Progetto di legge n. 566

ORGANIZZAZIONE DELLA ZOOTECNIA E COMPARTO ALLEVATORI IN CALABRIA

Art. 1
(Ambito di applicazione
interventi per lo sviluppo della zootecnia)

            1.  La presente legge:
              -  regolamenta le modalità di programmazione e di sostegno al settore dell'allevamento. della trasformazione, della commercializzazione e della valorizzazione delle produzioni zootecniche calabresi, ivi compresa l'apicoltura, gelsibachicoltura e l'acquacoltura;
              -  regolamenta l'attività dei libri genealogici e dei controlli funzionali;
              -  incentiva il potenziamento dei servizi specialistici di assistenza tecnica alle aziende zootecniche e le attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale attraverso il riordino del sistema delle associazioni allevatori;
              -  istituisce il centro regionale di incremento ippico.
          2.  Entro il 30 gennaio la Giunta Regionale, approva gli obiettivi e le linee prioritarie di intervento a favore del settore dell'allevamento e delle produzioni zootecniche.

Art. 2
(Libri genealogici, controlli funzionali
e registri anagrafici)

            1.  Le attività dei Libri Genealogici, registri anagrafici ed i relativi controlli funzionali, sono di competenza della Regione.
          2. La Regione demanda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, alle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali degli Allevatori, don la vigilanza dell'Assessorato all' Agricoltura.
          3. La Regione è autorizzata ad anticipare il 100 per cento dei costi annuali fissi e/o obbligatori sostenuti dalle Associazioni Allevatori per le attività di cui al presente articolo, con obbligo e priorità da parte delle stesse al puntuale pagamento del personale.
          4. Le attività dei registri anagrafici comprendono anche le valutazioni morfologiche dei soggetti effettuate dagli esperti di razza.

Art. 3
(Acquacoltura, Gelsibachicoltura, Apicoltura)

            1.  La Giunta Regionale, con propri atti disciplina iniziative per lo sviluppo dell'acquacoltura, della gelsibachicoltura, dell'apicoltura e della relativa pratica del nomadismo.

Art. 4
(Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevamenti - SATA)

            1.  Il servizio SATA, è riconosciuto quale servizio dell'ente Regione Calabria, ed è effettuato a favore di tutti gli allevatori che ne facciano esplicita richiesta ad un'Associazione Provinciale o Interprovinciale Allevatori presente sul territorio regionale.
            2.  Il SATA è un programma di assistenza tecnica in zootecnia, il cui coordinamento è affidato all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria la quale si avvale esclusivamente delle Associazioni Provinciali e Interprovinciali Allevatori della Calabria le quali operano nel territorio di appartenenza.
               3.   Il programma di cui al presente articolo è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato all'Agricoltura.
            4.  La Regione è autorizzata ad anticipare il 100 per cento dei costi annuali fissi e/o obbligatori sostenuti dalle Associazioni Allevatori per le attività di cui al presente articolo, con obbligo e priorità da parte delle stesse al puntuale pagamento del personale.

Art. 5
(Centro regionale d'incremento ippico della Calabria)

          1. E' istituito il Centro regionale d'incremento ippico della Calabria, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, esercitando tutte le funzioni ed attività nel settore dell'incremento ippico attribuite alla regione dalla legislazione vigente. Con proprio atto, la Giunta Regionale entro 60giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva lo statuto, consiglio d'amministrazione e le attività ad esso demandate, al pari degli altri centri regionali già esistenti sul territorio nazionale. Le attuali strutture, con relative risorse umane ed animali in forza presso le associazioni allevatori, saranno trasferite al centro regionale di cui al presente articolo.

Art. 6
(Salvaguardia delle risorse genetiche animali autoctone)

            1.  La Giunta Regionale, sentite le Associazioni Provinciali ed Interprovinciali allevatori, disciplina con propri atti, iniziative per la tutela, la salvaguardia e la conservazione in situ ed ex situ, delle risorse genetiche. animali autoctone, sostenendo in particolare quelle minacciate dal rischio estinzione, finalizzate alla tutela della biodiversità animale.
            2.  Le iniziative devono riguardare tra l'altro, oltre ad un sostegno finanziario a capo allevato, la creazione di un inventario regionale delle risorse, la loro valutazione e le azioni da perseguire, con la successiva creazione e pubblicazione di un Repertorio regionale.

Art. 7
(Investimenti e incentivi a favore dello sviluppo del
settore zootecnico)

