P.P.A. N. 138/7^ LEGISLATURA
“APPROVAZIONE PIANO FAUNISTICO
VENATORIO REGIONALE CON REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STESSO E CON PARERE
I.N.F.S.”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera n.3816 del 29/12/1999, con la quale la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale da inviare al Consiglio
Regionale per i successivi adempimenti;
CONSIDERATO
che dalla data di approvazione della Delibera sopra citata e di invio della
stessa al Consiglio Regionale, è trascorso oltre un anno;
CONSIDERATO che in virtù di quanto sopra,
l’Assessorato Regionale all’Agricoltura Caccia e Pesca ha inteso rivedere il
P.F.V.R. con nuove consultazioni con le Associazioni di categoria;
CONSIDERATO che per un ulteriore e definitiva
valutazione tecnica del Piano, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha
ritenuto altresì inviare lo stesso all’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica per un proprio autorevole parere;
CONSIDERATO che tale parere è stato richiesto
dall’Assessorato Regionale alla Caccia con nota n.23231 del 05.09.2001;
CONSIDERATO che l’I.N.F.S. ha provveduto ad
inviare il proprio parere con nota n.5876/T/A/49 del 25.09.2001;
CONSIDERATO che il Servizio Regionale Caccia e
Pesca ha attentamente vagliato tale parere, recependolo, avendo individuato
nello stesso riscontri obiettivi;
PREMESSO quanto sopra, si ritiene, pertanto,
valido e necessario approvare il nuovo piano, in sostituzione del precedente,
approvato con la Delibera n. 3816 del 29.12.1999;
CONSIDERATO che si ritiene, altresì, necessario
per l’approvazione del P.F.V.R. inviare la presente deliberazione, con allegata
copia del piano, parte integrante della stessa, al Consiglio Regionale, in
quanto trattasi di potestà regolamentari da esso esercitate ai sensi
dell’art.121 della Costituzione e dell’Art.16 dello Statuto.
DATO ATTO che la presente deliberazione non è
soggetta a controllo, ai sensi della Legge n. 127/92;
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA CACCIA E PESCA, PROF. MARIO LUCIFERO, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente del Servizio
competente;
Di approvare il nuovo Piano Faunistico Venatorio
Regionale con i regolamenti previsti dallo stesso, alla luce del parere
dell’l.N.F.S., in sostituzione di quello inviato in precedenza con Delibera
della Giunta regionale n.3816 del 29.12.99, secondo l’allegato, parte
integrante della presente deliberazione;
Di inviare la presente deliberazione, con il
relativo allegato, parte integrante della stessa, al Consiglio Regionale, per i
successivi adempimenti di competenza;
Di dare atto che la presente deliberazione non è
soggetta a controllo ai sensi della Legge n.127/92;
In ordine all’oggetto la Giunta
Regionale ha approvato l’allegato Piano Faunistico Venatorio Regionale con regolamenti
previsti dallo stesso, decidendo di rimetterlo al Consiglio Regionale,
avvalendosi dei poteri di iniziativa previsti dall’art.31 dello statuto .
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
In attuazione dell’art. 10 della Legge 11 FEBBRAIO
1992 n0 157, avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e dell’art 5 della Legge
Regionale 17/05/96 n. 9, l’Assessorato all’Agricoltura Foreste
Caccia e Pesca ha definito il Piano Faunistico Venatorio Regionale, attraverso
il coordinamento dei Piani Faunistici -Venatori Provinciali approvati dai
rispettivi Consigli Provinciali.
I Piani Faunistici -Venatori Provinciali attentamente
vagliati dall’ Assessorato Regionale alla Caccia, sono stati recepiti nelle
parti non in contrasto con le direttive contenute nel Piano Faunistico
-Venatorio Regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del
19.09.1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.
Nel Piano Regionale sono contenuti i principi
d’intervento, gli obiettivi, la metodologia, i destinatari ed i regolamenti di
competenza regionale previsti dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 9/96.
INTRODUZIONE
I Piani Faunistici Venatori Provinciali
sono stati finalizzati a dare risposte non solo al mondo venatorio ed
ambientalista, ma anche a quello degli operatori agricoli e turistici che,
nell’ambito dei vari settori economici, puntano ancora alla realizzazione di
redditi soddisfacenti e/o di soluzioni alternative alla crisi delle loro
imprese che si trovano in uno stato di marginalità economica e produttiva
nonché a coloro che sono sottoccupati, disoccupati o in attesa di prima
occupazione.
Il comparto caccia - ambiente ha notevoli potenzialità e le particolari condizioni
geografiche e pedoclimatiche della Calabria possono essere meglio utilizzate
con interventi specifici e mirati, mediante il coinvolgimento, nelle attività
produttive e nei servizi di categoria, di produttori, agricoltori, cacciatori,
ambientalisti, giovani ed anziani.
Le Province hanno individuato le
potenzialità ambientali dei territori montani, collinari e delle pianure sui
quali sono dislocati gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).
L’analisi contenuta nei P.F.V.P.
individua, sia in modo qualitativo che quantitativo, anche attraverso adeguata
cartografia, la situazione territoriale delle singole Province con particolare
riferimento:
a)
alle coltivazioni
agrarie più rappresentative esistenti;
b)
ai boschi (essenze arboree, arbustive e del
sottobosco);
c)
alle specie di fauna
presente, autoctona o di passo, svernante od estivante;
d)
all’individuazione degli
habitat e delle specie protette e non protette sul territorio.
Con i
P.F.V.P. é stata aggiornata la situazione territoriale in funzione delle
superfici urbanizzate delle aree a vincolo ambientale e delle aree a gestione
privata della caccia, al fine di determinare la superficie agro-silvo-pastorale
per ogni A.T.C.
L’analisi é stata estesa alle realtà socioeconomiche quali la
popolazione residente, le componenti venatorie e quelle faunistiche.
In
particolare le componenti venatorie (cacciatori residenti) sono state attentamente
analizzate per determinare la densità venatoria in rapporto al territorio
disponibile.
Il numero complessivo dei cacciatori
calabresi, rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale disponibile, rientra
nei limiti della densità venatoria limite.
Nei P.F.V.P. sono state individuate le
specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio. presenti nel
territorio in forma permanente o transitoria.
Particolare interesse é stato rivolto al
recupero ed al potenziamento faunistico della Lepre comune e della Coturnice
(alectoris graeca graeca) data la loro peculiarità nella tradizione venatoria
calabrese.
L’iniziativa privata nel settore
produttivo della fauna selvatica, sino a qualche anno fa assente quale attività
aziendale, ha ora presenze di un certo rilievo anche se ancora insufficienti a
far fronte ai bisogni di interesse venatorio.
COORDINAMENTO DEI PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI.
Pur nel rispetto degli orientamenti
generali delle singole Province contenuti nei rispettivi piani faunistici,
l’Assessorato Regionale alla Caccia ha individuato, non recependole, alcune
delle scelte in contrasto con le direttive contenute nel Piano Faunistico
Venatorio Regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del
19.09.1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.
PROVINCIA DI COSENZA.
IL P.F.V.P.si intende approvato con le
seguenti prescrizioni:
a) abrogazione del punto 2.1. Aree meritevoli di tutela in quanto è
stata già superata la percentuale del 24% di territorio destinato a strutture
di protezione (L.R. n. 9/96, art. 5. lettera a); al riguardo si precisa che
l’istituzione di zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di allevamento
della fauna selvatica possono essere realizzati solo all’interno delle aree già
protette, mentre è sospesa l’istituzione di fondi chiusi, di oasi di protezione
e di ogni altra struttura di protezione, dove sia comunque vietata la caccia,
sino all’ eventuale riperimetrazione delle aree già protette.
b) abrogazione del Capitolo 4 - Individuazione
e delimitazione degli ambiti territoriali di
caccia, in quanto in contrasto con la ripartizione del
territorio provinciale avvenuta con delibera di C.R. n. 133 del 30.07.1996,
pubblicata sul B.U.R. del 19.09.1996, che ha riconfermato quanto previsto dalla
L.R. n.9/96, art. 13, comma 1; si rileva, altresì, che il contenuto del
Capitolo 4 è
in contrasto anche con quanto riportato
all’ art. l del regolamento di attuazione degli ambiti proposto nello stesso
piano.
PROVINCIA DI CROTONE.
IL P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti
osservazioni:
a) gli incentivi previsti nella Parte IV^ - Sez. A Piani di miglioramento ambientale e criteri per il ripristino
degli habitat, devono essere contenuti nei limiti stabiliti dai parametri CEE e
dal Ministero delle Politiche Agricole;
b) per quanto attiene ai metodi di ripopolamento, alle catture, alla
mobilità ed alla residenza venatoria, fare riferimento a quanto stabilito nel
presente piano.
-
PROVINCIA DI CATANZARO.
IL P.F.V.P. si intende approvato con le
seguenti osservazioni:
a) si approva la modifica ai confini degli
ambiti attraverso lo spostamento dei Comuni di Borgia e San Floro dell’A.T.C.
CZ1 all’A.T.C. CZ2;
b) gli incentivi previsti nel Regolamento
per la corresponsione degli incentivi per miglioramenti ambientali e del
risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica oggetto di prelievo
venatorio, devono essere contenuti nei limiti stabiliti dai parametri CEE e dal
Ministero delle Politiche Agricole.
- PROVINCIA
DI VIBO VALENTIA
Il P. F. V. P. si intende approvato con le seguenti
osservazioni:
a) per quanto attiene ai metodi di
ripopolamento ed alle catture, fare riferimento a quanto stabilito nel presente
piano.
- PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA.
IL P. F. V. P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:
a) considerato che è stata superata la percentuale del 24% di territorio
destinato a strutture di protezione (L.R. n. 9/96, art.
5, lettera a), si precisa che l’istituzione di zone di ripopolamento e cattura
e centri pubblici di allevamento della fauna selvatica possono essere realizzati
solo all’interno delle aree già protette, mentre é sospesa l’istituzione di
fondi chiusi, di oasi di protezione e di ogni altra struttura di protezione, dove sia comunque vietata la
caccia, sino all’ eventuale riperimetrazione delle aree già protette.
b) si prende atto
dell’indice di densità venatoria superiore ai limiti massimi consentiti dal
piano faunistico regionale in quanto la deroga, nel caso specifico, é prevista
dal regolamento di attuazione (art.4 comma 4), anche in considerazione del fatto
che la legge l 57 stabilisce che ogni cacciatore “ha diritto all’accesso in un
ambito territoriale di caccia”; l’indice così proposto non determina comunque,
rapporti di squilibrio nell’intera Regione.
I Comitati di Gestione
eventualmente nominati dalle Province dopo l’approvazione del P.F.V.R.
provvisorio decadranno con l’approvazione del presente Piano Faunistico di
Coordinamento; le stesse Province dovranno provvedere ad una nuova nomina dei
componenti con le procedure già adottate in precedenza
DELIMITAZIONE DEL
TERRITORIO.
Nell’ attuazione dei Piani Faunistici
Venatori Provinciali, le Province, nel proporre e/o istituire strutture di
protezione e venatorie, debbono, comunque, verificare il rispetto delle
percentuali di seguito riportate:
.
quota non superiore al 24% del territorio A.S.P. destinato alla
protezione della Fauna;
. quota non superiore al 15% del territorio A.S.P. destinato ad
ambiti privati di caccia:
. quota non superiore al 61% del territorio A. S .P. destinato agli
ambiti territoriali di caccia.
La situazione attuale nelle cinque Province è la seguente:
Provincia |
A.T.C. |
S.A.S.P in ettari |
AREE PROTETTE in ettari |
% |
CATANZARO |
CZ1 |
155.223 |
29.053 |
18,72 |
CZ2 |
62.075 |
6.292 |
10,14 |
|
COSENZA* |
CS1 |
250.653 |
109.253 |
43,59 |
CS2 |
217.420 |
30.824 |
14,18 |
|
CS3 |
186.364 |
28.514 |
15,30 |
|
CROTONE |
KR1 |
56.105 |
11.259 |
20,07 |
KR2 |
63.072 |
14.139 |
22,42 |
|
REGGIO CAL.* |
RC1 |
191.654 |
56.730 |
29,60 |
RC2 |
115.054 |
37.463 |
32,56 |
|
VIBO VAL.* |
VV1 |
51.285 |
15.139 |
29,52 |
VV2 |
54.380 |
18.265 |
33,59 |
|
TOTALI |
1.403.285 |
356.931 |
25,44 |
* dati aggiornati
Nel computo totale della superficie
protetta occorre tener conto di aree di proprietà di Enti locali e di privati
gestite dalle Aziende Regionali e dai Consorzi di Bonifica e diffuse sul
territorio regionale per un totale di circa 135.821 ettari così ripartiti:
A.FO.R.: Cosenza 59.000, Catanzaro 24.000, Reggio Calabria 7.300, Vibo Val. 6.400,
Crotone 4.100; CONSORZI DI BONIFICA: Catanzaro e Crotone 12.000, Reggio
Calabria 16.773, Cosenza 6.248.
I valichi montani di cui all’art. 21,
comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi
del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.
La situazione definitiva è, pertanto la seguente:
S.A.S.P. (in
ettari) |
Sup. protetta |
% di protezione |
1.403.285 |
492.752 |
35,11 |
Provincia |
A.T.C. |
S.A.S.P in ettari |
% AREE PRIVATE |
|
|
|
CATANZARO |
CZ1 |
155.223 |
86 |
0,06 |
|
|
CZ2 |
62.075 |
160 |
0,26 |
|
||
COSENZA |
CS1 |
250.653 |
773 |
0,31 |
|
|
CS2 |
217.420 |
988 |
0,45 |
|
||
CS3 |
186.364 |
3.611 |
1,94 |
|
||
CROTONE |
KR1 |
56.105 |
1.511 |
2,69 |
|
|
KR2 |
63.072 |
2.619 |
4,15 |
|
||
REGGIO CAL. |
RC1 |
191.654 |
100 |
0,05 |
|
|
RC2 |
115.054 |
0 |
0,00 |
|
||
VIBO VAL. |
VV1 |
51.285 |
1.220 |
2,38 |
|
|
VV2 |
54.380 |
0 |
0,00 |
|
||
TOTALI |
1.403.285 |
11.068 |
0,79 |
|
Provincia |
A.T.C. |
S.A.S.P in ettari |
SUP.A.T.C. in ettari |
% |
|
|
|
CATANZARO |
CZ1 |
155.223 |
126.084 |
81,23 |
|
|
|
|
CZ2 |
62.075 |
55.623 |
89,61 |
|
|
|
COSENZA* |
CS1 |
250.653 |
146.443 |
58,42 |
|
|
|
|
CS2 |
217.420 |
186.769 |
85,90 |
|
|
|
|
CS3 |
186.364 |
149.118 |
80,01 |
|
|
|
CROTONE |
KR1 |
56.105 |
43.335 |
77,24 |
|
|
|
|
KR2 |
63.072 |
46.314 |
73,43 |
|
|
|
REGGIO CAL.* |
RC1 |
191.654 |
134.923 |
70,40 |
|
|
|
|
RC2 |
115.054 |
77.590 |
67,44 |
|
|
|
VIBO VAL.* |
VV1 |
51.285 |
34.926 |
68,10 |
|
|
|
|
VV2 |
54.380 |
36.115 |
66,41 |
|
|
|
a detrarre ** |
|
|
-135.821 |
|
|
|
|
TOTALI |
1.403.285 |
901.419 |
64,24 |
* dati aggiornati
** aree di proprietà di Enti locali e di privati gestite
dalle Aziende Regionali (vedi punto A).
I dati relativi alle estensioni delle
S.A.S.P., delle aree protette, delle strutture a gestione privata e degli
ambiti territoriali di caccia sono state estrapolate dai piani faunistici
provinciali; in particolare i dati delle Province di Cosenza, Vibo Valentia e
Reggio Calabria sono stati aggiornati con fasce di rispetto stradali e
ferroviarie che in base alla sentenza di Corte Costituzionale n. 448 del
30.12.97 sono considerate aree a divieto di caccia (come sancito dall’art.21,
comma 1, lett.e, della legge l57/92).
Le superfici riportate nei piani
faunistici provinciali risultano compatibili con quelle censite nel Piano
Faunistico Venatorio Regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del
19.09.1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.
L’istituzione di nuove strutture è
vincolata alla verifica delle percentuali limite imposte dalla legge regionale;
qualora dette percentuali dovessero essere disponibili solo per alcune
Province, la percentuale interessata dovrà essere verificata anche a livello
regionale; il mancato rispetto dei citati limiti a livello regionale comporta,
comunque, l’impossibilità di istituire nuove strutture. siano esse di
protezione. venatorie o a struttura privata, anche in quelle Province con
disponibilità di territorio.
Per l’istituzione di nuove strutture di
protezione e/o di gestione privata della caccia diventa vincolante il parere
dell’Ufficio Regionale Caccia che verifica i limiti delle già citate
percentuali su tutto il territorio regionale.
