Progetto di legge n. 48
RELAZIONE
La famiglia, rappresenta il
nucleo sociale più importante nella vita di ciascuno di noi, la tutela
della famiglia prende origine dal riconoscimento, nella Costituzione, della
sua importanza, pertanto essa è una individualità autonoma rispetto ai
componenti, fonte di norme giuridiche, etiche e sociali, un istituto
giuridico.
Di famiglia, del suo ruolo e
delle sue responsabilità, in questi ultimi tempi, si parla ovunque, in
special modo lo fanno i mass-media, che giornalmente, con la loro
cronaca ci fanno conoscere i disagi, i problemi e anche i reati che si
commettono in alcune famiglie e, ci fanno capire, quanto è importante
difendere la crescita e la vita dell'individuo attraverso interventi di
carattere socio-economico. Attualmente, la famiglia è penalizzata e
svantaggiata, la sua funzione sociale, come nucleo familiare, pur
solennemente contemplata e garantita dalla carta costituzionale, come già
detto, non trova un effettivo riscontro e nessun oggettivo riconoscimento
nelle leggi dello Stato, né dal punto di vista di una organizzazione del
lavoro più attenta alle sue esigenze.
Il 1994 è stato caratterizzato
da due fondamentali iniziative: l'ONU con le iniziative per l'Anno
Internazionale della Famiglia e il Pontefice Giovanni Paolo II con la
"Lettera alle Famiglie". Queste due importanti documenti ci
richiamano sull'importanza data alla famiglia a livello mondiale, ci fanno
riflettere su certe tendenze operanti nella cultura, diffuse attraverso la
comunicazione sociale e protese a incidere sul costume e sulla normativa.
Gli Enti preposti devono
riaffermare il concetto di famiglia considerandola "Comunità di
generazioni " e come "unica e insostituibile istituzione dove il
bene dell'individuo e il bene della famiglia non sono in conflitto, ma
interagiscono e si avvantaggiano in modo reciproco e al contrario in maniera
altrettanto reciproca possono decadere". Inoltre fondamentale è stata
la Convenzione sui diritti del fanciullo resa pubblica a New York il 20
novembre 1989 ratificata dal nostro Paese con la legge n. 176 del 27 maggio
1991 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo)
che nelle sue linee essenziali così stabilisce: a) nella Dichiarazione
universale dei Diritti dell'uomo (anno 1946), le Nazioni Unite hanno
proclamato che "l'infanzia ha diritto a un aiuto e a una assistenza
particolari"; b) la famiglia "deve ricevere la protezione e
l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo
nella collettività"; c) il fanciullo, cioè "ogni essere umano
avente una età inferiore ai diciotto anni", deve poter essere educato
in famiglia nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite, "in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà". Inoltre,
nella prima parte della Convenzione vengono rafforzati alcuni principi: art
14 il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e il
corrispondente dovere dei genitori o di chi ne fa le veci di guidarlo entro
i limiti della libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo; art. 18 il
diritto ad essere allevato ed educato; art 28 il diritto ad essere istruito,
tenendo presente che l'insegnamento primario è obbligatorio e gratuito per
tutti; art. 23 " Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli
mentalmente fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e
decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la
loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
Comunità.
La famiglia, in questa ottica,
e riaffermando il concetto che ci deriva dalla Costituzione, deve costituire
il soggetto primario e l'ambito di riferimento e di svolgimento relazionale
unitario di intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo
culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi membri.
La politica familiare non può
essere assistenzialismo o enunciazione di principi, ma deve approntare,
attraverso una legislazione ad hoc, una politica organica di interventi che
siano sia di tutela diretta che indiretta, un insieme di strumenti atti ad
analizzare, ideare ed applicare una seria politica pubblica per la famiglia.
