Progetto di legge n. 462

PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SOCIALE NELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce, promuove ed incentiva l'associazionismo nella diversità e pluralità di forme che lo caratterizzano, quale luogo in cui si esprimono fondamentali diritti di libertà, di autonomia, di impegno culturale e sociale dei cittadini, orientati al pieno dispiegarsi della personalità umana, ad una complessiva crescita civile ed al conseguimento di finalità sociali, culturali, educative e di ricerca etica e spirituale.
2. La Regione Calabria promuove il pluralismo associativo e sostiene le sue attività, rivolte agli associati o all'intera collettività, che, senza scopo di lucro, abbiano finalità sociali, culturali, educative, ricreative e di ricerca etica e spirituale.

Art. 2
(Definizione di associazione di promozione sociale)

1. Ai fini della presente legge sono considerate "associazioni di promozione sociale" quelle che operano in uno dei seguenti campi di attività:
a) promozione sociale e civile della popolazione;
b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
d) crescita dell'istruzione e della educazione permanente;
e) pratica della solidarietà sociale;
f) rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
g) promozione e realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne;
h) promozione culturale;
i) economia sociale e solidale;
j) promozione e valorizzazione della cultura del Mezzogiorno, in particolare di quella calabrese;
k) sviluppo del turismo sociale;
l) diffusione della pratica sportiva di base e di quella ludico motoria, con esclusione delle attività di livello.
2. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le associazioni di promozione sociale che, liberamente e regolarmente costituite, rispettino le condizioni di:
a) assoluta assenza di scopo di lucro;
b) esistenza in attività da almeno due anni;
c) elettività e gratuità delle cariche associative
d) obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità all'atto dello scioglimento delle associazioni.
3. La costituzione dell'associazione di promozione sociale deve avvenire con atto scritto e nello statuto devono essere espressamente e chiaramente indicati:
a) la denominazione;
b) la sede legale;
c) l'oggetto sociale;
d) il presumibile ambito territoriale di operatività;
e) l'attribuzione della rappresentanza legale;
f) l'impossibilità a suddividere tra gli associati, in ogni caso e in qualunque forma, diretta o indiretta, gli eventuali proventi delle attività;
g) l'obbligo a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività previste nello statuto;
h) i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed i loro obblighi;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) i punti a), c), d) e f) di cui al comma precedente.
4. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, nonché le associazioni che organizzano attività per i propri soci, o anche per la collettività, non rientranti in quelle di cui al comma 1 e le associazioni che discriminano l'accesso dei soci sulla base delle condizioni economiche e professionali, oppure prevedono il trasferimento a qualsiasi titolo della quota sociale o che in fine collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
5. Ai fini e per gli effetti della presente legge sono altresì esclusi i soggetti ricadenti nella definizione di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale n. 5 del 3 marzo 2000 nonché le associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni.

Art. 3
(Registro Regionale dell'Associazionismo)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Calabria.
2. Possono iscriversi al Registro Regionale le associazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge ed operanti nel territorio regionale nei campi di attività di cui all'art. 2.

Art. 4
(Procedure per l'iscrizione al registro)

1. La domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Calabria deve essere inoltrata, a mezzo di raccomandata A/R, dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della Giunta Regionale, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti l'ambito o gli ambiti di attività dell'associazione;
d) copia dell'ultimo rendiconto o bilancio corredata dal verbale di approvazione da parte degli organi statutari.
2. L'istruttoria sarà condotta dagli uffici regionali del Settore Servizi Sociali. Lo stesso ufficio curerà la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura del Registro Regionale e, come previsto dall'art.8, comma 2, della legge 383/200, l'inoltro annuale di copia aggiornata del Registro Regionale all'Osservatorio nazionale di cui all'art.11 della legge 383/2000.
3. La domanda, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione risultante dal timbro postale, si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego.
4. Il Registro Regionale è soggetto a revisione biennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.
5. Le associazioni saranno cancellate dal Registro Regionale qualora si dovessero verificare una o più delle seguenti condizioni:
a) mancanza, alla verifica biennale, di almeno un requisito cui è subordinata l'iscrizione;
b) utilizzo o distrazione dei contributi, pubblici o privati, per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati;
c) violazione di uno più termini delle convenzioni di cui all'art. 9 stipulate con la Regione, con le Province, i Comuni e gli Enti pubblici;
d) scioglimento, cessazione o estinzione della associazione.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 383/2000, l'iscrizione nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione del registro Regionale della Regione Calabria.

