscritto n. 1000 azioni, per un valore complessivo di € 51.640,00 (L.R. 10/98);
- Che “Locride Sviluppo S.p.A" opera nel territorio della Locride quale soggetto Responsabile del Patto Territoriale ed Agenzia per lo sviluppo locale;
ATTESO che il 2 maggio u.s., dopo la conclusione dell’Assemblea Ordinaria dei soci della predetta Società, informalmente e a titolo puramente consultivo, il CdA di "Locride Sviluppo S.p.A." ha avanzato ai soci presenti anche la proposta di trasformazione della "Locride Sviluppo S.p.A." da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni (ossia società senza alcuna finalità di lucro), e ciò allo scopo di poter accedere a nuovi strumenti e risorse per lo sviluppo dell'area.
CONSIDERATO:
- che per gli scopi suddetti è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione della "Locride Sviluppo S.p.A.", a norma di Legge e di Statuto l'Assemblea Straordinaria dei soci per le relative deliberazioni;
- che al fine di illustrare meglio tale necessità, il CdA di "Locride Sviluppo S.p.A., ha predisposto una relazione;
- che nella convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci è prevista all'ordine del giorno la discussione relativa alla "Trasformazione della Società da SpA in SCpA";
ATTESO che tale eventuale trasformazione non andrebbe a modificare gli elementi statutari essenziali ed originari in base ai quali e stata costituita la Società, relativi a: sede; durata; scopi sociali, valore nominale delle azioni; ammontare complessivo del capitale; organi sociali e loro composizione e che pertanto la predetta trasformazione non comporta la creazione di un nuovo Ente, ma una vicenda meramente evolutiva in capo al medesimo soggetto;
RITENUTO che tale proposta di trasformazione da S.p.A. a S.C.p.A. può mettere la "Locride Sviluppo S.p.A." in condizione di attivare ulteriori e significativi strumenti e risorse finanziarie a vantaggio dello sviluppo socio-economico, culturale e occupazionale nel territorio della Locride e che pertanto appare meritevole di approvazione, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza consiliare;
SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.le Agazio Loiero, di concerto con il Vice Presidente ed Assessore alle Attività Economiche, On. Nicola Adamo, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti preposti alle competenti strutture;
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi su esposti che, qui di seguito, si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di aderire, per quanto di propria competenza, alla proposta di eventuale trasformazione, in sede di Assemblea Straordinaria, di “Locride Sviluppo S.p.A.” da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni, secondo quanto contenuto nell’allegato 1), salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza consiliare;
- di autorizzare il Presidente o un suo delegato, ad intervenire nell’Assemblea straordinario dei soci, convocata, presso la sede sociale sita in Locri, Via Roma, 100/A, per deliberare sulle eventuali predette modifiche allo Statuto sociale e a porre in essere tutti gli atti relativi e consequenziali necessari per la validità, l’efficacia e l’attuazione della deliberazione assembleare.

 

ALLEGATO “A”

