Progetto di legge n. 600
DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
RELAZIONE
Il processo di riforma del sistema istituzionale regionale calabrese dopo l'approvazione del nuovo statuto della Regione va completato definendo innanzitutto le procedure elettorali e le regole che dovranno presiedere il funzionamento interno del Consiglio regionale.
L'esperienza della VIa e VIIa legislatura regionale, contraddistinta dal sistema elettorale misto - proporzionale e maggioritario - ha palesato i limiti delle regole elettorali che, pur ispirate dalle esigenze di garantire la stabilità e l'efficienza dei governi regionali, hanno realizzato debolezze e precarietà degli esecutivi come dimostra la teoria di giunte regionali succedutesi dal 1995.
Gli obiettivi che la presente proposta di legge si propone sono quelli di assicurare la governabilità della istituzione regionale e garantire la rappresentanza politica, attraverso la riduzione della frammentazione partitica ed il mantenimento della scelta bipolare.
La proposta di legge in senso proporzionale, infatti, introduce uno sbarramento del 3% per conseguire la rappresentanza in Consiglio. regionale. Le liste che non raggiungono la soglia minima dei consensi elettorali, infatti, non otterranno alcun seggio.
In sede di discussione potrà valutarsi se rafforzare la misura antisbarramento anche attraverso il divieto di alleanze elettorali al fine di rendere pregnante lo spirito del proporzionale evitando ogni aggiramento.
Il risultato conclusivo della presente formulazione legislativa è quello di eliminare la frammentazione partitica ed assicurare coalizioni compatte.
Il premio di maggioranza prefigurato si configura solo come strumento per rafforzare la stabilità già perseguita con l'adozione del sistema bipolare.
Peraltro il previsto premio di maggioranza opererebbe solo per garantire alla maggioranza una soglia non superiore al 55% limitando così al massimo le controindicazioni conseguenti alla contemporanea previsione dello sbarramento e del premio di maggioranza.
D'altronde l'esperienza politica calabrese e italiana, che non può evidentemente essere trascurata nelle scelte dirimenti del sistema elettorale prescelto, si distingue per il consolidamento radicale partitico e identitario, che sino ad oggi ha avversato tanto riduttive semplificazioni quanto le meccaniche trasposizioni.
L'identità politica se vulnerata rischia di vanificare il principio democratico della rappresentanza.
Essa però non può essere lo strumento surrettizio per giustificare artificiose frammentarietà.
Del resto il proliferare di liste e formazioni politiche non ha conseguito un accrescimento dell'affluenza alle urne, anzi ciò sovente è stato causa di un'accentuata disaffezione con conseguente astensione dal voto.TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
(Finalità)1. La presente legge definisce le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in armonia con la Costituzione Italiana ed i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica ed in aderenza agli indirizzi generali dello Statuto della Regione Calabria.
TITOLO II
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALECAPO I
Disposizioni generaliArt. 2
(Norme generali)1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto personale e uguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le disposizioni contenute nel capo III.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
5. Alla coalizione di liste individuata ai sensi dell'articolo 22, è assegnato un premio di maggioranza nei modi indicati dal medesimo articolo.
6. Ai sensi della presente legge, con l'espressione "coalizione" si fa riferimento alla lista o alle liste che nelle diverse circoscrizioni sono contraddistinte dal medesimo contrassegno e sono tra loro collegate.
7. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni,, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.
Art. 4
(Circoscrizioni elettorali)1. Il territorio della regione è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
2. Il complesso delle cinque circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 costituisce il collegio unico regionale.
3. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del consiglio regionale e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione provvede alla definizione del riparto dei 50 seggi che compongono il Consiglio Regionale:
a) numero 45 seggi da ripartire, secondo criteri di proporzionalità, di cui al comma 2 dell'art. 22, fra le singole circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio regionale, secondo il seguente schema elaborato in ragione della popolazione residente:
Circoscrizione
seggi riparto
proporzionaleCatanzaro:
Cosenza:
Crotone:
Reggio Calabria:
Vibo Valentia:
TOTALI
b) Numero 5 (cinque) seggi da attribuire alla coalizione vincente quale premio di maggioranza, di cui al comma 3 dell'Art. 22;
c) Numero 2 seggi da attribuire ai candidati alle cariche di Presidente della Giunta Regionale afferenti alle coalizioni che hanno ottenuto i primi due migliori risultati elettorali;
Circoscrizione
seggi riparto
proporzionaleCatanzaro:
Cosenza:
Crotone:
Reggio Calabria:
Vibo Valentia:
CAPO Il
Della promozione e delle condizioni di parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettiveArt. 5
(Condizioni di parità tra i sessi)1. Nel rispetto del secondo comma dell'articolo 38 dello Statuto, la presente legge promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
2. Con la legge di bilancio regionale sono individuate annualmente modalità di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di cui al comma 1.Art. 6
(Comunicazioni elettorali)1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale, deve essere garantita la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.
2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati.
3. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La sanzione è irrogata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nell'ambito della sua attività di vigilanza.
4. I messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono evidenziare la presenza di donne candidate alla carica di consigliere regionale.
5. In caso di inosservanza della predetta norma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.CAPO III
Ineleggibilità e incompatibilitàArt. 7
(Norme generali)1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le previgenti norme statali e regionali che disciplinano lo stato giuridico di cariche diverse da quelle di consigliere regionale e che prevedono cause di ineleggibilità o di incompatibilità riferite alla predetta carica.
Art. 8
(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, ad amministratori regionali in ragione del mandato elettivo.
Art. 9
(Contestazione delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità e contenzioso)1. Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano il procedimento di contestazione e di accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali in tale materia; le predette norme si applicano per le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative ai membri della Giunta regionale, anche se non appartenenti al Consiglio regionale.
Art. 10
(Ineleggibilità)1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vice direttori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della regione o sia in esso compresa;
d) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
e) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;
f) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori e compresi quelli onorari, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
g) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti, consorzi, agenzie o aziende da essa dipendenti;
i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
m) gli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione.
2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.Art. 11
(Rimozione delle cause di ineleggibilità)1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere f) e g), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
3. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.Art. 12
(Incompatibilità)1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione, dalla legge costituzionale 2/2001 ed in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) i ministri e i viceministri anche non parlamentari, i parlamentari, i consiglieri e gli assessori esterni di altre Regioni, i presidenti e gli assessori di Province, i sindaci e gli assessori di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) coloro che ricoprono cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione dei Presidenti delle Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di singoli ministri, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, della Giunta regionale, di singoli assessori, di organi dell'amministrazione regionale, o di organi di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;
c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni, enti, società o imprese:
1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione, di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;
2) che risultano vincolati con la Regione o gli enti citati al numero 1) per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
3) ai quali la Regione o gli enti citati al numero 1) contribuiscono in via continuativa, direttamente o indirettamente;
d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società per azioni che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, a eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, tranne il caso in cui gli stessi non operino fuori del territorio della regione;
f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti;
g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendenti, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
l) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda da essa dipendente;
m) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 8.
2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e 1), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.Art. 13
(Esclusione di cause di incompatibilità)1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici. Sono parimenti escluse le nomine compiute dalla Regione, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
Art. 14
(Decadenza)1. Per le cause di decadenza della carica di consigliere regionale si applicano le norme di cui alla legge 23 Aprile 1981, n. 154.
CAPO IV
Procedimento elettoraleArt. 15
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
3. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.Art. 16
(Deposito del contrassegno e delle candidature alla carica di
Presidente della Giunta Regionale)1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare nelle circoscrizioni elettorali liste di candidati depositano presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni, la dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale, nonché il documento di programma per la legislatura. All'atto del deposito del contrassegno sono indicati la denominazione del partito o del gruppo politico.
2. La dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale deve essere sottoscritta da non meno di 10.000 (diecimila) e da non più di 12.000(dodicimila) elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Calabria, deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita degli stessi, e deve essere corredata, per ciascun candidato, dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita o documento equipollente;
b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana;
c) dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21 comma i e 2 con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni; la dichiarazione deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità.
