Progetto di legge n. 46

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Calabria con la presente legge regionale, in conformità alle leggi nazionali ed ai principi della normativa dell'Unione Europea, promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività fieristiche e di quelle ad esse strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. La presente disciplina del sistema fieristico della Calabria stabilisce i principi fondamentali in materia di strutture, infrastrutture, servizi e attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati.
3. Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" comprendono le attività non permanenti volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione, da parte di una pluralità di espositori, di beni e di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.
4. Le manifestazioni fieristiche, come definite dal successivo articolo 33 sono attività d'interesse pubblico in quanto preordinate alla promozione dello sviluppo economico e alla valorizzazione dei sistemi produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997. N° 59.

Articolo 2
Funzioni e compiti amministrativi di cui al Decreto Legislativo n. 112/1998
in attuazione del capo 1° della legge 59/77 e al Decreto Legislativo n.96/99

1. Le esposizioni universali, il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza "internazionale", la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza "internazionale" e "nazionale", il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo "internazionale", sono funzioni e compiti dello Stato. Resta fermo, altresì quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616.
2. Sono di competenza della Regione Calabria e dei comuni, per come esplicitato nella presente legge regionale, tutte le funzioni in materia di fiere e mercati non espressamente conservate allo Stato di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono, in particolare, di competenza della Regione Calabria le funzioni amministrative concernenti:
a. il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza "nazionale" e "regionale" nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento sentito il comune interessato;
b. il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
c. la pubblicazione dei calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d. la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario.
5. Sono di competenza dei comuni anche in forma associata e, nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
6. La Regione Calabria assicura, mediante intese con altre Regioni, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3
Definizione delle attività fieristiche

Al fini della presente legge si intendono per:
a. "manifestazioni fieristiche" - Attività commerciali svolte in regime di libera concorrenza, per la presentazione, la promozione e la commercializzazione di beni e servizi, in idonei complessi espositivi, limitate nel tempo e destinate a visitatori generici e, ad operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;
b. "espositori" - I soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere e diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o privati, associazioni operanti nei settori oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
c. "visitatori" - Coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato o operatori professionali del settore o dei settori oggetto delle manifestazioni fieristiche;
d. "quartieri fieristici" - Aree attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
e. "centri fieristici permanenti" - L'insieme del quartiere fieristico e delle strutture, infrastrutture e servizi specificatamente finalizzato ad ospitare manifestazioni fieristiche;
f. "organizzazione" e "organizzatori di manifestazioni" - I soggetti pubblici o privati che esercitano attività di progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di manifestazioni fieristiche, dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Articolo 4
Tipologie delle manifestazioni fieristiche

1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:
a. "fiere generali", senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata dei beni e dei servizi esposti;
b. "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione. dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso al pubblico in qualità di visitatore;
c. "mostre - mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti con consegna differita al termine della manifestazione;
d. "esposizioni", le manifestazioni aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno di "fiere generali" e delle "mostre mercato" e l'accesso al pubblico indifferenziato per le "fiere specializzate" sono disciplinati esclusivamente dal regolamento della manifestazione.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono, comunque, applicarsi tutte le normative igienico - sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse dall'amministrazione competente in presenza di attività di rilevante interesse pubblico.
5. Sono escluse dall'ambito d'applicazione della presente legge:
a. le esposizioni permanenti di beni e servizi, realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte alla clientela;
b. le esposizioni aventi scopi promozionali o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
c. le manifestazioni di interesse locale quali sagre, feste patronali e iniziative folcloriste;
d. le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
e. le mostre zoologiche e le mostre librarie, bibliografiche, cartografiche, filateliche, numismatiche o mineralogiche, anche a carattere itinerante, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
f. le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Articolo 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza "internazionale", "nazionale", "regionale" o "locale".
2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "nazionale" o "regionale" viene attribuito o revocato dalla Regione Calabria, sentito il comune interessato, con l'atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
3. L'attribuzione della qualifica alle manifestazioni fieristiche, terrà conto delle seguenti componenti:
a. grado di rappresentatività dei settore o dei settori economici cui le manifestazioni sono rivolte;
b. programma e scopi dell'iniziativa;
c. consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;
d. caratteristiche e dimensione del mercato dei beni e dei servizi esposti;
e. grado di specializzazione e periodicità delle manifestazioni;
f. idoneità della sede, delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi espositivi;
g. parere motivato del comune, nel caso in cui le manifestazioni di rilevanza "nazionale" o "regionale" non si svolgano all'interno dei centri fieristici permanenti di cui all'articolo 3, lettera e.
4. Le manifestazioni fieristiche "internazionali" e "nazionali", devono disporre di una organizzazione permanente, avere periodicità e durata prefissate, nonché svolgersi in quartieri fieristici dotati di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.
5. Eventuali deroghe alle norme di cui al precedente comma 3 possono essere autorizzate, previo parere della Commissione regionale consultiva per il settore fieristico di cui all'articolo 8, secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 e in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale dell'ambito espositivo proposto.
6. Le modalità di raccolta e di certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica di "Internazionale" o "nazionale", sono determinate secondo idonei e oggettivi sistemi di rilevazione, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21.
7. E' fatto obbligo ai soggetti organizzatori, per le manifestazioni fieristiche con la qualifica di "internazionale" e "nazionale", di avere il proprio Bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo.
8. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è di competenza dei Comuni interessati e, nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane.