L’eventuale mancanza di disponibilità
territoriale presuppone la riperimetrazione delle strutture già esistenti, da
attuarsi con il contributo degli enti e/o dei privati interessati alla loro
gestione.
- INDICE DI DENSITA’ VENATORIA.
Si definisce indice di densità venatoria
territoriale (I.D.V.T.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie
agro-silvo-pastorale disponibile, derivata dalla differenza tra l’intero
territorio di riferimento e le superfici urbanizzate ricadenti sullo stesso
territorio.
Si definisce indice di densità venatoria
effettiva (I.D.V.E.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie
agro-silvo-pastorale destinata a gestione programmata della caccia derivata
dalla differenza tra la superficie agro-silvo-pastorale disponibile e le
superfici a gestione privata ed a strutture di protezione.
Il numero dei cacciatori censito dalle province nei
rispettivi Piani Faunistici é il seguente:
Provincia |
A.T.C. |
Numero Cacciatori residenti |
Numero Cacciatori ammessi |
CATANZARO |
CZ1 |
2.700 |
186 |
CZ2 |
950 |
100 |
|
COSENZA |
CS1 |
3.272 |
170 |
|
CS2 |
3.521 |
170 |
CS3 |
4.172 |
170 |
|
CROTONE |
KR1 |
843 |
112 |
KR2 |
728 |
112 |
|
REGGIO CAL. |
RC1 |
14.703 |
120 |
RC2 |
4.096 |
60 |
|
VIBO VAL. |
VV1 |
1.151 |
150 |
VV2 |
1.257 |
150 |
|
TOTALE |
37.393 |
1.500 |
L’indice di densità venatoria massima per
ogni ambito territoriale di caccia e’ fissato in 1:19 (un cacciatore ogni 19
ettari di -superficie agro-silvo-pastorale effettiva); la Giunta Regionale
periodicamente provvede all’eventuale adeguamento del rapporto.
La situazione per ogni singola
Provincia é la seguente:
Provincia |
A.T.C. |
Densità ven. Limite Ettarixcacciatore |
Densità ven. imposta dalle Province Ettarixcacciatore |
D.V.E. Ettarixcacciatore |
D.V.T. Ettarixcacciatore |
CATANZARO |
CZ1 CZ2 |
19 |
30 |
43,70 |
53,78 |
19 |
30 |
52,97 |
59,12 |
||
COSENZA |
CS1 CS2 CS3 |
19 |
19 |
42,55 |
72,82 |
19 |
19 |
50,60 |
58,91 |
||
19 |
19 |
34,34 |
42,92 |
||
CROTONE |
KR1 KR2 |
19 |
30 |
45, 38 |
58,75 |
19 |
30 |
55,14 |
75,09 |
||
REGGIO CAL. |
RC1 RC2 |
19 |
19 |
9,10 |
12,93 |
19 |
19 |
18,67 |
27,68 |
||
VIBO VAL. |
VV1 VV2 |
19 |
19 |
26,85 |
39,42 |
19 |
19 |
25,67 |
38,65 |
Si confermano gli indici di densità
venatoria indicati dalle singole Provincie nei rispettivi piani faunistici in
quanto contenuti nel predetto limite: fa eccezione la Provincia di Reggio
Calabria per la quale valgono le norme in deroga stabilite nel regolamento di
attuazione (art. 4. comma 4) allegato al presente piano.
Allo stato attuale, l’istituto della
mobilità che coinvolge gli ambiti della Provincia di Reggio, può attuarsi solo
attraverso le quote di interscambio tra Provincie e/o Regioni.
La situazione a livello regionale é la
seguente:
Territorio disponibile per l’attività venatoria (A.T.C.) Ettari |
Numero Cacciatori
residenti |
Numero cacciatori non residenti ammessi |
Densità venatoria effettiva Ettari x cacciatore |
887.240 |
37.393 |
1.500 |
22,81 |
La densità venatoria regionale rispetta il
limite imposto di 19 ettari per ogni cacciatore.
- APPLICAZIONE
DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. F, DELLA L.R. N. 9/96.
Le Amministrazioni Provinciali possono
avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie nazionali
riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale per le
operazioni di ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi ed educazione
venatoria-ambientale.
La collaborazione con le Associazioni
Venatorie, se realizzata, deve essere regolamentata da norme emanate dalle
Province ed eventualmente sancita da apposite convenzioni.
E’ fatto obbligo alle Amministrazioni
Provinciali trasmettere, annualmente, all’Ufficio Regionale Caccia e Pesca
l’attestazione dell’avvenuta collaborazione, per le operazioni su indicate,
prestata da ogni singola Associazione, ai fini dell’erogazione del contributo
regionale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. F. della L.R. n. 9/96.
- SELVAGGINA
DA RIPOPOLAMENTO.
Le specie ammesse ad attività di
ripopolamento sul territorio della Regione Calabria destinato alla
gestione programmata della caccia, sono: Coturnice,
Fagiano, Starna. Lepre. Cinghiale. Capriolo. Muflone.
·
Coturnice: e ammesso
l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie Aleectoris
graeca graeca, presente in
Italia in tre sottospecie.
·
Starna: e ammesso l’utilizzo
di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie Perdix Perdix.
·
Fagiano: é ammesso
l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie Phanianus
colchicus e relative sottospecie.
·
Lepre: e ammesso
l’utilizzo per immissioni a scopo venatorio di animali appartenenti alla specie
Lepus europaeus. Questa Regione, così come sostenuto dall’I.N.F.S., ha
accertato in alcune zone del proprio territorio la presenza di popolazioni di
lepre italica (lepus corsicanus); in dette aree, al fine di tutelare la specie
autoctona, sarà vietato immettere specie appartenenti. alla lepre europea. Non
è necessario ad oggi provvedere ad altre misure di conservazione in quanto il maggior numero di presenze della suddetta specie italica è
stata riscontrata in aree già soggette a tutela;
·
Capriolo: le immissioni
dovranno riguardare capi esclusivamente appartenenti alla varietà italica
Capreolus capreolus italicus;
·
Cinghiale: é ammesso
l’utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla varietà Sus
scrofa, presente in Italia in tre sottospecie. Le immissioni dovranno essere
limitate o addirittura vietate in quelle aree della Regione dove maggiori si
riscontrano i danni provocati dalla specie.
·
Muflone (Ovis musimon):
le immissioni non sono finalizzate, in via esclusiva. all’attività venatoria
né, in particolare, al recupero della specie; esse sono esclusivamente da
collegare ai progetti di reintroduzione della Coturnice (anche se la
motivazione non è ad oggi supportata da studi scientifici specifici), la cui
scomparsa è anche da mettere in relazione con la progressiva diminuzione dell’
attività pastorale negli areali tipici della specie; 1’ eventuale prelievo
venatorio sarà autorizzato solo per il mantenimento della specie in numero adeguato
attraverso la caccia di selezione.
Nelle aziende agro-turistico-venatorie,
nelle zone di addestramento cani e nei centri privati di allevamento (con
l’esclusione delle sole aziende faunistico-venatorie) è ammessa anche
l’immissione delle seguenti specie: Germano Reale (Anas platyrhynchos), Daino
(Dama dama), Quaglia, (Coturnix japonica), Cervo (Cervus elaphus).
Le specie indicate sono quelle che, in
relazione agli habitat naturali esistenti nel territorio regionale ed a quelli
creati nelle zone a gestione privata, hanno la maggior probabilità di
ambientamento e sopravvivenza.
METODOLOGIE DI
RIPOPOLAMENTO.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato
che le immissioni di piccoli quantitativi di selvaggina in tutti i Comuni della
Regione non è sufficiente a garantire una elevata sopravvivenza degli animali
provenienti da allevamento.
Le cause sono molteplici:
·
gli animali provengono
nella maggior parte dei casi da allevamenti dov’e è l’uomo a provvedere alla
loro sopravvivenza;
·
appena in stato di
libertà l’animale deve provvedere da solo alla ricerca di cibo, pratica per lui
completamente sconosciuta;
·
nei primi giorni di
libertà gli animali sono facilmente predabili anche perché in allevamento non
conoscono i potenziali predatori e quindi si lasciano avvicinare più
facilmente;
·
il cambio di alimentazione comporta la
comparsa di patologie molto spesso con conseguenze
letali.
Pertanto è necessario individuare altre
metodologie che possano facilitare l’attecchimento degli animali sul
territorio.
La tecnica di ripopolamento sinora
utilizzata prevede la semplice messa in libertà di animali provenienti da
allevamento; i risultati ottenuti con questa metodologia sono stati solo
occasionalmente sufficienti per lepre e fagiano, mentre per il cinghiale possono
definirsi interessanti, essendosi la specie insediata stabilmente in molte aree
della Regione; per le altre specie i risultati sono stati scarsi o nulli.
Considerati i buoni risultati ottenuti per
il Cinghiale, si potrà continuare a gestire le reintroduzioni con il sistema
sinora praticato che potrà altresì applicarsi per le immissioni del Capriolo e
del Muflone. .
Per quanto riguarda le specie Coturnice,
Starna, Fagiano e Lepre, si propongono alla valutazione delle Amministrazioni
Provinciali, oltre a quelle tradizionali, nuove metodologie di immissione
attraverso il rispetto delle seguenti indicazioni:
·
identificazione di
habitat idonei alla vita libera dei selvatici anche, eventualmente, in
territorio protetto;
·
localizzazione di punti
di immissione in aree non frequentemente disturbate;
·
installazione e utilizzo
di strutture mobili (recinzioni e voliere) di adeguate dimensioni
·
periodo di ambientamento variabile tra i 5
e 30 gg in funzione della stagione di ambientamento e del comportamento sociale
degli individui;
·
dopo il rilascio,
mantenere le attrezzature destinate all’ alimentazione dei capi fino a loro
necessità.
La metodologia che prevede l’uso di
strutture mobili per l’ambientamento e l’alimentazione, può essere utilizzata
in maniera “combinata” con il sistema tradizionale.
Valgono
per tutte le metodologie i seguenti indirizzi generali:
·
utilizzare per le
reintroduzioni possibilmente giovani dell’anno;
·
garantire la purezza
della specie;
·
individuare allevamenti
all’interno dei quali gli animali possano fruire di idonee aree di
pre-ambientamento;
·
introdurre consistenti
quantità di animali in vaste aree;
·
individuare habitat idonei;
·
intervenire con
miglioramenti ambientali;
·
tenere bene in
considerazione l’incompatibilità” tra specie (es. il Fagiano con le altre
specie di Galliformi);
·
privilegiare, alle
stesse condizioni economiche e qualitative, gli allevamenti presentì sul
territorio regionale
La metodologia alternativa al
ripopolamento tradizionale mira alla riduzione delle cause di mortalità
determinate dal brusco passaggio “allevamento-terreno libero”; è necessario,
altresì, procedere al controllo del numero di predatori con le modalità da
prevedere in appositi regolamenti provinciali.
- CONTROLLO
DELLE SPECIE POTENZIALMENTE DANNOSE.
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, della L.R.
n. 9/96, le Province devono provvedere al controllo delle specie di fauna
selvatica.
Il controllo selettivo viene praticato di
norma con metodi ecologici su parere dell’I.N.F.S.; la dimostrata inefficacia
dei metodi ecologici può indurre le Province a promuovere ed attuare,
attraverso propri regolamenti, piani di abbattimento selettivi.
Le specie ammesse a controllo selettivo
sono tutte quelle considerate cacciabili ai sensi della legge 157/92, art. l 8, con particolare riferimento a: Volpe, Gazza,
Cornacchia grigia. Ghiandaia.
Prima della stesura dei piani di
abbattimento le Province ed i Comitati di Gestione sono obbligati ad
organizzare operazioni di censimento per stabilire la consistenza delle specie
soggette a controllo.
ATTIVITA’ VENATORIA IN DEROGA.
La Regione. ai sensi dell’art. 18 della
Legge 157/92, può modificare i termini di inizio dell’attività venatoria per
determinate specie a condizione che preventivamente siano stati predisposti
adeguati piani faunistici.
In fase di coordinamento dei Piani Faunistici-Venatori
Provinciali, si evidenzia la possibilità che tale deroga possa essere applicata
esclusivamente per le sottoelencate specie, secondo le indicazioni del
calendario venatorio regionale annuale:
·
Colombaccio. Quaglia e
Tortora: dal 1° settembre di ogni anno;
·
Gazza, Ghiandaia,
Cornacchia Grigia,Volpe: dal 1° settembre di ogni anno al 31 gennaio
successivo, e dal 1° febbraio al 31 agosto di ogni anno solo in presenza di
piani di abbattimento selettivi (vedi paragrafo precedente) e di regolamento
attuativo che ogni provincia dovrà provvedere a redigere.
Nel periodo compreso tra il 1°
Settembre e la 3° domenica di Settembre la situazione ripartita per Province è
la seguente:
Provincia |
Presenze COLOMBACCIO |
Presenze QUAGLIA |
Presenze TORTORA |
CATANZARO |
Discreta |
Buona |
Buona/discreta |
COSENZA |
Buona* |
Buona* |
Media* |
CROTONE |
Media* |
Buona* |
Buona* |
REGGIO CAL. |
Buona* |
Buona* |
Media* |
VIBO VAL. |
Bassa |
Bassa |
Media |
* dati
regionali.
La deroga potrà, altresì, applicarsi in
caso di provata esigenza. anche per la caccia di selezione agli ungulati a far
tempo dal 1° agosto e nel rispetto dell’arco temporale massimo consentito dalla
l 57/92.
- STRUTTURE
PER LA GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA.
Lo studio dei piani faunistici provinciali
ha messo in evidenza la disponibilità di territorio per la realizzazione di
strutture per la gestione privata della caccia previste dalla legge 157/92:
aziende faunistico-venatorie, agro-turistico-venatorie, zone di addestramento cani
e centri privati di produzione di fauna selvatica.
In particolare, in attesa della
costituzione delle Z.A.C.. le Province, possono autorizzare gare cinofile su
terreno libero ed in periodo di sospensione dell’attività venatoria osservando
le seguenti prescrizioni:
·
disponibilità del
terreno da parte del proprietario o conduttore del fondo;
·
assenza di colture in
atto, fatto salvo l’assenso del proprietario o conduttore:
·
aree non soggette ad
immissione di selvaggina;
·
divieto di abbattimento
del selvatico.
ALLEGATI.
Costituiscono parte integrante del presente Piano
Faunistico Venatorio Regionale i seguenti documenti:
·
P.F.V.R. di indirizzo
generale;
·
P.F.V. della Provincia di
Catanzaro;
·
P.F.V. della Provincia di
Cosenza;
·
.P.F.V. della Provincia
di Crotone;
·
.P.F.V. della Provincia
di Reggio Calabria;
·
.P.F.V. della Provincia
di Vibo Valentia.
- REGOLAMENTI
Sono parte integrante del presente P.F.V.R. i
sottoelencati regolamenti di competenza regionale:
·
Regolamento di
attuazione degli ambiti territoriali di caccia e statuto tipo degli organi di
gestione;
·
Regolamento per
l’istituzione e la gestione delle aziende faunistico-venatorie ed
agro-turistico-venatorie;
·
Regolamento per
costituzione e la gestione dei centri pubblici e privati per la produzione
della fauna selvatica, l’allevamento, la detenzione, ed il recupero della fauna
selvatica, la detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di
forma ornitica selvatica non oggetto di caccia.
·
Regolamento per il
funzionamento della Consulta Faunistico-Venatoria Regionale;
·
Regolamento per il
funzionamento della Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio
venatorio .
I suddetti regolamenti, eventualmente
predisposti dalle Amministrazioni Provinciali nell’ambito dei rispettivi piani
faunistici, si intendono sostituiti da quelli allegati nel presente piano.
REGOLAMENTO DI ATTUZIONE DEGLI
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E
STATUTO TIPO DEGLI ORGANI DI
GESTIONE
PARTE I^
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI
AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA.
ART. 1
Definizione di ambito
territoriale di caccia.
1. Un ambito territoriale di caccia (A.T.C.)
è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale residuo
dedotta la percentuale di territorio destinato a strutture di protezione della
fauna e quella destinata a forme di gestione privata dell’attività venatoria,
come definiti all’art. 10 della legge L 157/92.
2. Le Province determinano in via definitiva,
nei piani faunistici provinciali la delimitazione degli A.T.C. tenendo conto,
in ordine di importanza, di:
a)
confini
comunali;
b)
confini
naturali;
c)
confini
provinciali.
3. Ai fini
della delimitazione degli ambiti, le strade statali, provinciali e comunali
possono essere assimilate a confini naturali.
4. I territori
comunali, in linea di massima, non si potranno frazionare; nel caso che un
confine naturale posto tra due ambiti divida uno o più territori comunali, le
porzioni risultanti potranno essere annesse in ambiti diversi a patto che la
porzione minore non superi il 20% dell’intero territorio comunale in questione.