3. I partiti o gruppi politici che depositano le medesime candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale hanno l'obbligo di costituire una coalizione, mediante reciproche dichiarazioni di collegamento. In tal caso ciascun partito o gruppo politico allega al contrassegno il medesimo documento di programma per la legislatura, nonché l'apposita dichiarazione di collegamento, sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale. La dichiarazione di collegamento contiene l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali si effettua il collegamento e la dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi.
4. La dichiarazione di presentazione di ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro. La presentazione delle candidature può essere fatta da un gruppo di liste circoscrizionali afferenti ad una solo partito o gruppo politico, ovvero a coalizione di partiti o gruppi politici. La presentazione delle candidature deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre province della regione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, nei modi previsti dalla vigente normativa, i rappresentanti della lista, ovvero della coalizione, presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
5. Ai fini di cui al comma 4, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra. Le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni sono regolate dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000.
6. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, decide in ordine all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale. A tal fine verifica che le candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale abbiano i requisiti previsti ed effettua il controllo dei documenti prodotti unitamente alle stesse. I soggetti che hanno effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale; l'Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.
7. La mancata ammissione di candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale comporta l'esclusione del contrassegno presentato dal partito o gruppo politico, che ha depositato le candidature alla carica di Presidente non ammesse, ovvero dei contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici, costituenti coalizione, che hanno depositato le candidature alla carica di Presidente non ammesse.
8. L'Ufficio centrale regionale nel caso di ricusazione di contrassegni che contraddistinguono singole liste di candidati alla carica di consigliere regionale, scaduto il termine per l'eventuale sostituzione, procede, alla presenza dei soggetti che hanno effettuato il deposito, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo a ciascuna coalizione, ovvero a ciascuna candidatura alla carica di Presidente ammesso, al fine di determinare l'ordine secondo il quale gli stessi compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda di votazione. Qualora la candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale sia stata depositata da un unico partito o gruppo politico, il rispettivo contrassegno segue l'ordine progressivo già assegnato alle candidature.Art. 17
(Liste di candidati)1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;
b) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti e fino a 500.000 di abitanti;
c) da almeno 4.000 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 di abitanti.
2. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto . Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione fin-nata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
3. La presentazione delle liste dei candidati di cui al comma precedente, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente. Le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente collegate, sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Più liste provinciali possono collegarsi alle medesime candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale. In tal caso, le candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale sono contrassegnate da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate
4. Per i partiti o i gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali, o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente, in alternativa a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 15, possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, ovvero da rappresentanti appositamente incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato a norma dell'articolo 21, del DPR 445/2000. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto il simbolo di un partito o gruppo politico con i requisiti previsti dal presente comma.
5. La procedura prevista dal comma 4 si applica anche ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.
6. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21 del D.P.R. 445/2000, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
7. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
8. La candidatura è accettata con dichiarazione autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21 del D.P.R. 445/2000, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
9. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla non-nativa statale quale causa di incandidabilità, nonché l'esplicita indicazione del partito o gruppo politico di riferimento, ai fini dell'eventuale surroga così come disciplinata dal successivo articolo 27; inoltre, deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato, e deve essere corredata, per ognuno, dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita o documento equipollente;
b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana.Art. 18
(Esame ed ammissione delle liste –
Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;
3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
2. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
3. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
5. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.Art. 19
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione
delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.Art. 20
(Scheda di votazione)1. La scheda, reca, entro appositi rettangoli, i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, affiancati da una riga riservata all'espressione del voto di preferenza. Ciascun contrassegno della coalizione è preceduto dall'indicazione del nominativo dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale. I singoli rettangoli delle liste costituenti una coalizione sono contenuti in altro più ampio rettangolo.
2. Le candidature alla carica di Presidente e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti sulla scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato ai sensi del comma 8 dell'articolo 15.Art. 21
(Modalità della votazione)1. L'elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 11 voto è attribuito al candidato, alla lista ed alla coalizione; il voto alla coalizione costituisce espressione di volontà per l'investitura popolare del Presidente.