CAPO II
DISPOSIZIONI SUL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
E GLI ENTI FIERISTICI
Articolo 6
Sistema fieristico regionale,
quartieri fieristici e centri fieristici permanenti

1. Il sistema fieristico regionale è costituito dagli enti fieristici di cui alla presente legge, che dispongano di "centri fieristici permanenti", come precedentemente definiti all'articolo 3, lettera e, e le cui manifestazioni siano inserite nel calendario regionale.
2. I requisiti di idoneità dei "quartieri fieristici", come precedentemente definiti all'articolo 3, lettera d., per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, nonché le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati, nel rispetto della legislazione statale vigente, con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 1.
3. Ai fini dell'armonizzazione e razionalizzazione delle attività riguardanti il settore fieristico sul territorio regionale, fermo restando quando disposto dagli strumenti urbanistici in essere, è assoggettato ad apposito nulla osta della Regione Calabria la realizzazione di nuovi quartieri fieristici permanenti aventi una superficie complessiva non inferiore ai diecimila metri quadrati.

Articolo 7
Programma di qualificazione dei centri fieristici

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati, può sottoscrivere accordi per concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale agli enti fieristici di cui al successivo articolo 8, progetti per la costruzione, manutenzione e miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture e per la realizzazione di servizi specializzati, strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione. La misura dei contributi è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 8
Enti fieristici

