Progetto di legge n. 73
INCENTIVI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTRICO, MAGNETICO ED ELETTROMAGNETO

RELAZIONE

La presente proposta di legge nasce dalla necessità ed urgenza di tutelare la salute della popolazione calabrese m una realtà tecnologicamente avanzata che tende in un processo irreversibile verso la globalizzazione delle comunicazioni.

Il mercato delle comunicazioni, inteso nel senso più generale dei termine, è strettamente connesso con quello dell'energia elettrica che insieme costituiscono la base per lo sviluppo strategico ed economico della Regione.

Da ciò la necessità di razionalizzare gli investimenti nel settore al fine di pianificare gli eventuali danni sull'uomo e sull'ambiente.

Con l'art. 1 si disciplinano l'autorizzazione alI'installazione ed alla modifica degli impianti per le teleradiocomunicazioni e le azioni di risanamento degli impianti già esistenti.

Con l'art. 2 si danno alcune definizioni  tecniche necessarie per rendere intelligibile il testo.

Con l'art. 3 si definisce il campo di applicazione della legge costituito da tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, compresi gli elettrodotti, che utilizzano frequenze disciplinate dal DM 28.2.2000.

L'art.4 e l'art.5 attribuiscono le competenze rispettivamente alle Province ed ai Comuni per l'individuazione sul territorio di aree idonee all'ubicazione comune degli impianti, avvalendosi del Corecom e dell'Arpacal.

L'art. 6 e l'art.7 definiscono le modalità di autorizzazione a cui devono essere soggetti gli impianti radioelettrici, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telefonia mobile, indicando i tempi di istruttoria da parte della Regione.

L'art. 8 definisce le modalità per la preparazione da parte dei Comuni e delle Province del Piano Territoriale delle Reti di Teleradiocomunicazioni secondo il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze elaborato dall'Autorità per le garanzie per le comunicazioni di cui alla L.249/97.

L'art. 9 pianifica la localizzazione degli elettrodotti rimandando per gli aspetti tecnici specifici alla normativa nazionale di cui alla Legge Quadro.

L'art. 10 definisce le procedure per realizzare i piani di risanamento per gli elettrodotti che superano i valori limite fissati dalla normativa statale.

L'art. 11 definisce l'adeguamento alla normativa statale degli impianti a radiofrequenza che non rispettano i limiti di esposizione di cui alla normativa statale.

Con l'art. 12 la Regione intende fornire contributi alle emittenti locali per agevolare l'attuazione dei piani di risanamento.

Con l'art 13 la Regione istituisce il catasto regionale di tutte le sorgenti di cui all'art.2 da realizzarsi sia su documento cartaceo che elettronico.

Con l'art. 14, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina statale sul proprio territorio ed in considerazione della specificità dei controlli da effettuarsi e. delle competente riservate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si individua l'ambito  di intervento della Regione distinguendo gli impianti di telecomunicazioni radioelettrici e di radiodiffusione radiofonica: e televisiva dagli elettrodotti.

Con l'art. 15 vengono sanzionate le violazioni alla presente legge.

L'art. 16 detta norme transitorie per l'effettuazione dei controlli fino a quando il Corecom e I'Arpacal non  sono a regime ed una norma finale sul divieto di uso di frequenze non indispensabili per l'illuminazione  delle  aree di servizio.

L'art. 17 istituisce apposito capitolo di bilancio per fornire i contributi di cui all'art. 12.

Art. 1
(Finalità)

            1.  La Regione Calabria, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente da possibili rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con la presente legge, in attuazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di seguito denominata Legge Quadro, disciplina l'autorizzazione al l'installazione ed alla modifica degli impianti per le teleradiocomunicazioni.

            2.  La Regione, ai fini di cui al comma 1, disciplina, inoltre, le azioni di risanamento degli impianti già esistenti, al fine del graduale raggiungimento dei limiti e dei valori previsti dalle norme statali vigenti, assicurando, altresì, che l'esercizio degli impianti, autorizzati ai sensi della presente legge, si svolga nel rispetto degli stessi limiti, valori ed obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale ed internazionale.

            3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori professionalmente esposti per i quali sono fatti salvi gli specifici limiti di cui alla normativa statale vigente ed alle apparecchiature di uso domestico ed individuale.

