Progetto di legge n. 517
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI FITNESS A TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA
RELAZIONE
Parecchie centinaia di anni prima del "fitness", i romani avevano coniato l'inossidabile "mens sana in corpore sano ". Questo per spiegare che da lungo tempo si è messo in relazione il movimento, l'attività fisica, con il concetto di salute, intesa come ideale condizione di benessere fisico e mentale.
Purtroppo con il tempo si è imparato che tutti gli sport tradizionali, nessuno escluso, si basano su innumerevoli ripetizioni di un gesto atletico. Queste, a lungo andare, provocano l'usura che è all'origine delle patologie che affliggono tutti coloro che fanno sport, oltre ai numerosi danni fisici provocati dagli incidenti e dal sovrallenamento.
Il fitness, al contrario, è nato da una nuova concezione di attività fisico-motoria, praticata con moderazione e senza eccessi, ossia dall'idea del benessere psicofisico, dove ogni movimento è finalizzato alla salute ed al miglioramento della qualità della vita e dell'integrità fisica della persona. Il fitness, di fatto, è una filosofia di vita, ben lontana dalla competizione e dagli eccessi richiesti dalla pratica sportiva, anche dilettantistica.
Come accade per tutte le cose che crescono molto in poco tempo, nessuno si è mai curato di educare e far comprendere al pubblico che "fitness" significa salute e benessere psicofisico, cioè la bellezza "naturale" a cui ognuno ha diritto. Tutto ciò non ha nulla a che fare con l'imperante cultura della "bellezza costruita", frutto di ferree diete, di allenamenti massacranti, dell'assunzione di integratori e sostanze dopanti, fino all'estremo della chirurgia estetica, stereotipo del "fare spettacolo di se stessi" come purtroppo costantemente proposto dai mass media. Se fino a poco tempo fa il fine dell'attività svolta in palestra era prettamente estetico (voglio essere bello), ora questo fine è strettamente legato alla salute e al benessere psicofisico (voglio sentirmi bene).
Viene quindi naturale considerare il "fitness" quale migliore medicina di lunga vita e per la cura del benessere psicofisico della persona, ma come in tutte le terapie è necessario usare il farmaco adeguato nella giusta dose.
Purtroppo l'aspettativa programmata di giungere velocemente nel tempo ad una riduzione della spesa pubblica in sanità; grazie al miglioramento dello stato di salute generale della popolazione, derivante dalla maggiore pratica dell'attività fisica, non si è mai concretizzata. Si presume, al contrario. che la spesa sanitaria sia incrementata a causa dei danni fisici derivati dalla non corretta pratica dell'esercizio fisico, ciò per la scarsa professionalità e per l'improvvisazione adottata dalla maggioranza degli insegnanti/istruttori.
Nello scenario europeo, l'European Observatoire of Sport Employment (EOSE), l'European Network of Sport Science, Education and Employment (ENSSEE) e l'European Health & Fitness Association (EHFA), hanno definito con un proprio documento la figura professionale di "Exercise & Fitness Instructor", indicandone le competenze e le limitazioni, i livelli formativi secondo le Direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e la Decisione 85/368/CEE, raccomandando agli Stati membri di adeguare le legislazioni nazionali a tali principi.
Il 18 luglio 2001, la Commissione Europea, Direzione Generale del Mercato Interno, ha emesso contro l'Italia un parere motivato per non conformità delle procedure di riconoscimento delle professioni dello sport con la direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE (causa n. 2000/2271).
L'unico comune denominatore fra le varie normative regionali attualmente in vigore in Italia è che tutte indicano il diplomato Isef, o il laureato in Scienze Motorie, quale unico soggetto qualificato sotto il profilo tecnico, per coordinare, dirigere o gestire le attività nelle palestre in cui si pratica il fitness.
La regolamentazione della professione di "Maestro di fitness" è una questione di non facile soluzione. Attribuire tale esercizio ai laureati in Scienze Motorie ed ai diplomati Isef, come indicato dalle leggi regionali succitate, accentuerebbe la conflittualità con coloro che di fatto sono i legittimi depositari delle conoscenze pratiche e tecniche per l'esercizio della specifica attività. Altresì trattasi di diplomati e laureati che, in buona parte privi di conoscenze ed esperienze tecnico pratiche, non trovando altrove sbocchi lavorativi, ambirebbero accaparrarsi l'esercizio delle "professioni del fitness" per non restare degli eterni disoccupati, ma ciò solo in virtù del titolo di studio posseduto.