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Gentili Soci
sono trascorsi sei anni dalla data di approvazione e finanziamento del patto territoriale e sette dalla costituzione della società. Sono stati anni intensi d'impegno e di lavoro, e, riteniamo, anche di grandi ed inimmaginabili risultati al momento della costituzione della società: non era infatti pensabile che, in così pochi anni, Locride Sviluppo diventasse un'Agenzia da imitare; un caso di studio; un laboratorio di best practices per quanto attiene strumenti ed iniziative a favore dello sviluppo locale.
E nell'evidenziare questo sicuramente non incorriamo nel rischio dei l'autoreferenzialità, tenuto conto che quanto affermiamo lo dimostrano i fatti e la considerazione di cui la società gode presso le Istituzioni nazionali, importanti Università e presso il mondo delle Agenzie di sviluppo locale. Basti pensare che recentemente (maggio 2005), in uno studio del Formez sulle Agenzie di sviluppo locale condotta dall'Università della Calabria, la Locride Sviluppo è stata riconosciuta come la più efficace agenzia di sviluppo calabrese, e tra le migliori del Mezzogiorno.
Del resto la Società nel corso di questi anni è stata chiamata dal Ministero dell'Economia e da quello delle Attività produttive, unico tra i 229 Soggetti responsabili finanziati in Italia con risorse dei CIPE, a presentare l'esemplare esperienza fatta nella Locride in vari convegni ed iniziative di studio di valenza internazionale (al convegno organizzato dall'OCSE a Bologna; al seminario tenutosi presso la LUISS, alla presenza di numerosi economisti e di alcuni importanti meridionalisti, nell'ambito della riflessione su come trasferire l'esperienza fata dai patti di successo ai progetti integrati territoriali; alla settimana per l'occupazione a Bruxelles, etc...).
Risultati che gli osservatori esterni valutano estremamente positivi non perché in questo territorio siano state elaborate teorie da premio Nobel sullo sviluppo locale, ma perché risultati conseguiti sono stati raggiunti nella Locride (e non a Milano, o a Napoli o a Catania), e perché tali risultati hanno non solo evidenziato l'efficacia ed l'efficienza di questo strumento della programmazione negoziata, ma anche perché hanno dimostrato che partendo dal Patto si è riusciti ad innescare un processo importante di sviluppo economico e sociale, che nel tempo, potrà dare risultati ulteriori e stabili di sviluppo e di crescita dell'area.
In un recente seminario sullo sviluppo locale, tenutosi a Torino qualche tempo fa, dove la società è stata invitata a portare un contributo sull'esperienza fatta con il patto, il Prof. Amartya SEN, premio Nobel per l'economia nel '98, in relazione ai processi di sviluppo locale nei territori in ritardo di sviluppo, invitava le Istituzioni ed i partecipanti ai vari gruppi di lavoro dei Salone, a valutare e riflettere non solo sui risultati immediatamente visibili e misurabili (economicistici e quantitativi li definiva il premio Nobel), ma anche di considerare quelli non immediatamente misurabili ma, comunque, di particolare incisività e valore per il territorio, quali, appunto, possono essere la coesione sociale, le reti di fiducia, i modelli positivi e propositivi su cui innescare azioni e percorsi di sviluppo imprenditoriale e di crescita sociale ed economica.
Oggi, a distanza di sette anni dalia costituzione della Società, possiamo senz'altro affermare che uno dei meriti di Locride Sviluppo in questo territorio, sta nel fatto di essere gradualmente diventata un punto di riferimento certo ed affidabile - non solo per gli imprenditori finanziati con il patto - e, contemporaneamente, di aver generato reti e fiducia tra gli imprenditori, gli artigiani, mettendo in campo tutta una serie di idee-progetto, percorsi e strumenti, con una lettura organica ed unitaria dei processi, fondata sulla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio (si pensi ai Contratti di programma ed alla cooperazione con la Giunta Provinciale per quanto riguarda la sperimentazione di strumenti - oggi ancora potenziali - come il Sistema Turistico Locale ed il Distretto culturale).
Accanto a questo, come peraltro acclarato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2004, merita di essere segnalato, con soddisfazione, che, oltre alle tante attività sociali qualificanti e di successo, la società, malgrado la piccola perdita dell'esercizio 2004, è, anche dal punto di vista economico finanziario, estremamente sana (a fronte di altri Soggetti Responsabili di Patti Territoriali o di diversi strumenti di programmazione negoziata, in Calabria e non, che hanno più volte dovuto azzerare e ricostituire il capitale sociale, pur non vantando risultati brillanti come questi conseguiti nella Locride), in quanto, per il lavoro già svolto, la Società deve incassare ulteriori risorse quali quelli provenienti dal contributo per le attività di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale (in base alla legge 144/99) ed alle risorse dovute alla società per l’assistenza tecnica al PIT Locride e per le altre attività in corso di  realizzazione.
Oggi, però, a sette anni dalla costituzione e conclusione delle attività principali del patto territoriale, la Società può e deve darsi nuovi obiettivi per riposizionare la sua azione di Agenzia di sviluppo, andando ad esplorare nuovi percorsi e nuovi strumenti per la crescita socioeconomica della Locride, in particolare andando a specializzarsi nella progettazione e gestione di nuovi programmi, anche di valenza europea. Per poter accedere a tali strumenti, sempre più spesso, dai relativi bandi di gara, è richiesto che le finalità sociali dei proponenti tali iniziative non abbiano, giuridicamente, alcuna finalità di lucro. Poiché, al momento della costituzione della società, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CIPE del 21.3.97 e della ex legge 142/90, la forma societaria individuata per la gestione del patto territoriale è stata quella di una Spa a prevalente capitale pubblico, oggi, si propone ai Soci la trasformazione della forma societaria, da Società per Azioni (quindi con finalità di lucro) a Società Consortile per Azioni (senza alcuna finalità di lucro), sempre con la prevalenza del capitale pubblico.
Così facendo non solo resterebbero immutati la mission sociale, il capitale e la sua relativa ripartizione publico/privato e le modalità di designazione degli organi amministrativi e di quello di controllo, ma la società potrebbe senz'altro accrescere la sua capacità di sviluppare nuove attività ed iniziative per lo sviluppo socioeconomico, culturale ed occupazionale dell'area. Per quanto già fatto in questi anni, inoltre, Locride Sviluppo, godendo di ampia riconoscibilità nel panorama delle agenzie di sviluppo in tutto il territorio italiano, con la trasformazione da società di capitali con finalità di lucro a società senza finalità di lucro, potrebbe, con grande facilità, sviluppare ampie ed articolate sinergie per intraprendere solidi rapporti di cooperazione, nazionali e transnazionali, per incrementare nuove attività relazionali e per lo sviluppo del territorio.
Pertanto, con la presente relazione, il Consiglio di Amministrazione chiede ai Soci di deliberare in merito anche alla trasformazione da Società per azioni e Società consortile per azioni (apportando al nuovo statuto sociale le integrazione di cui all'allegato 1 della presente), fermo restando il contenuto degli elementi essenziali e costitutivi originariamente previsti, e che, specificatamente, sono: SEDE; DURATA; SCOPI SOCIALI; VALORE NOMINALE DELLE AZIONI, AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CAPITALE; ORGANI SOCIALI E LORO COMPOSIZIONE.
Grazie.

p. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
                F.to: IL PRESIDENTE
                        Nicodemo Furfaro

 

ALLEGATO “B”

 IL CONSIGLIO

 premesso

- che questo Ente è socio di Locride Sviluppo Spa, avendo sottoscritto n. 50 azioni del valore di euro 52 ciascuna, per un valore complessivo di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- che Locride Sviluppo Spa opera nel territorio della Locride quale Soggetto Responsabile del Patto Territoriale ed Agenzia per lo sviluppo locale;
- che, il 2 maggio u.s., dopo la conclusione dell'assemblea ordinaria dei soci della predetta società, informalmente ed a titolo puramente consultivo, il Cda di Locride Sviluppo Spa ha avanzato ai soci presenti anche la proposta di trasformazione della Locride Sviluppo da Società Per Azioni a Società Consortile Per Azioni (ossia a società senza alcuna finalità di lucro), e ciò allo scopo di poter accedere a nuovi strumenti e risorse per lo sviluppo dell'area;
- che per gli scopi del precedente punto è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione della Locride Sviluppo Spa, a norma di Legge e di Statuto, l'Assemblea straordinaria dei soci per le relative deliberazioni;
- che allo scopo di illustrare meglio tale necessità, il Cda di Locride Sviluppo Spa ha predisposto una relazione che si allega alla presente (ALLEGATO "A");
- che nella convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci è prevista all'odg la discussione relativa alla "Trasformazione della società da Spa in Scpa”;
- che anche tale eventuale trasformazione non andrebbe a modificare gli elementi statutari essenziali ed originari in base ai quali è stata costituita la società, relativi a: SEDE; DURATA; SCOPI SOCIALI; VALORE NOMINALE DELLE AZIONI, AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CAPITALE; ORGANI SOCIALI E LORO COMPOSIZIONE;

considerato

- che tale proposta di trasformazione da Spa in Scpa può mettere la Locride Sviluppo in condizione di attivare ulteriori e significativi strumenti e risorse finanziarie a vantaggio dello sviluppo socioeconomico culturale ed occupazionale nel territorio della Locride;
tanto premesso e considerato, con voti ………………..           

