Progetto di legge n. 608

NUOVE NORME PER LA PROGRAMMAZIONE, LA RAZIONALIZZAZIONE E LIBERALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

RELAZIONE

La Presidenza della Giunta Regionale presenta questo Disegno di Legge, per affrontare il delicato tema della programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in Calabria.

Il quadro legislativo nazionale

L'esigenza di procedere a questo adempimento nasce dal processo generale di razionalizzazione ed ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti in Italia, avviato nel 1998 con il Decreto Legislativo, 11 febbraio 1998 n. 32, che detta norme per la riduzione dei punti vendita dei carburanti.
Il citato D. Lgs. prevede la riduzione di settemila impianti di distribuzione carburanti, dagli allora ventisettemila, e prevede una forte innovazione ed ammodernamento della rete, tale da renderla più evoluta verso gli standard europei, con l'integrazione delle attività Oil, con il così detto Non Oil, ovvero le attività commerciali e di ristoro già presenti nella rete autostradale italiana e solo in minima parte in quella ordinaria.
Tale processo di razionalizzazione, incentrato fondamentalmente sulle­ iniziative dei Comuni è stato realizzato solo in minima parte, tanto è che successivamente il Governo ha proceduto con propri atti e leggi approvate dal Parlamento, a rivedere l'impianto e le procedure, precedentemente imperniato sul ruolo delle amministrazioni Comunali.
Tali nuove norme legislative, volte a completare la razionalizzazione della rete, hanno individuato nelle Regioni il cardine politico ed amministrativo per la nuova fase di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
Al Decreto Legislativo 32/1998, sono seguiti il D. Lgs. 346 dell'8 settembre 1999, recante modifiche al D. Lgs. 37 98 la Legge 28 dicembre 1999 n. 496 di conversione, con modifiche dei Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 383, avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia di accisa sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore".
Il quadro legislativo nazionale di settore è ancora integrato dall'art. 19 delle Legge 5 marzo 2001. n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", che detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ed è completato con il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 31 ottobre 2002 che contiene le "Linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".
Occorre inoltre ricordare che la materia della distribuzione dei carburanti è considerata a tutti gli effetti attività commerciale, pur avendo un profilo di servizio pubblico o di pubblica utilità, ed è stata trasferita alla competenza primaria delle Regioni con la riforma del Titolo V della Costituzione.
Tale inquadramento attribuisce alla Regione la potestà legislativa e normativa primaria che soggiace solo alle norme di indirizzo generale dello Stato.
Questo quadro di principio Costituzionale nuovo e la considerevole produzione legislativa avvenuta nel corso degli anni, frutto di un intenso rapporto fra il Governo, il Parlamento e le Parti sociali interessate, permette alla nostra Regione di legiferare in materia in assoluta autonomia ai fini del riassetto e dell'innovazione delle rete distributiva dei carburanti.
Le linee evolutive delle norme nazionali e che si intende confermare nell'impianto legislativo regionale, hanno determinato:
- la estensione ai punti vendita carburanti la possibilità di poter porre in vendita i tradizionali prodotti del commercio al dettagli, alimentare e non alimentare, dai quali erano precedentemente esclusi in forza della legge di riforma del commercio, ex decreto legislativo 114 del 31 marzo 1991 così detto “Bersani";
- la possibilità di dotare i p.v., ove le condizioni strutturali ed igienico sanitarie lo permettano, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la liberalizzazione delle autorizzazioni all'esercizio della rivendita dei carburanti dal 1 luglio 2000, precedentemente convertita da concessione ad autorizzazione (D.Lgs. 31/1998);
- l'attribuzione alle Regioni delle fondamentali competenze in materia di programmazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, solo in osservanza dei principi dell'ordinamento Statale;
- la individuazione delle norme di incompatibilità territoriale degli impianti, al fine di procedere alla loro dismissione, con il trasferimento e/o concentrazione;
- la definizione da parte delle Regioni di bacini di utenza, distanze minime e criteri di installazione di nuovi impianti, al fine di organizzare il servizio di distribuzione dei carburanti in modo equilibrato nel territorio

Le motivazioni della razionalizzazione.