2. Qualora l'elettore tracci solo un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di Presidente posti nel rettangolo di una coalizione, il voto è attribuito solo alla coalizione.
3. Qualora l'elettore tracci un segno di voto sul contrassegno di una lista circoscrizionale, e in aggiunta voti anche per un candidato alla carica di consigliere che precede il contrassegno di una lista circoscrizionale diversa da quella votata, ma con la medesima collegata, si considera valido il voto espresso sul contrassegno della lista circoscrizionale e si attribuisce il voto sia a questa che alla coalizione.
4. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma abbia espresso una preferenza a fianco di un contrassegno, si intende votata sia la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno e sia la coalizione, purché il candidato sia compreso nella lista circoscrizionale.
5. Qualora l'elettore tracci un segno di voto sul contrassegno di una lista circoscrizionale, senza esprimere preferenza, ovvero esprimendo un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata, e in aggiunta voti anche per la candidatura alla carica di Presidente di una coalizione diversa, si intende votata la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, con attribuzione di voto sia al candidato votato che alla coalizione cui appartiene il candidato votato alla carica di Presidente.
6. Per ogni altra casistica non menzionata nel presente articolo, resta valida la vigente normativa.Art. 22
(Voto di preferenza)1. L'elettore può manifestare una sola preferenza.
Art. 23
(invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.
Art. 24
(Soglia di sbarramento - Operazioni
dell'Ufficio centrale regionale)1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni previste dal presente articolo, nonché quelle relative all'attribuzione dei seggi come disciplinate dagli articoli successivi. L'Ufficio individua in primo luogo le coalizioni, ovvero le singole liste che abbiano presentato autonome candidature alla carica di Presidente e che, avendo conseguito nell'intero territorio regionale una cifra elettorale complessiva inferiore al tre per cento dei voti validi, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi. A tal fine l'Ufficio:
a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutte le liste circoscrizionali;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali ottenute dalle liste stesse nelle singole circoscrizioni;
c) successivamente, calcola la percentuale elettorale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista dividendo la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista per il totale dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.
2. I candidati facenti parte di coalizioni, ovvero di singole liste che abbiano presentato autonome candidature alla carica di Presidente, che hanno ottenuto una percentuale di voti inferiore al tre per cento dei voti validamente espressi non accedono in ogni caso al riparto dei seggi.
3. L'Ufficio, individua le liste che, pur facendo parte di coalizioni che abbiano superato una cifra elettorale complessiva superiore al tre per cento dei voti validi, ma che non raggiungono il quorum calcolato dividendo il totale dei voti validi, ottenuto sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutte le liste circoscrizionali, per il numero dei seggi pari a 50 (cinquanta), non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.Art. 25
(Premio di maggioranza - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)1. L'Ufficio centrale regionale verifica quale lista, ovvero quale coalizione, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi ed alla stessa assegna un numero di seggi non inferiori a 28 seggi, da ripartire proporzionalmente tra le liste che compongono la coalizione vincente, mentre alle liste, ovvero alle coalizioni soccombenti, che abbiano ottenuto non meno del tre per cento dei voti validi, sono attribuiti i restanti 22 seggi.
