Proposta di legge n. 8/8^
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA (AFOCAL)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente progetto di legge, partendo dal presupposto che è necessario attuare una politica della forestazione mirata a rendere il compatto produttivo, efficiente, volano di sviluppo per una Regione che vanta un patrimonio forestale fra i più ricchi in Europa (ben il 39% del territorio calabrese è costituito da foreste), vuole dar vita ad un'agenzia strutturata in maniera agile e snella, senza appesantimenti burocratici, con una organizzazione che punta ad una soluzione minimalista per una gestione ottimale e senza sprechi della forestazione e delle foreste calabresi.
L'intendimento che si vuole perseguire con il disegno di legge in questione è quello di realizzare fondamentalmente tre obiettivi: 1) semplificazione della gestione della forestazione e delle foreste; 2) risparmio sulle spese di gestione; 3) produttività del comparto.
Nella L.R. 20/92 ( istitutiva dell'Afor) erano previsti come organi dell'azienda: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori, oltre alla direzione generale, necessaria per la gestione effettiva dell'azienda. Tale impostazione, come ampiamente dimostrato in questi anni, ha evidenziato il fallimento di una gestione affidata a logiche spartitone nella composizione del Consiglio di Amministrazione, che ha portato l'Afor a diventare un vero carrozzone, con pesanti spese a carico della Regione Calabria ( nel testo presentato gli organi dell'Afocal sono solo due : Direttore Generale e Collegio dei revisori).
Con questo disegno di legge, composto da 14 articoli, ci si propone di semplificare la gestione del comparto, trasformando l'Afor in Afocal ( articolo 2), fra le cui finalità e compiti c'è pure quella di formare società pubblico-private per la gestione di complessi forestali,di fornire assistenza tecnica a Enti Pubblici, a privati, a società pubbliche o private operanti nel campo forestale e prima lavorazione del legno (articolo 3); di redigere i piani di attuazione ( articolo 5) ecc, e, novità di rilievo,viene individuata una sola persona, che ha la piena responsabilità dell'andamento dell'agenzia, il direttore generale .
Il direttore generale ha il compito di adottare, entro 60 giorni dalla sua nomina, il regolamento per l'organizzazione e la gestione dell'Afocal ed è lo stesso direttore generale che ha il compito di individuare nel regolamento l'articolazione organizzativa dell'agenzia, definendo gli uffici centrali e periferici ed i compiti specifici di ciascun responsabile delle singole strutture ( articolo 8). il Comitato di indirizzo (organo politico composto dagli assessori regionali alla Forestazione e Foreste, ai Lavori Pubblici, all'Ambiente, al Turismo) detta al direttore generale le coordinate delle attività di forestazione ed è al contempo organo di verifica (articolo 7).
Tutta l'attività dell'Afocal è soggetta al controllo del Collegio dei revisori, che vigila sulla regolarità contabile e finanziaria degli atti adottati dalla dirigenza (articolo 9).
Sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta regionale gli atti di maggior rilievo e viene attribuita sempre alla Giunta, su proposta dell'Assessore al ramo, la possibilità di effettuare ispezioni per verificare l'ordinato funzionamento dell'agenzia ( articolol 1).
Per il finanziamento dell'afocal non sono previste nuove spese, bensì è prevista la possibilità, una volta che l'agenzia sia a regime, di potersi anche autofinanziare con propri introiti ( articolo 1 3),RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Il presente progetto di legge non comporta nuove o maggiori spese rispetto a quelle già inserite nel bilancio regionale per il finanziamento dell'Afor .
I capitoli sui quali imputare la spesa per il finanziamento dell'Afocal sono gli stessi capitoli, con gli stessi stanziamenti, utilizzati tutt'oggi per l'Afor e per il settore della Forestazione.
i capitoli sono i seguenti:
Fondi Regione
Capitolo 2233211
stanziamento
77.000.000,00
Fondi Stato
Capitolo 2233202
stanziamento
160.102.000,00
Con questo progetto di legge non sono, pertanto, previste nuove spese per il funzionamento dell'agenzia, bensì è prevista la possibilità, una volta che la stessa sia a regime, di potersi autofinanziare con propri introiti derivanti da prestazioni a favore di terzi, con un proprio tariffario approvato, e servizi da offrire a Enti pubblici, a privati e con l'opportunità di costituire società pubblico-private.
Articolo 1
(Compiti della Regione)1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:
a) Migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
b) Concorrere alla riduzione del rischio incendi, alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
c) Concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche delle aree interne collinari e montane;
d) Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.
