Progetto di legge n. 449

PROMOZIONE DEL DIRITTO AL GIOCO DEI BAMBINI E SVILUPPO DELLE LUDOTECHE

RELAZIONE

La contemporanea organizzazione sociale, calabrese ed italiana in generale, non conferisce particolare importanza alle esigenze ludiche dei bambini costretti in spazi sempre meno liberi.
Eppure, il gioco è un diritto inalienabile dei piccoli. E' anche attraverso il gioco che essi partecipano pienamente alla vita culturale della propria comunità.
La Ludoteca è un servizio educativo, culturale e ricreativo, aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la primaria socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina.
Attività tipiche della Ludoteca sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio dei giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.
La Ludoteca è un luogo di incontro, gioco, sano divertimento, che si propone l'accrescimento della potenzialità ricreative e lo sviluppo fisico e psichico del bambino. Propone uno spazio-gioco in grado di favorire e sviluppare le potenzialità creative ed espressive dei bambini, in armonia con i loro bisogni affettivi e di apprendimento.
Nelle Ludoteche i bambini, costantemente seguiti, possono giocare in tutta libertà usando i giocattoli più diversi, costruire oggetti con materiali naturali e di recupero, inventare e imparare tanti giochi, incontrare nuovi compagni.
Una società pragmaticamente interessata ad un sano ed armonico sviluppo psicosociale dei bambini deve adoprarsi per favorire il rapido diffondersi delle Ludoteche nel territorio della Regione Calabria ed in tal senso il presente Progetto di Legge, composto da 10 articoli, propone delle norme che:
- regolino la costituzione ed il finanziamento di Ludoteche nonché la distribuzione territoriale in rapporto al numero degli abitanti e le possibili dislocazioni;
- ne definiscano ì compiti e le finalità;
- prevedano i soggetti gestori , le modalità di istituzione e la corrispondenza a precisi requisiti sia per quanto riguarda i locali sia per l'organigramma del personale impegnato.
In particolare, il presente Progetto di Legge, promosso e realizzato con il qualificato e prezioso contributo del dott. Antonio Marziale - Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori - prevede nei singoli Comuni l'istituzione dell'"Albo delle Ludoteche" e della "Commissione dì gestione delle Ludoteche", compito della quale è, tra gli altri, di ricevere il piano ludico-educativo annuale in base al quale poter verificare alla fine di ogni anno l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti. Prevede. inoltre, la figura del Ludotecario (titolare della Ludoteca) che deve essere in possesso dell'apposito titolo specifico e che può avvalersi della collaborazione di Aiuto-Ludotecari.

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria tutela il diritto al gioco infantile promovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi, la costituzione di Ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite dai Comuni o da Cooperative. Associazioni, Enti o Aziende, soggetti privati iscritti all'Albo di cui al successivo articolo 3.

Art. 2
Definizione di Ludoteca

1. La Ludoteca è un servizio educativo-ricreativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienza di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina.
2. Attività tipiche della Ludoteca sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e il riciclaggio di giocattoli, il gemellaggio con le altre Ludoteche ed altre scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e l'informazione dei genitori.

Art. 3
Albo delle Ludoteche

1. I Comuni provvederanno entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge alla costituzione di un Albo delle Ludoteche pubbliche e private nel rispetto dei seguenti parametri: nei Comuni fino a cinquemila abitanti sarà consentita l'apertura di una sola Ludoteca; nei Comuni con popolazione superiore sarà consentita !'apertura di una Ludoteca ogni tremila abitanti o frazione.

Art. 4
Iscrizione all'Albo

1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 1 che intendano avviare una Ludoteca devono presentare domanda di iscrizione all'Albo delle Ludoteche di cui all'articolo 3, al Sindaco del Comune. La domanda deve indicare i dati del titolare, l'ubicazione della Ludoteca e l'organigramma del personale gerente la stessa Ludoteca. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1) planimetria dei locali da adibire a Ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;
2) relazione psicopedagogica, firmata dal Responsabile della Ludoteca, sul piano ludico-educativo nel corso dell'anno;
3) la polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro infortuni ed eventuali incidenti;
4) attestato dell'Ufficio prevenzione della Azienda ASL o dell'Ufficiale Sanitario del Comune sull'idoneità dei locali;
5) Atto Notorio sostitutivo del Responsabile della Ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penali.

Art. 5
Commissione di gestione delle Ludoteche

1. L'Albo delle Ludoteche di cui all'articolo 3, è gestito da una apposita commissione denominata "Commissione di gestione delle Ludoteche". Essa è nominata dal Sindaco ed composta da:
1) l'Assessore dei Servizi Sociali o un suo delegato;
2) un rappresentante del Servizio di igiene ambientale della Azienda ASL o Ufficiale Sanitario;
3) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale con la qualifica di Ingegnere o Architetto. In assenza di questi il Sindaco può nominare un Ingegnere o un Architetto iscritto all'Albo;
4) il Coordinatore pedagogico del Comune o, in sua assenza, un pedagogista designato da! Sindaco tra i laureati in Pedagogia.

Art. 6
Ubicazione della Ludoteca

1. Il piano comunale, tenuto conto della realtà territoriale, può prevedere !a presenza di Ludoteche negli ospedali, negli istituti educativo-assistenziali per minori ed altri luoghi di attesa e aggregazione in locali messi a disposizione dagli enti proprietari.
2. La Ludoteca deve essere di norma situata al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne e deve prevedere uno spazio minimo complessivo di 4 mq per utente e servizi igienici adeguati alle diverse età.

Art. 7
Requisiti dei Ludotecari

1. II Ludotecario (titolare della Ludoteca) deve essere in possesso del titolo di Ludotecario, riconosciuto e conseguito a seguito di apposito Corso Regionale e potrà avvalersi della collaborazione di Aiutanti Ludotecari che devono essere in possesso del Titolo di studio di Maestra d'Asilo o di Scuola Magistrale (o titoli di studio equipollenti) o di Attestati legalmente riconosciuti dallo Stato 0 dalla Regione ovvero essere Assistenti o Dirigenti di comunità infantili.
2. Ogni Ludoteca deve avere un Ludotecario e in caso di una superficie superiore ai 100 mq dovrà essere presente un Ludotecario ogni 50 mq aggiuntivi.
3. La Regione, attraverso programmi triennali, incentiva la formazione permanente dei Ludotecari anche attraverso intese Enti di formazione pubblica e/o privata.

Art. 8
Piano ludico-educativo

1. Il Ludotecario deve presentare annualmente alla Commissione di gestione dell'Albo il proprio piano ludico-educativo. Esso deve contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza di bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento. Alla fine di ogni anno la Commissione per la gestione dell'Albo verificherà l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 9
Contributi alle Ludoteche

1. La Regione Calabria concede contributi per l'istituzione delle Ludoteche da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente Legge.
2. L'importo del contributo non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto elaborato nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

Art. 10
Norma Finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 500.000 Euro, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale di cui all'UPB 8.1.01.01. del bilancio 2003.
2. Per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge finanziaria annuale.