1. Gli enti fieristici della Calabria operano nel settore della promozione, sviluppo, razionalizzazione, commercializzazione, tutela e valorizzazione delle produzioni e dei servizi delle imprese calabresi, attraverso attività di progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, seminari, convegni e congressi, volti a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, ed ogni altra attività avente attinenza ai detti scopi istituzionali e in relazione allo sviluppo economico e sociale della Regione Calabria. Gli enti fieristici non hanno fini di lucro e svolgono unicamente attività di pubblico interesse. Gli eventuali utili conseguiti sono destinati ai fini istituzionali o alla costituzione di riserve.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 51 e dell'articolo 53 del D.P.R. n. 616/77, le manifestazioni fieristiche a carattere "internazionale", "nazionale" e "regionale" sono organizzate dagli enti fieristici.
3. Gli enti fieristici, devono essere proprietari o godere della disponibilità per un periodo non inferiore a dieci anni, degli immobili e degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico ed avere uno statuto sociale che. preventivamente approvato dalla Regione, deve prevedere:
a. i fini che s'intendono perseguire ed avere ad oggetto la gestione del centro fieristico e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
b. il capitale di dotazione;
c. l'obbligo di reinvestimento, su base annuale, degli eventuali utili conseguiti per iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture, delle attività fieristiche e di qualificazione dei personale dipendente;
d. quali organi sociali: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario generale;
e. la sede legale e la sede dei quartiere fieristico;
f. che il Presidente, prescelto tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso, su designazione dell'Assessore alle Fiere e Mercati, sia nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
g. la nomina, da parte della Giunta Regionale, su designazione dell'Assessore alle Fiere e Mercati, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e di un componente del Consiglio di Amministrazione;
h. la nomina, da parte della Giunta Regionale, del Segretario Generale, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
i. avere un Consiglio di Amministrazione, composto da non oltre 7 membri, cui partecipino un rappresentante ciascuno della Giunta Regionale, della Provincia e del Comune dove è situato il quartiere fieristico, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede l'ente, e, con metodo democratico, rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche maggiormente rappresentative e di altri enti pubblici territoriali;
j. avere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da soggetti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;
k. che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dalla Giunta Regionale dopo l'acquisizione delle designazioni da parte degli organi, enti o associazioni interessati;
i. possono partecipare in seno all'Ente, soggetti pubblici, nonché soggetti privati, di rilevante presenza sul territorio regionale, al fine di garantire la continuità fra ente e società;
m. lo Statuto può inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad altre società di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche, nonché di ogni altra attività ad esse connessa o complementare.
4. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti comma dei presente articolo.
5. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti e la parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli Enti fieristici sono tenuti alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle attività di gestione del centro fieristico e di organizzazione di manifestazioni fieristiche.
6. Ogni modificazione dello Statuto relativa alle finalità e all'oggetto sociale., nonché alla destinazione del patrimonio immobiliare dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. La maggioranza qualificata dei due terzi dei soci è, altresì, richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio di attività fieristiche e per l'eventuale costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al comma 3 , lettera m.
7. Ai dirigenti ed al personale dipendente degli enti fieristici, si applica il trattamento giuridico, normativo ed economico, nonché quello di quiescenza, previdenza e assistenza previsto per il personale della Regione Calabria
8. La Regione Calabria partecipa alle spese di funzionamento degli enti fieristici con un contributo annuo, indicato dalla Commissione regionale consultiva per il settore fieristico di cui all'articolo 13, commisurato alle caratteristiche qualitative e quantitative delle attività intraprese dagli enti fieristici stessi.
9. Il contributo è da erogarsi, attesa la necessità di una puntuale programmazione delle attività istituzionali e degli investimenti infrastrutturali degli enti fieristici, entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento.
10. Il contributo annuale alle spese di funzionamento a carico degli altri Enti pubblici e privati partecipanti negli enti fieristici, sarà stabilito con deliberazione dei rispettivi organi decisionali.

Articolo 9
Controllo e vigilanza sugli Enti fieristici

1. La Regione esercita i controlli sulle attività degli enti fieristici in modo da assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.
2. Agli enti fieristici è applicato il regime dei controlli previsto dagli articoli 39 e 40 della legge regionale 5 agosto 1992, n° 12 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'attività di vigilanza è esercitata dalla Regione per il tramite dei propri rappresentanti e delle proprie strutture amministrative.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta della Giunta, sentito il dirigente competente, per accertare violazioni di legge o per il mancato raggiungimento dei fini statutari da parte degli Enti fieristici, decreta lo scioglimento degli organi statuari e la nomina di un Commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 10
Altri soggetti pubblici o privati legittimati ad organizzare
manifestazioni fieristiche

Possono richiedere, altresì, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di cui alla presente legge, altri soggetti pubblici o privati, che siano legittimati ad organizzare manifestazioni fieristiche e abbiano capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate:
a. enti ed aziende pubbliche;
b. enti ed aziende a carattere consorziale tra enti locali;
c. associazioni di categorie economiche imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale;
d. consorzi misti costituiti da imprese e da enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica che prevedano nelle finalità istituzionali l'esercizio di attività di progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di manifestazioni fieristiche;
e. società a partecipazione pubblica, dotate dei seguenti requisiti: come scopo sociale esclusivo l'esercizio di attività di progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di manifestazioni fieristiche e capitale sociale non inferiore ad un miliardo di lire, con una partecipazione pubblica non inferiore al 40 per cento del capitale sociale.

Articolo 11
Osservatorio regionale sul sistema fieristico

1. La Regione Calabria costituisce uno strumento operativo denominato Osservatorio regionale sul sistema fieristico al Fine di realizzare uno studio sistematico ed integrato delle attività svolte., elaborare e diffondere a tutti I soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati, compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 5, redigere un rapporto annuale sulle dimensioni dei mercato fieristico regionale, le caratteristiche delle manifestazioni, il loro grado di internazionalizzazione e le linee di tendenza rilevate.
2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21.
3. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione predispone un programma annuale anche avvalendosi di enti e di strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza.