5. Uno stesso ambito può contenere territori
appartenenti a Province diverse; in tal caso il Consiglio Regionale nel
coordinare i piani faunistici provinciali assegna alla Provincia maggiormente
interessata la competenza della gestione.
6. L’A.T.C.
è struttura
associativa di diritto privato senza fini di lucro che persegue scopi di
gestione della fauna selvatica e di programmazione dell’attività venatoria.
ART. 2
Organi di gestione degli A.T.C. e
loro composizione
1. Sono organi
di gestione degli A.T. C . il Presidente, il Comitato di Gestione, l’Assemblea dei Soci, il Collegio
dei Revisori dei Conti.
2.
I1 Presidente è nominato all’interno del
Comitato di gestione con le modalità previste nello statuto tipo.
3. L’organo
direttivo degli A.T.C. è il Comitato di gestione che è composto da venti
membri. di cui:
a)
due
rappresentanti della Provincia esperti in materia di caccia;
b)
due
rappresentanti dei Comuni compresi nell’A.T.C.;
c)
sei
rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale legalmente riconosciute;
d)
sei
rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in
forma organizzata sul territorio;
e)
quattro
rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l’ambiente.
4. I membri del Comitato di cui al comma precedente sono scelti tra
la generalità dei cacciatori iscritti, tra proprietari e conduttori dei fondi
inclusi, fra gli ambientalisti residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito e
vengono designati all’interno delle relative organizzazioni ed associazioni; in
caso di impossibilità di nomina di tutti i venti componenti, il Comitato si
intende validamente insediato con la nomina di almeno undici membri.
5. I Comitati di gestione sono nominati dal Presidente della
Provincia in cui ricadono gli AT.C.. su designazione degli enti locali, delle organizzazioni
agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente
riconosciute. All’ atto della designazione 1’ organismo designante invia
curriculum del designato e una dichiarazione autografa dell’interessato che non
ricorrono le condizioni ostative alla sua nomina di cui ai successivi punti 10
e 11.
6. I Comitati di gestione hanno compiti di gestione
faunistica e di organizzazione dell’attività venatoria nel territorio di
competenza.
7. L’assemblea dei soci é composta dai
cacciatori iscritti e dai legali rappresentanti della associazioni agricole
presenti nelle rispettive Province, in ragione di uno per ogni associazione:
essa viene riunita almeno una volta all’anno per la valutazione dell’andamento
della gestione. L’assemblea dei soci, entro un anno dalla nomina del Comitato
di Gestione, provvede, inoltre all’approvazione dello Statuto tipo dell’A.T.C.
previsto come allegato nel presente regolamento di attuazione.
8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto
da tre membri effettivi e due
supplenti, di cui un effettivo ed un supplente nominato dal Comitato di
gestione e due effettivi ed un supplente dall’assemblea dei soci, con le
modalità indicate all’ art. 5 dello statuto tipo allegato.
9.
Il funzionamento degli organi di gestione
avviene secondo le modalità dello statuto tipo allegato.
10. Non possono essere nominati negli
organismi di gestione persone che:
a)
siano state condannate con sentenza passata
in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio
dall’avvenuta riabilitazione;
b)
abbiano riportato condanne o sanzioni
amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia;
c)
abbiano in. corso procedimenti penali per
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648/ter C.P.);
d)
abbiano in corso procedimenti penali per
associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);
e)
abbiano in corso procedimenti penali per
riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648 bis C. P.),
11. Non possono altresì essere
nominati i Sindaci dei Comuni, i Presidenti di Provincie, i Presidenti della
Giunta Regionale, gli assessori comunali, provinciali e regionali, consiglieri
provinciali e regionali. Qualora durante il mandato nell’A.T.C. assumano tali
cariche decadono immediatamente dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. . Il Presidente della Provincia,
prima della nomina del Comitato di gestione, verifica attraverso opportuna
documentazione l’esistenza delle suddette limitazioni.
ART. 3
Gestione provvisoria
degli ambiti
1.
Fino alla prima
costituzione degli organi di gestione ed al loro insediamento, gli A.T.C. sono
retti dalle Province competenti per territorio.
ART. 4
Indici di densità
venatoria
1. Si
definisce indice di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.) il rapporto fra
il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile; si
definisce indice di densità venatoria effettiva (I.D.V.E.) il rapporto fra il
numero di cacciatori e la superficie agro- silvo-pastorale disponibile per la
gestione programmata della caccia, con esclusione della superficie destinata a
gestione privata ed a strutture di protezione.
2. L’indice
massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia e’ fissato
in 1/19 (un cacciatore ogni 19 ettari di superficie agro-silvo-pastorale
disponibile); la Giunta Regionale periodicamente provvede all’eventuale
adeguamento del rapporto. Le Province, nell’ambito dei piani faunistici,
possono provvedere all’ adeguamento del rapporto solo in senso restrittivo,
fatte salve le deroghe previste nella legge l57/92 .
3. L’accesso
in ogni A.T.C. è garantito a tutti i cacciatori sulla base del parametro di cui
al comma precedente e nel rispetto delle norme del presente regolamento.
4. I cacciatori
residenti nei Comuni compresi in un ATC sono comunque iscritti, salvo che per
espressa rinuncia, anche se il rapporto
cacciatore/territorio supera il limite di cui al comma 2.
5. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 del
presente regolamento, è altresì consentito il superamento dell’indice massimo
di densità venatoria per l’accesso dei proprietari o conduttori di fondi
inclusi nell’A.T.C.
6. Gli
organi direttivi degli A.T.C., possono, con motivata delibera, ammettere nei
territori di competenza un numero di cacciatori superiore di quello risultante
dall’I.D.V., purché si siano accertare, anche mediante censimenti,
modificazioni positive della popolazione faunistica (legge n. l57/92 art. 14 comma 8) e siano stati stabiliti con legge
regionale i criteri di priorità per l’ammissibilità dei cacciatori in
soprannumero (L.R.n.9/96 art. 13 comma 6,lett. e).
ART. 5
Residenza venatoria
1. Si
intende per residenza venatoria la collocazione di ogni cacciatore all’interno
di un A.T.C. per lo svolgimento dell’attività venatoria.
2. La
residenza venatoria di un cacciatore non coincide necessariamente con la sua
residenza anagrafica, in quanto l’A.T.C. di diritto può essere diverso
dall’A.T.C. nel quale ricade il suo Comune di residenza.
3. Ad ogni
cacciatore spetta di diritto una sola residenza venatoria, fatte salve le norme
sulla mobilità tra ambiti previste nel presente regolamento.
4. La
residenza venatoria, per gli anni successivi a quella di prima assegnazione, si
intende tacitamente rassegnata di anno in anno salvo esplicita rinuncia e
presentazione di domanda di riammissione in altro ATC da parte
dell’interessato.
ART. 6
Tesserino venatorio
1. Il
tesserino regionale viene distribuito dall’Amministrazione Provinciale e
rilasciato in bollo gratuitamente dal Comune di residenza al richiedenti previa
consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa venatoria di
concessione regionale, fotocopia della tassa di accesso all’A.T.C. ed
esibizione delle licenza i porto di fucile in corso di validità.
2. I Comuni
sono gli unici enti delegati al rilascio del tesserino venatorio e quindi non
possono delegare nessun altro ente a tale scopo; essi, inoltre, esercitano
forme di controllo per accertare che non vi siano duplicazioni nel rilascio dei
tesserini.
3. Sul
tesserino venatorio regionale dovranno essere registrati, a cura del Comune, il
tipo di caccia prescelto in via esclusiva e la residenza venatoria del
cacciatore titolare del tesserino stesso; nel caso di accettazione in ATC
diverso da quello di residenza anagrafica, il tesserino viene rilasciato dalla
Provincia. in cui ricade l’ ambito prescelto; la Provincia provvede ad annotare
il nominativo del richiedente in apposito registro nonché a comunicare alla
Provincia ed al Comune, nei quali ricade ha residenza anagrafica del
richiedente. l’avvenuto cambio di residenza venatoria .
4. Il
cacciatore, oltre alla giornata di caccia ed alle specie e numero di capi
abbattuti, dovrà annotare sul tesserino venatorio il numero di ambito in cui si
svolge l’attività venatoria giornaliera; nel caso di mobilità durante la stessa
giornata di caccia, il cacciatore dovrà riannotare il numero dell’ambito solo
nel caso in cui questo sia diverso dal primo.
5. I tesserini venatori regionali vanno
restituiti entro la fine di febbraio di ogni anno al Comune che li ha
rilasciati che, a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla
Provincia di competenza, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi
all’annata venatoria di riferimento.
6. Le
Province provvedono a predisporne e trasmettere ai Comuni i tesserini venatori,
per la stagione venatoria successiva, in forma nominativa. I cacciatori che non
hanno provveduto a restituire il tesserino ai Comuni entro i termini previsti
dovranno provvedere alla restituzione presso il competente ufficio caccia
provinciale; la mancata restituzione del tesserino venatorio costituisce esplicita
rinuncia all’esercizio dell’attività venatorio nel successivo anno. Le
Provincie, inoltre, provvedono al rilascio del tesserino al cacciatori che
svolgono l’attività venatoria per il primo annuo.
7. Le
Provincie, in collaborazione con il competente ufficio regionale alla caccia,
possono provvedere alla gestione computerizzata dei tesserini venatori.
ART. 7
Ammissione
nell’ambito di diritto
per lo svolgimento
dell’attività venatoria
1. I Comitati
di gestione degli AT.C. regolano l’ammissione agli A.T.C. e stabiliscono la
residenza venatoria dei singoli cacciatori in base ai seguenti criteri:
a) i cacciatori residenti nei Comuni ricadenti
nell’A.T.C. sono ammessi di diritto e non dovranno presentare alcuna richiesta
di accettazione;
b) i cacciatori proprietari o conduttori di
fondi inclusi in un ambito, diverso da quello in cui godono dei diritti di cui
al punto a), sono equiparati al residenti, ma dovranno comunicare alla
Provincia di competenza, mediante dichiarazione in carta libera debitamente
firmata, allegando documento di identità in corso di validità, nel quale sì
dovrà indicare la superficie ed il titolo di godimento. Contemporaneamente
dovrà comunicare alla Provincia la rinuncia dell’ambito di diritto, nel
rispetto della norma relativa all’unicità della residenza venatoria. Il fondo
incluso nell’ambito dovrà risultare, per ciascun cacciatore proprietario o
conduttore, di superficie non inferiore a 5 ettari. Il cacciatore
proprietario o conduttore di fondi é tenuto a comunicare le variazioni
intervenute circa il suo titolo di godimento.
c) i cacciatori i quali, per espressa
volontà. intendano assumere la residen.za venatoria in un A.T.C. diverso da
quello di cui godono dei diritti di cui al punto a) dovranno presentare domanda
di accettazione al Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza e, ad
accettazione avvenuta, comunicare la scelta alla Provincia nella quale ricade
l’A.T.C. di diritto.
d)i
cacciatori che svolgono attività lavorativa in un Comune diverso da quello di
residenza, possono assumere la residenza venatoria nell’A.T.C. interessato
facendo richiesta al Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato con le
modalità previste al punto c).
2. La
richiesta, a firma dell’interessato, di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere
corredata da:
a)
i dati anagrafici e
codice fiscale;
b)
i dati relativi al porto
d’anni per uso caccia;
c)
l’ATC richiesto come
residenza venatoria;
d)
motivazione della
richiesta;
e)
recapito telefonico.
Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata al Comitato di Gestione dell’A.T.C. competente per territorio, entro il mese di marzo di
ogni anno, da far valere per la successiva annata venatoria. L’incompletezza
della domanda è motivo di diniego . Per
i casi rientranti nel precedente comma 1, lettera d), la richiesta, formulata a
seguito di trasferimento dei posto di lavoro, non è vincolata ai termini di cui
al presente comma.
3. I
Comitati di Gestione, in caso di esclusione. comunicano all’interessato, a
mezzo raccomandata, entro il successivo 31 maggio, la decisione motivandola
dettagliatamente; trascorso tale termine senza nessuna comunicazione la
richiesta dell’interessato si intende tacitamente accolta.
4. I
cacciatori iscritti in un A.T.C., sia che essi ne abbiano diritto o che siano
stati ammessi, confermano la loro residenza venatoria attraverso un versamento
annuale, a favore dello stesso À.T.C . nella misura, nei
tempi e con le modalità stabiliti dal Comitato di gestione, nel rispetto della
normativa regionale e dei piani faunistici provinciali.
5. Nei casi
previsti al comma l lett. b) e c), il versamento deve essere esibito per il
rilascio dell’autorizzazione da parte dei Comitati di Gestione; in tutti i
casi, comunque, il versamento dovrà accompagnare la stessa autorizzazione per
tutta l’annata venatoria.
6. La
conferma della residenza venatoria successivamente alla data di scadenza
stabilita dal Comitato di gestione e, comunque, entro un mese dalla stessa, può
avvenire con un versamento pari al doppio di quello dovuto inizialmente; dopo
il primo mese di ritardo il versamento non ha più efficacia e si perde il
diritto alla residenza venatoria.
7. Restano
esclusi dalla agevolazione di cui al comma l , lett b), i proprietari o conduttori che abbiano
sottratto i fondi all’esercizio dell’attività venatoria ad eccezione dei fondi
destinati a zone di addestramento cani,. zone di ripopolamento e cattura,.
aziende faunuistico-venatorie, agri-turistico- venatorie e centri privati di
produzione della fauna.
8. E’ ammessa
la possibilità di inoltrare più di una richiesta, salvo il fatto che, in caso
di più accettazione, il richiedente deve optare, in ogni caso, per una sola
residenza venatoria. In caso di mancato accoglimento il cacciatore ha comunque
diritto ad essere iscritto all’A.T.C. di residenza.
9. I cacciatori che non hanno ha residenza anagrafica in
Calabria possono usufruire della residenza venatoria in uno degli A.T.C.
ricadenti nella Regione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
e con le priorità stabilite nell’ apposita sezione del piano
faunistico-venatorio regionale.
10. I
cacciatori non ammessi alla residenza venatoria in uno degli ambiti della
Regione, possono usufruire della mobilità venatoria secondo le regole stabilite
al successivo art.11.
11. Sono
escluse dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia
della Regione i cacciatori e le squadre di cacciatori che praticano la caccia
al cinghiale in battuta.
Art. 8
Compiti delle
Province
1. Le
Province istituiscono un archivio degli iscritti negli .ATC ricadenti nel
proprio territorio di competenza ed effettuano il controllo dei dati dei
tesserini venatori. Gli elenchi degli iscritti e i dati raccolti dovranno
essere messi a disposizione dei Comitati di Gestione.
2. Le
Province, in collaborazione tra esse, esercitano forme di controllo per
accettare che non vi siano duplicazioni nell’attribuzione della residenza
venatoria.
3.
L’accertamento di due o più residenze venatorie da parte di un singolo
cacciatore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali
contenute nella legge 157/92, artt. 29 e 30 e nella L.R. n. 9/96, art. 20; in particolare nel caso di rilascio di false dichiarazioni per
l’ ottenimento di più di una residenza venatoria o nel caso in cui ne venga
accertata l’esistenza, le Province, in collaborazione con i Comitati di
Gestione, provvedono alla revoca di tutte le residenze venatorie ottenute e la
residenza venatoria di diritto. nell’ ambito della Provincia interessata, viene
sospesa per almeno un anno. Nel caso di reiterazione della violazione, oltre
alla revoca della residenza venatoria di diritto, gli Uffici Caccia provinciali
possono sospendere il rilascio del tesserino venatorio da un minimo di un anno
sino a tre anni.
ART. 9
Cacciatori non
residenti nella Regione Calabria
1. I
cacciatori che non hanno la residenza anagrafica in Calabria possono usufruire
della residenza venatoria in uno degli ambiti ricadenti nella Regione con le
modalità stabilite nell’ art. 7 del presente regolamento.
2. lI
numero di cacciatori non residenti contemporaneamente ammissibile nella Regione
Calabria rimane stabilito in millecinquecento e viene cosi ripartito per ATC:
- ambiti CSl, CS2 e CS3: n.
170 ciascuno
- ambiti KRl e KR2: n. 112 ciascuno;
- ambito CZl: n. 186;
- ambito CZ2: n. l00;
- ambiti VV1 E
VV2: n. 150 ciascuno;
- ambito RCI: n. 110;
- ambito RC2: n. 50.
3. I
Comitati di gestione possono, in accordo tra di loro, proporre modifiche alla
suddetta ripartizione, fatto salvo il numero massimo di cui al comma 2 del
presente articolo e il rispetto dei limiti stabiliti al comma 2 dell’art. ll .
4.
lI numero di cacciatori non residenti
e la loro ripartizione tra i vari A.T.C. può essere variata annualmente dalla
Giunta Regionale. sentite le Province ed i Comitati di Gestione degli A.T.C.,
anche per ottemperare ad accordi interregionali sulla immobilità.
ART. 10
Definizione di
pacchetto di giornate di caccia
1. Si
definisce “pacchetto di giornate di caccia” un numero di giornate da dedicare
all’attività venatoria nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario
venatorio.
