Progetto di legge n. 93
TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE. RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI
RELAZIONE
Le miniere, le cave e le torbiere formano oggetto di specifica disciplina normativa, sia in relazione alle modalità di attribuzione del diritto di escavazione, sia in relazione alle cautele che devono essere adottate per limitare gli evidenti danni arrecati al territorio da tali particolari attività.
La differenziazione originaria tra le fattispecie veniva fatta risalire ai diversi metodi di escavazione (in cunicolo le miniere, a cielo aperto le altre) mentre, successivamente, è stata preferita la distinzione in base al tipo di materiale cavato, secondo elenchi introdotti con il R.D. 1443/1927 e successive integrazioni.
Mentre l'apertura e lo sfruttamento delle miniere costituisce materia normativa riservata alla competenza dello Stato, le attività nelle cave e nelle torbiere sono state trasferite alla competenza delle Regioni. Molte Regioni hanno regolato la materia, approvando norme relative non soltanto all'attività vera e propria, ma soprattutto volte al recupero dei luoghi una volta esaurita l'escavazione.
Alluvioni, frane e smottamenti, frequenti nella nostra Regione, sono sinonimo di un uso dissennato del territorio. L'avvicendarsi di questi fenomeni non permette ulteriori indugi su una regolamentazione organica dell'uso e della salvaguardia del territorio stesso. La regolamentazione dell'attività estrattiva è il primo passo di un complesso e necessario lavoro nel settore.
Questa proposta di Legge mira a disciplinare in Calabria un settore economicamente rilevante, ma, per forza di cose, se non opportunamente regolamentato, devastante per l'ambiente ed il territorio.
Fatte salve tutte le leggi già vigenti sulle aree protette e di inibizione, l'impostazione di preservare ulteriori aree di territorio dall'attività di estrazione, mira essenzialmente alla salvaguardia di equilibri in essere tra il territorio e l'ambiente naturale che vi insiste e tende a preservare gli equilibri fisici del territorio stesso.
Altra caratteristica fondamentale di questa proposta è la spinta al riutilizzo dei materiali inerti assimilabili ai materiali di cava. Le facilitazioni previste per la realizzazione di aree stoccaggio e l'incoraggiamento all'uso dei materiali in esse stoccate, porterà sicuramente ad un uso migliore delle risorse estratte nella nostra Regione.
È necessario che i concetti di riutilizzo e di riciclo siano attuati anche nel campo dell'edilizia, soprattutto nei lavori pubblici, considerando i materiali estratti risorse non rinnovabili e quindi preziose per lo sviluppo economico e sociale della Regione.
L'importanza di prevedere il recupero delle aree dismesse è un dichiarato tentativo di risanamento delle numerose ferite che deturpano il paesaggio della nostra Regione.
La proposta prevede che la Regione espliciti nel "Piano di protezione territoriale e di recupero delle aree dismesse" gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili.
Il coinvolgimento delle Province e dei Comuni come primi enti di protezione del territorio è fondamentale per la realizzazione del "Piano" e per il monitoraggio delle attività.
Per la stesura del "Piano" vengono coinvolti, inoltre, le Autorità di Bacino, le Comunità Montane e tutti gli Enti Territoriali, nonché le forze economiche e sociali interessate all'assetto e alla protezione del territorio.
Il primo compito dei soggetti istituzionali citati è quello della perimetrazione delle aree di inibizione dell'attività estrattiva.
La Regione, con la collaborazione imprescindibile delle Provincie e dei Comuni, esercita l'azione di vigilanza sull'attività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizione dell'autorizzazione all'escavazione, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti.
Il coinvolgimento in questa attività delle Provincie e dei Comuni è fondamentale per la loro immediata vicinanza e conoscenza del territorio di loro pertinenza.
La disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione di cave permetterà ai soggetti economici interessati all'attività di poter svolgere il loro lavoro in uno schema di chiarezza e di sicurezza per i loro investimenti. È previsto che i canoni versati dagli operatori economici vadano ai comuni. Tali entrate sono destinate a sostenere le seguenti categorie di spesa:
- Spese relative agli adempimenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione;
- Spese per il controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
- Spese per interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale correlati alle attività estrattive e comunque di interesse generale della municipalità. In dettaglio, la proposta di legge è strutturata per come di seguito descritto:
TITOLO I Disposizioni generali
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Classificazione dei materiali di cava e assimilabiliTITOLO II Piano di protezione territoriale e di recupero delle aree dismesse
Articolo 3 Definizione
Articolo 4 Contenuti
Articolo 5 Formazione e approvazione
Articolo 6 Istruzioni tecnicheTITOLO III Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione di cava e torbiera
Articolo 7 Definizione
Articolo 8 Permesso di ricerca
Articolo 9 Domanda di autorizzazione
Articolo 10 Procedimento di autorizzazione
Articolo 11 Contenuti del provvedimento di autorizzazione
Articolo 12 Disposizioni sulle autorizzazioni
Articolo 13 Obblighi informativi
Articolo 14 Consorzi
Articolo 15 Durata dell'autorizzazione e cause di decadenzaTITOLO IV Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico
Articolo 16 Competenza e procedure per il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
TITOLO V Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche
Articolo 17 Cave di prestito
Articolo 18 Definizione e disciplina delle competenze regionali
Articolo 19 Progetto per l'individuazione dei siti di cava di prestito
Articolo 20 Richiesta di approvazione del progetto di autorizzazione
Articolo 21 Autorizzazione alle indagini preliminari
Articolo 22 Nucleo di valutazione
Articolo 23 Approvazione del progetto ed autorizzazione
Articolo 24 Disposizioni di carattere eccezionale
Articolo 25 Cave di prestito per opere pubbliche di interesse localeTITOLO VI Funzioni di polizia delle cave e torbiere, vigilanza e sanzioni
Articolo 26 Funzioni di polizia e vigilanza.
Articolo 27 SanzioniTITOLO VII Miniere
Articolo 28 Funzioni amministrative
Articolo 29 Permessi di ricerca e concessioni minerarie
Articolo 30 Tariffe e canoniTITOLO VIII Interventi diversi dall'attività estrattiva
Articolo 31 Estrazioni dai corsi d'acqua
Articolo 32 Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere
Articolo 33 Stoccaggio e riciclaggio di materiali inerti
Articolo 34 Incentivi al riciclaggio di materiali inertiTITOLO IX Norme transitorie e finali
Articolo 35 Norme transitorie sulle autorizzazioni
Articolo 36 AbrogazioniTITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità1. La Regione Calabria, visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, in attuazione del D.P.R. del 28/06/195 n° 620 (decentramento dei servizi del Ministero dellindustria e del Commercio), del D.P.R. 24/07/1977 n° 616 (trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali, cave e torbiere), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché delle vigenti norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del RD 1443/1927, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31/3/1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività (materiali di demolizioni e similari), anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili.ARTICOLO 2
Classificazione dei materiali di cava e assimilabili1. I materiali di cava sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in due gruppi:
a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere civili quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti.
b) materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarle, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalo, porfidi, ofioliti.
2. Sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto a) del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).TITOLO II
Piano di Protezione Territoriale e di Recupero delle Aree Dismesse
ARTICOLO 3
Definizione1. Il Piano di protezione territoriale e di recupero delle aree dismesse, in seguito denominato Piano, è l'atto con il quale la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2 dell'art. 2.