Si tratta di un processo che ha avuto motivazione anche dalle forte variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi da autotrazione, avvenuta nell'ultimo quadriennio a seguito delle crisi internazionali, dell'andamento delle quotazioni del dollaro US e dalle variazioni delle quote produttive dei Paesi produttori di greggio.
La media dei prezzi italiani, rispetto la media dei prezzi europei (UE) colloca i prezzi dei carburanti del nostro Paese nella parte alta della graduatoria europea, con un differenziale di prezzo più consistente rispetto la media UE.
Partendo da questa condizione il più recente DM 31 ottobre 2001, pone come obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti di "Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza."

L'attività delle Regioni dal 30 Novembre 2004

Successivamente al DM 31 ottobre 2001, ultimo provvedimento legislativo in materia, alcune Regioni hanno fino ad ora provveduto ad emanare norme in materia:
- Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana Marche, Lazio, Umbria, Basilicata, Veneto.
Altre Regioni hanno solo predisposto ipotesi normative non ancora approvate ed esecutive, altre ancora nulla hanno provveduto a fare.

La distribuzione dei carburanti in Calabria e le norme regionali

Considerando il 1998 l'anno di avvio della razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva di carburanti, rispetto a tale data occorre valutare l'andamento delle rete distributiva nella regione Calabria.
La Regione conta al 30.11.2004 n. 786 impianti così suddivisi:

- Catanzaro

196;

- Cosenza

250;

- Crotone

59;

- Reggio Calabria

222;

- Vibo Valentia

59.

Dal 1998 in poi sono stati autorizzati ben 150 nuovi impianti, con un processo di concentrazione nei Comuni medio grandi.
Nel periodo 1998 novembre 2004 vi è stato un saldo attivo nel numero degli impianti di 88 unità, contrariamente al processo di razionalizzazione della rete distributiva che in Italia è stata ridotta di tre mila unità, pari al 12% circa del totale degli impianti.
L'attività di monitoraggio degli impianti da parte delle Amministrazioni Comunali, per verificarne lo stata di incompatibilità è stata ridottissima, sopperita con la nomina dei commissari ad Acta, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale dell' 8 luglio 2002 n. 579.
Occorre rilevare che l'impianto legislativo regionale verte fondamentalmente sulla delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 584 dell'8 marzo 1995 avente per oggetto "Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per uso autotrazione" e su diverse delibere della Giunta regionale, approvate successivamente.

I contenuti del Disegno di Legge

L'art. 1 contiene l'oggetto e le finalità della Legge, riprende l'ordinamento nazionale e le sue finalità ed indica gli obiettivi e gli scopi della Legge, nonché i suoi aspetti principali.
L'art. 2 detta le norme generali per l'esercizio della attività di distribuzione dei carburanti, con la indicazione della proceduta atta a svolgerla.
Detto articolo norma anche i procedimenti di sospensiva delle attività ed il loro trasferimento.
L'art. 3 norma la importante attività per l'esercizio della distribuzione dei carburanti nella rete autostradale che è divenuta di competenza Regionale. La norma prevede che la Regioni eserciti la competenza di tale attività, al fine di garantire l'unitario esercizio a livello regionale.
L'art. 4 prevede che la Regione si doti un proprio "Piano di programmazione e razionalizzazione della rete", che definisca gli indirizzi programmatici per migliorare l'efficienza della rete.
L'art. 5 istituisce la Commissione consuntiva regionale dei carburanti che coadiuva l'Amministrazione nell'analisi della rete e formula proposte in ordine alla razionalizzazione ed ammodernamento della rete.
Gli art. 6 e 7 definiscono gli ambiti di competenza della Regione e le funzioni amministrative dei Comuni.
Gli art. 8 e 9 dettano norme sulla applicazione della disciplina urbanistica e definisce le norme per la determinazione della incompatibilità territoriale.
Gli art. 10, 11, 12 stabiliscono le procedure ed i tempi per la verifica degli impianti esistenti ai fini della incompatibilità; i tempi e le norme per i programmi di adeguamento degli impianti incompatibili, nonché le condizioni delle eventuali deroghe.
L'art. 13 detta norme sulla vendita dei prodotti non petroliferi, ovvero quelli del commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
L'art. 14 prevede le norme per gli impianti per i natanti.
L'art. 15 regola le attività degli impianti ad uso privato per autotrazione ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o dell'amministrazione pubblica. Anche per questi impianti si applicano le condizioni e la disciplina degli impianti stradali.
L'art. 16 prevede le norme per il collaudo degli impianti con la istituzione di apposita commissione, di cui fa parte anche la struttura regionale competente. La norma prevede anche i limitati casi nei quali occorre provvedere al collaudo.
L'art. 17 indica i dispositivi sulla vigilanza e sui controlli degli impianti, che viene esercitata dal Comuni, con la noi ma di salvaguardia a favore della Regione in caso di violazioni o inottemperanza.
L'art. 18 indica le norme sul regime sanzionatorio, prevedendo tutti i casi d violazione con i relativi importi di sanzione amministrativa
L'art. 19 indica gli indirizzi fondamentali che informeranno il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, che dovrà prevedere la suddivisione del territorio regionale in bacini d'utenza, nei quali stabilire le caratteristiche deficitarie od eccedentarie della rete distributiva.
L'articolo prevede inoltre la classificazione della tipologie d'impianto, le caratteristiche, le superfici e le distanze minime.


