Progetto di legge n. 487
NORME PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL RIORDINO URBANISTICO-EDILIZIO E PER LA SANATORIA DI OPERE ABUSIVE NEL TERRITORIO REGIONALE
RELAZIONE
Il decreto legge 30 settembre 2003 n, 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, nel rispetto della legislazione concorrente in materia di governo del territorio, riconosce alla Regione la potestà normativa relativa alle condizioni, limiti e modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (articolo 26).
Il presente disegno di legge adempie a tale finalità nel presupposto che la competete in materia di sanzioni penali e di regime sanzionatorio, in generale, ripristinatorio e pecuniario, è riservata allo Stato (articolo 117 Costituzione). Non è dunque possibile escludere l`applicazione del condono edilizio nella Regione anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini a fronte di un provvedimento statale che opera una deroga nell'applicazione del regime sanzionatorio.
L'articolato ha necessariarmente carattere ricognitivo per le disposizioni statali relative alla sanabilità delle opere abusive su aree demaniali ed immobili soggetti a vìncoE statali. L'articolato detta una definizione di ultimazione delle opere che instaura un nesso funzionale tra finalizzazione dell'intervento specifico ed elementi tipologici e strutturali di esso.
Si propongono alternative per il calcolo degli ampliamenti ammissibili e si specifica che il limite di 750 metri cubi, e con il limite massimo di 3.000 metri cubi, relativo alle nuove costruzioni residenziali, si intende comprensivo delle eventuali pertinenze.
Viene soppresso il limite di 450 metri cubi per il collaudo statico generalizzandone l'obbligo.
Per il non residenziale si potrebbe Invece operare una differenziazione in base alla superficie sanabile - in quanto è tale parametro edilizio che rileva ai fini di queste attività produttive e non la cubatura -, eventualmente diversificando tra attività industriale, direzionale, commerciale e ricettiva (es. superfici indicate dall'art. 34 della legge n. 47/1985, non abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380).
Le tipologie di interventi sanabili richiamano quelle indicate dal legislatore statale, con l'introduzione del mutamento di destinazione d'uso senza opere con relativa oblazione, ferma restando che per il mutamento con opere si fa riferimento alla categoria nella quale è inquadrata l'opera.
Vengono escluse dalla sanatoria, oltre a quanto già escluso dalla normativa statale, lo costruzioni bitegralrneute abusive in contrasto con la disciplina urbe i fica (tipologia i della tabella statale), quelle che compromettono lo opere pubbliche o di pubblico interesse o i piani t rbanlstici di dettaglio approvati o adottati, nonché quelle rientranti nella fascia di 150 metri dalla costa marina. Si propone a che il vincolo di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (t.u. sui beni culturali e ambientali) relativo alle coste marine, si trasformi in vincolo assoluto di inedificabilità per una fascia di 150 metri rispetto ai 300 previsti dalla legge.
E' da valutare l’ntroduzlone di aria fattispecie specifica relativa all'edilizia di sostituzione, in quanto potrebbe non essere agevole verificare la fedele ricostruzione a seguito della demolizione.
Non si ritiene opportuno introdurre ulteriori diversificazioni in merito alle tipologie da 4 a 6 della tabella statale, considerato anche che esse possono essere oggetto di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/2001. Per i comuni nei quali siano rilevati consistenti insediamenti abusivi viene stabilito l'obbligo dì dotarsi di un piano di zona con pari dimensionamento al tne di soddisfare la domanda abìtatíva che ricorre all'abusivismo "di necessità", nonché per operare Ie compensazioni nell'acquisizione di aree a standard.
Per la fattibilità di tale previsione è destinato l'incremento dell'oblazione del 10 per cento previsto dall'art. 32 comma 33 d.l. n. 269/2003.
Si introduce un procedimento particolare per gli interventi abusivi nelle aree libere ricomprese nei centri storici non tutelati ai sensi di legge, in modo da sottoporli ad wn procedimento dì verifica di compatibilità anche aI fine di dettare particolari prescrizioni di adeguamento entro termini perentori. Tale perentorietà sì applica anche per l'emissione del parere.
Nel contempo si chiarisce che per le opere interne in immobili vincolati a fini paesistico-ambientali paesaggistici e non a fini storico-artistici, non occorre l'acquisizione del nulla-osta.
La diversificazione del contributo dì costruzione viene operata mediante un aumento del 30 per cento nelle zone di espansione per le costruzioni isolate e del 50 per cento per le ristrutturazioni nel centro storico. Tali incrementi non operano, però, nel caso di unità immobiliari destinate a prima abitazione.
Infine, le dísposizioni innovative non trovano applicazione nei confronti delle istanze relative alle precedenti leggi di condono edilizio, come peraltro sarà previsto in sede di conversione del d.l. n. 269/2003 (nuovo articolo 43-bis).
Quale torma di chiusura è prevista un rinvio alle disposizioni della normativa statale non modificata.Art. 1
(Opere realizzate su aree demaniali
e immobili soggetti a vincolo)Le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale possono essere sanate dall'ente locale competente alle condizioni o nei termini stabiliti dai commi 14, 15 e 16 dell'art.32 del Decreto Legge 29 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per opere eseguite su aree vincolate a norma dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come modificato dal comma 43 dell'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 a. 269, convertito stella legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica quanto disposto dal comma 17 del medesimo art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i termini e le modalità dettati da tale norma.Art. 2
(Opere sanabili nel territorio della regione)Il titolo abilitativo in sanatoria può essere rilasciato per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003.