Risulta quindi evidente che il vero problema sta nel recente avvio di ben 29 corsi di laurea in Scienze Motorie, a seguito della riforma dei preesistenti 13 Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF), attuali "fabbriche di disoccupazione". Riforma che altresì pone in evidenza la grave mancanza di raccordo fra il mondo del lavoro e quello accademico/universitario, che annualmente costituisce motivo di illusione per migliaia di giovani che hanno intrapreso tale corso di laurea con la certezza di trovare uno sbocco professionale nel fitness.
Attorno al mondo del fitness ruotano forti interessi economici, sono quindi in tanti a non volerne la regolamentazione. Si pensi a quei corsi di formazione organizzati da note marche di calzature sportive, da industrie nazionali e non, che producono abbigliamento, attrezzature per palestra e via dicendo. Tutte operazioni di marketing di basso profilo, finalizzate esclusivamente al facile guadagno, per accrescere gli utili prodotti dalla pubblicità ed attraverso la promozione di un marchio aziendale, ma certamente non finalizzate alla tutela della salute dell'utenza.
Favoriti dalla totale mancanza di regole, l'esibizionismo, il fenomeno del "fai da te" e l'arte di "arrangiarsi" è rappresentato dalla maggior parte degli "istruttori" di fitness, per molti dei quali l'insegnamento è solo un secondo o terzo lavoro, in un contesto economico dove il così detto "sommerso" è ampiamente rappresentato.
Ciò costituisce un serio problema per l'immagine e la credibilità della professione, creando dubbi sulla competenza e capacità degli insegnanti stessi e, di contro, danneggiando tutti quelli che di tale lavoro ha fatto la propria primaria attività professionale, investendo denaro in periodici aggiornamenti ed impegnandosi a tempo pieno.
E' quindi necessario ordinare quanto prima la formazione professionale dei tecnici del fitness, con norme finalizzate a dare garanzie di sicurezza e tutelare i consumatori/praticanti che frequentano i centri fitness (palestre e piscine).
Sulla necessità di ordinare la formazione professionale dei tecnici del fitness si è sviluppata una intensa attività parlamentare, tant'è che sono già quattro le proposte di legge per la "Disciplina della professione del maestro di fitness per la tutela della salute psicofisica della persona", presentati al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati nella XIV Legislatura. Tali disegni di legge sono: il DDL n. AS.557 presentato il 31.07.2001 dal Sen. Fiorello Cortiana (Verdi-U); il PDL n. AC. 1743 presentato l'11.10.2001 dall'On. Andrea Ronchi (AN); il DDL n. AS.851 presentato il 16.11.2001 dal Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP), il PDL n. AC.3328 presentato il 30 ottobre 2002 dall'On. Pierluigi Mancini (Margherita DL-Ulivo). Infatti sono numerosi i parlamentari di ambedue gli schieramenti politici concordi sulla necessità di porre rimedio all'attuale vuoto legislativo e che intendono portare chiarezza in questo settore, preoccupandosi di regolamentare la formazione professionale dei "maestri di fitness", per garantire un insegnamento qualificato e sicuro, oltre al rispetto ed all'applicazione delle più moderne metodologie, in modo da prevenire ed evitare qualsiasi danno alla salute del cittadino.
Pur nel rispetto del nuovo titolo V della Costituzione, è opportuno far notare che discipline regionali sulle professioni eccessivamente differenziate tra loro, possono costituire delle irragionevoli barriere alla concorrenza ed alla omogeneità dei contenuti professionali. Per questa ragione è necessaria una legge quadro, in forza della competenza in materia di concorrenza riservata allo Stato, che stabilisca i contenuti principali della materia ed i principi fondamentali in tema di formazione professionale e organizzazione della professione su cui sussiste la potestà legislativa concorrente delle Regioni.
Un interessante parere è stato espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero per la Funzione Pubblica, con nota datata 16 settembre 2002, il quale, nel formulare alcune osservazioni sui disegni di legge precedentemente citati all'esame del Parlamento, ha indicato che è auspicabile una iniziativa legislativa dello Stato sulla materia, la quale potrebbe concorrere a risolvere i problemi efficacemente individuati nel tempo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il diritto alla salute (Art. 32, primo comma, Cost.), che si vuole difendere con l'emanazione della legge quadro, è un diritto costituzionale garantito, la cui tutela deve essere assicurata attraverso regole certe e ineludibili.