Articolo 12
Iniziative promozionali in Italia e all'estero

1. La Regione Calabria concorre finanziariamente alla promozione ed allo sviluppo sui mercati nazionali ed esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dai soggetti di cui all'articolo 8 o da società appositamente costituite dai medesimi, e riguardano:
a. lo svolgimento di attività su mercati nazionali ed esteri, al fine di acquisire espositori professionali nazionali ed esteri alle manifestazioni fieristiche della Calabria, per un incremento del l'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b. lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati nazionali ed esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire anche mediante la partecipazione della Regione a società appositamente costituite dai soggetti di cui all'articolo 8.

Articolo 13
Commissione regionale consultiva
per il settore fieristico

1. E' istituita presso l'Assessorato alle Fiere e Mercati della Regione Calabria, la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Commissione che si avvale delle strutture dell'Assessorato all'Industria, al Commercio e all'Artigianato, è così composta:
a. dall'assessore regionale competente in materia di Fiere e Mercati o suo delegato, con le funzioni di presidente;
b. dal dirigente del settore Fiere e Mercati dello stesso Assessorato;
c. dai presidenti degli enti fieristici;
d. da esperti della materia, su proposta dell'assessore regionale competente:
• sei rappresentati designati dalle organizzazioni di categoria, uno ciascuno per i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale;
• un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE);
• un rappresentante designato dall'U.PI;
• un rappresentante designato dall'A.N.C.l.;
• un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria.
3. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni. I componenti esperti possono essere riconfermati per un solo mandato. Per ciascun componente effettivo, è nominato, con le stesse modalità, un supplente. I componenti esperti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute consecutive sono dichiarati decaduti e sono sostituiti dal rispettivo supplente. I componenti esperti così nominati restano in carica fino alla scadenza dei quadriennio in corso.
4. La Commissione è convocata e presieduta dal suo presidente e delibera a maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.
5. Ai componenti effettivi della Commissione per lo svolgimento della loro attività è attribuita una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni della Commissione; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia. A tutti i componenti effettivi della Commissione spettano il rimborso delle spese di viaggio nella misura determinata dalla normativa vigente in materia.
6. La Commissione esprime parere e formula proposte in ordine a quanto segue:
a. Iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;
b. attribuzione della qualifica di fiera "nazionale" o "regionale";
c. idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica di "nazionale" o "regionale" quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;
d. formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
e. coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
7. La Commissione coadiuva l'Assessorato alle Fiere e Mercati nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Articolo 14
Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche

1. L'esercizio delle attività d'organizzazione di manifestazioni fieristiche è svolto dai soggetti pubblici o privati, secondo i criteri definiti dalla presente legge. I soggetti pubblici o privati degli altri Paesi dell'Unione Europea che sono legittimati ad esercitare tali attività nello Stato d'appartenenza, possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche nella Regione Calabria nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e dalla presente legge regionale.
2. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza "nazionale" e "regionale" è di competenza della Regione Calabria, sentito il comune interessato. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche presentano domanda alla Regione Calabria, Assessorato alle Fiere e Mercati, nei termini e con le modalità di seguito stabilite.
3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza, locale, l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza dei comuni e, nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane. I Comuni non possono, comunque, autorizzare manifestazioni fieristiche locali che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni internazionali, nazionali o regionali ricadenti in Calabria.
4. In ambito regionale possono essere svolte soltanto le manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i principi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario fieristico regionale.
5. Nel l'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche. Il procedimento d'autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:
a. il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare manifestazioni fieristiche e abbia capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate. Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche nazionali, il soggetto richiedente deve avere esercitato l'attività da almeno due anni in analoghi/o settori merceologici;
b. il centro espositivo sia idoneo per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti delle strutture e delle infrastrutture e per i requisiti dei servizi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche. anche con riferimento alla qualifica delle stesse;
c. il regolamento della manifestazione e le modalità d'organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche d'accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per le iniziative;
d. le quote di partecipazione fissate dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.