2. Un
pacchetto può essere composto da:
a)
una giornata di caccia;
b)
due giornate di caccia
nell’arco della stessa settimana;
c)
tre giornate di caccia
nell’arco della stessa settimana;
d)
sei giornate di caccia
nell’arco di due settimane consecutive (tre per settimana)
3.
I Comitati di Gestione, in collaborazione
con le Province. stabiliscono le relative quote di accesso.
ART. 11
Modalità per la
mobilità venatoria
1. Ogni
cacciatore potrà usufruire, per l’esercizio venatorio nella Regione Calabria,
di un ATC diverso da quello nel quale ha stabilito la sua residenza venatoria
attraverso l’utilizzo di pacchetti di giornate di caccia.
2. Il numero
di cacciatori ammesso alla mobilità in un generico ATC si determina dalla
differenza tra il numero massimo di cacciatori compatibile con l’indice minimo
di densità venatoria effettiva ed il numero di cacciatori che hanno la
residenza venatoria nello stesso ambito. Di questo numero, la porzione indicata
al comma 2 dell’art 9 è destinata ai cacciatori non residenti nella
Regione Calabria, il resto ai cacciatori residenti.
3. I
Comitati di Gestione regolano la mobilità negli ATC attraverso la concessione
di pacchetti di giornate di caccia, entro i limiti stabiliti al comma 2, e con
le priorità stabilite dall’ordine di arrivo delle domande.
4. La richiesta del pacchetto di giornate, a firma
dell’interessato, dovrà essere corredata di:
a)
dati anagrafici e codice
fiscale,
b) dati relativi ai documenti necessari allo svolgimento dell’attività venatoria (porto d’armi, tesserino venatorio, polizza assicurativa, versamenti);
c)
l’ATC richiesto;
d)
ATC nel quale è
stabilita la residenza venatoria;
e)
tipo di pacchetto di
giornate di caccia prescelto e relativo periodo;
f)
tipo di attività
venatoria prescelta;
g)
recapito telefonico.
Tale richiesta dovrà essere presentata o inviata al
Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato, anche durate il corso della
stagione venatoria; essa dovrà pervenire all’ufficio preposto almeno quindici
giorni prima dell’inizio del periodo di attività venatoria richiesto.
L’incompletezza della domanda è motivo di diniego.
5. I
Comitati di Gestione comunicano entro otto giorni dal ricevimento della domanda
l’accettazione della richiesta o il suo motivato diniego. Trascorso tale
termine senza nessuna comunicazione la richiesta dell’interessato su intende tacitamente
accolta.
6.
La validità dell’autorizzazione, alla
quale sarà attribuito un codice di identificazione, è subordinata al versamento
a favore dell’A.T.C. interessato, di una quota pari a quella stabilita dai
Comitati di Gestione, in collaborazione con le Province, per ogni pacchetto di
giornate. Il versamento deve chiaramente indicare sulla causale il periodo
autorizzato ed il numero del codice di identificazione dell’autorizzazione.
7. Sono esclusi dagli obblighi dei commi precedenti. con
possibilità quindi di svolgere l’attività venatoria negli altri A.T.C. della
Regione oltre a quello di residenza venatoria, i cacciatori residenti nella
Regione Calabria che svolgono attività venatoria alla sola selvaggina
migratoria sino ad un numero di giornate di caccia in base a quanto previsto
annualmente nel calendario venatorio. Il superamento del numero di giornate
eventualmente concesse gratuitamente obbliga i cacciatori ad adeguarsi alle
regole sulla inabilità previste nel presente articolo.
8. Ai fini dell’applicazione
del comma precedente si stabilisce che il colombaccio e’ da assimilare a
selvaggina stanziale, mi quanto stabilmente presente sul territorio regionale.
ART. 12
Norme finanziarie
1. Il fondo
di dotazione finanziaria dei Comitati di Gestione e composto da:
a)
quote versate dai
cacciatori con residenza venatoria nell’ambito;
b)
quote versate dal
cacciatori ammessi alla mobilità nell’ambito;
c) finanziamenti erogati dalle Province di progetti finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione;
d)
finanziamenti erogati
dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale
contributo all’acquisto di fauna selvatica per ripopolamento.
2. In
assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all’ATC, per il primo anno di
funzionamento del Comitato. il finanziamento di cui al precedente comma lett.
d) è calcolato in proporzione alla superficie di territorio
agro-silvo-pastorale del relativo ambito.
3. Le spese
per il funzionamento e la gestione dell’ATC vengono classificate secondo le
seguenti categorie:
a)
spese relative al
personale eventualmente assunto;
b) spese per il funzionamento organizzativo relativi a
locazione della sede, telefono, luce, riscaldamento, acqua;
c)
spese di gestione quali
gettoni di presenza, rimborsi spese autoveicoli, strumenti e mezzi tecnici;
d)
spese per consulenze
tecnico-amministrative, legali, fiscali, ecc.;
e)
spese finalizzate
all’immissione di fauna da allevamento a fini di ripopolamento;
f)
spese finalizzate al recupero di fauna selvatica;
g)
spese per attribuzione
incentivi economici al proprietari e conduttori dei fondi per le attività di
cui al successivo quinto comma;
h)
spese per acquisto beni;
i) spese per la
vigilanza venatoria e per la gestione della fauna immessa.
4.
I progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale,
di cui all’art. l3 comma 6, lett. B) della L.R. 9/96, devono essere presentati
alla Provincia entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello relativo
all’intervento; entro i successivi
novanta giorni la Provincia esamina ed eventualmente approva i progetti
stabilendone il relativo contributo.
5. Gli
incentivi ai conduttori dei fondi sono dovuti per attività relative alla
ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio, alle
coltivazioni per l’alimentazione naturale di mammiferi e uccelli al ripristino
di zone umide e fossati. alla coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti
alla nidificazione,alla tutela dei nidi,dei nuovi nati e dei riproduttori,alla
collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva
delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale
degli animali in difficoltà, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica.
6. I1 Comitato di gestione dell’ATC provvede, con
apposita decisione, ad integrare con fondi del proprio bilancio , gli
eventuali importi dei progetti
eccedenti quelli autorizzati.
7. Nel caso risultassero necessarie forniture e
prestazioni non previste nell’anno in corso, il Comitato di Gestione provvederà
a determinare la quantità e la qualità dei beni occorrenti ricercando la
relativa copertura nell’ambito del bilancio
in corso apportando ad esso le
opportune modifiche con motivata delibera di Comitato; se ciò non fosse
possibile la relativa copertura finanziaria sarà da ricercare nell’ambito del
successivo bilancio di previsione ripartendo la spesa occorrente fra i capitoli
di bilancio.
Art. 13
Procedure relative alle forniture
e prestazioni
1. Per le forniture e le prestazioni di importo inferiore a lire
3.000.000, il Presidente del Comitato di gestione provvede a contattare una o
più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o della
prestazione; il preventivo viene sottoposto dal Presidente all’esame del
Comitato per la definitiva autorizzazione all’acquisto o alla prestazione. In
caso di urgenza il Presidente procede alla fornitura o alla prestazione, salvo
ratifica della decisione nella prima seduta utile del Comitato.
2.
Nel
caso di forniture o prestazioni di importo superiore a quello stabilito nel
precedente comma, il Presidente del Comitato di gestione provvede ad inviare
lettera di invito ad almeno tre ditte, preferibilmente scelte tra quelle inserite
nell’albo dei fornitori delle Provincia eventualmente integrate dalle ditte
specializzate nei settori di intervento del Comitato, specificando la natura e
le modalità della fornitura o prestazione, l’importo massimo della stessa. I1
termine per l’inoltro dell’offerta e quello di consegna della fornitura o della
prestazione. penale per ritardata consegna.
3. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse e sigillate
contenenti all’esterno l’oggetto dell’offerta.
4. L’apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza del
Presidente, di uno dei membri del Collegio dei revisori e due componenti del
Comitato di gestione.
5. Delle offerte pervenute dovrà essere
stilata apposita graduatoria che tenga conto dell’offerta più vantaggiosa e dei
tempi di consegna; è motivo di esclusione dalla suddetta graduatoria
l’incompletezza dell’offerta rispetto a quanto richiesto nell’avviso di gara.
6. L’aggiudicazione viene effettuata a favore
del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa,
purché la stessa sia inferiore al prezzo massimo indicato nell’invito di gara,
e nel rispetto dei tempi di consegna.
7. Nel caso di offerte tutte in aumento
rispetto al prezzo massimo indicato nell’invito di gara, si potrà dar luogo alla aggiudicazione
previa valutazione del Comitato di gestione.
8. Della procedura di aggiudicazione e della
graduatoria viene redatto apposito verbale nel quale si darà atto del rispetto
delle procedure; detto verbale sarà sottoscritto dai membri intervenuti all’apertura
delle buste e sarà conservato agli atti dell’ATC.
9. Ad aggiudicazione avvenuta il Presidente darà
comunicazione alla ditta aggiudicataria richiedendo contestualmente polizza
fideiussoria dell’importo aggiudicato aumentato dei 5%.
Art. 14
Liquidazione delle fatture
1. Il
Presidente o altro membro del Comitato da lui delegato provvederà a verificare
la rispondenza della fornitura o prestazione al bando di gara.
2. Nel caso che vengano riscontate
irregolarità, difetti qualitativi o
differenze quantitative, esse verranno immediatamente contestate per iscritto
al fornitore ed all’Ente assicurativo che ha emesso la polizza fideiussoria,
assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della fornitura.
Trascorso tale termine dovranno essere attivate da parte del Presidente tutte
le procedure per il risarcimento del danno, oltre al non pagamento di quanto
fornito.
3. Qualora non siano riscontrate irregolarità,
il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, dispone il pagamento
della stessa, l’annotazione di essa nelle scritture contabili e lo svincolo
della polizza fideiussoria.
Art. 15
Rendicontazione
1. Il Comitato di gestione svolge la propria attività finanziaria nell’arco dell’anno solare e cioè dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il
30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione provvede ad approvare e
trasmettere alla Provincia il bilancio consuntivo, la relazione di
accompagnamento, la nota integrativa e la relazione contabile del Collegio dei
revisori, trasmette, inoltre, il bilancio di previsione approvato con le stesse
modalità, corredato di tutti i documenti di cui al capoverso precedente.
3. In caso
di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 15 giorni,
i rendiconti; scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione
dell’erogazione dei finanziamenti in corso nonché il rimborso di quelli già
erogati fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell’interesse
dell’Amministrazione. Trascorsi 30 giorni dall’adozione dei suddetti
provvedimenti senza che il Comitato di gestione abbia adempiuto ai propri
compiti,il Presidente della Provincia, con proprio decreto ed ai sensi della
L.R. 39/95, dichiara decaduto il Comitato di gestione inadempiente e
provvede alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri limitati nel
tempo ai sensi della Legge 444/94, per la redazione del bilancio dell’anno di
riferimento e l’attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Comitato di
gestione .
4. Se l’attuazione dei progetti finalizzati riguarda più
esercizi finanziari, le attività relative dovranno essere rendicontate per la
parte di spesa relativa all’anno di riferimento.
5. Il bilancio di esercizio degli A.T.C. é un
bilancio civilistico che é sottoposto alle procedure del Codice Civile per le
società di persone senza scopi di lucro di cui al Titolo 5, libro quinto, del
medesimo Codice Civile.
PARTE II
STATUTO TIPO DEGLI
ORGANI DI GESTIONE A.T.C.
Art. l
Costituzione
1. Il
Comitato di gestione (C.d.G.) dell’Ambito Territoriale di
Caccia”_____________“è costituito ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale
n.9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n.______del _________ ed ha autonomia tecnica-organizzativa e di gestione
sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente.
2. Il C.d.G.
ha sede in_________________ ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l’attività
venatoria territorio senza fini di lucro.
3. I1 C.d.G.
e’ un organo direttivo apartitico dell’A.T.C., insieme al Presidente,
all’Assemblea dei Soci ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità
giuridica di diritto privato.
4. Il
comitato resta in carica per quatto anni dalla nomina, fatto salvo quanto
previsto all’art. l 5 comma 3 del Regolamento di attuazione, e continua a
svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo comitato la cui ricostituzione avviene con la medesima
procedura.
5. I componenti il comitato di gestione possono
essere eletti per non più di due volte consecutive.
6. Sono
eleggibili tutti coloro che non ricadono nei casi di incompatibilità di cui
all’art. 2. commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione.
Art.2
Compiti del Comitato
di gestione
l . I Comitati
di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’attività venatoria nei territorio di competenza; più
dettagliatamente:
a)
programmano gli
interventi per migliorare l’habitat e le attività di ricognizione delle risorse
ambientali e della consistenza faunistica;
b)
provvedono ad indagini
ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela
della.fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche, la
difesa delle colture;
c)
predispongono,
nell’ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui
finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità è effettuato dalla Provincia
con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale
e delle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore
delle stesse;
d)
predispongono
l’attribuzione di incentivi economici
ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle
coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, per il
ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per
l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, , per la
tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori,
nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica;
e)
decidono in ordine
all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del
regolamento di attuazione;
f)
determinano la
consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti;
g)
determinano il
quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili,
prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio;
h)
esprimono parere sul piano faunistico
venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano
stesso.
2. Per
l’espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di
organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell’A.T.C.
e rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consultazioni
specialistiche.
3. I Comitati di gestione trasmettono alla
Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti da essi predisposti
nell’anno precedente; la Provincia provvede a raccoglierli in volumi che
rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
4. I Comitati di gestione adottano un libro dei verbali del Comitato e un libro dei verbali dell’Assemblea nei quali sono raccolte in forma sintetica tutte le decisioni assunte .Analogo libro dei verbali é adottato dal Collegio dei Revisori. I libri sociali sono a disposizione di tutti gli iscritti all’A.T.C..
Art. 3
Funzionamento del
Comitato di gestione
l. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due
Vice-Presidenti, un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle decisioni
e due membri del Collegio dei Revisori, uno effettivo ed un supplente, con
votazione a scrutinio segreto.
2. Le riunioni del Comitato
sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza
dei membri insediati; i componenti il Comitato di Gestione decadono dalla
carica quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano
comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’ arco dell’ anno . Il Presidente è altresì obbligato a convocare le riunioni del Comitato
quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti o su
richiesta unanime dell’intero Collegio dei Revisori.
3. Le
decisioni sono assunte con voto
favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto.
del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni
di voto non influenzano il risultato delle votazioni.
4. Delle
decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato con la
procedura di cui al precedente punto l .
5. In caso
di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne da comunicazione alla
Provincia e alle organizzazioni e associazioni interessate per i provvedimenti
conseguenti.
6. La partecipazione agli organi di gestione ed alle
cariche sociali dell’A.T.C. è gratuita. Viene riconosciuto ai partecipanti al
C.d.G. un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni. Il gettone
di presenza è fissato annualmente dall’Assemblea nella misura massima
equivalente a quanto percepito dai consiglieri provinciali.
Art.4
Presidente del C.d.G.
1. Il
Presidente deve essere eletto fra i componenti il comitato di gestione, con le
modalità di cui al comma l del precedente art. 3.
2. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’ambito territoriale di caccia e ne
firma gli atti.
3.
Convoca e presiede il Comitato, provvede,
sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell’ordine del giorno delle
sedute, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione dei
provvedimenti adottati.
4.
Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le
sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano; nell’ipotesi di
assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice Presidente
convoca il C.d.G. per l’elezione di un nuovo Presidente.
5. Il
Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle
sedi opportune.
6. Oltre ai
casi di incompatibilità previsti per i componenti del Comitato di gestione, non
possono essere eletti alla carica di Presidente coloro i quali ricoprono la
stessa carica, a livello provinciale, regionale e nazionale, nelle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nel Comitato di gestione.
Art. 5
Revisori dei Conti
l . Il Collegio dei Revisori dei Conti e’ composto da tre
membri elettivi e due supplenti, di cui un effettivo ed un supplente
nell’ambito dei componenti il comitato di gestione e da esso eletti; i restanti
membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche fuori
dall’ambito della stessa Assemblea,
2. Il
Collegio elegge. nel proprio ambito, il Presidente nella prima riunione utile;
il Presidente convoca le riunioni del Collegio.
3. lI
Collegio rimane in carica per un quadriennio e continua a svolgere le proprie
funzioni sino all’insediamento del nuovo Collegio; esso non decade qualora per
qualsiasi motivo si debba provvedere a rinominare il Comitato di Gestione prima
della sua scadenza naturale.
4. Il
Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nei rispetto delle leggi,
dello statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto
apposito verbale sul libro verbali, a
firma dei componenti che hanno partecipato al controllo.
5. Il
Collegio dei Revisori stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la periodicità
dei controlli. previa comunicazione al Presidente del C.d.G.
6. I revisori
partecipano di diritto alle riunioni del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci.
senza diritto al voto.