Questo progetto di legge,
pertanto, recependo i principi costituzionali e la documentazione in materia
di tutela della famiglia e considerando la famiglia con i suoi "punti
deboli" affronta le varie problematiche per una incisiva azione che
migliori lo stile e la qualità della vita. E' un progetto di legge snello
composto da soli otto articoli che vanno diritti alle problematiche
familiari cercando di apportavi degli aiuti concreti.
Analiticamente abbiamo: -
art. 1: stabilisce le finalità della legge che sono quelle di
p#2B305Fisporre e attuare "iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei
componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale
per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento
delle sue funzioni, ritenendola uno degli ambiti più importanti in cui si
forma e si sviluppa la personalità dell'uomo"; -
art. 2: gli obiettivi della legge si sviluppano attraverso una serie
di iniziative quali: favorire lo sviluppo delle famiglie mediante la
rimozione degli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita
familiare quelli di carattere abitativo, economico e della salute; garantire
il diritto ad una procreazione consapevole e responsabile; sostenere le
situazioni familiari di famiglie disagiate; promuovere le iniziative volte a
favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna; riconoscere e
tutelare il valore sociale dei lavoro domestico; promuovere attività di
tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi
motivo dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche
sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, ecc;
potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del
bambino; -
art. 3: in questo articolo vengono disciplinati gli interventi
finanziari rivolti a coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio
entro i sei mesi successivi alla richiesta o che hanno contratto matrimonio
massimo da sei mesi; da persone sole con figli, da gestanti sole, da
genitore solo con figli minori a carico questi finanziamenti sono
finalizzati all'acquisto della prima casa attraverso un mutuo decennale e
con l'abbattimento del tasso d'interessi pari al 75%.In questo articolo
vengono previsto il c.d. prestito di famiglia concesso a soggetti che si
trovano in situazione di temporanea difficoltà economica per spese
attinenti la vita familiare. Per l'attuazione del presente articolo viene
costituito un apposito fondo e vengono stipulate da parte della regione
apposite convenzioni con istituti di c#2B305Fito; -
art. 4: in questo articolo vengono disciplinati gli interventi a
favore delle famiglie in stato di bisogno economico agendo con specifiche
politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico agendo
anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di
povertà o di deprivazione garantendo così ad ogni famiglia il minimo di
sopravvivenza; -
art.5: disciplina l'innovazione e il potenziamento dei servizi
socio-educativi e socio-assistenziali nell'ambito delle
problematiche familiari che riguardano le seguenti categorie: minori,
adulti, giovani, anziani, disabili attraverso una serie di iniziative quali
prevenzione tossicodipendenze, creazione di centri polivalenti assistenza
per le adozioni, affidamenti, assistenza domiciliare, trasporto scolastico
per disabili telesoccorso e telecontrollo per anziani, ecc. La Regione
concede contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati al
fine di agevolare l'integrazione e il reinserimento sociale e professionale
di portatori di handicap. Nell'ambito del potenziamento dei servizi la
Regione finanzia corsi di formazione professionale. La regione sostiene
attraverso contributi economici denominati "buoni famiglia"
l'assistenza a domicilio in tutti i settori d'intervento sociale e
sanitario, come interventi specifici alternativi alla ospedalizzazione e
alla istituzionalizzazione; -
art. 6: La Regione in questo articolo favorisce le forme di
associazionismo le forme di associazionismo, la creazione dell'albo delle
associazioni che attuano gli obiettivi previsti dalla legge e crea la prima
banca di mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di
soggetti o famiglie in condizioni di bisogno;
-
art. 7: creazione del fondo regionale per la famiglia e norma
finanziaria;
-
art. 8: dichiarazione d'urgenza ai fini dell'entrata in vigore della
legge.
ART.
1
Finalità
1.
La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2,
3, 30, 31, 32, 37 e 47 della Costituzione e della Convenzione ONU sui
Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della
Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989),
riconosce come soggetto sociale e politicamente rilevante, la famiglia
fondata sul matrimonio o, comunque formata da persone unite da vincoli
giuridici di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi della
presente legge, il concepito è considerato componente della famiglia.