Questi disegni di legge, quasi identici per i contenuti, nascono dall'esigenza di definire in modo inequivoco gli "standard minimi nazionali" (D.M. Lavoro n. 174, del 03.05.2001) ai quali, in virtù della competenza legislativa concorrente demandata con la modifica dell'Art. 117 della Costituzione, le Regioni dovranno adeguarsi per regolamentare, uniformemente alle direttive europee, la formazione professionale e l'aggiornamento dei tecnici preposti all'insegnamento ed alla conduzione delle numerose attività/specialità del fitness di terra e di acqua, siano esse praticate in gruppo o individualmente con l'assistenza di un personal trainer. Quindi non più solo quelle praticate abitualmente nell'ambito dei centri fitness, ma anche quelle organizzate, a volte gratuitamente, nei parchi, sulle spiagge, negli stadi e nelle piazze, o nei centri benessere di villaggi turistici e di alberghi, ecc..
Occorre quindi colmare una lacuna legislativa molto grave, per scongiurare il proliferare di istruttori che non sono in grado di garantire la sicurezza dell'attività fisica praticata nonché la propria competenza tecnica e professionale, al fine unico di tutelare la salute del cliente. E' dunque necessario sanare una situazione di estrema confusione, evidenziata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha ripetutamente affermato: “in assenza di una specifica regolamentazione del settore, i gestori delle palestre possono discrezionalmente valutare ogni tipo di qualifica nella selezione degli istruttori”, evidenziando lo stridente conflitto d'interessi fra il profitto d'impresa e la tutela della salute dell'utenza.
Appare, a questo punto, necessario un intervento legislativo regionale coordinato, in primo luogo per tutelare adeguatamente la salute di tutti i cittadini, oltre che per contribuire ad eliminare la diffusione del "sommerso", fortemente radicato nel settore, che, pur avendo la pretesa di essere considerato un fiorente quanto solido comparto economico, non esita a scendere a compromessi mascherandosi sotto la veste del così detto "associazionismo sportivo senza finalità di lucro", per beneficiare di illegittimi sgravi fiscali, ottenibili tramite lo scudo protettivo fornito dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva aderenti al CONI (Art. 90, legge 289/02).
A ciò si deve aggiungere la problematica derivante dalla delega che le Regioni danno alle Province sulla formazione professionale, finanziata o libera, che determina una ulteriore quanto grave totale mancanza di controllo sulla validità e sulla qualità dei percorsi formativi, sulle competenze tecniche specifiche degli enti attuatori, quindi con grandi pericoli per la sicurezza dell'utenza, considerando che le attività del fitness incidono direttamente sulla salute della persona.
E' quindi necessario intervenire sollecitamente e contemporaneamente a tutti i livelli, nazionale e regionale, per sanare una situazione di grande confusione, per colmare la grave lacuna legislativa e per non disattendere ulteriormente le legittime aspettative di oltre sei milioni di concittadini, che vedono quotidianamente violato il diritto costituzionale della tutela della propria salute.
E' necessario dare chiarezza al settore, preoccupandosi di regolamentare a livello regionale la formazione professionale dei "maestri di fitness", al fine di garantire a tutti i praticanti degli insegnanti omogeneamente qualificati, competenti e costantemente aggiornati, valutabili sulla base di standard minimi di riferimento, definiti a livello nazionale ed in osservanza delle indicazioni europee, il tutto, vale la pena di sottolineare, senza arrecare particolari oneri per il bilancio della Regione.
