Progetto di legge n. 585
NORME RIVOLTE AL RIORDINO VITIVINICOLO CALABRESE
RELAZIONE
Da sempre l'economia del territorio calabrese è stata legata al mondo dell'agricoltura.
In questo contesto la coltivazione della vite costituisce un aspetto storicamente decisivo e determinante nel quadro dell'economia e dell'assetto sociale della nostra Regione e in particolare alcuni suoi territori che nei precedenti decenni hanno trovato in questo comparto una concreta possibilità di crescita.
Importante è stato il suo ruolo, talmente radicato nel tessuto da essere un elemento caratterizzante dell'identità produttiva ed economica dell'intera Regione.
Tale attività, che vanta una gloriosa tradizione, attraverso un patrimonio di competenze tramandato nei secoli, ha prodotto oggi livelli di eccellenza che costituiscono un vanto per la nostra regione.
La viticoltura calabrese, fin da epoche remote, ha sempre svolto un ruolo di primo piano nel contesto del mercato vitivinicolo nazionale ed estero.
Le favorevoli condizioni pedoclimatiche del nostro territorio hanno difatti favorito delle ottime produzioni assicurando un altissimo livello di qualità enologica dei nostri prodotti che ha distinto l'offerta vitivinicola regionale nello scenario internazionale.
La Calabria possiede oggi un ampio ventaglio di vini DOC ed ]TG rappresentativo delle diverse aree geografiche.
Il nostro vino è apprezzato ovunque.
Molti produttori regionali si distinguono nel panorama nazionale per il pregio dei loro prodotti.
Oggi, tuttavia, numerose insidie rischiano di pregiudicare un adeguato livello di competitività al comparto vitivinicolo.
Pur conservando l'agricoltura, e la viticoltura in particolare, un ruolo di grande rilevanza nello scenario economico e produttivo regionale la sua importanza risulta ridimensionata e stemperata dall'incessare rapido di un modernismo sempre più indiscriminato che non riesce a salvaguardare i valori più significativi della nostra preziosa identità.
L'economia modifica i suoi profili più consolidati evolvendosi verso nuove forme.
L'uso del territorio si piega a logiche più invasive.
In questo quadro l'intero sistema agricolo, e quello vitivinicolo in particolare, si indebolisce perde il suo potere di difesa esponendosi a nuovi pericolosi rischi che compromettono la stabilità dell'intero sistema.
Nell'ultimo decennio si è assistito ad un continuo depauperamento della coltura della vite spesso a vantaggio di produttori di altre aree geografiche nazionali, anche lontane, che hanno acquisito diritti di reimpianto dei vigneti calabresi.
Il meccanismo del diritto di reimpianto, resosi necessario a seguito dell'eccedenza di vino in ambito europeo, in base ai regolamenti comunitari recepiti dalle leggi nazionali diventa il solo percorso che permetta, legalmente, di impiantare nuovi vigneti.
Nel frattempo il nostro sistema vitivinicolo è oggetto di violenta colonizzazione ed il nostro patrimonio viticolo si va sempre più assottigliando.
Esiste una diffusa preoccupazione per la pericolosa tendenza che induce molti viticoltori calabresi a vendere le proprie quote.
Questa legge nasce quindi dall'esigenza di favorire una ripresa più diffusa della viticoltura calabrese, valorizzando il patrimonio esistente e prevedendo un adeguato indennizzo per gli attuali detentori di quota viticola. Intende promuovere un assetto normativo capace di garantire il sistema vitivinicolo regionale attraverso l'attivazione di opportuni meccanismi di tutela del comparto e la contestuale incentivazione della produzione.
Tutto ciò potrà essere effettuato con l'acquisizione dalla Regione Calabria delle quote che gli agricoltori non intendono utilizzare. Nasce questa esigenza in quanto l'eccessiva frammentazione delle stesse complica gli scambi, ostacolando di fatto l'acquisizione delle quote da parte degli interessati all'impianto di nuovi vigneti.
Resta sospeso, fino a nuove disposizioni, il trasferimento dei diritti al reimpianto dei vigneti verso aziende ubicate all'esterno del territorio regionale, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo cosi come previsto dalla delibera della giunta regionale n. 118 del 2001.
Nell'art. 1 la Regione Calabria si impegna a riconoscere, promuovere e sostenere il ruolo socialmente rilevante ed economicamente decisivo dei comparto vitivinicolo regionale e si impegna a favorirne l'efficienza e la competitività mediante opportuni interventi legislativi ed amministrativi.
Nell'art. 2 sono specificate le finalità della Legge con particolare riferimento alla istituzione della Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto ed ai suo funzionamento.
Nell'art. 3 è specificata la norma finanziaria. Nell'art. 4 è trattata l'osservanza.
ART. 1
Riconoscimento1. La Regione Calabria riconosce, promuove e sostiene il ruolo socialmente rilevante ed economicamente decisivo del comparto vitivinicolo regionale e si impegna a favorirne l'efficienza e la competitività mediante opportuni interventi legislativi ed amministrativi.
ART. 2
Finalità1. La Regione Calabria è impegnata ad istituire un fondo economico annuale da destinare alla costituzione di una Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto così come previsto dal reg. CE 1493/99.
2. La Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto disponibili viene costituita per l'acquisizione degli stessi in ambito regionale sia a titolo gratuito che oneroso conferiti alla Regione Calabria dai produttori, cosi come previsto dall'art. 5 del reg. CE 1493199.
3. La Regione Calabria è impegnata a stabilire annualmente, mediante bando, i prezzi unitari di acquisizione e di ricollocamento riferiti alla superficie del diritto di reimpianto.
4. La Regione Calabria è impegnata a ricollocare sul mercato, annualmente, le quote nella disponibilità della Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto.
5. Le quote immesse sul mercato dovranno prioritariamente essere riallocate nelle stesse province di provenienza e nelle aree in cui ricadono le coltivazioni viticole di pregio. Il portafoglio manterrà la priorità di destinazione nell'ambito della stessa area di provenienza per cinque anni dalla data di estirpazione, come da diritto acquisito dal detentore, al fine di non creare squilibri nelle varie zone vocate. Dopodichè potranno essere destinate ad aree diverse della stessa Regione Calabria.
6. Al fine di coordinare il fondo e l'attività della Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto l'Assessorato all'Agricoltura istituisce una Commissione Tecnica di Controllo composta da almeno 5 componenti scelti in base all'esperienza ed alla competenza professionale nella materia.ART. 3
Norma finanziaria1. Per la costituzione della Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la Regione Calabria è impegnata ad istituire un apposito capitolo di bilancio con una dotazione finanziaria di € 1.000.000.
ART. 4
Osservanza1. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.