2. Ove la percentuale di cui al precedente comma non sia raggiunta da alcuna coalizione o singola lista che concorra da sola, si procede al riparto proporzionale dei seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale. Alla lista, ovvero alla coalizione, che abbia ottenuto la maggioranza relativa sono assegnati 23 seggi da ripartire proporzionalmente tra le liste, nonché è attribuito un premio di maggioranza, consistente in numero non inferiore a 5 (cinque) seggi da assegnarsi aggiuntivamente con criterio proporzionale tra le liste che compongono la coalizione e all'interno di questa, in relazione ai risultati provinciali proporzionalmente migliori, previo scomputo dei quozienti già assegnati, ed in caso di parità, preferendo le circoscrizioni elettorali nelle quali le singole liste non hanno conseguito quozienti pieni; ai candidati alle cariche di Presidente espressi sia dalla coalizione vincente che dal gruppo di liste avente conseguito tra le coalizioni soccombenti il maggior numero di voti validi, sono assegnati ulteriori due seggi in Consiglio Regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale procede successivamente, secondo quanto previsto dal precedente comma, al riparto dei seggi tra le liste effettuando le seguenti operazioni:
a) dei 50 assegnati al Consiglio regionale, attribuisce alla lista, ovvero alla coalizione, che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi, almeno numero 23 seggi, da assegnarsi aggiuntivamente con criterio proporzionale tra le liste che compongono la coalizione e, all'interno di queste, ai risultati provinciali proporzionalmente migliori;
b) al fine del riparto dei 28 seggi a favore della coalizione vincente, determina la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni delle circoscrizioni. Successivamente procede al riparto dei seggi tra le liste ai sensi dell'art. 15 lettera b), gli ulteriori 5 (cinque) seggi del premio di maggioranza sono ripartiti tra le liste della coalizione vincente con criterio proporzionale puro in ragione dei voti conseguiti da ogni singola lista ed all'interno di queste sono assegnati ai risultati provinciali proporzionalmente migliori, previo scomputo dei voti già calcolati ai fini dell'attribuzione dei quozienti pieni;
c) fatto salvo quanto previsto dal comma precedente per l'attribuzione del premio di maggioranza, procede, successivamente alle operazioni di cui alle lettere a) ovvero b), alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singola coalizione, sulla base delle cifre proporzionali conseguite da ciascuna lista nelle rispettive circoscrizioni previo scomputo delle cifre elettorali già utilizzate nelle singole circoscrizioni per l'attribuzione dei seggi ottenuti con quozienti pieni. Il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale proporzionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;
d) ripartisce i rimanenti seggi in misura non superiore a 22 tra le restanti liste o coalizioni, trascurando le liste ovvero le coalizioni non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 24; a tal fine procede analogamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo 5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1, la percentuale di voti validi ottenuta da una coalizione, ovvero da una lista, sia superiore al cinquantacinque per cento, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni di cui al presente articolo tenendo presente la percentuale realmente conseguita, senza procedere all'attribuzione del premio di maggioranza.Art. 26
(Proclamazione degli eletti)1. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascuna circoscrizione elettorale, nei limiti dei posti ai quali le liste circoscrizionali hanno diritto e seguendo la procedura di cui all'articolo 22, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
2. Il candidato che risulti eletto consigliere regionale in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
3. Dopo le proclamazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale sulla base dei risultati delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 25.
4. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione.
5. Fino a quando non sia insediato il nuovo consiglio sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.CAPO V
Convalida degli eletti - surrogazioniArt. 27
(Convalida degli eletti)1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento di cui al precedente articolo. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione.
4. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.
5. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.Art. 28
(Dimissioni dei consiglieri)1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri componenti.
Art. 29
(Surrogazioni)1. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, di un consigliere proclamato eletto, il seggio è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 25.
2. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un consigliere già candidato alle cariche di Presidente della Giunta Regionale, il seggio è attribuito a una lista circoscrizionale del gruppo di liste con il medesimo contrassegno cui il candidato ha fatto espresso riferimento ai sensi della presente legge. A tal fine si utilizza il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo in precedenza considerato.CAPO VI
Insediamento del Consiglio RegionaleArt. 30
(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza)1. La prima riunione del Consiglio regionale si tiene secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, a norma dello Statuto.CAPO VII
Disposizioni finaliArt. 31
(Spese elettorali)1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di Euro 0,01 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati alle cariche di Presidente della Giunta Regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila). Per coloro che si candidano in una o più circoscrizione provinciale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione dei candidati alle cariche di Presidente della Giunta Regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione, da presentare alla presidenza del Consiglio Regionale entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, che va redatta a norma dell'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di Euro 0,20 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.Art. 32
(Informatizzazione delle operazioni elettorali)1. Gli adempimenti collegati al procedimento elettorale possono essere automatizzati mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.
Art. 33
(Norma finanziaria)1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge sono a carico del Bilancio Regionale.