La presente proposta, dunque, strutturata in cinque capi, disciplina (capo I): l'oggetto e la definizione di maestro di "fitness"; l'istituzione dell'elenco regionale maestri di fitness con relative modalità di iscrizione (capo II); l'istituzione, importante, del collegio regionale e degli altri organi di autogoverno dei maestri di fitness (capo III); le norme per l'abilitazione all'esercizio professionale, con previsione di appositi corsi professionali di fonazione e specializzazione (capo IV); le norme sanzionatorie, transitorie e finali (capo V).F.to: On. Egidio Chiarella
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizione della professione di maestro di fitnessCAPO II ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Articolo 3 Elenco regionale dei maestri di fitness
Articolo 4 Iscrizione all'elenco regionale
Articolo 5 Trasferimenti
Articolo 6 Esercizio temporaneo della professione nel territorio regionale - Maestri di fitness stranieriCAPO III ORGANI DI AUTOGOVERNO DEI MAESTRI DI FITNESS
Articolo 7 Collegio regionale dei maestri di fitness
Articolo 8 Assemblea
Articolo 9 Consiglio direttivo
Articolo 10 Presidente del collegio regionaleCAPO IV ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Articolo 11 Abilitazione tecnico-didattica-culturale
Articolo 12 Prova dimostrativa attitudinale pratica
Articolo 13 Corsi di formazione professionale
Articolo 14 Diplomati ISEF e laureati in scienze motorie
Articolo 15 Prove d'esame
Articolo 16 Commissione d'esame
Articolo 17 Corsi di specializzazione
Articolo 18 Corsi di aggiornamento professionale Articolo 19 Corsi interregionali
Articolo 20 Onere finanziario per l'organizzazione dei corsiCAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 Tariffe professionali
Articolo 22 Obbligo del distintivo
Articolo 23 Sanzioni amministrative
Articolo 24 Sanzioni disciplinari e ricorsi
Articolo 25 Norme transitorie
Articolo 26 Norma finanziaria
Articolo 27 Abrogazioni e disposizione finaleCAPO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
(Oggetto)1. Con la presente legge, al fine di tutelare il benessere psicofisico della persona, la Regione detta norme per la formazione dei maestri di fitness con riguardo alla specifica e corretta acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della professione.
Art. 2
(Definizione della professione di maestro di fitness)1. E' maestro di fitness, rispettivamente nelle discipline di terra e di acqua, chi consegue la relativa abilitazione all'esercizio della professione con le modalità previste dalla presente legge.
2. Il maestro di fitness insegna professionalmente, anche in modo non retribuito, non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche e le metodologie del fitness, in tutte le sue specializzazioni, praticate a terra ed in acqua, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, ad esclusione delle pratiche riabilitative e fisioterapiche che richiedono l'intervento di figure professionali specifiche.
3. Il maestro può insegnare esclusivamente la disciplina di terra o di acqua, nonché la specializzazione per la quale ha conseguito la relativa abilitazione.CAPO II
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONEArt. 3
(Elenco regionale dei maestri di fitness)1. L'esercizio della professione di maestro di fitness nell'ambito del territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'elenco regionale dei maestri di fitness tenuto dal collegio di cui all'articolo 7.
Art. 4
(Iscrizione all'elenco regionale)1. L'iscrizione all'elenco regionale dei maestri di fitness è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psicofisica attestata da certificazione, non anteriore a tre mesi, rilasciata ai sensi della normativa vigente;
d) diploma di scuola secondaria superiore;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
f) possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 11.
2. L'iscrizione all'elenco regionale è valida per tre anni. Per il rinnovo dell'iscrizione sono necessarie la presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui al comma 1, lettera c), e la certificazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 18.
3. L'iscrizione all'elenco regionale dei maestri di fitness è subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa personale contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, secondo i parametri stabiliti dal collegio regionale di cui all'articolo 7.Art. 5
(Trasferimenti)1. I maestri di fitness iscritti agli elenchi regionali di altre regioni e delle provincie autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio della Regione, devono chiedere il trasferimento all'elenco regionale, di cui all'articolo 3.
2. Il collegio regionale provvede all'iscrizione dopo aver verificato che il richiedente sia iscritto all'elenco della regione o della provincia autonoma di provenienza e che abbia i requisiti previsti all'articolo 4.
3. L'iscrizione può essere negata ove sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti del maestro.
4. Il collegio regionale provvede altresì a cancellare dall'elenco i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'elenco di altra regione o provincia autonoma.Art. 6
(Esercizio temporaneo della professione nel territorio regionale -
Maestri di fitness stranieri)1. I maestri di fitness, iscritti agli elenchi di altre regioni e provincie autonome, che intendano esercitare temporaneamente l'attività nella Regione per periodi non superiori ai 15 giorni anche non consecutivi, devono richiedere al collegio regionale di cui all'articolo 7 il previsto nullaosta almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando il proprio domicilio nella Regione, il periodo esatto di attività, la località e le strutture nelle quali intendono operare.