Articolo 1
(Oggetto e finalità)

            1.  La presente legge disciplina, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, e con gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, del DM 31 ottobre 2001, l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, sia ad uso pubblico che ad uso privato, nel conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al successivo comma 2.
            2.  La presente legge promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all'utenza, secondo i seguenti principi:
                 a) miglioramento della qualità del servizio agli utenti ed ai veicoli;
                 b) aumento del livello di erogato medio della rete di distribuzione dei carburanti;
                 c)  allineamento tendenziale progressivo ai parametri di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (1);
              d) razionalizzazione dell'assetto della rete anche attraverso una distribuzione omogenea dei prodotti sul territorio, evitando fenomeni di eccessiva concentrazione dell'offerta e di contemporaneo depauperamento e/o azzeramento del servizio di distribuzione carburanti nelle aree marginali;
                 e) miglioramento delle condizioni di compatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti,
di seguito denominati «impianti», sul territorio;
                 f)  eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, rechino pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale;
              g) chiusura degli impianti che costituiscano intralcio al traffico o pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale;
              h) incentivazione dell'uso di prodotti a basso impatto ambientale, dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile.

(1) Il testo dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgsv. 3211998, è il seguente: "Se al termine del periodo di cui al comma 2 [ termine per l'attuazione dei programmi di chiusura, smantellamento od adeguamento degli impianti incompatibili ] si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (11), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media."

 Articolo 2
(Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti nella
rete ordinaria)

            1.  L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al successivo articolo 4.
          2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.
          3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.
In tal senso i progetti di costruzione o di modifica degli impianti sono subordinati al rilascio del parere di conformità da parte del Comando provinciale del Vigili del Fuoco competente per territorio da richiedere secondo le procedure di cui all'art. 2, producendo la documentazione di cui al D.M. del 4 maggio 1998. A lavori ultimati dovrà essere richiesto il Certificato Prevenzione Incendi secondo le modalità di cui all'art. 3 che potrà essere rilasciato solo a seguito del collaudo dell'impianto da parte della Commissione prevista all'art. 16, comma 1.
            4.  Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai precedenti commi 2 e 3 e dal Piano di cui all'articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.
          5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.
            6.  Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune medesimo.
            7.  Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il Comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie, fermo restando che il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda.
            8.  In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
            9.  I soggetti titolari di autorizzazione di impianti in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligata, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, comma 6.
         10.   Le verifiche sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.
         11.   L'attività dell'impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al Comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.
         12.   Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso Comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l'incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'articolo 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 10.
         13.   Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.
         14.   L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

Articolo 3
(Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività
di distribuzione carburanti nella
rete autostradale)

            1.  Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto le domande di rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché le domande relative al rinnovo e al trasferimento della titolarità devono essere presentate alla Regione.
          2. La concessione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici.
          3. La concessione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 37/1998, e successive modifiche e integrazioni.
            4.  La concessione ha una durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

Articolo 4
(Programmazione e razionalizzazione della rete regionale
di distribuzione dei carburanti)

          1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato «Piano», in armonia con gli indirizzi previsti dal DM 31 ottobre 2001.

            2.  Il Piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato.

          3. Il Piano si prefigge il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell'utenza, nonché la riduzione dei costi della distribuzione e l'aumento della produttività del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani.