2. Per il perseguimento delle predette finalità l'Assessorato Foreste e Forestazione elabora il programma regionale per le attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali, secondo gli indirizzi del piano forestale tenuto conto dei piani di bacino di cui alla Legge n.183/1989, dei quali costituisce parte integrante;
3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali, deliberato dalla Giunta regionale, è approvato dal Consiglio Regionale, ha durata non superiore ad anni tre, si aggiorna per scorrimento, si attua con piani annuali e redazione di progetti esecutivi.Articolo 2
(Istituzione)1. L'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) è trasformata in Agenzia Forestale della Regione Calabria di seguito denominata A.FO.CAL.
2. L'A.FO.CAL. è dotata di personalità giuridica pubblica, ed ha sede nel capoluogo di Regione.Articolo 3
(Finalità e compiti)1. L'A.FO.CAL. svolge attività e compiti di interesse regionale nei settori della forestazione, della difesa del suolo e della gestione del patrimonio forestale attuando:
a) La realizzazione di interventi di forestazione e difesa del suolo con l'utilizzo della manodopera idraulico-forestale;
b) La gestione tecnico-amministrativa del demanio regionale appartenente al patrimonioindisponibile della Regione Calabria, già facente parte dei patrimonio dello Stato;
c) La gestione dei boschi o terreni, a prevalente vocazione forestale, appartenenti ad Enti pubblici e privati;
d) La formazione di Società pubblico-private per la gestione di complessi forestali, compresi i rimboschimenti detenuti in occupazione temporanea dagli Enti operanti nel settore della forestazione;
e) La fornitura di assistenza tecnica e/o gestionale agli Enti pubblici, a privati, a società pubblico e/o private, operanti nel campo forestale e/o nella prima lavorazione del legno;
f) Iniziative industriali inerenti il settore della filiera del legno, finalizzate alla rivalorizzazione ed utilizzazione delle biomasse;
g) Promozione e/o partecipazione ad attività di sperimentazioni tecnologiche nell'ambito delle lavorazioni forestali;
h) La vivaistica mirata, tra l'altro, alla conservazione e diffusione sul territorio Regionale della biodiversità;
i) La costituzione e conduzione di Aziende Faunistiche a scopo dimostrativo, didattico, di ripopolamento.
2. al fine di favorire l'ammodernamento delle strutture forestali:
a) Opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;
b) Sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agro-forestale e agro-industriale;
c) Svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico produttive tese alla tutela della salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione.Articolo 4
(Consorzi di Bonifica)1. I Consorzi di Bonifica possono concorrere agli interventi di forestazione e difesa del suolo nei loro ambiti territoriali per attività specificatamente previste dalla programmazione Regionale.
Articolo 5
(Piani Annuali di Attuazione)1. I piani annuali di attuazione sono elaborati dell'A.FO.CAL. congiuntamente al Dipartimento Forestazione della Regione Calabria, in armonia con la programmazione triennale disposta dalla Regione Calabria.
2. I piani annuali di attuazione sono approvati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo.Articolo 6
(Organi A. FO. CAL.)1. Sono organi della A.FO.CAL:
a) Il Direttore Generale;
b) Il Collegio dei Revisori.Articolo 7
(Comitato Regionale di indirizzo)1. Il Comitato regionale è organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'A.FO.CAL.; in particolare esprime pareri su tutti gli atti di cui al successivo art. 11; ha altresì compiti di coordinamento delle attività di forestazione di cui alla presente legge;
2. Il Comitato Regionale di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è così composto:
a) Assessore Regionale Foreste e Forestazione, che lo presiede;
b) Assessore Regionale Lavori pubblici;
c) Assessore Regionale Ambiente;
d) Assessore Regionale Turismo.Articolo 8
(Il Direttore Generale)1. Il Direttore generale è nominato a seguito di avviso pubblico su proposta dell'Assessore competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale e delibera della stessa. E' scelto tra persone munite dei diploma di laurea, in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali maturate in organizzazioni complesse per un periodo superiore al quinquennio.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una soia volta. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'A.FO.CAL., esercita tutti i poteri di gestione, di direzione tenuto conto delle funzioni del Comitato Regionale di indirizzo, di cui all'art. 6 della presente legge.
4. Il Direttore Generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
a) L'adozione del regolamento di cui al successivo art. 10-1
b) La direzione, l'indirizzo e il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
c) La predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
d) L'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di interventi proposti dalle strutture dell'Agenzia;
e) L'assegnazione delle dotazioni finanziarie, strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica del loro utilizzo;
f) La gestione del patrimonio e dei personale dell'A.FO.CAL.;
g) La verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, l'ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione di tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
h) La redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta Regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
i) La stipula di contratti e convenzioni;
j) Le relazioni sindacali;
k) Tutti gli altri atti necessari e obbligatori.