ARTICOLO 4
Contenuti1. Sono elementi essenziali di ciascun settore del Piano:
l'individuazione complessiva delle aree in cui è inibita ogni attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse relative ai materiali estrattivi. L'individuazione di queste aree è relativa a caratteri di valutazione: del rischio ambientale, del rischio idrogeologico, della protezione di beni artistici culturali e di habitat vegetali e/o animali. Questo nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del territorio stabilite dalle vigenti leggi in materia e rispettando le aree già soggette a vincoli;
la stima della potenziale produzione di materiali assimilabili a quelli provenienti dalle attività estrattive e l'individuazione del relativo potenziale di riutilizzo nelle normali attività produttive;
l'indicazione dei criteri generali di tutela delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi di escavazione;
i criteri e i parametri per la verifica tecnica di compatibilità degli effetti dell'attività sulle risorse essenziali del territorio;
l'individuazione delle aree di escavazione dismesse o in abbandono e i criteri per gli interventi di recupero e la relativa messa in sicurezza;
gli elementi di integrazione e raccordo tra il Piano ed il Piano Regionale de Rifiuti.ARTICOLO 5
Formazione e approvazione1. Il Piano in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio è approvato dalla Giunta Regionale recependo le indicazioni provenienti dalle Province, ognuna per il territorio di loro competenza, le quali formulano le loro proposte sentiti i Comuni, gli enti Parco, le Autorità di Bacino, le Comunità Montane, nonché tutti gli enti, le forze economiche e sociali interessate all'assetto e alla protezione del territorio. Qualora si rendesse necessario il Piano può essere modificato su istanza della Giunta Regionale e/o di una delle Province.
2. Non costituiscono varianti al Piano gli aggiornamenti che comportano modifiche delle normative di dettaglio che non influiscono sulla struttura complessiva del Piano. La Giunta Regionale formula il documento di aggiornamento del Piano e lo approva, previa conferenza cui sono invitati le Province, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Le Province sono tenute ad approvare ed inviare alla Regione le proposte di cui al comma 1 entro 90 gg dallapprovazione della legge; se entro tale termine la Provincia non esperisce a quanto sopra la Giunta regionale provvede egualmente all'approvazione del Piano sostituendosi alla Provincia nei suoi compiti e rivalendosi su di essa per le spese relative.ARTICOLO 6
Istruzioni tecniche1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la stesura del Piano e per la redazione degli atti in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperatili assimilabili.
TITOLO III
Disciplina della attività di ricerca e di coltivazione di cava e torbiera
ARTICOLO 7
Defìnizione1. Per attività di ricerca e coltivazione di cava e torbiera si intende l'attività di ricerca, delimitazione, valutazione dei volumi del materiale, e di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.
ARTICOLO 8
Permesso di ricerca1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava o torbiera deve chiedere il permesso al Comune territorialmente competente.
2. La domanda di permesso di ricerca deve essere corredata dai seguenti elaborati:
planimetria indicante l'area di ricerca;
relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e le misure da adottarsi per il loro rispetto;
relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idreogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area.
3. Si applicano, per le domande di ricerca e per il procedimento di rilascio, anche le disposizioni previste dal successivo art. 9 commi 3, 4 e 5 e dal successivo art. 10.
4. Il permesso di ricerca contiene:
la delimitazione del territorio oggetto del permesso;
l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;
l'obbligo di risistemazione dell'area;
il termine di validità del permesso, comunque non superiore a 2 anni non prorogabili;
le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;
gli estremi di garanzia fideiussoria definita dal Comune per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.
5. In caso di esito positivo della ricerca relativa ai materiali di cui all'art. 2, il ricercatore presenta i risultati al Comune, che li trasmetterà in copia alla Provincia ed alla Regione.ARTICOLO 9
Domanda di autorizzazione1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera, su terreni dei quali abbia la disponibilità, deve chiederne l'autorizzazione alla Regione, che, per il rilascio dell'autorizzazione, acquisisce i pareri vincolanti, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dalla Provincia, dal Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competenti.
2. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto, redatto da uno o più professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente, che deve contenere i seguenti elaborati:
a) analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
b) relazione tecnica illustrativa completa di tutta la cartografia necessaria alla descrizione dell'impianto e delle opere previste, in cui si evidenziano i contenuti progettuali, anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
c) piano di coltivazione;
d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di cui al punto i), dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
e) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;
f) perizia di stima a valori di mercato per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti d) ed e);
g) schema dettagliato del documento di sicurezza e salute previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) che dovrà essere trasmesso in forma definitiva all'ASL prima dell'inizio dell'attività;
h) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione;
i) eventuale previsione e progettazione di impianti aventi finalità di prima e seconda lavorazione complementari all'attività medesima;
j) eventuali ulteriori allegati previsti per il rilascio di autorizzazioni, nullaosta e assensi, comunque denominati, necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, compresa la pronuncia di impatto ambientale ove prevista dalla normativa vigente.