2. La
Regione con la presente legge, p#2B305Fispone e attua iniziative e procedimenti
mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e
mirata politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia
al libero svolgimento delle sue funzioni, ritenendola uno degli ambiti più
importanti in cui si forma e si sviluppa la personalità dell'individuo. A
tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la
vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al
periodo prenatale e all'infanzia favorisce la maternità e la paternità
consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e
donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e
di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo
nell'ambito familiare, attua, anche attraverso l'azione degli Enti locali,
politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.
ART.
2
Obiettivi
1.
Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la
Regione, nella propria attività di programmazione e di indirizzo politico
realizza i seguenti obiettivi:
1)
favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie
mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso
della vita familiare quelli di carattere abitativo, economico e della
salute;
2)
sostenere l'alto valore della vita, garantendo il diritto ad una
procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della
corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli,
rimuovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della
volontà di procreare, anche al fine di prevenire l'aborto, realizzando
interventi volti a favorire, prevenire e rimuovere difficoltà economiche e
sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 22 maggio 1978, n. 194,
su Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza;
3)
sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili
adulti, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli
minori;
4)
ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che
appartengono a tipi di famiglia diversi per numerosità della prole e/o per
la presenza di persone con handicaps fisici o psichici, tutelando il
benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle
varie necessità;
5)
promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità
tra uomo e donna nella famiglia rendendo compatibili le esigenze derivanti
dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche
attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di
cura e di educazione dei figli;
6)
riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico e di
cura in quanto attività essenziali per la vita delle famiglie e per la
società stessa, tutelando i periodi di impossibilità fisica ad espletare
l'attività domestica;
7)
sviluppare tra le finalità dei consultori pubblici e privati tra i
servizi socio-sanitari e assistenziali la valorizzazione sociale e
personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della
donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere
dei suoi comparenti e la solidarietà sociale a p#2B305Fisporre specifici
programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio
originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o
dalla presenza di autonomia fisica o psichica;
8)
promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di
soggetti privi per qualsiasi motivo dell'assistenza dei genitori, delle
vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a
maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e
bambino vittima di violenze familiari, attraverso il potenziamento dei
servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture idonee
all'assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera;
9)
potenziare ì servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti
del bambino al fine di prevenire i processi di disidattamento, prevedendo
modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle
famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparetiali,
attraverso il potenziamento della ricettività dei servizi dì asili nido,
anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali
servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla
Giunta Regionale, organizzando dei supporti tecnicoorganizzativi per
combattere il fenomeno della dispersione scolastica e attivando, con
particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione
educativo-ricreativa a disposizione dei minori;
10)
promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività
programmate e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative
finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà,
l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di
auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la
cura dei bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani.
ART.
3
Interventi
finanziari
1.
La Regione Calabria concede a favore di:
a)
coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi
successivi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio massimo da sei
mesi;
b)
persone sole con figli;
c)
gestanti sole;
d)
genitore solo con figli minori a carico; finanziamenti a tasso e
condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l'abbattimento dei
tasso d'interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata
decennale e fino ad un importo massimo di lire 100.000.000 (cento milioni)
del mutuo per l'acquisto della prima casa.
2.
Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al I' comma,
c.d. prestiti di famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire
secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del
mutuatario, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà
economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita familiare,
compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un #2B305Fdito
complessivo non superiore ai 40.000.000. L'onere degli interessi è a totale
carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono concessi per una
durata massima di 5 anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di
70.000.000.
3. Per
l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo
finalizzato all'abbattimento parziale del tasso d'interessi per le
agevolazioni di cui al comma 1 e l'abbattimento totale per le agevolazioni
di cui al comma 2. Le modalità d'indirizzo e di gestione di tale fondo sono
disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli Istituti e le
aziende di c#2B305Fito operanti in Calabria entro il 31/12 di ogni anno.
