CONSIGLIO REGIONALE
PROGETTO DI LEGGE N. 258
SU
PROPOSTA DELLA GIUNTA REGIONALE
“REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA”
(in attuazione
della L. 328/2000)
“REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIAL NELLA REGIONE CALABRIA”
INDICE
Titolo I –
Principi
Art. 1 – Principi
generali e finalità
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Diritto
alle prestazioni
Titolo II –
Sistema integrato
Art. 4 – Sistema integrato di interventi e servizi
sociali
Art. 5 – Accesso ai servizi
Art. 6 – Valutazione del bisogno
Art. 7 – Livelli essenziali
Art. 8 – Sistema dei servizi
Titolo III –
I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 9 – Competenze
Art. 10 – Funzioni
della Regione
Art. 11 – Funzioni
delle Province
Art. 12 – Funzioni
dei Comuni
Art. 13 – Funzioni
del terzo settore e altri soggetti privati
Art. 14 – Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Titolo IV –
Programmazione
Art. 15 – Programmazione dei servizi sociali
Art. 16 – Ambiti territoriali ed esercizio
associato
Art. 17 – Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali
Art. 18 – Sistema informativo dei servizi sociali
Art. 19 – Piani di zona
Art. 20 – Carta dei servizi sociali
Art. 21 – Partecipazione dei cittadini e degli utenti
al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti
Art. 22 – Diritti dei cittadini
Titolo V - Autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi
sociali
Art. 23 – Autorizzazione
Art. 24 – Accreditamento
Art. 25 – Albo regionale
Art. 26 – Titoli per l’acquisto dei servizi
sociali
Art. 27 – Acquisto ed affidamento dei servizi
Art. 28 – Consulta regionale
Art. 29 – Personale
Art. 30 – Formazione e aggiornamento del personale
Art. 31 – Compartecipazione al costo dei servizi
Titolo VI – Sistema di finanziamento
Art. 32 – Il finanziamento del sistema
integrato
Art. 33 – Fondo regionale per le politiche
sociali
Art. 34 – Norme
transitorie
Art. 35 – Norme finali
TITOLO I - PRINCIPI
ARTICOLO 1
PRINCIPI
GENERALI E FINALITÀ
1.
La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di
cui agli artt. 2,3 e 38 della Costituzione, del
principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli
interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale,
assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare
2.
La presente legge promuove la partecipazione attiva dei
cittadini, il derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia.contributo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti
per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all’art.1,
comma 1, della 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo
di relazione con le suddette organizzazioni e gli altri soggetti di cui all’art.4, del comma 5, della presente legge.
3.
La Regione riconosce la centralità delle comunità locali,
intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le famiglie,
le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità,
per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra
le persone.
4.
La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del
benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la
qualità e l’efficienza degli interventi, gli enti gestori coinvolgono e
responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei
servizi.
5.
La presente legge favorisce la pluralità dell’offerta dei
servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale
e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio,
secondo le modalità previste dall’articolo 26 27 della presente legge.
6.
La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli
enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti
nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
7.
Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e
altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle
forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
ARTICOLO 2
OGGETTO
1.
La presente legge
disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti
nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito
alle Regioni e agli enti locali la generalità delle funzioni e i compiti
amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i
principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
2.
Per le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono
le attività relative alla predisposizione e all’erogazione dei servizi gratuiti
o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della
sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema
integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
1.
Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e
familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni
economiche:
a) i cittadini
italiani;
b) i cittadini
dell’Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli apolidi e
gli stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero”; è fatta salva la disciplina di cui
all’articolo 18 dello stesso testo unico.
2.
I soggetti indicati alle
lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno
diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui
alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione
Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati
definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e
dei servizi, i criteri per l’identificazione del Comune tenuto all’assistenza,
regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali
competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente
comma, i Comuni della Calabria definiscono previ
accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza,
al fine di definire i rapporti economici.
3.
Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i
compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone
occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale,
limitatamente a quelli non differibili.
4.
I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al
costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche,
secondo quanto disposto dal successivo articolo 31 33.
5.
Il Comune tenuto all’assistenza dei soggetti di cui al comma
1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di
residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l’identificazione
avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all’assistenza
dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel
cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6.
Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero,
necessitano di integrazione economica connessa all’assistenza, il Comune nel
quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato
dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7.
Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base
di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale
degli interventi e dei servizi sociali.
8.
Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad
informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono
usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per
effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun ente erogatore di servizi
adotta, in attuazione dell’articolo 13 della Legge 328/00 e sulla base dello
schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
d’intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto
a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9.
Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente,
sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli
utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per
assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi
diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste
ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti,
la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale,
prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L’adozione della carta dei servizi sociali da
parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce
requisito necessario ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 24 25.
11. È garantita
priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni
di maggiore difficoltà di cui all’art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000,
n. 328. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui
all’art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la
valutazione delle condizioni di tali soggetti.
TITOLO II – SISTEMA INTEGRATO
ARTICOLO 4
SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
1. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli
enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella
programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo
riconosciuto dalla legge.
2. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e
prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando
servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e
la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione
delle risposte.
3. Gli interventi e i servizi sociali, così come
definiti dall’art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
dall’art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed
educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle
diverse aggregazioni sociali, e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:
a)prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano
emarginazione e/o disadattamento;
b)privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla
totalità della popolazione;
c)garantire il diritto dei cittadini a non essere separati
dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando
concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando
gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
d)favorire il mantenimento, l’inserimento o il reinserimento
dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale,
scolastico, lavorativo;
e)rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in
rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
f) utilizzare le
esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il
conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
g)promuovere le più ampie forme di partecipazione dei
cittadini utenti alla gestione dei servizi.
4. La
programmazione e l’organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali. A tal fine, la Regione
Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e
programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni
sociali e l’attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche
allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti
pubblici e di agevolarne l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza
sociale in applicazione del principio di sussidiarietà
di cui al comma 3, lettera a), dell’articolo 4 della legge n. 59/1997.
5. La
programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono
il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della
concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e
le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell’art.1, comma 4, della legge 328/2000
1.
L’accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari
opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti
gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.
2.
L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
b)
informazione sistematica ed efficace sull’offerta dei
servizi e sui relativi costi;
c)
orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei
soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza,
all'accesso ai servizi;
d)
trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e)
osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e
delle risposte.
ARTICOLO 6
VALUTAZIONE DEL BISOGNO
1.
L’accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi
sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che
garantisca risposte appropriate e personalizzate.
2.
La valutazione del bisogno è effettuata in modo unitario
dall’ente locale e dall’ASL, a livello distrettuale, attraverso il servizio
sociale professionale, integrato quando necessario con altre figure
professionali, in ragione della complessità
della domanda.
La valutazione del bisogno è
effettuata dall’Ente locale attraverso il servizio sociale professionale.
Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal
servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a
disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per
accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da
parte dell’utenza, nonché per fruire del titolo per l’acquisto dei servizi, fatto
salvo quanto già previsto dall’art 3, commi 4,5 e 7.
3.
La valutazione del bisogno si conclude con la
predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la
sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e
l’intensità dell’intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le
responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta
atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel
territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo1998,
n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
1.
I livelli essenziali delle prestazioni
sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, di cui al successivo articolo 17
18,
che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali,
idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle
famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.
2.
Gli interventi e i servizi sociali,
rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul
territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in
collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e
di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:
a)
le misure di contrasto della povertà e di sostegno al
reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento
alle persone senza fissa dimora;
b)
le misure economiche per favorire la vita autonoma e la
permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere
gli atti propri della vita quotidiana;
c)
le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
d)
le misure per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro
e di cura familiare;
e)
le misure di sostegno alla donna in difficoltà per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre
1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazione e norme attuative;
f)
gli interventi per la piena integrazione delle persone
disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dei centro socio-riabilitativi e delle
comunità-alloggio di cui all’art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei
servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,
nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g)
gli interventi per le persone anziane e disabili per
favorirne la permanenza a domicilio attivando in ogni Distretto sanitario l’ADI,secondo quanto
stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (L.E.A.)
, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro
che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione
dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h)
le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare
le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
i)
l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie
per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo
aiuto;
j)
interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio
tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso
famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e
per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
k)
servizi di mediazione per l’inserimento lavorativo di
persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
l)
iniziative “di strada” per favorire l’accesso ai servizi di
persone in particolari situazioni di disagio;
m) attività di
prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi
criminali o in situazioni di degrado;
n)
iniziative di promozione sociale di gruppi sociali,
quartieri e comunità locali;
o)
progetti sociali connessi con l’economia civile e le imprese
sociali.
1.
La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e
servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano
equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali
di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2.
I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di
prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell’esclusione sociale e capacità
di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3.
Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si
connotano fra l’altro in termini di:
a)
segretariato sociale;
b)
sostegno economico;
c)
accoglienza familiare e comunità famiglie;
d)
affido familiare;
e)
aiuto familiare;
f)
telesoccorso;
g)
aiuto domiciliare;
h)
centri diurni;
i)
servizi semi residenziali;
l)
centri educativi e occupazionali;
m) servizi di
animazione e aggregazione sociale;
n)
servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
o)
servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
p)
alloggi assistiti;
q)
comunità alloggio;
r)
altri servizi residenziali previsti dalla programmazione
regionale;
s)
altri servizi di aiuto alla persona;
t)
servizi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà
4.
La Regione promuove sperimentazioni
finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli
interventi diurni e residenziali, dell’accompagnamento delle persone in
difficoltà, degli interventi di comunità.
5.
Le tipologie di servizio di cui al comma 3
sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del
loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.
TITOLO III – I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
ARTICOLO 9
COMPETENZE
1.
La Regione programma,
coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l’attuazione e
disciplina l’integrazione degli interventi con particolare riferimento all’attività
sanitaria e sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di
Zona prodotti dagli degli ambiti territoriali, di cui al
successivo articolo 17, attraverso i quali gli enti locali si associano per la
realizzazione in comune di tali interventi. A tale fine la Regione, di concerto
con gli enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del
sistema locale integrato degli
interventi dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali ottimali, che
coincidono di norma con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni
sanitarie e dove,
in ciascuno di essi dovranno essere istituite le unità operative servizi
sociali che afferiscono al Dipartimento funzionale
Area Servizi Sociali, e prevede incentivi a favore dell’esercizio
associato o consorziato delle funzioni sociali, destinando agli enti locali che
intendano associarsi o consorziarsi una quota delle complessive risorse
regionali, ordinarie e trasferite, per gli interventi previsti dalla presente
legge. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e
procedure di programmazione in raccordo con gli enti locali, attraverso la Conferenza Regionale
permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine
di sollecitare e favorire l’esercizio associato o consorziato
delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti
Locali, provvede alle concertazioni con le organizzazioni del Terzo settore,
dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.
A tal proposito viene istituito presso l’Assessorato
Regionale ai Servizi sociali, un gruppo di lavoro permanente presieduto
dall’Assessore regionale o suo delegato e composto dal Presidente regionale
dell’ANCI e da 5 amministratori comunali designati dall’ANCI. La Regione
provvede alla concertazioni delle organizzazioni che operano nel terzo settore,
dei cittadini e dei sindacati.
2.
I Comuni e gli enti
locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi
sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie
locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall’art.1 comma 2
della presente Legge.
3.
I Comuni
progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, a: in accordo con
la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale,
a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti
nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali, nello specifico:
a)
minori, inclusi i
minori a rischio di attività criminose;
b)
i giovani;
c)
gli anziani;
d)
la famiglia;
e)
le persone in
situazione di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f)
i tossicodipendenti e
alcooldipendenti;
g)
gli invalidi civili,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del D.Lgs
112/98;
h)
gli immigrati che si trovino in stato di disagio
sociale.
4.
I Comuni e le
Province , nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i
compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento
operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi
sociali con particolare riguardo a:
a)
cooperazione sociale;
b)
istituzioni di
pubblica assistenza e beneficenza;
c)
volontariato.
ARTICOLO 10
INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA
La Regione, in misura prioritaria, favorisce l’integrazione
tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel D.lvo 229/99, e più specificatamente
contenuti nel piano sanitario regionale e nel piano regionale degli interventi
e dei servizi sociali.