Articolo 15
Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche

1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati all'istanza di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 2 1, comma 3, lettera i.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui al seguente articolo 16.
4. Entro il 31 luglio, la Giunta regionale provvede a trasmettere ai comuni territorialmente competenti le istanze relative alle manifestazioni fieristiche che la Giunta stessa non ritiene qualificabili né nazionali, né regionali; della trasmissione è data comunicazione al soggetto richiedente.

Articolo 16
Istruttoria

1. L'Amministrazione procedente esamina nel merito le ìstan7-e pervenute nel termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi dei comma 2 dell'articolo 15.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione precedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni la remissione in termini, nonché la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate irricevibili.
3. In sede di formazione del calendario regionale, l'Assessorato all'Industria, al Commercio e all'Artigianato provvede alle verifiche necessarie ad evitare la concorrenza fra manifestazioni aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di concorrenza di più istanze relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il sistema fieristico regionale, l'Amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
5. In caso di mancato accordo, l'Amministrazione rilascia l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta più idonea in base ad valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In particolare costituiscono criteri preferenziali:
a. la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
b. la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;
c. il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d. l'ampiezza dei programma promozionale della manifestazione.
6. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Articolo 17
Conflitto tra autorizzazioni comunali

1. I comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel calendario regionale di cui all'articolo 18.
2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni locali autorizzate da comuni diversi o con altre manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i titolari delle autorizzazioni ed i comuni interessati. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento dei conflitto.
3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente concludersi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Articolo 18
Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza "internazionale", "nazionale", "regionale" o locale", è redatto, a cura dell'Assessorato all'Industria, al Commercio e all'Artigianato della Regione Calabria, sentito la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico di cui all'articolo 13, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.
2. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche è emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.
3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza "internazionale", nazionale","regionale" o "locale", non inserite nel calendario di cui al comma 1.
4. Il calendario ha una proiezione pluriennale in ordine alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali che si tengono con cadenze superiori l'anno.
5. L'iscrizione sul calendario annuale delle manifestazioni fieristiche deve indicare:
a. il luogo della manifestazione;
b. la denominazione ufficiale della manifestazione;
c. il soggetto organizzatore;
d. le date di apertura e di chiusura;
e. il tipo e la qualifica della manifestazione;
f. i settori merceologici ammessi;
g. l'area espositiva netta, coperta e scoperta;
h. gli estremi dei provvedimento di autorizzazione.
6. Su istanza dei soggetti titolari delle autorizzazioni di manifestazioni fieristiche, l'amministrazione procedente, fino all'approvazione del calendario regionale, autorizza le modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che sì rendano necessarie per giustificato motivo.
7. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario annuale delle manifestazioni fieristiche solo se adeguatamente motivate.

Articolo 19
Sanzioni

1. E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.
2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il comune nel cui territorio si svolge una manifestazione, verifica la rispondenza tra la qualificazione della stessa manifestazione e le modalità di effettivo svolgimento.
3. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione e qualifica.
4. In caso di pubblicizzazione, organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione o non iscritte nel calendario fieristico regionale:
a. la Regione Calabria. assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente perché disponga l'esecuzione coattiva;
b. è stabilita, altresì, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma rapportata alla superficie espositiva eventualmente utilizzata, da lire 50.000 (pari a Euro 25,82) a lire 500.000 (pali a Euro 258,23) per ogni metro quadro di superficie espositiva netta occupata, e l'impossibilità per gli stessi di proporre istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni, direttamente o indirettamente, nei tre anni successivi.
5. Il disposto di cui alla lettera b. dei precedente comma 4, si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause di forza maggiore.
6. In caso di svolgimento delle manifestazioni con modalità diverse da quelle autorizzate, è stabilita l'applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da lire 25.000 (pari a Euro 12,91) a lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per ogni metro quadro di superficie espositiva netta occupata, ai soggetti organizzatori, che:
a. organizzano o pubblicizzano manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge, in date, località, denominazioni, qualifiche, modalità o programmi diversi da quelli autorizzati;
b. violano le disposizioni relative al controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e pubblicità degli stessi agli utenti;
c. non applichino in tutto o in parte il regolamento della manifestazione;
d. organizzano o pubblicizzano manifestazioni che risultino attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta;
e. applicano tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori, diversi a quelli indicati nella richiesta. di autorizzazione, senza essere stati precedentemente autorizzati dall'Amministrazione competente, sulla base di comprovati e imprevisti motivi.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20
Procedimento di adeguamento degli Enti fieristici

