Progetto di legge n. 534

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CALABRIA

RELAZIONE

Numerosi sono i piccoli comuni, a volte piccolissimi, che si estendono da un capo all'altro della nostra Regione. Abbarbicati sulle pareti delle montagne o distesi in faccia al mare, sulle dolci colline o nell'entroterra: con le loro produzioni artigianali ed enogastronomiche, con le loro risorse ambientali, culturali e storiche rappresentano il nostro punto di forza. Da Nord a Sud, nelle aree montane ed in quelle marine, la Calabria è costellata da centinaia di piccoli centri abitati, da secoli culle di un patrimonio straordinario costituito di beni culturali ed ambientali, di tradizioni ed abilità manifatturiere, di saperi e sapori antichi, che offrono quel valore aggiunto in termini di turismo, produzioni tipiche artigianali, potenziali fondamentali per l'economia calabrese. La triste realtà, però, è rappresentata da una forte condizione di disagio dovuta ad un massiccio spopolamento di questi piccoli centri e ad una preoccupante rarefazione dei servizi territoriali: scuole, presidi sanitari, uffici postali, esercizi commerciali.
Da queste considerazioni nasce il desiderio di impegnare il Consiglio
Regionale della Calabria a voler considerare il presente progetto di legge volto a contrastare i fenomeni dello spopolamento dei piccoli comuni che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, prevedendo in loro favore misure di sostegno su temi di particolare importanza per favorire quanto più possibile la permanenza del maggior numero di abitanti possibile. II testo normativo che si propone, quindi, nasce dalla sentita necessità di prevedere misure organiche di sostegno ai piccoli comuni calabresi, con agevolazioni sia per i cittadini che per le Amministrazioni locali, non solo dal punto di vista finanziario ma anche mirate alla tanto agognata semplificazione amministrativa degli adempimenti e degli obblighi loro spettanti.
Per individuare gli obiettivi ed affrontare le problematiche specifiche si è ritenuto, sulla scorta delle analisi effettuate sui comuni della Calabria di assumere come limite demografico di ciascun comune il tetto massimo di 3.500 abitanti, comuni calabresi, in cui insistono, tra l'altro, situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata, in base alla demografia, al livello di benessere, alla dotazione di servizi e all'orientamento turistico.
Il testo interviene, quindi, con agevolazioni aventi carattere non solo finanziario, prevedendo la possibilità dello svolgimento congiunto in un solo esercizio di più attività commerciali, anche in convenzione con soggetti sia pubblici che privati, e la possibilità di autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
E' stata, inoltre, prevista l'attivazione di sportelli regionali
multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti prodotti dalla Regione Calabria.
Tra gli interventi che prevedono agevolazioni di carattere finanziario sono state previste sovvenzioni in materia di istruzione sia per il mantenimento in attività degli istituti scolastici e sia per l'attivazione di forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in raggruppamenti scolastici e attività extrascolastiche. E' stato,inoltre, prevista una percentuale non inferiore al 10% dei finanziamenti stanziati per i bandi emanati in materia di formazione professionale, a valere sul fondo sociale europeo e sulle iniziative di Formazione Tecnica Superiore per i progetti che saranno realizzati nei piccoli comuni per i cittadini occupati e disoccupati ed alle iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria.
Tra le agevolazioni di carattere tributario, infine, sono previste misure per favorire le nuove attività produttive, con la riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) nella misura massima possibile per un periodo di anni quattro. Tali agevolazioni sono previste per un periodo di anni sette per le nuove attività avviate da donne o da giovani con età compresa tra i diciotto e trentacinque anni.

Art. 1
(Finalità)

            1.  La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.
            2.  La Regione a tal fine:
              a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
                 b) promuove ed incentiva l'unione dei comuni e la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
              c) sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta ad introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali;
              d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
                     e)  sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;
                 f)  valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali.
            3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all'art. 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

            1.  La presente Legge si applica ai piccoli comuni della Regione. Per piccoli comuni s'intendono quelli con popolazione residente inferiore o pari a (tremilacinquecento) 3.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio­economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:
                 a) demografia;
                 b) livello di benessere;
                 c)  dotazione di servizi ed infrastrutture;
                 d) orientamento turistico;
              e) territorio connotato dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni;
            2.  L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa, con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani si applica la normativa vigente in materia e, sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a tremilacinquecento 3.500 abitanti, classificati con livello di svantaggio elevato.
            3.  Le zone, individuate ai sensi del comma 1, sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.
          4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

Art. 3
(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)

            1.  Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con altri soggetti pubblici o privati.
            2.  I piccoli comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4
(
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi, attività e servizi)

          1. Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta Regionale può attivare propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.
          2. I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale.
          3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente la Regione privilegia, negli stanziamenti finanziari, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
            4.  I piccoli comuni possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'Ente nazionale per le strade al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato, a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.
          5. La Regione eroga contributi,nei limiti dei fondi disponibili, finanziando il 50% della spesa, ai piccoli comuni che in forma associata intendono aprire appositi portati telematici per la promozione, la divulgazione e la commercializzazione di tutti i prodotti tipici locali.

Art. 5
(Disposizioni in materia di istruzione)

            1.  La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare nei piccoli comuni di cui all'art. 2:
                 a) il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
              b) gli istituti scolastici che attivino forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazioni dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
            2.  La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.

Art. 6
(Disposizioni in materia di formazione professionale)

            1.  I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo sociale Europeo (FSE), sulle iniziative di formazione tecnica superiore (IFTS ) e sull'articolo 9 del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare, prioritariamente a progetti realizzati nei piccoli comuni e rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

Art. 7
(Agevolazioni tributarie)

            1.  La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
          2. Per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all'art. 2, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttività (IRAP ) è ridotta nella misura massima prevista dall'articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e succ. mod. ed integr., per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
          3. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni di cui all'art. 2.
            4.  Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall'Unione Europea.

Art. 8
(Norma finanziaria)

          1. Per gli interventi di parte corrente di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 1.000.000,00, previo reperimento dei fondi necessari, tramite variazione di Bilancio o mediante storni.

Art. 9
(Entrata in vigore)

            1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delta Regione.