4. Le
convenzioni stipulate, al sensi del comma 3 determinano l'entità dei
finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del
tasso d'interesse per le operazioni di prestito di cui al presente articolo.
A tal fine la regione pone a carico del proprio bilancio gli importi
necessari a finanziare il fondo di abbattimento tassi per i finanziamenti
effettuati dagli Istituti di c#2B305Fito ai sensi dei commi 1 e 2.
5.
Nelle convenzioni sono definite altresì:
a)
tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità
operative per l'accesso al finanziamenti e la documentazione necessaria;
b)
le procedure per l'esame delle domande;
c) i
tempi per l'istruttoria e per la concessione del finanziamento;
d)
le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
e)
le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a
carico del fondo abbattimento interessi;
f)
le garanzie richieste per l'accesso al fondo.
6. In
caso di estinzione anticipata dei mutuo da parte del beneficiario, cessa
l'erogazione del mutuo residuo.
7. Al
fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo
viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di c#2B305Fito
erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento, della
migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di
sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di
presenza sul territorio regionale.
8. I
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per fruire dei benefici
previsti non devono aver percepito cumulativamente un #2B305Fdito complessivo
superiore a lire 40.000.000.
9.
Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non abbiano sufficienti
garanzie per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo, la
Regione su richiesta dell'Istituto di c#2B305Fito e fermi restando il possesso
degli altri requisiti possono concedere fidejussione gratuita a garanzia
dell'obbligazione delle somme oggetto del mutuo.
10.
Per l'accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la
Regione, nei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata,
prevede una riserva pari al 20% degli alloggi costruiti per la locazione,
per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.
11.
La percentuale di riserva individuata al comma precedente, va
riferita alla assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, i quali vengono assegnati secondo apposite
graduatorie speciali.
ART.
4
Interventi
a favore delle famiglie in stato di bisogno economico
1.
La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie
in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che
possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione.
2. A
tal fine la Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con delibera del Consiglio Regionale:
a)
stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a
valutare la povertà economica e in genere, le situazioni di deprivazione
materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti economici e
ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di
deprivazione, non solo come condizioni statiche, ma anche come processo
sociale;
b)
determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono
il "minimo di sopravvivenza", in considerazione delle tipologie
familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo
familiare e dei fattori ambientali.
3. La
Regione, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al
comma 1, nella delibera di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di
interventi che, prevedendo anche l'utilizzo del privato sociale, del
volontariato e delle reti informali di solidarietà consente alla Giunta
Regionale annualmente di:
1)
organizzare gli interventi;
2)
offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica
situazione di povertà e di deprivazione, considerata nel suoi aspetti e
nelle sue dinamiche specifiche;
3)
garantire ad ogni famiglia "il minimo di sopravvivenza" di
risorse idonee a consentire una esistenza libera e dignitosa.
4.
Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione seleziona e
indica i settori prioritari e le situazioni che l'intervento delle strutture
pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con sostegni e
incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori
sociali gestite da cooperative sociali di cui alla L.R. n. 5/00.
5.
Viene altresì inserito nel programma d'interventi di cui ai commi 2
e 3, la disciplina dell'assegno di maternità e l'entità dello stesso da
erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L'assegno verrà
corrisposto al Comune di residenza che inoltra la pratica alla Regione,
previa richiesta fatta dall'interessata al Comune ed esperiti gli
adempimenti amministrativi da parte del Comune stesso entro 30 giorni
dall'invio della domanda da parte della Regione.
6. Il
progetto di sistema d'interventi previsto dal presente articolo e deliberato
dal Consiglio Regionale, costituisce orientamento direttivo vincolante per
la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli
Enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione dei
Piano socio-assistenziale di cui all'art.
22, L.R. n. 5/87.
ART.
