Progetto di legge n. 67
Istituzione del fascicolo del fabbricato e disposizioni in materia di regolazione dei mercato edilizio

Relazione

Come è noto, i temi della messa in ,sicurezza e della manutenzione programmata del patrimonio edilizio sono questioni rispetto alle quali si registra una crescente attenzione a tutti i livelli, specialmente a seguito delle più recenti tragedie che si sono verificate In alcune città Italiane. La rilevanza del problema ha sollecitato una .serie di iniziative anche a livello di istituzioni centrali tanto è vero che esistono proposte di legge che prevedono l'istituzione del fascicolo del fabbricato. Le diverse caratteristiche del territorio nazionale probabilmente. fanno sì che la problematica venga vissuta in maniera differente da zona a zona e l'importanza che ad essa viene conferita è direttamente proporzionale al livello di rischio geo-ambientale delle singole regioni. Sta di fatto che a tutt'oggi il parlamento nazionale non è riuscito ad emanare una norma sulla importante materia.

La particolare situazione di rischio idrogeologico e sismico della Regione Calabria, documentata anche di recente dalle disastrose alluvioni che hanno colpito la regione, non consente ulteriori ritardi nella istituzione di uno .strumento di verifica e controllo delle condizioni del patrimonio edilizio regionale. Per questo motivo è stato elaborato il testo di legge che ,segue, prendendo a base le proposte elaborate e giacenti a livello nazionale che tengono inoltre conto delle indicazioni formulate dagli ordini professionali e dalle organizzazioni sindacali di categoria. In particolare il testo elaborato dispone che si arrivi, con opportuni meccanismi di gradualità da assumere da parte dei comuni, a dotare i fabbricati di un apposito "fascicolo" sul quale vanno annotate le informazioni relative all'edificio e alle condizioni al contorno di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e fisico-ambientale.

In considerazione della diffusione che il "fascicolo" dovrà assumere è previsto che l'Assessore ai Lavori Pubblici promuova una convenzione regionale con gli ordini professionali per la definizione agevolata dei compensi nonché un accordo tra le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia per definire premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del "fascicolo".

Si prevede infine di istituire un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione per elargire contributi a fondo perduto per affrontare le spese necessarie alla predisposizione del "fascicolo".

Art. 1

(Fascicolo del fabbricato)

1.   E' istituito, relativamente a ciascun fabbricato sul territorio regionale, esistente o di nuova costruzione, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio e alle condizioni dell'ambiente fisico che ne influenzano la stabilità e la sicurezza di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, strutturale e idrogeologica con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali, impiantistiche ed ambientali.

2.   La produzione del fascicoli del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato o a singole parte di esso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

3.   La compilazione del fascicolo è eseguita su base interdisciplinare e vi provvedono congiuntamente un tecnico avente competenza progettuale in relazione alla struttura da esaminare ed un geologo, abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali, sulla base della documentazione tecnico­-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

4.     L'acquisizione preso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo, avviene senza. oneri per la parte interessata.

5.   In occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori sono tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenuti nel fascicolo del fabbricato.

Art. 2

(Messa in sicurezza del patrimonio edilizio)

1.   I comuni individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso la puntuale ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di conservazione, nonché l'attuazione delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.

2.    L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a)     particolari caratteristiche del sottosuolo;

b)     manifesta presenza di abusivismo edilizio;

c)     inclusione tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità c/o pericolosità geologica;

d) presenza di insediamenti definibili come centri storici.

3.   In relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, al fine della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

4.     All'interno delle aree delimitate ai sensi dei comma 1 e 2, i comuni possono graduare l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici tenendo conto anche dei seguenti caratteri:

a)epocadicostruzione;

b)sistemacostruttivo;

c)          rilevanza di interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia che abbiano comportato mutamento nella destinazione d'uso ovvero siano stati oggetto di incremento di volumetria, superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria;

d)  particolare consistenza in termini volumetrici e dimensionali.

5.   Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici ricadenti nel territorio regionale, qualunque ne sia la destinazione funzionale, ad eccezione degli edifici aventi un numero di piani fuori terra non superiore a due. Sono escluse, altresì, dall'ambito di applicazione le costruzioni ad uso artigianale, commerciale o industriale aventi un'altezza non superiore a metri nove.

Art. 3

(Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato)

1.   Per gli edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 il fascicolo del fabbricato è predisposto entro ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione delle aree.