3. Contestualmente alla domanda di autorizzazione allesercizio dellattività estrattiva, linteressato presenta alla Regione le richieste di tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati, compresa l'eventuale pronuncia di impatto ambientale, ove connessi e necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. Le modalità di formulazione delle domande di cui ai commi precedenti, e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati sono definiti nelle istruzioni tecniche approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Per la realizzazione delle opere, al servizio del complesso estrattivo, che debbano essere necessariamente eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta al Comune territorialmente competente la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell'art. 32 del RD 1443/1927.ARTICOLO 10
Procedimento di autorizzazione1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui all'art. 9, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda, anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune territorialmente competente e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni.
3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento coordina l'istruttoria in modo che entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda vengano esaminati i documenti, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute e vengano acquisiti i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.
4. Una volta decorsi i sessanta gg. ed esaminati i documenti secondo il precedente comma si stabilisce il termine di 30 gg. per l'adozione delle decisioni in merito.
5. Ove la domanda risulti incompleta l'invito all'integrazione sospende per una sola volta i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino all'invio della documentazione.
6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autorità competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione dell'iter descritto nei commi 3, 4 previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 12, comma 2.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere alla Regione di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, linteressato ha diritto a richiedere i danni in misura proporzionale al ritardo dell'autorizzazione.ARTICOLO 11
Contenuti del provvedimento di autorizzazione1. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o torbiera nonché le strade di cantiere e gli ambiti interessati dalla risistemazione ambientale. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione eventuali altre opere soggette alle norme edilizie e specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.
2. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera contiene:
a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
b) il tipo e la quantità di materiale estraibile;
c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione;
d) il termine di validità dell'autorizzazione;
e) i nulla osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10;
f) l'obbligo del contributo da versare al Comune ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12;
g) gli estremi della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dell'art. 12;
h) eventuali previsioni di cui all'art. 9 secondo comma lettera i);
i) eventuali prescrizioni il cui mancato rispetto comporti decadenza delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5 lettera b).
3. L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione alla Regione, ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 comma 4.ARTICOLO 12
Disposizioni sulle autorizzazioni1. Entro il termine di validità dell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere autorizzati con lo stesso procedimento.
2. La garanzia fideiussoria da prestare prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 9 e potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.
3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune territorialmente competente un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo del 10% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta Regionale nello stabilire gli importi unitari fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i Comuni devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:
a) ad interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive;
b) alla razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
c) ad interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale di interesse generale della municipalità.
4. Per l'estrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, nel limite massimo del 5% del valore di vendita del materiale. La Regione, nello stabilire gli importi, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nel comma 3 del presente articolo.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno il titolare dell'autorizzazione versa un acconto del contributo rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto ed, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dadi elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.
6. Per le cave in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali dei due gruppi classificati al comma 1 dell'art. 2 si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Eventuali varianti al progetto autorizzato sono sottoposti preventivamente all'autorizzazione ai sensi degli artt. 9 e 10; ove il responsabile del procedimento riscontri che non è necessario acquisire nullaosta, autorizzazioni, pareri o altri assensi, comunque denominati, da parte di Amministrazioni diverse, non si dà luogo alla richiesta prevista dal comma 3 dell'art. 9, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento.
8. L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al Comune e all'ASL competente per territorio.
9. Le funzioni amministrative dell'art. 45 del RD 1443/1927 sono esercitate dalla Regione.ARTICOLO 13
Obblighi informativi1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al Comune, alla Provincia e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione, anche in relazione al vincolo idrogeologico, ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di presentare al Comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione.
3. Il Comune, entro i1 mese di marzo di ogni anno, informa la Provincia e la Giunta Regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza con riferimento agli aspetti ambientali e indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse e loro recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nellanno precedente.ARTICOLO 14
Consorzi1. La Provincia promuove la costituzione di consorzi volontari tra imprese per la bestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine al fine di garantirne un più razionale sfruttamento, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, è da trasmettere alla Provincia interessata entro trenta giorni dalla stipula, e deve indicare le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa.
3. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili all'amministrazione consortile, la Provincia può nominare un Commissario che rappresenta ed amministra il consorzio provvedendo all'esecuzione delle opere.
4. La Provincia, ove lo ritenesse opportuno, e per motivi di sicurezza, dispone la formazione di consorzi obbligatori. I consorzi obbligatori hanno ili stessi obblighi dei consorzi volontari.ARTICOLO 15
Durata dell'autorizzazione e cause di decadenza1. La durata dell'autorizzazione, determinata dalla Regione in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti, non può superare i 20 anni.
2. Fino all'esaurimento del giacimento esistente all'interno dell'area di cava può essere richiesto, almeno sei mesi prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava allegando il progetto di cui all'art. 9 comma 2.
3. Al rinnovo dell'autorizzazione si applica la procedura dell'art. 10.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.
5. Comporta decadenza dell'autorizzazione:
a) la perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;
c) il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione alla Regione;
d) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune territorialmente competente.
6. Le strutture della Regione, della Provincia e del Comune, preposte alla vigilanza, possono accertare fatti che comportano decadenza, con facoltà di sospendere in via cautelativa l'attività e li notifica al trasgressore; conseguentemente la Regione adotta il provvedimento di decadenza entro i successivi trenta giorni, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro i venti giorni successivi alla notifica. I Comuni e le Province che accertano fatti che comportano decadenza li notificano contemporaneamente alla Regione e al trasgressore. Comunque, chi tra gli enti accerta fatti che comportano decadenza deve notificare gli atti agli altri enti e al trasgressore.
7. Il Comune utilizza la Fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'imprenditore.
8. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, la Regione, con ordinanza dei presidente, può prescrivere interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore indicando un termine per 1' esecuzione. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione deve, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata della concessione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della Regione. Nella stessa deliberazione la Giunta dispone l'acquisizione della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dell'art. 12 per garantire gli interventi di messa in sicurezza ritenuti necessari.TITOLO IV
Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico
ARTICOLO 16
Competenza e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere sono esercitate dalle Province, ferme restando le competenze attribuite in materia agli altri enti dalla legislazione vigente e quanto di competenza Regionale ai sensi dell'art. 17 comma 3.
2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione alla coltivazione di cave o torbiere è subordinato al rilascio ancorché contestuale dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo non ha limiti temporali.
3. L'autorizzazione ai fini del vincolo viene acquisita durante l'iter di cui al terzo comma dell'art. 10.
4. Nei terreni oggetto di rimboschimento il progetto di risistemazione ambientale dovrà prevedere il ripristino del bosco; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico potrà prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.TITOLO V
Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche
ARTICOLO 17
Cave di prestito1. La disciplina di cui al presente titolo concerne le procedure per l'individuazione dei siti di cava di prestito, in quanto necessari alla realizzazione di opere pubbliche, localizzate, anche parzialmente, sul territorio Regionale.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle speciali procedure di cui al presente titolo.
3. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva e ai fini dei vincoli idrogeologico e paesaggistico, sono di competenza regionale, in deroga alla legislazione vigente, se relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.ARTICOLO 18
Definizione e disciplina delle competenze regionali1. Sono considerate cave di prestito per opere pubbliche di interesse Regionale le cave necessarie per la realizzazione di opere pubbliche localizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse Statale) o per effetto di accordi di programma Stato-Regione e le cave necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse Regionale realizzate direttamente o attraverso l'attribuzione di competenze agli enti locali territoriali.
2. La realizzazione di opere pubbliche d'interesse Statale e Regionale, comprese le relative cave di prestito, nelle aree naturali protette è consentita anche in deroga ad atti di pianificazione ambientale, ove l'opera sia prevista in atti di programmazione o pianificazione approvati dal Consiglio Regionale e previa pronuncia positiva d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. La deroga non si applica nelle aree in cui sono istituiti parchi regionali, Provinciali o riserve naturali.
3. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.ARTICOLO 19
Progetto per l'individuazione dei siti di cava di prestito1. Il progetto dell'opera pubblica è corredato da un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa nonché dei residui recuperatili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2 e dei materiali prelevatili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.
2. Qualora non siano sufficienti i materiali reperibili ai sensi del comma 1, il progetto definitivo dell'opera pubblica, ferme restando le procedure di V.LA. (Valutazione Impatto Ambientale), è altresì corredato da uno specifico progetto che individua i siti di cava di prestito per la realizzazione dell'opera localizzati di norma nelle aree a destinazione agricola esterne ai perimetri di cava individuati dagli atti della pianificazione dell'attività estrattiva, privilegiando ipotesi di recupero produttivo di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.
3. Gli elaborati progettuali per l'individuazione dei siti di cava sono:
a) una planimetria con curve di livello in scala 1:10.000 con l'ubicazione delle aree interessate dall'escavazione, comprensiva delle discariche temporanee, della localizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali estratti e della viabilità di accesso, con evidenziato il loro inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle caratteristiche del territorio;
b) un piano di coltivazione, corredato da planimetria e sezioni idonee per raffigurare le fasi di coltivazione e l'assetto che il terreno verrà ad assumere in conseguenza;
c) un progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica da attuarsi, contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette ad attività estrattiva. Tale progetto deve prevedere le opere di drenaggio delle aree interessate, gli interventi di sistemazione della vegetazione e le altre opere che si rendessero necessarie, con lindicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione; il progetto di risistemazione ambientale e paesaggistico è corredato da un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di ripristino ai fini della valutazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 23, comma 3;
d) la designazione del direttore dei lavori;
e) una relazione che contenga gli elementi giustificativi:
della compatibilità delle scelte con le caratteristiche paesaggisticoambientali e con l'uso appropriato delle risorse essenziali del territorio;
della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative dell'opera da realizzare;
del dimensionamento idoneo alla completa realizzazione dell'opera;
f) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche con relativi elaborati grafici, e sui tempi di realizzazione delle varie fasi d coltivazione.ARTICOLO 20
Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione1. Il progetto per l'individuazione dei siti di cava unitamente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia territorialmente interessati.
2. Ove necessario contestualmente alla domanda di cui al comma precedente, sono presentate le domande di autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del R.DL 3267/1923 e di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616).
3. La domanda ai fini del vincolo idrogeologico è pubblicata a cura del Comune interessato con avviso all'albo pretorio depositata per i 15 giorni successivi dalla data dell'avviso ai fini di consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni nel periodo di deposito.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di localizzazione e delle altre domande di autorizzazione la Provincia ed i Comuni interessati trasmettono alla Regione eventuali proprie osservazioni in merito, oltre a quelle ricevute a seguito della pubblicazione.ARTICOLO 21
Autorizzazione alle indagini preliminari1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di cui all'art. 19, sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità) è rilasciata dal Comune territorialmente interessato, su istanza del soggetto proponente.
2. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, è rivolta al Comune e deve essere corredata da:
a) planimetria in scala 1:10.000, indicante larea di indagine;
b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;
c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.
3. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e con le cautele prescritte dall'atto di autorizzazione. Chi esegue le indagini preliminari è comunque obbligato a risarcire qualunque danno arrecato alla proprietà altrui.ARTICOLO 22
Nucleo di valutazione1. Su ciascun progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e ciascuna domanda di autorizzazione presentati ai sensi dell'art. 20, esprime il proprio parere l'apposito Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Regionale.
2. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi, per l'esame di ciascun progetto, di tecnici del Comune nel cui territorio ricade la specifica cava di prestito, nonché di progettisti, esperti e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche.ARTICOLO 23
Approvazione dei progetto ed autorizzazione1. La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica e del parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 22, e viste le eventuali osservazioni della Provincia e dei Comuni interessati, approva il progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva e, ove prevista, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.
2. L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dell'opera pubblica. Ove non sia stata conseguita in precedenza, da parte del soggetto proponente l'opera pubblica o del soggetto realizzatore, la disponibilità dell'area può essere ottenuta anche con il provvedimento reso dal Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e segg. della 1. 2359/1865.
3. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune interessato per le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica necessarie da realizzarsi al termine della coltivazione in caso di inadempienza da parte del soggetto autorizzato.
4. Il decreto di autorizzazione adottato dalla Regione è trasmesso al richiedente ed in copia al Comune interessato e ai proprietari delle aree. Ove l'autorizzazione sia rilasciata anche ai fini del vincolo paesaggistico, il decreto è trasmesso anche al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).ARTICOLO 24
Disposizioni di carattere eccezionale1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta Regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava anche dentro le aree inibite all'attività estrattive dal Piano di Protezione Territoriale e dagli strumenti urbanistici vigenti, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.
ARTICOLO 25
Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale1. Il Comune competente per territorio può autorizzare una cava di prestito per il reperimento di materiali finalizzati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle di interesse Statale e Regionale nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) sia dimostrata la necessità della cava di prestito verificando che
- non risultino utilizzabili cave in esercizio;
- non sia possibile il ricorso alla utilizzazione dei materiali recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2;
b) sia data la priorità, nell'individuazione del sito della cava di prestito, ad eventuali recuperi produttivi di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità;
c) la necessità di ricorrere alla cava di prestito sia dimostrata nel progetto appaltabile dell'opera pubblica, o tramite specifica variante al progetto in corso d'opera, evidenziando la quantità e la qualità dei materiali necessari per l'opera stessa e i criteri localizzativi seguiti;
d) tra gli elaborati costitutivi il progetto d'opera pubblica o di variante in corso d'opera sia compreso il progetto di coltivazione e ripristino della cava di prestito per le quantità strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera e comunque per una superficie di cava non eccedente metri quadrati cinquemila.
2. La durata delle autorizzazioni non potrà essere superiore ad un anno e potrà essere prorogata solo per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera pubblica connessa.
3. Tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.TITOLO VI
Funzioni di polizia delle cave e torbiere, vigilanza e sanzioni
ARTICOLO 26
Funzioni di polizia e vigilanza1. La Regione, esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
2. La Regione, con la collaborazione delle Provincia e dei Comuni, esercita altresì la vigilanza sull'attività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione all'escavazione, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati gli strumenti necessari per ispezionare i lavori.
4. La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza e di salute dei lavoratori, in materia di cave e torbiere, è esercitata dall'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio.
5. Sono fatte salve le competenze degli enti Parco previste dalla normativa vigente.
6. La Regione promuove e incentiva forme anche permanenti di collaborazione fra i soggetti di cui al presente articolo alfine di migliorare le attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.ARTICOLO 27
Sanzioni1. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune dispone la sospensione dell'attività, dandone pronta comunicazione alla Provincia ed alla Regione, e provvede alla riscossione ai sensi del regio decreto 14 aprile1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
4. La coltivazione di cave e torbiere in carenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da £ 30 milioni a £ 300 milioni, tale sanzione deve essere aggiornata ogni anno dalla Giunta Regionale.
5. La coltivazione di cave e torbiere in difformità dall'autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da £ 10 milioni a £ 100 milioni, tale sanzione deve essere aggiornata ogni anno dalla Giunta regionale.
6. La coltivazione di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza. In caso di mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, il Comune provvede all'attuazione delle stesse con recupero delle spese ai sensi del RD 639/1910.
7. La violazione ai disposti del primo comma e del secondo comma dell'art. 13 comporta la sanzione amministrativa da £ 2.000.000 a £ 5.000.000.TITOLO VII
Miniere
ARTICOLO 28
Funzioni Amministrative1. La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all'art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite dall'art. 34 del DLgs. 112/1998, nonché le funzioni relative ai gas non combustibili, non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.
ARTICOLO 29
Permessi di ricerca e concessioni minerarie1. La Giunta Regionale conferisce i permessi di ricerca e le concessioni minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili applicando, per quanto compatibile, la disciplina dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale).
2. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Giunta Regionale verifica la effettiva rilevanza dell'interesse pubblico rappresentato dalla utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato e all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri materiali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario.
