Progetto di legge n. 70
RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO AL TEATRO STABILE DI CALABRIA

Art. 1

La Regione riconosce il "Teatro Stabile di Calabria" come struttura idonea a promuovere, ai sensi della lettera O) dell'art 56 dello Statuto della Regione Calabria, la crescita culturale dei cittadini nel campo dell'arte e del teatro.

Art. 2

Il Teatro Stabile di Calabria è un ente di prioritario interesse pubblico, che agisce sull'intero territorio regionale, al fine di diffondere la cultura artistica e teatrale in particolare. L'ente opera nel campo della formazione, della distribuzione, della promozione e della produzione. Il Teatro Stabile di Calabria è stato riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 16.10.2000, in base al D.M. 4 novembre 1999 n° 470, che all'articolo 12 comma 3, vieta espressamente che possa essere ammesso al contributo statale più di un soggetto per regione.

Art. 3

Per il conseguimento del fine sociale, il "Teatro Stabile di Calabria":

a) agisce con le proprie compagnie di prosa;

b) promuove conferenze, studi, rassegne, dibattiti, in Italia e all'estero, sugli aspetti più importanti nei campi della cultura, del teatro e della drammaturgia;

c) promuove per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta la regione corsi gratuiti di avvicinamento al teatro in modo da favorire la progressiva comprensione del linguaggio teatrale; promuove altresì corsi specifici per studenti disabili;

d) organizza annualmente corsi di specializzazione e di perfezionamento per attori e personale dello spettacolo, tenuti da importanti artisti italiani e stranieri specialisti del settore, corsi di regia. e materie artistiche, laboratori di scenografia e di sartoria teatrale, corsi per tecnici e operatori teatrali, finalizzati alla formazione alla specializzazione e infine all'inserimento nel mondo del lavoro di operatori dello spettacolo residenti nella regione Calabria;

e) realizza il "Festival del Mediterraneo" manifestazione teatrale suddivisa in due sezioni:

• la prima dedicata a una rassegna - censimento delle realtà teatrali operanti nella regione;

• la seconda ospita, in tutto il territorio regionale, il meglio del teatro internazionale;

f) promuove le compagnie locali e la. loro produzione, sollecita e favorisce la nascita di altre compagnie, coproduce con esse e finanzia progetti culturali, ne agevola la circuitazione in tutto il territorio regionale e nazionale, crea sinergie con esse e tra esse al fine di rafforzare l'immagine del teatro della regione in Italia e all'estero;

g) organizza, in collaborazione con enti locali pubblici e privati, nei teatri di tutta la regione, stagioni di ospitalità di grande rilevanza artistica, con particolare attenzione per le iniziative teatrali di giovani compagnie e delle realtà regionali, nonché per le grandi compagnie di prosa nazionali e internazionali;

h) tutela, attraverso apposite rassegne e convegni di studio, la tradizione linguistica e dialettale calabrese;

i) pubblica, con la propria casa editrice, opere contemporanee, classiche, saggi critici e studi con particolare attenzione alla cultura calabrese;

j) organizza e promuove, su tutto il territorio regionale, mostre ed esposizioni di artisti operanti in ogni settore delle arti visive;

k) collabora, promovendo corsi comuni, interdisciplinari o propedeutici, con le altre realtà regionali che operano nel campo della formazione;

l) promuove e coordina, ovunque sia possibile, l'insediamento di circoli  culturali denominati "casa delle culture", luoghi di incontro polifunzionali, destinati prevalentemente ai giovani, forniti di caffè letterari, biblioteche, videoteche, postazioni internet, piccolo palcoscenico.

Art. 4

Nel quadro della politica generale per la promozione delle attività culturali e dello spettacolo viene concesso un contributo annuo di Lire 1.500.000.000 a favore della cooperativa "Gitiesse Artisti Riuniti" società di gestione amministrativa del Teatro Stabile di Calabria con sede sociale a Crotone, allo scopo di realizzare e gestire gli interventi di cui al precedente art. 3.

I costi per la realizzazione di almeno due corsi di formazione saranno sostenuti dagli interventi specifici del settore Formazione Professionale che annualmente inserirà nei propri programmi formativi le specializzazioni di cui all'art. 3 della presente legge.

Ai fini della realizzazione del Festival di cui alla lettera e) del precedente articolo 3, i fondi occorrenti saranno stanziati annualmente dall'Assessorato al Turismo Regionale.

Art. 5

L'erogazione dei contributi é subordinata alla modifica dello Statuto della Cooperativa di gestione del Teatro Stabile di Calabria, con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato "Comitato di coordinamento".

Il Comitato di coordinamento sarà formato da un rappresentante nominato dal Consiglio Regionale e da due rappresentanti del Teatro Stabile di Calabria.

Il Comitato di coordinamento si riunirà periodicamente e, comunque, almeno due volte l'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art. 3, di accertare la possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative del settore in altre Regioni e all'estero, di proporre le iniziative da svolgere l'anno successivo.

Relazioni consuntive dell'attività svolta nell'anno appena concluso e relazioni programmatiche dell'attività da svolgere nell'anno in corso verranno trasmesse dal Comitato di coordinamento alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'assegnazione dei contributi pone altresì degli obblighi all'ente, e cioè:

a) impiegare lavoratori dello spettacolo professionisti, con contratti a tempo determinato o indeterminato, per l'effettuazione di tutte le attività del Centro per non meno di 4.000 giornate lavorative all'anno complessive. Rappresenta titolo preferenziale nella valutazione del curriculum, ai fini dell'assunzione, l'aver acquisito le specializzazioni richieste in altre scuole di Teatro esistenti nel territorio regionale;

b) effettuare almeno 50 recite all'anno, direttamente prodotte dal Teatro Stabile, di cui non meno del 60% svolte in Calabria;

c) ospitare nella propria programmazione compagnie professionali per non meno di 30 giornate all'anno;

d) mettere in scena ogni anno almeno un'opera di un autore calabrese.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per l'anno 2001, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7

La presente legge entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.