Progetto di legge n. 611

COSTITUZIONE CONSORZIO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA PRODOTTO E LAVORATO IN CALABRIA

RELAZIONE

 "ITALICO"
Olio extravergine della Calabria

Premessa. La coltivazione dell'olivo in Calabria è antichissima ed è basata principalmente su alcune varietà autoctone - Dolce di Rossano, Grossa di Gerace, Carolea, Cassanese, Ottobratica e Sinopolese. La superficie totale è di 181.087 ettari con una produzione di olio (2000) di 1.660.559 quintali, pari al 21,2% di quella nazionale, di cui solo il 5% è commercializzato in bottiglia. I frantoi attivi sono 1303. Attualmente sono due le Dop riconosciute: il "Lametia" e il `Brutio"; altri riconoscimenti richiesti alla Comunità Europea: "Geracese della Locride", "Conca degli Ulivi", "Basso Ionio Reggino Grecanico", "Alto Crotonese".
Se il punto di forza è rappresentato dalla particolare vocazione della Regione Calabria alla olivicoltura e- alla qualità riconosciuta dell'olio calabrese, attestata da esperti e riconosciuta nei diversi Concorsi olivicoli, il basso rapporto tra produzione lorda vendibile e olio imbottigliato - circa 90.000 quintali - è il punto di debolezza della filiera che fa della Calabria un serbatoio del mercato italiano, ma porta il possibile valore aggiunto fuori dai confini regionali e dalle tasche dei produttori locali. Il problema è in realtà più complesso, riguarda la filiera in quanto tale, il mercato (il dominio degli industriali) e la distribuzione, la cultura in generale dell'olio che è percepito dal consumatore, ancora, solo come un condimento. Tuttavia, seppur lentamente, i tempi stanno maturando e le opportunità crescono, la Regione Calabria può aver un ruolo determinante.
Descrizione del progetto. L'organizzazione di un sistema imprenditoriale, commerciale e promozionale per l'olio extravergine della Calabria e la creazione di un marchio di qualità per dare una garanzia sulla provenienza e rintracciabilità del prodotto.
Obiettivi del progetto. Il rafforzamento della filiera dell'olio della Regione con il raddoppio, in tre anni, dell'attuale quota di olio extravergine imbottigliato, con una diffusione mirata sui mercati locali, nazionali ed esteri, in grado di accrescerne l'immagine e la notorietà.
Le azioni.
1. E' necessario inizialmente creare un marchio, di proprietà della Regione Calabria, "ITALICO-OLIO EXTRAVERGINE DELLA CALABRIA", registrato e sottoposto ad un disciplinare semplice che ne stabilisca gli standard di qualità minimi. Ad esempio: la cultivar, la resa per ettaro, il periodo di raccolta, la spremitura, ecc. ed un panel test che ne stabilisca la corrispondenza ai requisiti previsti.
2. Contemporaneamente la Regione si fa promotrice della costituzione di un Consorzio, pubblico privato, tra produttori, frantoi e la Regione stessa che vi apporta, oltre la quota parte di capitale anche il marchio in uso esclusivo. Il Consorzio diventa l'impresa che procede agli investimenti e dotazioni necessari all'avvio del progetto e del piano d'impresa, e cioè: l'individuazione della sede, lo stabilimento di deposito ed imbottigliamento delle partite selezionate, le risorse umane, la strategia di marketing e la selezione dei mercati.
Ruolo della Regione Calabria. Una politica di valorizzazione della qualità e di sostegno della filiera rientra a pieno titolo nelle competenze regionali; mentre il coinvolgimento della Regione nel soggetto imprenditoriale da costituire rappresenta un punto di forza iniziale, come guida dei processi che si intendono avviare, che può assumere nel tempo, ad iniziativa consolidata, una rilevanza minore.

Art. 1

La Regione Calabria, con la presente legge, si propone l'organizzazione di un sistema imprenditoriale, commerciale e promozionale per l'olio extravergine di olive prodotte e lavorate in Calabria e la creazione di un marchio di qualità per dare una garanzia sulla provenienza e rintracciabilità del prodotto, attraverso una politica di valorizzazione della qualità e di sostegno alla filiera e il coinvolgimento diretto della stessa Regione nel soggetta imprenditoriale che rappresenta un punto di forza iniziale, come guida dei processi da avviare e che può assumere nel tempo, ad iniziativa consolidata, una rilevanza minore.

Art. 2

1. La Regione Calabria si fa promotrice della costituzione di un Consorzio, pubblico privato, tra produttori, frantoi e la stessa Regione che vi apporta oltre la quota parte di capitale pari al 50%, anche il marchio in uso esclusivo e la disponibilità di immobili di proprietà idonei per lo svolgimento delle attività, sede e stabilimento di deposito, imbottigliamento e commercializzazione delle partite di olio extravergine di oliva selezionate.
2. Il Consorzio sarà costituito entro 120 giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge.
3. Il Consorzio è l'impresa che procede agli investimenti e dotazioni necessari all'avvio del progetto e del piano di commercializzazione, e cioè: la razionalizzazione delle risorse umane, la strategia di marketing e la selezione dei mercati.
4. Lo statuto del Consorzio deve prevedere l'esclusività degli scopi come specificati negli Artt. 1 e 2.

Art. 3

Il Consorzio, dopo costituito, elabora un piano di commercializzazione dell'olio extravergine di olive prodotte e lavorate in Calabria, consistente in un documento programmatico che comprende almeno l'analisi:
- della situazione attuale e delle prospettive dei segmenti della produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e consumo dell'olio extravergine di oliva;
- dell'importanza sociale ed economica del settore nell'ambito dell'economia agricola regionale, nazionale ed internazionale;
- delle caratteristiche socio-economiche, territoriali ed ambientali del settore con evidenziazione dei punti di forza e di debolezza;
- della situazione attuale e delle prospettive delle diverse forme di coordinamento e/o integrazione tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione ed altri soggetti operanti nella filiera produttiva.
Il piano di commercializzazione viene approvato dalla Giunta Regionale, ha durata quinquennale e rappresenta anche un documento utile ai fini della predisposizione di strumenti di programmazione negoziata e deve pertanto evidenziare gli impegni da richiedere alle Istituzioni e alle parti sociali.

Art. 4
Disposizioni Finanziarie

Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro  ………………. da iscrivere nell'U.P.B. ……………….