            4.  Il Piano è predisposto dalla Giunta Regionale nel rispetto degli indirizzi generali previsti dal successivo articolo 19, sentita, in sede consultiva, la Commissione di cui al successivo articolo 5.
            5.  Il Piano prevede le modalità di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla rete distributiva dei carburanti.
          6. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consultiva Regionale e le categorie economiche e sociali interessate.
            7.  Il Piano ha validità quadriennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali o regionali in materia.
            8.  Per gli impianti esistenti non provvisti di gasolio da autotrazione ed apparecchiature self service pre pay, e post pay vale la direttiva contenuta nella delibera della Giunta regionale n.837 del 15 Novembre 2004 , adottata ai sensi dell'art.31 ter comma 6,della legge regionale 2 Maggio 2001,n.7, presentando richiesta ai comuni, sono autorizzati a dotarsi del gasolio e delle attrezzature self service pre pay, e post pay come modifica dell'impianto e non come potenziamento, in ottemperanza alla Legge 496/1999 ed il DM 31 ottobre 2001.
            9.  Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano permane la validità di quello antecedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n. 584, e successive integrazioni e modifiche, ovvero aggiornato ai sensi dell'art.31 ter, della legge regionale 2 maggio 2001 nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale 7 giugno 2000, n. 310 , 314,della legge regionale n.8 del 26 Giugno 2003, art.27 e della delibera della Giunta Regionale 837 del 15 Novembre 2004 esclusivamente per quanto non in contrasto con la presente legge ed in particolare con quanto previsto al successivo articolo 19, salvo quando disposto dalla presente Legge.

Articolo 5
(Commissione consultiva regionale)

             1.  E istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti.
            2.  La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
                 a) dall'Assessore competente o suo sostituto, che la presiede;
                 b) dai Direttori delle strutture regionali motivatamente designati dalla Giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati;
                 c)  da un rappresentante designato a livello regionale dall'Unione Province Italiane (UPI) o un suo delegato;
                 d) da un rappresentante designato a livello regionale dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) o un suo delegato;
                 e) da un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o un suo delegato;
                 f)  da un rappresentante designato dall'Automobile club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato;
                 g) da un rappresentante degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) o suo delegato;
                 h) da un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato;
                 i)   da un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato;
                 j)   da un rappresentante designato dall'Unione petrolifera (UP) o un suo delegato;
                 k)  da un rappresentante designato dall'Assopetroli o un suo delegato;
                 l)   da un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;
               m)  da un rappresentante designato dal Consorzio Ecogas o suo delegato;
                 n) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Calabria o un suo delegato;
              o) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti maggiormente rappresentative della Regione o un loro delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato;
                 p) dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria o suo delegato.
            3.  Funge da segretario della Commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.
          4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
            5.  La Commissione è insediata entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica quattro anni.

Articolo 6
(Funzioni amministrative della regione)

            1.  La Regione esercita le seguenti funzioni:
                 a) cura la predisposizione del Piano;
                 b) effettua annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete; per tale finalità i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire, secondo quanto previsto dal Piano di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7
(Funzioni amministrative dei comuni)

            1.  Spetta ai Comuni il rilascio delle:
                 a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori stradali di carburante per uso commerciale;
                 b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
              c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di unità da diporto;
                 d) autorizzazioni al potenziamento degli impianti pubblici stradali ed autostradali, ad uso privato e per unità da diporto;
                 e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali ed autostradali;
                 f)  attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete
ordinaria.
            2.  Ai Comuni compete inoltre:
                 a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarità della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 8;
                 b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti che non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel Piano;
                 c)  ricevere
la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 11;
                 d) verificare la legittimità delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
                 e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori relativamente agli impianti di propria competenza;
                 f)  identificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio;
                 g) trasmettere al Servizio della programmazione energetica della Regione, contemporaneamente
al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti.
          3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, della presente legge e del Piano di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8
(Disciplina urbanistica)

            1.  Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A, ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
          2. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

Articolo 9
(Incompatibilità territoriale)

            1.  Oltre a quanto previsto ai sensi del successivo articolo 10, comma 1, è considerato incompatibile l'impianto che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:
                 a) sia situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
                 b) sia localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci ad Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
                 c)  sia localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
              d) sia privo di sede propria o la larghezza della strada sia inferiore a metri 3 e il rifornimento al veicolo o all'impianto avvenga sulla sede stradale;
              e) sia localizzato a distanza non regolamentare da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non sia possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione delle intersezioni e degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune.