Devono intendersi ultimate tutte quelle opere che, in relazione alla natura dell'intervento specifico ed alla destinazione d'uso dell'immobile, ne presentino gli elementi strutturale e tipologici e di finizione idonei a conseguirne l'abitabilità o l'agibibità.
Possono essere sanate le opere che non abbiano comportato un ampliamento volumetrico superiore al 30% o in alternativa non superiore a 750 mc. Il suddetto limite di 750 mc. Si applica anche alle opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali, per singola richiesta, a condizione che la nuova costruzione non superi coniplessivainente i 3000 mc,, e salvo quanto previsto nel successivo articolo 4.
Il limite di 750 mc. relativo alle nuove costruzioni residenziali, comprensivo di eventuali pertinenze, abusivamente realizzate, non opera nei confronti del non residenziale.
Indipendentemente dal limite di cui al comma 35 lett. b) dell'art. 32 del Decreto Logge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per tutte quelle opere oggetto di richiesta di sanatoria che incidano sulla statica dall'edificio 6 necessaria l`attearazione di cui alla sopra citata disposizione.Art. 3
(Tipologie di interventi sanabili)Sono suscettibili di sanatoria:
1. Opere realizzate in assenza o in difformitàà dei titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli stramenti urbanistici vigenti alla data dei 31 marzo 2003;
2. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001. n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio;
3. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art.3, comma 1, lett.c) dei D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art.3, comma 1, lett.c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio;
5. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'att.3 comma 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, altre opere non valutabili in termini di superficie o di volume.
Qualora le opere suscettibili di sanatoria ricadano nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come modificato dal comma 43 dell'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, trova applicazione quanto previsto in tale normativa.
Per le tipologie di abuso relative ai mutamenti di destinazione d'uso realizzati senza l’esecuzione di opere si applica la misura dell'oblazione in misura fissa di € 1000.Art. 4
(Esclusioni)Fermo quanto stabilito dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dal comma 27 del Decreto Legge 29 settembre 2003 n. 269, convertito nella lese 24 novembre 2003, n. 326, non possono conseguire la sanatoria:
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio o non conformi alle norme urbanistiche e alle preserizioni degli strumenti urbanistici;
2. Opere di cui alle tipologie del primo caruma del precedente articolo 3 che compromettano la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse ovvero l'attuazione di piani di sviluppo urbanistici di dettaglio approvati o adottati;
3. Opere abusive, non appartenenti alle tipologie di cui ai precedentl punti 1 e 2, realizzate entro la fascia di 150 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare; oltre tale fascia è fatto salvo quanto disposto dal Titolo secondo del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.Art. 5
(Gestione dell'emergenza abitativa)I Comuni nel cui ter itorio siano presenti insediamenti abusivi devono adottare un piano per l'edilizia economica e popolare in conformità alla Legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni che sia dimensionato, detratte le disponibilità presenti in altri piani di zona, per soddisfare un fabbisogno pari a quello degli immobili realizzati abusivamente, al fine di evitare nuove forme di abusivismo di necessiti e per l'assegnazione di aree a soggetti proprietari di immobili oggetto di vincolo finalizzato a standard all'interno dei piani per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.
L’incremento della misura dell'oblazione, di cui al comma 33 dell'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.. 269, convertito nella legge 24 uovembre 2003, n. 326, è fissato nel dieci per cento. I proventi derivanti dall'increi ente dell'oblazione sono destinati alla realizzazione dei relativi programmi costruttivi.
l Comuni possono destinare i proventi di cui sopra anche per l'attuazione dei programmi di recupero degli insediamenti abusivi di cui all'art. 36 della Legge Regionale 16 aprile 2002 n. 19.Art. 6
(Acquisizione nulla-osta e pareri)Il rilascio del titolo abilitativo alla sanatoria di interventi nelle aree libere e non altrianenti vincolate, ricomprese nei centri storici, è subordinato al parere dell'Assessore regionale competente in merito alla compatibilità delle opere con le esigenze di tutela, anche mediante prescrizioni per l'esecuzione di opere di adeguamento da realizzarsi entro un termine perentorio, scaduto il quale il titolo abilitativo in sanatoria decade. ll parere deve essere reso entro un termine perentorio, non superiore a 45 giorni.
Per le opere intense che non modifichino il prospetto e la sagoma non deve essere acquisito il nulla-osta delle autorità competenti quando sono relative ad edifici, ricadenti in zone tutelato ai sensi del Titolo secondo del Decreto Legislativa 29 ottobre 1999 n. 490, ma non vincolati ai sensi del Titolo primo del medesimo Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.Art. 7
(Contributo di costruzione)Per le opere abusive corrispondenti alla tipologia n. 2 di cui al primo corona del precedente articolo 3, realizzate in zona dì espansione, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 34 dell'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, l'onere di concessione é incrementato del venti per cento, nonché del cinquanta per cento per le opere abusive corrispondenti alla tipologia 2 del prirno comma del precedente articolo 3, realizzate nel centro storico. L'incremento non si applica alle unità immobiliari destinate a prima abitazione.
Art. 8
(Norma transitoria)Le disposizioni relative ai nulla-osta e pareri introdotte nel Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, non si applicano alle istanze presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre 1994 n. 725.
Art. 9
(Norma finale)Per quanto non previsto nella presente legge, trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legge 30 settembre 2003 n, 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n, 326.