Art.1
(Obiettivi)
1. La
Regione Calabria, considerato l’elevato rischio sismico al quale
è sottoposto il proprio territorio, nell’ambito delle attività di prevenzione
finalizzate alla protezione civile, promuove il potenziamento e l’attività di reti
sismiche per l’analisi degli eventi tellurici e di reti accelerometriche
già esistenti per lo studio delle amplificazioni locali e del comportamento
degli edifici colpiti dal terremoto.
- Per i fini di cui
al comma 1, la Regione riconosce la necessità di avvalersi della
consulenza e della collaborazione dell’università e di enti
di ricerca specializzati nell’osservazione e nello studio del rischio
sismico.
- La Regione Calabria
promuove, altresì, lo studio di programmi e progetti finalizzati
all’adeguamento ed alla manutenzione degli edifici pubblici e privati, da
predisporre a cura dei comuni.
- Le
attività di cui alla presente legge sono comprese tra le azioni
conoscitive di cui all’art. 2 della legge 18.5.89 n.183,
recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo”.
Art.2
(Rete Sismica Calabrese)
- L’apparato
strumentale sostenuto dalla Regione Calabria costituisce la Rete Sismica
della Calabria (RSC). La RSC coordina la propria attività con quella delle
regioni circostanti e con la rete sismica nazionale.
- La RSC garantisce
l’acquisizione dei dati sismici e la loro elaborazione ed archiviazione al
fine di consentire:
a) La conoscenza in tempo reale del verificarsi di eventi sismici e della loro localizzazione ed intensità
in caso di eventi con effetti macrosismici;
b) L’acquisizione di informazioni
utili per la microzonazione sismica del territorio
regionale;
c) L’aggiornamento continuo della conoscenza della sismotettonica regionale e la definizione dei parametri
utili in sede locale per l’applicazione delle leggi di attuazione
riguardanti il fenomeno sismico;
d) La promozione di studi e
ricerche nel campo sismico, finalizzati anche alla riclassificazione
sismica del territorio regionale da parte degli organi competenti.
- I dati della RSC sono
tempestivamente trasmessi agli organi competenti per la protezione civile in presenza di un evento sismico significativo.
Art.3
(Comitato Tecnico Scientifico per la gestione della Rete Sismica
Calabrese)
1. E’
istituito il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) per la gestione della rete
sismica locale, con sede presso la Giunta Regionale della Calabria.
- Il Comitato
esercita funzioni consultive per la Giunta Regionale inerenti
le attività connesse al conseguimento delle finalità di cui all’art.2; esso adotta il regolamento per il proprio
funzionamento e lo sottopone alla Giunta Regionale per l’approvazione.
- In particolare il
Comitato propone:
a) La formulazione del programma biennale di attività della RSC;
b) L’utilizzazione, la pubblicazione e
la diffusione dei dati della RSC, anche per via telematica;
c) Gli studi e le ricerche delle strutture sismotettoniche regionali, finalizzati
ad approfondire le conoscenze sul rischio sismico regionale;
d) La redazione del bollettino sismico;
e) Lo studio della pericolosità delle zone a rischio
sismico;
f)
Lo studio della
sismicità storica del territorio regionale;
g) Lo studio della vulnerabilità delle strutture
edilizie.
Art.4
(Composizione del C.T.S.)
1. Il Comitato di cui all’art.4 è costituito
con provvedimento della Giunta Regionale. Esso è composto da n. 9 membri, così ripartiti tra i soggetti partecipanti:
a) N.
1 membro designato dal Servizio Sismico Nazionale;
b) N. 1 membro designato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV);
c) N.
1 esperto di sismologia dell’Università della
Calabria;
d) assessore, o suo
delegato, alla protezione civile;
e) assessore, o suo
delegato, all’urbanistica;
f) assessore, o suo delegato, ai lavori pubblici;
g) N. 2 membri designati rispettivamente uno dalla Giunta e uno dal
Consiglio Regionale;
h) N.
1 membro designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco.
- La nomina dei
membri componenti il Comitato è disposta con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- I componenti del Comitato durano in carica fino alla
scadenza della Legislatura.
- Il Comitato elegge
il Presidente tra i propri membri.
- Il Comitato si
avvale della collaborazione del personale regionale assegnato alle
strutture competenti nelle materie sismiche e geologiche, d’intesa con i
dirigenti responsabili.
- Ai componenti del Comitato, esterni all’Amministrazione
Regionale, è corrisposto un gettone di presenza di € 100,00 lordi per ogni
seduta alla quale partecipano, nonché il trattamento di missione alle
condizioni e con le modalità previste per il personale regionale.
Art.5
(Piani di emergenza)
- I
Comuni, nell’ambito del Piano Operativo Temporale (P.O.T.)
di cui all’art.23 della legge regionale n.19/02 (legge urbanistica regionale), prevedono, in
armonia con l’articolo 13 L.R. n. 4/97, la redazione di un piano di evacuazione di emergenza per l’eventualità di eventi
tellurici.
- Il piano di evacuazione dovrà contenere:
a) Riferimenti sulle azioni di cui ognuno avrà
responsabilità in caso di pericolo;
b) Il monitoraggio di tutte le attrezzature specifiche
per la sicurezza;
c) L’identificazione del punto di
riferimento per l’integrazione fra struttura e autorità esterne.
- I comuni, anche
riuniti in Consorzio, debbono finanziare, con
fondi da reperire, anche sfruttando le possibilità fornite
dall’integrazione europea, progetti finalizzati all’adeguamento e a la
manutenzione degli edifici pubblici.
- Per gli edifici
pubblici da realizzare, i Comuni, avvalendosi di tecnici qualificati e del
personale degli uffici regionali o statali o con la consulenza prevista
dall’art.6 della presente legge, ove attivata, debbono effettuare un controllo preventivo dei progetti
e dell’esecuzione dell’opera con il fine di verificare il rispetto della
normativa antisismica.
Art.6
(Collaborazioni esterne)
- Per i fini di cui
all’art.3, la Regione può attivare specifiche
forme di collaborazione con l’università ed enti di ricerca specializzati
nell’osservazione e nello studio del rischio sismico.
- Le modalità di pratica attuazione delle attività di
consulenza e collaborazione di cui alla presente legge verranno regolate
attraverso un protocollo d’intesa tra gli organismi pubblici specializzati
e la Giunta Regionale.
Art.7
(Banca Dati Regionale)
- I dati forniti
dalla RSC sono raccolti in apposita banca dati
istituita dalla Giunta Regionale presso l’area Ambiente ed Infrastrutture.
- Alla banca dati di
cui al comma 1 dovranno confluire anche i dati previsti dai programmi
regionali di previsione di cui all’art.12 L.R: 10/2/97 n.4 nonché quelli forniti dai Comuni in adempimento
dell’art.29 comma 1 lettera a L.R. prima citata.
- La regione può
istituire un corso di studio finalizzato alla formazione, all’informazione
e all’aggiornamento del personale responsabile delle attività di cui alla presente legge.
Art.8
(Norma finanziaria)
- Per il
finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata
per l’anno 2003 la spesa di € 100.000,00 da iscrivere, in termini di
competenze e di cassa al capitolo di nuova istituzione del bilancio 2003,
denominato “spese per la gestione delle attività inerenti
lo studio per la prevenzione del rischio sismico in Calabria.
- Per gli anni 2004 e
successivi, l’entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di
bilancio a norma dell’art…….
Art.9
(Pubblicazione)
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Calabria.