            1.  La Giunta Regionale con proprio atto predispone un regime di aiuti a favore dello sviluppo del settore zootecnico. Gli aiuti devono prevedere interventi, conformi alle disposizioni comunitarie a favore degli allevamenti e delle produzioni zootecniche trasformate ed in particolare:
                 -   acquisto bestiame per l'avvio di nuove aziende zootecniche o per la sostituzione dello stesso, a condizione che si tratti di riproduttori iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici a seguito di disposizioni delle autorità pubbliche preposte;
                 -   investimenti strutturali e per attrezzature negli allevamenti;
                 -   investimenti nel settore della trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, sostenendo in particolare opifici e spacci aziendali;
                 -   investimenti per lo sviluppo delle produzioni di qualità zootecniche;
                 -   investimenti a favore delle forme societarie dei produttori zootecnici finalizzate alla concentrazione dell'offerta e alla commercializzazione delle produzioni;
                 -   investimenti a favore della promozione e pubblicità delle produzioni anche per la conclusione dei contratti di cui all'art. 14 del D.lgs 18/5/2001 n° 228.
               2.   La Giunta Regionale può finanziare inoltre per il tramite delle Associazioni Allevatori, programmi ed interventi come appresso specificati:
                 -   promuove e finanzia interventi inerenti l'anagrafe del bestiame e l'identificazione del patrimonio zootecnico regionale, anche attraverso l'identificazione elettronica;
                 -   promuove e finanzia la diffusione dell'inseminazione strumentale, delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale;
                 -   promuove e finanzia l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, fiere e mostre zootecniche di rilevanza tecnica, nonché la partecipazione alle stesse degli allevatori;
                 -   promuove ed incentiva corsi specialistici di formazione ed aggiornamento per tecnici ed allevatori;
                 -   promuove ed incentiva la collaborazione con Università ed Istituti di ricerca del settore della zootecnia e delle produzioni animali;
                 -   organizza e finanzia in collaborazione con le competenti autorità sanitarie regionali mirate campagne di trattamento per la lotta contro endo ed ectoparassiti, di prelievi ed eventuali vaccinazioni rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni;
                 -   promuove e finanzia il ritiro e lo smaltimento delle carcasse animali;
                 -   promuove finanzia ogni altra iniziativa resa obbligatoria da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie o ritenuta di rilevante interesse per il settore da parte della Giunta Regionale.

 Art. 8
(Misure compensative a favore degli allevamenti)

               1.   La Giunta Regionale con proprio atto predispone le modalità per il sostegno degli allevamenti delle misure di indennità compensativa e di aiuti a favore delle tecniche di allevamento a basso impatto ambientale adottate dalle aziende zootecniche.
            2.  Con atto della Giunta Regionale sono definite le modalità per il sostegno degli interventi ambientali a favore delle superfici pascolive. Gli interventi sono relativi al miglioramento dei pascoli, delle pratiche di pascolamento e degli impianti al servizio del pascolo.
            3.  La Giunta Regionale con proprio atto può predisporre gli interventi per il sostegno degli allevamenti colpiti da provvedimenti di polizia veterinaria. Tali azioni sono mirate alla ricostituzione del patrimonio zootecnico abbattuto. Predispone inoltre, il sostegno ad interventi strutturali di prevenzione e alla partecipazione contributiva di premi assicurativi.

Art. 9
(Aumento delle aliquote contributive)

             1.  La Giunta Regionale con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede all'applicazione dei regimi di aiuto supplementari per il settore zootecnico, così come previsto dall'articolo 51 del Regolamento CE 1257/99.
           2.  Per il settore della trasformazione e commercializzazione si procederà alla individuazione delle modalità di erogazione di aiuti supplementari, nell'ambito di quanto consentito dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale.

Art. 10
(Programmi di ricerca e sperimentazione)

            1.  La Giunta Regionale, con proprio atto di indirizzo, approva programmi e progetti relativi agli obiettivi di ricerca, sperimentazione, indagine e studio finalizzati allo sviluppo delle produzioni zootecniche calabresi, ivi compresa la pubblicazione e diffusione dei risultati delle ricerche.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

            1.  In fase di prima applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere alla copertura dell'onere derivante gli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 attraverso l'utilizzo delle somme recuperate dai perenti fino ad un importo di € ………………..            ; tali somme sono iscritte a carico del capitolo ……………. che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione "Fondo per il sostegno del comparto zootecnico".
          2. Alla copertura totale o parziale dell'attività prevista dall'articolo 2 si provvederà con i fondi appositamente stanziati dal Mi.P.A.F. per il miglioramento genetico.
            3.  Una quota pari a € ……………….            dello stanziamento di cui al capitolo …………………., è riservata prioritariamente alle spese del personale delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori per le attività di cui alla presente legge.
            4.  Alla copertura dell'onere derivante l'attuazione del regimi di aiuto previsti dalla presente legge, per gli anni successivi si provvederà mediante un apposito stanziamento da prevedere nelle rispettive leggi di applicazione del bilancio di previsione.
            5.  La Giunta con proprio atto determina i criteri per la programmazione finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge e stabilisce le modalità per la rimodulazione delle economie derivanti dall'applicazione dei regimi di aiuto.

Art. 12
(Norme generali e transitorie)

          1. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.
          2. Nel caso di regimi di aiuti già autorizzati nell'ambito di regimi generali essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione.
          3. In. fase di prima applicazione saranno considerati validi i programmi già presentati dalle Associazioni Allevatori. I programmi non conformi alla presente legge dovranno essere adeguati entro 60 gg dalla data della sua pubblicazione.
            4.  La Regione concede alle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori un contributo straordinario, a carico dei fondi regionali, a copertura dei disavanzi sul bilancio al 31.12.2003. Tale contributo è riconosciuto una tantum a tutte le Associazioni Provinciali e Interprovinciali. Le Associazioni col bilancio in pareggio utilizzeranno il contributo una tantum per dotarsi di sede sociale o di impianti di servizi per i soci.
          5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; gli articoli che prevedono la possibilità di concedere agevolazioni entreranno in vigore in base a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e successivamente alla pubblicazione degli atti di competenza della Giunta Regionale.