Progetto di legge n. 509

REDDITO SOCIALE DI CITTADINANZA

RELAZIONE

Il presente progetto di legge regionale intende istituire, in via sperimentale, una forma di sostegno alle persone a rischio di marginalità sociale, che si concretizzi attraverso l'elargizione di un contribuito economico e la realizzazione di una rete di servizi integrati.
Crediamo fortemente che in un momento particolare in cui aumentano le forme di vecchie e nuove povertà, il disagio sociale, la mancanza di opportunità di lavoro, la Calabria deve essere in grado di avanzare proposte valide e qualificate, ponendosi all'avanguardia nel campo delle politiche sociali e lavorative.
Un intervento innovativo, che non è semplicemente di tipo assistenziale, né tanto meno un mero ammortizzatore sociale, ma che si prefigge come compito fondamentale la lotta alla marginalità, alla povertà, alle disuguaglianze sociali, e che sia capace di fare interagire con la Regione Calabria, gli altri attori sociali, quali i Comuni, le categorie produttive, le forze sindacali, il privato sociale e gli altri enti pubblici presenti sul territorio.
In modo particolare, il presente progetto di legge, che si compone di 11 articoli, prevede: All'art. 1 (Istituzione Reddito Sociale di Cittadinanza), l'istituzione del reddito sociale di cittadinanza quale prestazione concernente un diritto fondamentale che riguarda le persone esposte al rischio della marginalità sociale; all'art. 2 (Beneficiari) i soggetti che possono usufruire della misura; all'art. 3 (Soggetti aventi diritto) stabilisce il reddito entro il quale possa essere fatta richiesta; all'art. 4 (Istanza) fissa le modalità ed i termini dell'istanza, all'art. 5 (Funzioni dei Comuni) stabilisce il ruolo dei Comuni, che provvedono a raccogliere le richieste di istanza, prevedendo forme di procedure ordinarie per la pubblicizzazione, per la presentazione, la selezione e l'accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione e l'integrazione con altri soggetti e servizi; all'art 6 (Interventi di integrazione sociale) stabilisce gli interventi ed il ruolo di coordinamento dei Comuni; all'art. 7 (Contratto Sociale) stabilisce i rapporti tra il Comune ed il Beneficiario; all'art. 8 (Risorse) fissa i termini per l'erogazione dei fondi, all'art. 9 (Istituzione Osservatorio Sul Reddito Sociale di Cittadinanza) prevede l'istituzione, la composizione e i compiti di un apposito osservatorio che ha come principale scopo quello di monitorare e verificare la sperimentazione; all'art. 10 (Norma Finanziaria) vengono indicati gli oneri derivanti dalla presente legge; all'art. 11 (Disposizioni finali) stabilisce che dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva un apposito regolamento, che disciplina le modalità specifiche di calcolo del reddito e le eventuali ulteriori dichiarazioni da presentare, e la durata dell'efficacia della legge.

Art. 1
Istituzione reddito sociale di cittadinanza

            1.  La Regione Calabria istituisce e avvia, in via sperimentale, su tutto il territorio regionale il reddito sociale di cittadinanza, quale prestazione concernente un diritto fondamentale che riguarda le persone esposte al rischio della marginalità sociale.

Art. 2
Beneficiari

          1. Ai comunitari ed extracomunitari residenti nella regione Calabria da almeno 3 anni viene garantito il reddito sociale di cittadinanza quale misura di contrasto alla forme di povertà, per favorire l'inclusione sociale e per creare uno strumento efficace di inserimento socio­lavorativo.
            2.  II reddito sociale di cittadinanza, consiste in una erogazione monetaria per nucleo familiare, come stabilito dall'allegato 1 tabella A alla presente legge, ed in una serie di interventi di integrazione sociale, di cui al successivo art.6, che riguardano i singoli componenti della famiglie anagrafiche.

Art. 3
Soggetti aventi diritto

            1.  Hanno diritto all'erogazione monetaria del reddito di cittadinanza le famiglie anagrafiche con un reddito annuo inferiore ad una pensione minima e che, altresì, siano privi sia di patrimonio mobiliare, sotto forma di titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, depositi bancari e postali, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione ed il cui valore non può eccedere i 35 mila euro.

Art. 4
Istanza

            1.  Gli aventi diritto presentano al comune di residenza apposita istanza per usufruire del reddito di cittadinanza allegando le apposite dichiarazioni e la documentazione richiesta dal regolamento di cui all'art. 11.