Art. 2
(Definizioni)

            1.  Agli effetti della presente legge valgono le definizioni di cui all'art. 2 dell'allegato Regolamento.

Art. 3
(Campo di applicazione)

            1.            Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Comitato Regionale per le Comunicazioni, di cui alla L.R. n.2 del 22.01.2001 sono disciplinate con la presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti per teleradiocomunicazioni, con frequenza disciplinata dal D.M. 28.2.2000, nonché gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

Art. 4
(Competenze del Comune)

            1.  AI Comune sono attribuite le seguenti competenze:

                 a)            individua sul territorio le aree degli impianti di teleradiocomunicazioni esistenti e le aree di proprietà comunale da destinare a tale uso, dandone comunicazione alla Provincia per la successiva elaborazione, da parte della Regione, della pianificazione territoriale delle reti di teleradiocomunicazione;

                 b)            esprime parere motivato sulla pianificazione di massima elaborato dalla Regione, inerente il proprio territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, trasmettendo il parere e le eventuali osservazioni alla Provincia;

                 c)            approva, con deliberazione del Consiglio comunale, tutti gli impianti inseriti nella pianificazione definitiva, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della medesima. L'approvazione comprende anche il rilascio, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

            2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Comune si avvale del Corecom-Calabria e dell'ArpaCal.

Art. 5
(Competenze della Provincia)

            1.  Alla Provincia sono attribuite le seguenti competenze:

                 a)            collabora con il Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, di seguito abbreviato in Dipartimento, per l'elaborazione del Piano Territoriale delle Reti di Teleradiocomunicazioni, di seguito abbreviato in Piano;

                 b)            individua sul territorio le aree soggette alla possibile localizzazione comune degli impianti radiofonici e/o televisivi e le aree soggette alla possibile localizzazione comune degli impianti radiomobili;

                 c)            elabora, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, la metodologia per la definizione delle caratteristiche delle singole aree.

            2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Provincia si avvale del Corecom Calabria e dell'ArpaCal.

Art. 6
(Autorizzazione)

            1.  La modifica o lo spostamento degli impianti radioelettrici, degli impianti per l'emittenza radiofonica, televisiva e l'installazione o la modifica degli impianti di telefonia mobile e degli elettrodotti di cui all'art.3 è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal Responsabile del Dipartimento.

            2.  La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto, deve essere indirizzata al Dipartimento e deve essere corredata della documentazione. Da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato Regolamento.

Art. 7
(Istruttoria)

            1.  Per lo svolgimento della funzione autorizzatoria di cui all'art. 6 il Dipartimento si avvale del CORECOM Calabria per gli impianti di telecomunicazioni, gli impianti radioelettrici e gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dell'ARPACAL, per gli elettrodotti e per gli impianti o stazioni non radioelettriche.

            2.  La Regione si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.

Art. 8

(Pianificazione territoriale comuni e province)

            1.  I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, individuano, ai sensi della L.223/90, D.P.R. n. 255 e L.249/97, uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione redigendone il piano di localizzazione in conformità al Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni per gli impianti fissi per la radiodiffusione radiofonica e televisiva, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione se non compatibili con le disposizioni impartite dalla presente legge.

            2.  Per gli impianti fissi di telefonia mobile i Comuni acquisiscono preventivamente i piani tecnici annuali e quinquennali da parte dei gestori di rete per telefonia mobile corredati di tutta la documentazione tecnica di cui al Regolamento.

            3.  I piani comunali o provinciali, a seconda se il territorio interessato ricada nella giurisdizione di più Comuni, devono essere trasmessi al Dipartimento per la relativa approvazione.

            4.  Gli oneri relativi all'eventuale trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.

Art. 9
(Elettrodotti)

            1.  I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nella pianificazione specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici on tensione uguale o superiore a 15.000 Volt e comunque non superiore a 150.000 Volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

            2.  Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di             trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

            3.  Con Regolamento della Regione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art.5 della Legge Quadro sono definiti:

                 a)  i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali ed in relazione alla tensione delle linee e degli impianti elettrici;

                 b)  le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

            4.  Gli strumenti urbanistici devono assicurare, con riferimento agli impianti di cui al comma 1, che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di cui all'art.4 della legge quadro.

Art. 10
(Risanamento elettrodotti)

            1.  In attuazione dell'art. 30 del D.Igs. 31.3.1998, n.112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 V presentano alla Regione, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, i piani di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.

            2.  I piani di risanamento con le priorità d'intervento sono approvati dal Dipartimento, acquisito il parere della Provincia o delle Province interessate, del Comune o dei Comuni interessati nonché dell'Arpacal e del Corecom - Calabria nell'ambito delle rispettive competenze. Gli interventi contenuti nei piani sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili.

Art. 11
(Risanamento impianti a radiofrequenza)

            1.  Gli impianti esistenti per l'emittenza radiofonica e televisiva e di telefonia mobile devono essere autorizzati ai sensi dell'art.5 e adeguati alle norme della presente legge secondo il Regolamento di cui all'art.5 della Legge Quadro. L'adeguamento è realizzato con i Piani di Risanamento, da presentarsi al Dipartimento a cura dei gestori entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali piani prevedono la ricongiunzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui alla normativa statale e l'eventuale delocalizzazione da effettuarsi entro due anni dall'approvazione dei medesimi da parte del Dipartimento.