Art. 5
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio Regionale, di cui all'art. 6.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso in ogni caso, entro sessanta giorni, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge 383/2000.

Art. 6
(Osservatorio Regionale del Terzo Settore)

1. È istituito l'Osservatorio Regionale dell'Associazionismo, del Volontariato e del Terzo settore, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da persona da Lui nominata.
2. L'Osservatorio è composto:
a) dal Presidente, nella persona del Presidente della Giunta Regionale o persona da Lui designata;
b) da un segretario, nella persona del responsabile dell'Ufficio regionale preposto alla trattazione delle tematiche inerenti l'associazionismo, volontariato e Terzo Settore;
c) da tre rappresentanti delle associazioni, nominati dalla Conferenza Regionale sul Terzo Settore, prevista dall'art. 7, nell'ambito delle associazioni più rappresentative iscritte al Registro di cui all'art. 3;
d) da tre rappresentanti le organizzazioni di volontariato, nominati dalla Conferenza Regionale sul Terzo Settore, prevista dall'art. 7, nell'ambito delle organizzazioni di volontariato più rappresentative iscritte al Registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18/1995 e successive modificazioni;
e) da un rappresentante delle Province calabresi, nominato dall'Unione regionale delle Province;
f) da un rappresentante dei Comuni calabresi, nominati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
g) da un rappresentante delle Comunità montane della Calabria, nominato dall'Unione delle Comunità montane calabresi.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) formula proposta alla Giunta ed al Consiglio Regionale in merito alle attività che interessano l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale e, più in generale, il Terzo Settore (o "non profit" ) in tutte le sue manifestazioni;
b) esprime pareri ed osservazioni vincolanti sulle iniziative istituzionali che interessano le attività dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale e del Terzo Settore;
c) organizza almeno con cadenza biennale la Conferenza Regionale sul Terzo Settore;
d) esprime parere vincolante sulle convenzioni di cui all'art. 9 della presente legge e all'art. 5 della 383/2000 e svolge le funzioni di monitoraggio sulle convenzioni approvate;
e) svolge, in qualità di ente indipendente, funzioni di tutela nei confronti degli utenti in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 328/2000;
f) promuove studi e ricerche sul fenomeno dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale e del Terzo Settore in generale e, con cadenza almeno biennale, redige un apposito rapporto sull'associazionismo, sul volontariato e sul Terzo Settore in ambito regionale nonché sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di associazionismo, di volontariato e di Terzo Settore;
g) promuove e approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative sociali e più in generale, da soggetti del Terzo Settore, iscritti nei rispettivi registri o albi regionali per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie d'intervento particolarmente avanzate;
h) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento di attività associative, di volontariato, e, più in generale, del Terzo Settore, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge, dalla legge 383/2000, dalla legge 266/91 e dalla legge 3 81 /91;
i) determinare i criteri e le modalità per la gestione del Registro Regionale dell'associazionismo di cui all'art. 3, del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4 della legge regionale 18/199 5 e successive modificazioni.
4. L'Osservatorio sostituisce e subentra, acquisendone tutte le funzioni previste, all'Osservatorio Regionale sul volontariato, di cui all'art. 5 della legge regionale 18/1995 e successive modificazioni.
5. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente che lo convoca.
6. Ai componenti dell'Osservatorio è assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di eventuali incarichi assegnati dallo stesso Osservatorio o da altri Enti pubblici nell'ambito delle finalità dell'Osservatorio.
7. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

Art. 7
(Conferenza Regionale sul Terzo Settore)