3. Alle domande di permesso, di ricerca e di concessione mineraria deve essere allegato anche un progetto di risistemazione dell'area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale compreso lo smantellamento degli impianti e delle attrezzature con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché il progetto delle eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle di allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di ricerca o coltivazione mineraria.
4. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie sono soggetti a prestazione preventiva di garanzia fideiussoria commisurata all'ammontare complessivo degli interventi descritti al comma 3, come risultanti da perizia di stima allegata alla domanda, che potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per lammontare delle opere realizzate.
5. La Giunta Regionale approva le modalità di formulazione delle domande per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati da alleare alle domande tramite istruzioni tecniche.
6. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie rilasciati anteriormente alla decorrenza delle funzioni regionali di cui all'art. 28 rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti, sempre che non si presentino motivi di decadenza.ARTICOLO 30
Tariffe e canoni1. La Giunta Regionale determina le tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche e collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo Stato.
2. La Giunta Regionale determina altresì i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerari solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato.
3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dell'estensione del territorio interessato e dell'entità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari.
4. Nello stabilire l'importo, la Giunta Regionale tiene anche in considerazione la parte di canone destinato ai Comuni territorialmente competenti. La parte di canone a favore dei comuni è destinata ad interventi infrastrutturali ed opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive e di interesse generale della municipalità.TITOLO VIII
Interventi diversi dall'attività estrattiva
ARTICOLO 31
Estrazioni dai corsi d'acqua1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale regionali l'estrazione di materiali inerti è assolutamente vietata.
2. Viene derogata tale disposizione esclusivamente per interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.ARTICOLO 32
Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a bonifiche agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui, messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di terra in genere consistenti nel semplice trasferimento di materiale all'interno del fondo o dei fondi contigui, ancor che di proprietà diverse, o che diano origine a materiali di risulta da conferire in discarica pubblica o in piazzali di stoccaggio pubblici.
2. Il conferimento, nei piazzali di stoccaggio pubblici, di materiali di risulta, accettati per essere riutilizzati tal quali, è gratuito.
3. I materiali conferiti potranno essere riutilizzati dal Comune, o messia disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.ARTICOLO 33
Stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti1. I materiali inerti non pericolosi derivanti da demolizioni di edifici e manufatti in muratura e calcestruzzo armato, nonché da scavi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche ed opere edilizie, possono essere stoccati per il riciclaggio nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico comunale, all'attività estrattiva o a piazzali di stoccaggio per il riciclaggio.
2. La realizzazione dei piazzali di stoccaggio con impianti di riciclaggio di materiali inerti, è soggetta agli adempimenti previsti dalla vigente normativa edilizia e dalla vigente normativa sui rifiuti.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo, ove sia riferito agli ambiti dei siti di cava, è subordinato alla dimostrazione della compatibilità con l'attività estrattiva e con le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'area interessata e comunque non può avere una durata superiore a quella prevista per l'attività estrattiva.
4. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio di cui al comma 2 dei materiali di scavo non pericolosi accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito.
5. I materiali conferiti in piazzali di stoccaggio pubblici potranno essere riutilizzati dal Comune o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.ARTICOLO 34
Incentivi al riciclaggio dei materiali inerti1. La Regione disciplinerà, dopo l'approvazione della presente legge, un piano di incentivazione per il riciclaggio dei materiali inerti favorendo la creazione di piazzali di stoccaggio, incoraggiando, quando ed ove possibile, il loro utilizzo nelle opere pubbliche di interesse Regionale.
2. Cooperative e società di disoccupati formate per la gestione dei piazzali di stoccaggio di cui al comma 1 art. 33 saranno facilitate nel disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.TITOLO IX
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 35
Norme transitorie sulle autorizzazioni1. Fino all'entrata in vigore della presente Legge le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità all'attuale normativa.
2. Con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione della presente legge, il contributo di cui all'art. 12 commi 3 e 4 si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate.ARTICOLO 36
(Abrogazioni)1. All'entrata in vigore della presente Legge, sono abrogate tutte le leggi, disposizioni e regolamenti regionali esistenti in materia.