Tale integrazione viene garantita attraverso l’applicazione
dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle
prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come di
seguito specificati:
LIVELLI DI
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
PRESTAZIONI
– FONTI NORMATIVE – ONERI FINANZIARI
AREA |
LIVELLI DI ASSISTENZA |
PRESTAZIONI |
FONTI NORMATIVE |
ONERI FINANZIARI |
|
|
|
|
|
A carico SSN |
A carico del
Comune |
MATERNO INFANTILE |
Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle
donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie
a tutela della maternità per la procreazione responsabile, per
l’interruzione di gravidanza, per la protezione del minore in stato di
abbandono |
a) Prestazione di medicina generale, di
pediatria di libera scelta, ADI e ADP minori |
L. n. 833/78 art. 25 |
100% |
|
|
b) Prestazioni consultoriali
medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostiche alle
donne, ai minori, alla coppia e alla famiglia (ivi comprese le famiglie
adottive e/o affidatarie) |
L. n. 405/75 D.M. Sanità 24/4/2000 “ P.O. Materno Infantile” |
100% |
|
|
c) Prestazioni assistenziali inerenti
l’interruzione volontaria di gravidanza mediante attività mediche, sociali e
psicologiche |
L. n. 194/78 |
100% |
|
||
d) Protezione del minore in stato di abbandono
e tutela della sua crescita anche attraverso affidi ed adozioni |
Norme nazionali in materia di famigli,affidi e adozioni
nazionali ed internazionali |
100% Prestazioni medico specialistiche,
psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie
adottive e affidatarie |
|
||
e) Interventi di sostegno per le famiglie di minori in
situazione di disagio, di disadattamento e di devianza |
L. n. 285/97 |
|
100% prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie,
di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa
l’indagine sociale sulla famiglia |
||
f) Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali,
civili, amministrativi |
100% accoglienza in comunità educative o famigliari |
||||
g) Interventi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di
abusi |
L. n. 66/1996 L. n. 269/1998 D.M. 24/4/2000 “Progetto obiettivo aterno
infantile |
100% |
|
AREA |
LIVELLI DI
ASSISTENZA |
PRESTAZIONI |
FONTI NORMATIVE |
ONERI FINANZIARI |
|
|
|
|
|
A carico SSN |
A carico del
Comune |
SALUTE MENTALE |
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore
delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie |
a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari,
riabilitative e socioriabilitative nella fase
intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato |
D.P.R. 10/11/1999 “P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000 “ |
100% |
|
b) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale
nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento
individualizzato |
100% |
|
|||
c) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socioriabilitative in regime
semiresidenziale nella fase di lungaassistenza, secondo
il piano di intervento individualizzato |
Dal 60% al 75% in base al grado di autonomia |
Dal 40% al 25% |
|||
d) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale
nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento
individualizzato |
100% |
|
|||
e) prestazioni assistenziali e socioriabilitative, compresi programmi di reinserimento
sociale e lavorativo, in regime residenziale in strutture a bassa intensità
assistenziale nella fase di lungoassistenza: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie - Assistenza tutelare e sostegno
riabilitativo/educativo per percorsi di reinserimento sociale e lavorativo - assistenza tutelare in regime residenziale
e semiresidenziale finalizzata al mantenimento dello stato di autonomia
attraverso un percorso educativo lavorativo - Assistenza alberghiera N.B. La conclusione della
fase estensiva e il passaggio alla fase di lungoassistenza
è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale
sulla base del piano di intervento individualizzato. |
D.G.R. 685/2002 L.R. 5/87 |
100% Fino al 60% Fino al 40% |
Almeno il 40% 100% Almeno il 60% |
AREA |
LIVELLI DI
ASSISTENZA |
PRESTAZIONI |
FONTI NORMATIVE |
ONERI FINANZIARI |
|
|
|
|
|
A carico SSN |
A carico del
Comune |
DISABILI FISICI, PSICHICI, SENSORIALI |
Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali |
a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari,
di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza
infermieristica, di riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti non
autosufficienti. |
L. n. 833/78 art. 25 L. n. 833/78 art. 26 Provv. 07/05/78 “Linee guida del Ministero della
Sanità per le attività di riabilitazione” |
100% |
|
b) Assistenza domiciliare integrata (ADI) e
assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie,
quali assistenza programmata di medicina generale, medicina specialistica,
infermieristica, riabilitativa e attività di immobilizzazione, farmaceutica
con fornitura a domicilio, se prevista,
fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni di assistenza diretta alla
persona (assistenza tutelare); - prestazioni educative/organizzative fornite
come sostegno all’organizzazione famigliare e/o al contesto domiciliare |
100% Fino al 60% |
Almeno il 40% 100% |
|||
c) assistenza protesica |
100% |
|
|||
d) rimborso spese di cura per programmi riabilitativi
all’estero in centri di elevata specializzazione |
L.R .n° 8/99 |
100% |
|
||
e) prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socioriabilitative in regime
semiresidenziale in :
sulla base del percorso individualizzato, ed
entro termini temporali definiti |
L. n. 833/78 art. 26 Provv. 07/05/78 “Linee guida del Ministero della
Sanità per le attività di riabilitazione” |
100% Fino al 100% |
Possibile compartecipazione
alla spesa nei limiti dell’assegno di accompagnamento, sulla base del piano
di intervento, fino al 20% |
||
|
|
f) prestazioni riabilitative, educative e di
sociliazzazione in regime semiresidenziale nella
fase di lungoassistenza ( compresi i servizi di
sollievo alla famiglia |
L. n. 104/92 L. n. 162/98 |
Dal 60% al 75% in base alla gravità e al grado di
autonomia |
Dal 40% al 25% |
g) prestazioni diagnostiche e
terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di
interesse neuropsichitrico in regime
semiresidenziale e residenziale |
L. n. 833/78 art. 26 Provv. 07/05/78 “Linee guida del Ministero della
Sanità per le attività di riabilitazione” L. n° 104/92 L. n° 162/98 |
100% |
|
||
h)
prestazioni terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative
in regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsività
minimale nella:
sulla
base del piano individualizzato, ed entro termini temporali definiti |
100% Fino al 100% |
Possibile compartecipazione alla spesa nei
limiti dell’assegno di accompagnamento,sulla base del piano di
intervento,fino al 20% |
|||
i) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative, in regime residenziale, nella fase di
lungoassistenza per disabili gravi e disabili con
parziale autonomia, privi di sostegno famigliare: prestazioni afferenti funzioni sanitarie,
quali assist. di medicina generale e specialistica, assistenza
infermieristica, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di
protesi, di ausili e materiale sanitario a favore delle persone non
autosufficienti o disabili. prestazioni di assistenza alla persona
(assistenza tutelare) e attività di socializzazione e animazione per il
mantenimento delle abilità e delle capacità di relazione assistenza alberghiera N.B. l’applicazione dei parametri
nell’ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle differenti
situazioni di disabili gravi o disabili con parziale autonomia e alla
conseguente caratterizzazione del servizio. Per le situazioni pregresse, ex
art. 26, già a carico del SSN per il 100%, si prevede la sola
compartecipazione della persona assistita tramite l’assegno di accompagnamento
come concorso alla spesa di parte sociale con esclusioni di oneri a carico
dei Comuni. |
100% Fino al 70% Fino al 40% |
Almeno il 30% Almeno il 60% |
|||
l) assistenza sociale, scolastica ed educativa
e programmi di inserimento sociale e lavorativo |
|
100% |
AREA |
LIVELLI DI
ASSISTENZA |
PRESTAZIONI |
FONTI NORMATIVE |
ONERI FINANZIARI |
|
|
|
|
|
A carico SSN |
A carico del
Comune |
ANZIANI |
Attività sanitaria e sociosanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani e persone non
autosufficienti |
a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di
medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica,
di riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti |
L. n. 833/78 art. 25 P.O. anziani |
100% |
|
b) Assistenza domiciliare integrata (ADI) e
assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie,
quali assist. programmata in medicina generale, medicina specialistica,
infermieristica, riabilitativa, farmaceutica ove prevista fornitura a
domicilio, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni socio sanitarie per anziani a
rischio di non autosufficienza - prestazioni educative/organizzative
fornite come sostegno alla organizzazione famigliare e/o al contesto
domiciliare |
100% Fino al 60% |
Almeno il 40% 100% |
|||
c) Prestazioni terapeutiche di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime
semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo |
Linee guida Ministero Sanità 31/03/1994 L. n. 67/88 L. n. 451/98 D.Lgs. 23/07/98 “Piano sanitario 1998-2000” Case Protette DGR 685/02 Case di riposo L.R.
