Relazione
Con il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 veniva stabilito che gli Enti preposti a gestire la delega delle funzioni amministrative relative all'utilizzo del Demanio Marittimo per fini turistico-ricreativi fossero le Regioni. Con la Legge n. 494 del 1993 si è data pratica attuazione alla delega, attribuendo le funzioni amministrative con decorrenza 1 gennaio 1996. Dalla delega sono escluse le aree di preminente interesse nazionale e quelle evidenziate con il D.P.C. del 21/12/1995. Il Decreto legislativo n. 96 del 30/03/1999 ha previsto che le Regioni emanassero una legge con la quale individuassero quali delle funzioni amministrative conferite con il D.Lgs n. 112 del 31.3.1998 fossero mantenute da loro e, quali fossero trasferite o delegate agli Enti locali. Il Consiglio Regionale, nella seduta del 18/01/2000, con deliberazione n. 404, ha approvato il progetto di legge con il quale la Regione ha inteso continuare ad esercitare direttamente le funzioni relative al rilascio ed al rinnovo delle Concessioni sulle aree demaniali marittime. Attualmente il rilascio di Concessioni demaniali marittime ai fini turistico-ricreati vi viene assicurato dalle Capitanerie di Porto a seguito della convenzione stipulata con il Ministero dei trasporti e della navigazione. La presente legge stabilisce gli orientamenti, indirizza la pianificazione e definisce gli obiettivi da raggiungere. Infine coinvolge i Comuni nella definizione di piani di utilizzo degli arenili attraverso i quali gli Enti locali, nel rispetto e nella coerenza con gli indirizzi regionali, pianificano, ai fini di un uso razionale, il proprio territorio. Definiti i principi, i criteri, le direttive e i vincoli che costituiscono gli ordinamenti del Piano Regionale di Utilizzo del Demanio Marittimo per le finalità di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/77, la Regione, coerentemente con quanto previsto dalla legge dello Stato, fatte salve le esigenze dell'uso pubblico, le compatibilità ambientali, disciplina le Concessioni Demaniali Marittime di cui all'articolo sopra citato, a soggetti privati e pubblici per periodi di tempo stabiliti e tali da non creare pregiudizio al bene demaniale. La Regione, definiti gli obiettivi generali, i principi, i criteri e le direttive, e realizzato quindi il proprio piano regionale di utilizzo del demanio marittimo, per le finalità di cui all'art. 59/616, fa obbligo ai Comuni di adottare il P.U.A. entro dodici mesi dalla promulgazione della legge. Fissa ancora le modalità di stesura del piano, i soggetti da coinvolgere, i termini, le procedure che portano il P.U.A. a diventare variante allo strumento urbanistico. Prevede per i Comuni l'obbligo di costiuire servitù prediali, ove necessario, sul terreni retrostanti il demanio al fine di consentirne il pieno utilizzo pubblico. Infine la Regione, volendo gestire in proprio le funzioni amministrative delegate, si riserva con successivi provvedimenti di potenziare i propri uffici e costituire un apposito organismo tecnico perché effettui la vigilanza sulle opere assentite, affinchè le stesse vengano realizzate in conformità a quanto autorizzato. Il progetto di legge prevede che la Regione, con successivo Regolamento, disciplini quanto non previsto esplicitamente nello stesso, e le domande intese ad ottenere le Concessioni sul Demanio Marittimo e le procedure per l'approvazione dei P.U.A.