2. I maestri in esercizio temporaneo sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di immigrazione, i maestri di fitness di nazionalità straniera che intendano esercitare l'attività nel territorio della Regione per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono richiedere almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività il nullaosta al collegio regionale dei maestri di fitness di cui all'articolo 7. Il nullaosta è concesso subordinatamente al riconoscimento, da parte della Scuola Italiana Aerobica e Fitness (di seguito S.I.A.F.), d'intesa con il collegio regionale, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.
4. Qualora i maestri di fitness stranieri intendano esercitare stabilmente l'attività nel territorio della regione, devono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale.CAPO III
ORGANI DI AUTOGOVERNO DEI MAESTRI DI FITNESSArt. 7
(Collegio regionale dei maestri di fitness)1. Il collegio regionale dei maestri di fitness è l'organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. Il numero dei componenti non può essere inferiore a dodici.
2. Del collegio regionale fanno parte i maestri di fitness iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, nonché i maestri di fitness residenti nella regione che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
3. Sono organi del collegio regionale:
a) l'assemblea;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.Art. 8
(Assemblea )1. L'assemblea del collegio regionale, di cui all'articolo 7, è composta da tutti i membri del collegio regionale; presiede l'assemblea il maestro più anziano d'età che nomina il segretario dell'assemblea.
2. L'assemblea:
a) elegge il consiglio direttivo;
b) approva annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c) approva lo statuto, i regolamenti, le norme di comportamento e di deontologia professionale su proposta del consiglio direttivo. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dalla Regione e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
d) si pronuncia su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo e sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
3. L'assemblea si riunisce una volta l'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione, nonché quando lo richieda il consiglio direttivo.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio regionale e in seconda convocazione qualora sia presente almeno un quinto dei membri del collegio regionale. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Alle sedute dell'assemblea del collegio regionale è ammessa la rappresentanza tramite delega. Ogni componente dell'assemblea non può rappresentare più di una delega.Art. 9
(Consiglio direttivo)1. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale:
a) eleggere il presidente tra i suoi componenti;
b) convocare l'assemblea del collegio regionale;
c) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'elenco regionale;
d) proporre all'assemblea lo statuto, i regolamenti tecnici e per il funzionamento del collegio regionale, le nonne di comportamento e di deontologia professionale;
e) definire, in accordo con la S.I.A.F., le tipologie per le nuove specializzazioni correlate alle attività dell'aerobica e del fitness;
f) definire, in accordo con la S.I.A.F., i criteri per l'attuazione dei corsi tecnico-didattici e per le prove d'esame;
g) vigilare sull'esercizio anche temporaneo della professione, sull'osservanza delle norme di comportamento e di deontologia professionale e adottare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 24;
h) designare i componenti della commissione d'esame di cui agli articoli 12, 16 e 17;
i) collaborare con i competenti organismi regionali per l'organizzazione dei corsi e con le autorità statali e locali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
l) stabilire il rapporto massimo maestro/utente nei centri fitness o nell'esercizio delle attività in altri luoghi o impianti;
m) stabilire il rapporto minimo di superficie mq/utente, anche secondo il tipo di attrezzatura utilizzata, per:
1) tipologia di attività;
2) disciplina;
3) specializzazione;
n) determinare la quota annuale di contributo a carico dei maestri per il funzionamento del collegio e per l'iscrizione all'elenco regionale;
o) approvare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
p) deliberare le tariffe minime da applicarsi per l'insegnamento delle discipline e specializzazioni del fitness.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario, ovvero ne facciano richiesta motivata almeno i due terzi dei componenti.
3. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.Art. 10
(Presidente del collegio regionale)1. Il presidente del collegio regionale dei maestri fitness:
a) ha la rappresentanza legale del collegio;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
c) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio direttivo.CAPO IV
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONEArt. 11
(Abilitazione tecnico-didattica-culturale)1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di fitness, rispettivamente nelle discipline di terra e di acqua, si consegue mediante il superamento degli esami finali dei corsi professionali di cui all'articolo 13, cui si accede sostenendo la prova dimostrativa attitudinale pratica di cui all'articolo 12.
2. La Regione istituisce ed attua annualmente i corsi di cui al comma 1, avvalendosi della collaborazione del collegio regionale e della S.I.A.F. in ordine alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche del fitness che formano oggetto dell'insegnamento.
3. La Regione approva il programma per l'effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui al comma 1, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno trenta giorni prima della data di effettuazione della prova stessa. Con il medesimo provvedimento la Regione approva il programma e l'organizzazione dei corsi professionali, di specializzazione e di aggiornamento nonché delle relative prove d'esame, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche del fitness di cui al comma 2.
