Progetto di legge n. 65
INCENTIVI PER L'ESODO VOLONTARIO ED ANTICIPATO DAL SERVIZIO DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CALABRIA 

RELAZIONE

La riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente, anche in relazione alla dismissione di quei compiti legati alla gestione, passa attraverso un processo di riqualificazione del personale dipendente della Regione Calabria.

Questo disegno di legge intende incentivare l'esodo volontario del personale per accelerare la riorganizzazione dell'Amministrazione e per consentire un adeguamento complessivo dell'apparato burocratico regionale, tenendo conto delle nuove esigenze e dei nuovi compiti che esso deve affrontare.

L'art. 1 del disegno di legge fissa i principi e le finalità che si intendono perseguire.

L'art. 2 è indirizzato ai dirigenti e ai dipendenti che hanno maturato o maturano il diritto al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2002 ed introduce un incentivo all'esodo volontario.

L'incentivo consiste nella liquidazione di una indennità aggiuntiva "una tantum" del quaranta per cento della retribuzione annua in godimento, per ogni anno o frazione di esso mancante al raggiungimento dei limiti d'età per la cessazione del servizio.

L'indennità "una tantum" non potrà superare; in ogni caso, il tetto massimo delle trentasei mensilità della retribuzione lorda.

L'art. 3 estende le provvidenze ai dipendenti degli Enti strumentali della Regione. Inoltre, con il medesimo articolo, sono esclusi dagli incentivi i dirigenti e i dipendenti che alla data della maturazione del diritto al trattamento di quiescenza mancano meno di due anni al raggiungimento del limite d'età fissati per legge per la cessazione del servizio.

L'art. 4 fissa una norma di divieto ad instaurare rapporti di consulenza, studi e ricerca per i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti strumentali che usufruiscono dei benefici di questa legge.

 

ARTICOLO 1

            1.  La presente legge è finalizzata a favorire il processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione Calabria ed il perseguimento di un'azione programmata mirante alla riqualificazione delle dotazioni organiche ed al raggiungimento dell'efficienza gestionale.

ARTICOLO 2

            1.  Ai dirigenti e ai dipendenti della Regione, che abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2002, e che presentino istanza di cessazione dal servizio entro il 30 settembre 2001, sarà corrisposta un'indennità "una tantum" pari al quaranta per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data d'entrata in vigore della presente legge, compresa eventuale retribuzione di posizione ed esclusa quella di risultato, per ogni anno o frazione di anno mancante al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

            2.  Il computo degli anni e dei mesi utili ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al precedente comma 1 è effettuato a decorrere dalla data del collocamento a riposo. L'importo massimo complessivo dell'indennità non potrà eccedere, in ogni caso, quello corrispondente alle trentasei mensilità della retribuzione lorda di qualifica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

            3.  La cessazione anticipata dei servizio avverrà entro 60 giorni dalla data di maturazione del diritto al collocamento al riposo. L'amministrazione ha facoltà, per eventuali inderogabili esigenze di servizio di scaglionare l'esodo dei dipendenti nei successivi 90 giorni. L'indennità di cui al precedente comma 1 dovrà essere saldata entro i 12 mesi successivi alla cessazione del servizio.

ARTICOLO 3

            1.  Le provvidenze previste dalla presente normativa sono estese, alle medesime condizioni e con medesime modalità, ai dirigenti e ai dipendenti degli enti strumentali della Regione.

            2.            Esse non si applicano ai dirigenti ed ai dipendenti che, alla data di maturazione del diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza, abbiano meno di due anni mancanti al raggiungimento dei limiti d'età fissati per legge per la cessazione del servizio.

            3.  I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva in misura non inferiore al trenta per cento.

ARTICOLO 4

            1.  Ai dirigenti e ai dipendenti della Regione e degli Enti strumentali collocati a riposo e/o che usufruiscono dei benefici di cui alla presente legge, è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di consulenza, studio e ricerca per i cinque anni successivi alla cessazione dal servizio con l'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 5

            1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di apposito articolo nello stato di previsione della spesa che trova copertura finanziaria con la legge annuale di bilancio.