TESTO UNIFICATO
Progetto di legge n. 418
“NORME VOLTE ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ “
RELAZIONE
Il presente disegno di legge è diretto a disciplinare la materia relativa alla graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti ai bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.
La proposta di legge deve essere considerata uno strumento innovativo che forse, per la prima volta, prevede un piano strategico di sinergia con gli enti locali, e richiede l'impegno diretto da parte degli stessi lavoratori.
La platea dei bacini LSU e LPU, al 31/12/2002 è composta , rispettivamente , di n. 5.820 unità per LSU e di n. 3.900 unità per LPU.
Complessivamente dovranno essere coinvolti , nelle iniziative previste dalla legge, n. 9.720 lavoratori.
L'art. 4 prevede che la Giunta Regionale propone al Consiglio regionale un piano annuale delle azioni finalizzate allo svuotamento dei bacini.
Tali azioni prevedono diverse forme di incentivazione da erogare sia agli Enti utilizzatori dei lavoratori , sia agli Enti pubblici e privati e, soprattutto , agli stessi interessati che potranno disporre di varie opportunità.
Azioni tipo l'avviamento di forme di lavoro autonomo o d'impresa potranno essere attivate utilizzando oltre gli incentivi previsti da leggi e norme nazionali, anche quelle indicate nella proposta di legge in discussione.
Il tutto nel pieno rispetto delle intensità massime fissate dalla normativa comunitaria, avendo previsto anche percorsi di accompagnamento per i lavoratori che intraprendano attività di autoimpiego e auto imprenditorialità.
Si ritiene segnalare alcuni elementi caratterizzanti il testo che si sottopone all'esame:
La pubblicazione annuale sul bollettino della Regione Calabria di un bando contenente i criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere i lavoratori LSU LPU , con la quantificazione delle agevolazioni e dei benefici previsti per le azioni del piano.
L'aggiornamento e la riqualificazione professionale, l'assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati, l'assistenza tecnico - progettuale prestata dalle agenzie di promozione al lavoro ai soggetti che volessero aprire un'impresa, l'assunzione da parte di società abilitate all'attività di lavoro temporaneo.
La riserva dei posti vacanti e disponibili del 30% che gli Enti strumentali della Regione Calabria e le Aziende unità sanitarie locali, devono riservare ci lavoratori LSU LPU in riferimento alla propria dotazione organica.
La possibilità di prevedere nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche, criteri di priorità nell'assegnazione a chi si obbliga ad assumere lavoratori LSU - LPU.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla seguente proposta di legge, verranno per il corrente anno utilizzate le disponibilità che attualmente sono state previste nel bilancio 2003 ed allocate all'UPB 4.3.02.02 (Capitolo 43020210) ed ammontano ad Euro 5.000.000,00.
Oltre che con le disponibilità del Fondo Nazionale per l'occupazione assegnate dallo Stato ai sensi dell'art.8 del Decreto lgs. 81/2000.
Con tali disponibilità che costituiscono il fondo regionale per le azioni di svuotamento ai sensi dell'art. 6 della seguente proposta, i farà fronte alla copertura del piano annuale della azioni di svuotamento proposto dalla Giunta Regionale ed approvata dallo stesso Consiglio regionale.
Per gli anni successivi si provvederà. alla copertura dei relativi piani di azioni con le relative leggi finanziarie di riferimento.
Progetto di legge unificato n. 418
“NORME VOLTE ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ “
ART. 1
OGGETTO
Al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità, per come esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, anche attraverso il transito dei lavoratori interessati all'interno di stabili attività occupazionali.
La Regione Calabria assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali quale metodo fondamentale per l'attuazione delle politiche del lavoro ed in particolare per l'attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla presente legge. A tal fine è costituito presso l'Assessorato Regionale al Lavoro un Comitato per le politiche finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU ed LPU con il compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di promozione dell'occupazione in Calabria. Di tale comitato fanno parte l'Assessore Regionale al Lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente, Il Dirigente del Settore Lavoro competente, un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell’UPI, un rappresentante dell'UNCEM.
ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AZIONI
Sono destinatari delle misure e delle azioni di svuotamento dei bacini i soggetti individuati dall'art.3 della l.r. 4/2001 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano utilizzati a seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori.
La Commissione Regionale Tripartita, acquisiti i dati da parte dei centri servizi per l'impiego operanti nel territorio della Regione Calabria e sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, compila, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, ordinando tali soggetti per ambiti territoriali in cui prestano l'attività i Centri servizi per l'Impiego.
L'elenco compilato dalla Commissione Regionale Tripartita ai sensi del precedente comma verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione, i soggetti aventi diritto all'inserimento nel predetto elenco, che ne sono stati esclusi, potranno proporre ricorso amministrativo, corredato, a pena di inammissibilità, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma, alla Commissione Regionale Tripartita, che si pronuncerà entro il sessantesimo giorno dalla data di presentazione del ricorso. Decorso quest'ultimo termine i ricorsi non accolti si intenderanno rigettati e l'elenco diventerà definitivo.
Accanto ad ogni singolo nominativo incluso nell'elenco dovranno essere riportati i seguenti dati:
1. dati anagrafici;
2. bacino di appartenenza;
3. ente utilizzatore;
4. titolo di studio;
5. competenze ed esperienze lavorative;
6. disponibilità al trasferimento.
La Commissione Regionale Tripartita provvederà ad aggiornare il predetto elenco entro il 30 giugno di ogni anno, depennando dall'elenco stesso i lavoratori che nell'anno precedente hanno trovato una stabile occupazione ovvero sono comunque fuoriusciti dal bacino dei lavoratori socialmente utili e dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità, anche a causa della mancata presentazione dell'istanza di fruizione degli incentivi previsti dal piano annuale di stabilizzazione occupazionale di cui al successivo articolo 4.
ART. 3
SOGGETTI PROMOTORI DELLE AZIONI
Possono promuovere azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, anche garantendo uno sbocco occupazionale stabile ai lavoratori individuati ai sensi del precedente art. 2, i seguenti soggetti:
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e loro consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
2. Le imprese pubbliche e private, le associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato e che non abbiano effettuato negli ultimi due anni licenziamenti, impegnate a procedere alle assunzioni dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge;
3. I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità interessati a fruire degli incentivi l’avvio di attività di lavoro autonomo e di impresa.
ART. 4
PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001, approva entro il 31 gennaio di ciascun anno il piano annuale delle azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della presente legge.
Il suddetto piano, in coerenza con le linee generali del programma per le politiche dell'impiego e del lavoro approvato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del 2001, contiene:
1. le indicazioni delle misure di incentivazione e delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei corrispondenti bacini;
2. la quantificazione delle risorse finanziarie da mobilitare per l'anno di riferimento;
3. i percorsi formativi a sostegno, al fine di facilitare e garantire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, anche attraverso azioni finanziate dal POR Calabria 2000-2006;
4. l’individuazione dei soggetti pubblici e privati che potranno fruire dei benefici e contributi previsti nel piano ai fini dell’assunzione con qualsiasi contratto dei lavoratori inclusi nell’elenco di cui all’art. 2 della presente legge;
5. eventuali accordi e intese istituzionali con le autonomie locali.
Allo scopo di individuare i datori di lavoro pubblici o privati interessati alla fruizione dei benefici e dei contributi previsti nel piano, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, entro il 31 agosto antecedente l'anno cui il piano si riferisce, pubblicherà sul bollettino ufficiale della Regione Calabria, dandone ampia notizia agli organi di informazione, un bando contenente i criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere con qualsiasi contratto lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge. I datori di lavoro interessati dovranno presentare, nei termini stabiliti con il detto bando, apposita istanza da indirizzare al Dipartimento Regionale delle Politiche del Lavoro.
Il Piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, verrà pubblicato sul BUR Calabria e di tale pubblicazione ne verrà data ampia notizia sugli organi di stampa. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del piano sul BUR Calabria i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge dovranno avanzare, a pena di decadenza dall'elenco, documentata istanza volta ad ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti a loro favore dal detto piano.