Articolo 10
(Verifiche degli impianti esistenti da parte dei comuni)

            1.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui al precedente articolo 4, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

          2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

            3.  Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvede in via sostitutiva la Regione entro il termine di novanta giorni.

          4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.
          5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.
            6.  Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
          7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata salvo successivi accertamenti da parte del competente settore della Regione.

Articolo 11
(Programmi di adeguamento o di chiusura degli impianti
incompatibili con il
territorio)

            1.  Il titolare di una o più autorizzazioni all'esercizio di impianti in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale, ovvero ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità territoriale previste dalla presente legge e dal Piano di cui al precedente articolo 4, può presentare al Comune, alla Regione e al Ministero per le attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa qualora possibile, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro i successivi diciotto mesi, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente.
            2.  Il titolare di autorizzazione di impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, presenta entro sessanta giorni dal ricevimento della risultanza di tale verifica un programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento alla vigente normativa articolato secondo la previsione di cui al comma 1.
            3.  Il Comune verifica l'adeguatezza del programma entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
            4.  Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni.
            5.  Il Comune verifica il rispetto del programma alla scadenza di ogni fase temporale.
          6. Il mancato invio del programma nel termine previsto dal comma 2, l'inadeguatezza del programma verificata ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, e la mancata esecuzione del programma di cui al comma 1 ovvero 2 secondo le modalità e le scadenze di cui al comma 1, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione di tutte le attrezzature e/o impianti situati sopra e sotto il suolo, da eseguirsi nel termine di sessanta giorni; in caso di inottemperanza il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
            7.  Le operazioni di rilocalizzazione o riposizionamento di impianti effettuate a seguito di verifiche di incompatibilità e quelle di concentrazione, intese come rinuncia all'autorizzazione di uno o più impianti installati e funzionanti e riutilizzo della stessa per il potenziamento di un impianto o la realizzazione di un nuovo su una nuova area, hanno carattere di priorità rispetto alle nuove richieste di installazione.

Articolo 12
(Deroga all'obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili
con il territorio)

          1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 10, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto confoime alla normativa vigente.

Articolo 13
(Vendita di prodotti non petroliferi)

            1.  Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, ovvero i soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, hanno titolo ad attivare l'esercizio dell'attività di vendita di tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, nei limiti di superficie massima di vendita degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo 114/1998, e conformemente alle prescrizioni del Piano di cui al precedente articolo 4.

            2.  La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
          3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
            4.  E' consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, in deroga ai contingenti numerici dei singoli piani di settore comunali.

            5.  I Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991, dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 20 marzo 2001, n. 57, e dalle disposizioni del Piano di cui al precedente articolo 4.

Articolo 14
(Impianti per unità da diporto)

            1.  Sono considerati impianti per unità da diporto quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia alle unità da diporto che ai veicoli si considerano impianti stradali.

            2.  La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.

          3. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione per unità da diporto è soggetta all'autorizzazione del Comune ed è subordinata alle verifiche di conformità alle prescrizioni fiscali nonché a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

          4. Trova applicazione il precedente articolo 2, commi da 3 a 8 e 11, fermo restando che la perizia giurata di cui all'articolo 2, comma 4, attesta il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonché quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; inoltre trova applicazione il comma 14 del medesimo articolo 2.

            5.  Trova applicazione il precedente articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e all'incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

          6. Trova altresì applicazione l'articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

Articolo 15
(Impianti ad uso privato)

          1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione.
            2.  L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali.
            3.  Trova applicazione l'articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e alla incompatibilità con la tutela dell'ambiente.
            4.  Trova altresì applicazione l'articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.
            5.  Non sono considerati impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche tecniche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76.

Articolo 16
(Collaudo degli impianti)

            1.  Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al comune competente per territorio, da una commissione costituita dal rappresentante della Regione che la presiede, da un rappresentante dell'ufficio tecnico di finanza (UTF), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'ente gestore della strada e da un funzionario comunale, che svolge anche funzioni di segretario.

            2.  Il comune, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, chiede la convocazione della commissione di collaudo in accordo con la Regione, che provvede entro i trenta giorni successivi. La commissione di collaudo ha validità se completa in tutta la sua composizione.