Art. 12
(Contributi regionali)

            1.  La Regione, al fine di agevolare l'attuazione dei Piani di Risanamento di cui agli articoli precedenti, può concedere un contributo ai gestori degli impianti qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e con esclusivo riferimento alle emittenti locali.

            2.            L'approvazione da parte del Comune di cui all'art.4, comma 12 lett. c) costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.

Art. 13
(Catasto regionale degli impianti)

            1.            Presso il Dipartimento è istituito il Catasto regionale degli impianti di cui all'art. 2 siti sul territorio della Calabria. Del catasto regionale si avvale il Corecom-Calabria e l'ArpaCal per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

            2. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio cartaceo e digitale dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento annesso alla presente legge.

            3.  AI fini della formazione e della gestione del catasto di cui al commi precedenti, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Dipartimento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione redatta e corredata di tutti gli elementi di cui al Regolamento.

            4.  Al fine di ridurre i tempi dei procedimenti con il contenimento dei relativi costi, i Comuni, le Province e la Regione provvedono reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo anche per via telematica.

            5.  Il Dipartimento provvede entro il 31 dicembre di ogni anno a dare pubblicazione del Catasto regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 14
(Vigilanza e controllo)

            1.  AI fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina statale sul proprio territorio, la Regione, fatte salve le competenze attribuite alle Province ed ai Comuni dalla             normativa statale  in materia di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale, vigila sul rispetto del principio di razionalizzazione al fine di minimizzare l'impatto degli impianti radioelettrici, verifica il mantenimento delle caratteristiche radioelettriche dichiarate ed autorizzate ai sensi dell'art. 6 della presente legge nonché accerta il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa nazionale ed internazionale.

            2.  La Regione concorre alle funzioni riservate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso il Corecom di cui al comma precedente, limitatamente agli impianti di telecomunicazioni, agli impianti radioelettrici ed agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

            3.  Per gli elettrodotti, per gli impianti o stazioni non radioelettriche e per quanto non compreso nel comma precedente la Regione esercita le funzioni di cui al comma precedente attraverso l'Arpacal, fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela della salute sul luogo di lavoro.

Art. 15
(Sanzioni)

            1.            Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

                 a)            da lire 50.000.000 a lire 300.000.000, per chiunque installa od esercita un impianto senza le prescrizioni impartite dalla presente legge. Detta sanzione non si applica a coloro che nei limiti previsti dalla presente legge presentano all'organo competente i Piani di risanamento e/o de localizzazione.

                 b)            da lire 20.000.000 a lire 150.000.000, per chiunque modifica un impianto senza avere ottenuto le autorizzazioni della Regione;

                 c)            da lire 10.000.000 a lire 50.000.000, per chiunque non adegua l'impianto nei termini previsti dalla presente legge.

            2.  In caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 il Responsabile del Dipartimento chiederà all'Autorità competente la disattivazione degli impianti da uno a quattro mesi.

Art. 16
(Norma transitoria e finale)

            1. Nelle more dell'entrata a regime del Corecom-Calabria e dell'ArpaCal, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 14, la Regione utilizza le strutture dei Presidi Multizonali di Prevenzione, dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro e le strutture territoriali del Ministero delle Comunicazioni.

            2.  Ai fini della garanzia del servizio agli utenti calabresi ai sensi della L. 223/90 sono vietate le frequenze non indispensabili all'illuminazione dell'area di servizio.

Art. 17
(Norma finanziaria)

            1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi previsti dalla legislazione statale in materia.

            2. Per le finalità di cui al comma precedente viene istituito apposito capitolo del bilancio Regionale.

            3.  Per l'attuazione dell'art. 12 si istituisce apposito capitolo del bilancio Regionale dotato della necessaria disponibilità.

REGOLAMENTO

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Quadro, ha lo scopo dì definire:

a) le norme per concertare con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'individuazione sul territorio calabro dei siti per l'ubicazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva con i connessi impianti di collegamento, degli impianti radioelettrici e di telefonia mobile che dovessero essere necessari da individuare ai fini della razionalizzazione di cui all'art.6 della presente legge "Tutela dall'inquinamento elettrico, magnetico ed elettromagnetico", di seguito denominata Legge;

b) le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni dì competenza per l'installazione,  lo spostamento e l'esercizio degli impianti di cui all'art.6 della Legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) aree sensibili: aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture c/o servizi, nonché dello specifico interesse storicoarchitettonico e paesaggistico ambientale;

b) esposizione: condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

c) limite di esposizione. Valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità della presente legge;

d) impianti o stazioni e sistemi radioelettrici: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari, in una data postazione, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione, radiodiffusione o radioastronomia;

e) impianto per telefonia mobile: stazione radio di terra destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

f) impianto fisso: stazione di terra per la trasmissione di segnali elettromagnetici per radiodiffusione sonora o televisiva;

g) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico o di intensità di potenza mediato su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti;

h) obiettivi di qualità: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici ed i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico utili alla tutela della salute umana, ferma restando la qualità del servizio di cui alle norme tecniche del Comitato Consultivo Internazionale delle Radiocomunicazioni da conseguire usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine della progressiva azione dell'esposizione ai campi medesimi di cui alla Legge Quadro;

i) EIRP: livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.