5/87 |
Dal 50% al 75% |
Dal 25% al 50% |
||
d) Prestazioni di cura e recupero funzionale
di soggetti non autosufficienti in regime residenziale nella:
sulla base del piano individualizzato ed
entro termini temporali definiti |
100% Fino al 100% |
Possibile compartecipazione alla spesa nei
limiti dell’assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento,
fino al 20% |
|||
e) prestazioni terapeutiche, di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime
residenziale, nella fase di lungoassistenza, ivi
compresi interventi di sollievo: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie,
quali assistenza di medicina generale e specialistica, assistenza
infermieristica, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di
protesi, di ausili e materiale sanitario a favore delle persone non
autosufficienti; - prestazioni di assistenza diretta alla
persona (assistenza tutelare) - assistenza alberghiera N.B. l’applicazione dei parametri
nell’ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle
caratterizzazioni del servizio per nuclei di differente intensità
assistenziale e deve essere applicata in maniera differenziata con
riferimento di ciascun nucleo. |
100% 60% |
40% 100%
con partecipazione alla spesa
nei limiti dell’assegno di accompagnamento, sulla base del piano di
intervento, fino al 20% |
AREA |
LIVELLI DI
ASSISTENZA |
PRESTAZIONI |
FONTI NORMATIVE |
ONERI FINANZIARI |
|
|
|
|
|
A carico SSN |
A carico del
Comune |
DIPENDENZE DA DROGA, ALCOOL E FARMACI |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore
dei tossici e alcooldipendenti |
a) Trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative ambulatoriali e domiciliari ivi
comprese quelle erogate durante il periodo della disassuefazione |
D.P.R. n. 309/90 L. n. 45/99 Accordo Stato/Regioni del 21/01/1999 |
100% |
|
b) Trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitativi in regime semiresidenziale e
residenziale |
100% |
|
|||
c) Programmi di riabilitazione e di reinserimento
per tutta la fase di dipendenza |
100% |
|
|||
d) Azioni di sostegno ai programmi di
riabilitazione e di reinserimento |
|
100% |
|||
e) Programmi di reinserimento sociale e
lavorativo, allorchè sia superata la fase di
dipendenza |
|
100% |
|||
INFEZIONI DA HIV |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore
degli affetti da HIV |
a) Prestazioni e trattamenti in regime
ambulatoriale e domiciliare |
L. n. 135/90 D.P.R. 8/06/2000 “ Progetto obiettivo AIDS” |
100% |
|
b) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socioriabilitative in regime
semiresidenziale e residenziale nella fase intensiva ed estensiva |
100% |
|
|||
c) Prestazioni di cura e di riabilitazione
nella fase di lungoassistenza e accoglienza in
regime residenziale |
40% valore di riferimento generale |
60% valore di riferimento generale |
|||
d) Programmi di reinserimento sociale e lavorativo |
|
100% |
|||
PAZIENTI TERMINALI |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei pazienti
terminali |
Prestazioni e trattamenti palliativi in regime
ambulatoriale, domiciliari, semiresidenziale e residenziale |
L. n. 39/99 |
Fino all’80% |
Fino al 20% con eventuale partecipazione
dell’utente |
AREA |
LIVELLI DI
ASSISTENZA |
PRESTAZIONI |
FONTI NORMATIVE |
ONERI FINANZIARI |
|
|
|
|
|
A carico SSN |
A carico del
Comune |
PRESTAZIONI ODONTOIA-TRICHE |
Attività sanitaria a favore dei cittadini di
età superiore a 18 anni in condizioni di particolare vulnerabilità anche
economica. |
Prestazioni e trattamenti in regime
ambulatoriale |
D.G.R. n. 963/02 DPCM 29.11.2002 |
100% |
Eventuale quota a carico dell’utente in
ragione del reddito da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R. |
PRESTAZIONI DI FISIOKINESI-TERAPIA |
Attività sanitaria a favore di pazienti
affetti da patologia cronica |
Prestazioni di lasreterapia
antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia
e mesoterapia in regime ambulatoriale, a cicli di
12 applicazioni per un massimo 6 cicli/anno |
Inclusione nell’allegato B del DPCM 29.11.2002 |
100% |
|
PAZIENTI UREMICI |
Somministrazione di alimenti aproteici |
Intervento a sostegno dei soggetti dializzati |
Norme regionali |
100% |
Eventuale quota a carico dell’utente, fino
al 30%, in ragione del reddito, da
definirsi con apposito atto deliberativo di G.R. |
PAZIENTI AFFETTI DA ALLERGOPATIA |
Somministrazione di terapia iposensibilizzante |
Interventi a sostegno dei pazienti asmatici |
Norme regionali |
100% |
Eventuale quota a carico dell’utente, fino
al 50%, in ragione del reddito, da
definirsi con apposito atto deliberativo di G.R. |
ARTICOLO 10 11
FUNZIONI DELLA
REGIONE
1.
Nell’ambito delle
proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di
competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) l’adozione del
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in
particolare, all’integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le
politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
b)
la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni, sulle
risorse e sull’offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l’osservatorio
regionale dei servizi sociali, organizzato a livello provinciale ed in raccordo
con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l’utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per
la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale.
il sistema
informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello
nazionale, provinciale e locale;
c) la
definizione, di concerto con gli enti locali interessati, degli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le
modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
d) la
definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri
per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;
e) l’istituzione,
sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati
all’erogazione di interventi e servizi sociali;
f)
la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e
le prestazioni sociali;
g) la
definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei
criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l’acquisto dei
servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo
delle prestazioni;
h) la promozione
e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la
gestione degli interventi da parte degli enti locali, nonché per gli enti
gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di
gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;
i)
la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi
regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella
oggetto di specifico trasferimento o delega;
j)
la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di
servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a
livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
k) la
programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il
personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo
svolgimento di tali attività;
l)
la definizione degli standard formativi degli operatori dei
servizi sociali, nell’ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato,
nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
m) la definizione dei criteri per la
determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti
accreditati;
n) la
concessione, in regime di convenzione
con l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge
Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
o) l’esercizio
dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a
quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della
Legge 328/2000;
p) Istituzione,
tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
2.
La Regione, altresì:
a)
Provvede alla
concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei
cittadini, dei sindacati e delle associazioni sociali, nonché delle IPAB.
b)
Prevede incentivi a
favore degli enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla
normativa vigente, per l’espletamento dell’esercizio associato delle funzioni
sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già
operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del
Piano regionale
c)
Provvede alla
ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed
interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare
interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di
trasferimento e delega agli enti locali di funzioni amministrative.
d)
Adotta, al fine di
favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell’atto di indirizzo
e coordinamento del governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, privilegiando il sistema dell’appalto concorso
per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità.
e)
Disciplina sulla base
dei principi della legge-quadro sull’assistenza sociale e di atti di indirizzo,
le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato.
f)
Disciplina le
procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte
degli utenti e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti.
g)
Promuove e realizza
attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in
particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, di cui all’articolo 18, e per l’avvio e l’attuazione della
riforma, di cui alla presente legge.