1. L'Osservatorio convoca almeno ogni due anni la Conferenza Regionale sul Terzo Settore.
2. E' compito della Conferenza raccogliere e formulare proposte e valutazioni in merito alle politiche di indirizzo regionale sull'associazionismo, sul volontariato, sulla cooperazione sociale e, più in generale, sul Terzo Settore, ed in merito al rapporto, a tutti i livelli, tra gli organismi del Terzo Settore e le istituzioni.
3. In occasione della Conferenza il Presidente della Giunta Regionale, o persona da Lui delegata presenta, il rapporto sullo stato dell'associazionismo, del volontariato e, più in generale, del Terzo Settore nella Regione Calabria.
4. La Conferenza nomina i tre rappresentanti delle associazioni e i tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio Regionale del Terzo Settore. I criteri di nomina sono demandati ad apposito regolamento presentato dal Presidente della Giunta Regionale, o da persona da Lui delegata, ed approvato dalla Conferenza.
5. La Conferenza Regionale sul Terzo Settore sostituisce, acquisendone tutte le funzioni previste, la Conferenza generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art.7 della legge regionale 18/1995 e successive modificazioni.

Art. 8
(Strumenti e modalità di promozione dell'associazionismo)

1. La Regione promuove l'associazionismo attraverso:
a) la stipula di convenzioni di cui all'art. 9;
b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature, a mezzo contratto di comodato gratuito ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;
c) la fornitura di servizi informativi ed informatici e di assistenza tecnica;
d) il sostegno a specifici progetti di attività, particolarmente innovativi;
e) il sostegno all'aggiornamento e alla formazione degli operatori;
f) la concessione di contributi relativi ad iniziative compiutamente documentate.

Art. 9
(Convenzioni)

1. La Regione, le Province, i Comuni, gli altri Enti locali e gli Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale di cui all'art. 4, per lo svolgimento delle attività previste nello Statuto sociale.
2. Le convenzioni devono prevedere:
a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata della convenzione e il relativo costo;
b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste anche sensi dell'art. 8 lettera B)
c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
e) le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali;
f) l'elenco del personale a vario titolo impegnato nelle attività;
g) le modalità di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Criteri di priorità per la stipula di convenzioni)

1. La Regione, le Province, i Comuni, gli altri Enti locali e gli Enti Pubblici, ai fini della scelta delle associazioni per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 9, si attengono a criteri di priorità, comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle associazioni, considerando in particolare:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione, adeguamenti documentabili;
b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali, organizzativi e di personale in riferimento alla attività da svolgere;
c) l'offerta di modalità di carattere innovativo e/o sperimentale per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi;
d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio, nonché la sede o le sedi dell'associazione;
e) la qualificazione e la formazione degli operatori;
f) l'offerta di modalità operative basate su collaborazioni tra più associazioni allo stesso progetto.

Art. 11
(Rendiconto)

1. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge e di altre leggi della Regione Calabria, qualora non provvedano entro il termine previsto nella domanda o nel provvedimento di concessione, alla realizzazione dei programmi, hanno l'obbligo di rimborsare la Regione delle somme ricevute.
2. Alla fine di ogni anno sociale le associazioni di cui al comma precedente debbono presentare alla Regione e, se diversa da quest'ultima, anche all'ente pubblico concedente il contributo, un rendiconto sulle utilizzazioni delle somme ricevute.
3. La mancata presentazione di tale rendiconto comporterà l'esclusione da ulteriori forme di concessione di contributi per gli anni successivi, nonché il blocco della liquidazione di eventuali ratei annui di contributi già concessi, fatto salvo l'obbligo di restituire le somme già erogate da parte dell'ente concedente il contributo.
4. Dal rendiconto presentato dovrà risultare che l'Associazione non ha ricevuto, per lo stesso motivo, altri contributi da enti pubblici in misura superiore alla somma derivante dalla differenza. tra la spesa complessiva ed il contributo concesso ai sensi della presente legge. I giustificativi di spesa sull'utilizzazione dei contributi concessi dovranno essere conservati per almeno cinque anni a cura dell'Associazione ricevente e presso la sede sociale comunicata.

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in Euro 516.500,00. annui, di cui Euro 100.000,00 per le spese dell'organizzazione della Conferenza Regionale sul Terzo Settore e del rimborso spese per i componenti dell'Osservatorio Regionale del Terzo Settore, e Euro 416.500,00 per contributi alle associazioni secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta Regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse del capitolo 4331101 del bilancio regionale.