Progetto di legge n. 456
PROVVEDIMENTI ED INCENTIVI IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI PER LE COPPIE CALABRESI
RELAZIONE
La cronaca di questi giorni ci riporta all'attenzione quanto la problematica delle adozioni possa comportare, purtroppo, risvolti drammatici per i minori e le famiglie e quanto si renda, quindi, opportuno un intervento legislativo che si affianchi alla normativa nazionale già esistente con lo spirito di tutelare il diritto dei minori e le legittime aspirazioni delle coppie interessate alle adozioni.
E difatti lo spirito che ha animato la stesura di duello disegno di legge in materia di adozioni internazionali è quello di voler intervenire in una materia che per molte famiglie calabresi presenta ancora problematiche difficilmente superabili.
I dati di sistema ci dicono che anche in Calabria le coppie che si indirizzano verso le adozioni internazionali incontrano difficoltà che fanno capo a più ordini di motivi - amministrativi, giuridici e finanziari - per cui può accadere che, pur essendoci la disponibilità e la determinazione ad adottare un minore straniero, non si determinano, alla fine, le condizioni perché l'adozione, nei fatti, possa essere effettuata.
Il presente progetto dì legge, pertanto, vuole incentivare iniziative che siano in grado, in risposta, di creare condizioni agevolative perché le coppie calabresi possano portare a termine l'adozione e ha per oggetto la promozione di interventi a favore dei coniugi, stabilmente residenti in Calabria, che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
La legge prevede così l'articolazione di un programma dì interventi che prevede:
- l'istituzione della Consulta Regionale per le adozioni o gli affidamenti familiari che é chiamata a svolgere funzioni di assistenza sociale e legale alle coppie che intendono adottare un minore;
- la creazione di uno speciale fondo destinato a contribuire e/o anticipare le spese sostenute dalla famiglia per l'adozione.
All'articolo 1 vengono identificate le finalità della legge ed all'articolo 2 specificati gli interventi che la Regione mette in campo.
All'art. 3 si istituisce la Consulta Regionale, specificandone la composizione e le modalità di nomina.
L'art. 4 prevede la concessione di contributi a favore delle coppie aspiranti all'adozione, affidando alla Giunta Regionale il compito di stabilire, in apposito regolamento redatto su indicazione della Consulta, le modalità, la documentazione, le condizioni ed i criteri di concessione dei contributi.
L'art. 5 individua gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, quantificabili in 300.000,00 euro per il primo anno di applicazione della legge.
In conclusione, il presente progetto di legge vuole promuovere la creazione di una rete interistituzionale che offra olle coppie di coniugi assistenza giuridica e sociale favorendo altresì scambi di esperienze tra le famiglie adottive.
Lo spirito di fondo è quello di promuovere esperienze ed iniziative di cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale, organizzando incontri, conferenze, tavole rotonde per diffondere la cultura delle adozioni e creare percorsi agevolativi sulle procedure che, talvolta, per la loro complessità non consentono ai bambini abbandonati di essere accolti in una famiglia che pure è disponibile ad amarli e a curarli.
Come diceva Madre Teresa di Calcutta: "i bambini desiderano avere qualcuno che li accetti e li ami... Riportiamo í bambini al centro dello nostra attenzione... perché i bambini sono l'unica speranza per il futuro".Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
(Finalità)1. La legge ha per oggetto la promozione di iniziative a favore delle coppie di coniugi, stabilmente residenti in Calabria, che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
2. A tal fine, la Regione Calabria, in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", successivamente modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n, 249 e richiamandosi ai principi e alle direttive della Convenzione per la Cooperazione in materia di adozione internazionale, sottoscritta a l'Aja il 29 maggio 1993, prevede l'istituzione della Consulta regionale per le adozioni internazionali.
3. La Regione, inoltre, istituisce uno speciale fondo destinato a contribuire e/o anticipare tutte le spese sostenute dalla famiglia per le adozioni internazionali.Titolo II
Interventi ed incentiviArt. 2
(Interventi)1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1, la Regione:
- promuove la creazione dì una rete interistituzionale che offra alle coppie di coniugi assistenza giuridica e sociale, predisponendo strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie e sui requisiti necessari per le adozioni;
- intrattiene rapporti, anche stipulando convenzioni, con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali ai sensi dell'art, 38 della lede 149, con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie per i compili a loro demandati dalla legge nazionale, con i centri di intermediazione italiani ed esteri, gli uffici giudiziari e tutte le strutture che operano nel campo dell'adozione internazionale;
- partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali e regionali promovendo esperienze ed iniziative di cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione del minore nei paesi stranieri;
- organizza incontri, convegni, conferenze di studio coinvolgendo !a Commissione per le adozioni internazionali e favorendo scambi di esperienze tra le famiglie adottive.Art. 3
(Consulta regionale)1. La Regione, ai sensi di quanto previsto dalla legge 184/83, istituisce la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari.
2. La Consulta svolge funzioni di assistenza legale e sociale alle coppie di coniugi residenti stabilmente in Calabria che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
3. Della Consulta Regionale sono chiamati a far parte:
- l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali;
- due rappresentanti delle ASL esperti del settore;
- due rappresentanti del Forum. delle Famiglie;
- due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali impegnati nel campo delle adozioni internazionali, designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- un neuropsichiatria infantile ed uno psicologo designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- un rappresentante regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati.
4. La Consulta Regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari viene convocata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima seduta si procede alla nomina del Presidente che, di norma, è l'Assessore regionale competente in materia, e del Segretario.
5. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili previsti per la messa a disposizione dei locali, dei servizi e del personale necessario perché la Consulta possa essere funzionante.
6. La nomina della Consulta è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. I componenti restano in carica per tutta la durata della legislatura e possono essere riconfermati. Le indennità ed i compensi previsti sono equiparati ai compensi dei componenti le commissioni ed i Comitati operanti presso l'Amministrazione regionale.
7. La Giunta Regionale, nell'ambito delle previsioni di legge, può conferire alla Consulta ulteriori specifici incarichi.Art. 4
(Contributi a favore delle coppie aspiranti all'adozione)1. La Regione, allo scopo di agevolare le coppie che aspirano all'adozione, costruisce uno speciale fondo regionale finalizzato a contribuire e/o anticipare tutte le spese sostenute per l'adozione.
2. Il contributo copre anche le spese sostenute per la permanenza della coppia nel paese individuato per l'adozione e viene disposto in ragione del reddito familiare.
3. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei contributi, sono disciplinati da apposito regolamento redatto dalla Consulta Regionale e approvato dalla Giunta Regionale.Titolo III
Disposizioni di attuazione e finaliArt. 5
(Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 2003 in euro 300.000,00, si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancia del Consiglio Regionale per l'anno 2003 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.
Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.