Art.1

(Obiettivi)

 

1.     La Regione Calabria, considerato l’elevato rischio sismico al quale è sottoposto il proprio territorio, nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate alla protezione civile, promuove il potenziamento e l’attività di reti sismiche per l’analisi degli eventi tellurici e di reti accelerometriche già esistenti per lo studio delle amplificazioni locali e del comportamento degli edifici colpiti dal terremoto.

  1. Per i fini di cui al comma 1, la Regione riconosce la necessità di avvalersi della consulenza e della collaborazione dell’università e di enti di ricerca specializzati nell’osservazione e nello studio del rischio sismico.
  2. La Regione Calabria promuove, altresì, lo studio di programmi e progetti finalizzati all’adeguamento ed alla manutenzione degli edifici pubblici e privati, da predisporre a cura dei comuni.
  3. Le attività di cui alla presente legge sono comprese tra le azioni conoscitive di cui all’art. 2 della legge 18.5.89 n.183, recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

 

 

Art.2

(Rete Sismica Calabrese)

 

  1. L’apparato strumentale sostenuto dalla Regione Calabria costituisce la Rete Sismica della Calabria (RSC). La RSC coordina la propria attività con quella delle regioni circostanti e con la rete sismica nazionale.
  2. La RSC garantisce l’acquisizione dei dati sismici e la loro elaborazione ed archiviazione al fine di consentire:

a)    La conoscenza in tempo reale del verificarsi di eventi sismici e della loro localizzazione ed intensità in caso di eventi con effetti macrosismici;

b)    L’acquisizione di informazioni utili per la microzonazione sismica del territorio regionale;

c)     L’aggiornamento continuo della conoscenza della sismotettonica regionale e la definizione dei parametri utili in sede locale per l’applicazione delle leggi di attuazione riguardanti il fenomeno sismico;

d)    La promozione di studi e ricerche nel campo sismico, finalizzati anche alla riclassificazione sismica del territorio regionale da parte degli organi competenti.

  1. I dati della RSC sono tempestivamente trasmessi agli organi competenti per la protezione civile in presenza di un evento sismico significativo.

 

 

 

 

 

 

Art.3

(Comitato Tecnico Scientifico per la gestione della Rete Sismica Calabrese)

 

1.     E’ istituito il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) per la gestione della rete sismica locale, con sede presso la Giunta Regionale della Calabria.

  1. Il Comitato esercita funzioni consultive per la Giunta Regionale inerenti le attività connesse al conseguimento delle finalità di cui all’art.2; esso adotta il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone alla Giunta Regionale per l’approvazione.
  2. In particolare il Comitato propone:

a)    La formulazione del programma biennale di attività della RSC;

b)    L’utilizzazione, la pubblicazione e la diffusione dei dati della RSC, anche per via telematica;

c)     Gli studi e le ricerche delle strutture sismotettoniche regionali, finalizzati ad approfondire le conoscenze sul rischio sismico regionale;

d)    La redazione del bollettino sismico;

e)    Lo studio della pericolosità delle zone a rischio sismico;

f)      Lo studio della sismicità storica del territorio regionale;

g)    Lo studio della vulnerabilità delle strutture edilizie.

 

 

Art.4

(Composizione del C.T.S.)

 

1.     Il Comitato di cui all’art.4 è costituito con provvedimento della Giunta Regionale. Esso è composto da n. 9 membri, così ripartiti tra i soggetti partecipanti:

a)    N. 1 membro designato dal Servizio Sismico Nazionale;

b)    N. 1 membro designato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

c)     N. 1 esperto di sismologia dell’Università della Calabria;

d)     assessore, o suo delegato, alla protezione civile;

e)     assessore, o suo delegato, all’urbanistica;

f)       assessore, o suo delegato, ai lavori pubblici;

g)    N. 2 membri designati rispettivamente uno dalla Giunta e uno dal Consiglio Regionale;

h)     N. 1 membro designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco.

  1. La nomina dei membri componenti il Comitato è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
  2. I componenti del Comitato durano in carica fino alla scadenza della Legislatura.
  3. Il Comitato elegge il Presidente tra i propri membri.
  4. Il Comitato si avvale della collaborazione del personale regionale assegnato alle strutture competenti nelle materie sismiche e geologiche, d’intesa con i dirigenti responsabili.
  5. Ai componenti del Comitato, esterni all’Amministrazione Regionale, è corrisposto un gettone di presenza di € 100,00 lordi per ogni seduta alla quale partecipano, nonché il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per il personale regionale.

 

 

Art.5

(Piani di emergenza)

 

  1. I Comuni, nell’ambito del Piano Operativo Temporale (P.O.T.) di cui all’art.23 della legge regionale n.19/02 (legge urbanistica regionale), prevedono, in armonia con l’articolo 13 L.R. n. 4/97, la redazione di un piano di evacuazione di emergenza per l’eventualità di eventi tellurici.
  2. Il piano di evacuazione dovrà contenere:

a)    Riferimenti sulle azioni di cui ognuno avrà responsabilità in caso di pericolo;

b)    Il monitoraggio di tutte le attrezzature specifiche per la sicurezza;

c)     L’identificazione del punto di riferimento per l’integrazione fra struttura e autorità esterne.

  1. I comuni, anche riuniti in Consorzio, debbono finanziare, con fondi da reperire, anche sfruttando le possibilità fornite dall’integrazione europea, progetti finalizzati all’adeguamento e a la manutenzione degli edifici pubblici.
  2. Per gli edifici pubblici da realizzare, i Comuni, avvalendosi di tecnici qualificati e del personale degli uffici regionali o statali o con la consulenza prevista dall’art.6 della presente legge, ove attivata, debbono effettuare un controllo preventivo dei progetti e dell’esecuzione dell’opera con il fine di verificare il rispetto della normativa antisismica.

 

Art.6

(Collaborazioni esterne)

 

  1. Per i fini di cui all’art.3, la Regione può attivare specifiche forme di collaborazione con l’università ed enti di ricerca specializzati nell’osservazione e nello studio del rischio sismico.
  2. Le modalità di pratica attuazione delle attività di consulenza e collaborazione di cui alla presente legge verranno regolate attraverso un protocollo d’intesa tra gli organismi pubblici specializzati e la Giunta Regionale.

 

 

Art.7

(Banca Dati Regionale)

 

  1. I dati forniti dalla RSC sono raccolti in apposita banca dati istituita dalla Giunta Regionale presso l’area Ambiente ed Infrastrutture.
  2. Alla banca dati di cui al comma 1 dovranno confluire anche i dati previsti dai programmi regionali di previsione di cui all’art.12 L.R: 10/2/97 n.4 nonché quelli forniti dai Comuni in adempimento dell’art.29 comma 1 lettera a L.R. prima citata.
  3. La regione può istituire un corso di studio finalizzato alla formazione, all’informazione e all’aggiornamento del personale responsabile delle attività di cui alla presente legge.

 

 

Art.8

(Norma finanziaria)

 

  1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 100.000,00 da iscrivere, in termini di competenze e di cassa al capitolo di nuova istituzione del bilancio 2003, denominato “spese per la gestione delle attività inerenti lo studio per la prevenzione del rischio sismico in Calabria.
  2. Per gli anni 2004 e successivi, l’entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell’art…….

 

 

Art.9

(Pubblicazione)

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Calabria.