7. Non
possono essere eletti a revisori dei conti persone che abbiano motivi di
esclusione analoghi a quelli previsti per i componenti dei Comitati di gestione
(art. 2 commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione degli A.T.C.)
8. Il
Comitato di gestione verifica attraverso il currucula e l’autodichiarazione
l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza dei suddetti motivi di esclusione.
Art. 6
Soci
l. Sono
soci dell’A.T.C., con diritto di partecipazione e di voto all’assemblea tutti i
cacciatori iscritti ed i legali rappresentanti delle associazioni agricole,
presenti nelle singole Provincie, in ragione di una per ogni associazione in
rappresentanza dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell’A.T.C.
2. Si
intendono per iscritti tutti i cacciatori che abbiano stabilito ha propria
residenza venatoria nell’AT. C . secondo
le modalità previste all’art. 7 del Regolamento di Attuazione e siano in regola
con il pagamento della quota annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Non sono
da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi ricadenti
nell’A.T.C., all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei fondi
destinati a zone di addestramento e
cattura, Aziende agro-turistico-venatorie e Aziende faunistico-venatorie.
ART. 7
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea
dei Soci è composta dai cacciatori iscritti e dai legali rappresentanti delle
associazioni agricole, presenti nelle singole Provincie, in ragione di uno per
ogni associazione.
2. Partecipano.
altresì, all’assemblea, senza diritto di voto i Revisori dei Conti.
3. L’assemblea
dei soci e’ convocata dal Presidente del C.d.G. una volta all’anno, in via
ordinaria entro il 30 aprile, per l’esame del bilancio e della relazione sulla
gestione annuale; l’avviso di convocazione dovrà essere preferibilmente
divulgato attraverso uno dei maggiori quotidiani a tiratura locale o in altre
forme ritenute più opportune e, comunque, affisso all’Albo della Provincia
territorialmente competente almeno quindici giorni prima della riunione
assembleare.
4. Il
Presidente del C.d.G. convoca l’Assemblea in via straordinaria, con analogo
preavviso, quando lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia motivata
richiesta la metà più uno dei componenti il Comitato di gestione.
5.
L’assemblea ordinaria deve essere sempre fissata in prima ed in seconda
convocazione: in prima convocazione è
validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto;
in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un’ora
dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi
diritto al voto.
6. L’assemblea è presieduta dal Presidente dei Comitato
di gestione. In caso di votazione l’ Assemblea elegge tre membri della
commissione elettorale per le operazioni di voto.
7. L’assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine
del giorno predisposto dal Comitato di gestione e su altri che le fossero
sottoposti purché urgenti e indefferibili.
8. Di
norma le votazioni su argomenti di ordine generale avvengono per alzata di
mano; nel caso le votazioni riguardino persone fisiche esse avvengono a
scrutinio segreto.
9. Le
deliberazioni dell’assemblea sono valide quando riportino l’approvazione della
maggioranza dei votanti; in caso di parità l’argomento viene rimandato al
C.d.G. per la decisione finale che dovrà, comunque, essere ratificata
dall’assemblea nella prima riunione utile. I voti nulli, le astensioni e le
assenze durante le operazioni di voto
non influenzano il risultato delle votazioni.
10. L’assemblea
ha l’obbligo di provvedere, nella prima riunione utile e dopo l’insediamento
del C.d.G.. all’approvazione dello Statuto tipo, per alzata di mano, e
all’elezione di due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisioni dei Conti a scrutinio
segreto.
11. La commissione elettorale, composta da tre membri
svolge funzione di controllo sulla ammissibilità delle candidature, di
scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione
delle controversie concernenti le operazioni stesse.
12. Per la migliore gestione dell’A.T.C.
l’Assemblea su proposta del Comitato di gestione può prevedere la suddivisione
del territorio in comprensori che coincidano con il territorio di uno o più
comuni, con la costituzione per ogni comprensorio di un comitato referente, di massimo 5 membri,
soci dell’ A.T.C. interessato, che ha funzioni propositive e non decisionali.
Ai membri del comitato referente, per la partecipazione alle riunioni del
Comitato di Gestione e solo se convocati dal Presidente dello stesso Comitato,
può essere riconosciuto un gettone di presenza analogo a quello di cui al comma
6 dell’ art. 3 del presente statuto.
Art. 8
Provvedimenti
disciplinari
l . Il Presidente della Provincia, per gravi fatti di
ordine morale ovvero per le violazioni del presente statuto, delle leggi e dei
regolamenti in materia di caccia e di tutela del patrimonio faunistico commessi
da qualsiasi componente gli organi di gestione dell’A.T.C., eroga provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo
scritto alla sospensione sino ad un massimo di quattro anni o all’espulsione
definitiva dalla partecipazione alla gestione degli ambiti e la perdita della
residenza venatoria per gli iscritti all’ambito nel caso le violazioni siano
reiterate.
2. L’assemblea
dei Soci, su proposta del C.d.G., delibera l’erogazione di provvedimenti
disciplinari a carico dei soci e dei componenti del collegio dei revisori da
essa eletti.
3. L’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico di componenti il comitato di gestione, nominati dal Presidente della Provincia, sono da esso assunti su proposta dello stesso C.d.G. o per autonoma iniziativa.
4. Nei caso di
inadempienza da parte del C.d.G., qualsiasi socio può
adottare poteri sostitutivi comunicando i fatti al Presidente della Provincia
che dovrà adottare i provvedimenti del caso.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato
senza la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato; a tal fine
deve essere concesso un termine di trenta giorni per le eventuali
controdeduzioni
6. I
provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dei
votanti e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.
7. Dal momento
dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, l’interessato dovrà considerarsi
sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la partecipazione all’assemblea dei
soci.
8. Contro i
provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, all’Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e
Pesca che, con decreto assessorile, potrà confermare o modificare i
provvedimenti che, a quel punto, diventano definitivi.
9. In ogni
grado del giudizio, il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente,
ove lo richieda, o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.
10. La
comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso
di ricevimento.
Art. 9
Modifica dello statuto
l . Il presente statuto tipo dovrà essere approvato
dall’Assemblea dei Soci al sensi dell’art. l 3 della L.R. n. 9/96 e con le
modalità previste al precedente art. 7.
2. Le
modifiche allo Statuto devono essere proposte dall’Assemblea dei Soci e
sottoposte dal C.d.G. all’attenzione del Consiglio Regionale che provvederà
alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive
ai fini di un migliore funzionamento degli organi di gestione dell’A.T.C.,
fatta salva la compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.
3. Il presente
statuto ed il regolamento di attuazione, di cui è parte integrante, entrano in
vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio
Regionale.
NORME
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIENDE
FAUNISTICO-VENATORIE
ED AGRO-TURISTICO-VENATORIE
PARTE
I^
ART. 1
Finalità
l.. Le aziende
faunistico-venatorie (A.F.V.) hanno prevalenti finalità naturalistiche e
faunistiche.
2. Esse sono costituite in territori di rilevante
interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
3. L’istituto
delle A.F.V. ha il compito di mantenere e migliorare le caratteristiche
ambientali, l’incremento delle specie selvatiche per le quali è rilasciata l’autorizzazione, nonché il loro
irradiamento nei territori circostanti.
ART.2
Richiesta di autorizzazione
l. Le aziende faunistico-venatorie sono autorizzate dalla
Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del l5%
della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato
dal P.F.V.R.; le A.F.V. sono altresì vincolate al rispetto delle previsioni dei
rispettivi piani faunistici provinciali.
2. L’estensione
complessiva delle A.F.V. distribuite su ogni Provincia non deve essere
superiore al 20% della superficie disponibile per strutture a gestione privata
della caccia. L’estensione massima di ogni azienda è determinata dalle specie e
dal numero di capi che si intendono immettere e dai rispettivi piani di
abbattimento; l’estensione minima delle A.F.V. deve risultare pari almeno a 100
ettari.
3.
La domanda di
autorizzazione deve essere inoltrata all’Assessorato Regionale alla Caccia che,
tramite i propri uffici, la istruisce e la sottopone all’approvazione della
Giunta Regionale.
4. Ai fini
dell’acquisizione del parere della Provincia interessata. la domanda dovrà
essere corredata dai seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:
a) planimetria
catastale con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione
del terreno.
b) planimetria
in scala non inferiore 1:25.000;
c) relazione
descrittiva;
d) piani di
abbattimento;
e) assenso del
proprietario e/o conduttore del fondo, nel caso in cui il richiedente è diversa
Nella relazione descrittiva devono essere indicate le
caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole,
zootecniche e/o ittiche, le specie faunistiche stanziali e migratorie
eventualmente presenti sul territorio interessato e le specie di selvaggina per
le quali si intende esercitare l’attività venatoria.
5. Le aziende
possono, altresì, proporre eventuali interventi, anche sperimentali, necessari
al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti, le immissioni e/o
le integrazioni, anche per singole specie eventualmente prodotte dall’azienda.
6. La Giunta Regionale, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica sulla validità degli ambienti, dei piani di abbattimento e di
assestamento faunistico, sentita la Provincia interessata sulla conformità
della richiesta al P.F.V.P., rilascia 1’autorizzazione ed informa la Provincia
per l’aggiornamento delle superfici disponibili da desinare a gestione privata
della caccia.
7. Tutti
gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell’ autorizzazione e stabilite
con legge finanziaria regionale , dovranno essere
versati al momento del ritiro dell’autorizzazione stessa da parte
dell’interessato.
8. In caso di
rifiuto dell’autorizzazione, l’Ufficio Caccia Regionale dovrà darne comunicazione
all’interessato, specificandone le motivazioni; avverso al provvedimento, è
ammesso il ricorso alla Regione.
9. Le autorizzazioni di azienda faunistico-venatoria
sono rilasciate periodicamente, ai proprietari e/o conduttori dei fondi singoli
o associati; in quest’ultimo caso, deve essere indicata la persona abilitata a
chiedere la concessione.
10. La
Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, verifica periodicamente il
programma di conservazione ambientale dell’azienda faunistico-venatoria;
qualora l’azienda non persegua più finalità naturalistiche e faunistiche, si
procede alla revoca dell’autorizzazione o alla trasformazione, se richiesta,
dell’azienda faunistico-venanoria in azienda agri-turistico-venatoria.
ART.3
Strutture produttive
l . Il concessionario della azienda faunistico-venatoria,
avuto riguardo delle caratteristiche morfologico-ambientali del territorio
aziendale, in osservanza alle sole finalità previste dalla legge e secondo le
necessità della fauna presente, può costituire strutture produttive naturali ed
artificiali, quali: piccoli appezzamenti di terreno, destinati a colture a
perdere, mangiatoie e beverini artificiali, anche con appositi parchetti da
richiamo; incubatrici e madri, artificiali: voliere e locali di isolamento,
recinti di ambientamento, di prelievo e simili per interventi integrativi, di
assestamento, di emergenza e sanitari, invasi e laghetti artificiali per
facilitare la sosta della fauna migratoria.
2. Tali
strutture, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste nella
richiesta di autorizzazione, dovranno essere comunicate dal concessionario
all’Amministrazione Provinciale Competente e ed alla Regione Calabria.
3.
E’ vietato apportare cambiamenti e/o
modificazioni degli apprestamenti naturali, vegetazionali e/o paesaggistici,
necessari a mantenere inalterato l’equilibrio naturale aziendale; eventuali
opere di edilizia rurale sono consentite sempre che non comportino
modificazioni ambientali e paesaggistiche e fante salve le autorizzazioni
previste in materia di edilizia privata; è vietato, altresì, realizzare la
recinzione totale o parziale dell’intera azienda.
4. Le opere
di miglioramento sono a carico del concessionario e devono essere eseguite
d’intesa con i proprietari e/o conduttori dei fondi.
5. La Regione,
attraverso il proprio Ufficio Caccia, accerta la regolarità delle strutture; in
caso di inadempienza alle norme del presente articolo, dispone la rimozione di
quelle in contrasto; nei casi più gravi propone alla Giunta Regionale la revoca
dell’ autorizzazione.
ART.4
Attività e controllo
l . Il controllo dell’attività dell’azienda, dei piani di
abbattimento e delle specie presenti potrà essere effettuato dalla Regione,
attraverso il proprio Ufficio Caccia.
2. La Regione,
ai fini della stima della consistenza delle specie presenti, potrà avvalersi,
oltre che di personale proprio, anche della collaborazione del personale
specializzato dell’azienda e della collaborazione di strutture esterne,
pubbliche e private, di provata esperienza in materia venatoria ed ambientale.
3. Al terzo
anno dall’ inizio dell’ attività ed a fine stagione venatoria. la densità delle
specie presenti dovrà risultare pari o superiore, per ogni 100 Ha, ai seguenti
minimi: Cinghiale: 5. Muflone: 7; Capriolo:
3; Lepre: 10; Starna: 10; Coturnice:10; Fagiano: 20.
4. I
concessionari delle aziende sono tenuti alla tutela ambientale e, tramite la
vigilanza venatoria dell’azienda medesima, al controllo dell’attività
venatoria; in caso di accertamento di violazioni devono essere informate le
autorità preposte che disporranno le relative sanzioni nei confronti dei
trasgressori.
5. In
caso di accertamento di una o più violazioni da parte del concessionario alle
norme del presente articolo, l’Ufficio Caccia regionale, può proporre alla
Giunta Regionale la revoca dell’autorizzazione.
6. Le operazioni di ripopolamento,di
abbattimento selettivo, cattura e caccia effettuate nell’azienda, sono annotate
su apposito registro faunistico a disposizione dell’Amministrazione Regionale
che può disporne il controllo con proprio personale qualificato.
7. Il piano
di prelievo venatorio può essere aggiornano, anche annualmente, dal concessionario
con interventi aggiuntivi e con emissioni e/o integrazioni di specie presenti
nell’azienda, dandone preventiva comunicazione alla Regione che può incaricare
personale tecnico dipendente di assistere.
8. Le specie selvatiche devono essere accompagnate
da certificato sanitario di provenienza rilasciato dal veterinario della unità
sanitaria locale e, nel caso di fauna importata dall’estero, da quello del
veterinario di confine addetto al controllo sanitario.
ART. 5
Trasferimento
dell’autorizzazione
1. Il trasferimento dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria é ammesso in tutti i casi in cui, per decesso o per rinuncia del titolare, ne fanno richiesta gli eredi.
2. Il
trasferimento é anche consentito con il consenso del concessionario che indica,
nominativamente., la persona designata a succedergli e le motivazioni della sua
rinuncia alla concessione.
ART. 6
Attività venatoria e cinofila
l. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende è
consentito nel rispetto delle norme contenute nel calendario venatorio, fatte
salve le deroghe di cui al comma 2,
secondo il piano di prelievo venatorio, approvato in sede di rilascio della
concessione .
2. L’esercizio
dell’ attività venatoria nelle aziende non è soggetto:
a)
al rispetto dei limiti
imposti dai Comitati di Gestione degli A.T.C . ai fini della
mobilità venatoria;
b)
all’ottenimento della
residenza venatoria nell’A.T.C. interessato;
c)
all’opzione di caccia ai
sensi dell’art. 12 della legge l57/92 e dell’art. 10 della L.R. n. 9/96;
d)
al rispetto del numero
dei capi da abbattere;
e)
al possesso dei
tesserino venatorio;
f)
al rispetto del limite
di tre giorni di caccia a settimana.
3. Nelle
aziende e’ consentito l’addestramento dei cani, per l’educazione cinofila e
venatoria del cacciatore, con le seguenti prescrizioni:
a)
su selvaggina
riprodottasi allo stato naturale, con esclusione del periodo di formazione dei
nidi e della riproduzione;
b)
su selvaggina riprodotta
un cattività e/o di allevamento, per tutto l’arco dell’anno.
4.
Le aree destinate all’addestramento dei
cani,previste dal presente articolo non devono superare il 20% della superficie
dell’azienda.
5. Nelle aree
di addestramento cani, previste dal presente articolo, nelle quali possono
essere svolte anche gare cinofile, è fatto divieto di abbattimento di qualsiasi
specie di fauna selvatica naturale, fatta eccezione per quella riprodotta in
cattività e/o di allevamento.
6. Il
concessionario deve fare specifica menzione nella richiesta di concessione
dell’intenzione di costituire un’area di addestramento cani, con o senza
abbattimento, all’interno dell’azienda ed individuarne l’ubicazione nelle
planimetrie allegate.
ART. 7
Danni alle produzioni agricole
l. I danni causati alle produzioni agricole, all’interno
delle aziende faunistico-venatorie, dalla fauna selvatica cacciabile, al sensi
della legge 157/92, sono risarciti dal concessionario.
2. L’accertamento
di tali danni viene effettuato dal personale incaricato dal concessionario,
d’intesa con il proprietario e/o conduttore del fondo; in caso di disaccordo
nell’accertamento della quantità dei danni, interviene la stazione locale della
Guardia Forestale che svolge le funzioni di arbitrato.
