Progetto di legge n. 589
LEGGE FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
Art. 1
Oggetto1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico.
2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.Art. 2
Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento.
Art. 3
Funzioni e compiti in materia forestale1. Sono di competenza regionale:
a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR), di cui all'art. 17;
b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo forestale regionale di cui all'art. 16;
c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;
f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 11;
g) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 36.
2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in alcuna Comunità montana.
3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:
a) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi secondo quanto indicato all'articolo 6;
b) la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici;
c) la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la circolazione secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 7;
d) l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della presente legge, secondo quanto indicato all'articolo 10;
e) il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 12 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;
f) l'autorizzazione all'impianto di talune specie arboree secondo quanto indicato all'articolo 15.
4. E' trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lett. e) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità Montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Sono delegate agli enti competenti per territorio:
a) la tenuta dell'elenco delle ditte boschive di cui all'articolo 9;
b) le funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 4;
c) il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 39.
6. I Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana esercitano le funzioni di cui ai commi 3 e 5 affidandole ad una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.
7. Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5, sono esercitate dalla Comunità montana nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata.TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE,
DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEACAPO I
NORME DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICAArt. 4
Terreni sottoposti a vincolo1. Sono disciplinati dalle norme del presente capo:
a) i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;
b) i boschi secondo la definizione di cui all'art. 5.Art. 5
Definizione di bosco1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, superiore al venti per cento.
2. Si considerano bosco:
a) i castagneti da frutto;
b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;
c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;
d) le radure e tutte le superfici di qualsiasi uso e natura di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.
3. Non si considerano bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
b) gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto, i noceti, i noccioleti specializzati;
c) le formazioni cespugliate arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo non superiore a dieci anni.
4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
5. Sono da considerarsi pascoli i terreni rivestiti da cotica erbosa permanente, anche se sottoposti a rotture ad intervalli superiori a 10 anni, ed anche se parzialmente arborati e cespugliati.Art. 6
Autorizzazioni1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a denuncia o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente competente per territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare e abilitato all'esercizio della professione quando l'abilitazione sia prevista dalle nonne vigenti.
3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.
4. Le autorizzazioni sono trasmesse anche al Corpo Forestale dello Stato per i controlli e la sorveglianza.Art. 7
Divieti1. Nei boschi sono vietati:
a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo i casi previsti dal regolamento subordinati all'esecuzione del rimboschimento compensativo di cui al D.L.vo n° 227/01;
b) il taglio raso dei boschi di alto fusto e dei cedui invecchiati, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi;
c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;
d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.
2. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:
a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e ai pascoli e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;
b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco;
c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.
3. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 2, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.
4. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.Art. 8
Rinvio al regolamento1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati dal regolamento.
2. Il regolamento prevede:
a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di gestione forestale e dei piani poliennali di taglio di cui agli artt. 19 e 20;
b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;
c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive;
d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi;
e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate; t) norme per l'esercizio del pascolo;
g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di Natale;
h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;
i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete;
j) norme per i progetti speciali e di ricerca;
k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco.
3. Il regolamento individua gli interventi selvicolturali che sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.Art. 9
Ditte boschive1. E' istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.
2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti due fasce:
a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;
b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà.
3. Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell'elenco;
b) modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.
4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza o da altro ente responsabile per la tenuta dell'elenco.Art. 10
Contenzioso forestale1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della presente legge può essere presentato ricorso all'ente competente per territorio.
2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente competente per territorio istituisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica.
3. La Commissione per il contenzioso forestale esprime parere sui ricorsi presentati.
4. La nomina dei componenti delle singole Commissioni ed il funzionamento delle stesse è disciplinata dall'ente competente per territorio.CAPO II
PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEAArt. 11
Alberi sottoposti a tutela1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.
2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:
a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;
b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalle specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.Art. 12
Abbattimento e spostamento di alberi1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 11 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 11 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 11, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.
5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 3, lett. e) e comma 4.Art. 13
Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio.
2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive di cui al comma 1.
3. E' consentita la raccolta di muschi tino ad un chilogrammo giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio.
4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.
5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-salvo-pastorali.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'art. 3 comma 3, lett. e) e comma 4.Art. 14
Imboschimenti. rimboschimenti e impianti di arboricoltura1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco allegato al regolamento.