5
Innovazione
e potenziamento di servizi socio-educativi e socio-assistenziali
nell'ambito delle problematiche familiari
1.
Nell'ambito degli obiettivi previsti dall'art. 1 della presente
legge, la Regione Calabria promuove e sostiene, in campo
socio-educativo e socio-assistenziale, tutti i processi rivolti
a sostegno del ciclo di vita familiare, con interventi mirati ai singoli
membri della famiglia e alle famiglie più bisognose, rafforzando le
solidarietà associative autonome, valorizzandole e riconoscendole in modo
funzionale.
INTERVENTI
E INIZIATIVE REGIONALI SULLA FAMIGLIA
a)
minori
b)
adulti
c)
giovani
d)
anziani
e)
disabili
attraverso
le seguenti iniziative:
a1)
minori: adozioni, affidamenti, evasione scolastica, segnalazioni,
maltrattamenti, abusi, ecc. mediazione familiare, attività di prevenzione,
centro di ascolto;
b1)
adulti: assistenza famiglie bisognose, assistenza ragazze madri,
assistenza ex detenuti con nucleo familiare a carico;
c1)
giovani: prevenzione tossicodipendenze, centri polivalenti;
d1)
anziani: centri diurni, ricovero in istituto, assistenza domiciliare,
telesoccorso e telecontrollo, soggiorni estivi, fisioterapia, agevolazioni
tariffarie e accompagnamento per trasporto e cinema;
e1)
disabili: trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule
scolastiche, assistenza domiciliare.
3.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione dei
presente articolo, stabilisce l'apertura degli "sportelli
famiglia" presso i Comuni con le funzioni di: attività di prevenzione
degli stati di disagio, sostegno al nuclei minorili in situazioni di
difficoltà, creazione dello sportello di consulenza giuridica, attivazione
degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio
effettuare un servizio di consulenza con valutazione socio-ambientale
per idoneità coppie nel campo delle adozioni, proporre corsi di formazione
regionale nel campo delle adozioni, realizzare azioni di sensibilizzazione
permanente per gli affidamenti etero-familiare, individuazione e
formazione di coppie disponibili, sostegno e vigilanza, sostegno a nuclei
minorili in situazione di tensione relazionale, mediazione tra i genitori in
casi di separazione e azioni di prevenzione nei casi di disagio. La Giunta
Regionale stabilisce, altresì, le azioni rivolte all'assistenza domiciliare
e al ricovero in case riposo per anziani, le iniziative volte a favore dei
disabili, quali assistenza scolastica e domiciliare, le iniziative a favore
dei giovani e quelle a sostegno del volontariato qualificato, le azioni
rivolte alla prevenzione.
4. La
Regione concede, altresì, alle famiglie contributi pari al 60% dell'importo
massimo necessario per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati
fino ad un importo massimo di 15 milioni, al fine di agevolare
l'integrazione e il reinserimento sociale e professionale di portatori di
handicap.
5. La
Giunta Regionale con delibera definisce annualmente, entro il 31 gennaio, le
tipologie di strumenti di cui al comma precedente del presente articolo,
ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione
delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e
l'erogazione dei benefici.
6. La
regione con riferimento all'attività e alla programmazione di corsi di
formazione professionale:
a)
coordina e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a
soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi e
socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della
presente legge;
b)
finanzia corsi di formazione diretti a soggetti portatori di handicap
per agevolare il loro inserimento sociale e professionale.
7. La
regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene attraverso
contributi economici, l'assistenza a domicilio in tutti i settori di
intervento sociale e sanitario, come interventi specifici alternativi alla
ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione. L'erogazione dei contributi
avviene nell'ambito delle attività dei servizi sociali, al fine di
garantire a domicilio prestazioni assistenziali di rilievo sanitario.
8. I
contributi, di cui al comma precedente, riguardano l'erogazione di c.d.