DELIBERA

1) di approvare l'eventuale trasformazione, in sede di Assemblea straordinaria, di Locride Sviluppo, da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni (ossia senza finalità di lucro), fermo restando gli attuali elementi essenziali: SEDE; DURATA; SCOPI SOCIALI; VALORE NOMINALE DELLE AZIONI, AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CAPITALE; ORGANI SOCIALI E LORO COMPOSIZIONE;
2) di autorizzare il Sindaco, o in caso di Suo impedimento il Vicesindaco, ad intervenire nell'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata, presso la sede sociale sita a Locri, alla Via Roma 100/A, per il giorno Venerdì 29 Settembre c.a, alle ore 9.30 (in prima convocazione), e per il giorno Martedì 4 Ottobre c.a, alle ore 9.30 (in seconda convocazione), per deliberare sulle eventuali modifiche (ALLEGATO B) da apportare allo Statuto sociale, e non riguardanti gli elementi essenziali di cui al precedente punto 1);
3) di autorizzare, altresì, il Sindaco, o in caso di Suo impedimento un Suo delegato, a porre in essere lutti gli atti relativi e consequenziali necessari per la definizione, la validità e l'efficacia del verbale assembleare, con obbligo di riferire al Consiglio, nella prima seduta utile, le eventuali modifiche apportate al testo allegato;
4) di dichiarare la presente Delibera, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. ……….

 

ALLEGATO 1

Integrazioni ai nuovo statuto sociale per trasformazione della forma societaria da SpA in Scpa

Art. 1 - Denominazioni (sostitutivo)
E’ costituita, ai sensi dell'art. 22, comma 3°, lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 2615 ter c.c. , la Società consortile per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "Locride Sviluppo S.C.P.A. - Agenzia per lo sviluppo locale della Lucide" in forma abbreviata "Locride Sviluppo S.C.P.A."

Art 10 bis -Ammissione dei soci (da aggiungere)
L'ammissione alla società consortile di nuovi soci è fatta su domanda scritta del soggetto interessato, diretta all'organo amministrativo, con la quale il richiedente, oltre a fornire tutti gli utili dati anagrafici per la sua identificazione ed a premettere gli eventuali presupposti da cui trae origine la richiesta, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza di questo statuto, del regolamento interno (se esiste) e delle deliberazioni giri adottate dalla società consortile (qualora effettivamente lo sia, per aver consultato gli atti o per esserne comunque a conoscenza) e di impegnarsi ad accettarli nella loro integrità.
Il richiedente dovrà, altresì, documentare nei modi e nei termini voluti dalla legge e dal presente statuto:
- l'inesistenza a suo carico di procedure di scioglimento o concorsuali in genere;
- con dichiarazione ulteriore di possedere, comunque, tutti i requisiti occorrenti per l'invocata ammissione alla società.
Se la richiesta di ammissione proviene da imprese costituite sotto forma di società di capitali, la domanda deve essere corredata, altresì, da copia in forma legale della deliberazione di adesione assunta in tal senso dal proprio organo competente per statuto e dell'atto costitutivo con allegato vigente statuto, nonché dal certificato di vigenza rilasciato dal competente ufficio del registro delle imprese contenente, tra l'altro, le complete generalità della persona cui sono devolute la rappresentanza e la firma sociale.
L'Organo amministrativo, previo compimento degli atti e accertamenti necessari e opportuni ad acquisire ogni utile elemento oggettivo e sog-gettivo, espleta l'istruttoria della domanda di ammissione come sopra pervenuta e, qualora nulla osti, delibera l'accoglimento della stessa, a seconda dei casi e fermo il limite partecipativo massimo anzidetto, in relazione a quella parte di capitale eventualmente rimasta inoptata in conseguenza di precedente deliberato aumento dello stesso.
Entro i successivi quindici giorni di calendario dalla data in cui la società avrà trasmesso al soggetto richiedente la delibera consiliare di ammissione, quest'ultimo deve dichiarare per iscritto l'accettazione dai parie sua dell'integrale contenuto della delibera stessa provvedendo entro lo stesso termine temporale di cui sopra (termine di decadenza) alla contemporanea sottoscrizione della quota di partecipazione ed al versamento di quanto stabilito dal presente Statuto e di quant'altro dovuto per determinazione deliberativa.
La delibera che, in ogni caso, respinge la domanda di ammissione deve essere motivala.
Il singolo socio, limitatamente al libro soci e al libro verbali aseemblee, ha diritto di ispezione e di estratti, a proprie spese, con preavviso di giorni venti e con facoltà di fare assistere all'ispezione un suo incaricato.