3.
Nell’ambito degli
indirizzi definiti dal piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per
il rilascio, da parte dei Comuni, dell’autorizzazione all’erogazione di servizi
sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai
requisiti richiesti per l’accreditamento, e definisce strumenti per la verifica
dei risultati.
ARTICOLO 11 12
FUNZIONI DELLE PROVINCE
1.
Le Province
concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall’articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:
a) raccolta dei
dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni
sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della
programmazione e dell’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
b) analisi
dell’offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei
Comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il
coordinamento degli interventi territoriali;
c) promozione,
d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo
alla formazione professionale di base e all’aggiornamento;
d)
partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani
di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla
programmazione del Piano medesimo.
ARTICOLO 12 13
FUNZIONI DEI COMUNI
1.
I Comuni sono
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali
funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le
modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2.
Ai Comuni, oltre ai
compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettano, nell’ambito
delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in
forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata,
l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione,
progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la
concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento
degli Enti e delle organizzazioni di cui all’art. 1, comma 2 della presente
legge ;
b) erogazione dei
servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all’art. 6, comma 2
lettera b della L. 328/2000, e dei titoli per l’acquisto di servizi
sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province,
ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge 328/00, con le modalità stabilite dalla
presente legge regionale;
c) autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo famigliare con sede
nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all’art 1 comma
5 della 328/2000;
d) istituire uno sportello
unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con
personale di cui al successivo art. 38, che abbia funzione di segretariato
sociale.
e) Partecipazione
al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali;
f)
definizione dei parametri di valutazione delle condizioni
per l’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all’art.2, comma
3, della 328/2000.
3.
Nell’esercizio delle
proprie funzioni i Comuni provvedono a:
a) promuovere,
nell’ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la
reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare
programmi e attività degli enti che operano nell’ambito territoriale di
competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti
operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale
ed intese con le Aziende Unità Sanitarie Locali per le attività socio-sanitarie
e per i Piani di Zona;
c) adottare
strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione
atti a valutare l’efficienza, l’efficacia e i risultati delle prestazioni;
d) effettuare
forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all’art.13,
comma 3, oltre che delle organizzazioni sindacali e delle associazioni sociali
e di tutela degli utenti e dei soggetti privati per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare
proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai
cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi,
secondo le modalità previste dagli statuti comunali;
f)
elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i
Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di
programmazione regionale, al fine di garantire l’integrazione del sistema dei
servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli
previsti dall’art. 1, comma 5, della 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;
g) adottare la
carta dei servizi di cui all’articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai
cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.
1.
Ai fini della
presente legge, si considerano soggetti del terzo settore gli organismi
non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le
cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli
enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato ed altri
soggetti privati non a scopo di lucro.
2.
La Regione Calabria
riconosce e promuove il ruolo del terzo settore nella programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la regione e gli enti locali, nell'ambito
delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona,
promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel
terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso
agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea
3.
La Regione
Calabria, in attuazione dell’art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM
recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona previsti dall’art. 5 L. 328/2000”, provvederà, entro 120
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di
indirizzo e nei modi previsti dall’articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a
definire le modalità per:
a) promuovere il
miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì
requisiti specifici di qualità;
b) favorire la pluralità di servizi e delle
prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
c) favorire
l’utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena
espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo
settore;
d) favorire forme
di coprogettazione promosse dalle amministrazioni
pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore
per l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di
affrontare specifiche problematiche sociali;
e) definire
adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i
loro organismi più rappresentativi riconosciuti
a livello nazionale come parte sociale;
4.
Con l’atto di
indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria
disciplinerà, altresì, le modalità per l’acquisto da parte dei Comuni dei
servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
a)
le modalità per garantire una adeguata pubblicità del
presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
b)
le modalità per l’istituzione dell’elenco dei fornitori di
servizi autorizzati ai sensi dell’articolo 11 della legge 328/2000, che si
dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e
caratteristiche qualitative concordate;
5.
I Comuni, ai fini
della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare
l’erogazione dei servizi sociali, fermo restando l’articolo 11 della Legge
328/2000 e procedendo all’aggiudicazione dei servizi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il
criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:
a)
dell’esperienza maturata nei settori e nei servizi di
riferimento;
b)
della formazione, della qualificazione e dell’esperienza
professionale degli operatori coinvolti;
c)
delle modalità adottate per il “turn over” degli operatori;
d)
degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e)
della conoscenza degli specifici problemi sociali del
territorio e delle risorse sociali della comunità;
f)
del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla
contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.
6.
Con l’atto di
indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria
disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato
nell’erogazione dei servizi sociali.
7.
Per l’aggiudicazione
si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n°
157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno
indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.
ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)
1.
La Regione Calabria
riconosce alle IPAB, riordinatesi ai sensi del Decreto Legislativo n. 207 del
4/5/2001, il ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del Sistema integrato
di interventi e servizi sociali. considera la riforma
delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla
persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2.
La Regione Calabria,
ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della legge n. 328/2000, provvederà entro 180
giorni dall’approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione
del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui all’art. 18,
ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente
comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.
3.
Con il provvedimento
di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:
a)
inserimento delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla
programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione
regionale e locale;
b)
valorizzazione dei
patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando
strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione
degli interventi assistenziali;
c)
previsione di procedure semplificate per favorire ed
incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del
settore;
d) previsione di
procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza inattive
e) le risorse
regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle
Istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.
4.
In via transitoria e
fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB
presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le
disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi
della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.
1.
Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni
previste nel “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali
2001-2003”, di attuazione dell’articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione
Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati
in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione
di impatto di genere. La Regione e gli enti locali provvedono alla
programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:
a)
coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e
dell’istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e
di reinserimento al lavoro;
b)
concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali, tra questi e i soggetti del terzo settore che partecipano con
proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma
5 dell’art. 1 della legge n. 328/00.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi dalle organizzazioni previsti all’art.1, comma 5, della 328/2000.
2.
Nel Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo
n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e
Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi
generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla
formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le
procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le
funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.
3.
I Comuni svolgono i
propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e
dei servizi sociali in recepimento del principio di
sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la
partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona
e delle ASL con l’obiettivo di perseguire l’integrazione sociosanitaria nel
territorio;
4.
I Comuni, in base alle loro esigenze ed alla
programmazione regionale individuano la
dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle
esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della
frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il
miglior utilizzo delle risorse, nonché l’integrazione socio-sanitaria, è
individuata nel territorio di competenza di ciascuna ASL e nei L’individuazione insiste nel territorio di competenza di
ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari, che di
conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti
della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i
cittadini.
Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o
emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l’articolazione in
distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari
modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione
delle relative prestazioni.
5.
Il Piano di Zona di
cui all’articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 19 della
presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi
sociali e dell’integrazione sociosanitaria.
6.
Le forme associative
e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai
soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al
fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di
integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli
interventi nel territorio.
7.
Nella formulazione
degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421”,
nonché ai sensi dell’articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza
strategica l’organizzazione e la
realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione
informatica dei dati che consenta l’approfondita analisi delle esigenze
sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l’equa distribuzione delle
medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di
verifica dei benefici.
8.
Per la finalità di
cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà
anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai
contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai
diversi livelli operativi dell’istituendo sistema informativo dei servizi
sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.
ARTICOLO 16 17
AMBITI TERRITORIALI ED ESERCIZIO ASSOCIATO
1.
Gli ambiti
territoriali di cui all’art. 8 comma 3 lettera “a” L. 328/00, coincidono di
norma con i distretti sanitari.
2.
I comuni esercitano
le funzioni di cui all’art. 12 13
in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1, ed in
ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del piano
sanitario e di quello sociale.
3.
I comuni individuano
autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai
sensi dell’art. 33 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4.
Decorso inutilmente
il termine fissato dalla di 90 giorni la
Regione essa esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni
inadempienti.
ARTICOLO 17 18
PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI
SERVIZI SOCIALI
1.
La Regione, determina
le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge
adottando un apposito Piano.
2.
Il Piano regionale
adottato dalla Giunta d’intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i
Comuni, con gli enti e le associazioni regionali del Terzo settore, delle
associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali,
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e delle associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio
Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei
servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:
a)
gli obiettivi, le
priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi
sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro
coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite
specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli
assistiti;
b)
le attività
socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono
con le attività socio-assistenziali.
c)
le caratteristiche ed
il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli
essenziali di cui all’articolo 7.
d)
i criteri per
l’incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di
promozione sociale;
e)
i criteri di cui all’articolo
3, comma 5;
f)
i criteri e le
procedure di cui all’articolo 27, comma 2;
g)
le modalità per il
raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in
particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
h)
le modalità per il
concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, alla definizione dei
Piani di zona di cui all’articolo 19 e gli indirizzi per assicurare la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei
servizi;
i)
gli obiettivi e le
priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo
Settore;
j)
i criteri generali
per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli
utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n° 109 e successive modificazioni.
3.
Al fine di dare piena
efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano
regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli
operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli
indirizzi programmatici e del piano poliennale.
4.
Il piano è redatto
ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani
di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è
inviato a tutti i Comuni, alle Province, ai soggetti di cui all’art.1 comma 5
della 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese,
osservazioni e proposte.
La Regione approva definitivamente il piano entro sessanta
giorni adotta il piano entro 120 giorni dalla
approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di
osservazioni e proposte.
Il piano diventa esecutivo con la pubblicazione in via
definitiva.
5.
Il Piano regionale
conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all’approvazione di quello
successivo.
ARTICOLO 18 19
SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI
1.
La Regione, le
Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali,
come previsto dall’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato.
Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla regione
e agli enti locali i dati e le informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche
sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il
coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell’occupazione.
2.
I Sistema informativo
è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 21
della legge 8 novembre 2001, n. 328.
3.
I soggetti di cui al
titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei
servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
4.
Le Province curano e
coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5.
Nell’ambito del Piano
regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla
realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di
spesa stabiliti in tali piani.
ARTICOLO 19 20
PIANI DI ZONA
1.
I Piani di Zona di
cui all’art. 19 della Legge 328/00, sono strumenti finalizzati a:
a)
favorire la
formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili,
stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a
responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei
servizi;
b)
qualificare la spesa,
attivando risorse di chi partecipa al sistema;
c)
definire criteri di
ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli
altri soggetti compresi nel sistema;
d)
prevedere iniziative
di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.
2.
I Comuni associati
negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse
disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di
Zona, che individua:
a)
gli obiettivi strategici
e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
b)
le modalità
organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
c)
le forme di
rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi
sociali;
d)
le modalità per
garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e)
le modalità per
realizzare il coordinamento con altre amministrazioni, con particolare
riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f)
le modalità di
collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell’ambito
della solidarietà sociale e con la comunità;
g)
forme di
concertazione con la ASL e il Terzo
settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione
del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con
proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
3.
I Piani di Zona
vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti
pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui
all’art. 1, comma 4 e all’art. 10 della L. 328/2000,
che, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione,
concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali previsti nei piani.
4.
Le Province
partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il
necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del
Sistema informativo dei servizi sociali.
5.
La Giunta Regionale,
individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici
regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di
mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti,
trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via
sostitutiva un commissario ad acta per la
realizzazione di tali adempimenti.
6.
La Giunta Regionale
individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al
Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle
risorse.
7.
Nell’ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 5, le
quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del
Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle
iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.
8.
La Regione,
analizzati ed approvati i Piani di Zona, eroga i finanziamenti a valere sul
fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi
integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti.
9.
Per ogni ambito
territoriale deve essere prevista l’erogazione delle seguenti prestazioni
essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della legge 8 novembre
2000, n. 328:
a)
un servizio sociale
professionale e segretariato sociale per l’informazione e la consulenza al
singolo e ai nuclei familiari;
b)
un servizio di pronto
intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c)
assistenza
domiciliare;
d)
strutture
residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e)
centri di accoglienza
residenziali o diurni a carattere comunitario.
CARTA DEI
SERVIZI SOCIALI
1.
Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e
la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, i
soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema
generale di riferimento previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000.
2.
L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito
necessario ai fini dell’autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere
il diritto di:
a)
godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della
persona, della famiglia e della comunità;
b)
non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di
normalità di vita;
c)
esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto
personale condiviso;
d)
scelta tra una
pluralità di prestazioni sociali offerte.
3.
La carta dei servizi contiene:
a)
le informazione sulle diverse prestazioni offerte e le
tariffe praticate;
b)
l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
c)
i criteri di accesso;
d)
le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
e)
l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
f)
le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle
garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli
utenti.
ARTICOLO
21 22
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E NORME PER LA TUTELA
DEGLI UTENTI
1.
La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione
dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche
favorendo l’attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle
organizzazioni sindacali.
2.
Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui all’articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei
servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.
3.
Al fine di tutelare i
cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla
presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei
reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di
istituti di patronato e di assistenza sociale.
ARTICOLO 22 23
DIRITTI
DEI CITTADINI
1.
Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:
a)
ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di
assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
b)
alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
c)
alla partecipazione alla definizione del progetto
personalizzato e al relativo contratto informato;
d)
a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei
servizi sociali.
2.
I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme
di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità
delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.