2. I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente competente per territorio, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca pubblici.
3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre, specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1, salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.TITOLO Il
PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALECAPO I
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONEArt. 15
Sistema informativo forestale1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base conoscitiva indispensabile per:
a) la redazione del Piano Forestale Regionale di cui all'articolo 16;
b)la programmazione e pianificazione forestale a livello comprensoriale;
c) il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi;
d) le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi.
2. II SIFOR si compone dei seguenti archivi principali:
a) la carta forestale regionale;
b) l'inventano forestale regionale.
3. La Regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di cui al comma 2, prevedendo in particolare la ripetizione dell'inventario forestale regionale con cadenza decennale.Art. 16
Piano forestale regionale1. Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.
2. II PFR è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Esso ha durata non inferiore ad un triennio e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR. 3. Il PFR provvede a:
a) analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia della Regione;
b) analizzare la situazione ed indicare le linee di sviluppo relative ai settori della vivaistica forestale e degli impianti per la produzione di legno fuori foresta;
c) stabilire gli obiettivi strategici;
d) indicare gli indirizzi di intervento, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i crateri generali di realizzazione;
e) indicare i criteri e le modalità di intervento per la promozione della tutela e delle peculiarità vegetazionali;
f) individuare le previsioni di spesa e specificare le risorse finanziarie attivabili in via generale ed annualmente, nonché i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti fra i soggetti attuatori degli interventi;
g) programmare la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia forestale e dell'inventario forestale regionale;
h) definire i criteri e le modalità per il monitoraggio sull'attuazione del PFR.
4. Il PFR viene attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che definiscono gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e specificano le modalità per la loro realizzazione, nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi.
5. La proposta di PFR è predisposta a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di foreste, di concerto con gli altri Assessorati per gli aspetti di competenza ed è adottato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale sottopone la proposta di PFR al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e approvato il primo PFR.CAPO Il
STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE FORESTALEArt. 17
Ruolo della pianificazione1. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo.
2. La pianificazione della gestione del patrimonio boschivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive.
3. I piani di cui al comma precedente devono essere redatti da tecnico idoneo in conformità ai principi previsti dalla presente legge in materia di utilizzazione boschiva e nel rispetto degli indirizzi del PFR e della pianificazione territoriale.
I piani di gestione, approvati come previsto al successivo art. 20, sono trasmessi al Corpo Forestale dello Stato per i controlli e la sorveglianza.
4. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle aree rurali che coinvolgono aree forestali, privilegia quelle dotate di strumenti di pianificazione.Art. 18
Piani di gestione1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed hanno una durata non superiore a 15 anni.
2. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione di cui al comma 1, valgono le disposizioni indicate dal regolamento forestale.
3. I piani di gestione, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree protette, devono essere redatti tenendo conto dei criteri dettati dall'ente gestore dell'area protetta.Art. 19
Piano poliennale di taglio1. La pianificazione della gestione forestale sostenibile nei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all'art. 18, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, redatti da tecnico idoneo.
2. Il regolamento forestale indica gli elaborati, le modalità ed i criteri per la redazione dei piani di cui al comma precedente.
3. I piani poliennali di taglio possono derogare dalle disposizioni previste dal regolamento forestale.Art. 20
Approvazione della pianificazione forestale1. I piani di cui agli art. 18 e 19 sono approvati dalla Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
2. Prima della loro approvazione, i piani di cui agli art. 18 e 19, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area protetta, devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area protetta stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta.
3. Ai fini dell'approvazione, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli artt. 18 e 19 all'Assessorato regionale competente in materia forestale.
4. La Regione, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette all'ente competente e agli uffici del Corpo Forestale dello Stato competenti per territorio, ai fini del controllo e della sorveglianza, copia dei piani approvati.CAPO III
PIANIFICAZIONE FORESTALE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROPRIETÀArt. 21
Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva di cui all'art. 23, deve essere effettuata sulla base dei piani di gestione di cui all'art. 18.
2. Entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i boschi di proprietà pubblica e collettiva devono essere dotati del piano di cui al comma 1. La Regione può concorrere con la erogazione di un contributo la cui misura può coprire anche l'intera spesa.
3. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione entro il termine di cui al comma 2, la Regione attiva le procedure sostitutive e secondo la modalità prevista dalla normativa vigente.Art. 22
Pianificazione della gestione di proprietà forestali private1. La gestione della proprietà forestale privata, con una superficie accorpata in un estensione superiore a 50 ettari, deve essere effettuata sulla base dei piani di cui agli artt. 18 e 19.
2. La Regione può concorrere con la erogazione di un contributo la cui misura non può superare il 75%.
3. In assenza della pianificazione di cui al comma 1 l'esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all'interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al regolamento forestale.CAPO IV
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE PUBBLICO ECOLLETTIVOArt. 23
Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo1. Il patrimonio forestale pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti allo Stato, alla Regione, alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni.
2. Il patrimonio forestale collettivo si compone di boschi posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, Università ed altre associazioni agrarie comunque denominate su cui si esercitano usi civici.Art. 24
Patrimonio forestale della Regione1. Il patrimonio forestale della Regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 nonché da quelle provenienti da altri enti pubblici disciolti e dal patrimonio agro-silvopastorale di proprietà dell'ARSSA.
2. L'ente competente per la gestione del patrimonio forestale della Regione, deve predispone i piani di gestione di cui all'art. 18 in conformità ai criteri dettati dalla Regione.
3. Il patrimonio forestale della Regione può essere ampliato mediante trasferimento a titolo gratuito da parte di enti pubblici e privati oppure mediante acquisti, espropri o donazioni.
4. La Regione al fine di garantire una organica e razionale gestione del patrimonio forestale regionale può procedere all'acquisto e/o affitto di terreni contermini al demanio suddetto o da questi interclusi.Art. 25
Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.
2. Gli enti di cui al comma 1 devono destinare almeno il 20% dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e ampliamento dei boschi. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato.
3. Nel caso di tagli in assenza del piano di gestione di cui all'art. 18, i proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente destinati al finanziamento della redazione del piano stesso.Art. 26
Concessioni d'uso1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione di cui all'art. 18, l'uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati. Gli enti titolari del patrimonio forestale devono provvedere prima della concessione a redigere un piano di gestione. Il soggetto che riceve in uso i beni è tenuto ad applicare il piano di gestione. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, la concessione è subordinata a nullaosta da parte dell'Ente gestore delle aree naturali protette.
Art. 27
Affidamento dei beni1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree protette la gestione del proprio patrimonio boschivo. Questi devono provvedere alla redazione del piano di gestione.
2. La gestione del patrimonio forestale della Regione può essere affidata, attraverso apposita convenzione, agli enti gestori delle aree protette, ovvero ad altri gestori pubblici, o privati, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale.TITOLO III
ESERCIZIO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITA' FORESTALICAPO IPRINCIPI GENERALIArt. 28
Definizione e finalità1. Si considerano attività forestali, ai fini della presente legge, l'insieme delle attività praticate all'interno del bosco come definito dall'art. 5 e le attività di imboschimento e rimboschimento di terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. Nei terreni boscati ed in quelli non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico le attività devono essere praticate in conformità al principio di gestione sostenibile delle risorse.Art. 29
Trasformazione del bosco in altre qualità di coltura1. La trasformazione del bosco, come definito dall'articolo 5, in altre qualità di coltura è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente.
2. La trasformazione del bosco può essere ammessa esclusivamente se risulta compatibile con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la conservazione del paesaggio, con l'azione di frangivento del bosco e con le condizioni di igiene locale e comunque obbliga al rimboschimento compensativo con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.
3. Costituisce trasformazione del bosco in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale presente, finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse da quella forestale.
4. La trasformazione del bosco in altre qualità di coltura deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia paesistica, di difesa del suolo e di assetto idrogeologico.Art. 30
Rimboschimento compensativo1. Il rimboschimento compensativo è eseguito su terreni nudi, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e deve avere superficie equivalente a quella del bosco da trasformare in altra qualità di coltura.
2. Il rimboschimento compensativo è eseguito a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione in altra qualità di coltura
3. Anche gli enti pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, devono provvedere al rimboschimento compensativo.
4. In caso d'inerzia del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva, l'ente competente, provvede a realizzare il rimboschimento compensativo ponendo i relativi oneri a carico del destinatario dell'autorizzazione.Art. 31
Rinnovazione dei boschi1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale ed il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per via naturale.
2. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, deve impiegarsi materiale vivaistico certificato in conformità al titolo IV della presente legge.
3. Con le eventuali prescrizioni integrative, l'ente competente può dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione.
4. A tal fine il regolamento forestale può prevedere idonee garanzie atte ad assicurare l'affermazione della rinnovazione naturale, oppure in caso di suo fallimento, per l'esecuzione dei rimboschimenti.Art. 32
Piano di coltura e di conservazione1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici dovranno essere riconsegnati al proprietario quando ricorrono le condizioni stabilite dal regolamento e saranno governati secondo un piano di coltura e di conservazione che preveda la rinaturalizzazione dei rimboschimenti, redatto dall'ente competente ed approvato dall'Assessorato Regionale alle Foreste.
2. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo, piano di coltura e conservazione, con presenza di soprassuolo boschivo, permane il vincolo inibitorio di cui all'ars. 54 del RD 3267/23 e non sarà mai permesso il cambio di destinazione.
3. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo, piano di coltura e conservazione, ma sui quali successivamente viene meno la presenza del soprassuolo boschivo per cause vane (attacchi parassitari, eventi metereologici naturali etc.), con esclusione dei casi previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 353/2000), sarà possibile il cambio di destinazione con modalità individuate dal regolamento e con provvedimento finale conclusivo della Giunta Regionale.
4. Nei terreni riconsegnati dall'ente occupante, senza collaudo e piano di coltura e conservazione perché senza soprassuolo boschivo, sarà possibile il cambio di destinazione con modalità individuate dal regolamento.Art. 33
Recupero dei boschi degradati1. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali gli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi
TITOLO IV
VIVAISTICACAPO I
DISCIPLINAArt. 34
Finalità ed ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione del D.L.vo 10 novembre 2003, n° 386 e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.
3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo.Art. 35
Autorizzazione alla produzione e vendita1. La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 34 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'art. 36 e previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente.Art. 36
Commissione tecnico-consultiva1. E' istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.
2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti:
a) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 35;
b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;
c) sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 39;
d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 39;
e) sulle richieste di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme dei materiali di base iscritti nel Libro regionale;
f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboschimenti o filari.Art. 37
Adempimenti1. I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 34 sono tenuti a comunicare all'ente competente per territorio entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.
2. I possessori di autorizzazione di cui all'ars. 35 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento.Art. 38
Certificazione1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 34 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.
2. Per il materiale di moltiplicazione di cui all'ari. 34 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.Art. 39
Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme1. E' istituito ai sensi dell'art. 69 primo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti e le piante da seme destinati alla produzione di materiale di propagazione forestale.
Art. 40
Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione1. Le certificazioni varietali, di provenienza e fitosanitarie del materiale di propagazione, sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) del DPR 21 dicembre 1996, n. 697.
Art. 41
Rinvio al regolamento1. Al fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento, in conformità con il D.L.vo 10 novembre 2003, n°386, stabilisce:
a) la composizione della Commissione tecnico-consultiva;
b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;
c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;
d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;
e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Libro regionale di cui all'art. 39, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso Libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;
f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;
g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIEArt. 42
Sanzioni1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.
3. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 3, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.
5. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a €1.050 per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 2.
6. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 50 per ogni pianta o ceppaia sradicata.
7. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52 a € 520.
8. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da € 5 a925 per:
1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli;
2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;
b) da € 5 a € 25 per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.
9. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 a € 25 per ogni ara o frazione di ara.
10. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 630 per ogni decara o frazione inferiore e di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 50 per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.
11. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 630.
12. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100 per ogni albero.
13. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da € 52 a € 520 per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;
b) da € 80 a € 800 per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;
c) da € 105 a € 1.050 per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;
d) da € 260 a € 2.600 per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;
e) da € 520 a € 5.200 per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.
14. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 12, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 630 e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.
15. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui all'art. 13 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3 a € 30 per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.
16. Nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 15 è disposta la confisca delle piante.
17. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 14 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 2.600.
18. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell'art. 14 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 260 per ciascun esemplare.
19. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del D.L.vo 10 novembre 2005, n° 386.Art. 43 Norme transitorie
Art. 44 Modifiche di norme
Art. 45 Abrogazione di norme
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.