"buoni famiglia" a favore di famiglie per l'acquisizione diretta
delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati acc#2B305Fitati o
convenzionati. Le risorse verranno stabilite annualmente in sede di
programmazione annuale all'interno della quota del fondo sanitario
regionale, destinata alle attività socio-sanitarie integrate.
9.
L'ordine di priorità degli aventi diritto ai buoni famiglia, di cui
al comma 7, viene determinato sulla base dei criteri stabiliti qui di
seguito e cioè:
a) #2B305Fdito familiare complessivo;
b) presenza nel nucleo familiare di:
1)
soggetto in particolare situazione di disagio psico-fisico;
2)
soggetto portatore di handicap;
3)
anziano convivente.
ART.
6
Associazionismo
familiare
1.
La Regione in attuazione dello Statuto e dei principio di
sussidiarietà favorisce, le forme di associazionismo e di autogestione come
modalità per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla
realizzazione della politica familiare nella Regione, promuovendo iniziative
di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione
ai loro compiti sociali ed educativi, creando la prima "banca dati
mutuo aiuto" che individuate tutte le associazioni e le organizzazioni
di volontariato che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati mutuo
aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o famiglie in
condizioni di bisogno.
2. La
Giunta Regionale provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge a indire il bando per censire le associazioni che attuano gli
obiettivi previsti dalla presente legge, creando la "banca dati di
mutuo aiuto", ed a iscriverle in un apposito albo, tenuto presso
l'Assessorato alla famiglia e aggiornato annualmente.
3. Per
sostenere le attività e le formazioni del privato sociale, la Giunta
Regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie e del programma
d'interventi presentato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Assessore alla
famiglia, previo parere della Consulta di cui al successivo comma, sulla
base di criteri e modalità definiti, in precedenza dalla Giunta Regionale.
4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo viene istituita la Consulta Regionale delle associazioni familiari composta da:
a)
Assessore regionale alla famiglia;
b)
Assessori provinciali alle politiche sociali;
c) 3
rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di
servizi tra le famiglie;
d) 3
rappresentanti di associazioni di famiglie iscritte all'albo di cui al 2°
comma del presente articolo;
e) un esperto in materie socio-sanitarie nominato dall'Assessore alla sanità.
5. La
Giunta Regionale con propria delibera, da approvarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le
modalità di nomina dei componenti della Consulta istituendo un ufficio, e
stabilendone l'organico. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente
della Giunta Regionale. La consulta elegge nel proprio seno il Presidente e
delibera, entro 60 giorni, dal proprio insediamento un proprio regolamento
interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività.
6. La
Consulta dura per l'intera legislatura e i suoi membri, di cui ai punti c,
d, e del precedente comma non possono essere rieletti per più di due
legislature.
7. La
Consulta tra le sue competenze esprime parere in merito alla programmazione
regionale in tema di politiche familiari, di cui al comma 3, esprime pareri
in ordine a qualsiasi atto di programmazione regionale che riguardi la
famiglia, compresi gli interventi di cui agli artt. 3,
4, 5 della presente legge, coordinandosi, altresì con le strutture comunali
degli "sportelli famiglia".
ART.
7
Fondo regionale per la famiglia e norma finanziaria
1.
La Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, istituisce
nella propria legge di bilancio, il capitolo denominato "Fondo
regionale per la famiglia" nel quale confluiranno tutti gli interventi
di sostegno collegati alla realizzazione della politica regionale della
famiglia. Le leggi di approvazione dei bilanci di previsione determinano
l'ammontare del Fondo, indicando tra l'altro quali delle entrate attualmente
confluenti nel fondo socio-assistenziale e socio-sanitario
regionale, saranno destinate a costituire il Fondo Regionale per la
famiglia.
2. Per
l'anno 2000 all'onere derivante dal l'applicazione della presente legge,
pari a 7 miliardi, si fa fronte con i fondi previsti al capitolo 7001202 del
bilancio e della relativa legge finanziaria.
ART.
8
Dichiarazione
d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.