TITOLO V – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
ARTICOLO 23 24
1.
I servizi e le
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli enti pubblici o
dai soggetti di cui al precedente art. 1 comma 7 della presente legge sono
autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri
fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle
esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.
2.
I Comuni provvedono
al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma
1, con le seguenti modalità:
a)
per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di
autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l’emanazione di
direttive per l’adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;
b)
per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata
applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (D.M.
308/2001) al quale espressamente si rinvia.
3.
I requisiti minimi,
conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture
ed i servizi rivolti a:
a)
minori per interventi socio-assistenziali ed educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia;
b)
disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della
persona e al sostegno della famiglia;
c)
anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari,
finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia
della persona e al sostegno della famiglia;
d)
persone affette da AIDS che necessitano di assistenza
continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e)
persone con problematiche psico-sociali
che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario
supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.
1.
Per le comunità di
tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa
intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i
requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a
civile abitazione. La Giunta Regionale, con proprio atto, individuerà i casi in
cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della
semplice dichiarazione di inizio attività.
Per le comunità che accolgono minori,
la Giunta Regionale individua gli
ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educatico-assistenziali dei bambini e degli adolescenti.
I servizi e le
strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza dei minori istituiti
in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere
organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli istituti per
minori.
Gli
istituti per minori già operanti all’entrata in vigore della presente legge,
sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente
legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal
Piano sociale regionale.
2.
Le strutture a ciclo
diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene
e sicurezza e l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi
integrativi, devono:
a)
essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l’uso
di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti
alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle
strutture;
b)
essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di
socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto,
organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
c)
prevedere la presenza di figure professionali sociali e
sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni
dell’utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;
d)
prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della
struttura;
e)
adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli
stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto
educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo
individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le
modalità degli interventi, il piano delle verifiche;
f)
organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di
vita degli ospiti;
g)
adottare, la Carta dei Servizi Sociali, in conformità
dell’articolo 13 della Legge 328/2000, nella quale vengono pubblicizzate le
tariffe praticate e le prestazioni effettuate.
3.
Ferma restando
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi
integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti
condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla
persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera c) della legge n. 328/2000, attraverso:
a)
la presenza di figure professionali qualificate in relazione
alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla
Regione Calabria;
b)
la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
c)
l’adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui
all’articolo 13 della Legge n. 328/2000, nella quale siano indicati i servizi
prestati e le tariffe applicate;
d)
l’adozione del registro degli utenti del servizio nel quale
siano indicati i piani individualizzati di assistenza.
4.
Al fine di definire i
requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si
debbono considerare:
a)
strutture a carattere
comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità
organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale,
priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano
individualizzato di assistenza ;
b)
strutture a
prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale,
media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone
ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non
autosufficienti;
c)
strutture protette
quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità
organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;
d)
strutture a ciclo
diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai
bisogni dell’utenza ospitata e collocati all’interno o in collegamento con una
delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c).
Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le
strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati
nell’allegato A del D.M. 308 del 21.05.01.
5.
Per tutto quanto non
previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la Giunta Regionale adotterà per
l’attuazione dell’articolo 11 delle Legge 328/00, nella quale saranno
specificati ulteriori requisiti e modalità per l’autorizzazione e
l’accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.
6.
Fino all’adozione
delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando
l’applicazione dei requisiti minimi previsti dal Decreto del 21/5/2001, n. 308,
continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell’entrata in
vigore della Legge n. 328/2000.
ARTICOLO
24 25
ACCREDITAMENTO
1.
Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle
prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi
e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari
pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell’ articolo
23, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.
2.
L’accreditamento è condizione per instaurare con i soggetti
pubblici rapporti economici finalizzati all’erogazione delle prestazioni con le
modalità di cui all’articolo 26;
3.
La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva,
sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio
dell’accreditamento volti a garantire la qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate, le modalità per l’istituzione dell’elenco dei fornitori di
servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i
Comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al presente
comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
4. Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono attribuite ai Comuni, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5.
A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei
requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per
l’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le Comunità di tipo
familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi
a gestione pubblica e dei soggetti
previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge.
6. I Comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.
7.
L’adozione della carta dei servizi sociali da
parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce
requisito necessario ai fini dell’accreditamento.
8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i Comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.
ALBO REGIONALE
Con
la presente legge viene istituto, presso l’Assessorato ai Servizi Sociali un
apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art
1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività
socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo
svolgimento delle rispettive attività. L’albo
regionale potrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla
diversa competenza operativa dei soggetti interessati.
ARTICOLO 26 27
TITOLI PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI
SOCIALI
1.
I Comuni, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati,
possono prevedere la concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi
sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi
sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle
correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24, comma 1, lettera a),
numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui
all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2.
La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei
titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite
attraverso l’utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito
di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione
sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre
indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell’accesso alle
prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l’Ente
locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente
articolo.
ART .27 28
AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ALLA PERSONA AL TERZO SETTORE
1.
La Regione Calabria
disciplina le modalità per l’acquisto da parte dei comuni dei servizi ed
interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo le modalità per
garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un
determinato arco temporale.
É istituito presso la
Presidenza della Giunta regionale il registro dei soggetti del terzo settore
che siano autorizzati, dai Comuni o dalle ASL delegate, all’esercizio dei
servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 23 e 24
della presente legge.
In una apposita
sezione del registro è inserito l’elenco dei soggetti di cui al comma 1 che si
dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche
previamente concordate ed ivi indicate.
I comuni stipulano
convenzioni con i fornitori iscritti nell’Albo di cui all’articolo 25 anche
acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e
interventi a favore dei soggetti in possesso dei Buoni - servizio di cui
all’art. 26.
2.
Nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione
e di libera concorrenza tra privati, sono da privilegiare le procedure di
aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valutare gli elementi di
qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato.
I contratti di
affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli
adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i
provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.
a)
Presidente Giunta Regionale, in qualità di
delegato alle Politiche Sociali, che la presiede;
b)
Assessore Regionale alla Salute;
c)
Presidente delle conferenze dei sindaci
delle AA.SS.LL.;
d)
Sindaci o loro delegati delle città
capoluogo di provincia, se non Presidenti di conferenza dei Sindaci;
e)
Sei rappresentanti delle Associazioni
delle autonomie: 3 ANCI, 1 Federsanità ANCI, 1 UPI 1
UNCEM;
f)
I presidenti di Provincia o loro delegati
partecipano ai lavori quando si trattano tematiche sociali e
socio-assistenziali, con diritto di voto.
1.
