Progetto di legge n. 442

MODIFICA E RIDETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI S.PIETRO APOSTOLO E GIMIGLIANO

RELAZIONE

Con deliberazioni nn.8 del 23.3.98 e 16 del 3.4.98, mai revocate, i rispettivi Comuni di S. Pietro Apostolo e Gimigliano (CZ) hanno chiesto alla Regione Calabria l'avvio della procedura prevista dalle leggi vigenti per la rettifica dei confini tra i due citati comuni.
A supporto della richiesta i due Comuni hanno depositato altra documentazione, anch'essa approvata con le rispettive delibere, tra cui: a) una relazione tecnica riguardante la rettifica dei confini territoriali; b) una relazione circa l'assenza di rapporti patrimoniali e finanziari da definire tra i due comuni a seguito della rettifica; c) una. planimetria catastale; d) un piano particellare; e) un attestato del presidente della Comunità Montana interessata circa l'inesistenza di rapporti patrimoniali e finanziari da definire tra i comuni interessati e la detta Comunità Montana, rimanendo immutato il suo territorio.
Nella presente legislatura l'iniziativa della Giunta Regionale, tendente all'approvazione di una apposita legge in materia, ha concluso il suo iter con lo svolgimento del referendum consultivo in data 30 settembre 2001, che ha avuto esito negativo, avendo fatto mancare, il solo comune di Gimigliano, il previsto "quorum".
Tuttavia l'esigenza di procedere con rapidità al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei suddetti Comuni, venendo incontro a ragioni fondate delle popolazioni interessate, che risalgono addirittura a molti decenni addietro, permangono per i motivi che seguono.
Nella fattispecie la modifica dei limiti attuali avviene con una permuta tra i comuni di S. Pietro Apostolo e Gimigliano di due aree di superficie equivalente, che lascia sostanzialmente inalterata l'estensione dei due territori. L'esigenza di un cambiamento degli ambiti territoriali nasce però esclusivamente per andare incontro alle esigenze della popolazione residente in cala Colla, che, pur essendo divisa dal comune di S. Pietro Apostolo dalla sola strada statale, fa invece parte del comune di Gimigliano dal quale dista ben 20 (diconsi venti) chilometri.
Nella detta frazione "Colla" sono collocate circa 80 famiglie per circa 240 abitanti: questi ultimi si trovano ad una enorme distanza dal capoluogo, mentre di fatto sono parte integrante del comune di S. Pietro Apostolo. Addirittura il comune di S. Pietro Apostolo, per tale frazione e relativi abitanti, ha provveduto a realizzare tutte le opere primarie e secondarie assicurando l'erogazione dei servizi essenziali, mentre tali servizi sono di difficile se non impossibile gestione per il comune di Gimigliano, per come anche illustrato nel documento di regolamentazione dei rapporti patrimoniali siglato dai rappresentanti di entrambi i comuni interessati.
Non vi è alcun dubbio, pertanto, che tale modifica riveste enorme importanza solo ed esclusivamente per i residenti di c.da Colla, perfettamente integrati nel Comune di S. Pietro Apostolo, mentre nella parte di territorio da cedere al comune di Gimigliano non esiste popolazione.
L'art.46 dello Statuto regionale ancora in vigore stabilisce che "i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli comunali e previa consultazione mediante referendum delle popolazioni interessate".
La Legge Regionale n. 13/83, attuativi dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum, dispone che hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti e nuove denominazioni.
Lo stesso art. 133 della Costituzione, cui la predetta normativa regionale si è conformata, stabilisce che le Regioni possono con legge modificare le circoscrizioni e le denominazioni comunali, "sentite le popolazioni interessate".
Stando così le cose, ed alla luce delle considerazioni testé svolte a proposito dell'interesse qualificato delle parti, non v'è alcuna ragione per non circoscrivere la consultazione referendaria alla sola frazione "Colla" del Comune di Gimigliano, sulla cui esclusiva popolazione ricorre l'interesse qualificato alla modifica, in quanto detta frazione è popolata da un gruppo sociologicamente e logisticamente distinto, anche perché notevolmente distante, dal comune di Gimigliano ed invece completamente integratosi con la comunità di S. Pietro Apostolo.
Che l'interesse sia solo di una parte è dimostrato dal fatto che la consultazione referendaria del 30 settembre 2001 ha fatto registrare il raggiungimento del quorum nel comune di S. Pietro Apostolo (con la stragrande maggioranza del si alla variazione), mentre ha di contro registrato il disinteresse della popolazione di Gimigliano, dove non si è raggiunto il quorum.
Né tale interpretazione, che si pone in termini restrittivi rispetto all'esigenza, derivante in primis dalla Costituzione, di appagare l'esigenza partecipativi delle popolazioni interessate, rischia di essere tacciata di incostituzionalità, dovendo tale esigenza. essere verificata in concreto dall'organo regionale che delibera di far luogo al referendum. In altre parole, il principio del coinvolgimento delle "popolazioni interessate" non è detto che sia violato per il solo fatto che l'audizione abbia riguardato solo uno o addirittura parte di un comune, a patto che l'ente regionale, nell'indire l'obbligatorio referendum, abbia sufficientemente valutato l'effettivo interesse delle popolazioni e motivato le ragioni di un coinvolgimento più ristretto.
In sostanza le popolazioni della restante parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale (nella fattispecie, come si è visto, nemmeno di decurtazione territoriale si tratta) possono (e non debbono) essere interessate alla variazione.
A tali valutazioni è di conforto la più recente giurisprudenza costituzionale: "ciò che rileva", sancisce Corte Costituzionale n.433/95, "è se il Consiglio Regionale abbia valutato a quali parti della popolazione estendere la consultazione referendaria", non essendo la consultazione dei soli aventi diritto al voto residenti nella parte di territorio che chiede di staccarsi in sé incostituzionale; ancora, "non è di per sé illegittimo che la legge regionale detti criteri per individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare, in relazione al loro essere interessate alla variazione" (Corte Costituzionale, 7/412000 n.94). Infine, secondo Corte Costituzionale n.47/2003, esiste una possibilità di deroga al naturale principio del coinvolgimento delle popolazioni dei comuni interessati: a) quando il gruppo che chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo; b) quando la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale. Requisiti, entrambi, sussistenti nella fattispecie. Continua, ancora, tale recentissima sentenza, affermando il principio che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, possa escludere ulteriori popolazioni "sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta".
Pertanto, si può procedere nuovamente all'indizione del referendum con motivata delibera consiliare che stabilisca che saranno chiamati alla consultazione gli aventi diritti al voto residenti nella frazione "Colla" del Comune di Gimigliano.
Ciò nell'esclusivo interesse di una popolazione che da decenni attende di decidere da se i propri confini circoscrizionali.

Art. 1

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la circoscrizione territoriale dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano è modificata secondo la determinazione dei nuovi confini quali risultano dalla relazione descrittiva annessa alla presente legge.

Art. 2

La rettifica delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni avrà piena efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, non essendoci rapporti patrimoniali e finanziari da definire tra i Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano e tra questi e la Comunità Montana dei Monti Reventino-Tiriolo-Mancuso per effetto della rettifica.