Progetto di legge n. 567
RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE (FIDAS) CALABRIA
Titolo I
FinalitàArt. 1
Riconoscimento della Federazione Italiana
Associazioni di Donatori di Sangue (FIDAS) Calabria1. La Regione Calabria prende atto della notevole rilevanza che nel territorio calabrese ricopre la Federazione Italiana Associazioni di Donatori di Sangue (FIDAS), senza fini di lucro, costituita il 19 settembre 1959, con sede centrale a Roma e sede regionale Calabria c/o Adspem - Casella Postale 325 - Reggio Calabria, che promuove, coordina e disciplina le attività delle Federazioni Regionali e delle Associazioni Federate.
2. La FIDAS CALABRIA e le sue Federate concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo il Piano Sanitario Regionale, mediante convenzione stipulata con la Regione Calabria in conformità allo schema previsto dall'art. 1 L. 4 maggio 1990 n. 107 per l'attuazione dello Statuto della Federazione che persegue i seguenti scopi:
a) promozione dell'informazione e dell'educazione al dono del sangue e dell'educazione alla salute nella popolazione, con interventi a livello regionale e locale;
b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica, come stabilito nella L. 4 maggio 1990 n. 107 e secondo le direttive e le raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.
3. La Regione Calabria s'impegna, altresì, attraverso la FIDAS CALABRIA, in coordinamento con le altre Associazioni di volontariato per le donazioni del sangue, a:
1) sostenere le attività di medicina trasfusionale atte a favorire l'autosufficienza della Regione Calabria attraverso il coordinamento dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale e l'incremento dei donatori volontari periodici;
2) promuovere campagne di sensibilizzazione sulle problematiche della donazione di sangue rivolte agli studenti delle scuole superiori e delle Università della Calabria, con l'obiettivo di diffondere una conoscenza degli stili di vita salutari e di educare i giovani al valore della solidarietà e all'importanza della donazione di sangue come gesto di responsabilità civile attraverso la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Università della Calabria;
3) cooperare con gli Enti locali allo scopo di attivare nel territorio campagne di informazione/formazione sul tema in oggetto, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione di specifici incontri nell'ambito delle istituzioni scolastiche superiori e universitarie;
4) diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione, informazioni, documentazioni e materiali didattici predisposti a sostegno delle Campagne di sensibilizzazione alla donazione del sangue.Titolo Il
Concessione dei contributi e norma finanziariaArt. 2
Assegnazione di un contributo alla FIDAS CALABRIA1. La Regione Calabria sostiene l'attività della FIDAS CALABRIA e delle sue Federate, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, attraverso l'erogazione di un contributo annuale, al fine, altresì, di favorire e incentivare la creazione di altre Federate.
2. La Giunta Regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla FIDAS CALABRIA un contributo finanziario annuo da destinare in misura dei 60% alle Federate e del 40% alla Federazione Regionale.Art. 3
Procedure per l'assegnazione dei contributi1. La FIDAS CALABRIA e le Federate regionali, al fine di ottenere il contributo di cui al precedente art. 2, dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale un programma d'interventi per l'anno successivo e un consuntivo relativo all'impiego del contributo.
Art. 4
Norma finanziaria1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro 129.115,00 con allocazione all'UPB ……………………… dello stato di previsione della spesa del bilancio 2204.
2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 8.1.01.01.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. 4/2/2002 n. 8.
4. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.Titolo III
Entrata in vigoreArt. 5
Entrata in vigore e Statuto Fidas1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.