2.   Per gli edifici ricadenti in aree esondabili, a rischio di frana, subsidenti, influenzate dalla dinamica costiera, indiziate di presenza di cavità e per i fabbricati realizzati anteriormente al 1975, il fascicolo del fabbricato è comunque predisposto entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.   Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2, i comuni definiscono altresì, anche con riferimento alla data di ultimazione del fabbricato e ai caratteri di cui al comma 4 dell'art. 2, le modalità di graduazione della predisposizione del fascicolo del fabbricato in modo che l'obbligo dell'adempimento venga esteso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla totalità degli edifici ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

4.   In caso di mancata adozione, da parte di singoli comuni, dei provvedimenti indicati all'art. 2 per ciascun edificio ricadente all'interno dei comuni inadempienti il fascicolo del fabbricato è comunque predisposto entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.4

(Aggiornamenti)

1.   Il fascicolo del fabbricato dovrà essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono ecc.) sul fabbricato e sulle relative pertinenze. L'aggiornamento deve essere completato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.

2.   Oltre agli aggiornamenti di cui al precedente punto 1, i proprietari debbono assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato entro la scadenza del decimo anno dalla data di prima istituzione del fascicolo e così via di seguito.

 

Art. 5

(Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale)

 

1.   I professionisti incaricati all'atto di predisporre il fascicolo del fabbricato e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilasciano, ciascuno per la parte di competenza, una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità alla originaria configurazione del fabbricato, vigente normativa, attestazione relativa all'assenza di variazioni significative degli assetti fisico ambientali originari o comunque tali da dare luogo a rischi o ad incrementi degli stessi nei confronti dell'edificio nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche. L'attestazione deve inoltre riguardare la rispondenza qualitativa dei materiali utilizzati e la certificazione aggiornata degli stessi ai sensi della legge 1086/71;

b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile e all'assetto idrogeomorfologico ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza. Anche nel presente caso deve essere attestata la rispondenza qualitativa dei materiali utilizzati ai sensi della legge 1086/71.

2.     Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a) del comma 1, i professionisti incaricati propongono al proprietario o all'amministratore del condominio, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al fine di potere dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità, sia sotto il profilo statico che funzionale nonché sotto il profilo della qualità dei materiali utilizzati in conformità alla legge 1086/71, dell'edificio o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene l'impiantistica.

3.   Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 1, nonché della relazione di cui al comma 2, dovranno essere trasmesse, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.

Art. 6

(Requisiti professionali dei tecnici incaricati)

1.   I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività professionali derivanti dalla presente legge devono avere una anzianità di iscrizione, nei rispettivi albi professionali, non inferiore ai dieci anni.

Art. 7

(Oneri e contributi)

1.   Gli oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari.

2.   Il rispetto della presente legge costituisce condizione essenziale per l'accesso ai benifici previsti dalle leggi regionali in materia di interventi sui fabbricati e di utilizzazione degli stessi.

3.   La regione concede contributi a fondo perduto ai proprietari dei fabbricati sia per affrontare i costi di predisposizione del fascicolo del fabbricato (onorari professionali) che per i costi necessari per l'effettuazione di specifici controlli specialistici (indagini, prove di laboratorio ecc.) nonché eventuali interventi necessari ed idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.

4.   Le modalità di erogazione di suddetto contributo saranno regolamentate con apposito provvedimento da emanarsi, a cura dell'Assessore ai Lavori Pubblici, entro sessanta giorni dalla data di reale disponibilità delle risorse impegnate.

Art. 8

(Convenzioni regionali)

1.   In considerazione delle particolari finalità sociali della presente legge, l'Assessore ai Lavori Pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli ordini e i collegi dei professionisti abilitati alla redazione del fascicolo del fabbricato al fine di promuovere una convenzione regionale per la definizione agevolata dei relativi compensi.

2.   Con le medesime finalità di cui al comma 1, l'Assessore ai Lavori Pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia al fine di promuovere una convenzione regionale che definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di cui all'art. 1.

Art. 9

(Schema tipo del fascicolo del fabbricato)

1.   Con provvedimento dell'Assessore ai Lavori Pubblici da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

Art. 10

(Norma. finanziaria)

1.   Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 2002 il capitolo ……………. con lo stanziamento di lire …………………… con la seguente denominazione "spese per l'attuazione della legge regionale ……………………".

 

Art. 11

(Controllo)

 

1.   E' demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti indicati negli articoli del presente capo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a …………………… volte l'importo complessivo dell'imposta annuale sulla casa, relativa al fabbricato.

2.   In caso di inadempienza dei proprietari, l'Ente preposto procederà in via sostitutiva all'esecuzione di quanto previsto nella presente legge, addebitando i relativi oneri al soggetto inadempiente.