ART. 8
Finanziamenti
pubblici
1. I concessionari di aziende faunistico-venatorie
possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti
pubblici ed a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle
opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie faunistiche
presenti.
2. Nelle
aziende faunistico-venatorie, site nelle zone umide o vallive e palustri, la
cui maggioranza della superficie è costituita
prevalentemente da acquitrini, il concessionario, per mantenere inalterato
l’ambiente, può ‘accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma.
ART. 9
Controllo delle
popolazioni faunistiche
l. Nelle aziende faunistico-venatorie, le Amministrazioni
provinciali competenti per territorio autorizzano l’abbattimento selettivo di
soggetti malformati, soggetti in eccesso, soggetto al termine della capacità
riproduttiva e di predatori nel
rispetto delle norme contenute nell’ apposito regolamento sul controllo della fauna
selvatica.
2. L’Amministrazione provinciale autorizza,
inoltre, nel caso di necessità, la bonifica del territorio da cani randagi e
gatti rinselvatichiti con abbattimenti controllati.
3. I1 controllo delle popolazioni dei predatori,
viene esercitato in tutti i casi un cui gli indici di presenza, nelle aziende
faunistico-venatorie, superino quelli medi nazionali ottimali indicati
dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
4. Il
concessionario trasmette all’amministrazione provinciale un programma
specifico, elaborato allo scopo da personale specializzato.
PARTE 2^
AZIENDE
AGRO-TURISTICO-VENATORIE
ART. 10
Finalità
l. Le aziende agro-turistico venatorie sono costituite
principalmente per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole
situate in aree svantaggiate attraverso l’organizzazione del prelievo
venatorio.
2.
Esse devono preferibilmente essere collocate in territori di scarso
rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai
sensi di interventi comunitari.
ART. 11
Richiesta di
autorizzazione
l. Le aziende agro-turistico-venatorie sono autorizzate
dalla Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del
l5% della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e
richiamato dal P.F.V.R.; le A.A.T.V. sono altresì vincolate al rispetto delle
previsioni dei rispettivi piani faunistici provinciali.
2. L’estensione complessiva delle A.A.T.V.
distribuite su ogni Provincia non deve essere superiore al 60% della superficie
disponibile per strutture a gestione privata della caccia. L’estensione di ogni
azienda é determinata dalle specie e dal numero di capi che si intendono
immettere; l’estensione minima delle A.A.T.V. deve risultare pari almeno a 50
ettari.
3. La domanda
di autorizzazione deve essere inoltrata all’Assessorato Regionale alla Caccia
che, tramite i propri uffici, la istruisce e la sottopone all’approvazione
della Giunta Regionale.
4. Ai fini
dell’acquisizione del parere provinciale, la domanda, presentata dai
proprietari e conduttori dei fondi rustici anche un forma associata, dovrà
essere corredata dai seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:
a)
planimetria catastale con l’indicazione dei
dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
b)
planimetria in scala non inferiore l :25.000;
c)
relazione descrittiva,
Nella relazione descrittiva devono essere indicate le
caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni,
agricole,zootecniche e/o ittiche, le specie faunistiche stanziali e migratorie
eventualmente presenti sul territorio
interessato e le specie di selvaggina per le quali si intende esercitare
l’attività venatoria.
5. La Giunta
Regionale , sentita la Provincia interessata sulla conformità
della richiesta al P.F.V.P. rilascia l’autorizzazione ed informa la Provincia
per l’aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata
della caccia.
6. Tutti gli
oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell’autorizzazione e stabilite con
legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro
dell’autorizzazione stessa da parte dell’interessato.
7.
In caso di rifiuto
dell’autorizzazione, l’Ufficio Caccia Regionale dovrà darne comunicazione
all’interessato, specificandone le motivazioni; avverso al provvedimento, è
ammesso il ricorso alla Regione.
8. Le autorizzazioni di azienda
agro-turistico-venatoria sono rilasciate prioritariamente. ai proprietari e/o
conduttori dei fondi singoli o associati; in quest’ultimo caso, deve essere
indicata la persona abilitata a chiedere l’autorizzazione.
9. La
Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, verifica periodicamente il
programma di recupero e valorizzazione dell’azienda agro-turistico-venatoria;
qualora 1’ azienda non persegua più finalità preposte, si procede alla revoca
dell’autorizzazione.
ART. 12
Programmi ed obiettivi
l. Le aziende agri-turistico-venatorio predispongono
programmi nei quali,oltre a rilevare le caratteristiche
agro-silvo-pastorali,orografiche ed idriche,le produzioni agricole, zootecniche
ed ittiche, le specie presenti sul territorio dell’azienda, indichino gli
obiettivi strategici che il concessionario intende perseguire anche ai fini
dello sviluppo agro-turustico e venatorio.
2. Tali aziende
devono essere situate nelle zone previste dalla L.R. n. 9/96 art. 8. comma 2.
lettere a) e b); in particolare le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone
umide vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali
non inferiori a dieci ettari ed utilizzano per l’attività venatoria fauna
acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
ART. 13
Strutture produttive
l. Le aziende agri-turistico-venatorie, per consentire il
conseguimento dei fini disposti dalla normativa vigente possono prevedere la
realizzazione di strutture produttive per l’allevamento della selvaggina in
cattività, da immettere ed utilizzare all’interno dell’azienda medesima; possono,
altresì. realizzare, a tali fini, strutture produttive ausiliarie, qual
recinzioni e voliere di ambientamento nei quali è vietato
il prelievo venatorio; é consentito. altresì, realizzare la recinzione totale o
parziale dell’intera azienda.
2. Eventuali
opere di edilizia rurale sono consentite semprechè non comportino modificazioni
ambientali e paesaggistiche e fatte salve le autorizzazione previste in materia
di edilizia privata.
3. Le opere di
miglioramento ambientale sono a carico con i proprietari e/o conduttori dei
fondi.
4. La Regione,
attraverso il proprio Ufficio Caccia, accerta la regolarità delle strutture; in
caso di inadempienza alle norme del presente articolo, dispone la rimozione di
quelle in contrasto; nei casi più gravi propone alla Giunta Regionale la revoca
dell’autorizzazione.
ART. 14
Finanziamenti
pubblici
l. I concessionari di aziende agro-turistico-venatorie
possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti
pubblici ed a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle
opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie fauistiche
presenti.
2.
Nelle aziende. site nelle zone umide o vallive e palustri, la cui
maggioranza della superficie è costituita
prevalentemente da acquitrini, il concessionario. per mantenere inalterato
l’ambiente, può accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma.
ART. 15
Immissioni e prelievi
l. Nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce attività
venatoria il prelievo di selvaggina allevata in cattività e/o proveniente da
allevamento; pertanto è consentito immettere e prelevare, durante tutto l’anno,
detta selvaggina purché appartenente alle specie cacciabili indicate nel
P.F.V.R .
2. La
selvaggina immessa deve essere completamente recuperata, anche ai fini di
evitare possibili inquinamenti delle specie naturali presenti sia all’interno
dell’azienda, che nei territori circostanti.
3. La
selvaggina deve essere, prima dell’immissione, inanellata con il nome specifico
dell’azienda.
4. Nelle
aziende agri-turistico-venatorie di prelievo di selvaggina allevata in
cattività e/o proveniente da allevamento, è consentito, al concessionario ed
alle persone da esso autorizzate per tutto l’arco dell’anno.
5. Il prelievo venatorio nelle aziende
agro-turistico-venatorie non è soggetto:
a)
al rispetto dei limiti imposti dai Comitati
di Gestione degli A.T.C. ai fini della mobilita venatoria,
b)
all’ottenimento della residenza venatoria
nell’A.T.C. interessato;
c)
all’opzione di caccia ai sensi dell’art. 12
della legge l57/92 e dell’art. 10 della L.R. n. 9/96;
d)
al rispetto del numero dei capi da abbattere;
e)
al possesso del
tesserino venatorio;
f)
al rispetto del limite
di tre giorni di caccia a settimana.
6. Le operazioni di immissione e di abbattimento della
selvaggina di allevamento, devono essere annotate su apposito registro
vidimato, a disposizione delle Amministrazioni regionale che può dispone
controlli con personale dipendente.
ART. 16
Attività cinofila
1. Nelle
aziende e’ consentito, per tutto l’arco dell’anno, l’addestramento dei cani e/o
lo svolgimento di gare cinofile, con o senza abbattimento del selvatico, per
l’educazione cinofila e venatoria del cacciatore, esclusivamente su selvaggina
riprodotta in cattività e/o di allevamento.
2. Il concessionario deve fare specifica menzione
nella richiesta di autorizzazione dell’intenzione di svolgere attività cinofila
all’intero dell’azienda.
Danni produzioni agricole
l. I danni causati alle produzioni agricole, all’interno delle aziende
agri-turistico-venatorie, dalla fauna cacciabile, ai sensi della legge l57/92,
sono a carico dei proprietari e/o conduttori dell’azienda.
PARTE 3^
NORME GENERALI
ART.18
Vigilanza venatoria
1. La vigilanza nelle aziende è affidata alle Guardie
Giurate Venatorie dell’ azienda e/o a quelle Volontarie appositamente comandate
dal concessionario d’intesa con le associazioni venatorie, agricole e ambientali
di appartenenza.
2. Il suddetto
personale, in base alle disposizioni vigenti, esercita la vigilanza sul
territorio, sulla fauna tutelata presente, sull’esercizio e sul prelievo
venatorio nell’ azienda.
3. Le associazioni venatorie, le organizzazioni
agricole maggiormente rappresentative e le associazioni di protezione
ambientale, previste dall’art.27 lettera b) della legge n. 157/92, realizzano
il coordinamento dell’attività di vigilanza al fine di poter disporre, in
collaborazione con il concessionario, eventuali controlli sul regolare
svolgimento dell’esercizio venatorio nelle aziende.
4. Il concessionario, in caso di necessità, può chiedere all’Amministrazione
provinciale l’intervento delle guardie venatorie provinciali per le attività di
controllo all’interno dell’azienda.
Tabellazione e recinzioni
l. Le aziende sono segnalate con tabelle recanti il nome
dell’azienda e la seguente dicitura:
Azienda Faunistico-Venatoria (o Azienda Agro-Turistico Venatoria) L.R. N.
9/96 - Aut. n. ___ del ____ Caccia consentita ai soli autorizzati |
2. Le tabelle
devono essere collocate lungo tutto il perimetro dell’azienda, su pali o
alberi, ad un’altezza tra i 2 e i 4 metri da terra e ad una distanza di circa
100 metri l’una dall’ altra e comunque in modo che le tabelle siano visibili.
3. La
responsabilità della conservazione e della manutenzione della tabellazione, è
affidata al concessionario.
4. Le aziende
faunistico-venatorie non possono avere recinzioni che impediscano il libero
transito della selvaggina, ad eccezione di quelle per le quali è necessario il
contenimento della fauna ungulata; possono essere recintate, in tutto o in
parte le aziende agro-turistico-venatorie.
5. La
Regione può, per il raggiungimento delle finalità proprie dell’azienda,
autorizzare il concessionario alla istituzione di strutture recintate, distanti
almeno 150 metri dai confini, con superficie minima di un ettaro per la
produzione, secondo metodi naturali, di selvaggina destinata al ripopolamento
dell’azienda.
6. Possono, altresì, essere autorizzati al
concessionario recinti di ampiezza non inferiore ai 50 ettari e non superiore
al 30 per cento della superficie dell’ azienda, destinati alla caccia degli
ungulati, all’interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma
di caccia è vietata nel periodo di utilizzazione.
7. Per tutte
le altre recinzioni, non compatibili con il presente articolo,
l’Amministrazione Regionale, tramite il proprio Ufficio Caccia, ne dispone la
rimozione.
ART. 20
Divieti
l. Nelle aziende non è consentito circolare e sostare con
qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive, di pascolo e sulle strade
sterrate. ad eccezione di quelle comunali, provinciali e statali; è consentito
l’uso dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dall’azienda, nonchè dei
mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d’istituto e
dei mezzi connessi con l’esercizio delle attività agricole.
2. Non è
consentito a nessuno nelle aziende faunistico-venatorie, la raccolta dei
prodotti del sottobosco, fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori dei
fondi.
3. Sono fatti
salvi tutti i divieti contenuti nella legge 157/92, nella L.R. n. 9/96 e nel
calendario venatorio regionale.
ART. 21
Sanzioni amministrative
l. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella
presente disciplina, compiute dal concessionario e/o da altri soggetti si
applicano le seguenti sanzioni amministrative, oltre a quelle amministrative e
penali previste nelle altre leggi in materia:
a)
sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 500.000 per la irregolare tenuta dei registri;
b)
sanzione amministrativa
da lire 150.000 a lire 900.000 per grave trascuratezza della tabellazione
segnaletica dell’azienda;
c)
sanzione amministrativa
da lire 200.000 a lire 1.200.000 per immissione di selvaggina in periodi non
consentiti;
d)
sanzione amministrativa
da lire 200 000. a lire.1.200.000 per il mancato inanellamento della selvaggina
immessa;
e)
sanzione amministrativa
da lire 200.000 a lire 1.200.000 per l’abbattimento di selvaggina migratoria
nel periodo di sospensione dell’attività venatoria;
f)
sanzione amministrativa
da lire 300.000 a lire l.800.000 per l’immissione di fauna non prevista nel
P.F.V.R.;
g)
sanzione amministrativa
da lire 300.000 a lire l .800.000 per il controllo dei predatori effettuato non
in conformità alla presente disciplina;
h) sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per i prelievi effettuati in
recinti non ammessi dalla presente disciplina;
i)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a
lire l.800.000 per prelievi effettuati su specie non consentite in recinti
ammessi dalla presente disciplina;
2. In caso di
recidiva per la stessa violazione, avuto riguardo alla gravità del fatto, la
sanzione amministrativa è aumentata del 50 per cento.
3. Sono fatte
salve le sanzioni penali previste dall’art.30 della L.157/92.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente citato nel presente
regolamento si rimanda a quanto riportato nella Legge 157/92 e nella L.R.
n.9/96.
2.
L’applicazione del presente regolamento viene affidata a tutti i soggetti
giuridicamente autorizzati dalla Legge n.157/92 e dalla
Legge Regionale n.9/96.
3. Il
presente regolamento entra in vigore con 1’approvazione e pubblicazione del
piano faunistico venatorio regionale.
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
GESTIONE DEI CENTRI PUBBLICI E PRIVATI
DI PRODUZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA, L’ALLEVAMENTO, LA DETENZIONE
ED IL RECUPERO
DELLA FAUNA SELVATICA, LA DETENZIONE E
L’ALLEVAMENTO A SCOPO
AMATORIALE E ORNAMENTALE DI FORMA
ORNITICA SELVATICA
NON OGGETTO DI CACCIA
PARTE 1^
ALLEVAMENTO
E DETENZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. l
Tipologia
l. La Giunta Regionale, con il presente regolamento,
emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, disciplina
l’allevamento di fauna selvatica.
2. Gli
allevamenti di selvaggina sono caratterizzati dall’utilizzazione di specifiche
strutture ed impianti quali incubatrici, parchetti, voliere , ecc.
3. Essi sono
destinati alla produzione di animali per i seguenti scopi:
a)
ripopolamento e/o
reintroduzione in natura;
b)
alimentazione;
c)
detenzione a scopo
amatoriale e ornamentale.
4. Negli
impianti nei quali si esercitano diverse tipologie di allevamento (alimentare,
ripopolamento, ornamentale) le aree destinate ad ogni tipologia devono essere
nettamente distinte e separate da idonee recinzioni.
5. E’, altresì, ammesso il recupero, la detenzione e la cura di fauna selvatica in difficoltà per la sua reintroduzione in natura.
Art. 2
Costituzione degli
allevamenti a scopo alimentare e per ripopolamenti
1. L’autorizzazione per l’allevamento e/o detenzione di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento e alimentare è rilasciata dalla Giunta
Regionale.
2. I
richiedenti devono inoltrare domanda in bollo all’Amministrazione Regionale,
Ufficio Caccia, specificando le proprie generalità, la residenza, la località
ed il tipo di allevamento con l’indicazione delle singole specie che si
intendono produrre.
3. La domanda
per il rilascio dell’autorizzazione per l’allevamento a scopo ripopolamento ed
alimentare dovrà essere corredata dalla seguente documentazione a firma di un
tecnico abilitato, in triplice copia e salvo altra richiesta degli uffici
competenti:
a)
titolo di proprietà
dell’area o documento equivalente;
b)
corografia del territorio scala l :25.000
con l’individuazione della zona;
c)
estratto mappa catastale
in scala l :2000 con indicati foglio e particelle interessate;
d)
planimetria in scala
1:100 o 1:200 con l’ubicazione degli impianti;
e)
relazione tecnica;
f)
nulla-osta della A.S.L
competente (solo per allevamenti a scopo alimentare);
4. La Giunta
Regionale, sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al
P.F.V.P. , rilascia l’ autorizzazione ed informa la Provincia per
l’ aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata
della caccia.
