Proposta di legge n. 18/8^
SANATORIA DELLE OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
RELAZIONE
Il progetto di legge riguarda la sanatoria delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che permette, introducendo delle regole che si fondano sulla precisa identificazione del bisogno della famiglia, una precisa valutazione di tutti i principali elementi che influiscono sul benessere della stessa.
Questo progetto di legge si è reso necessario, poiché, ci sono tante situazioni che determinano lo status di "abusivo" in tanti soggetti, e tra queste la più importante è la necessità, in attesa che venga rivisitata la legge n. 32/1996 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" guardando alle nuove esigenze dei soggetti destinatari della normativa sull'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilendo così nuove regole che si fondano sulla precisa identificazione del bisogno della famiglia. Una legge di sanatoria non rappresenta una regola, ma bensì una eccezione nel panorama legislativo, e in questo caso passa dall'analisi dei bisogni dei soggetti che sono diventati " occupanti abusivi di alloggi", dalle carenze e dagli elementi di degrado e inadeguatezza del sistema dell'edilizia pubblica, dalla mancata assegnazione degli alloggi in molti casi completati e non assegnati dagli Enti competenti, dall'analisi dei bisogni familiari, a partire da elementi fondamentali come il disagio abitativo,dalla condizione familiare (ossia la presenza in famiglia di portatori di handicap, anziani o minori), dalla situazione patrimoniale oltre che quella reddituale, ed infine dalla residenza.
Il progetto di legge è composto da tre articoli che sanciscono singolarmente:
- l'art. 1 le finalità e i soggetti beneficiari;
- l'art. 2 le procedure di sanatoria subordinate ad elementi, quali il protrarsi dell'occupazione, il possesso dei requisiti e il recupero dei canoni da parte dell'Ente gestore riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria;
- l'art. 3 la norma finale.ART. 1
FINALITA' E SOGGETTI BENEFICIARI1. I soggetti che al 30/6/2005, occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica possono richiedere l'assegnazione dell'alloggio in sanatoria, purché abbiano i requisiti richiesti dalla L.R. N. 32/1996.
2. Possono sanare, altresì, la loro posizione abitativa, se si trovano nella posizione di cui al 1° comma del presente articolo:
a) i soggetti che si trovino nella condizione di avere ottenuto in concessione l'alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria e/o precaria o eventualmente a titolo di custodia sempre che tale concessione risulti documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale e per i quali tale condizione non sia stata convertita in regolare e formale assegnazione;
b) i soggetti nei cui confronti è sta disposta la revoca dell'alloggio nei seguenti casi:
a. 1) assegnatari che hanno interrotto la residenza per motivi di lavoro (emigranti) o di salute negli ultimi dieci anni;
a.2) coniugi e/o figli che hanno ottenuto la voltura del contratto di assegnazione in quanto non conviventi al momento del decesso dell'originario assegnatario da oltre due anni;
a.3) coloro che hanno avuto ceduto l'alloggio da parte dell'originario assegnatario sia a titolo gratuito sia oneroso.ART. 2
PROCEDURE1. Gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.
2. La relativa richiesta - corredata da idonea documentazione probatoria - deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l'alloggio è ubicato ed all'Ente gestore dell'alloggio stesso.
3. L'assegnazione di cui al comma 1, è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno tre mesi antecedenti il 30/6/2005 ed al possesso della residenza anagrafica documentata dagli organi competenti oltre alla occupazione effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) al recupero dei canoni da parte dell'Ente gestore riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.
4. L'Ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a dieci anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
5. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.
6. Vengono sospesi, per i soggetti che hanno presentato domanda di sanatoria, i provvedimenti giudiziari e le procedure di rilascio degli alloggi occupati abusivamente.
7. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'alloggio ai sensi della L.R. n. 32/1996.
8. Per le occupazioni per le quali non è stata accettata la domanda di sanatoria, l'Ente gestore competente per il territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, secondo la procedura prevista nella L.R. n. 32/1996.ART. 3
NORMA FINALE1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.