Art. 3
(Piano Territoriale delle Reti di Teleradiocomunicazioni)

1. Il Piano, di cui all'art. 4 della Legge, stabilisce la disciplina d'uso e le modalità d'intervento per la localizzazione ai fini della razionalizzazione, il trasferimento degli impianti in attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, relativo alla pianificazione di primo e secondo livello. Tale Piano esplica i suoi effetti nelle aree del territorio comunale in cui sono presenti e previste le localizzazioni degli impianti di radiodiffusione televisiva di primo e secondo livello, la cui copertura riguarda l'80 per cento del territorio regionale, nonché la porzione di territorio interessata dalle opere di urbanizzazione primarie e secondarie connesse agli impianti stessi. Il territorio regionale coperto dall'illuminazione è definito, di regola, bacino d'utenza per la radiodiffusione televisiva ai sensi della L.223/90.

2. Il Piano, di cui all'art. 4 della Legge, stabilisce la disciplina d'uso e le modalità d'intervento per la localizzazione ai fini della razionalizzazione, il trasferimento degli impianti in attuazione del piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora in corso di elaborazione a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il territorio provinciale coperto dall'illuminazione è definito, di regola, bacino d'utenza per la radiodiffusione sonora ai sensi della L.223/90.

Art. 4
(Autorizzazione)

1. II titolare, il legale rappresentante, il gestore, il responsabile o l'esercente degli impianti, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 della Legge, deve corredare la domanda della seguente documentazione regolarmente asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestare che nella realizzazione dei singoli impianti previsti nel Piano vengono rispettate le condizioni del presente Regolamento:

a)Relazione generale;

b)Norme di attuazione;

c) Scheda tecnico-progettuale con planimetria dei siti con se. 1: 10.000 e 1: 25.000

d)Scheda tecnico-progettuale con planimetria dei nuovi siti previsti con se. 1: 10.000 e 1:25.000;

e)Scheda tecnica dell'impianto e del tipo d'antenna installata con indicazione dell'altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale abbassamento elettrico o meccanico, diagrammi orizzontali d'irradiazione espressi in dBK con indicazione del valore di campo all'orizzonte ogni dieci gradi su tutto l'angolo giro, diagrammi d'irradiazione verticali, curve di livello di campo elettromagnetico a 40 V/m, 20V/in e 6 V/in distinti per banda di frequenze;

f)  Indicazione se l'irradiazione avviene in n-plexing specificando gli altri utilizzatori;

g)Livello di potenza fornito al sistema radiante con specifica indicazione della distribuzione della stessa sui pannelli o antenne che costituiscono il sistema radiante;

h)Livelli di campo elettromagnetico, distinti per frequenza, previsti o presenti per impianti già installati, nelle aree o nei locali immediatamente vicini agli impianti trasmittenti;

i)   Mappa del territorio circostante l'impianto in scala 1:500 fino ad un raggio di 300 metri dall'impianto;

j)   Indicazione degli edifici adibiti a scuole, ospedali, case dì cura, parchi - giochi, spazi adibiti all'infanzia rientranti entro un raggio di 100 metri dal perimetro esterno dell'area di pertinenza dell'impianto;

l) Documentazione fotografica.

Art. 5
(Autorizzazione all'esercizio)

1. Gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 6 della Legge sono automaticamente autorizzati all'esercizio dopo la relativa installazione che dovrà avvenire entro quindici giorni dal rilascio della medesima. Le stazioni radio base trasportabili sono assimilate alle stazioni fisse e soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6
(Divieto di localizzazione)

1.Le installazioni di impianti di teleradiocomunicazioni sono vietate su edifici:

a) classificati di interesse storico - architettonico e monumentale;

b) a prevalente destinazione residenziale.

2. Le installazioni dì cui al comma 1 sono altresì vietate se non compatibili con il limite di esposizione di cui alla Legge Quadro.

Art. 7
(Impianti installati)

1. Gli impianti radioelettrici, di radiodiffusione sonora e televisiva e di telefonia mobile già installati alla data di entrata in vigore della Legge dovranno uniformarsi entro il tempo massimo di due anni alle prescrizioni ivi impartite secondo questo Regolamento.