Progetto di legge n. 613
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI N. 8/95 E N. 32/96
RELAZIONE
Il progetto di legge si prefigge lo scopo di sanare le posizioni di alloggi occupati senza titolo ovvero assegnati con un provvedimento provvisorio dì requisizione del Comune; di agevolare la definizione di morosità pregressa in deroga a quanto disposto dall'art. 51 L.R. 32/96; Inoltre in attuazione all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32 è attuato il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in gravi situazioni di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo. Le risorse del Fondo Sociale, potranno essere utilizzate, altresì, dalle stesse Aterp, alla fine di ogni anno, nella misura del 50% sulle somme disponibili, per lavori di manutenzione agli alloggi di proprietà.
Art. 1
La presente legge disciplina le modalità:
1) di sanare le posizioni di alloggi occupati senza titolo ovvero assegnati con un provvedimento provvisorio di requisizione del Comune;
2) di agevolare la definizione di morosità pregressa in deroga a quanto disposto dall'art. 51 L.R. 32/96;
4) di attuare il fondo sociale previsto dalla Legge Regionale 32/96 art. 49.Art. 2
1) Il termine previsto dall'art. 52, 6° comma della Legge Regionale 32/96, per sanare le occupazioni di cui al punto uno dell'art. 1, è fissato al alla data di pubblicazione della presente legge;
2) Le domande per l'applicazione della sanatoria devono pervenire all'Ente gestore entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. La data di presentazione della domanda è comprovata dall'Ufficio protocollo dell'ATERP. Per gli occupanti che entro un anno dalla data di pubblicazione della legge non hanno presentato istanza di regolarizzazione saranno avviate le procedure di legge per il recupero dell'alloggio;
3) L'art. 1 comma 1° della Legge Regionale n. 8/96 è così modificato: Gli Enti gestori procedono, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda alla regolarizzazione, con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi al possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4) L'art. 2 lettera a) della Legge Regionale n. 8/95 è così modificato: Al recupero da parte dell'Ente gestore dei canoni di locazione arretrati e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione, calcolati ai sensi dell'art. 35 Legge Regionale 32/96, previo presentazione da parte degli occupanti di autocertificazioni del reddito di tutti i soggetti che occupano l'alloggio. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati così come previsto dall'art. 52 Legge Regionale n. 32/96, 7° comma, senza interessi.Art. 3
1) In deroga a quanto disposto dall'art. 51 della Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32, gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o gestiti dalle ATERP provinciali che, alla data del 31 dicembre 2004, siano morosi nel pagamento dei canoni di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando in unica soluzione, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le somme dovute per il periodo 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2004 senza il pagamento di interessi legali o di mora;
b) le somme dovute per il periodo precedente al 1° gennaio 1997, al netto degli interessi legali o di mora, rapportando la misura del canone alla sola quota da riversare nella contabilità speciale.
2) Gli assegnatari possono presentare all'Ente Gestore, nel termine di mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di pagamento dilazionato, senza maggiorazione di interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. Non potrà essere autorizzata una dilazione superiore a n. 36 rate mensili per gli importi fino a Euro 2000,00 e a n. 60 rate mensili per gli importi superiori a Euro 2000,00;
3) Gli assegnatari che abbiano già in corso il pagamento rateizzato del debito per canoni arretrati, beneficiano, anche con effetto retroattivo, su domanda, delle agevolazioni di cui al presente articolo, previa ridefinizione , da parte delle Aterp, degli importi dovuti;
4) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, gli assegnatari decadranno dalle agevolazioni ottenute le ATERP procederanno, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32, alla risoluzione del contratto e alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.Art. 4
1) In deroga a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 legge regionale 25 novembre 1996 n. 32, l'assegnatario che sia stato collocato, ai fini della determinazione del canone di locazione dell'alloggio, nella fascia di reddito di cui al 1° comma, lettera C, dell'art. 35 legge regionale n. 32 del 1996, per non aver prodotto la documentazione richiesta a dimostrazione del reddito del suo nucleo familiare, può inoltrare all'ATERP, nel termine di mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge, domanda per la rideterminazione, con effetto retroattivo, del canone di locazione del proprio alloggio in relazione all'effettivo reddito complessivo del proprio nucleo familiare.
2) Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri l'ammontare del reddito percepito dal nucleo familiare in ciascun anno a decorrere dalla data di occupazione.
3) In caso di accoglimento della domanda si procederà, a cura dell'ATERP, alla rideterminazione del canone di locazione, con effetto retroattivo, e, sulla base del nuovo canone, saranno ridefiniti gli eventuali importi eventualmente dovuti per morosità.Art. 5
(Attuazione del fondo sociale)1) In attuazione all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32 è attuato il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in gravi situazioni di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.
2) La Giunta Regionale nei bilanci annuali a partire dall'anno 2005, prevederà la voce Fondo Sociale Regionale per pagamenti canoni e servizi di alloggi ERP. Il Fondo ai sensi della legge regionale 32/96 è alimentato da:
a) contributo regionale;
b) contributo Aterp;
c) contributo dei comuni sul cui territorio sono presenti alloggi ERP.
3) Il contributo regionale è determinato nella misura di Euro 15,00 all'anno per ogni alloggio ERP esistente sul territorio della Regione Calabria la cui spesa totale è da imputare con capitolo specifico sul PEG del Settore Lavori Pubblici della stessa Regione Calabria.
4) Il contributo Aterp resta determinato per ogni Aterp provinciale nella misura di Euro 15,00 all'anno per ogni alloggio di proprietà o gestito (e deve provenire dalla gestione non avente destinazione abitativa).
5) Il contributo comunale è determinato in Euro 50,00 all'anno per ogni alloggio di proprietà dell'Aterp e ricadente nel territorio comunale.
6) I contribuiti delle Aterp e dei Comuni così determinati devono essere corrisposti e versati alla Regione Calabria a rimpinguare il capitolo denominato Fondo Sociale nel PEG dei LL.PP. entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
7) L'accesso al Fondo Sociale è consentito agli assegnatari di cui alle lettere a) e b) art. 50 della legge regionale 32/96.
8) Le risorse del fondo sociale, così costituito, devono essere ripartite in quote proporzionali, al numero degli alloggi ERP esistenti sul territorio, per ogni provincia.
9) Le risorse del Fondo Sociale, potranno essere utilizzate, altresì, dalle stesse Aterp, alla fine di ogni anno, nella misura del 50% sulle somme disponibili, per lavori di manutenzione agli alloggi di proprietà.