5. Tutti gli
oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell’ autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al
momento del ritiro dell’ autorizzazione stessa da parte dell’ interessato.
6.
L’autorizzazione, previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha
durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte del richiedente o revoca
da parte dell’Ufficio concedente.
Art. 3
Densità dei selvatici
per il ripopolamento
1. Negli
allevamenti di selvaggina da ripopolamento deve essere mantenuta una densità
secondo i rapporti minimi di seguito indicati per le specie cacciabili:
a)
fagiano e germano reale: dai 30 ai 60 giorni, 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni,
1mq per capo;
b)
starne e coturnici dai 30 ai 60 giorni, 0.25 mq per capo; oltre
i 60 giorni, 0.5 per capo;
c)
lepri allevate in
recinto, 10 mq per capo;
d)
ungulati (cinghiale,
capriolo, daino, cervo e muflone), 500 mq di superficie recintata a capo.
Per le altre specie eventualmente allevate
le Province daranno indicazione della densità minima da rispettare.
2. I selvatici allevati per fini di
ripopolamento ed appartenenti a specie cacciabili stanziali devono essere
autoctoni e mantenuti in
purezza;la Provincia si riserva
l’eventuale verifica, tramite l’I.N.F.S., la purezza delle specie allevate,
attraverso prelievi a campione degli animali presenti nella struttura.
3. I recinti
e le voliere per l’accrescimento dei soggetti da ripopolamento devono contenere
al loro interno appropriata vegetazione cespugliata e/o colture seminative per
facilitare l’ ambientamento degli animali nel territorio oggetto del
ripopolamento ed evitare il fenomeno di cannibalismo tra specie stesse.
Art. 4
Costituzione di
allevamenti per fini ornamentali ed amatoriali
l. L’autorizzazione
per l’allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo ornamentale e/o
amatoriale è rilascia dalla Provincia competente per territorio.
2. Gli
interessati all’allevamento di selvatici per fini ornamentali ed amatoriali di
fauna selvatica devono inoltrare domanda in bollo alle Amministrazione
Provinciale competente per territorio specificando le proprie generalità, la
residenza. la località ed il tipo di allevamento con l’indicazione delle
singole specie che si intendono detenere e/o produrre .
3. La
domanda per il rilascio dell’autorizzazione firma dell’interessato, dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione, salvo altra richiesta degli
uffici competenti:
a)
titolo di proprietà
dell’area o documento equivalente;
b)
estratto mappa catastale
in scala 1:2000 con indicati foglio di
particelle interessate:
4. A tale
scopo possono essere detenuti e/o allevati esemplari di specie e
numero di capi sottoindicati:
a) starna: non superiore a trenta capi;
b) coturnice: non
superiore a trenta capi;
d) fagiano e germano
reale: non superiore a trenta capi
d) quaglia: non
superiore a cinquanta capi;
e) lepre: non superiore a cinque capi;
e) ungulati (cinghiale, capriolo,daino, cervo e
muflone): non superiore a tre capi.
5.
L’autorizzazione viene rilasciata
dall’Ufficio Provinciale della Caccia ed ha durata illimitata nel tempo, fatto
salvo esplicita rinuncia del beneficiario o revoca da parte dell’ente
concedente.
6. I capi
in sovrannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati a scopo
alimentare, previa comunicazione del responsabile dell’allevamento, all’Ufficio
Caccia.
7. I beneficiari devono garantire una permanenza degli animali tale da eliminare qualsiasi tipo di sofferenza e/o maltrattamento
8.
L’eventuale allevamento
e/o detenzione a scopo ornamentale e/o amatoriale di qualsiasi altro tipo di
selvaggina appartenente alle specie cacciabili é autorizzato dalle Province competenti
con le modalità stabilite ai commi precedenti; nel caso in esame il numero
massimo di capi da allevare e/o detenere non deve essere superiore a dieci.
Art. 5
Allevamenti gestiti da titolari di
impresa agricola
1. Il
titolare dell’azienda agricola che, all’interno di essa, alleva selvatici a
scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale ed ornamentale è tenuto a darne
comunicazione agli Uffici Regionali e Provinciali della Caccia.
2. La
comunicazione dovrà contenere le indicazioni delle specie di selvaggina
allevate, nel quadro del rispetto della normativa vigente ed in particolare di
quella igienico-sanitaria, e dovrà essere corredata, salvo altra richiesta
degli uffici competenti,. da:
a)
titolo di proprietà
dell’ area o documento equivalente:
b)
corografia del
territorio scala l:25.000 con l’individuazione della zona;
c)
estratto mappa catastale
in scala 1:2000 con indicati foglio e particelle interessate;
d)
nulla-osta della
A.S.L competente (solo per allevamenti
a scopo alimentare).
3. Il titolare dell’impresa dovrà
altresì documentare il suo stato
giuridico di titolare di impresa agricola.
PARTE 2^
CENTRI PUBBLICI DI ALLE VAMENTO E
RIPRODUZIONE Dl FAUNA
SELVATICA ALLO STATO NATURALE
ART.6
Definizione e Finalità
1. I centri
pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all’art. 9 della L.R. n.
9/96 sono istituti di protezione destinati alla ricostituzione di popolazioni
autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di
gestione con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di
uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi
appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il
ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro
ambientamento.
3. I centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, oltre che per le finalità di cui al comma l, sono istituiti per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo
sviluppo e la riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti a fauna
migratoria.
4. Nei centri
pubblici di allevamento è
esclusa qualsiasi forma di attività
venatoria, fatte salve le norme per il controllo della fauna selvatica.
5. Nei centri
pubblici di allevamento possono essere, altresì, consentite le seguenti
attività:
a)
gare cinofile di
importanza nazionale e regionale;
b)
catture per
inanellamenti e marchiature;
c)
attività di
ripopolamento;
d)
catture per
ripopolamento:
e)
censimenti.
6. I capi prodotti nei centri pubblici di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima dell’immissione sul
territorio devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento e delle
certificazioni previste dalla norma di polizia veterinaria.
7. L’attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costruire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
a)
semine di aree marginali con opportune miscele;
b)
allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
c) esecuzioni di sfalci;
d) formazioni ed adattamenti di luoghi per la
rimessa di selvatici;
e) messa in opera di impianti e attrezzature
quali gabbie e palchetti per i riproduttori,voliere di parcheggio e di
ambientamento di animali selvatici e mangiatoie anche coperte.
8. La
Regione e le Province possono utilizzare la selvaggina che dovesse
eccezionalmente risultare in esubero per scopi alimentati,per immissioni su
terreno libero e per cessione a terzi su motivata richiesta.
9. La
densità degli animali all’interno dei centri pubblici di allevamento dovrà
essere stabilita dalla Regione,sentito l’l.N.F S, in funzione del tipo di
selvaggina da allevare.
Art. 7
Costituzione
l. L’istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta degli Enti pubblici interessati,, nel rispetto della percentuale massima del 24% attribuita alle strutture di protezione della L.R. n. 9/96 e del piano faunistico-venatorio regionale.
2. I centri
pubblici di allevamento sono costituiti preferibilmente su terreni demaniali;
possono essere utilizzati anche terreni privati purché idonei e per i quali si
sia ottenuto per almeno cinque anni l’assenso del proprietario o del conduttore
del fondo che ne abbia titolo.
3. Gli Enti
pubblici devono inoltrare la richiesta all’Assessorato Regionale alla Caccia,
corredata dai seguenti documenti,in triplice copia,a firma di un tecnico
abilitato:
a)
planimetria catastale
con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
b)
planimetria in scala non
inferiore1:25.000;
c) relazione descrittiva con indicate le caratteristiche
vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o
ittiche ed il piano produttivo indicante la quantità e la qualità delle specie
di selvaggina che si intendono produrre,nonché gli interventi di miglioramento
e gestione ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti;
d) atti di assenso; qualora nel centro stesso siano
compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali atti devono essere
autenticati nelle forme di legge; il consenso è vincolante per tutta la durata
dell’autorizzazione.
4. La
superficie minima necessaria per la costituzione di un centro pubblico di
produzione di fauna selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.
5.
L’Ufficio Regionale della Caccia,
prima dell’inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica verificando che
la superficie impegnata, insieme alle altre strutture di protezione già
esistenti sul territorio, non comporti il superamento del limite del 24%
previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..
6.
L’estensione complessiva dei centri pubblici distribuiti su ogni Provincia
non deve essere superiore al 20% della superficie disponibile per strutture di
protezione.
7. L’Ufficio
Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell’autorizzazione, provvederà ad
assegnare ad ogni centro pubblico di allevamento un numero di codice,
accompagnato dalla lettera R (ripopolamento),che dovrà essere riportato su
contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima
dell’immissione degli animali su terreno libero, insieme all’
eventuale numero di riconoscimento assegnato dagli Enti pubblici concessionari.
8.
L’autorizzazione ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte
richiedente o revoca da parte dell’Ufficio concedente.
PARTE 3^
CENTRI PRIVATI DI ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE Dl FAUNA
SELVATICA ALLO STATO NATURALE
ART. 8
Definizione e
finalità
l. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica,
di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/96, sono istituti di gestione privata della
caccia e sono destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone a fini
venatori attraverso la riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi
appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi
appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il
ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro
ambientamento.
3. Nei centri
privati di allevamento é esclusa qualsiasi forma di attività venatoria, fatte
salve le norme per il controllo della fauna selvatica ed il prelievo di specie
allevate allo scopo purché autorizzato dalla Giunta Regionale ai sensi del
comma 3., art. 9, della L.R. n 9/96.
4. Nei centri
privati di allevamento possono essere, altresì, consentite
dal gestore le seguenti attività:
a)
addestramento cani;
b)
gare cinofile di importanza nazionale;
c)
gare cinofile regionali e provinciali;
d)
catture per inanellamenti e marchiature;
e)
attività di ripopolamento;
f) censimenti.
Art.9
Costituzione
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, autorizza la
costituzione dei centri privati di allevamento allo stato naturale di fauna
selvatica.
2. I richiedenti devono inoltrare domanda in
bollo all’Assessorato Regionale alla Caccia. specificando le proprie
generalità, la residenza, la località ed il tipo di allevamento con
l’indicazione delle singole specie che si intendono allevare.
3. Ai fini dell’acquisizione del parere della Provincia
interessata, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in
triplice copia, a firma di un tecnico abilitato:
a)
planimetria catastale
con l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
b)
planimetria in scala non
inferiore l :25.000;
c)
relazione descrittiva
con indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le
produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante
la quantità e la qualità delle specie di selvaggina che si intendono produrre,
nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale
contenimento di specie concorrenti;
d)
atti comprovanti il
titolo di proprietà e conduzione dei terreni; tali atti possono essere
sostituiti da atto notorio;
e)
atti di assenso, qualora nel centro stesso
siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali atti devono
essere autenticati nelle forme di legge;il consenso è vincolante per tutta la
durata dell’autorizzazione.
4. La
superficie minima necessaria per la costituzione di un centro privato di
produzione di fauna selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.
5. L’Ufficio
Regionale della Caccia, prima dell’inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la
pratica verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture
per la gestione privata della caccia già autorizzate, non comporti il
superamento del limite del 15% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal
P.F.V.R..
6. L’estensione
complessiva dei centri privati distribuiti su ogni Provincia non deve essere
superiore al 5% della superficie disponibile per strutture a gestione privata
della caccia.
7. L’Ufficio
Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell’ autorizzazione. provvederà ad
assegnare ad ogni centro privato di allevamento un numero di codice,
accompagnato dalla lettera R (ripopolamento), che dovrà essere riportato su
contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima
dell’immissione su terreno libero, insieme all’ eventuale numero di
riconoscimento assegnano dall’ allevatore .
8.
L’autorizzazione, previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute,
ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da
parte dell’Ufficio concedente.
ART.
10
Produttività dei
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
l. Entro il 31 ottobre di ogni anno il titolare del
centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è tenuto a presentare all’ufficio Caccia della Regione
un piano contenente la stima del numero dei capi presenti prima della cattura e
relativo piano di prelievo.
2. Ad iniziare
dal terzo anno di attività dovranno essere perseguite le seguenti produzioni
minime per 100 ettari di superficie: lepre 20 capi, fagiano 50 capi. starna e
coturnice 100 capi, ungulati 10 capi.
3. Al fine di
costituire all’interno del centro il necessario patrimonio di riproduttori è
consentita l’immissione di soggetti appartenenti esclusivamente alle specie di
indirizzo produttivo provenienti da centri di riproduzione allo stato naturale
o da allevamenti presenti sul territorio nazionale specializzati in specie
autoctone; l’immissione deve essere autorizzata dall’Ufficio Regionale della
Caccia.
4.
La Regione Calabria ha diritto di
prelazione sull’acquisto dalla fauna selvatica prodotta nei centri privati.
5. I capi
prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale prima dell’immissione sul territorio devono essere muniti dei
contrassegni di riconoscimento e delle certificazioni previste dalle norme di
polizia veterinaria.
6. I centri
privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di
tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito
registro vidimato dall’ Ufficio Regionale alla Caccia.
PARTE 4^
DETENZIONE ED
ALLEVAMENTO A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE Dl FORMA
ORNITICA SELVATICA
NON OGGETTO DI CACCIA.
Art. 11
Ambito di
applicazione
l. La
detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di specie
appartenenti alla fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia, disposti
dall’art. 9, comma l della legge regionale n. 9/96 vengono autorizzati a
condizione che gli uccelli abbiano provenienza lecita e origine documentata.
Art. 12
Documentazione
l. Al fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell’origine
documentata dai soggetti presenti in allevamento e/o detenuti, in caso di
acquisto, fanno fede la fattura o la ricevuta fiscale con descrizione delle
specie ornitiche, corredate da fotocopia del documento originale che legittima
il possesso dei soggetti da parte del venditore. Il documento può essere
rappresentato dalla autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale
competente per territorio o da documento equivalente e dalla documentazione
ufficiale accompagnataria per i soggetti importati dall’estero.
2. Nel caso
di cessione di soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non é
soggetta all’ammissione di documento fiscale può essere ritenuta valida una
specifica dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità da parte del
cedente, corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di
detenere i soggetti che s’intendono trasferire ad altre persone.
Art. 13
Procedure e adempimenti
1. Le persone interessate alla detenzione e allevamento
di specie ornitiche di fauna selvatica non oggetto di caccia devono inoltrare
istanza all’Amministrazione provinciale competente per territorio. La richiesta
deve contenere anche l’indirizzo della sede d’allevamento, l’elenco delle
specie da detenere e allevare e per ogni soggetto l’indicazione dei codici
riportati sull’anello inamovibile fornito dall’ente che autorizza la
detenzione.
2. Per gli
iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) valgono le informazioni
contenute sugli anelli inamovibili forniti dalla FOI stessa.
3. Gli
esemplari appartenenti alle specie riportate nel Regolamento CEE n. 3626/82 e
successive modifiche per i quali la normativa nazionale ha previsto l’obbligo
di denuncia, devono essere previsti di regolari certificati CITES.
4. In caso di
parere favorevole, che deve essere rilasciato dall’ente provinciale entro
trenta giorni dalla richiesta, la persona interessata dovrà sottoporre a
vidimazione il registro nel quale sono elencati i soggetti da detenere con i
relativi codici.
5. La
timbratura e la vidimazione del registro viene effettuata presso il competente
Ufficio dell’Amministrazione provinciale.
6. La
vidimazione del registro deve essere effettuata una volta non oltre il 31
dicembre di ogni anno.
7. L’allevatore
e’ obbligato ad annotare nel registro i trasferimenti e le immissioni dei
soggetti indicando il nominativo della persona che trasferisce o riceve i
soggetti stessi entro 15 giorni ed entro 45 giorni per i soggetti nati nel
proprio allevamento con i relativi dati contenuti nell’anello inamovibili.
8. L’allevatore
è obbligato a registrare anche i soggetti deceduti con
l’indicazione dei relativi codici.
9. Tutte le
operazioni di registrazione devono avvenire entro e non oltre la scadenza del
31 dicembre, comunque prima della
vidimazione annuale del registro .
10. Gli allevatori sono assoggettati a controlli
periodici da parte degli organismi di polizia o dai funzionari delle
Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
11. Gli
allevatori devono facilitare l’accesso nell’allevamento ai controllori che
espletano le verifiche.
12. Coloro i quali alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento detengono uccelli rientranti nella categoria
indicata all’art. 11 del Regolamento stesso, al fine di ottenere
l’autorizzazione sono tenuti ad inoltrare istanza all’Amministrazione provinciale
competente per territorio entro trenta giorni della data di pubblicazione del
Regolamento .
13. NeI caso
ricorra la necessità di conformare il numero dei soggetti alle capacità
logistiche e funzionali dell’allevamento, ogni allevatore potrà immettere in
natura parte dei soggetti geneticamente puri e non mutati ottenuti in
cattività.