Limitatamente all’anno 2004, il bando di cui al presente articolo, approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche del Lavoro, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 5
AZIONI FINALIZZATE ALLA STABILIZAZZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DEI BACINI
Le azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della presente legge, che operano in aggiunta agli incentivi previsti dalle leggi dello Stato, si concretizzano, secondo le indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, nelle seguenti ulteriori misure di incentivazione:
1. a coloro che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, viene concesso un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di 20.000 Euro.
Tale contributo, sempre a fondo perduto, viene integrato di ulteriori 20.000 Euro se si intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa e deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti.
Per tali iniziative possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La domanda di contributo presentata dovrà essere corredata da una dichiarazione di responsabilità contenente le indicazioni sull'attività che gli interessati intendono intraprendere, nonché la data di inizio della nuova attività;
2. ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 Euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività. Per tali lavoratori possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La domanda di contributo presentata dovrà essere corredata da una dichiarazione di responsabilità contenente le indicazioni sull'attività che gli interessati intendono intraprendere, nonché la data di inizio della nuova attività.
3. agli Enti utilizzatori dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge che attuano piani di reimpiego diretto, ovvero tramite imprese dipendenti, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, è, altresì, riconosciuto, per ogni unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario commisurato al 70% del sussidio spettante per un anno a ciascun lavoratore. Per le assunzioni a tempo parziale inferiore a 30 ore settimanali l'incentivo di cui sopra è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta in rapporto al numero delle ore effettuate.
Limitatamente ai casi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 della presente legge, è prevista l'utilizzazione di una disponibilità finanziaria non superiore a Euro 100.000,00, con la quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli Enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale e per la copertura di costi di esternalizzazione di attività. Tali agevolazioni verranno erogati in aggiunta a quelli previsti dalle leggi dello Stato.
L'ammontare degli aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di lavoro, composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli incentivi stabiliti dalla presente disposizione, deve comunque rispettare le vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli enti strumentali della Regione Calabria e le aziende unità sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, una quota del 30% dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all'ex quinta qualifica funzionale.
I lavoratori stabilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti pubblici economici, da società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per 1' accesso al rapporto di lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.
Al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 la Regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto lgs. n. 468/97, prevedendo, a fronte dell'attività promozionale ed organizzativa rivolte alle agenzie medesime, la concessione di un incentivo variabile da un minimo di 1.500,00 ad un massimo di 6.000, 00 Euro per il ricollocamento di ciascun lavoratore.
La Regione Calabria, nel rispetto dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 21 maggio 1998, può avvalersi dell'attività Italia Lavoro S.P.A, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che svolge anche un'azione di assistenza tecnica alle Regioni finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, occupandosi dell'accompagnamento dei lavoratori verso nuove opportunità di lavoro, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.
La Regione Calabria nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche a soggetti pubblici e privati deve prevedere criteri di priorità nell'assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere lavoratori di cui all'art.2.
ART. 6
FONDO REGIONALE PER LE AZIONI DI STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALI
E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
È istituito il Fondo regionale per le azioni di Politiche attive e stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 5.
Al Fondo sono destinate:
• le risorse regionali da utilizzare per gli interventi di cui all'articolo 5;
• altre risorse provenienti da altri enti e soggetti comunque interessati.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sono istituiti, nell'ambito rispettivamente delle U.P.B. _________, i seguenti capitoli:
a) fondo regionale per le azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità da alimentare annualmente in base alla copertura delle misure di incentivazione previste nel piano di cui all'art. 2 della presente legge.
b) fondo per l'utilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 8 del Decreto lgs. 81/2000.
ART. 7
DISCIPLINA SANZIONATORIA
I soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2, decadano dai benefici della presente legge e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili e di pubblica attività; quando incorrano nei casi previsti dall'art. 8 del Decreto lgs 28 febbraio 2000, n. 81.
I medesimi soggetti di cui al comma 1 vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2 della presente legge qualora non presentino istanza per ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti nel piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2007, data entro la quale dovrà essere attuato il quarto piano annuale di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2.
Con l’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, incompatibili con la presente.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.