4. La domanda di ammissione ai corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione, contenente l'attestazione dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, deve essere presentata al collegio regionale di cui all'articolo 7.Art. 12
(Prova dimostrativa attitudinale pratica)1. L'ammissione ai corsi di cui all'articolo 13 è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenere davanti alle sottocommissioni competenti nelle discipline di terra e di acqua.
2. Ciascuna sottocommissione è composta da due istruttori nazionali e da due maestri di fitness, esperti rispettivamente nelle discipline di terra o di acqua, designati dal collegio regionale e scelti tra gli istruttori nazionali di fitness della S.I.A.F., dando la precedenza a quelli iscritti all'elenco regionale.
3. Ciascuna sottocommissione esprime la valutazione tecnica per la propria disciplina.
4. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso professionale successivo alla prova stessa o a un secondo corso, qualora non sia stato possibile partecipare al primo.Art. 13
(Corsi di formazione professionale)1. I corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione hanno durata minima di seicento ore effettive e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:
a) tecniche di fitness;
b) didattica;
c) nozioni di pronto soccorso;
d) diritti, doveri e responsabilità del maestro.
2. L'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è affidato agli istruttori nazionali della S.I.A.F., dando la precedenza a quelli iscritti all'elenco regionale.
3. La Regione, sentito il parere del collegio regionale, può demandare alla S.I.A.F., mediante la stipula di un'apposita convenzione, l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale, di specializzazione e di aggiornamento.
Art. 14
(Diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie)1. Il diploma Isef e la laurea in Scienze Motorie, conseguiti non oltre cinque anni precedenti la data di frequenza dei corsi di cui all'articolo 13, sono titoli preferenziali per essere ammessi ai corsi stessi.
2. Ai possessori dei titoli di studio di cui al comma 1 è concesso l'esonero dalla frequenza dei corsi relativi alle materie in cui dimostrino, con la necessaria documentazione, di possedere le specifiche conoscenze teorico-scientifiche e le competenze tecnico-pratiche.Art. 15
(Prove d'esame)1. Gli esami finali dei corsi di cui agli articoli 13 e 17 si articolano in quattro prove:
a) tecnico-pratica;
b) scritta a risposte multiple;
c) teorica orale;
d) didattica.
2. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle quattro prove, in base ai parametri di valutazione stabiliti dal collegio regionale sentito il parere della S.I.A.F..
3. Il mancato superamento di una o più delle prove di cui al comma 1, comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.
4. L'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno l'ottanta per cento delle ore previste per il corso.Art. 16
(Commissione d'esame)1. Le prove finali di cui all'articolo 15 si svolgono dinanzi alla commissione esaminatrice nominata dalla Regione.
2. La commissione è composta da:
a) il presidente, designato dalla struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
b) un medico specializzato in medicina dello sport ai sensi della vigente normativa in materia;
c) i componenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 12.
3. Ai componenti della commissione compete il trattamento economico e di missione previsto dalla normativa vigente.Art. 17
(Corsi di specializzazione)1. I maestri di fitness, rispettivamente nelle discipline di terra e di acqua, possono conseguire le seguenti specializzazioni:
a) maestro specializzato nell'insegnamento di programmi individuali (personal trainer);
b) maestro specializzato nell'insegnamento ai bambini;
c) maestro specializzato nell'insegnamento a portatori di handicap (disabili);
d) maestro specializzato nell'insegnamento agli anziani;
e) maestro specializzato nell'insegnamento perinatale.
2. Ulteriori figure professionali, per l'insegnamento di altre specializzazioni correlate all'aerobica ed al fitness, praticate a terra ed in acqua, possono essere individuate dal collegio regionale, in accordo con la S.I.A.F., ai sensi dell'articolo 9, comma e).
3. I corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti dalla Regione che si avvale per la loro organizzazione del collegio regionale in collaborazione con la S.I. A.F. Gli esami per il conseguimento delle specializzazioni si svolgono secondo le modalità di cui all'articolo 15. La commissione d'esame è integrata con gli istruttori delle materie oggetto della specializzazione, scelti dal consiglio direttivo tra gli istruttori nazionali della S.I.A.F., dando la precedenza a quelli iscritti nell'elenco regionale.Art. 18
(Corsi di aggiornamento professionale)1. La Regione istituisce annualmente i corsi di aggiornamento professionale secondo le indicazioni del collegio regionale. L'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è affidato agli istruttori nazionali della S.I.A.F. dando la precedenza a quelli iscritti nell'elenco regionale.