14. L’immissione deve essere effettuata sotto il controllo
degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di individuare
gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e di effettuarla nei
periodi di stagionali più conformi ad un favorevole insediamento in natura dei
soggetti immessi in libertà.
Art. 14
Specie
ammesse
l. E’ consentita la detenzione di sei esemplari di ogni
specie di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso non
oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cardellino (Carduelis
carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrnila), Fanello (Acanthis cannabina),
Lucherino (Carduelis spinus), Ortolano (Emberiza hortulana),, Verdone
(Carduelis Cloris), Zigolo Giallo (Emuberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza
cirlus) Zigolo Minore (Emberiza pusilla), Zigolo Muciatto (Emberiza cia).
Art.
15
Obblighi
l. L’allevatore
è obbligato a garantire agli uccelli in detenzione e in
allevamento le migliori condizioni di vivibilità riguardo non solo alla
funzionalità delle strutture che li ospitano ma anche alla conduzione sotto
l’aspetto alimentare, igienico e sanitario tenendo conto delle esigenze
specifiche di ogni singolo soggetto.
Art. 16
Partecipazione a mostre e
manifestazioni
l. Nelle manifestazioni ornitologiche o altre
manifestazioni di uguale natura possono essere esposti esclusivamente uccelli
inanellati discendenti da soggetti d’allevamento debitamente autorizzati alla
detenzione.
2. All’atto
dell’ingabbio gli espositori devono esibire ai responsabili delle
manifestazioni la documentazione attestante l’autorizzazione alla detenzione e
all’allevamento.
3. Allo scopo
di prevenire abusi ed illeciti che possano provocare ripercussioni negative sul
patrimonio faunistico è vietano l’ingabbio di uccelli sforniti di
documentazione probatoria anche se provenienti da Regioni o stati nei quali non
si prevedono o non siano ancora previsti sufficienti strumenti di controllo in
materia.
Art. 17
Categorie escluse
dalla normativa
1. Gli
uccelli ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie
selvatiche, non sono assoggettati alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Questi
uccelli non devono in alcun caso essere liberati in natura.
PARTE 5^
NORME GENERALI
Art. 18
Attività
l. L’ attività di produzione di fauna selvatica all’ interno di qualsiasi
struttura deve essere orientata esclusivamente sulle specie di fauna tipiche
del territorio nazionale, presente anche nel territorio regionale.
2. All’interno delle strutture di allevamento deve
essere garantita una permanenza degli ammali tale da eliminare qualsiasi tipo di
sofferenza e/o maltrattamento; esse devono risultare idonee dal punto di vista
igienico-sanitario in rapporto al numero di animali detenuti.
3. Gli
allevatori e i detentori di fauna selvatica sono tenuti ad adottare tutti gli
accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.
Art. 19
Controlli
l. I1
controllo sanitario nelle strutture di allevamento dovrà essere richiesto dal
titolare ed eseguito almeno due volte l’anno a cura del servizio veterinario
della A.S.L competente per territorio; i detentori a scopo amatoriale ed
ornamentale sono esclusi da questo obbligo.
2. La
Provincia, altresì, attraverso gli Ufficio competenti, si riserva controlli per
verificare il rispetto del presente regolamento e delle norme in materia.
3. E’ inoltre
obbligatorio per gli allevatori e detentori osservare le norme di profilassi
prescritte dalle A.S.L competenti per territorio.
4. La
vigilanza e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15 del presente
regolamento spettano alle Province competenti per territorio.
Art. 20
Detenzione e cura di
fauna selvatica in difficoltà
l. L’attività di recupero, detenzione temporanea, cura e
reintroduzione nel territorio della fauna selvatica in difficoltà esercitata
dalle Province attraverso le proprie strutture.
2. In
mancanza di proprie strutture, le Province possono autorizzare centri di allevamento
pubblici e privati, allevamenti singoli autorizzati ritenuti idonei,
associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e con esperienza
in materia, purché tutti forniti di strutture adeguate ed a Centri di
assistenza idonei al soccorso.
3. Le
strutture di recupero devono essere munite di idonee attrezzature di pronto
soccorso e cura, di locali riscaldati, di adeguati locali di isolamento e
stabulazione nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. Gli
autorizzati dovranno comunicare di volta in volta all’Ufficio Caccia Regionale,
alla locale stazione della Guardia Forestale dello Stato, all’ Amministrazione
Provinciale competente per territorio la specie soccorsa, le cause della
detenzione e successivamente data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte
dell’animale, specificandone le cause.
5. La
liberazione della fauna selvatica guarita e in grado di essere riammessa
nell’ambiente, dovrà avvenire sotto il controllo delle Guardie Venatorie
Provinciali che potranno avvalersi della collaborazione delle Guardie Venatorie
Volontarie.
Art. 21
Detenzione, trasporto
e vendita di selvaggina
l. Per la detenzione, trasporto e la vendita della
selvaggina proveniente da allevamenti è necessario possedere una documentazione
indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del
titolare dell’allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.
2. Per i
selvatici destinati ad essere introdotti in natività sarà necessaria la
dichiarazione a cura dell’allevatore che trattasi di specie autoctone
riprodotte in purezza.
3. Per la
vendita al pubblico della selvaggina il detentore o l’allevatore dovrà essere
in regola con la normativa vigente .
Art. 22
Divieti e sanzioni
l. Nelle strutture specializzate nell’allevamento di
specie autoctone è
vietata 1’introduzione di specie non
allevate in purezza.
2. E’ vietato
introdurre nelle suddette strutture, senza l’autorizzazione dell’Ufficio
Regionale della Caccia, qualsiasi specie anche se necessaria al mantenimento
del patrimonio di riproduttori.
3. E’ vietato,
altresì, incrociare specie autoctone con altre specie compatibili.
4. Per
l’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le
sanzioni previste all’art. 20, comma 4, della L.R. n. 9/96.
5. Chiunque
alleva detiene uccelli di specie ornitiche selvatiche non oggetto di caccia
senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria di £ 100.000; in caso di recidività la sanzione pecuniaria
e di £ 300.000.
6. Chiunque
alleva o detiene uccelli in deroga alle disposizioni della legge n. 473 del
22/11/1993 avente per oggetto “nuove norme contro il maltrattamento degli
animali” è soggetto alla sanzione pecuniaria di £. 300.000. In caso di
recidività la sanzione pecuniaria è di £. 500.000.
7. Per
l’inosservanza delle disposizioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
fatte salve le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 oltre a quelle
contenute in altre leggi e disposizioni l’Ufficio Regionale della Caccia può
disporre la revoca dell’ autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Art. 23
Norme transitorie
l. I titolari
di allevamenti esistenti dovranno provvedere ad uniformarsi al presente regolamento
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; dovranno, altresì, comunicare alle
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio 1’ avvenuto adeguamento.
2. Le aree
interessate devono essere recintate e tabellate; le tabelle devono essere
collocate lungo tutto il perimetro ad un’altezza non inferiore a ml 2.00 dal
terreno ed a una distanza non superiore a 100 metri una dall’altra e comunque,
in modo che le stesse siano visibili.
3. Le tabelle
sono apposte a cure e spese del titolare dell’ autorizzazione e devono essere
dallo stesso mantenute in efficienza; esse devono contenere l’indicazione del
tipo di attività ed il numero di autorizzazione.
4. Una copia
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere mantenuta nella
struttura dell’allevamento a disposizione degli addetti alla vigilanza.
5. L’applicazione del presente regolamento viene affidata
a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati dalla Legge n. l57/92 e
dalla Legge Regionale n. 9/96.
6. Il presente
regolamento entra in vigore con l’ approvazione e pubblicazione del piano
faunistico venatorio regionale.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA
FAUNISTICA-VENATORIA DELLA REGIONE
CALABRIA
ART. l
Costituzione
1. La Consulta
Faunuistico-Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e’ costituita ai sensi dell’art. 2
della Legge Regionale n.9/96, con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. _____ del ___________ .
2. La C.F.V.R. ha sede in Catanzaro nei locali dell’Assessorato Regionale Caccia e Pesca ed ha lo scopo di fornire consulenze in materia venatoria ed ambientale alla Giunta Regionale.
3. La
C.F.V.R. dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio
Regionale.
ART.2
Composizione della C.F.V.R.
1. La C.F.V.R. e’ composta:
a)
dall’Assessore Regionale
alla Caccia e Pesca, o un suo delegato, che la presiede;
b)
dagli Assessori
Provinciali alla Caccia e pesca o loro delegati;
c)
tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello
provinciale;
d)
un rappresentante per
ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Provincia;
e)
tre rappresentanti
scelti tra le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative
a livello provinciale;
f)
un rappresentante dei
dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini
provinciali della Calabria:.
g)
un rappresentante
dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
h)
il Dirigente
dell’Ufficio Caccia della Regione con le funzioni di segretario;
i)
un rappresentante dei
dottori veterinari indicato dalla Federazione regionale degli ordini
provinciali della Calabria, esperto in problemi faunistici.
2. La CF.V.R.
e’ nominata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore
indicato in materia di caccia e Pesca e su designazione delle organizzazioni
interessate.
3. Non
possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:
a)
siano state condannate
con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso
almeno un biennio dall’avvenuta riabilitazione:
b)
abbiano riportato
condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi
sulla caccia
c)
abbiano in corso
procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648/ter C.P.);
d)
abbiano in corso
procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);
e)
abbiano in corso
procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art.
648/bis C.P.);
4. Il Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della C.F.V.R. verifica, attraverso opportuna documentazione, l’inesistenza delle suddette limitazioni.
ART.
3
Compiti della C.F.V.R.
1. La C.F.V.R. esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e formula proposte alla Giunta e suggerimenti per la corretta gestione del territorio.
In particolare:
a)
programma gli interventi
per migliorare l’habitat e la consistenza fauistica.
b)
propone ad indagini ed
azioni inerenti le presenze faunistiche, i prelievi venatori, la tutela della
fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche e la difesa
delle colture;
c)
propone, nell’ambito
delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui
finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità, e’ effettuano dalla Regione
con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale
e delle sanzioni amministrative;
d)
propone l’attribuzione di
incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto
attiene alle coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica,
per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle
colture, per l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione,
per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto
all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica.
e)
si esprime in materia di
ripopolamento;
f)
esprime parere sui piani
faunistici-venatori provinciali, avanzando richieste di modifiche o
integrazioni agli stessi;
g)
esprime parere sul
calendario venatorio annuale emanato dalla Regione.
2. Per l’espletamento delle proprie funzioni
la C.F.V.R. può rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per
consulenze specialistiche .
3. Di ogni
adunanza il Segretario della C.FV.R. redige apposito verbale, ne cura la
conservazione e ne consegna copia ai componenti la C.F.V.R. ogni componente si
farà carico di portare a conoscenza dei rispettivi istituti di provenienza le
determinazioni assunte.
ART. 4
Funzionamento della C.F.V.R.
l. Le riunioni della Consulta sono convocate dal
Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri
insediati.
2. Le decisioni sono assunte con voto
favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di
voto non influenzano il risultato delle votazioni.
3. Delle decisioni assunte viene redatto
apposito verbale dal Segretario.
4. Qualsiasi componente che risulta assente
ingiustificato per tre volte consecutive dalle riunioni viene dichiarato decaduto
nella prima riunione utile; la surroga del componente avviene con le stesse
modalità elettive dell’intera commissione.
5. Ai
componenti presenti viene corrisposta, per ogni giornata di seduta validamente
costituita, una indennità di L.100.000 oltre il rimborso spese di viaggio, se
dovuto.
6. Ogni
componente, in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni della
Consulta potrà essere rappresentato da altra persona nominativamente indicata;
la nomina sarà annotata dal Segretario nel verbale di riunione I componenti
delegati possono intervenire nelle riunioni ma non hanno diritto di voto, non
percepiscono indennità e rimborso spese; sono esclusi da tali limitazioni i
delegati degli Assessori Provinciali e del Presidente.
Art.5
Modifica
al regolamento
l. Il presente regolamento è approvato dalla Giunta
Regionale.
2. Eventuali modifiche al regolamento possono essere
sottoposte dalla C.F.V.R. all’attenzione della Giunta Regionale che provvederà
alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive
ai firmi di un migliore funzionamento della Consulta.
3. Il
presente regolamento entra in vigore con l’approvazione e pubblicazione del
piano faunistico venatorio regionale.
REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ESAMI PER
L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO VENATORIO
ART. l
Costituzione
l. Le Commissioni di esami per l’abilitazione venatoria
sono costituite al sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n.9/96, con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale
alla caccia.
2.
Le Commissioni hanno sede presso gli Uffici
delle rispettive Amministrazioni Provinciali ed hanno lo scopo di esaminare i candidati al fine del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
venatorio.
3. Le Commissioni
durano in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Regionale e la
loro ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4
agosto 1995, n. 39.
ART. 2
Composizione
delle Commissioni
l. Le Commissioni sono composte in ciascuna Provincia da:
a)
un dipendente regionale,
designato dall’Assessore regionale alla caccia, con mansioni di presidente;
b)
cinque membri effettivi
ciascuno qualificato in una delle materie indicate al successivo art. 4 comma
1, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi.
c)
cinque membri supplenti
ciascuno qualificato in una delle materie indicate al successivo art. 4 comma
I. di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi;
d)
un dipendente della
provincia, con funzioni di segretario, designato dall’Amministrazione
provinciale competente per territorio.
2. Sono impediti a far parte delle Commissioni per abilitazione all’ esercizio venatorio coloro i quali hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.
3. Non possono, altresì, essere nominati nelle
Commissioni persone che:
a)
abbiano in corso procedimenti
penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art
648/ter C.P.);
b)
abbiano in corso
procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.),
c)
abbiano in corso
procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art.
648/bis C.P.).
4. Il
Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della Commissione
verifica, attraverso opportuna documentazione, l’inesistenza delle suddette
limitazioni.
ART.
3
Funzionamento
delle Commissioni
l. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi
Presidenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento delle sedute, e sono
valide con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti, oltre al
Presidente, o membro da lui delegato, ed al Segretario;
2.
Il Presidente convoca i
membri effettivi e due membri supplenti tra i cinque disponibili, con il
sistema della rotazione; i membri supplenti convocati svolgeranno le stesse
mansioni dei membri effettivi.
3. I membri effettivi che non potranno prendere
parte alle sedute di Commissione devono darne tempestivamente comunicazione al
Presidente; nel caso di assenza di un numero di membri effettivi superiore a
due il Presidente della Commissione provvederà a convocare in sostituzione uno
o più membri supplenti, anche il giorno prima della seduta.
4. L’ autorizzazione è concessa se il giudizio
è favorevole in tutte e cinque le materie indicate al successivo art. 4.
5. Delle
decisioni redatto dal Segretario della Commissione apposito verbale sottoscritto
dal Presidente, dai membri partecipanti alla seduta, sia effettivi che
supplenti, e dal Segretario stesso.
6.
Ai componenti presenti viene
corrisposto un gettone di presenza di L. 70.000; e altresì dovuto, secondo le
vigenti normativa regionali, il rimborso delle spese di vitto e di viaggio per
gli spostamenti dal Comune di residenza al Comune sede della Commissione. Il rimborso del vitto sarà riconosciuto solo
se documentato con regolati pezze giustificative e nella misura di un solo
pasto al giorno.
7. Il Presidente in caso di impossibilità di
partecipazione ad uno o più sedute, nomina a rappresentarlo altra persona
nominativamente indicata tra i membri, effettivi o supplenti, della
Commissione; la nomina sarà annotata dal Segretario nel verbale di riunione.
8. In caso di dimissioni di un componente o comunque di vacanza di posto, l’a Giunta Regionale provvede a nominare tempestivamente il sostituto, su proposta dell’ Assessore regionale alla caccia; il componente nominato dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.
ART.4
Svolgimento
dell’esame
l. Le materie oggetto di esame sono quelle stabilite al
punto 9, art.17, della L.R. n. 9/96,precisamente:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia;
c) anni e munizioni da caccia e loro uso:
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle
produzioni agricole:
e) pronto soccorso.
2. Gli esami
si svolgono con prova scritta consistente nella compilazione di un questionario
di venti domande predisposto dall’Assessorato regionale alla Caccia, e da urna
prova orale; alla prova orale accedono i candidati che abbiano superato la
prova scritta con il risultato di almeno sedici risposte esatte tra i 20
quesiti proposti.
3. La prova orale é superata se il candidato riporta un giudizio favorevole in ciascuna materia d’esame.
4. In caso di idoneità, il Presidente della
Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale
delle operazioni d’esame.
Art. 5
Modifica
al regolamento
l . Il presente regolamento è approvato dalla Giunta
regionale.
2. Eventuali modifiche al regolamento possono
essere sottoposte dal Presidente della Commissione all’attenzione della Giunta
Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute
migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento della
Commissione stessa.
3. I1 presente regolamento entra vigore con
1’approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.