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita una
Consulta regionale presieduta dal Presidente della Giunta o suo delegato e
composta da:
q
Presidente Giunta regionale o suo delegato
q
Assessore regionale alle Politiche Sociali o suo delegato
q
Assessore regionale alla Sanità o suo delegato
q
Presidenti delle Province o loro delegati
q
Presidente dell’ANCI
q
Presidente UPI
o suo delegato
q
Presidente
UNCEM o suo delegato
q
Presidente Federsanità ANCI o suo delegato
q
Portavoce del Forum del Terzo settore
q
N. 4 Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e degli
istituti di patronati maggiormente rappresentativi a livello nazionale
q
N. 3 rappresentanti del Volontariato e Associazionismo,
nominati dal Forum regionale del Terzo Settore
q
N. 4 rappresentanti delle Cooperative sociali regionali,
maggiormente rappresentativi
q
N. 11 rappresentanti dei Comuni nominati dall’ANCI regionale
in rappresentanza degli amministratori dei Comitati di Zona
q
N. 2 Direttori Generali di ASL, designati da Federsanità –Anci Calabria
q
N. 1 2 Rappresentante di altri soggetti privati e
degli imporenditori
q
N. 1 Rappresentane di ANCI-Federsanità
2.
La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno con
funzioni consultive e propositive per la redazione del piano regionale nonché
per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione dei servizi
socio-assistenziali. e per essere
informata sull’andamento della spesa sanitaria
3.
La Consulta approva a
maggioranza dei due terzi un regolamento che è sottoposto all’approvazione del
consiglio regionale nei successivi 30 giorni.
ARTICOLO 29 31
PERSONALE
1.
I profili delle
figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro
Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute,
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei
parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.
I profili professionali
precedenti all’entrata in vigore della legge-quadro sull’assistenza sociale
sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo,
secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 del
presente articolo.
3.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell’area sociosanitaria
ad elevata integrazione sanitaria.
4.
Le modalità di
accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell’art. 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
ARTICOLO 30 32
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE
1.
La Regione provvede,
per l’attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base
e all’aggiornamento del personale.
2.
La Regioni programma corsi di formazione per il personale
per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri
generali riguardanti i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento
didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche
sociali.
3.
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia
di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la
formazione degli operatori sociali e degli operatori dell’area sociosanitaria,
tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di
integrazione delle diverse professionalità.
4.
La Regione e le Province promuovono iniziative formative a
sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5.
I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi
promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di
formazione, qualificazione e aggiornamento.
ARTICOLO
31 33
COMPARTECIPAZIONE
AL COSTO DEI SERVIZI
1.
La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli
interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il
parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso
da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla
base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio
di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive
integrazioni e modifiche.
2.
La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i
criteri per:
a) l’individuazione
delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109
del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione
del nucleo familiare;
b) la definizione
delle condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate
e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate cosi come
previsto dal D.L. 31/3/1998, n109 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO VI – SISTEMA DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO
32 34
IL
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
1.
Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza
avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo
regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 35, di quelle
del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle dei soggetti del Terzo Settore,
di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi
alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi
dell’articolo 19.
2.
La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione
del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni
sociali di cui all’articolo 7.
3.
Per
il 2003 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
a)
Quota
di riparto del fondo sociale nazionale €…………….
b)
Quota
parte del bilancio regionale €…………………………
c)
Quota
parte delle Amministrazione Provinciali € …………
d)
Quota
parte dei Comuni € …………………………………….
ARTICOLO 33 35
FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE
SOCIALI
1.
Gli interventi e i
servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e
degli enti locali e sul fondo nazionale per le politiche sociali il cui
stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/00, è determinato, a
decorrere dal 2002, annualmente, con legge finanziaria.
a) Nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria, è istituito il “Fondo Regionale per le Politiche Sociali”, di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla L. 328/2000.
2. Il fondo sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:
20% ai comuni
per numero di abitanti;
60% per cofinanziare
progetti dei Piani di zona;
20% al Settore
Politiche Sociali della Regione per progetti innovativi e sperimentali.
a)
incentivi alla gestione associata o consortile delle
funzioni comunali;
b)
contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
c)
finanziamento del sistema informativo di cui all’art. 18 19;
d)
finanziamento di corsi di formazione, aggiornamento e
riqualificazione degli operatori dei servizi sociali;
e)
finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a
livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività
progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti l’informatizzazione,
studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di
confronto, informazione e formazione;
f)
sostegno e promozione dell’erogazione dei servizi sociali,
svolti dai Comuni in forma consortile o associata nell’ambito della
programmazione regionale e dei Piani di Zona e con gli strumenti in esso
previsti;
g)
sostegno e promozione di servizi sociali d’interesse locale
delegati alle ASL dagli enti locali in forma associata in attuazione della
programmazione regionale e delle disposizioni previste nei Piani di Zona;
h)
sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi
sociali svolte nell’ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici
attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa
vigente;
i)
finanziamento di funzioni amministrative di interesse
regionale conferite dalla Regione agli enti locali ed alle ASL;
j)
sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti
locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione
dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 328/2000;
k)
sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione
di situazioni di emergenza sociale;
l)
sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione
di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;
m) sostegno di
iniziative a tutela dei minori.
n)
Iniziative previste dal Decreto del 13/12/2001, n. 470
“interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei
familiari”.
o)
Reddito minimo garantito su delega del governo
3.
Il fondo sociale
regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene
ripartito secondo i criteri di cui al comma 2.
Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione
del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente
abrogata.
ART. 34 36
Abrogazione
Sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di
attuazione ed esecuzione. Sono abrogate la
L.R. 26.01.1987 n° 5 e la L.R. n° 21 del 08.08.1996
ART. 35 37
Norme transitorie
1. In via transitoria, fino all’entrata in
vigore della legge regionale di recepimento dei
provvedimenti nazionali attuativi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge
328/2000, l’autorizzazione e la vigilanza relative alle residenze sanitarie
assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle AA.SS.LL;
2.
In via transitoria, fino all’emanazione della legge regionale attuativa del decreto n. 207 del 4/5/2001 recante “Riordinamento
del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma
dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”:
a)
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato delle IPAB; l’esercizio di tutte le funzioni concernenti le IPAB
previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, fatte
salve quelle oggetto di delega alle Province.
3. In via
transitoria fino all’adozione dei Piani di Zona di cui all’art. 20 della
presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del fondo regionale
sociale, di cui all’art. 35, per il funzionamento delle strutture socio
assistenziali già operanti ai sensi della L.R. 5/87.
ART. 37 38
PERSONALE
DELLE EQUIPES SOCIO PSICO PEDAGOGICHE
Il personale
delle équipes socio psico
pedagogiche dipendente dalla Regione Calabria, di cui alla ex L.R. 57/90 e L.R. 2/97, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà soggetto ad assegnazione
funzionale e trasferimento agli Enti Locali, nell’ambito dei processi di
mobilità conseguenti al riordino dei servizi assistenziali definiti dai
precedenti articoli, con le stesse procedure e modalità previste dalla L.R. 34/2002 per il restante personale regionale.
ART. 36 39
NORME FINALI
La Giunta
regionale entro 120 gg, dall’entrata in vigore della presente legge provvederà
ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione
necessari alla sua piena attuazione.