2. Nel caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale per comprovati motivi riconosciuti dal collegio regionale, il maestro di fitness è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale caso l'iscrizione all'elenco è prorogata fino al compimento di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psicofisica.
3. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento gli istruttori nazionali della S.I.A.F. iscritti nell'elenco regionale e i maestri di fitness che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.Art. 19
(Corsi interregionali)1. La Regione può organizzare corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per maestri di fitness d'intesa con altre Regioni.
2. Con apposita convenzione sono definiti: modalità organizzative dei corsi, riparto delle spese, svolgimento degli esami e composizione delle relative commissioni.Art. 20
(Onere finanziario per l'organizzazione dei corsi)1. La Regione, in sede di istituzione dei corsi di cui alla presente legge, determina la quota di spesa che assume a proprio carico e la quota a carico dei partecipanti per l'organizzazione e la partecipazione ai corsi stessi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEArt. 21
(Tariffe professionali)1. La Regione, su proposta del collegio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno delibera le tariffe minime per le prestazioni professionali dei maestri di fitness. Tali tariffe sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il successivo 31 agosto.
2. Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali è determinato, con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare, secondo i parametri stabiliti dai regolamenti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), 1), m).
3. Possono essere stabilite tariffe agevolate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.Art. 22
(Obbligo del distintivo)1. Il maestro di fitness, nell'esercizio della propria attività, deve fregiarsi del distintivo con la dicitura "maestro di fitness", seguito dall'eventuale specializzazione.
Art. 23
(Sanzioni amministrative)1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e ferme restando le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 24, chiunque eserciti nell'ambito del territorio regionale, in qualsiasi luogo ed a qualsiasi titolo, retribuito o non, l'attività di maestro di fitness senza essere iscritto all'elenco di cui all'articolo 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro cinquecento a Euro millecinquecento. In caso di recidiva l'importo è raddoppiato e può essere negata l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3.
2. Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 21, si applica una sanzione amministrativa da venti a settantacinque volte l'importo della tariffa applicabile all'attività svolta. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco regionale per l'esercizio della professione.
3. Coloro che utilizzano personale non iscritto all'elenco di cui all'articolo 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa di Euro duemila. In caso di recidiva tale importo è raddoppiato.
4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni sono attuati in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa. La Regione emana direttive per l'esercizio uniforme sul territorio regionale dell'attività di vigilanza e delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.Art. 24
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)1. I maestri di fitness iscritti all'elenco regionale che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di comportamento e di deontologia professionale sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'elenco per un periodo massimo di due mesi;
d) interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso alla commissione arbitrale, appositamente costituita, composta da un rappresentante del collegio regionale, da un rappresentante della parte lesa e da un rappresentante nominato dalla S.I.A.F.Art. 25
(Norme transitorie)1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'elenco regionale coloro che abbiano svolto documentata attività di istruttore di aerobica o di fitness, nelle discipline di terra o di acqua, per almeno 24 mesi nei cinque anni immediatamente precedenti la data di pubblicazione della presente legge ed abbiano frequentato apposito corso, istituito dalla Regione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, superando positivamente il relativo esame finale.
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, gli operatori e le strutture che esercitano attività di aerobica e/o di fitness, a terra ed in acqua, in qualsiasi specializzazione, si adeguano a quanto ivi previsto. Essi sono tenuti a rendere al Comune ove esercitano l'attività apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, per ciascuna disciplina e specializzazione praticata, la disponibilità di maestri di fitness nei rapporti numerici definiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere 1) e m).
3. La prima assemblea del collegio regionale, è convocata dal Comitato Regionale dello Sport previsto dall'art.3 L.R. 12.11.1984 n.31 entro nove mesi dalla. data di pubblicazione della presente legge, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Fino alla data di costituzione del collegio regionale, ne svolge le funzioni il comitato regionale per lo sport e il tempo libero di cui all'art.3 L.R. 12.11.84 n.31 in collaborazione con la S.I.A.F.Art. 26
(Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo ________________ "Spese _______________________________" del bilancio regionale dì previsione dell'esercizio finanziario 200___.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.Art. 27
(Abrogazioni e norme finali)1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione relativo alle materie in essa trattate.