Art. 5
Funzioni dei comuni

            1.  La gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza è assicurata dai comuni, che provvedono a raccogliere le richieste di istanza, prevedendo forme di procedure ordinarie per la pubblicizzazione, per la presentazione, la selezione e l'accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione e l'integrazione con altri soggetti e servizi.
            2.  Sulla base delle domande ricevute e verificate le condizioni, formulano le graduatorie previste secondo criteri definiti e provvedono all'erogazione dei fondi assegnati.

Art. 6
Interventi di integrazione sociale

            1.  I Comuni, coordinano gli opportuni interventi, così come previsto dall'art. 2 comma 3, che riguardano in particolare:
              a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo;
              b) sostegno all'acquisizione dei libri di testo;
              c) accesso gratuito ai servizi sociali e sanitari;
              d) sostegno alle spese d'affitto;
                 e) gratuità per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici regionali e comunali;
                     f)    misure tese a promuovere l'emersione del lavoro irregolare;
                 g) creazione di percorsi che avviano all'autoimpiego ed a forme di imprenditorialità;
                 h) l'inserimento in corsi di formazione professionale.
          2. Gli interventi di cui al comma 1, sono realizzati attraverso un'intesa di programma istituzionale così come previsto dalla legge regionale 32/2003.

Art. 7
Contratto sociale

          1. Viene stipulato un "contratto sociale" tra il comune di residenza ed il beneficiario. Obblighi dei beneficiari ammessi al Reddito Sociale di Inserimento sono di:
              a) comunicare tempestivamente al comune di residenza ogni variazione che riguardi la mutazione della composizione familiare e delle condizioni di reddito e di patrimonio possedute e dichiarate al momento della presentazione della domanda;
              b) confermare annualmente il persistere della condizioni di accesso alla misura;
              c) accettare le eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, che si potrebbero presentare;
              d) rispettare gli impegni eventualmente assunti nell'ambito degli interventi di integrazione sociale;
                 e) svolgere compiti di "utilità sociale" per il comune di residenza.
          2. In caso di mancato rispetto del "contratto sociale" il Comune di residenza cancella il contributo assegnato ed i benefici derivanti dagli interventi di integrazione sociale.

Art. 8
Risorse

          1. Per il primo anno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni raccolgono le domande e comunicano alla Regione Calabria il numero complessivo delle richieste di assegno da erogare.
          2. Dopo il primo anno i comuni dovranno raccogliere le domande entro il 31 Ottobre e, verificate le condizioni di ammissibilità trasmetterle alla Regione (assessorato alle Politiche Sociali) entro e non oltre il 30 novembre.

Art. 9
Istituzione Osservatorio sul reddito sociale di cittadinanza

            1.  Entro 30 giorni, è istituito, con delibera di Giunta Regionale, un apposito osservatorio sul Reddito Sociale di Cittadinanza, che rimarrà in vigore per tutta la durata della sperimentazione e verrà rinnovato in caso di prolungamento dell'efficacia delle legge. L'osservatorio sarà composto dal Dirigente del settore Politiche Sociali, dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Occupazionali, da un componente nominato dall'Associazione degli Industriali, da 5 componenti, in rappresentanza delle organizzazioni del no profit più rappresentative, dai rappresentanti dei sindacati confederali e da tre esperti di programmazione e valutazione di servizi alla persone, politiche sociali e politiche occupazionali.
            2.  L'osservatorio sarà presieduto dal Dirigente del Settore Politiche Sociali.
            3.  Compiti dell'Osservatorio saranno:
                 a) programmazione delle attività;
                 b) monitoraggio della sperimentazione;
                 c)  valutazione dei risultati e degli effetti prodotti dal reddito sociale di cittadinanza;
                
d) verifiche periodiche e controlli sull'effettiva attuazione delle misure. 

Art. 10
Norma finanziaria

            1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante stanziamento allocato all'UPB ____________ con contestuale riduzione di pari importo dell'UPB 8.1.01.01.

Art. 11
Disposizioni finali

            1.  Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva un apposito regolamento che disciplina le modalità specifiche di calcolo del reddito adottando i criteri ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) dell'Inps e le eventuali ulteriori dichiarazioni da presentare.
            2.  La presente legge ha una durata triennale. Alla scadenza della sperimentazione la Giunta Regionale, sulla base dei risultati conseguiti, sentito il parere dell'Osservatorio sul Reddito Sociale di Cittadinanza, delibera l'eventuale prolungamento dell'efficacia della legge.

ALLEGATO 1

 TABELLA A

Numero componenti nucleo familiare

REDDITO SOCIALE DI CITTADINANZA

 1.

 € 300,00

 2.

 € 350,00

 3.

 € 400,00

 4.

 450,00

 5 o più componenti

 € 500,00