Art. 42 bis – La contribuzione dei soci ordinaria (da aggiungere)
Poiché la Società non ha fini di lucro, i soci, nell'ambito del loro rapporto organico con la stessa, sono obbligati a corrispondere a quest'ultima, in forza della previsione oli cui all'ari. 2615-ter del codice civile, un contributo ordinano destinato alla copertura di tutte le spese ed oneri gestionali di qualsiasi natura e specie facenti carico alla società medesima per il suo normale funzionamento ed in relazione alla sua concreta attività.
L'ammontare unitario di detto contributo sarà determinato con l'applicazione del principio proporzionale della fruizione da parte del singolo socio delle prestazioni mutualistiche atteso che talvolta l'entità della quota sottoscritta potrebbe anche non coincidere con l'entità del vantaggio economico che li socio consegue dalla partecipazione. E' il caso, per esempio, del socio che pur avendo una quota di partecipazione al capitale della società molto bassa, potrebbe in tal caso avvalersi, per tutte le sue numerose e complesse operazioni, delle strutture consortili, ricavandone un grosso vantaggio economico rispetto agli altri.
L'entità globale del contributo, viene fissata, annualmente in via presuntiva e consuntiva, dall'assemblea ordinaria dei soci (su proposta del consiglio di amministrazione) in occasione, rispettivamente, dell'approvazione del conto preventivo e del bilancio di esercizio.
A tal fine, ogni socio, oltre alla quota di partecipazione al capitale sociale, resta obbligato, in ragione di quanto sopra, a sovvenire la società con una contribuzione ordinaria che risulterà da delibera dell'Assemblea e/o da convenzione tra la società consortile ed il Socio.
I versamenti eseguiti in ritardo, sia da parte dei consociati che della società, comporteranno la corresponsione degli interessi a carico della parte inadempiente in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti percentuali.
Qualora lo Stato si dovesse far carico delle erogazione in favore della società (quale organismo di gestione degli accordi territoriali) di una eventuale contribuzione connessa alle risorse finanziarie conseguite dai consociati in conseguenza dei loro investimenti produttivi, và da sé che il contributo ordinario dei soci di cui sopra sarà limitato a quella residua parte di occorrenza finanziaria che non dovesse eventualmente trovare capienza nell'intervento dello Stato.

Art. 42 ter - La contribuzione di terzi (da aggiungere)
Possono dare il loro sostegno alla Società con contribuzioni a titolo di liberalità "una tantum" o periodiche, senza peraltro che ciò costituisca per l'erogante precedente per attribuirsi un diritto partecipativo alla società: istituti di credito, istituti e società finanziarie, organismi economici che condividono gli scopi della società, istituti scientifici, enti locali territoriali, regioni comprese, enti pubblici e privati in genere.