5. Il Direttore Generale per la conduzione dell'A.FO.CAL. considerata la complessa articolazione nomina con provvedimento motivato:
a) Un Direttore Tecnico responsabile delle attività di interventi inerenti l'utilizzo della mano d'opera idraulico-forestale e delle attività produttive e promozionali dell'Agenzia, individuato tra soggetti in possesso dei diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, di età inferiore a sessantacinque anni che abbia svolto, per almeno un quinquennio, qualificata attività di direzione tecnica in materia di foreste e forestazione presso Enti o strutture pubbliche e/o private, mansioni di particolare rilievo e professionalità;
b) Un Direttore Amministrativo tra i soggetti in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, e di età non inferiore a sessantacinque anni che abbia svolto, per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche, mansioni di particolare rilievo e professionalità.
6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo si rimanda, in via generale agli artt.4,5 e 6 della L.R.22 Gennaio 1996 n. 2, riguardanti le figure del Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle A.S.L. della Calabria;
7. Spetta, altresì, al Direttore Generale definire gli Uffici centrali, periferici ed i compiti specifici di ciascun responsabile delle singole strutture nel regolamento generale.
8. I trattamenti economici e giuridico-normativi del Direttore Generale, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 Gennaio 1996, n.2, le cui norme valgono, altresì, per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità.Articolo 9
(Collegio dei Revisori)Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.
Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente delle Giunta Regionale. il Collegio dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere nominati solo per un altro quinquennio. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell' A.FO.CAL.; attesta la rispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione con apposito atto. I Revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell' A.FO.CAL.. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Regionale, i compensi e le indennità previsti dalla Legge Regionale. La nomina del Collegio dei Revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza, della revoca, delle dimissioni e del decesso.Articolo 10
(Regolamento)Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla sua nomina, adotta il regolamento per l'organizzazione e la gestione dell' A.FO.CAL. che viene sottoposto ali' approvazione della Giunta Regionale. La Giunta Regionale si pronuncia sul regolamento dopo aver acquisito il parere del Comitato Regionale di indirizzo di cui al precedente art. 6.
Il regolamento detta le norme per il funzionamento, l'organizzazione e la gestione dell' A.FO.CAL., definendone tra l'altro la dotazione organica e le norme per la disciplina del personale dipendente, nonché le norme che regolano la contabilità e l'amministrazione dell'Agenzia.Articolo 11
(Controllo)Le funzioni di controllo dell' A.FO.CAL. sono esercitate dalla Giunta Regionale; in particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta Regionale i seguenti atti:
a) Il bilancio di previsione annuale e poliennale;
b) Il conto consuntivo;
c) I piani annuali di attività;
d) Il regolamento;
e) La dotazione organica.
La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, può disporre ispezioni sull'agenzia mediante nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente, al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'agenzia stessa.Articolo 12
(Norme Transitorie)L' A.FO.CAL. potrà avvalersi dei personale regionale in utilizzo già all’A.FO.R., purché in possesso dei requisiti essenziali e professionali propri dei diversi profili impiegatizi.
L' A.FO.CAL. gestirà in nome e per conto della Regione Calabria i beni del patrimonio forestale indisponibile regionale, nonché quello immobiliare in esso esistente, oltre alle attrezzature, strutture già in uso e in disponibilità all' A.FO.R.
Il patrimonio dell' Agenzia potrà essere costituito da beni mobili di qualsiasi tipo e natura.
Gli organi attualmente in carica, così come gli incarichi dirigenziali in essere, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta Regionale, nelle more dell'avviso pubblico per la nomina del direttore generale, nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'Ente.
Il Collegio dei revisori è prorogato fino alla nomina del nuovo Collegio, non oltre il termine indicato dalla L.R. n.39 del 4 agosto 1995.Articolo 13
(Dotazione Finanziaria)1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:
a) Aliquota spese generali sull' esecuzione degli interventi affidati all’A.FO.CAL. da erogarsi a cura della Regione Calabria nella misura fissa del 5 per cento;
b) Contributi ordinari della Regione Calabria;
c) Contributi straordinari della Regione Calabria;
d) Eventuali contributi dello Stato;
e) Eventuali contributi degli Enti locali;
f) Introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione e dai servizi offerti dall' Agenzia;
g) Proventi derivanti da lasciti, donazioni ed ogni altro atto di liberalità;
h) Eventuali altre entrate o contributi;
i) Finanziamenti stabiliti dalle Province a da altri enti locali per le attività assegnate all’A.FO.CAL. dagli Enti stessi;
j) Finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli enti locali;
k) Proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
l) Introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore Generale ed approvato dalla Giunta Regionale;
m) Le entrate dell' A.FO.CAL. possono, altresì, essere costituite da contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.
2. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.Articolo 14
(Abrogazione di Norme)Sono abrogate le disposizioni di cui alla Legge Regionale 19 ottobre 1992 n. 20 e tutte le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.