            3.  Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150.00 oltre alle spese di viaggio, a carico della ditta richiedente, il cui importo è stabilito dal Piano di cui al precedente articolo 4; la ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, esegue il versamento complessivo dovuto al comune, il quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi ai membri della commissione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo.

            4.  Il collaudo non è obbligatorio, purché il titolare dell'autorizzazione provveda a comunicarlo alla competente direzione Regionale ed al Comune di competenza entro 30 giorni dalla esecuzione delle opere ed inviando apposita autocertificazione, anche per le seguenti modifiche:
                 a) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
                 b) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi.
            5.  Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere al Comune, al comando provinciale dei vigili del fuoco e all'UTF.

Articolo 17
(Vigilanza e controllo)

            1.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di carburanti; i titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, ovvero delle concessioni di cui all'articolo 3, sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
          2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dal Piano di cui al precedente articolo 4, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.
          3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Articolo 18
(Regime sanzionatorio)

            1.  Sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 le seguenti violazioni:
                 a) mantenimento in esercizio di un impianto senza autorizzazione;
                 b) modificazione
dell'impianto o modificazione della composizione in mancanza di autorizzazione;
                 c)  mancato rispetto del termine di esecuzione lavori;
                 d) installazione di un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornitura di carburante a veicoli non di proprietà all'impresa;
                 e) utilizzo di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza o il rifornimento a operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 100,00;
                 f)  attivazione dell'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui al precedente articolo 16.
            2.  Sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 le seguenti violazioni:
                 a) effettuazione di modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
                 b) attivazione di modifiche all'impianto di cui al precedente articolo 16, comma 5, in mancanza dell'attestazione ivi richiesta;
                 c)  mancata esposizione del cartello relativo ai prezzi praticati;
                 d) mancato rispetto degli orari.
            3.  Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
            4.  Nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione; ove ciò non sia possibile, l'impianto viene smantellato.

Articolo 19
(In dirizzi generali di piano)

            1.  Nella predisposizione del Piano di cui al precedente articolo 4, sono osservati i criteri e gli indirizzi di cui al presente articolo.
            2.  Il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti suddivide il territorio regionale in bacini d'utenza, definiti quali ambiti territoriali omogenei che possono anche coincidere con le province; in relazione a ciascun bacino devono essere definite le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base a parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, la stagionalità della domanda relativa a flussi di utenza turistica.
            3.  Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati come segue:
                 a) «stazione di servizio»: impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, dotato almeno dei prodotti benzine e gasoli, con pensilina di copertura e con apparecchiature di tipo self-service prepagamento e/o post-pagamento, i locali per la gestione dei servizi e per altri servizi accessori ai veicoli e per attività integrative agli utenti, quali definite ai sensi del precedente articolo 13, nonché dotato di servizi igienici anche per questi ultimi, e comprendente le eventuali strutture per il lavaggio. Le stazioni di servizio debbano avere i requisiti minimi indicati dalla Legge 496/1999.

              b) «stazione di rifornimento»: impianto costituito da più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio e ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo;

              c) «chiosco»: impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto, ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da locale adibito a servizi igienici;

              d) «punto vendita sia isolato sia appoggiato»: impianto costituito da uno o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
            4.  I nuovi impianti potranno essere autorizzati esclusivamente in quanto aventi le caratteristiche tipologiche della «stazione di servizio».
          5. Per i nuovi impianti deve essere osservato il requisito delle seguenti superfici minime dell'area di pertinenza:

                 a) 2.000 mq. per le stazioni di servizio situate all'esterno della delimitazione dei centri abitati, ridotta a 1.500 mq. per gli impianti eroganti esclusivamente il prodotto GPL o il prodotto metano;

                 b) 1.400 mq. per le stazioni di servizio situate all'interno della delimitazione dei centri abitati, ridotta a 1.000 mq. per gli impianti eroganti esclusivamente il prodotto GPL o il prodotto metano.