1. L'organo competente degli Enti fieristici, in materia di modifiche statutarie, adotta la deliberazione di adeguamento dello Statuto sociale, o di trasformazione alla nuova normativa, entro 90 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge regionale.
2. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, ai fini della conclusione del procedimento di adeguamento o trasformazione, provvede, su designazione dell'Assessore al ramo, alla nomina di un Commissario ad acta
3. L'atto pubblico di adeguamento o di trasformazione degli enti fieristici e lo Statuto risultante, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale e devono, altresì, prevedere che:
a. il nuovo Ente subentra nell'intero patrimonio sociale, nei beni e rapporti attivi e passivi;
b. il Collegio dei Revisori dei Conti. in carica svolge le sue funzioni fino alla scadenza della nomina;
c. gli altri Organi statutari sono automaticamente sciolti, senza ulteriori formalità;
d. i dirigenti e il personale dipendente continuano ad operare presso gli Enti stessi;
e. la nomina da parte della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, di un Commissario straordinario, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione dell'amministrazione, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi, costituire le condizioni per l'insediamento dei nuovi Organi statutari e il funzionamento dell'ente risultante.
4. Ai compiti di cui alla lettera e del precedente comma 3, il Commissario straordinario deve dare luogo entro sei mesi dall'insediamento, di concerto con il dirigente competente, della Regione Calabria per il coordinamento e l'armonizzazione degli atti.
5. Entro 90 giorni dall'insediamento, il Commissario straordinario determina la dotazione organica del personale del nuovo ente, sulla base dell'analisi dei modelli organizzativi e la verifica dei carichi di lavoro dei personale dipendente in rapporto alle attività istituzionali. Il personale che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione organica dell'Ente, essendo inquadrato nel ruolo della Regione Calabria può essere trasferito in altri Enti mediante le procedure previste dalla normativa in materia di mobilità.
6. A tutti gli effetti di legge, si riconosce al dirigenti e al personale dipendente dell'Ente, l'anzianità ed il servizio utile prestato presso gli Enti fieristici stessi.

Articolo 21
Applicazione della legge

1. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento e al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data d'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.
2. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle Fiere e Mercati, sentito il dirigente competente e la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico di cui all'articolo 13, dispone, con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di un regolamento di attuazione diretto a fissare:
a. i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, sia con riferimento al riconoscimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori;
b. i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti;
c. le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sul settore fieristico, di cui all'articolo 11.
d. sulla base dei criteri generali, di cui all'articolo 5, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica "internazionale", "nazionale" o "regionale";
e. i criteri cui attenersi per la concessione dei nulla osta di cui all'articolo 6, comma 3 per la realizzazione dei quartieri destinati a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali in rapporto al numero degli abitanti e degli indici relativi alle attività produttive delle Città sedi delle iniziative;
f. i criteri arti ad evitare che manifestazioni fieristiche si svolgano. anche solo in parte in concomitanza con altre manifestazioni fieristiche, nonché a disciplinare eventuali deroghe;
g. i criteri per l'indicazione del contributo annuo agli Enti fieristici alle spese di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 8;
h. per le manifestazioni fieristiche a carattere locale, i criteri per: il rilascio delle autorizzazioni comunali, ai fini della predisposizione dei calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte degli operatori interessati all'organizzazione, le modalità e i termini entro i quali i comuni trasmettono alla Regione le autorizzazioni rilasciate;
i. nel rispetto dei principi relativi alla semplificazione dell'attività amministrativa, definisce i documenti e le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui all'articolo 15, comma 2, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione.

Articolo 22
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 2000 e per gli esercizi successivi in lire ........................................ miliardi annui, si farà fronte con la disponibilità sul Cap ...................... che si Istituisce nello Stato di previsione della spesa dell'esercizio 2000 e seguenti con la denominazione: Per gli interventi di cui alla legge regionale 2000, n°.......................sull'ordinamento del sistema fieristico regionale.

Articolo 23
Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 24 luglio 199 1, n. 11, sulla disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale e la legge regionale 4 aprile 1986, n° 13, concernente la costituzione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

Articolo 24
Urgenza della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.