          6. Per la definizione di «centro abitato», di cui al precedente comma 5, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, punto 8, e all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

            7.  E' abrogata la norma prevista all'art. 6 del Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione di cui alla delibera del Consiglio Regionale 584/95 ed è fatto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per nuovi impianti in aree di centro storico e ad alta urbanizzazione.
            8.  Le autorizzazioni relative a nuovi impianti sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze minime da altri impianti già autorizzati:
                 a) almeno 800 metri di effettiva percorrenza tra impianti ubicati entro la delimitazione di centro
abitato, quale definita al precedente comma 6;

                 b) almeno 2.000 metri di effettiva percorrenza sulla stessa direttrice di marcia tra impianti ubicati rispettivamente entro e fuori la delimitazione di centro abitato, quale definita al precedente comma 6;
              c) almeno 5.000 metri di effettiva percorrenza, sulla stessa direttrice di marcia, tra impianti situati al di fuori della delimitazione di centro abitato, quale definita al precedente comma 6.

            9.  La realizzazione di un nuovo impianto erogante anche o esclusivamente il prodotto GPL o il prodotto metano, ovvero il potenziamento di un impianto esistente mediante l'aggiunta del prodotto GPL o del prodotto metano, sono subordinati al rispetto della distanza minima, rispettivamente di 10.000 metri per il GPL e di 12.000 metri per il metano, di effettiva percorrenza sulla stessa direttrice di marcia da altro impianto in funzione o già autorizzato erogante lo stesso prodotto richiesto; non è previsto il potenziamento degli impianti GPL; il potenziamento degli impianti metano esistenti mediante l'aggiunta di altri carburanti deve avvenire nel rispetto delle distanze di cui al precedente comma 8.

        10. L'«effettiva percorrenza», di cui ai precedenti commi 8 e 9, è calcolata con riferimento al percorso stradale più breve misurato tra le mezzerie degli accessi più vicini posti sulla viabilità pubblica, con esclusione delle corsie di decelerazione e accelerazione. L'«effettiva percorrenza sulla stessa direttrice di marcia», di cui ai precedenti commi 8 e 9, è calcolata, con riferimento al percorso stradale più breve misurato seguendo la corsia stradale interessata dagli impianti nel senso di marcia dei veicoli, tra le mezzerie degli accessi più vicini posti sulla stessa viabilità pubblica, con esclusione delle corsie di decelerazione e accelerazione.
         11. All'esterno e all'interno della delimitazione dei centri abitati, come definiti dal precedente comma 6, il progetto relativo alla localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e alla tipologia dei relativi accessi, specificatamente in relazione a incroci e intersezioni stradali, dossi, curve, distanze da linee ferroviarie, passaggi a livello e impianti semaforici, accessi di particolare rilevanza locale, deve essere redatto in conformità ai Capi II e III della circolare A.N.A.S. n. 79 del 29 ottobre 1973 «Impianti di distribuzione di carburanti in fregio alle strade statali» e successive modifiche e integrazioni - per quanto non in contrasto con le presenti norme o con norme successive - e alle vigenti norme in materia di sicurezza stradale e di tutela del traffico urbano ed extraurbano.

         12.   Trovano applicazione le prescrizioni, le definizioni e le classificazioni e le norme sugli accessi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» (NCdS), al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», al decreto ministeriale 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e loro successive modifiche e integrazioni.
          13.  Gli accessi agli impianti sulla viabilità pubblica devono essere distinti per entrata e uscita, separati da aiuola spartitraffico e, assieme ad eventuali percorsi di raccordo fra area dell'impianto e viabilità pubblica, devono essere dedicati esclusivamente all'impianto stesso e in nessun caso possono essere anche funzionali all’accessibilità ad aree a destinazione d’uso diversa.
         14.   Per quanto non previsto dalla presente Legge e fino all'emanazione del Piano di cui all'ari. 4, restano in vigore i criteri adottati dalla normativa regionale oggi in vigore, salvo le diverse norme contenute nella presente Legge e le norme relative alla apertura di nuovi impianti che sono sospese in attesa del Piano.

Articolo 20
(Osservatorio Regionale)

          1. E' istituito l'Osservatorio Regionale della rete distributiva dei carburanti della Regione Calabria, della rete ordinaria e della rete autostradale.
          2. L'Osservatorio ha la funzione di monitorare la rete distributiva dei carburanti, la sua evoluzione in ragione del mutamento della domanda di prodotti da autotrazione, dei flussi di traffico e di ogni variazione che influisca sull'assetto della rete e comunica annualmente al competente ministero i risultati del monitoraggio, che vengono comunicati anche alla Commissione Consultiva Regionale e messi a disposizione di tutti i soggetti legittimamente interessati ai dati.
            3.  Il Piano regionale definirà la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 21
(Entrata in vigore)

          1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.